AZIENDA

USL RM/D

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1998-2001

COMPARTO SANITA’

 SOMMARIO:

Premessa

PARTE PRIMA - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto

PARTE SECONDA - Relazioni Sindacali
Articolo 3: Metodologia di relazioni (art.6 CCNL)
Articolo 4: Pari opportunità ( art.7 CCNL)
Articolo 5: Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ( art.6 comma 1 lettera c CCNL)
Articolo 6:  Interpretazione autentica del CCIA ( art.11 CCNL)

PARTE TERZA - Struttura del rapporto di lavoro
Articolo 7:  Orario di lavoro (art.26 CCNL)
Articolo 8:  Riduzione dell’orario di lavoro (art.27 CCNL)
Articolo 9: Part – time (art.23 CCNL)
Articolo 10: Lavoro straordinario (art.34 CCNL)
Articolo 11: Mansioni superiori (art.28 CCNL)
Articolo 12: Attività di formazione e aggiornamento professionale (art.29 CCNL)

PARTE QUARTA - Classificazione del personale - Procedure di selezione per i passaggi interni fra categorie e all’interno di ciascuna categoria
Articolo 13: Accesso alle selezioni
Articolo 14: Bando di selezione, requisiti di ammissione e presentazione delle domande
Articolo 15: Composizione delle Commissioni
Articolo 16: Criteri di selezione e modalità di espletamento
Articolo 17: Selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore
Articolo 18: Selezioni ai fini dei passaggi diagonali
Articolo 19: Selezioni ai fini dei passaggi orizzontali, nel caso di più domande di dipendenti interessati rispetto ai posti da ricoprire
Articolo 20: Valutazione delle prove selettive per i passaggi dalla categoria A alla categoria B alla categoria C, dalla categoria C alla categoria D

PARTE QUINTA - Sviluppo Professionale
Articolo 23: Progressione economica orizzontale (art.45 CCNL)
Articolo 24: Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

PARTE SESTA - Finanziamento trattamento accessori
Articolo 25: Finanziamento Fondo per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art.38 comma 1 CCNL)
Articolo 26: Finanziamento Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (art.38 commi 3 e 4 CCNL)
Articolo 27: Fondo per il Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art.39 CCNL)

PARTE SETTIMA - Disposizioni Finali
Articolo 28: Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Articolo 29: Norma finale

Allegati

Integrazione del 12.10.2000

A conclusione di varie riunioni appositamente convocate, a seguito delle quali si è pervenuti al perfezionamento di intese in ordine ai singoli istituti contrattuali, le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione integrativa a livello aziendale ex art.4 CCNL del 7/4/1999 per il comparto sanità, si sono incontrate il giorno 15/6/2000 alle ore 9.30 presso la Direzione Generale dell’Azienda USL RM D – via C. G. Viola n.31 in Roma – allo scopo di stipulare l’accordo di che trattasi.

PREMESSA

Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA), in coerenza con il processo riformatore in atto, intendono valorizzare il lavoro e la responsabilità degli operatori attraverso la gestione del salario accessorio e degli avanzamenti di carriera che devono essere collegati alle condizioni reali del lavoro ed ai processi di organizzazione dello stesso. Tutto questo in un quadro di relazioni sindacali strutturate e finalizzate al pieno coinvolgimento dei soggetti sindacali deputati alla contrattazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CCIA è stato elaborato nel più ampio contesto relazionale che ha condotto ad una posizione condivisa ed assume forma e sostanza di contratto integrativo solo nelle materie espressamente demandate dal CCNL a tale ultimo istituto negoziale.

Il CCIA viene stipulato tra la Direzione Generale dell’Azienda USL RM/D, la Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) e le corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del CCNL 1998 – 2001.

PARTE I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCIA si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto.

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto

Il presente CCIA ha validità per il periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001. Le risorse economiche definite dal presente CCIA che dovessero eventualmente residuare, o non essere attribuite, vanno utilizzate nell’anno successivo nei limiti e con le modalità previste dal CCNL 7/4/1999.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione contemplata nel CCNL 7/4/1999 e nel presente contratto. Il Commissario Straordinario, a seguito del perfezionamento della procedura, dà comunicazione alle Strutture e Servizi dell’Azienda in quanto destinatari dell’attuazione degli istituti a contenuto economico e normativo, nei termini prescritti dal presente contratto.

Alla scadenza, il presente CCIA si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data  disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCIA.

Le parti convengono che ogni quattro mesi si proceda alla verifica dell’attuazione del presente contratto.

PARTE II - Relazioni Sindacali

Art. 3 - Metodologia di relazioni (art. 6 CCNL)

1.    Un rapporto costante e corretto tra l’Azienda e le Organizzazioni  Sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro del comparto sanità e la R.S.U., ciascuna con le rispettive autonomie e responsabilità, è strumento essenziale per favorire il pieno sviluppo e la piena valorizzazione della Azienda nonchè per sviluppare processi e modelli organizzativi e gestionali, anche di carattere sperimentale, in grado di perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori nei suoi vari aspetti professionali, formativi ed economici ed il miglioramento   dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati all’utenza.

2.    Occorre pertanto consolidare il sistema di relazioni sindacali ai vari livelli aziendali, anche attraverso l’ampliamento della rete dei rapporti.

3.    Per la realizzazione di quanto sopra l’Azienda si impegna sia a dare riscontro in tempi brevi a tutte le richieste sindacali sia a mettere a disposizione della RSU due locali, adeguatamente attrezzati, uno posizionato sul litorale e l’altro nei presidi urbani.

4.     Le attrezzature sono definite con specifico accordo con la R.S.U. Aziendale.

5.     La partecipazione sindacale si deve attuare sia a livello di Direzione Generale che a livello Dipartimentale ed a livello di  presidi ospedalieri, di distretti e di servizi.

6.     A livello di Direzione Generale la partecipazione si attua attraverso le seguenti modalità:

1)      contrattazione collettiva integrativa (art.4 CCNL/99) ;

2)      informazione                                   (art.6 comma 1 lett.A CCNL/99)

3)      concertazione                                 (art.6 comma 1 lett.B CCNL/99)

4)      consultazione                                 (   “          “        lett.C      “          )

 

1)      CONTRATTAZIONE: collettiva integrativa avviene sulle materie di cui all’art. 4 del  CCNL/99 e nel rispetto dei principi e delle clausole di raffreddamento di cui all’art. 10 del CCNL/99.

2)      INFORMAZIONE: deve intendersi la comunicazione da parte dell’Azienda ai soggetti sindacali in forma scritta e in tempo utile relativa alle materie di cui all’art. 6 comma 1 lett. A del CCNL/99.

L’informazione verrà fornita tempestivamente (entro 20 giorni successivi agli atti adottati e semestralmente in relazione ai reports elaborati sul budget e sulla produttività).

L’informazione preventiva viene fornita una volta che la Direzione aziendale  abbia assunto una posizione determinata sulla materia oggetto dell’informazione in modo da consentire alla eventuale concertazione di espletare per intero la possibilità di pervenire ad un’intesa ( 10 gg. prima dell’eventuale convocazione).

Ogni atto a valenza generale adottato dalla Direzione Aziendale (deliberazioni - ordinanze ed ordini di servizio dei due direttori aziendali aventi carattere generale, ecc.) viene trasmesso con cadenza quindicinale dalla U.O. AA.GG. ai soggetti sindacali agli indirizzi indicati dagli stessi, al fine di consentire una informazione trasparente, tempestiva e certa.

La suindicata documentazione può essere richiesta, dai soggetti sindacali, e ritirata mediante apposizione di firma per ricevuta agli AA.GG..

3)      CONCERTAZIONE: deve intendersi l’attivazione, previa la prevista informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda sulle materie proprie di cui all’art. 6 comma 1 lett. B del CCNL/99.

Durante la fase della concertazione possono essere presentate dalle parti proposte ed osservazioni sulle materie da trattare.

