AZIENDA OSPEDALIERA RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA PROTOCOLLO
D’INTESA PREMESSA Il presente protocollo d’intesa fra l’Azienda Sanitaria San Camillo-Forlanini- e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, intende definire le linee guida che garantiscano:
1 . FINALITA’ Il nuovo modello aziendalistico degli ospedali San Camillo – Forlanini, la complessità del SES-118, le diverse modalità di finanziamento e del reperimento delle risorse, gli indirizzi di attività, l’opportunità di sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di competitività con le strutture sanitarie presenti nel territorio di propria competenza e nelle sue adiacenze, la definizione del piano sanitario nazionale, necessitano l’avvio di una profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa dell’azienda stessa. In tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e la promozione del benessere delle persone assumono rilevanza strategica:
Le parti convengono, quindi, sulla opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle prestazioni. In base a queste premesse ed al contratto collettivo nazionale, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo fondare su un’effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, sulla precisa individuazione dei confini fra contrattazione decentrata, concertazione, informazione e consultazione, quali aspetti ineludibili per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo delle professionalità, con l’esigenza di incrementare l’efficienza , l’efficacia e la qualità dei servizi erogati alla collettività. 2. INFORMAZIONE
2.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA Nelle seguenti materie, l’azienda fornisce un’informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria.
Alle rappresentanze sindacali unitarie verrà inoltre fornita , tramite l’ufficio del Direttore Generale, la seguente documentazione :
2.2 INFORMAZIONE SUCCESSIVA Su richiesta della R.S.U. Aziendale i singoli dirigenti responsabili delle articolazioni organizzative interessate dovranno fornire eventualmente per la parte di rispettiva competenza:
L’amministrazione si impegna, inoltre, a fornire alle rappresentanze sindacali unitarie ogni informazione, anche preventiva , richiesta per quanto attiene alle "materie di contrattazione". Analogamente la rappresentanza sindacale unitaria e le R.S.U., si impegnano ad informare, anche di loro iniziativa, quanto di loro conoscenza possa riguardare la qualità dell’ambiente di lavoro e quant’altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l’efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale. 3. CONCERTAZIONELe rappresentanze sindacali unitarie, ricevute le informazioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera B del CCNL, possono attivare in forma scritta, la concertazione delle seguenti materie, nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione:
La trattativa si svolge di norma entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine di norma, di 30 gg. dalla ricezione dell’informazione. L’Amministrazione convoca la delegazione trattante con comunicazione scritta, indicando gli argomenti all’ordine del giorno. L’esito della trattativa deve risultare da apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti, copia del verbale e trasmessa in tempi brevi alle R.S.U. Tale verbale sarà approvato dalle parti nel primo incontro successivo. Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l’azienda si asterrà dall’adottare, salvo comprovate ragioni d’urgenza in ordine di fruibilità dei servizi all’utenza, provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della concertazione. La R.S.U. non assumerà, sulle stesse materie, iniziative conflittuali. 4. MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONEFatte salve le reciproche autonomie e nel rispetto degli accordi sulle scelte strategiche, le parti individuano come oggetto di contrattazione, le seguenti materie previste dai commi 2 e 3 dell’art.4 del CCNL:
Il confronto con le rappresentanze sindacali unitarie , previa convocazione scritta da parte dell’amministrazione, avviene sia a livello aziendale che a livello decentrato dipartimentale, per quanto di volta in volta delegato, su ordine del giorno, concordato tra le parti. Della contrattazione per l’Azienda è titolare il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà di decisione. L’amministrazione è altresì rappresentata dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Dipartimento Qualità Aziendale, nonché dalla delegazione trattante individuata con atto formale dall’azienda. Le delegazioni di parte sindacale sono costituite per i rispettivi contratti decentrati dalla R.S.U., da componenti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del C.C.N.L. 1998/2001. 6 . STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVODegli accordi raggiunti sulle materie demandate alla contrattazione decentrata, devono essere redatti appositi contratti (relativi ad una o più materie di contrattazione ) che, sottoscritti dai componenti delle delegazioni trattanti di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione entro i termini e con le modalità previste dall’art.5 del CCNL. Il contratto integrativo dovrà applicarsi con le seguenti modalità:
Entro 3 mesi dall’attuazione dei contratti decentrati (relativi ad una o più materie di contrattazione) le delegazioni trattanti si incontrano per la verifica dello stato di attuazione del contratto decentrato, in tale sede l’amministrazione fornirà i dati consuntivi relativi all’attuazione delle singole materie. Sulle eventuali carenze riscontrate dovranno essere concordate idonee misure correttive. 7. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTIQualora intervengano controversie interpretative sull’accordo decentrato stipulato, viene aperta la verifica fra le parti. Le delegazioni trattanti Aziendale e Sindacale si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. A tal fine la parte interessata invia , a mezzo lettera raccomandata , apposita richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la controversia che devono comunque essere riferiti a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale. L’accordo stipulato sulle clausole controverse sostituiscono il contenuto delle stesse sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato. Qualora non si pervenga ad un accordo interpretativo in sede decentrata, trovano applicazione le procedure di cui agli articoli 10/11 del relativo C.C.N.L. ( D.L. n.29 Art.53). 8. COMMISSIONI BILATERALIPer l’approfondimento di specifiche problematiche, possono essere costituite Commissioni Tecniche Bilaterali. Questi organismi hanno il compito di formulare proposte in ordine alle materie oggetto di trattativa. 9. TITOLARIETA’ E FLESSIBILITA’ DEI PERMESSI SINDACALI
