ALLEGATO 7
PERSONALE
SANITARIO CATEGORIA C e D (lettera c) e d), comma 2, art. 1)
ANZIANITA’
DI SERVIZIO max punti 12
p. 0.5 per anno
N.B.: i periodi di aspettativa dovuti per Legge
(1204/71, 958/86, ecc.) sono valutati al 100%, gli altri al 50%. Il punteggio è
decurtato del 25% se maturato in qualifica inferiore a quella
richiesta.
TITOLI
FORMATIVI E PROFESSIONALI max punti 25
1.Diplomi di specializzazione o perfezionamento:
fino a un massimo di 8 punti
2.Corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche
esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 9 punti
così suddivisi:
corsi da 3 a 10 gg. 0,1
corsi da 11 gg. ad un mese 1
corsi superiori al mese e inferiori al semestre
1,5
corsi semestrali 3
corsi annuali 4
I corsi saranno valutati solo se inerenti il
profilo o la categoria
Per i corsi senza esami finali i punteggi sono
ridotti del 50%
3. Attività di tutoraggio formalmente documentati
dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,05 per mese fino
ad un massimo di punti 2;
4.Capacità di predisporre soluzioni innovative o
migliorative dell’organizzazione del lavoro (es. cartella infermieristica, ecc.)
certificate dal Responsabile della U.O. e\o del Servizio infermieristico
dipartimentale: fino ad un massimo di punti 2 secondo criteri individuati dalla
Commissione esaminatrice.
5.Pubblicazioni e attività didattica: fino a un
massimo di 4 punti, così suddivisi:
pubblicazioni inerenti la materia max 2
attività didattica max 2
I titoli saranno valutati solo se inerenti il
profilo o l’area specifica.
TITOLI
CULTURALI max punti 10
Diploma p. 6
Laurea p. 10
Non cumulabili
COLLOQUIO e/o PROVA
PRATICA p. 36
Inerente l’attività professionale richiesta ed il
posto messo a locandina.
RESIDENZA ANAGRAFICA max punti 12 [Solo
per i posti relativi al SES-118]
punti 0,25 per ogni chilometro di distanza tra la
sede di asegnazione e quella per cui è indetto Avviso di mobilità.
INCARICHI
max punti 5
Affidamento di coordinamento reale: p.
1/anno
- I dipendenti assegnati in base a tali
criteri, per TRE anni, in caso di partecipazione ad altri avvisi, avranno il
punteggio decurtato del 50%.
PARTE IV
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Articolo
28 - (Diritto allo
studio)
- I permessi, relativi al diritto allo
studio, pari a 150 ore annue, qualora le richieste superino il 3%, previsto
dalla normativa vigente, del personale in servizio presso l’Azienda all’inizio
dell’anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale
suddetta:
- ai dipendenti che frequentano corsi
per il conseguimento di diplomi di scuola media superiore;
- ai dipendenti che frequentano corsi
per il conseguimento di diplomi relativi ai profili del ruolo sanitario (anche
di specializzazione, riconosciuti);
- ai dipendenti che frequentano
l’ultimo anno del corso di studi, e se studenti universitari o post
universitari, abbiano superato gli esami negli anni precedenti;
- ai dipendenti che frequentano il
penultimo anno di corso; successivamente quelli, che nell’ordine, frequentano
gli anni di corso ad esso anteriori, escluso il primo;
- Nell’ambito di ciascuno nella
fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata nell’ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore,
universitari o post universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra
i dipendenti dei vari ruoli.
- A parità di condizioni, i permessi
sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di detti permessi
per lo stesso o per altro o per altro corso di studi, e in caso di ulteriore
parità secondo l’ordine decrescente di età.
- Per la concessione dei permessi al
presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima
dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi,
il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
- Per i dipendenti di cui alla lettera
a) del comma 1, in caso di non superamento degli esame di diploma sostenuto,
perdono il beneficio per l’anno successivo.
- Per i dipendenti di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 le 150 ore accordate sono ridotte proporzionalmente al
numero degli esami non superati, previsto dall’ordinamento degli studi del
relativo corso per l’anno di riferimento.
- In applicazione dell’art. 5, comma 4,
della L. 8/3/2000, n° 53, la percentuale dei dipendenti che può usufruire dei
congedi per la formazione previsti nella citata legge, non può superare l’1%,
calcolato sul personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno.
- Per quanto non compreso nel presente
articolo si applicano le disposizioni di legge in materia.
Articolo
29 - (Formazione e aggiornamento
professionale)
- Al fine di consentire la
valorizzazione delle risorse umane e ribadendo l’indirizzo già espresso nel
Piano strategico aziendale, l’Azienda garantisce una disponibilità di risorse
ai fini del presente articolo nella misura non inferiore a quanto previsto
dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995, in
conformità a quanto contenuto sulla materia nel Protocollo d’intesa sul lavoro
pubblico del 12 marzo 1997 sottoscritto dal Governo con le OO.SS confederali.
- Le risorse di cui al comma 1 sono
finalizzate allo svolgimento di percorsi di formazione ed aggiornamento così
suddivisi:
- Formazione e aggiornamento
obbligatori relativi al Piano di formazione strategico triennale (delibere n.
348/98 e 1740/98);
- Formazione e aggiornamento
obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche professionali
gestite dai dipartimenti a cui è assegnato uno specifico budget ( delibera n.
788/99)
- Formazione e aggiornamento
obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche specifiche gestite
dai dipartimenti centrali (Dipartimento Qualità, Dipartimento
dell’Assistenza);
- Formazione e aggiornamento
facoltativi volontari passivi fornite dall’Azienda;
- Formazione e aggiornamento
facoltativi attivi a richiesta del dipendente con la fruizione di permessi per
aggiornamento come previsto dal CCNL;
- Formazione con esami finali selettivi
legati al sistema di classificazione verticale e/o orizzontale previsto per i
profili di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA ;
- Aggiornamento con esami finali
selettivi volti a far conseguire agli operatori il più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni del profilo di
inquadramento legato alla progressione economica nelle fasce retributive.
- Aggiornamento e formazione per
processi di riqualificazione e riconversione legati alle sessioni di
concertazione di cui agli articoli …
- Nell’ambito delle previsioni di cui
al comma 2, l’Azienda ripartisce le risorse di cui al comma 1 in misura
percentuale, in base ai bisogni formativi di ogni singolo Dipartimento,
assicurando che la formazione non sia preclusa a nessuna categoria e sia
estesa a un numero di operatori crescente nel tempo.
PARTE V
TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI
FINANZIAMENTO
Articolo
30 - [Fondo articolo 38, commi 1° e
2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1°
fondo)]
1. La sua composizione è data dall’unificazione di
:
a) £. 5.171.827.000 pari all’ex fondo sullo straordinario consolidato al
31/12/1997 (Art. 43 CCNL).
b) £.12.464.916.000 pari all’ex fondo per particolari condizioni di disagio
consolidato al 31/12/1997.
c) £.7.183.363.000 (pari alle quote relative al personale del SES-118
ricostruite in base alle indicazioni della circolare della Regione Lazio n°
5448/56/58 del 21/10/99).