Nel caso di impossibilità di tenere incontri entro le 24 ore dalla data di ricezione della richiesta l’Amministrazione comunica, entro il medesimo termine la data del nuovo incontro. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di trenta giorni i lavori relativi alla concertazione medesima, che deve concludersi con la stesura di un verbale.

La concertazione deve concludersi tassativamente nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta ovvero entro 30 giorni dalla data della richiesta di proroga, non ulteriormente prorogabile.

Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti sulle materie oggetto della stessa.

Sullo stesso la Direzione Aziendale adotta le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione alle OO.SS. ed alla R.S.U. nel termine di 15 giorni.

4)      CONSULTAZIONE: deve intendersi l’acquisizione da parte dell’Azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali nelle materie di cui all’art. 6 comma 1 lett C del CCNL/99.

Qualora il parere espresso da parte sindacale pervenga oltre i 15 giorni dalla ricezione degli atti, si intende espresso in senso positivo.

La consultazione deve intendersi obbligatoria per le materie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6 del CCNL/99 e facoltativa prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

Possono essere costituiti a richiesta organismi paritetici: commissioni bilaterali ovvero osservatori con funzioni non negoziali per l’approfondimento di specifiche problematiche al fine di raccogliere dati ed informazioni relative alle materie oggetto di approfondimento, nonché formulare proposte.

Tali organismi debbono comprendere una adeguata rappresentanza femminile e svolgere la loro attività in orario di lavoro.

 

7.      A livello Dipartimentale, di Presidio Ospedaliero, di Distretto e di Servizio la partecipazione si attua attraverso le seguenti modalità :

1)      informazione

2)      richiesta di riesame

3)      consultazione

 

1)      INFORMAZIONE:  I Dirigenti delle strutture aziendali informano i soggetti sindacali di cui al 2° comma dell’art. 9 C.C.N.L. vigente dei provvedimenti concernenti l’attuazione dei contratti integrativi aziendali e dei provvedimenti attuativi delle materie oggetto di concertazione con la Direzione Aziendale di cui all’art. 6 lettera B, 1° periodo (articolazione dell’orario di servizio; verifica periodica della produttività delle strutture operative; definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro).

L’informazione si attua con la trasmissione entro 5 giorni degli atti di cui al precedente comma.

 

 2)      RICHIESTA DI RIESAME:  La R.S.U., ricevuta l’informazione, può attivare mediante richiesta scritta e motivata, il riesame dei provvedimenti relativi alle materie di cui al precedente punto 1, al fine di pervenire alla integrazione e/o modificazione degli stessi.

La richiesta di riesame non ha effetti sospensivi dei provvedimenti adottati; il riesame deve aver luogo entro 48 ore dalla richiesta e deve concludersi entro 7 giorni.

Dell’esito della richiesta di riesame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e lo stesso è comunicato immediatamente alla Direzione Aziendale.

La richiesta di riesame, con la medesima procedura, può essere attivata sulla mobilità interna, con esclusione della mobilità d’urgenza.

 

3)      CONSULTAZIONE: la consultazione della R.S.U. si svolge sui provvedimenti, di carattere generale, di competenza del Dirigente Responsabile, che attengono alle materie di cui all’art. 6 punto C, lettere a) e c) del C.C.N.L. vigente.

8.    Le parti, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione e la consultazione, non assumono atti  unilaterali sulle materie trattanti.

Art. 4 - Pari opportunità (art. 7 CCNL)

1.      E’ istituito il Comitato per le Pari Opportunità nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2 del C.C.N.L. del 7/04/99 e svolge i seguenti compiti:

-         raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è  

     tenuta a   fornire;

-     formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art.4, comma 2 punto x;

-     promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’unione europea per l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1999.

 2.      I comitati presieduti da una rappresentante dell’Azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. e da un numero pari di rappresentanti dell’Azienda; il Presidente del Comitato designa un vicepresidente; per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

 3.      Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le Pari Opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:

-    accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi

anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti   professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;

-  flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;

-   processi di mobilità.

 4.      Al comitato possono essere rappresentate da parte delle lavoratrici specifiche situazioni che richiedano l’esame di misure rivolte a favorire le parità di cui al punto che precede.

 5.      L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale e in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.

 6.      Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

 7.      Entro 30 giorni dalla stipula del Contratto Integrativo Aziendale le parti si impegnano a designare i rispettivi rappresentanti.

Art. 5 - Sicurezza  e prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 6 comma 1 lettera c CCNL)

1.      Le parti, nel presupposto che un compiuto sistema di sicurezza deve favorire condizioni di lavoro rivolte al mantenimento del benessere psico-fisico dei lavoratori, concordano nel ritenere gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro prioritari e si impegnano a rendere concreti i rispettivi obblighi.

            Al riguardo richiamano:

a)    la deliberazione n. 311 del 22/04/98 avente ad oggetto “Attuazione Decreto Legislativo n. 626/94. Ridefinizione attività Unità Operativa “Prevenzione e Protezione dei lavoratori dai rischi di lavoro e Medico Competente. Delega di funzioni. Approvazione Regolamento”;

b)    la deliberazione n. 694 del 30/12/99 avente ad oggetto “Decreto legislativo 626/94. Approvazione Documento  concernente la Valutazione dei Rischi Lavorativi nella Azienda U.S.L. ROMA D” che in allegato contiene il Piano degli interventi per l’ammodernamento  e la ristrutturazione di un numero consistente di sedi di lavoro della A.S.L. nonché gli investimenti necessari nel biennio 2000-2001 per il completamento delle misure di prevenzione e protezione mirate alle diverse attività di lavoro presenti nella A.S.L..

2.      Le parti altresì prendono atto degli obiettivi relativi alla protezione e protezione dei lavoratori contenuti nel “Programma 2000” dell’Azienda e si impegnano al conseguimento degli stessi, nonché alla verifica e loro adeguamento nel corso di periodo di vigenza contrattuale.

3.      Le parti concordano nel definire prioritaria ed urgente, per il completamento del Sistema di Sicurezza Aziendale la nomina dei R.L.S., che consentirà di dare piena attuazione, tra l’altro, all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94 avente per oggetto “Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza”:

4.      L’Azienda si impegna a porre in essere, previa concertazione, tutte le iniziative per consentire ai rappresentanti per la sicurezza di svolgere compiutamente le attribuzioni previste dalle lettere a) b) c) dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94 nonché a fornire le informazioni alle lettere e) ed f) del medesimo art. 19.

Art. 6 - Interpretazione autentica del CCIA (art. 11 CCNL)

 1.      Le parti convengono che, in caso di controversie interpretative del CCIA, degli accordi e delle rispettive posizioni espresse, si riuniscono per definire l’interpretazione autentica.

PARTE III - Struttura del rapporto di lavoro

Art. 7 - Orario di lavoro (art. 26 CCNL)

1.      L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell’orario di lavoro sono definiti dal presente C.C.I.A.

2.      I criteri relativi all’organizzazione dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro sono quelli di seguito stabiliti:

1)      Orario di servizio:

-         L’orario di servizio rappresenta il tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.

-         L’orario di servizio si articola di norma in sei giorni, di cui almeno cinque anche nelle ore pomeridiane al fine di corrispondere alle esigenze dell’utenza.

-         Sono fatte salve le particolari esigenze di quei servizi che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.

-         L’organizzazione dell’orario di servizio va realizzata utilizzando allo scopo, in forma combinata, i diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro, quali: orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi di ritardi e di permessi brevi, tempo parziale e straordinario se necessario.

-         Nell’ambito dei Presidi, le divisioni ed i servizi sanitari ed amministrativi debbono articolare l’orario in modo funzionale alla massima efficacia ed efficienza e garantire l’inizio all’orario prefissato delle attività interconnesse. Sono attività funzionalmente interconnesse quelle il cui esercizio influenza lo svolgimento delle altre.

-         In ogni caso l’inizio delle attività non deve essere successivo alle ore 8,00.

