ALLEGATO 7

PERSONALE SANITARIO CATEGORIA C e D (lettera c) e d), comma 2, art. 1)

ANZIANITA’ DI SERVIZIO max punti 12

p. 0.5 per anno

N.B.: i periodi di aspettativa dovuti per Legge (1204/71, 958/86, ecc.) sono valutati al 100%, gli altri al 50%. Il punteggio è decurtato del 25% se maturato in qualifica inferiore a quella richiesta.

TITOLI FORMATIVI E PROFESSIONALI max punti 25

1.Diplomi di specializzazione o perfezionamento: fino a un massimo di 8 punti

2.Corsi di formazione e/o di aggiornamento, anche esterni all’Azienda con previsione di esame finale fino a un massimo di 9 punti così suddivisi:

corsi da 3 a 10 gg. 0,1

corsi da 11 gg. ad un mese 1

corsi superiori al mese e inferiori al semestre 1,5

corsi semestrali 3

corsi annuali 4

I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o la categoria

Per i corsi senza esami finali i punteggi sono ridotti del 50%

3. Attività di tutoraggio formalmente documentati dal legale rappresentante dell’Ente o un suo delegato punti 0,05 per mese fino ad un massimo di punti 2;

4.Capacità di predisporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro (es. cartella infermieristica, ecc.) certificate dal Responsabile della U.O. e\o del Servizio infermieristico dipartimentale: fino ad un massimo di punti 2 secondo criteri individuati dalla Commissione esaminatrice.

5.Pubblicazioni e attività didattica: fino a un massimo di 4 punti, così suddivisi:

pubblicazioni inerenti la materia max 2

attività didattica max 2

 

I titoli saranno valutati solo se inerenti il profilo o l’area specifica.

 

TITOLI CULTURALI max punti 10

 

Diploma p. 6

Laurea p. 10

Non cumulabili

 

COLLOQUIO e/o PROVA PRATICA p. 36

Inerente l’attività professionale richiesta ed il posto messo a locandina.

 

RESIDENZA ANAGRAFICA max punti 12 [Solo per i posti relativi al SES-118]

punti 0,25 per ogni chilometro di distanza tra la sede di asegnazione e quella per cui è indetto Avviso di mobilità.

 

INCARICHI max punti 5

Affidamento di coordinamento reale: p. 1/anno

  • I dipendenti assegnati in base a tali criteri, per TRE anni, in caso di partecipazione ad altri avvisi, avranno il punteggio decurtato del 50%.

 

PARTE IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

 

Articolo 28 - (Diritto allo studio)

  1. I permessi, relativi al diritto allo studio, pari a 150 ore annue, qualora le richieste superino il 3%, previsto dalla normativa vigente, del personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la percentuale suddetta:
  1. ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi di scuola media superiore;
  2. ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi relativi ai profili del ruolo sanitario (anche di specializzazione, riconosciuti);
  3. ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi, e se studenti universitari o post universitari, abbiano superato gli esami negli anni precedenti;
  4. ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso; successivamente quelli, che nell’ordine, frequentano gli anni di corso ad esso anteriori, escluso il primo;
  1. Nell’ambito di ciascuno nella fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
  2. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito di detti permessi per lo stesso o per altro o per altro corso di studi, e in caso di ulteriore parità secondo l’ordine decrescente di età.
  3. Per la concessione dei permessi al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
  4. Per i dipendenti di cui alla lettera a) del comma 1, in caso di non superamento degli esame di diploma sostenuto, perdono il beneficio per l’anno successivo.
  5. Per i dipendenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 le 150 ore accordate sono ridotte proporzionalmente al numero degli esami non superati, previsto dall’ordinamento degli studi del relativo corso per l’anno di riferimento.
  6. In applicazione dell’art. 5, comma 4, della L. 8/3/2000, n° 53, la percentuale dei dipendenti che può usufruire dei congedi per la formazione previsti nella citata legge, non può superare l’1%, calcolato sul personale in servizio presso l’Azienda all’inizio dell’anno.
  7. Per quanto non compreso nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge in materia.

 

Articolo 29 - (Formazione e aggiornamento professionale)

  1. Al fine di consentire la valorizzazione delle risorse umane e ribadendo l’indirizzo già espresso nel Piano strategico aziendale, l’Azienda garantisce una disponibilità di risorse ai fini del presente articolo nella misura non inferiore a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995, in conformità a quanto contenuto sulla materia nel Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997 sottoscritto dal Governo con le OO.SS confederali.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate allo svolgimento di percorsi di formazione ed aggiornamento così suddivisi:
  1. Formazione e aggiornamento obbligatori relativi al Piano di formazione strategico triennale (delibere n. 348/98 e 1740/98);
  2. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche professionali gestite dai dipartimenti a cui è assegnato uno specifico budget ( delibera n. 788/99)
  3. Formazione e aggiornamento obbligatori e facoltativi relativi a materie specialistiche specifiche gestite dai dipartimenti centrali (Dipartimento Qualità, Dipartimento dell’Assistenza);
  4. Formazione e aggiornamento facoltativi volontari passivi fornite dall’Azienda;
  5. Formazione e aggiornamento facoltativi attivi a richiesta del dipendente con la fruizione di permessi per aggiornamento come previsto dal CCNL;
  6. Formazione con esami finali selettivi legati al sistema di classificazione verticale e/o orizzontale previsto per i profili di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA ;
  7. Aggiornamento con esami finali selettivi volti a far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni del profilo di inquadramento legato alla progressione economica nelle fasce retributive.
  8. Aggiornamento e formazione per processi di riqualificazione e riconversione legati alle sessioni di concertazione di cui agli articoli …
  1. Nell’ambito delle previsioni di cui al comma 2, l’Azienda ripartisce le risorse di cui al comma 1 in misura percentuale, in base ai bisogni formativi di ogni singolo Dipartimento, assicurando che la formazione non sia preclusa a nessuna categoria e sia estesa a un numero di operatori crescente nel tempo.

 

PARTE V

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

 

Articolo 30 - [Fondo articolo 38, commi 1° e 2° del CCNL relativo ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (1° fondo)]

1. La sua composizione è data dall’unificazione di :

a) £. 5.171.827.000 pari all’ex fondo sullo straordinario consolidato al 31/12/1997 (Art. 43 CCNL).

b) £.12.464.916.000 pari all’ex fondo per particolari condizioni di disagio consolidato al 31/12/1997.

c) £.7.183.363.000 (pari alle quote relative al personale del SES-118 ricostruite in base alle indicazioni della circolare della Regione Lazio n° 5448/56/58 del 21/10/99).