2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A, il
Fondo è quantificato nella misura di £.24.820.106.000
3. Dal 31/12/1999 tale fondo è incrementato da
:
a) £. 106.264.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997
al netto degli oneri riflessi.
b) £. 33.230.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997
al netto degli oneri riflessi. Del personale del SES-118.
4. Quindi, alla data del 31/12/1999, il Fondo
dell’Azienda è quantificato nella misura di £.24.959.600.000 decurtato di un
importo corrispondente a 65 ore pro capite del compenso per lavoro straordinario
per ciascuno dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi
dell’art. 19, comma 3, lettera f) del presente CCIA.
Articolo
31 - [Fondo articolo 38, commi 3,
4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)]
1. La sua composizione è data dall’unificazione di
:
a) £. 358.044.290 pari all’ex fondo per la qualità delle prestazioni
individuali consolidato al 31/12/1997 (Art. 46).
b) £. 7.216.082.140 pari all’ex fondo della produttività collettiva
consolidato al 31/12/1997 (Art. 46)
c) £. 1.300.000.000 (vedi Delibera n. 304 del 23/02/1999 relativa al personale
del SES-118)
d) £. 8.874.126.430 Totale
2. Tale cifra viene incrementata da :
a) £. 1.771.071.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari
consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri in
riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b)
CCNL).
b) £. 55.583.000 Pari all’1% del monte salari relativo al personale del
SES-118 in servizio all’1/1/98 in riferimento alla Deliberazione Regionale n°
5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).
c) £.. 16.890.000 Per le risorse date dall’Art. 43 della L.
449/97.
d) £. 256.188.983 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo
pieno a tempo parziale.
e) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1997/1998
f) £. 646.986.000 Residuo del fondo art. 39
f) Totale (anno 1998) £.
12.989.682.317
3. Per l’anno 1999 tale cifra è rideterminata nel
modo seguente:
a) £. 8.874.126.430 di cui al comma 1.
4. Tale cifra viene incrementata da :
a) £. 1.826.654.404 Pari all’1% del monte salari relativo ai presidi
ospedalieri e al SES-118 consolidato al 31/12/1997 in riferimento alla
Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4, lettera b)
CCNL).
b) £. 1.826.654.404 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari
consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del
SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5
CCNL).
c) £ 365.290.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’0,2 % del monte salari
consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del
SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5
CCNL).
h) £. 599.141.228 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo
pieno a tempo parziale.
i) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1998
l) £. 86.447.934 Residuo del fondo art. 39
m) £. 622.933.992 derivati dagli avanzi riscontrati nel fondo dell’anno 1998
(integrabili da ulteriori eventuali residui riscontrabili dopo il saldo
definitivo del 1998 di aprile 2000).
n) Totale £. 15.530.084.892
- Quindi, alla stipula del presente
C.C.I.A., fatto salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente comma, il
II° Fondo per l’anno 1999 è quantificato nella misura di £. 15.530.084.892
- Per il 2000 la cifra di cui al
precedente comma 5 viene decurtata di:
£. 1.331.118.000 Pari al
15% delle risorse contrattuali di cui al comma 3 per incrementare il III° Fondo
(art. 39 CCNL e art. 32 CCIA) e incrementata di £. 100.000.000 derivata dalle
risorse aziendali definite dalla deliberazione 2490/99 e 3449/99
- Per effetto di quanto previsto dal
comma 6 il fondo disponibile per l’anno 2000 è pari a £.
14.298.966.892
- Il fondo di cui ai precedenti commi 6
e 7 è incrementabile con i risparmi di gestione da verificare a livello
dipartimentale in sede di consuntivo rispetto al budget affidato, secondo i
criteri e le modalità previste dall’articolo 20, commi 7 e 8, della
deliberazione n° 3449/99.
Articolo
32 - (DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO
ACCESSORIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI NONCHE' AI PREMI PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE)
PREMESSA
La difficile situazione ambientale
dell'Azienda, per ragioni dovute alla complessa opera di ammodernamento e
ristrutturazione, crea un oggettivo rallentamento della funzionalità dei servizi
e rende meno agevole lo svolgimento delle funzioni proprie di ogni
operatore. Inoltre tenendo conto che il presente accordo interviene nel
secondo semestre dell'anno in corso, le parti concordano sull'esigenza che il
sistema incentivante del personale debba essere strettamente collegato alla
realizzazione di programmi e di progetti per il miglioramento dei servizi sia
sul piano della quantità che su quello della qualità. In altri termini
l'obiettivo generale delle parti è quello di realizzare un sistema che punti al
miglioramento della performance dell'Azienda, delle strutture semplici e
complesse nonché dei singoli operatori.
ARTICOLO 32.1 - PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1.La retribuzione di risultato è strettamente
correlata alla realizzazione di programmi e di progetti aventi come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prefissati secondo le linee di seguito indicate nel
presente articolo che presuppongono la metodologia della negoziazione per budget
per ogni singolo centro di responsabilità che la delibera n. 504/97 di
riorganizzazione aziendale ha individuato nei dipartimenti e nelle ulteriori
articolazioni organizzative degli stessi, per le quali i direttori e i comitati
dei dipartimenti dovranno adottare "a cascata" analoga metodologia.
2.A tal fine, fermo restando quanto previsto dal
CCNL 1998-2002, con il presente accordo si prevede che il fondo per la
retribuzione di risultato sia alimentato dalle seguenti risorse:
- Risorse ai sensi dell'art. 38,
commi 3 e 4 del vigente CCNL, definite dal precedente articolo 31
- Le risorse di cui al precedente punto
a vengono decurtate di una quota pari al 15%, ai sensi del comma 7, articolo
38 CCNL, da utilizzare per finanziare il fondo dell'art. 39 del CCNL medesimo
come definito dal precedente .
c. Risorse ai sensi dell'art. 38, comma 5,
del vigente CCNL, nella misura e con le modalità previste dal Protocollo
d'intesa sottoscritto il 10/9/99 dalle OO.SS. Regionali con la Regione Lazio che
viene allegato al presente accordo e dall’articolo 31 del presente
CCIA.
d. Risorse derivanti da eventuali risparmi di
gestione, definite nella delibera n° 2490/99 e 3449/99,pari per l’anno 2000
a lire 50.000.000.
e. Risorse derivate dalla libera professione
intramuraria pari ad una quota rimasta a
saldo dell'Azienda derivata dagli introiti delle attività svolte in costanza di
ricovero ordinario e\o in day hospital\surgery; l'ammontare di tale quota
definita nella delibera n° 2490/99 è pari per l’anno 2000 a lire
50.000.000.
f. Risorse derivanti dalle attività relative
alle eventuali prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale
d’equipe e\o aziendale che saranno
specificamente indicate in appositi allegati concordati nella apposita
commissione mista già istituita per l’applicazione della libera professione
intramoenia, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla
delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5836 del 3 novembre
1998.