-         L’orario di servizio per le Unità Organizzative del Dipartimento per le Risorse Aziendali e per le Unità Amministrative dei Dipartimenti, Distretti e Presidi Ospedalieri è fissato come segue:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00;

il lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

-          L’orario di servizio del personale amministrativo addetto ai servizi di supporto alle attività sanitarie (riscossione ticket, scelta e revoca del medico, etc.) coincide, di norma, con l’orario di servizio delle attività sanitarie di afferenza.

2)      Orario di apertura al pubblico:

-         L’orario di apertura al pubblico è rappresentato dalla fascia o dalle fasce orarie di accesso ai servizi da parte del pubblico.

-         E’ fatto obbligo ai dirigenti di struttura complessa prevedere spazi temporali adeguati e dedicati al colloquio con i parenti dei pazienti.

-         Gli spazi debbono essere giornalieri, per un monte-ore settimanale non inferiore  a nove ore, delle quali almeno due da parte del dirigente di struttura complessa. I colloqui debbono avvenire nel necessario rispetto della riservatezza.

-         Gli orari dei colloqui debbono essere debitamente pubblicizzati.

-         Le strutture sanitarie debbono articolare l’orario di servizio in modo di assicurare di norma le seguenti fasce orarie di accesso per l’utenza, sul presupposto che nessuna struttura può essere aperta nelle sole ore antimeridiane:

mattina             8,00 - 14,00

pomeriggio   14,30 - 18,30 

-         Ove possibile ed utile le singole strutture vanno attivate in tali fasce dal lunedì al venerdì.

-         L’orario di accesso ai servizi deve essere pubblicizzato con apposito cartello.

-         Un prolungamento per dodici ore e per sei giorni alla settimana deve essere assicurato  nelle strutture ad alto contenuto tecnologico, per la piena utilizzazione degli impianti.

-         Sono fatte salve particolari esigenze di strutture che richiedono un accesso continuativo e per tutti i giorni della settimana o altre particolari documentate necessità.

-         Per  le strutture amministrative l’orario di apertura al pubblico, considerato quale periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell’utenza, sarà fissato dal singolo Dirigente Amministrativo di struttura in fasce orarie giornaliere di due ore cadauna in uno o più giorni.

3)      Orario di lavoro:

-          L’orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente in conformità all’orario di obbligo contrattuale, assicura le prestazioni lavorative nell’ambito dell’orario di servizio.

-          L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio ovvero è stabilito al fine di soddisfare le esigenze organizzative derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.

-          L’orario di lavoro deve essere articolato in sei giorni settimanali, salvo che non si renda possibile una diversa articolazione su cinque giorni.

-         L’orario di lavoro è di norma distribuito sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, con la sospensione di almeno mezza ora per il recupero delle condizioni psicofisiche.La predetta sospensione sarà oggetto di specifica regolamentazione anche in connessione all’istituto del servizio mensa previa concertazione con i soggetti  sindacali di cui al 2° comma dell’art.9 del CCNL /1999 da attivare entro 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione del CCIA.

-         Il personale che articola il proprio orario in cinque giorni espleta il lavoro pomeridiano con due rientri settimanali.

-         L’orario di lavoro deve essere articolato con presenza di norma non inferiore a sei ore e non superiore alle otto ore con possibilità eccezionale di una diversa articolazione tale comunque da garantire una presenza non inferiore a quattro ore e non superiore a dodici ore.

-       In via generale il personale interessato ai turni dovrà di norma osservare il seguente orario:
                        Personale Infermieristico                            07,00 – 14,00
                        ed altro personale su tre turni:                    14,00 – 22,00
                                                                                              22,00 – 07,00
                        Per tutti                                  su due turni   08,00 – 14,00
                                                                                              14,00 – 20,00
Nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 h in via eccezionale e temporanea potranno essere articolati turni diversi e comunque con un massimo di 12 h .                                                                    
-         Le articolazioni di turni anche diverse saranno attuate dai Dirigenti dei Presidi Ospedalieri, Responsabili di servizio, distretto, previa consultazione della R.S.U. Aziendale.
-         Per il personale che non effettua turni, l’orario di lavoro deve essere articolato in maniera funzionale all’orario del servizio cui è assegnato.
-         L’orario di lavoro per i dipendenti amministrativi del comparto in servizio presso le strutture amministrative dell’Azienda è così fissato:
                        dal lunedì al venerdì                         08,00 - 14,00
                        lunedì e mercoledì                                       14,30 – 17,30

-         E’ consentita la flessibilità dell’orario di lavoro nella prima e nell’ultima ora per motivate esigenze familiari su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Dirigente.

Il recupero orario dei ritardi eccezionali deve essere effettuato nei pomeriggi di non rientro obbligatorio, salvo diverse esigenze dei servizi interessati.

I ritardi occasionali nell’orario di ingresso, fino ad un massimo di 30 minuti, possono essere recuperati nella stessa giornata tramite il prolungamento dell’attività lavorativa oltre l’orario previsto, salvo diversa disposizione impartita dal Responsabile dell’Unità Operativa.              

3.      Per effetto dell’organizzazione aziendale articolata in strutture complesse (Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Distretti, Servizi Sanitari) al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e la fruibilità degli stessi da parte della utenza e al fine della eliminazione delle liste d’attesa, le parti concordano che l’articolazione dell’orario di lavoro sia improntata a criteri di flessibilità anche in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro.

4.      A tal fine i Responsabili delle strutture complesse sopra indicate articoleranno l’orario di lavoro secondo i criteri stabiliti al comma 2 - punto 2 del presente articolo e secondo i criteri previsti dall’articolo 26 del C.C.N.L., con esclusione dei criteri di cui al comma 3, lettera c) dello stesso articolo, da stabilirsi a livello di Direzione Generale previa consultazione ai sensi dell’art.6 lettera c) del C.C.N.L..

5.    I predetti Dirigenti, sulla base delle specifiche esigenze delle strutture, attuano l’articolazione dell’orario di lavoro dandone preventiva informazione ai soggetti sindacali di cui al 2° comma dell’art.9 C.C.N.L. ed alla Direzione Aziendale.

6.    L’informazione si attua in conformità e con la procedura prevista dall’art. 3, comma 7 punto 1 sulle relazioni sindacali a livello dipartimentale, di presidio ospedaliero, di distretto e di servizio con la consultazione della R.S.U. aziendale.

7.    Le parti concordano che nel caso di lavoro articolato in turni continuativi nelle 24h sia riconosciuto come orario di lavoro il tempo di 10 minuti all'inizio e al termine di ciascun turno per il passaggio di consegne.

8.    Il tempo di 10 minuti potrà, previa concertazione, essere portato a 15 minuti ove particolari esigenze di natura tecnico professionale lo dovessero richiedere.

9.    Nel caso di lavoro articolato su due turni il tempo necessario per il passaggio di consegne è limitato a 15 minuti alla fine del primo turno di servizio.

Art. 8 - Riduzione dell’orario di lavoro (art. 27 CCNL)

1.      Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, le parti, subito dopo la sigla del presente C.C.I.A. si impegnano ad analizzare soluzioni organizzative che consentano l’avvio di tale istituto, compatibilmente con la copertura delle dotazioni organiche di ciascuna struttura complessa e con le eventuali revisioni delle stesse.

2.      Le parti si impegnano a riconvocarsi sull’argomento per pervenire entro il 30 settembre 2000 alla definizione della riduzione dell’orario di lavoro, in via sperimentale, prioritariamente e progressivamente per il personale impiegato nei servizi operanti su 24 ore e, in via successiva, nei servizi operanti su due turni.

3.      In ogni caso la riduzione dell’orario di lavoro verrà attuata dal 1° ottobre 2000 per il servizio di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi.

Art. 9 - Part - time (art. 23 CCNL)

1.      Si conviene sull’utilità di definire, entro 60 giorni dalla firma del C.C.I.A., il procedimento di accesso al part-time allo scopo di standardizzarne le fasi.

2.      In ordine all’autorizzabilità di attività lavorative concorrenti vale la disciplina d’incompatibilità o conflitto prevista dalla normativa nazionale come interpretata dalle circolari ministeriali.