2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A, il Fondo è quantificato nella misura di £.24.820.106.000

3. Dal 31/12/1999 tale fondo è incrementato da :

a) £. 106.264.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi.

b) £. 33.230.000 pari all’0,06% del monte salari consolidato al 31/12/1997 al netto degli oneri riflessi. Del personale del SES-118.

4. Quindi, alla data del 31/12/1999, il Fondo dell’Azienda è quantificato nella misura di £.24.959.600.000 decurtato di un importo corrispondente a 65 ore pro capite del compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera f) del presente CCIA.

Articolo 31 - [Fondo articolo 38, commi 3, 4, 5, 7 CCNL relativo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale (2° fondo)]

1. La sua composizione è data dall’unificazione di :

a) £. 358.044.290 pari all’ex fondo per la qualità delle prestazioni individuali consolidato al 31/12/1997 (Art. 46).

b) £. 7.216.082.140 pari all’ex fondo della produttività collettiva consolidato al 31/12/1997 (Art. 46)

c) £. 1.300.000.000 (vedi Delibera n. 304 del 23/02/1999 relativa al personale del SES-118)

d) £. 8.874.126.430 Totale

2. Tale cifra viene incrementata da :

a) £. 1.771.071.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).

b) £. 55.583.000 Pari all’1% del monte salari relativo al personale del SES-118 in servizio all’1/1/98 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4 lettera b) CCNL).

c) £.. 16.890.000 Per le risorse date dall’Art. 43 della L. 449/97.

d) £. 256.188.983 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.

e) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1997/1998

f) £. 646.986.000 Residuo del fondo art. 39

f) Totale (anno 1998) £. 12.989.682.317

3. Per l’anno 1999 tale cifra è rideterminata nel modo seguente:

a) £. 8.874.126.430 di cui al comma 1.

4. Tale cifra viene incrementata da :

a) £. 1.826.654.404 Pari all’1% del monte salari relativo ai presidi ospedalieri e al SES-118 consolidato al 31/12/1997 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 4, lettera b) CCNL).

b) £. 1.826.654.404 Per le risorse aggiuntive, pari all’1% del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).

c) £ 365.290.000 Per le risorse aggiuntive, pari all’0,2 % del monte salari consolidato al 31/12/1997 relativo ai dipendenti dei presidi ospedalieri e del SES-118 in riferimento alla Deliberazione Regionale n° 5038/99 (art. 38, comma 5 CCNL).

h) £. 599.141.228 Per i risparmi sulla trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale.

i) £. 1.368.836.000 ½ risorse aggiuntive regionali 1998

l) £. 86.447.934 Residuo del fondo art. 39

m) £. 622.933.992 derivati dagli avanzi riscontrati nel fondo dell’anno 1998 (integrabili da ulteriori eventuali residui riscontrabili dopo il saldo definitivo del 1998 di aprile 2000).

n) Totale £. 15.530.084.892

  1. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A., fatto salvo quanto previsto alla lettera m) del precedente comma, il II° Fondo per l’anno 1999 è quantificato nella misura di £. 15.530.084.892
  2. Per il 2000 la cifra di cui al precedente comma 5 viene decurtata di:

£. 1.331.118.000 Pari al 15% delle risorse contrattuali di cui al comma 3 per incrementare il III° Fondo (art. 39 CCNL e art. 32 CCIA) e incrementata di £. 100.000.000 derivata dalle risorse aziendali definite dalla deliberazione 2490/99 e 3449/99

  1. Per effetto di quanto previsto dal comma 6 il fondo disponibile per l’anno 2000 è pari a £. 14.298.966.892
  2. Il fondo di cui ai precedenti commi 6 e 7 è incrementabile con i risparmi di gestione da verificare a livello dipartimentale in sede di consuntivo rispetto al budget affidato, secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 20, commi 7 e 8, della deliberazione n° 3449/99.

 

Articolo 32 - (DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NONCHE' AI PREMI PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE)

PREMESSA

La difficile situazione ambientale dell'Azienda, per ragioni dovute alla complessa opera di ammodernamento e ristrutturazione, crea un oggettivo rallentamento della funzionalità dei servizi e rende meno agevole lo svolgimento delle funzioni proprie di ogni operatore.
Inoltre tenendo conto che il presente accordo interviene nel secondo semestre dell'anno in corso, le parti concordano sull'esigenza che il sistema incentivante del personale debba essere strettamente collegato alla realizzazione di programmi e di progetti per il miglioramento dei servizi sia sul piano della quantità che su quello della qualità.
In altri termini l'obiettivo generale delle parti è quello di realizzare un sistema che punti al miglioramento della performance dell'Azienda, delle strutture semplici e complesse nonché dei singoli operatori.

 

ARTICOLO 32.1 - PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1.La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione di programmi e di progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prefissati secondo le linee di seguito indicate nel presente articolo che presuppongono la metodologia della negoziazione per budget per ogni singolo centro di responsabilità che la delibera n. 504/97 di riorganizzazione aziendale ha individuato nei dipartimenti e nelle ulteriori articolazioni organizzative degli stessi, per le quali i direttori e i comitati dei dipartimenti dovranno adottare "a cascata" analoga metodologia.

2.A tal fine, fermo restando quanto previsto dal CCNL 1998-2002, con il presente accordo si prevede che il fondo per la retribuzione di risultato sia alimentato dalle seguenti risorse:

  1. Risorse ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4 del vigente CCNL, definite dal precedente articolo 31
  2. Le risorse di cui al precedente punto a vengono decurtate di una quota pari al 15%, ai sensi del comma 7, articolo 38 CCNL, da utilizzare per finanziare il fondo dell'art. 39 del CCNL medesimo come definito dal precedente .

c. Risorse ai sensi dell'art. 38, comma 5, del vigente CCNL, nella misura e con le modalità previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 10/9/99 dalle OO.SS. Regionali con la Regione Lazio che viene allegato al presente accordo e dall’articolo 31 del presente CCIA.

d. Risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione, definite nella delibera n° 2490/99 e 3449/99,pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.

e. Risorse derivate dalla libera professione intramuraria pari ad una quota rimasta a saldo dell'Azienda derivata dagli introiti delle attività svolte in costanza di ricovero ordinario e\o in day hospital\surgery; l'ammontare di tale quota definita nella delibera n° 2490/99 è pari per l’anno 2000 a lire 50.000.000.

f. Risorse derivanti dalle attività relative alle eventuali prestazioni ambulatoriali erogate in regime libero professionale d’equipe e\o aziendale che saranno specificamente indicate in appositi allegati concordati nella apposita commissione mista già istituita per l’applicazione della libera professione intramoenia, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5836 del 3 novembre 1998.