3. Le risorse di cui al comma precedente, lettere
d) ed e) sono al netto di quanto erogato ai dipendenti in servizio nel turno
notturno del 31/12/1999 e nel turno mattutino del 1/1/2000, quantificate in lire
94.650.000, secondo quanto previsto dal punto 14 del protocollo d’intesa del
17/12/1999 di cui all’allegato A.
4. Le risorse di cui alle lettere e ed f e quelle
derivanti da eventuali progetti e/o programmi speciali di cui all’art 20 della
deliberazione 3449/99 saranno assegnate ai dipartimenti e, a cascata, alle
UU.OO., o altra articolazione organizzativa secondo le modalità e i criteri ivi
previsti in conformità alle previsioni contenute nell’allegato al presente
articolo.
5. Le
risorse di cui ai punti a, b, c, d, saranno assegnate ai singoli dipartimenti e,
a cascata, ad ogni U.O., o altra articolazione organizzativa, calcolando per
tutti lo stesso pro-capite, riferito al personale in servizio utilizzando la
somma delle quote individuali previste per ogni addetto sulla base dei seguenti
parametri:
ex 3° livello -137-
ex 4° livello -147-
ex 5° livello -151-
ex 6° livello -166-
ex 7° livello -194-
ex 8° livello -201-
ex 8° l. bis -228-
6. Il fondo complessivo derivante dalle risorse di
cui al precedente comma 5, viene suddiviso in tre quote; la prima, pari al 40%
viene assegnata in base al raggiungimento degli obiettivi indicati nei
successivi commi del presente accordo (obiettivi: A e B e B1; la seconda,
pari al 40%, in base agli obiettivi specifici assegnati al dirigente di ciascun
Centro di Responsabilità da parte della Direzione Generale, fatto salvo quanto
previsto nella norma finale e di salvaguardia, art. 3, del presente accordo; la
terza, pari al 20%, in base alla qualità della prestazione individuale, cui
corrispondere i premi previsti dalla lettera c), comma 3, art. 38
CCNL.
7. La contrattazione degli obiettivi viene
formalizzata tra il Direttore Generale e Il Dirigente Responsabile della
struttura organizzativa. A ciascun Dirigente preposto alla direzione del Centro
di Responsabilità il Direttore Generale assegna, in relazione agli obiettivi
concordati, la quota di fondo di risultato come prima definito.
8. I Dirigenti di ciascun Centro di Responsabilità
con la medesima procedura di negoziazione per budget procedono all’assegnazione
di obiettivi coerenti con quelli assegnati dal Direttore Generale agli altri
dirigenti e procedono successivamente ad informare tutti i
dipendenti.
9. La quota di salario di risultato assegnato ai
titolari di posizioni organizzative viene detratto a monte dal budget del
dipartimento di appartenenza. A tal fine viene destinata per l'intera Azienda
una quota che comunque non potrà superare lo 1% del fondo totale;
eventuali superamenti di tale tetto saranno reintegrati da risorse aggiuntive
aziendali che non graveranno sul fondo di cui all'art. 38 relativi al presente
istituto.
10. Il conseguimento e la verifica dei risultati è
oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione attraverso la
definizione di griglie nelle quali siano apprezzabili, il grado di
raggiungimento dell’obiettivo (costruito per fasi), e l’apporto dei dipendenti
all’ottenimento dello stesso.
11. Tutti gli obiettivi di seguito indicati hanno
una ricaduta economica e\o di qualità in quanto inseriti in un processo che deve
tendere al pareggio del bilancio e al miglioramento della soddisfazione del
cliente esterno e\o interno. Pertanto la finalità principale di ogni obiettivo è
legata o all’aumento delle entrate o alla riduzione dei costi, o ad entrambe,
migliorando la qualità dei servizi erogati.
12. Gli obiettivi proposti e i relativi indicatori
di verifica per l’anno 1999 sono i seguenti:
OBIETTIVO A = GENERALE AZIENDALE - Miglioramento efficienza
operativa dell’Azienda Ospedaliera con ottimizzazione degli indicatori
tradizionali.
OBIETTIVO B = QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI
OSPEDALIERI.
OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL
SES-118
13. OBIETTIVO A: GENERALE
AZIENDALE
FONDO
IMPEGNATO |
Pari al 20% del fondo
globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi. |
PERSONALE
INTERESSATO |
Tutto il personale del
comparto dell’azienda ospedaliera e del SES-118. Gli indici di riferimento
vengono valutati complessivamente facendo la media dei risultati di tutte
le UU.OO a livello dipartimentale o aziendale a seconda della collocazione
dei dipendenti nei singoli dipartimenti (sanitari o
centrali). |
EROGAZIONE DEL
FONDO: |
Il fondo impegnato viene
diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto,
in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto
dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a
verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad
esso |
INDICATORI DI
VERIFICA |
Per la valutazione
dell’obiettivo generale vengono utilizzati indicatori tradizionali, in
connessione con quelli adottati per il sistema dei DRG, in base alle
direttive della DGRL n. 2069 del 20\4\1999, considerato che queste
rappresentano una metodologia innovativa per misurare la performance
dell’azienda . |
Grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati e criteri di misurazione
Tabella
13
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI MISURAZIONE
|
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE
GENERALE |
PERCENTUALE PONDERATA |
1.Miglioramento
dell’indice del peso medio per ricovero in day hospital |
20 |
Aumento del peso medio
per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 |
Si
No |
|
|
|
2.Miglioramento
dell’indice del peso medio per ricovero ordinario |
30 |
Aumento del peso medio
per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 |
Si
No |
|
|
|
3.FatturatoDRG per posto
letto ordinario /365 |
20 |
Raggiungimento livello
di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in
proporzione. |
Si
No
|
|
|
|
4.FatturatoDRG per posto
letto in day-hospital /365 |
30 |
Raggiungimento livello
di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in
proporzione. |
Si
No |
|
|
|
Nota 1:
l’obiettivo si intende raggiunto quando si dimostri che il risultato conseguito
dall’U.O. fosse già a livello di eccellenza nell’anno precedente, ovvero che il
miglioramento, benché inferiore a quanto previsto ha presentato livelli di
miglioramento; si considerano livelli di eccellenza gli indicatori rapportati ai
dati medi regionali o nazionali di UU.OO. della stessa specialità siti in
ospedali di analoga complessità (di provenienza dall’Osservatorio Epidemiologico
Regionale, dal Ministero della Sanità o da Società scientifiche); in mancanza,
il livello di eccellenza preso a riferimento è quello migliore
aziendale.
Nota 2:
il fattore di impedimento ambientale generale sarà calcolato in base ai seguenti
parametri:
- 20% di bonus per tutte le UU.OO. in
considerazione delle generalizzate difficoltà causate alla loro operatività
dalle opere di ristrutturazione in corso e dalla fase critica di
reingegnerizzazione aziendale prevista per il 99-2000;
- tempi di chiusura prolungata di
attività, in proporzione diretta all’annualità per ogni singolo servizio.