3.      Si concorda che i lavoratori che passano al rapporto a tempo parziale possano richiedere l’esclusione (totale o parziale) dalla reperibilità, stante l’abrogazione ex art.44 del C.C.N.L. dell’art.16, 7° comma, del precedente C.C.N.L..

4.      In caso di dichiarazioni non veritiere del dipendente, in ordine all’attività esterna svolta, l’Azienda procede al licenziamento per giusta causa, con le procedure previste dal contratto di lavoro.

5.      In sede di definizione del procedimento di accesso al part-time verranno disciplinati i modi e i tempi per lo smaltimento delle ferie ed i recuperi orari prima del transito al tempo ridotto.

Art. 10 - Lavoro straordinario (art. 34 CCNL)

1.    Fermo restando quanto previstodall'art.34 del C.C.N.L. 1998/2001 e premesso che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a renumerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari temporanee e specifiche situazioni organizzative, le parti convengono quanto segue: 

1)      La Direzione Aziendale provvede annualmente a determinare, sulla base delle disponibilità economiche previste dall’art.38 1° comma del C.C.N.L., l’ammontare delle risorse da destinare alle seguenti articolazioni aziendali:

-       Area Dipartimentale Ospedaliera

-       Dipartimento di Prevenzione

-       Dipartimento di Salute Mentale

-       Dipartimento Servizi Sanitari Territoriali

-       Dipartimento Accreditamento Autorizzazione  e Vigilanza Strutture  Sanitarie

-       Dipartimento Risorse Aziendali previa valutazione delle esigenze con i Responsabili delle predette Macroaree.

2)      Ai fini della ripartizione dei budgets la Direzione procede alla consultazione dei soggetti sindacali di cui al comma 2 dell’art. 9 al fine di stabilire la quota percentuale di lavoro straordinario da attribuire all’Area Ospedaliera e all’Area dei Servizi Territoriali e della infrastruttura centrale. Restano ferme, per l’anno 2000, le quote percentuali già fissate in sede di contrattazione decentrata.

3)      Sulla base dei budgets come sopra ripartiti, il Responsabile della Struttura Dipartimentale, secondo l’ambito di competenza, procede alla definizione dei budgets di lavoro straordinario da assegnare ai vari Presidi  o alle Unità Operative.

4)      I budgets di cui ai precedenti punti 1 ( budget aziendale ) e 3 ( budget dipartimentale) sono istituiti con la previsione di una riserva per particolari situazioni di natura eccezionale assolutamente imprevedibile.

5)      Non rientrano nei budgets di lavoro straordinario le prestazioni non legate alla attività istituzionale di servizio ma afferenti ad attività comunque obbligatorie e non programmabili, quali le prestazioni connesse ai soggiorni estivi degli utenti con situazioni di handicap e le prestazioni per le attività connesse allo svolgimento delle votazioni elettorali o referendarie.

Tali prestazioni devono comunque essere remunerate con la quota del Fondo di cui all’art.38 comma 1 relativa alle “ particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

6)      E’ fatto divieto ai Dirigenti Responsabili di richiedere prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 180 ore e/o oltre il limite corrispondente al budget dell’U.O. di appartenenza del dipendente.

7)      Le parti concordano sulla necessità di procedere, con cadenza trimestrale, alla verifica delle modalità di utilizzo dei budgets al fine dell’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le cause che potrebbero comportare l’utilizzazione del budget dell’U.O. e/o di Dipartimento e/o oltre il limite individuale di 180 ore annue e che siano altresì idonei a riportare la situazione in riequilibrio.

Ai fini delle verifiche trimestrali di cui sopra, o anche prima – qualora si verifichino situazioni di consumo eccezionale – i Responsabili dei Dipartimenti sono chiamati a presentare documentate e motivate relazioni.

8)      Fermo restando che il limite individuale del lavoro straordinario non potrà superare il numero di ore previste dai commi 3 e 4 dell’art.34 del C.C.N.L. vigente, il lavoro straordinario prestato deve essere monetizzato: solo su richiesta del personale interessato potrà essere recuperato con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma nel mese successivo.

9)      Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste al personale solo ove il maggior carico di lavoro sia compatibile con lo stato di salute del dipendente, secondo le valutazioni effettuate dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

10)   Per l’anno 2000 la prima verifica sarà effettuata entro il mese di luglio.

Art. 11 - Mansioni superiori (art. 28 CCNL)

1.      La disciplina delle mansioni superiori è prevista dai commi 2,3 e 4 dell’art.56 del D.Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Le tipologie di mansioni immediatamente   superiori sono le seguenti:

CATEGORIA

MANSIONI SUPERIORI

A

B

B

B super

B super

C

C

D

D

D super

     Le mansioni superiori sono conferite nel corrispondente profilo.

Ai fini del presente articolo, per “corrispondente profilo” si intende quello che per attinenza e continuità funzionale costituisce il naturale sviluppo del percorso professionale del profilo stesso.

In conformità a quanto previsto dall’art. 56 1° comma del Decreto Legislativo n. 29/93,  l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse.

2.   Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del CCNL 1998-2001, ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza.

Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito, i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL, senza che ciò comporti attribuzione di mansioni superiori.

Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria e allo stesso profilo ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 56, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93, si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo, e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

Non sono applicabili mansioni superiori per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, viste la riserva di legge e le peculiari modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali nonché le responsabilità, prerogative e specificità della Dirigenza.

3.  Il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :

a)         vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b)         sostituzione di altro dipendente assente per più di quarantacinque giorni con diritto alla conservazione del posto, con esclusione della assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

Non si fa luogo al conferimento delle mansioni superiori ma si provvede con personale a tempo determinato in tutti  i casi in cui la sostituzione sia programmabile ( sostituzione di personale in congedo per gravidanza e puerperio, comando per esigenze di servizio etc.) o sia comunque possibile, in presenza di graduatorie valide.

Qualora la causa dell’assenza si prolunghi per più di dodici mesi, il conferimento delle mansioni superiori e del relativo trattamento economico deve cessare e, perdurando le necessità di copertura interinale del posto, essere attribuito ad altro dipendente a rotazione utilizzando i criteri di cui al seguente articolo.

4.   I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono i seguenti:

1)         Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato.

2)         Competente al conferimento delle mansioni superiori è il Dirigente delle strutture complesse ( Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Distretti, Servizi) ovvero dell’Unità Operativa (qualora questa ultima non sia inserita in una struttura complessa) di appartenenza del dipendente.

3)         Preliminarmente il Dirigente competente deve verificare se sia possibile il ricorso a soluzioni organizzatorie alternative soprattutto in relazione a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

4)         Il conferimento delle mansioni superiori deve avvenire con provvedimento motivato da parte del Dirigente competente, fermo restando la responsabilità, anche patrimoniale, del Dirigente stesso  - nel caso di conferimento di mansioni superiori in contrasto con il presente contratto integrativo – il quale deve esplicitare le ragioni della necessità dell’assegnazione di mansioni superiori ed i criteri della scelta del dipendente assegnatario tra coloro i quali erano comunque nella situazione di poterle espletare. 

A questo fine il Dirigente deve osservare i seguenti criteri:

a)   la scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti della struttura complessa di appartenenza degli stessi di categoria immediatamente inferiore a quella relativa al posto da occupare;

b)   nei casi in cui all’interno della struttura complessa non sia possibile reperire personale con attitudini, titoli o capacità per il conferimento, questo avviene prioritariamente nell’ambito del Dipartimento in cui è inserita la struttura complessa, in tal caso la scelta del dipendente assegnatario è effettuata direttamente dal responsabile del Dipartimento;

c)   nei casi in cui neanche all’interno del Dipartimento sia possibile reperire personale, questo avviene all’esterno della struttura mediante specifico avviso, da effettuare a cura del Dirigente della struttura complessa interessata al conferimento dell’incarico, aperto a tutti i dipendenti e da espletare con la mobilità interna. I motivi di tale impossibilità devono essere dettagliatamente e specificatamente dichiarati dal Dirigente competente.

d)   I precedenti punti b) e c) trovano applicazione anche nei casi di rifiuto da parte di tutti i dipendenti individuati dal Dirigente della struttura complessa  e del  Dipartimento.