3. Le risorse di cui al comma precedente, lettere d) ed e) sono al netto di quanto erogato ai dipendenti in servizio nel turno notturno del 31/12/1999 e nel turno mattutino del 1/1/2000, quantificate in lire 94.650.000, secondo quanto previsto dal punto 14 del protocollo d’intesa del 17/12/1999 di cui all’allegato A.

4. Le risorse di cui alle lettere e ed f e quelle derivanti da eventuali progetti e/o programmi speciali di cui all’art 20 della deliberazione 3449/99 saranno assegnate ai dipartimenti e, a cascata, alle UU.OO., o altra articolazione organizzativa secondo le modalità e i criteri ivi previsti in conformità alle previsioni contenute nell’allegato al presente articolo.

5. Le risorse di cui ai punti a, b, c, d, saranno assegnate ai singoli dipartimenti e, a cascata, ad ogni U.O., o altra articolazione organizzativa, calcolando per tutti lo stesso pro-capite, riferito al personale in servizio utilizzando la somma delle quote individuali previste per ogni addetto sulla base dei seguenti parametri:

ex 3° livello -137-

ex 4° livello -147-

ex 5° livello -151-

ex 6° livello -166-

ex 7° livello -194-

ex 8° livello -201-

ex 8° l. bis -228-

6. Il fondo complessivo derivante dalle risorse di cui al precedente comma 5, viene suddiviso in tre quote; la prima, pari al 40% viene assegnata in base al raggiungimento degli obiettivi indicati nei successivi commi del presente accordo (obiettivi: A e B e B1; la seconda, pari al 40%, in base agli obiettivi specifici assegnati al dirigente di ciascun Centro di Responsabilità da parte della Direzione Generale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale e di salvaguardia, art. 3, del presente accordo; la terza, pari al 20%, in base alla qualità della prestazione individuale, cui corrispondere i premi previsti dalla lettera c), comma 3, art. 38 CCNL.

7. La contrattazione degli obiettivi viene formalizzata tra il Direttore Generale e Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa. A ciascun Dirigente preposto alla direzione del Centro di Responsabilità il Direttore Generale assegna, in relazione agli obiettivi concordati, la quota di fondo di risultato come prima definito.

8. I Dirigenti di ciascun Centro di Responsabilità con la medesima procedura di negoziazione per budget procedono all’assegnazione di obiettivi coerenti con quelli assegnati dal Direttore Generale agli altri dirigenti e procedono successivamente ad informare tutti i dipendenti.

9. La quota di salario di risultato assegnato ai titolari di posizioni organizzative viene detratto a monte dal budget del dipartimento di appartenenza. A tal fine viene destinata per l'intera Azienda una quota che comunque non potrà superare lo 1% del fondo totale; eventuali superamenti di tale tetto saranno reintegrati da risorse aggiuntive aziendali che non graveranno sul fondo di cui all'art. 38 relativi al presente istituto.

10. Il conseguimento e la verifica dei risultati è oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione attraverso la definizione di griglie nelle quali siano apprezzabili, il grado di raggiungimento dell’obiettivo (costruito per fasi), e l’apporto dei dipendenti all’ottenimento dello stesso.

11. Tutti gli obiettivi di seguito indicati hanno una ricaduta economica e\o di qualità in quanto inseriti in un processo che deve tendere al pareggio del bilancio e al miglioramento della soddisfazione del cliente esterno e\o interno. Pertanto la finalità principale di ogni obiettivo è legata o all’aumento delle entrate o alla riduzione dei costi, o ad entrambe, migliorando la qualità dei servizi erogati.

12. Gli obiettivi proposti e i relativi indicatori di verifica per l’anno 1999 sono i seguenti:

OBIETTIVO A = GENERALE AZIENDALE - Miglioramento efficienza operativa dell’Azienda Ospedaliera con ottimizzazione degli indicatori tradizionali.

OBIETTIVO B = QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI OSPEDALIERI.

OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118

13. OBIETTIVO A: GENERALE AZIENDALE

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del comparto dell’azienda ospedaliera e del SES-118. Gli indici di riferimento vengono valutati complessivamente facendo la media dei risultati di tutte le UU.OO a livello dipartimentale o aziendale a seconda della collocazione dei dipendenti nei singoli dipartimenti (sanitari o centrali).
EROGAZIONE DEL FONDO: Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA Per la valutazione dell’obiettivo generale vengono utilizzati indicatori tradizionali, in connessione con quelli adottati per il sistema dei DRG, in base alle direttive della DGRL n. 2069 del 20\4\1999, considerato che queste rappresentano una metodologia innovativa per misurare la performance dell’azienda .

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

Tabella 13

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

 

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE GENERALE

PERCENTUALE PONDERATA

1.Miglioramento dell’indice del peso medio per ricovero in day hospital

20

Aumento del peso medio per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 Si

 

No

 

 

 

2.Miglioramento dell’indice del peso medio per ricovero ordinario

30

Aumento del peso medio per ricovero entro il 31.12.99 di almeno 0,1 rispetto al 1998 Si

 

No

 

 

 

3.FatturatoDRG per posto letto ordinario /365

20

Raggiungimento livello di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in proporzione. Si

 


No

 

 

 

4.FatturatoDRG per posto letto in day-hospital /365

30

Raggiungimento livello di eccellenza o miglioramento dei dati 1998 calcolati in proporzione. Si

 

No

 

 

 

Nota 1: l’obiettivo si intende raggiunto quando si dimostri che il risultato conseguito dall’U.O. fosse già a livello di eccellenza nell’anno precedente, ovvero che il miglioramento, benché inferiore a quanto previsto ha presentato livelli di miglioramento; si considerano livelli di eccellenza gli indicatori rapportati ai dati medi regionali o nazionali di UU.OO. della stessa specialità siti in ospedali di analoga complessità (di provenienza dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, dal Ministero della Sanità o da Società scientifiche); in mancanza, il livello di eccellenza preso a riferimento è quello migliore aziendale.