14. OBIETTIVO B: QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI IN
OSPEDALE
FONDO
IMPEGNATO |
Pari al 20% del fondo
globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi. |
PERSONALE
INTERESSATO |
Tutto il personale
del comparto dell’Azienda ad esclusione del SES-118 a cui si applica
l'obiettivo B1. |
EROGAZIONE DEL
FONDO |
Il fondo impegnato viene
diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto,
in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto
dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a
verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad
esso |
INDICATORI DI
VERIFICA |
AREA AMMINISTRATIVA,
TECNICA E PROFESSIONALE
- Soddisfazione del cliente
esterno e\o interno
- Qualità dei risultati
complessivi di dipartimento e\o aziendali
- Miglioramento dei processi
- Presenza in servizio
AREA SANITARIA
- Soddisfazione del cliente
esterno e\o interno
- Miglioramento dei processi
- Riduzione dei tempi di
refertazione degli esami diagnostici
- Presenza in servizio
|
Grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati e criteri di misurazione
Tabella
14
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI MISURAZIONE |
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO
*** |
PERCENTUALE PONDERATA |
AREA AMMINISTRATIVA,
TECNICA E PROFESSIONALE
1. Indagine sulla qualità
percepita |
50 |
Soddisfazione cliente
interno e/o esterno: >60% |
Si
No |
|
|
|
2. Qualità delle
prestazioni |
10 |
Media dipartimentale e\o
aziendale degli indicatori di qualità complessivi previsti per la
dirigenza medica, sanitaria e del comparto. |
|
|
|
|
3. Effettuazione di una
valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa
con conseguente proposta di miglioramento |
20 |
Descrizione del processo
e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
4. Presenza in
servizio |
20 |
Report semestrale
attestante il rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
AREA
SANITARIA**
1. Indagine sulla qualità
percepita |
40 |
Soddisfazione cliente:
>60% |
Si
No |
|
|
|
2. Effettuazione di una
valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa
con conseguente proposta di miglioramento |
20 |
Descrizione del processo
e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
3. Presenza in
servizio |
20 |
Report semestrale
attestante il rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
4. Riduzione dei
tempi di refertazione e/o di attesa degli esami diagnostici |
20 |
Riduzione del 10%
rispetto alla media aziendale riferita al 1998 v. nota * |
Si
No |
|
|
|
*Nota 1: il parametro si intende soddisfatto se il
tempo di attesa rispettasse già nel 98 il parametro regionale o fosse già
eseguito in tempo reale
**Nota 2: per i dipendenti sanitari operanti nel e
per il Servizio di Prevenzione e Protezione si applicano gli indicatori dei
dipendenti non sanitari;
*** Nota 3: Il fattore di impedimento ambientale
specifico sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente
proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte
dei relativi dirigenti.
15. OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL
SES-118
FONDO
IMPEGNATO |
Pari al 20% del fondo
globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi. |
PERSONALE
INTERESSATO |
Tutto il personale del
SES-118. |
EROGAZIONE DEL
FONDO |
Il fondo impegnato viene
diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto,
in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto
dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a
verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad
esso |
INDICATORI DI
VERIFICA |
- Qualità del filtro sanitario in
Centrale Operativa: tra i compiti istituzionali del 118 è prevista la
scelta del mezzo di soccorso adeguato alla gravità dell’evento. La
razionalizzazione dei criteri di scelta rappresenta, oltre che garanzia
di maggior efficacia al sistema, anche elemento di efficienza in termini
di costo/beneficio e migliore utilizzo delle risorse.
- Soddisfazione del cliente
esterno e\o interno
- Miglioramento dei processi
- Presenza in servizio
|
Grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati e criteri di misurazione
Tabella
15
INDICATORI |
PESO |
CRITERIO DI MISURAZIONE |
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO
** |
PERCENTUALE PONDERATA |
1. Introduzione e
valutazione di qualità del filtro sanitario in C.O. |
20 |
Indagine valutativa di
efficacia in postazione campione: codice di gravità C.O versus scheda
mezzo |
Si
No |
|
|
|
2. Indagine sulla
qualità percepita |
40 |
Soddisfazione cliente
>60% |
Si
No |
|
|
|
3. Effettuazione di una
valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa
con conseguente proposta di miglioramento. |
20 |
Descrizione del processo
e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso |
Si
No |
|
|
|
4. Presenza in
servizio |
20 |
Report semestrale
attestante il rispetto della media prevista. |
Si
No |
|
|
|
** Il fattore di impedimento ambientale sarà
calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente proporzionale alla
percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi
dirigenti.
16. Per le UU.OO. e\o Servizi in cui gli
indicatori degli obiettivi generali B e B1 dovessero essere, in tutto o in
parte, di difficile individuazione, saranno applicate le medie generali e\o
dipartimentali.
************
17. Per gli obiettivi specifici di unità
operativa\Servizio e\o dipartimentali a cui è assegnato il 40% del fondo di cui
al comma 5, le parti concordano sulle seguenti linee guida che a livello
decentrato dipartimentale dovranno essere inserite in una tabella valutativa per
la gestione dei criteri e dei pesi di loro competenza :
Implementazione contabilità per centri di
costo;
Riduzione tempi di attesa ambulatoriali tenendo
conto del livello di produttività massima per ogni singolo servizio definito
dalla Direzione Sanitaria;
Controllo di qualità della SDO;
Implementazione contabilità per centri di
costo;
Gestione dei ricoveri urgenti all'interno
dell'Azienda;
Riduzione degenza preoperatoria;
Introduzione di tecniche e metodiche assistenziali
innovative nel campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e
riabilitativo;
Uso appropriato dei presidi sanitari;
Riduzione degli straordinari con ottimizzazione e
razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro;
Riunioni di lavoro periodiche per la
pianificazione e programmazione del lavoro utili alla condivisione ed
assegnazione dei piani di lavoro nonché alla produzione di linee guida e
protocolli assistenziali riscontrabili oggettivamente;
Svolgimento di conferenze di servizio;
Miglioramento del confort alberghiero.
18. In riferimento all’obiettivo relativo al
contenimento delle spese per il lavoro straordinario, così come previsto
dall'art. 34 del CCNL, si concorda che lo stesso dovrà contestualmente prevedere
da parte dell’Azienda:
- individuazione di chiare direttive in
merito alla riorganizzazione del lavoro che determini una riduzione del
ricorso allo straordinario;
- responsabilizzazione dei dirigenti in
merito all’attuazione di quanto indicato in precedenza.
19. I compensi di cui al comma 6, nonché la
differenziazione degli stessi, saranno attribuiti dal dirigente responsabile,
con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti
interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti
ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel
raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno
preventivamente illustrati dal dirigente. L’attribuzione degli obiettivi ai
singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto
motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.