Per l’individuazione del dipendente si deve tenere conto:

- della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;

- dei requisiti professionali e culturali posseduti dai dipendenti interessati;

- delle attitudini, della capacità professionale ed esperienza acquisite.

I singoli punti di cui sopra devono risultare adeguatamente vagliati e motivati       nell’atto di conferimento dell’incarico.

5)         L’individuazione delle mansioni superiori da attribuire deve essere conforme con quanto previsto dall’allegato 1 del CCNL che costituisce la declaratoria delle categorie e profili e che deve essere chiaramente evidenziata nel provvedimento di assegnazione delle mansioni stesse. 

5.   La disciplina per il conferimento delle mansioni superiori entra in vigore dalla data di approvazione del presente contratto.

Il conferimento delle mansioni superiori deve essere comunicato per iscritto ai sensi del D.Lgs. 152/97 con sottoscrizione del dipendente interessato per accettazione.

 Il dipendente che rifiuta l’assegnazione alle mansioni superiori deve essere utilizzato esclusivamente per i compiti inerenti il profilo e la categoria di appartenenza.

Al dipendente con rapporto di lavoro part- time non possono essere conferite mansioni superiori nei casi in cui la sostituzione sia riferita ad un dipendente a tempo pieno.

6.   Il dipendente assegnato alle mansioni superiori, indicate nel comma 2 dell’art.28 del CCNL, ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis del CCNL, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento.

Art. 12 - Attività di formazione e aggiornamento professionale (art. 29 CCNL)

1.      Le parti, richiamata la dichiarazione congiunta n.5 al CCNL/99, ritengono essenziale definire l’ammontare delle risorse da destinare alla formazione ed aggiornamento professionale del personale, partendo dalla spesa storica sostenuta nell’anno 1999:

per l’anno 2000                               + 0,2% del monte salari

per l’anno 2001  spesa storica 1999 + 0,5% del monte salari

per l’anno 2002 spesa storica 1999  + 0,9% del monte salari

2.      Le parti recepiscono in toto il contenuto dell’art.29 del CCNL/99.

3.      L’attività di formazione ed aggiornamento professionale si esplica attraverso tre aree di intervento :

1)     Piano Formativo Aziendale Tecnico Organizzativo :  l’insieme delle iniziative a contenuto strategico ritenute prioritarie e destinate prevalentemente a titolari di funzioni di responsabilità e alle relative équipes operative.

1)1) Criteri di formulazione del Piano Formativo Aziendale Tecnico Organizzativo:    

a)     aggiornamento rispetto ad innovazioni organizzative e legislative ;

b)     aggiornamento costante sull’utilizzo di programmi informatici specifici a tutti gli operatori impegnati su sistemi di acquisizione, rilevazione, elaborazione e    trasmissione dati ;

c)      addestramento del personale rispetto ad innovazioni tecnologiche e   all’introduzione di una cultura informatica diffusa in campo lavorativo;

d)  acquisizione di conoscenze e competenze su argomenti di fondamentale    importanza per migliorare l’organizzazione e le relazioni all’interno dell’Azienda (es: valorizzazione delle risorse umane e tecniche di comunicazione ) ;

e)  realizzazione di corsi finanziati dalla Regione Lazio per l’attuazione di programmi e la preparazione di eventi particolari ( es: Progetto Giubileo );

f)   realizzazione di corsi finanziati con il Fondo Sociale Europeo ;

g)  qualificazione di figure professionali inserite nei programmi di formazione a diretto coordinamento regionale (es: screening mammografico e del cervico-carcinoma);

1) 2) Procedure: il Piano Formativo Aziendale Tecnico Organizzativo viene  deliberato con il Programma Annuale dell’Azienda e rappresenta il complesso degli obiettivi interni dell’U.O. Sviluppo e Aggiornamento Risorse Umane .

2)     Piano Formativo Aziendale Tecnico Professionale: è l’insieme delle iniziative di aggiornamento a contenuto tecnico-professionale ritenute prioritarie dai rispettivi Dirigenti Responsabili di Dipartimento e Presidio Ospedaliero ai quali vengono assegnati dalla Direzione Aziendale un congruo numero di corsi ed il relativo bugdet (max  £. 1.500.000 a corso).

Il Piano Formativo Aziendale è rivolto anche alla formazione del personale di nuova assunzione e si realizza mediante corsi teorico pratici di intensità e durata rapportati alle attività da svolgere in base a programmi definiti dall’Amministrazione.

2)1) Procedure : le proposte di corso sono predisposte sulle apposite schede e

inoltrate all’U.O. Sviluppo e Aggiornamento Risorse Umane per la necessaria validazione.

I contenuti dei corsi devono risultare in linea con le finalità istituzionali del Dipartimento e Presidio Ospedaliero proponente e correlati agli obiettivi specifici e di programma annuale da raggiungere, e comunque finalizzati al miglioramento della qualità delle procedure e delle prestazioni.

I Dirigenti Responsabili dei Dipartimenti / Presidi Ospedalieri, titolari dei relativi finanziamenti, dovranno dare completa informazione con procedure certe ed individuare i partecipanti, sentite le figure professionali di coordinamento appartenenti al comparto, con criteri di equità e trasparenza, assicurando l’opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento a tutti a rotazione.  

Al termine del corso deve essere redatta la relazione finale per la verifica dei risultati formativi raggiunti  e l’attribuzione del punteggio complessivo.

3)     Partecipazione ad iniziative formative attuate da Enti esterni: è l’insieme delle iniziative promosse da Istituzioni, Enti, Centri di Studio e Formazione, ecc..., di sicura affidabilità scientifica.

3)1) Procedure : il Dirigente Responsabile individua, con i criteri sopraindicati, i partecipanti ritenuti più idonei sulla base di specifiche necessità formative dell’area operativa interessata.

La proposta viene recepita nell’atto deliberativo predisposto dall’U.O. Sviluppo e Aggiornamento Risorse Umane da sottoporre all’esame della Direzione Aziendale per la relativa autorizzazione di spesa a carico del bilancio aziendale (compresi eventuali oneri per missione).

4.      La partecipazione ai corsi di cui ai punti 1) e 2) è obbligatoria.

5.      La partecipazione ai corsi di cui al punto 3) è obbligatoria quando i contenuti del corso  risultano attinenti alle funzioni proprie del/dei partecipanti  ( in orario di lavoro e con oneri a carico della Azienda ) .

6.      La partecipazione è facoltativa quando i contenuti del corso non sono così strettamente correlati alle competenze professionali dell’operatore ( fuori orario di servizio; a seconda del grado di correlazione con l’attività di servizio l’Azienda può concorrere alle spese di partecipazione, come previsto nei commi 11 e 12 del citato art. 29 ).

7.      La partecipazione ai corsi programmati dall’Azienda è collegata al sistema di classificazione di cui all’art. 13 e seguenti del presente CCIA.

8.      Nel mese di novembre di ogni anno in sede di concertazione verranno valutati gli esiti del programma formativo dell’anno in corso ed esaminati i contenuti del programma di formazione per l’anno successivo.

PARTE IV - Classificazione del personale - Procedure di selezione per i passaggi interni fra categorie e all’interno di ciascuna categoria ( artt. 16 e 17 CCNL)

 

Art. 13 - Accesso alle selezioni

1.      La parte IV del presente CCIA disciplina le procedure, per il personale dell’Azienda USL RM/D, relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore ( passaggi verticali ), per i passaggi all’interno di ciascuna categoria ( passaggi diagonali ) e per i passaggi all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello ( passaggi orizzontali ) di cui agli art. 16 e 17 del CCNL stipulato il 07.04.1999.

