ALLEGATO
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CRITERI
DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA LIBERO PROFESSIONALE E/O LEGATI A
PROGETTI/PROGRAMMI SPECIALI ANCHE DI SPERIMENTAZIONE E/O RICERCA (lettera e ed
f, comma 2, art. 32.1)
- Lo svolgimento di attività collegate
direttamente o indirettamente con l'istituto della libero professione e/o
legati a progetti/programmi speciali, anche di sperimentazione e/o ricerca,
deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei
compiti di istituto e deve, in ogni caso essere subordinato alla piena
funzionalità dei servizi.
- Il tempo destinato all’attività di
cui al comma 1 non rientra nel debito orario;
- Quando le prestazioni relative alle
attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel corso del normale
orario di servizio, deve essere definito – d’intesa con le équipes interessate
– un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all’impegno
richiesto dall’équipe per la predetta attività.
- Tali prestazioni vengono organizzate
attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa
ripartizione di tutto il personale in modo ad assicurare la presenza di tutti
i componenti l’équipe.
- Il dipendente, anche se personalmente
non accetta di effettuare l’orario aggiuntivo è tenuto all’attività specifica
nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario
aggiuntivo del dipendente sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i
restanti membri dell’équipe.
- Le competenze spettanti al personale,
articolare per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli
operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
- Personale che partecipa direttamente
alla esecuzione della prestazione;
- Restante personale di supporto.
- Le prestazioni vengono suddivise nei
seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di
scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di
personale:
|
a) |
b) |
|
1) prestazioni di
radiologia |
70 |
30 |
|
2) prestazioni di
laboratorio |
70 |
30 |
|
3) visite e/o interventi
specialistici delle varie attività |
70 |
30 |
|
di servizio ed altre
prestazioni |
70 |
30 |
|
4) prestazioni
riabilitative |
80 |
20 |
|
5) prestazioni in costanza
di ricovero |
80 |
20 |
|
6) altre prestazioni non
sanitarie |
80 |
20 |
|
- La partecipazione alla ripartizione
del fondo comporta la prestazione di plus-orario con le modalità appresso
indicate e articolato sulla base di eventuali accordi decentrati
dipartimentali se differenti rispetto a quanto previsto dal presente allegato.
- La distribuzione delle quote avverrà
in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
- L’attività connessa con l’erogazione
del fondo di cui alle lettere e) e f) del comma 2 dell’art. 1 relativa
all’istituto della produttività collettiva ed individuale, va svolta in plus
orario con corrispondente riduzione dello straordinario.
- I tetti massimi di plus orario sono
fissati a livello di singola struttura, in rapporto al fondo a disposizione di
cui all’art. 1, comma 2 lettera e. ed f. relativo all’istituto della
produttività collettiva ed individuale, e di quelli legati allo svolgimento di
altre attività di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso il plus
orario non potrà superare di norma il tetto massimo di 24 ore mensili.
- Il plus orario deliberato
dall’amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere
programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di
controllo degli orari di servizio.
- La misura del plus orario reso può
trovare compensazione all’interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o
in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono
essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del
plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali
riduzioni.
- Il rapporto proporzionale fra i
diversi plus orari attribuibili al personale ed il relativo trattamento
economico, viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto
massimo di plus-orario.
- Con periodicità semestrale dovrà
essere attuata la revisione del plus-orario.
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