20. I criteri generali di valutazione della
produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata
dipartimentale tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da
garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro
effettivo carattere incentivante.
21. Per i premi relativi alla qualità della
prestazione individuale gli indicatori di verifica, indipendentemente dal ruolo
di appartenenza sono i seguenti: precisione e qualità delle prestazioni svolte,
capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di
flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi, orientamento
all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi
diversi, capacità organizzativa e di proposizione di soluzioni innovative,
presenza in servizio secondo il seguente schema di misurazione dei criteri e di
ponderazione degli stessi:
Grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati e criteri di misurazione
INDICATORE |
PESO |
CRITERI DI MISURAZIONE
|
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO |
PERCENTUALE PONDERATA |
1. Precisione e qualità
delle prestazioni svolte |
30 |
Report semestrale del
dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
2. Capacità di
adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di
flessibilità, alla gestione di cambiamenti organizzativi e di proposizione
di soluzioni innovative |
25 |
Report semestrale del
dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
3. Orientamento
all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra
servizi diversi |
15 |
Report semestrale del
dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto |
Si
No |
|
|
4. Presenza in
servizio |
30 |
Report semestrale
attestante il rispetto della media prevista |
Si
No |
|
|
22. In riferimento all'indicatore "presenza in
servizio" previsto negli obiettivi di cui al presente articolo si concorda sulle
seguenti modalità di calcolo:
- quota massima, pari al 100% del
salario spettante per tale indicatore, attribuita a 247 presenze annuali,
ovvero 195 presenze effettive per quanti operano su 5 giorni/settimana;
- penalizzazione dello 0,65% per ogni
giornata di assenza, non considerando come tale:
- riposo compensativo;
- congedo ordinario aggiuntivo(rischio
radiologico);
- congedo ordinario residuo anno
precedente;
- assenza per maternità relativamente
al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla L. 1204/71;
- permessi di cui all'art.33, commi 2 e
3 della L. 104/92;
- permessi sindacali nei limiti e nelle
modalità previste dagli articoli 10,11 e 12 del CCNQ del 7/10/98 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali;
- comando per formazione o
aggiornamento obbligatorio.
23. Le risorse non attribuite ai singoli operatori
per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi sono ridistribuite tra
coloro che nella stessa struttura di appartenenza avranno ottenuto un valore
superiore all'80%.
24. Nel caso che in una o più strutture
dipartimentali nessun operatore raggiunga una percentuale di raggiungimento
superiore a quanto previsto nel comma 23, le risorse residue saranno
ridistribuite nelle altre strutture dello stesso dipartimento o, in mancanza,
in altri dipartimenti, che abbiano conseguito un
raggiungimento degli obiettivi superiore all'80%.
ARTICOLO 32. 2 -
RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI
1. L’erogazione degli acconti e del saldo nei
tempi previsti è condizionata dal rispetto, da parte dei dirigenti delle U.O. e
dei Servizi, nonché dei Direttori di Dipartimento, per la parte di rispettiva
competenza, della puntualità dei tempi di comunicazione degli adempimenti
previsti dai progetti di cui al presente accordo al Nucleo di valutazione,
collocato all’interno del Dipartimento della Qualità aziendale, secondo quanto
previsto dalla delibera n. 1401 del 9/7/98.
2. Il Nucleo di valutazione dovrà valutare il
grado di conseguimento dei risultati raggiunti.
3. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti
preposti degli adempimenti di cui sopra costituisce elemento di valutazione ai
sensi dell’art. 59 del CCNL del contratto della dirigenza medica e dell’art. 57
del contratto della dirigenza amministrativa, professionale, sanitaria e
tecnica.
ARTICOLO 32.3 - NORME FINALI E
DI SALVAGUARDIA
- L’intera materia relativa alla
produttività collettiva ed individuale viene regolamentata dal presente
accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- Perdono pertanto efficacia e sono da
considerarsi abrogati i precedenti accordi sulla stessa materia di cui al
Contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle Parti in data 24.9.1998 o
comunque in contrasto con il presente accordo.
- In caso di risorse aggiuntive o
comunque destinate o da destinare al presente istituto, sia di provenienza
aziendale, che regionale e nazionale, le stesse andranno ad implementare il
fondo di cui al presente accordo ed impegnate nell’anno solare di riferimento.
Rientrano in tale fattispecie anche gli eventuali avanzi aziendali di fondi
destinati alla produttività collettiva e\o individuale relativi agli anni
precedenti e non utilizzati.
- Il presente accordo sarà
immediatamente comunicato, per la sua applicazione, a tutti i dirigenti al
fine degli adempimenti di loro competenza. Tali adempimenti rientrano nella
responsabilità dei dirigenti di cui all’art. 2 del presente accordo.
- Riguardo all’Area Sanitaria e
Tecnico-sanitaria per gli indicatori relativi il parere dei Dirigenti del
Servizio infermieristico e tecnico-sanitario, ad ogni livello di articolazione
organizzativa, sono vincolanti ai fini della distribuzione dei compensi di cui
al presente articolo.
- Alla fine di ogni anno le parti si
incontreranno per valutare eventuali fattori di impedimento ambientale che
abbiano, oggettivamente, penalizzato in modo particolare specifiche strutture.
- In caso di mancata attribuzione e
relativa informazione dei dipendenti sugli obiettivi specifici di cui al comma
17 dell'art. 1 del presente accordo da parte dei dirigenti, l'erogazione del
fondo relativo alla produttività collettiva, pari all'80% del totale, avverrà
in base alla percentuale di raggiungimento calcolata sugli obiettivi A, di cui
al comma 13, B di cui al comma 14 e B1 di cui al comma 15 dell'art. 32.1 del
presente accordo.
- Per il primo semestre 1999, visto il
ritardo con cui si individuano gli obiettivi da raggiungere per l'intero anno,
in deroga a quanto previsto dal presente accordo, si concorda quanto segue:
- Erogazione di un acconto, fatto salvo
quanto già erogato nel 1999 a tal fine, calcolato sull'80% delle risorse del
fondo art. 38 del CCNL di cui al comma 2, lettera a. dell'art. 32.1 del
presente accordo;
- Per la valutazione dello stato di
avanzamento dei progetti su cui corrispondere l'acconto, si concorda di
prendere a riferimento la percentuale media di raggiungimento dei seguenti
obiettivi: 1. obiettivo A: Generale Aziendale, relativo all'anno 1998 previsto
nei contratti integrativi della dirigenza sanitaria; 2. obiettivi B e B1 del
presente accordo relativamente ai soli indicatori riguardanti: l'effettuazione
di una valutazione di un processo all'interno dell' articolazione
organizzativa con conseguente proposta di miglioramento dello stesso; presenza
in servizio.
- Entro il primo trimestre di ogni anno
le parti si incontreranno per valutare la consistenza e l'utilizzazione delle
risorse di cui al fondo disciplinato dal presente accordo.