2.      Nell’ambito della pianificazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 del D. Lgs 29/93, e successive modificazioni e integrazioni, l’Azienda  individua con cadenza annuale i posti da ricoprire attraverso le selezioni disciplinate dal presente regolamento, garantendo in ogni caso l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nelle misure indicate dal regolamento previsto dall’art. 14 del CCNL 07.04.1999.

3.      Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva dell’Azienda.

Art. 14 - Bando di selezione; requisiti di ammissione e presentazione delle domande

 1.      Il bando deve contenere tutti gli elementi identificativi del profilo relativo al posto da ricoprire. I requisiti specifici prescritti dall’allegato 1 del CCNL devono essere riportati per esteso.

2.      Qualora il citato allegato preveda titoli generici o lasci discrezionalità all’Azienda nella previsione di un titolo, il bando deve contenere espressamente l’individuazione del titolo.

3.      Il bando è pubblicato all’Albo dell’Ente. Allo stesso è data ampia diffusione nelle strutture aziendali e comunicazione alla RSU e a tutte le OO.SS componenti la delegazione trattante.

4.      Per l’ammissione alle selezioni, gli aspiranti devono presentare o inviare per posta con raccomandata a/r ( in tal caso farà fede il timbro postale di partenza ) all’Ufficio indicato nel bando, entro 20 giorni dalla data di affissione all’Albo, domanda redatta in carta semplice, completa delle seguenti indicazioni:

-          nome e cognome;

-          data e luogo di nascita;

-          categoria e profilo di appartenenza;

-          U.O. di appartenenza;

-          selezione cui si intende partecipare;

-          il possesso dei requisiti culturali, professionali, abilitativi, previsti dall’allegato 1 del CCNL  del 07.04.1999, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 comma 3 del medesimo;

-          l’iscrizione all’Albo Professionale ove richiesta;

-          l’indirizzo al quale deve essere effettuata ogni comunicazione relativa al concorso.

5.      Alle domande di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative a titoli di carriera, accademici, di studio che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, formalmente documentato, datato e firmato .

6.      I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,  ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7.      Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

8.      Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

9.      L’esclusione dalle selezioni è adottata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile dell’U. O. Acquisizione Risorse Umane ed è notificata all’interessato entro 15 gg. dalla sua adozione.

10. L’esclusione è ricorribile in sede giurisdizionale entro i termini di legge.

Art. 15 - Composizione delle commissioni

1.      Le Commissioni per le selezioni sono nominate dal Direttore Generale e sono composte da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti in materia per le peculiarità del profilo.

2.      Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Azienda del ruolo amministrativo, con inquadramento, di norma, superiore alla categoria alla quale si riferisce la selezione.

3.      Non possono far parte della Commissione coloro che ricoprono cariche politiche o incarichi sindacali.

Art. 16 - Criteri di selezione e modalità di espletamento

1.      La verifica dell’idoneità professionale viene effettuata mediante l’espletamento di apposita prova  teorico - pratica e/o colloquio o solo prova pratica.

La selezione deve comprendere anche la valutazione dei titoli con i criteri di cui agli articoli che seguono.

2.      Per le modalità di espletamento e, in particolare, per la convocazione dei candidati ammessi, per la durata e lo svolgimento delle prove, per la valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei lavori, la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo II del DPR 483/97.

Art. 17 - Selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (art. 16 CCNL del 07.04.1999)

 1.      dalla categoria A alla categoria B :

-          Prova teorico - pratica diretta ad accertare il possesso delle capacità professionali relative al posto da conferire;

2.      dalla categoria B alla categoria C :

-          prova teorico - pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, che devono comunque essere schematicamente illustrate per iscritto, o nella predisposizione di atti o provvedimenti, connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-          colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali relative al posto da conferire.

3.      dalla categoria C alla categoria D :

-          prova teorico - pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, che devono essere illustrate per iscritto, o nella predisposizione di atti o provvedimenti, connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-          colloquio su materia attinente al posto da conferire.

4.      dalla categoria C alla categoria Ds:

-          prova teorico – pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella soluzione di problemi organizzativi, che devono essere illustrati anche per iscritto.     La prova teorico – pratica può anche consistere nella predisposizione di atti o provvedimenti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-          colloquio sulle materie attinenti al posto da conferire.

Art. 18 - Selezioni ai fini dei passaggi diagonali (art. 17 comma 1 CCNL del 07.04.1999)

 1.      dalla categoria B alla categoria Bs:

     -      prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

2.      dalla categoria D alla categoria Ds:

-     prova teorico – pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella soluzione di problemi organizzativi, che devono essere illustrati anche per iscritto. La prova teorico – pratica può anche consistere nella predisposizione di atti o    provvedimenti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-      colloquio sulle materie attinenti al posto da conferire.

Art. 19 - Selezioni ai fini dei passaggi orizzontali, nel caso di più domande di dipendenti interessati rispetto ai posti da ricoprire (art. 17 comma 3 CCNL del 07.04.1999)

1.      Categoria B

prova teorico – pratica diretta ad accertare il possesso delle capacità professionali relative al posto da conferire.

2.      Categoria C

-         prova teorico – pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, che devono comunque essere schematicamente illustrate per iscritto, o nella predisposizione di atti o provvedimenti, connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-         colloquio diretto ad accertare il possesso delle capacità professionali relative al posto da conferire.

3.      Categoria D

-         prova teorico – pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche, che devono essere illustrate per iscritto, o nella predisposizione di atti o provvedimenti, connessi alla qualificazione professionale richiesta;

-         colloquio su materia attinente al posto da conferire.

Art. 20 - Valutazione delle prove selettive per i passaggi dalla categoria A alla categoria B

1.      La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:

punti 55 per la prova teorico – pratica;

Il superamento della prova teorico – pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 33/55.

      punti 45 per i titoli, così suddivisi :

1)   anzianità di servizio nella categoria sottostante

Fino a punti 15

Nello stesso profilo punti 0,50 per anno o frazione di anno (le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi di 30 gg. – o frazioni superiori a 15 gg. – escluso il periodo necessario, se utilizzato, quale requisito di ammissione) nel corrispondente profilo.

In altro profilo punti 0,25 per anno o frazione di anno.

2)   Titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento, altri titoli

Fino a punti 6, di cui:

a)     Titolo superiore al titolo richiesto per l’accesso attinente al profilo da ricoprire

Punti 3

b)     Diploma di specializzazione o perfezionamento

Fino a punti 2

c)      altri titoli, diplomi o lauree non attinenti al profilo da ricoprire, od altri titoli non previsti alle lettere a ) e b)

Fino a punti 1

3)    Mansioni superiori ex artt. 28 e 41 comma 3 CCNL del 07.04.1999

Fino a punti 12,50

Punti 1,5 per anno o frazione di anno.

Non sono valutati i corrispondenti periodi nel profilo professionale di appartenenza.

4)      Corsi di formazione e aggiornamento di durata non inferiore a 3 gg

Fino a punti 3

Punti 0,10 per giorno formativo ( con esame finale ).

Punti 0,05 per giorno formativo ( senza esame finale ).

I corsi saranno valutati solo se inerenti al profilo

5)     Pubblicazioni (solo se inerenti materia connessa alla qualificazione professionale richiesta)

Fino a punti 3,50

6)   Curriculum formativo e professionale

Fino a punti 5,00

 

Art. 21 - Valutazione delle prove selettive per i passaggi orizzontali (ex art. 17 comma 3 CCNL 07.04.1999), diagonali (ex art. 17 comma 1 CCNL 07.04.1999) e verticali (ex art. 16 CCNL 07.04.1999): dalla ctg B alla ctg C, dalla ctg C alla ctg D

1.      La Commissione dispone di 100 punti così suddivisi:

punti 60 per la prova teorico – pratica e colloquio o per la sola prova pratica.

Nei casi in cui la selezione consista nella sola prova pratica, il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 36/60.