Nota 2: il fattore di impedimento ambientale generale sarà calcolato in base ai seguenti parametri:

  • 20% di bonus per tutte le UU.OO. in considerazione delle generalizzate difficoltà causate alla loro operatività dalle opere di ristrutturazione in corso e dalla fase critica di reingegnerizzazione aziendale prevista per il 99-2000;
  • tempi di chiusura prolungata di attività, in proporzione diretta all’annualità per ogni singolo servizio.

 

14. OBIETTIVO B: QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI IN OSPEDALE

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del comparto dell’Azienda ad esclusione del SES-118 a cui si applica l'obiettivo B1.
EROGAZIONE DEL FONDO Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Qualità dei risultati complessivi di dipartimento e\o aziendali
  • Miglioramento dei processi
  • Presenza in servizio

AREA SANITARIA

  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Miglioramento dei processi
  • Riduzione dei tempi di refertazione degli esami diagnostici
  • Presenza in servizio

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

 

Tabella 14

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO ***

PERCENTUALE PONDERATA

AREA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE

1. Indagine sulla qualità percepita

50

Soddisfazione cliente interno e/o esterno: >60% Si

 

No

 

 

 

2. Qualità delle prestazioni

10

Media dipartimentale e\o aziendale degli indicatori di qualità complessivi previsti per la dirigenza medica, sanitaria e del comparto.

 

 

 

 

3. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

No

 

 

 

4. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

AREA SANITARIA**

1. Indagine sulla qualità percepita

40

Soddisfazione cliente: >60% Si

No

 

 

 

2. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

No

 

 

 

3. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

4. Riduzione dei tempi di refertazione e/o di attesa degli esami diagnostici

20

Riduzione del 10% rispetto alla media aziendale riferita al 1998 v. nota * Si

 

No

 

 

 

*Nota 1: il parametro si intende soddisfatto se il tempo di attesa rispettasse già nel 98 il parametro regionale o fosse già eseguito in tempo reale

**Nota 2: per i dipendenti sanitari operanti nel e per il Servizio di Prevenzione e Protezione si applicano gli indicatori dei dipendenti non sanitari;

*** Nota 3: Il fattore di impedimento ambientale specifico sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.

 

15. OBIETTIVO B1: QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DEI SERVIZI EROGATI DAL SES-118

FONDO IMPEGNATO Pari al 20% del fondo globale assegnato alle singole UU.OO. e/o Servizi.
PERSONALE INTERESSATO Tutto il personale del SES-118.
EROGAZIONE DEL FONDO Il fondo impegnato viene diviso in due quote semestrali; il 40% viene erogato in forma di acconto, in caso di valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto dopo il primo semestre; il residuo del fondo viene erogato a verifica finale del raggiungimento dell’obiettivo e proporzionalmente ad esso
INDICATORI DI VERIFICA
  • Qualità del filtro sanitario in Centrale Operativa: tra i compiti istituzionali del 118 è prevista la scelta del mezzo di soccorso adeguato alla gravità dell’evento. La razionalizzazione dei criteri di scelta rappresenta, oltre che garanzia di maggior efficacia al sistema, anche elemento di efficienza in termini di costo/beneficio e migliore utilizzo delle risorse.
  • Soddisfazione del cliente esterno e\o interno
  • Miglioramento dei processi
  • Presenza in servizio

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

 

Tabella 15

INDICATORI

PESO

CRITERIO DI MISURAZIONE

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

FATTORE DI IMPEDIMENTO AMBIENTALE SPECIFICO **

PERCENTUALE PONDERATA

1. Introduzione e valutazione di qualità del filtro sanitario in C.O.

20

Indagine valutativa di efficacia in postazione campione: codice di gravità C.O versus scheda mezzo Si

 

 

 

No

 

 

 

2. Indagine sulla qualità percepita

40

Soddisfazione cliente >60% Si

No

 

 

 

3. Effettuazione di una valutazione di un processo all’interno dell’articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento.

20

Descrizione del processo e di una proposta di miglioramento degli effetti dello stesso Si

 

 

No

 

 

 

4. Presenza in servizio

20

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista. Si

 

No

 

 

 

** Il fattore di impedimento ambientale sarà calcolato per ciascuna struttura in modo direttamente proporzionale alla percentuale di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei relativi dirigenti.

16. Per le UU.OO. e\o Servizi in cui gli indicatori degli obiettivi generali B e B1 dovessero essere, in tutto o in parte, di difficile individuazione, saranno applicate le medie generali e\o dipartimentali.

************

17. Per gli obiettivi specifici di unità operativa\Servizio e\o dipartimentali a cui è assegnato il 40% del fondo di cui al comma 5, le parti concordano sulle seguenti linee guida che a livello decentrato dipartimentale dovranno essere inserite in una tabella valutativa per la gestione dei criteri e dei pesi di loro competenza :

Implementazione contabilità per centri di costo;

Riduzione tempi di attesa ambulatoriali tenendo conto del livello di produttività massima per ogni singolo servizio definito dalla Direzione Sanitaria;

Controllo di qualità della SDO;

Implementazione contabilità per centri di costo;

Gestione dei ricoveri urgenti all'interno dell'Azienda;

Riduzione degenza preoperatoria;

Introduzione di tecniche e metodiche assistenziali innovative nel campo infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario e riabilitativo;

Uso appropriato dei presidi sanitari;

Riduzione degli straordinari con ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle risorse umane, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro;

Riunioni di lavoro periodiche per la pianificazione e programmazione del lavoro utili alla condivisione ed assegnazione dei piani di lavoro nonché alla produzione di linee guida e protocolli assistenziali riscontrabili oggettivamente;

Svolgimento di conferenze di servizio;

Miglioramento del confort alberghiero.

18. In riferimento all’obiettivo relativo al contenimento delle spese per il lavoro straordinario, così come previsto dall'art. 34 del CCNL, si concorda che lo stesso dovrà contestualmente prevedere da parte dell’Azienda:

  1. individuazione di chiare direttive in merito alla riorganizzazione del lavoro che determini una riduzione del ricorso allo straordinario;
  2. responsabilizzazione dei dirigenti in merito all’attuazione di quanto indicato in precedenza.