ALLEGATO 1
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DI
PROVENIENZA LIBERO PROFESSIONALE E/O LEGATI A PROGETTI/PROGRAMMI SPECIALI ANCHE
DI SPERIMENTAZIONE E/O RICERCA (lettera e ed f, comma 2, art.
32.1)
- Lo svolgimento di attività collegate
direttamente o indirettamente con l'istituto della libero professione e/o
legati a progetti/programmi speciali, anche di sperimentazione e/o ricerca,
deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei
compiti di istituto e deve, in ogni caso essere subordinato alla piena
funzionalità dei servizi.
- Il tempo destinato all’attività di
cui al comma 1 non rientra nel debito orario;
- Quando le prestazioni relative alle
attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel corso del normale
orario di servizio, deve essere definito – d’intesa con le équipes interessate
– un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all’impegno
richiesto dall’équipe per la predetta attività.
- Tali prestazioni vengono organizzate
attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa
ripartizione di tutto il personale in modo ad assicurare la presenza di tutti
i componenti l’équipe.
- Il dipendente, anche se personalmente
non accetta di effettuare l’orario aggiuntivo è tenuto all’attività specifica
nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario
aggiuntivo del dipendente sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i
restanti membri dell’équipe.
- Le competenze spettanti al personale,
articolare per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli
operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite
secondo lo schema seguente:
- Personale che partecipa direttamente
alla esecuzione della prestazione;
- Restante personale di supporto.
- Le prestazioni vengono suddivise nei
seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di
scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di
personale:
|
a) |
b) |
|
1) prestazioni di
radiologia |
70 |
30 |
|
2) prestazioni di
laboratorio |
70 |
30 |
|
3) visite e/o interventi
specialistici delle varie attività |
70 |
30 |
|
di servizio ed altre
prestazioni |
70 |
30 |
|
4) prestazioni
riabilitative |
80 |
20 |
|
5) prestazioni in costanza
di ricovero |
80 |
20 |
|
6) altre prestazioni non
sanitarie |
80 |
20 |
|
- La partecipazione alla ripartizione
del fondo comporta la prestazione di plus-orario con le modalità appresso
indicate e articolato sulla base di eventuali accordi decentrati
dipartimentali se differenti rispetto a quanto previsto dal presente allegato.
- La distribuzione delle quote avverrà
in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
- L’attività connessa con l’erogazione
del fondo di cui alle lettere e) e f) del comma 2 dell’art. 1 relativa
all’istituto della produttività collettiva ed individuale, va svolta in plus
orario con corrispondente riduzione dello straordinario.
- I tetti massimi di plus orario sono
fissati a livello di singola struttura, in rapporto al fondo a disposizione di
cui all’art. 1, comma 2 lettera e. ed f. relativo all’istituto della
produttività collettiva ed individuale, e di quelli legati allo svolgimento di
altre attività di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso il plus
orario non potrà superare di norma il tetto massimo di 24 ore mensili.
- Il plus orario deliberato
dall’amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere
programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di
controllo degli orari di servizio.
- La misura del plus orario reso può
trovare compensazione all’interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o
in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono
essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del
plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali
riduzioni.
- Il rapporto proporzionale fra i
diversi plus orari attribuibili al personale ed il relativo trattamento
economico, viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto
massimo di plus-orario.
- Con periodicità semestrale dovrà
essere attuata la revisione del plus-orario.
Articolo
33 - [Fondo articolo 39 del CCNL
relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune
dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale
specifica (3° fondo)]
1. La sua composizione per il 1998 è data da
:
a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici
attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria
d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei
valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i
valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).
b) £.12.420.136.750 SPESO ANNO 1998
c) £.646.986.000 DIFFERENZA [£.351.196.737 - £.295.789.263 (pari agli
importi del personale cessato)]
2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A. , la
disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella misura
di £.295.789.263
3. La sua composizione per il 1999 è data da
:
a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici
attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria
d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei
valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i
valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).
b) £.12.980.674.816 SPESO ANNO 1999
c) £. 86.447.934 DIFFERENZA
- Alla stipula del presente C.C.I.A.
, la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella
misura di £. 363.361.602, pari agli importi del personale cessato dal servizio
dal 1/1/99 al 31/12/99.
- La sua composizione per il 2000 è
data da : £. 13.067.122.750 incrementata:
a) £. 1.434.568.000 Pari allo 0,81% del monte salari consolidato al 31/12/1997
pari a £. 177.107.140.449
b) £ 106.050.000 Per le indennità infermieristiche che i lavoratori e le
lavoratrici, in servizio alla data del 31/12/1999 avrebbero maturato al
raggiungimento dell’anzianità di servizio.
c) £. 295.789.263 Incremento riportato da anno 1998
d) £. 363.361.602 Pari agli importi del personale cessato dal servizio dal
1/1/1999 al 31/12/99
e) £.
150.000.000 Pari alle risorse aggiuntive aziendali definite dalla
delibera n° 2490/99
f) £. 1.331.118.964 Pari al 15% del 2°
fondo (art. 31, comma 1)
g) £. 735.379.693 Pari al 15% dei minori oneri derivati dalla
riduzione stabile della dotazione organica di posti di coadiutori amministrativi
di cui all’art. 17 bis (detratta la maggiore spesa derivata dalla
riconversione degli stessi e dalla copertura dall’esterno dei nuovi posti di
assistente amministrativo).
h) £……………… Derivate dall’applicazione del comma 4, lettera b) del
citato art. 39 del CCNL, in previsione di quanto già concordato (SES-118)
ed eventualmente da concordare nelle successive sessioni di
concertazione;
i) £……………… provenienti dal fondo di cui all’art. 38 per effetto
dell’assorbimento nell’indennità di funzione del compenso per la lavoro
straordinario pari a 65 ore pro capite annue per ogni posizione organizzativa
attribuita a decorrere dalla data di attribuzione.
6.Pertanto alla stipula del presente CCIA, fatto
salvo quanto previsto dalla lettera h) e i) del precedente comma 5, il fondo
complessivo di cui al presente articolo è pari a £.
17.483.390.272.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Articolo
34 - (Norme transitorie e finali
dell’inquadramento economico)
- In caso di passaggio orizzontale di
profilo di cui al comma 3 dell’art.17 del CCNL vigente, il dipendente conserva
la fascia retributiva in godimento, comprendendo in questa anche l’indennità
di qualificazione professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 del
CCNL 1994-1997.
- La norma di garanzia di cui al comma
precedente opera solo per i passaggi avvenuti a decorrere dal 1/1/1998, data
di entrata in vigore del nuovo CCNL 1998-2001, ancorchè gli stessi passaggi si
riferiscano all’applicazione dell’art. 17 del DPR 384/90 per i quali il
medesimo art. 17 del DPR citato non prevedeva tale garanzia.