Qualora la selezione consista in una prova  teorico – pratica ed in un colloquio, il superamento della selezione è subordinata al raggiungimento di una valutazione complessiva di sufficienza rispetto al punteggio conseguito nelle singole prove, alle quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

prova  teorico – pratica                         =          punti 35

colloquio                                                 =          punti 25

Punti 40 per i titoli così suddivisi:

1)      Anzianità di servizio nella categoria sottostante ( per le selezioni ex art. 16 CCNL del 07.04.1999 )

Fino a punti 15

Nel corrispondente profilo punti 0,50 per anno o frazione di anno ( le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi di 30 gg. - o frazioni superiori a 15 gg. - escluso il periodo necessario, se utilizzato quale requisito di accesso alla selezione) nel corrispondente profilo della categoria sottostante.

In altro profilo punti 0,25 per anno o frazione di anno.

2)      Anzianità di servizio nel profilo professionale di appartenenza ( per le selezioni ex art. 17 comma 1 CCNL del 07.04.1999 )

Fino a punti 15

Punti 0,50 per anno o frazione di anno.

3)      Anzianità di servizio nella categoria d’appartenenza (per le selezioni ex art. 17 comma 3 CCNL)

Fino a punti 15

Punti 0,50 per anno o frazione di anno.

4)      Titoli di studio,  diplomi di specializzazione o perfezionamento, altri titoli

Fino a punti 6                  di cui :

a)     titolo superiore al titolo richiesto per l’accesso, attinente al profilo da ricoprire:

Punti 3

b)     diploma di specializzazione o perfezionamento

Fino a punti 2

c)      altri titoli ( diplomi o lauree non attinenti al profilo da ricoprire , od altri titoli    non previsti dalla lettere a) e b)                                                                                  

Fino a punti 1

5)      Mansioni superiori ex artt. 28 e 41 comma 3 CCNL del 07.04.1999  ( per le selezioni ex art. 16 del CCNL del 07.04.1999 )

                Fino a punti 12,50

    Punti 1,5 per anno o frazione di anno

Non sono valutati i corrispondenti periodi nel profilo professionale di appartenenza.

6)      Periodi di servizio svolti nel profilo a concorso ( per le selezioni ex art. 17 commi 1 e 3 del CCNL del 07.04.1999 )

Fino a punti 12,50

Punti 1,5 per anno o frazione di anno

7)      Corsi di formazione e aggiornamento di durata non inferiore a tre giorni

Fino a punti 3

Punti 0,10 per giorno formativo ( con esame finale ).

Punti 0,05 per giorno formativo ( senza esame finale ) .

I corsi saranno valutati solo se inerenti al profilo.

8)      Pubblicazioni ( solo se inerenti  materia connessa alla qualificazione professionale richiesta )                   

Fino a punti 1,50

9)      Curriculum formativo e professionale

Fino a punti 2

Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori della Commissione .

Art. 22 - Graduatorie

1.      Le graduatorie delle selezioni di cui al presente regolamento sono approvate con atto del Direttore Generale .

2.      Le graduatorie potranno essere utilizzate entro 24 mesi dalla loro approvazione , nella misura percentuale stabilita dal Regolamento di cui all’art. 14 del CCNL del 07.04.1999.

3.      Per tutto quanto non previsto dalla parte IV del presente CCIA si fa riferimento al CCNL stipulato il 07.04.1999 ed al DPR 483 / 97 , Titoli I e II, per quanto compatibili.

La parte IV sarà adeguata, ove non compatibile, con il Regolamento di cui all’art. 14 del CCNL del 07.04.1999 e potrà essere modificata, previa concertazione, annualmente.

PARTE V - Sviluppo Professionale

Art. 23 - Progressione economica orizzontale (art. 45 CCNL)

 1.      La progressione economica orizzontale del personale si realizza nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39 CCNL del 07.04.1999.

In merito al passaggio dal trattamento economico iniziale alla prima fascia retributiva è richiesta un’anzianità di servizio nel SSN pari a tre anni al 1° luglio 1999.

2.      I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono sul presupposto di una valutazione selettiva operata, per le categorie A – B – Bs – C, dal dipendente del Comparto che, nell’ambito di ciascuna U.O., eserciti funzioni di coordinamento, appartenente alla categoria D.

3.      Per la categoria D la valutazione è operata dal dipendente del Comparto che, nell’ambito di ciascuna U.O., eserciti funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, appartenente alla categoria Ds.

4.      Per la categoria Ds la valutazione è operata dal Dirigente Responsabile dell’U.O. .

5.      Il  Dirigente Responsabile dell’U.O. valuta altresì i dipendenti appartenenti alla categoria D ove nell’U.O. non sia presente un dipendente appartenente alla categoria Ds.

6.      Ai fini del procedimento selettivo sarà utilizzata una apposita “Scheda di selezione per la progressione economica“ , di cui all’allegato 1 al presente CCIA, articolata in una:

-          Sezione I : Valutazione titoli professionali e culturali

-          Sezione II : Valutazione esperienza lavorativa

-          Sezione III : Valutazione individuale

-          Sezione IV : Qualità del lavoro svolto

1)      Nella “ sezione -  Valutazione titoli professionali “ sono valutate le attività professionali e di studio , formalmente documentate , idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto al profilo di appartenenza.

In tale categoria rientrano anche le attività di partecipazione a corsi, congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione ed aggiornamento professionale .

2)      Nella “sezione - Valutazione esperienze lavorative“ sono valutati i periodi di effettiva presenza in servizio, in quanto volti a riconoscere l’esperienza professionale effettivamente acquisita.

3)      Nelle  sezioni : “Valutazione individuale“ e “Qualità del lavoro svolto“ sono esplicitati i comportamenti dei dipendenti attesi e premianti nell’Azienda, ai fini delle conseguenti valutazioni.

7.      In ordine al ricorso per eventuali errori materiali concernenti le Sez.I e II il dipendente può ricorrere entro 10 giorni dalla pubblicizzazione della graduatoria al responsabile U.O. Gestione Trattamento giuridico ed Economico del Personale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni.

8.      Relativamente alla Sez.III e IV, il candidato a cui è stata consegnata dal valutatore la scheda contenente la valutazione ha tre giorni per opporsi avanzando motivate controdeduzioni al responsabile di grado superiore del valutatore. Il Responsabile convocherà il valutato ed il valutatore per il contraddittorio. Il valutato può essere assistito da un rappresentante sindacale. Sentite le parti, il Responsabile adotta la conseguente decisione definitiva entro il termine di tre giorni.

9.      Le Graduatorie vengono affisse alla stessa data all’albo dell’Azienda e in tutti i presidi aziendali.

10. Per gli assenti i termini del ricorso sono fissati in trenta giorni dalla notifica al domicilio da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.

Art. 24 - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1.      Il Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all’art. 38 comma 3 e 4 CCNL Comparto Sanità 1998-2001,  relativo all’anno 1999 risulta definito in lire 3.719.686.709.

2.      Il Fondo è destinato a realizzare gli obiettivi strategici definiti dal Programma Aziendale 1999,  di cui ad atto deliberativo n. 496 del 03.06.1999. Tali obiettivi risultano conformi a quelli individuati quali prioritari con atto deliberativo della Giunta Regionale del Lazio n.5038 del 05.10.1999 concernente l’applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del CCNL relativo al Personale dipendente del Comparto Sanità per il quadriennio 1998 – 2001.

3.      La Direzione Generale, tramite il Nucleo di Valutazione Aziendale istituito con atto deliberativo n. 512 del 22.05.1998, provvederà alla verifica dell’attività delle UU.OO Aziendali nella realizzazione dei progetti e dei programmi loro affidati .

4.      Il Fondo viene ripartito in due parti .

La prima, pari al 75% (£. 2.789.765.032), viene calcolata sulla base di parametri prestabiliti come da prospetto che segue:          

PARAMETRO

CATEGORIE

QUOTA INDIVIDUALE

100

A

 

105

B

 

112

Bs

 

118

C

 

128

D

 

139

Ds

 

La somma delle quote individuali degli addetti ad una Unità Operativa/Organizzativa determina il budget di Unità Operativa/Organizzativa ( budget teorico massimo ).