19. I compensi di cui al comma 6, nonché la differenziazione degli stessi, saranno attribuiti dal dirigente responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente. L’attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti.

20. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata dipartimentale tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi, in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante.

21. Per i premi relativi alla qualità della prestazione individuale gli indicatori di verifica, indipendentemente dal ruolo di appartenenza sono i seguenti: precisione e qualità delle prestazioni svolte, capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi, orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi diversi, capacità organizzativa e di proposizione di soluzioni innovative, presenza in servizio secondo il seguente schema di misurazione dei criteri e di ponderazione degli stessi:

Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e criteri di misurazione

INDICATORE

PESO

CRITERI DI MISURAZIONE

 

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

PERCENTUALE PONDERATA

1. Precisione e qualità delle prestazioni svolte

30

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

No

 

 

2. Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità, alla gestione di cambiamenti organizzativi e di proposizione di soluzioni innovative

25

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

No

 

 

3. Orientamento all’utenza e alla collaborazione all’interno del proprio servizio e tra servizi diversi

15

Report semestrale del dirigente attestante il grado di aderenza all’obiettivo posto Si

 

 

 

No

 

 

4. Presenza in servizio

30

Report semestrale attestante il rispetto della media prevista Si

 

 

No

 

 

22. In riferimento all'indicatore "presenza in servizio" previsto negli obiettivi di cui al presente articolo si concorda sulle seguenti modalità di calcolo:

  1. quota massima, pari al 100% del salario spettante per tale indicatore, attribuita a 247 presenze annuali, ovvero 195 presenze effettive per quanti operano su 5 giorni/settimana;
  2. penalizzazione dello 0,65% per ogni giornata di assenza, non considerando come tale:
  1. riposo compensativo;
  2. congedo ordinario aggiuntivo(rischio radiologico);
  3. congedo ordinario residuo anno precedente;
  4. assenza per maternità relativamente al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla L. 1204/71;
  5. permessi di cui all'art.33, commi 2 e 3 della L. 104/92;
  6. permessi sindacali nei limiti e nelle modalità previste dagli articoli 10,11 e 12 del CCNQ del 7/10/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali;
  7. comando per formazione o aggiornamento obbligatorio.

23. Le risorse non attribuite ai singoli operatori per mancanza del raggiungimento totale degli obiettivi sono ridistribuite tra coloro che nella stessa struttura di appartenenza avranno ottenuto un valore superiore all'80%.

24. Nel caso che in una o più strutture dipartimentali nessun operatore raggiunga una percentuale di raggiungimento superiore a quanto previsto nel comma 23, le risorse residue saranno ridistribuite nelle altre strutture dello stesso dipartimento o, in mancanza,

in altri dipartimenti, che abbiano conseguito un raggiungimento degli obiettivi superiore all'80%.

ARTICOLO 32. 2 - RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI

1. L’erogazione degli acconti e del saldo nei tempi previsti è condizionata dal rispetto, da parte dei dirigenti delle U.O. e dei Servizi, nonché dei Direttori di Dipartimento, per la parte di rispettiva competenza, della puntualità dei tempi di comunicazione degli adempimenti previsti dai progetti di cui al presente accordo al Nucleo di valutazione, collocato all’interno del Dipartimento della Qualità aziendale, secondo quanto previsto dalla delibera n. 1401 del 9/7/98.

2. Il Nucleo di valutazione dovrà valutare il grado di conseguimento dei risultati raggiunti.

3. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti preposti degli adempimenti di cui sopra costituisce elemento di valutazione ai sensi dell’art. 59 del CCNL del contratto della dirigenza medica e dell’art. 57 del contratto della dirigenza amministrativa, professionale, sanitaria e tecnica.

 

ARTICOLO 32.3 - NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

  1. L’intera materia relativa alla produttività collettiva ed individuale viene regolamentata dal presente accordo a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
  2. Perdono pertanto efficacia e sono da considerarsi abrogati i precedenti accordi sulla stessa materia di cui al Contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle Parti in data 24.9.1998 o comunque in contrasto con il presente accordo.
  3. In caso di risorse aggiuntive o comunque destinate o da destinare al presente istituto, sia di provenienza aziendale, che regionale e nazionale, le stesse andranno ad implementare il fondo di cui al presente accordo ed impegnate nell’anno solare di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche gli eventuali avanzi aziendali di fondi destinati alla produttività collettiva e\o individuale relativi agli anni precedenti e non utilizzati.
  4. Il presente accordo sarà immediatamente comunicato, per la sua applicazione, a tutti i dirigenti al fine degli adempimenti di loro competenza. Tali adempimenti rientrano nella responsabilità dei dirigenti di cui all’art. 2 del presente accordo.
  5. Riguardo all’Area Sanitaria e Tecnico-sanitaria per gli indicatori relativi il parere dei Dirigenti del Servizio infermieristico e tecnico-sanitario, ad ogni livello di articolazione organizzativa, sono vincolanti ai fini della distribuzione dei compensi di cui al presente articolo.
  6. Alla fine di ogni anno le parti si incontreranno per valutare eventuali fattori di impedimento ambientale che abbiano, oggettivamente, penalizzato in modo particolare specifiche strutture.
  7. In caso di mancata attribuzione e relativa informazione dei dipendenti sugli obiettivi specifici di cui al comma 17 dell'art. 1 del presente accordo da parte dei dirigenti, l'erogazione del fondo relativo alla produttività collettiva, pari all'80% del totale, avverrà in base alla percentuale di raggiungimento calcolata sugli obiettivi A, di cui al comma 13, B di cui al comma 14 e B1 di cui al comma 15 dell'art. 32.1 del presente accordo.
  8. Per il primo semestre 1999, visto il ritardo con cui si individuano gli obiettivi da raggiungere per l'intero anno, in deroga a quanto previsto dal presente accordo, si concorda quanto segue:
  1. Erogazione di un acconto, fatto salvo quanto già erogato nel 1999 a tal fine, calcolato sull'80% delle risorse del fondo art. 38 del CCNL di cui al comma 2, lettera a. dell'art. 32.1 del presente accordo;
  2. Per la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti su cui corrispondere l'acconto, si concorda di prendere a riferimento la percentuale media di raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. obiettivo A: Generale Aziendale, relativo all'anno 1998 previsto nei contratti integrativi della dirigenza sanitaria; 2. obiettivi B e B1 del presente accordo relativamente ai soli indicatori riguardanti: l'effettuazione di una valutazione di un processo all'interno dell' articolazione organizzativa con conseguente proposta di miglioramento dello stesso; presenza in servizio.
  1. Entro il primo trimestre di ogni anno le parti si incontreranno per valutare la consistenza e l'utilizzazione delle risorse di cui al fondo disciplinato dal presente accordo.