Articolo
35 - (Fuori
qualifica)
- La conclusione del processo relativo
alla nuova classificazione del personale introdotto con gli articoli 16, 17 e
18 del presente CCIA è propedeutico alla quantificazione e, quindi, alla
individuazione dei cosiddetti "fuori qualifica".
- Le parti concordano che entro la
vigenza dell’attuale CCNL venga definitivamente abolito il metodo fino ad oggi
utilizzato e che ha prodotto il fenomeno dei fuori qualifica.
- Dalla firma del presente accordo non
verranno più incaricati dipendenti a svolgere prestazioni non di competenza al
profilo rivestito.
- Per ciò che attiene l’applicazione
dell’articolo 16 del DPR 384/90 si provvederà comunque all’inquadramento del
personale previa individuazione ed, eventualmente, riconversione di posti
della attuale dotazione organica.
- L’Azienda acquisiti gli atti relativi
ai lavori della commissione paritetica all’uopo istituita sul personale
cosiddetto fuori qualifica, procederà con:
- pubblicazione dell’elenco del
personale che effettivamente, ai sensi di legge, è stato utilizzato in
mansioni diverse, consentendo eventuali ricorsi;
- ai fini di cui alla precedente
lettera a) si considera utilizzazione in mansioni diverse solo in costanza
delle seguenti condizioni:
- validazione dal parte del dirigente
preposto;
- esistenza del posto vacante in pianta
organica;
- possesso del dipendente dei requisiti
per l’accesso dall’esterno e/o interno al posto ricoperto ai sensi
dell’allegato 1 al CCNL 1998-2001.
- approvazione di delibera di presa
d’atto ed invio della stessa alla Regione Lazio con richiesta di risorse
aggiuntive.
- Per ciò che attiene l’applicazione
dell’articolo 17 del DPR 384/90 si procederà esclusivamente in base alle
necessità legate alla riorganizzazione dei servizi approvata dall’Azienda solo
dopo l’applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCIA.
- Al personale che si trova nelle
condizioni, previste dalle norme, di svolgimento di mansioni superiori, va
riconosciuto il periodo svolto ai fini dei concorsi interni, come previsto dal
CCNL e dal presente CCIA.
Articolo
36 - (Commissioni paritetiche –
Osservatori)
1. Le commissioni paritetiche hanno il compito di
supportare la contrattazione e la concertazione attraverso le funzioni proprie
che sono:
- Raccolta dati che l’Azienda è
tenuta a fornire;
- Promuovere iniziative atte ad
accrescere le conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su
tematiche proprie alla Commissione.
2. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a
livello dipartimentale:
- commissione per la definizione dei
carichi di lavoro, per i percorsi di Qualità e per l’ottimizzazione dei
servizi;
- commissione per
l’individualizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento del
personale;
Le Commissioni ed Osservatori
da avviare sono a livello centrale:
- Commissione permanente per il
controllo della quali/quantità del servizio mensa
- Osservatorio per la verifica
sull’andamento dello straordinario e della riduzione dell’orario;
- Osservatorio sul 118.
Articolo
37 - (Comitato per le pari
opportunità)
1.
In
applicazione delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in
seno all’Azienda S. Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato
normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, si adopererà per una concreta
delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura dell’Azienda
Ospedaliera anche attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle
problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e
coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro
superamento.
37.1 - COMPITI
1. Il comitato, all’interno dell’Azienda,
svolge i seguenti compiti:
a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a
risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro delle
pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà
personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
b) Fornisce, attraverso una relazione annuale,
informazioni circa le condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda ed
in particolare sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle
varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi
formativi;
c) Raccoglie dati, attraverso indagini
conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria
competenza.
37.2 - FINALITA’
1. Nel rispetto delle finalità generali stabilite
dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per le pari opportunità
si prefigge di:
a) Elaborare e proporre programmi di intervento
sulla base di indagini conoscitive;
b) Migliorare la qualità del lavoro delle donne
proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo
professionale e alla professione di carriera e favorire l’effettiva parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia;
c) Promuovere incontri con gruppi, singoli
dipendenti, amministratori o altri soggetti interessati;
d) Pubblicizzare tra le lavoratrici e i lavoratori
dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i risultati emersi;
ed inoltre favorire:
l’accesso ai
corsi di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi
anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di
requisiti professionali, nei passaggi interni nel sistema
classificatorio;
la flessibilità
degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione
del part-time;
i processi di
mobilità;
le iniziative
divulgative atte ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche
aziendali e generali, in un rapporto di interscambio con le altre
amministrazioni, gruppi, associazioni, OO.SS.;
idonee
iniziative per i necessari contatti con altri comitati,
37.3 COMPOSIZIONE
a.
Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è
costituito da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale
firmataria del CCNL del comparto sanità 1998/2001 ed un pari numero di
rappresentanti dell’Azienda.
b.
Il
presidente designa un vicepresidente.
c.
Per ogni componete effettivo è previsto un componente supplente.
d.
Gli
organismi rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino
alla costituzione del nuovo comitato.
e.
I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
f.
Il Presidente richiederà all’Amministrazione la sostituzione dei
componenti che non avranno partecipato a più di tre riunioni ordinarie
consecutive del Comitato.
Articolo
38 -
(Esternalizzzioni)
- Per l’assegnazione di attività
aziendali a soggetti esterni le parti concluderanno la fase
concertativa dopo la stipula del presente contratto, premettendo che i
dipendenti interessati, dovranno rimanere remunerati dall’Azienda stessa.
Articolo
39 - (Patrocinio del
dipendente)
- L’Azienda Ospedaliera, nella tutela
dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità penale nei confronti del dipendente per fatti
e/o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento delle
compiti d’ufficio, assicurerà al dipendente la difesa tecnica innanzi
all’Autorità Giudiziaria penale, dando mandato a professionisti con i quali
l’amministrazione si impegna a stipulare specifica convenzione.
- Le competenze a titolo di onorari
professionali spettanti ai summenzionati professionisti, verranno erogate
dall’azienda, fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la medesima di
recuperare quanto corrisposto in rivalsa, allorchè il dipendente dovesse
all’esito processuale, risultare condannato per i reati ascritti con sentenza
passata in giudicato.
- Le disposizioni precedenti non
trovano applicazione per tutti i procedimenti penali promossi d’ufficio dagli
Organi giudiziari requirenti che individuino l’azienda nella veste di parte
lesa.
- Resterà in ogni caso fatta salva ed
impregiudicata per l’azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei
relativi procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.
- Nei procedimenti per responsabilità
civile verso terzi, in cui l’azienda è convenuta in virtù del rapporto di
immedesimazione organica con i propri dipendenti ex art. 28 Cost., il
dipendente verrà assistito e difeso dai legali dell’Ufficio legale aziendale.
Anche in tale procedimenti, è fatta salva ed impregiudicata la facoltà
dell’azienda, di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili, in caso di
soccombenza per dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in
giudicato.