I compensi sono attribuiti in proporzione alle ore effettivamente lavorate, al netto delle ore rese in straordinario, fissando il tetto orario individuale che dà diritto al 100% della corresponsione della quota di specie in 1400 h .

La seconda, pari al 25% ( £. 929.921.678), è utilizzata dalla Direzione Generale, per incrementare il budget delle Unità Operative .

Tale quota è suddivisa in due parti :

-          la prima parte, pari al 25% (£. 232.480.420), viene suddivisa  tra tutti gli operatori di tutte le UU.OO. Aziendali che abbiano superato il tetto orario annuo di 1400 h lavorate, in proporzione alle ore lavorate oltre il tetto medesimo;

-          la seconda parte, pari al 75 % (£. 697.441.259), è suddivisa tra le UU.OO.  che, sulla base delle  valutazioni del Nucleo di Valutazione Aziendale, abbiano raggiunto almeno il 75% degli obiettivi assegnati. La quota conferita alle singole UU.OO. è distribuita tra gli addetti delle medesime in proporzione alle ore effettivamente lavorate. La quota incrementale attribuita a ciascuna U.O. non potrà andare oltre l’incremento del 75 % del budget teorico massimo  della stessa, definito sulla base di calcolo matematico.

5.      Ove residuassero disponibilità non attribuibili, le stesse saranno utilizzate per incrementare il Fondo relativo all’anno 2000.

6.      In sede di concertazione le Parti si riservano di verificare l’entità del Fondo per l’anno 2000 e successivi in relazione alle disponibilità aggiuntive previste dalla Regione Lazio e ad eventuali disponibilità aziendali.

7.      Nella stessa sede le Parti si riservano altresì di verificare le percentuali di ripartizione del Fondo, i tempi e le modalità di erogazione.

PARTE VI - Finanziamento trattamenti accessori

Art. 25 - Finanziamento Fondo per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38 comma 1 CCNL)

Il fondo in argomento è costituito dall’ammontare consolidato al 31 dicembre 1997 dei fondi disciplinati dall’art. 46, commi 1 – punti 1) e 2) del CCNL 1.9.95, come di seguito descritto:

FONDO STORICO CONSOLIDATO AL 31.12.1997

Fondo per i compensi per il lavoro straordinario consolidato al 31.12.1997

£. 1.644.592.000

Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, consolidato al 31.12.1997

£. 3.755.208.000

Fondo per l'anno 1999

£. 5.399.800.000

Il C.C.N.L. 1998/2001 prevede un incremento dal 31.12.1999 in ragione dello 0.06% con riferimento al monte salari al 31.12.1997, per finanziare gli incrementi previsti dall’art. 41, comma 7 e dall’art. 38, comma 2:

INCREMENTI AL FONDO STORICO PREVISTI DAL 31.12.1999

Art. 41, comma 7 – incremento dello 0.06% sul monte salari 1997

£. 40.183.000

Fondo disponibile totale per l'anno 2000

£. 5.439.983.000

 

Art. 26 - Finanziamento Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (art. 38 commi 3 e 4 CCNL)

FONDO STORICO CONSOLIDATO AL 31.12.1997

Fondo per il compenso della produttività collettiva alla data del 31.12.97

£. 1.572.726.714

Fondo per il premio della qualità delle prestazioni individuali al 31.12.97 (Fondino)

£. 109.333.155

Fondo storico totale

£. 1.682.059.869

 

INCREMENTI AL FONDO STORICO PREVISTI DALL’ART.38 C.C.N.L. 1998/2001

Comma 4, punto b – incremento 1% monte salari anno 1997

£.    669.722.000

Comma 5 – incremento 1% monte salari anno 1997 per obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione

£.    669.722.000

Comma 5 – incremento 0,2% sul monte salari 1997 per favorire lo sviluppo occupazionale od interventi correlati a processi riorganizzativi

£.    133.944.000

Fondo per l’anno 1998

£.  3.155.447.869

Riduzione del 15%, all’1.7.99, per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39

£.    236.658.590

Incremento somma residua anno 1998 relativa al fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

£.    800.897.430

Fondo disponibile totale per l’anno 1999

£.  3.719.686.709

 

Art. 27 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica ( art. 39 CCNL )

FONDO ALL’1.1.1998 COSTITUITO DA:

 

-         indennità infermieristica – art. 49 DPR 384/90

-         art. 50 DPR 384/90

-         art. 49, comma 3 DPR 384/90

-         indennità art. 45 C.C.N.L. 1.9.95

-         art. 45, comma 3 C.C.N.L. 1.9.95

 

Fondo per l’anno 1998

£.  4.127.236.188

 

INCREMENTI POSTI A DISPOSIZIONE – ART. 39, COMMA  4

Incremento del 15% dal 1° luglio 1999 il cui importo è detratto dal fondo della produttività collettiva di cui all’art. 38, comma 3 (punto a)

£.  236.658.590

Fondo al 1° luglio 1999

£.  4.363.894.778

Fondo al 31 dicembre 1999

£.  4.363.894.778

 

ANNO 2000

Fondo anno 1998

£. 4.127.236.188

Incremento 15% fondo art. 38 a decorrere dall’1.1.2000

£.    473.317.180   **

Incremento 0,81% a decorrere dal  31.12.1999 del monte salari calcolato con riferimento al 31.12.1997

£.    542.475.484   **

Incremento dotazione organica per sostenere maggiori oneri del personale assunto di cui all’art. 39, comma 8

£.    222.658.000   **

Fondo disponibilità totale per l’anno 2000

£. 5.365.686.852   *

*  a cui si aggiunge l’applicazione dell’art. 40, comma 1, da calcolarsi alla maturazione delle indennità di cui all’art. 49, comma 1, DPR 384/90;

** Alle somme suindicate pari a complessive £. 1.238.450.664 deve essere detratta la somma di £. 384.988.000 destinata al pagamento delle fasce nell’anno 2000, fasce già assegnate nell’anno 1999, periodo 1.7.99 – 31.12.99 per la somma di £. 192.494.000. Pertanto la somma effettivamente disponibile per il finanziamento di nuove fasce da erogare e per le posizioni organizzative per l’anno 2000 è pari a £. 853.462.664.

PARTE VII - Disposizioni Finali

Art. 28 - Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Le parti danno atto di avere già concordemente identificato i criteri per la definizione dei contingenti di sciopero con separato accordo.

Art. 29 - Norma finale

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica  a tutto il personale del comparto, esclusi i Dirigenti. L’Azienda USL RM D è tenuta  a consegnarlo a tutto il personale di ruolo attualmente in servizio. Copia dello stesso, sarà fornito, al personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro  a tempo indeterminato, all’atto della stipulazione del contratto individuale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo, sono applicate le norme contenute nel C.C.N.L. 7/4/1999, nel C.C.N.L. 1/9/1995, D.P.R. 384/1990, D.P.R. 270/1987 ( nelle parti non disapplicate ) e le leggi vigenti in materia per il personale del pubblico impiego.

PER LA PARTE PUBBLICA
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr.ssa Maria Teresa Bruni)

PER LA PARTE SINDACALE                                     

RSU Aziendale
Sigg.
Luigi  Sirio
Catani Maurizio
Gregorini Enrico
Alfonsi Giovanni
Belardi Franco
Capogna Alba
D’Ercole Santino
De Santis Remo
Galtieri Emilia
Onorato Piero
Rovo Rina
Sciscione Francesco

RSU SNATOS - ADASS -FASE -FAPAS - SUNAS - SOI
Sigg.
Di Berardino Maurizio
Mancini Tiziana

FP CGIL
Sigg.
Battisti Alfredo
Barbone Romeo
Luongo Donatella

FPS CISL
Sigg.
Venezia Gerardo
Zoppi Rolando

UIL Sanità
Sigg.
Tulli Claudio
Marconi Angelo

CSA  Sanità
Sigg.
Lapalorcia Marco
Zurru Elisa

FIALS Sanità
Sigg.
Mattei Guido
Nenci Bruno