 

ALLEGATO 1

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA LIBERO PROFESSIONALE E/O LEGATI A PROGETTI/PROGRAMMI SPECIALI ANCHE DI SPERIMENTAZIONE E/O RICERCA (lettera e ed f, comma 2, art. 32.1)

  1. Lo svolgimento di attività collegate direttamente o indirettamente con l'istituto della libero professione e/o legati a progetti/programmi speciali, anche di sperimentazione e/o ricerca, deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso essere subordinato alla piena funzionalità dei servizi.
  2. Il tempo destinato all’attività di cui al comma 1 non rientra nel debito orario;
  3. Quando le prestazioni relative alle attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito – d’intesa con le équipes interessate – un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all’impegno richiesto dall’équipe per la predetta attività.
  4. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo ad assicurare la presenza di tutti i componenti l’équipe.
  5. Il dipendente, anche se personalmente non accetta di effettuare l’orario aggiuntivo è tenuto all’attività specifica nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del dipendente sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell’équipe.
  6. Le competenze spettanti al personale, articolare per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
  1. Personale che partecipa direttamente alla esecuzione della prestazione;
  2. Restante personale di supporto.
  1. Le prestazioni vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

 

a)

b)

 

1) prestazioni di radiologia

70

30

 

2) prestazioni di laboratorio

70

30

 

3) visite e/o interventi specialistici delle varie attività 

70

30

 

di servizio ed altre prestazioni

70

30

 

4) prestazioni riabilitative

80

20

 

5) prestazioni in costanza di ricovero

80

20

 

6) altre prestazioni non sanitarie

80

20

 

  1. La partecipazione alla ripartizione del fondo comporta la prestazione di plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di eventuali accordi decentrati dipartimentali se differenti rispetto a quanto previsto dal presente allegato.
  2. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
  3. L’attività connessa con l’erogazione del fondo di cui alle lettere e) e f) del comma 2 dell’art. 1 relativa all’istituto della produttività collettiva ed individuale, va svolta in plus orario con corrispondente riduzione dello straordinario.
  4. I tetti massimi di plus orario sono fissati a livello di singola struttura, in rapporto al fondo a disposizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera e. ed f. relativo all’istituto della produttività collettiva ed individuale, e di quelli legati allo svolgimento di altre attività di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso il plus orario non potrà superare di norma il tetto massimo di 24 ore mensili.
  5. Il plus orario deliberato dall’amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
  6. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all’interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
  7. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale ed il relativo trattamento economico, viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
  8. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.

 

Articolo 33 - [Fondo articolo 39 del CCNL relativo alle fasce retributive, alle posizioni organizzative, alla parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (3° fondo)]

1. La sua composizione per il 1998 è data da :

a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).

b) £.12.420.136.750 SPESO ANNO 1998

c) £.646.986.000 DIFFERENZA [£.351.196.737 - £.295.789.263 (pari agli importi del personale cessato)] 

2. Quindi, alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella misura di £.295.789.263

3. La sua composizione per il 1999 è data da :

a) £. 13.067.122.750 pari alla differenza annuale tra i valori economici attribuiti al personale e lo stipendio tabellare iniziale della categoria d’appartenenza. Sono inglobati nel fondo anche gli assegni ad personam nei valori economici attribuiti al personale per il calcolo della differenza e i valori delle indennità dell’art. 30, comma 5 (indennità specifica).

b) £.12.980.674.816 SPESO ANNO 1999

c) £. 86.447.934 DIFFERENZA 

  1. Alla stipula del presente C.C.I.A. , la disponibilità del Fondo di cui al presente articolo è quantificato nella misura di £. 363.361.602, pari agli importi del personale cessato dal servizio dal 1/1/99 al 31/12/99.
  2. La sua composizione per il 2000 è data da : £. 13.067.122.750 incrementata:

a) £. 1.434.568.000 Pari allo 0,81% del monte salari consolidato al 31/12/1997 pari a £. 177.107.140.449

b) £ 106.050.000 Per le indennità infermieristiche che i lavoratori e le lavoratrici, in servizio alla data del 31/12/1999 avrebbero maturato al raggiungimento dell’anzianità di servizio.

c) £. 295.789.263 Incremento riportato da anno 1998

d) £. 363.361.602 Pari agli importi del personale cessato dal servizio dal 1/1/1999 al 31/12/99

e) £. 150.000.000 Pari alle risorse aggiuntive aziendali definite dalla delibera n° 2490/99

f) £. 1.331.118.964 Pari al 15% del 2° fondo (art. 31, comma 1)

g) £. 735.379.693 Pari al 15% dei minori oneri derivati dalla riduzione stabile della dotazione organica di posti di coadiutori amministrativi di cui all’art. 17 bis (detratta la maggiore spesa derivata dalla riconversione degli stessi e dalla copertura dall’esterno dei nuovi posti di assistente amministrativo).

h) £……………… Derivate dall’applicazione del comma 4, lettera b) del citato art. 39 del CCNL, in previsione di quanto già concordato (SES-118) ed eventualmente da concordare nelle successive sessioni di concertazione;

i) £……………… provenienti dal fondo di cui all’art. 38 per effetto dell’assorbimento nell’indennità di funzione del compenso per la lavoro straordinario pari a 65 ore pro capite annue per ogni posizione organizzativa attribuita a decorrere dalla data di attribuzione.

6.Pertanto alla stipula del presente CCIA, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h) e i) del precedente comma 5, il fondo complessivo di cui al presente articolo è pari a £. 17.483.390.272.