Articolo
40 - (Indumenti di
lavoro)
- Al personale durante il servizio è
fatto obbligo indossare indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in
relazione al tipo attività svolta e secondo la normativa vigente (Dlg 626/94).
- L’Azienda con propri oneri fornisce
gli indumenti di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli stessi con
cadenza periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione
prevista.
Articolo
41 - (Circolo ricreativo)
- Le parti concordano di costituire un
circolo culturale e ricreativo aziendale per soddisfare i bisogni di cultura,
sport, ricreazione e tempo libero dei dipendenti dell’Azienda S. Camillo –
Forlanini e SES 118, ai sensi dell’art.11 legge 300/70,
- A tal fine la RSU e le OO.SS
rappresentative individueranno un apposito comitato promotore.
PARTE VII
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI
SCIOPERO
Articolo
42 - (Servizi Pubblici
essenziali)
- Ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel
comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
- assistenza sanitaria;
- igiene e sanità pubblica;
- protezione civile;
- distribuzione di energia, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici;
- erogazione di assegni e di indennità
con funzioni di sostentamento.
- Nell’ambito dei servizi essenziali di
cui al comma 1 e garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria:
A1)Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unita coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai
parti o ad altra attività non rinviabile legata alla L. 194 sull'interruzione
volontaria della gravidanza;
- medicina neonatale;
- servizi del SES-118 (ambulanze),
compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
Alle suddette
prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle
prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i
servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A2) Assistenza
ordinaria:
- servizi di area chirurgica per
l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unita spinali;
- prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per
le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di
handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed
handicappati;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le
prestazioni indispensabili.
A3) Attività di supporto
logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a
garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle
tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed
esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle
diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in
subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua
somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti
solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei
rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e
secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria nei
cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e
territoriali nonché quelle referendarie.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed
attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei
rischi ambientali.
- vigilanza ed interventi urgenti in
caso di malattie infettive;
- referti, denunce, certificazioni ed
attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
C) Protezione civile:
- attività previste nei piani di
protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste
in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
D) Distribuzione di energia, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità
degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informativi
ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione
degli impianti.
E) Erogazione di assegni e di indennità con
funzioni di sostentamento:
- servizio del personale limitatamente
all’erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al
controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali
durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel
caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del
personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed
il 15 di ogni mese.
Articolo
43 - (Contrattazione decentrata e
contingenti di personale)
- Al fine di cui all’articolo 1 sono
individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi
minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo
sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti
ai servizi medesimi, mediante il presente contratto stipulato ai sensi
dell’articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Ai sensi del comma 1 si individuano i
seguenti contigenti:
Dipartimenti Sanitari
Per tutte quelle attività di cui all’art. 42,
comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il contingente del
personale normalmente impegnato nel turno di lavoro
Servizio di Farmacia: funzionamento analogo al turno festivo
Per tutte le U.O. di degenza non comprese
nell’assistenza sanitaria d’urgenza:
n° 1infermiere ogni 20 p.l., circa
n° 1 ausiliario ogni 20 p.l., circa
n° 1 caposala ogni 80 p.l., circa
Dip.to Ingegneria Ospedaliera
Operai elettricisti: 4 di mattina, 2 di
pomeriggio, 2 di notte
" " idraulici: 2 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di
notte
" " ascensoristi: 2 di mattina, 2 di pomeriggio, 2
di notte
" " elettromeccanici: 1 di mattina, 1 di
pomeriggio, 1 di notte
Conduttori di caldaia: secondo i turni
programmati
n° 1collaboratore esperto(geometra, perito
industriale o ingegnere)
n° 2 assistenti tecnici
n° 4 amministrativi
n° 1 operatore tecnico addetto ai gas medicali,
per turno
C.E.D.
n° 2 programmatori
n° 1 operatore tecnico
Tutti gli addetti nel caso in cui l'astensione dal
lavoro sia stabilita tra il 5 ed il 15 del mese
Dip.to Risorse Umane
n° 2 amministrativi per l'erogazione degli
emolumenti retributivi e per il versamento dei
contributi previdenziali, per l'astensione dal
lavoro tra il 5 ed il 15 del mese
U. O. Trattamento Economico
Ufficio competenze fisse: 1 collaboratore
amministrativo
1 assistente amministrativo
Ufficio competenze diverse: 2 assistenti
amministrativi
Ufficio gestione ritenute: 1 collaboratore
coordinatore
1 assistente amministrativo
Ufficio gestione trattenute: 1 collaboratore
amministrativo
U. O. Stato Giuridico
Ufficio competenze accessorie: 3 assistenti
amministrativi
8 coadiutori amministrativi
Dip.to Acquisizione Beni e
Servizi
Servizio di portineria solo per le sedi
perimetrali: 1 unità per turno diurno
1 unità per turno notturno
Servizio telefonico: 2 unità per turno per ogni
centralino
Servizio di cucina: 35 unità suddivise nei due
turni
Servizio Magazzino Alimentari: 1consegnatario e 2
dispensieri
per ciascun magazzino(solo mattina)
Servizio Trasporto Interno: 2 autisti per turno,
per trasporto malati osp.le Forlanini
2 carrellisti per turno, per trasporto vitto
2 carrellisti per turno, per trasporto malati
osp.le San Camillo
- In conformità di quanto previsto al
comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi,
ufficio sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma
con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti
come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e
perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono
comunicati alle organizzazioni sindacali locali, alla RSU ed ai singoli
interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello
sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore
dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso,
per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria
d’urgenza" di cui alla lettera A1) dell’articolo 1, va mantenuto in servizio
il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il
turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da
impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a
contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti
di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
- Nelle more della definizione dei
contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi
essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i
contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
Articolo
44 - (Modalita di effettuazione
degli scioperi)
- Le strutture e le rappresentanze
sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui
all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati
con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la
durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto
in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
- La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole
aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei
casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti
sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive
di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione
circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione
viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca
dello sciopero.
- In considerazione della natura dei
servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della
relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono
cosi articolati:
- il primo sciopero, per qualsiasi tipo
di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate
per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
- gli scioperi successivi al primo per
la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
- gli scioperi della durata inferiore
alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo,
all’inizio o alla fine di ciascun turno;
- intervallo minimo fra un’azione di
sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici
giorni;
- garanzia che eventuali scioperi
riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non
compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque
escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative,
funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono
altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o
forme improprie di astensione dal lavoro.
Inoltre, le azioni di
sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo.
- Gli scioperi dichiarati o in corso di
effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Articolo
45 - (Procedure di raffreddamento e
di conciliazione)
- Il contratto collettivo nazionale di
lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la
conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
- Durante 1’esperimento dei tentativi
di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative
pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.
Articolo
46 - (Sanzioni)
- In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui a11a legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute
nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n.
146.
Articolo
47 - (Applicabilità)
- Le norme del presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma,
rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello
decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine
costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
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