I permessi sindacali fruibili sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione San Camillo , Forlanini ed Emergenza Lazio 118, dove sono utilizzati, vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando. I permessi sindacali, dal 1 Gennaio 1999, nella misura di 81 minuti per dipendente sono ripartiti in misura pari a n.30 minuti alle R.S.U. e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative, salvo modifiche di cui all’art.9 punto 3 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998, secondo l'allegata tabella di ripartizione che è parte integrante del presente protocollo e che va aggiornata annualmente in relazione al numero dei dipendenti e alle deleghe conferite alle OO.SS.. La partecipazione alle trattative e/o Commissioni bilaterali, nonché ad incontri convocati ufficialmente dall’Amministrazione, viene considerata come orario di lavoro per i rappresentanti della RSU e delle OO.SS. rappresentative territoriali aventi titolo, qualora dipendenti dell’Azienda S.Camillo – Forlanini; il numero dei rappresentanti della RSU non potrà essere superiore a 5, quello delle OO.SS. a 2. Le ore eventualmente eccedenti il debito orario settimanale vanno recuperate. In ogni caso non è previsto alcun compenso per il lavoro straordinario. Dal 1 Gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 Gennaio di ogni anno ed il dato elettorale risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U, avvenute in data 23.24.25 Novembre 1998 rispetto al totale dei voti espressi, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN . In base a quanto sopra stabilito la ripartizione dei permessi per il 1999 è quella riportata nella tabella, allegato A 10. PERMESSI SINDACALI RETRIBUITINell’ambito del monte ore complessivo annuo di ciascuna organizzazione sindacale ogni dirigente sindacale può usufruire di permessi cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni a trimestre. Convenzionalmente ogni giorno lavorativo viene considerato di 6 ore. La fruizione dei permessi per l’attività sindacale esterna all’Azienda è autorizzata, dalla stessa, tramite la U.O. di appartenenza di volta in volta, salvo che non ostino eccezionali e comprovate motivate esigenze di servizio, su richiesta scritta, fatta pervenire per il tramite della struttura sindacale di appartenenza almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in casi eccezionali almeno 24 ore prima , al dirigente dell’U.O. di appartenenza del dipendente. A tal fine viene utilizzato il modulo fac-simile allegato al presente protocollo (allegato 1). I permessi sindacali sono equiparati ai fini del trattamento giuridico ed economico a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti con esclusione di compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni. 11. ESERCIZIO DELLE LIBERTA’ SINDACALIL’Amministrazione si impegna ,in ottemperanza a quanto previsto dall’art.3 Accordo Quadro del 7 Agosto 1998, nell’ambito di ciascuna Sede Dipartimentale, ad individuare appositi ed idonei spazi riservati alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, per l’affissione di comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali spazi, individuati dalla R.S.U. e dalla Direzione Dipartimentale, devono essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dei Dipartimenti dell’Azienda. Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d’ufficio, L’Amministrazione mette a disposizione permanente alla R.S.U. idoneo locale con mezzi e strumenti per garantire l’esercizio delle libertà sindacali e ciò nel rispetto delle disposizioni del Dipartimento F.P. con circolare n.22 del 25.10.94 e dell’art.4 dell’accordo quadro del 7 Agosto 1998,organizzato con modalità concordate. 12. ASSEMBLEEI dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio, di riunirsi in assemblea nel limite massimo di 10 ore annue. 1.Le assemblee che riguardano le generalità dei dipendenti o gruppo di essi, possono essere indette singolarmente e congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati dall’Art.8 del CCNL. La convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è comunicata all’Ufficio Relazioni Sindacali a cura della R.S.U. in forma scritta con preavviso di almeno tre giorni, e comunque, salvo in casi di eccezionale urgenza, almeno 24 ore prima. 2.Durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati negli accordi decentrati. La richiesta di partecipazione deve essere comunicata dal singolo dipendente al responsabile della U.O. di appartenenza con le stesse modalità previste dall’art.10 comma 2, valide per i dirigenti sindacali. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole UU.OO che ne danno comunicazione all’Ufficio Relazioni Sindacali aziendale. 3.Nel caso in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni , l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 4.Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle UU.OO interessate secondo quanto previsto al punto 2. 5.E’ facoltà della R.S.U. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopraindicate, al di fuori dei limiti orari stabiliti dall’accordo di lavoro. 6.L’eventuale orario eccedente le 10 ore previste, possono essere recuperate dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. 13. NORME FINALIIl presente accordo trova applicazione con decorrenza alla data di assunzione dell’atto da parte del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedale San Camillo – Forlanini Per quanto non previsto dal presente accordo viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia oggetto d’intesa. Letto, firmato e sottoscritto in data 1 Giugno 1999 :
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