 

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 34 - (Norme transitorie e finali dell’inquadramento economico)

  1. In caso di passaggio orizzontale di profilo di cui al comma 3 dell’art.17 del CCNL vigente, il dipendente conserva la fascia retributiva in godimento, comprendendo in questa anche l’indennità di qualificazione professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
  2. La norma di garanzia di cui al comma precedente opera solo per i passaggi avvenuti a decorrere dal 1/1/1998, data di entrata in vigore del nuovo CCNL 1998-2001, ancorchè gli stessi passaggi si riferiscano all’applicazione dell’art. 17 del DPR 384/90 per i quali il medesimo art. 17 del DPR citato non prevedeva tale garanzia.

 

Articolo 35 - (Fuori qualifica)

  1. La conclusione del processo relativo alla nuova classificazione del personale introdotto con gli articoli 16, 17 e 18 del presente CCIA è propedeutico alla quantificazione e, quindi, alla individuazione dei cosiddetti "fuori qualifica".
  2. Le parti concordano che entro la vigenza dell’attuale CCNL venga definitivamente abolito il metodo fino ad oggi utilizzato e che ha prodotto il fenomeno dei fuori qualifica.
  3. Dalla firma del presente accordo non verranno più incaricati dipendenti a svolgere prestazioni non di competenza al profilo rivestito.
  4. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 16 del DPR 384/90 si provvederà comunque all’inquadramento del personale previa individuazione ed, eventualmente, riconversione di posti della attuale dotazione organica.
  5. L’Azienda acquisiti gli atti relativi ai lavori della commissione paritetica all’uopo istituita sul personale cosiddetto fuori qualifica, procederà con:
  1. pubblicazione dell’elenco del personale che effettivamente, ai sensi di legge, è stato utilizzato in mansioni diverse, consentendo eventuali ricorsi;
  2. ai fini di cui alla precedente lettera a) si considera utilizzazione in mansioni diverse solo in costanza delle seguenti condizioni:
  • validazione dal parte del dirigente preposto;
  • esistenza del posto vacante in pianta organica;
  • possesso del dipendente dei requisiti per l’accesso dall’esterno e/o interno al posto ricoperto ai sensi dell’allegato 1 al CCNL 1998-2001.
  1. approvazione di delibera di presa d’atto ed invio della stessa alla Regione Lazio con richiesta di risorse aggiuntive.
  1. Per ciò che attiene l’applicazione dell’articolo 17 del DPR 384/90 si procederà esclusivamente in base alle necessità legate alla riorganizzazione dei servizi approvata dall’Azienda solo dopo l’applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCIA.
  2. Al personale che si trova nelle condizioni, previste dalle norme, di svolgimento di mansioni superiori, va riconosciuto il periodo svolto ai fini dei concorsi interni, come previsto dal CCNL e dal presente CCIA.

Articolo 36 - (Commissioni paritetiche – Osservatori)

1. Le commissioni paritetiche hanno il compito di supportare la contrattazione e la concertazione attraverso le funzioni proprie che sono:

    1. Raccolta dati che l’Azienda è tenuta a fornire;
    2. Promuovere iniziative atte ad accrescere le conoscenze tra i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti su tematiche proprie alla Commissione.

2. Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello dipartimentale:

    1. commissione per la definizione dei carichi di lavoro, per i percorsi di Qualità e per l’ottimizzazione dei servizi;
    2. commissione per l’individualizzazione dei percorsi di formazione e di aggiornamento del personale;

    Le Commissioni ed Osservatori da avviare sono a livello centrale:

  1. Commissione permanente per il controllo della quali/quantità del servizio mensa
  2. Osservatorio per la verifica sull’andamento dello straordinario e della riduzione dell’orario;
  3. Osservatorio sul 118.

 

Articolo 37 - (Comitato per le pari opportunità)

1.      In applicazione delle normative vigenti, il Comitato per le pari opportunità in seno all’Azienda S. Camillo Forlanini, al di là della mera attuazione al dettato normativo di cui alla legge 10 aprile 1991 n° 125, si adopererà per una concreta delle iniziative concernenti le pari opportunità in ogni struttura dell’Azienda Ospedaliera anche attraverso il rilevamento e la costante attuazione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte idonee a raggiungere il loro superamento.

 

37.1 - COMPITI

1. Il comitato, all’interno dell’Azienda, svolge i seguenti compiti:

a) Promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

b) Fornisce, attraverso una relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi;

c) Raccoglie dati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria competenza.

 

37.2 -  FINALITA’

1. Nel rispetto delle finalità generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti, il Comitato per le pari opportunità si prefigge di:

a) Elaborare e proporre programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive;

b) Migliorare la qualità del lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo professionale e alla professione di carriera e favorire l’effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia;

c) Promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti interessati;

d) Pubblicizzare tra le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i risultati emersi;

ed inoltre favorire:

  l’accesso ai corsi di formazione professionale e le modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni nel sistema classificatorio;

  la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;

  i processi di mobilità;

  le iniziative divulgative atte ad accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e generali, in un rapporto di interscambio con le altre amministrazioni, gruppi, associazioni, OO.SS.;

  idonee iniziative per i necessari contatti con altri comitati,

 

37.3 COMPOSIZIONE

a.       Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell’Azienda ed è costituito da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL del comparto sanità 1998/2001 ed un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.

b.      Il presidente designa un vicepresidente.

c.       Per ogni componete effettivo è previsto un componente supplente.

d.      Gli organismi rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato.

e.       I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.

f.        Il Presidente richiederà all’Amministrazione la sostituzione dei componenti che non avranno partecipato a più di tre riunioni ordinarie consecutive del Comitato.

 

Articolo 38 - (Esternalizzzioni)

  1. Per l’assegnazione di attività aziendali a soggetti esterni le parti concluderanno la fase concertativa dopo la stipula del presente contratto, premettendo che i dipendenti interessati, dovranno rimanere remunerati dall’Azienda stessa.

 

Articolo 39 - (Patrocinio del dipendente)

  1. L’Azienda Ospedaliera, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento delle compiti d’ufficio, assicurerà al dipendente la difesa tecnica innanzi all’Autorità Giudiziaria penale, dando mandato a professionisti con i quali l’amministrazione si impegna a stipulare specifica convenzione.
  2. Le competenze a titolo di onorari professionali spettanti ai summenzionati professionisti, verranno erogate dall’azienda, fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la medesima di recuperare quanto corrisposto in rivalsa, allorchè il dipendente dovesse all’esito processuale, risultare condannato per i reati ascritti con sentenza passata in giudicato.
  3. Le disposizioni precedenti non trovano applicazione per tutti i procedimenti penali promossi d’ufficio dagli Organi giudiziari requirenti che individuino l’azienda nella veste di parte lesa.
  4. Resterà in ogni caso fatta salva ed impregiudicata per l’azienda, la facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali promossi a carico dei propri dipendenti.
  5. Nei procedimenti per responsabilità civile verso terzi, in cui l’azienda è convenuta in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i propri dipendenti ex art. 28 Cost., il dipendente verrà assistito e difeso dai legali dell’Ufficio legale aziendale. Anche in tale procedimenti, è fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’azienda, di agire in rivalsa nei confronti dei responsabili, in caso di soccombenza per dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato.

Articolo 40 - (Indumenti di lavoro)

  1. Al personale durante il servizio è fatto obbligo indossare indumenti di lavoro idonei e calzature appropriate in relazione al tipo attività svolta e secondo la normativa vigente (Dlg 626/94).
  2. L’Azienda con propri oneri fornisce gli indumenti di lavoro per ogni singolo dipendente cambiando gli stessi con cadenza periodica o, in caso di eventuale usura, prima della sostituzione prevista.

Articolo 41 - (Circolo ricreativo)

  1. Le parti concordano di costituire un circolo culturale e ricreativo aziendale per soddisfare i bisogni di cultura, sport, ricreazione e tempo libero dei dipendenti dell’Azienda S. Camillo – Forlanini e SES 118, ai sensi dell’art.11 legge 300/70,
  2. A tal fine la RSU e le OO.SS rappresentative individueranno un apposito comitato promotore.

PARTE VII

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

 

Articolo 42 - (Servizi Pubblici essenziali)

  1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
  1. assistenza sanitaria;
  2. igiene e sanità pubblica;
  3. protezione civile;
  4. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
  5. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
  1. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A)  Assistenza sanitaria:

A1)Assistenza d’urgenza:

  • pronto soccorso, medico e chirurgico;
  • rianimazione, terapia intensiva;
  • unita coronariche;
  • assistenza ai grandi ustionati;
  • emodialisi;
  • prestazioni di ostetricia connesse ai parti o ad altra attività non rinviabile legata alla L. 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza;
  • medicina neonatale;
  • servizi del SES-118 (ambulanze), compreso eliambulanze;
  • servizio trasporto infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A2) Assistenza ordinaria:

  • servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
  • unita spinali;
  • prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
  • assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
  • assistenza ad anziani ed handicappati;
  • nido e assistenza neonatale;
  • attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

  • servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno dello stesso;
  • servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
  • raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
  • servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

  • referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
  • controllo per la prevenzione dei rischi ambientali.
  • vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive;
  • referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

C) Protezione civile:

  • attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

  • attività connesse alla funzionalità degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informativi ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate;
  • interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

  • servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

 

Articolo 43 - (Contrattazione decentrata e contingenti di personale)

  1. Al fine di cui all’articolo 1 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante il presente contratto stipulato ai sensi dell’articolo 45, commi 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contigenti:

 

Dipartimenti Sanitari

Per tutte quelle attività di cui all’art. 42, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il contingente del personale normalmente impegnato nel turno di lavoro

Servizio di Farmacia: funzionamento analogo al turno festivo

Per tutte le U.O. di degenza non comprese nell’assistenza sanitaria d’urgenza:

n° 1infermiere ogni 20 p.l., circa

n° 1 ausiliario ogni 20 p.l., circa

n° 1 caposala ogni 80 p.l., circa

Dip.to Ingegneria Ospedaliera

Operai elettricisti: 4 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte

" " idraulici: 2 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte

" " ascensoristi: 2 di mattina, 2 di pomeriggio, 2 di notte

" " elettromeccanici: 1 di mattina, 1 di pomeriggio, 1 di notte

Conduttori di caldaia: secondo i turni programmati

n° 1collaboratore esperto(geometra, perito industriale o ingegnere)

n° 2 assistenti tecnici

n° 4 amministrativi

n° 1 operatore tecnico addetto ai gas medicali, per turno

C.E.D.

n° 2 programmatori

n° 1 operatore tecnico

Tutti gli addetti nel caso in cui l'astensione dal lavoro sia stabilita tra il 5 ed il 15 del mese

Dip.to Risorse Umane

n° 2 amministrativi per l'erogazione degli emolumenti retributivi e per il versamento dei

contributi previdenziali, per l'astensione dal lavoro tra il 5 ed il 15 del mese

U. O. Trattamento Economico

Ufficio competenze fisse: 1 collaboratore amministrativo

1 assistente amministrativo

Ufficio competenze diverse: 2 assistenti amministrativi

Ufficio gestione ritenute: 1 collaboratore coordinatore

1 assistente amministrativo

Ufficio gestione trattenute: 1 collaboratore amministrativo

U. O. Stato Giuridico

Ufficio competenze accessorie: 3 assistenti amministrativi

8 coadiutori amministrativi

Dip.to Acquisizione Beni e Servizi

Servizio di portineria solo per le sedi perimetrali: 1 unità per turno diurno

1 unità per turno notturno

Servizio telefonico: 2 unità per turno per ogni centralino

Servizio di cucina: 35 unità suddivise nei due turni

Servizio Magazzino Alimentari: 1consegnatario e 2 dispensieri

per ciascun magazzino(solo mattina)

Servizio Trasporto Interno: 2 autisti per turno, per trasporto malati osp.le Forlanini

2 carrellisti per turno, per trasporto vitto

2 carrellisti per turno, per trasporto malati osp.le San Camillo

  1. In conformità di quanto previsto al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali, alla RSU ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d’urgenza" di cui alla lettera A1) dell’articolo 1, va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
  2. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

 

Articolo 44 - (Modalita di effettuazione degli scioperi)

  1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
  2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
  3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono cosi articolati:
  1. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
  2. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
  3. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno;
  4. intervallo minimo fra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, di almeno dodici giorni;
  5. garanzia che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro.

Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

  1. nel mese di agosto;
  2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
  1. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

 

Articolo 45 - (Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

  1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
  2. Durante 1’esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

 

Articolo 46 - (Sanzioni)

  1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui a11a legge 12 giugno 1990, n. 146 e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 9 della predetta legge n. 146.

Articolo 47 - (Applicabilità)

  1. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.