AZIENDA
USL RM/C
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1998-2001
COMPARTO SANITA
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente
accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, dipendenti dall’ Azienda USL ROMA
C.
2. Il presente accordo attua le
disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata
ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi
essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e
fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a
garantirle.
3. Nel presente accordo vengono
altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite
nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette pro4~edure, firmato in
data 31 maggio 2001.
4.
Le norme del presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma,
rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che;a livello
decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine
costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
5. Ai sensi degli articoli i
e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli I e 2
della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali
nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i
seguenti:
a)
assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità
pubblica;
c)
veterinaria;
d) protezione civile;
A) ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza
d’urgenza:
- pronto soccorso medico e
chirurgico;
- rianimazione, terapia
intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi
ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai
parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso
eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza
ordinaria:
- servizi di area chirurgica per
l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse
relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le
persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di
handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati,
anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le
prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere
garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di
laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari alloro
espletamento.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo
ed amministrativo:
- servizio di
portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali
che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la
comunicazione all’interno ed all esterno dello stesso;
- servizi di cucina:
preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri
pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua
somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i
neonati;
- raccolta e
allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi
per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della
direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.
B)
Igiene e sanità
pubblica:
- referti,
denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti;
- controllo per
la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli
alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove
esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni
festivi.
C)
Veterinaria:
- vigilanza e
controllo, ove non dilazionabili, - in presenza -o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed
interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove
non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi
antirabbica;
- ispezione
veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di
vita
- referti,
denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani
di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste
in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E) Distribuzione di energia, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connessi alla
funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l’espletamento
della prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di
manutenzione degli impianti.
F) Erogazione di assegni e di
indennità con funzioni di sostentamento:
-
attività del servizio del
personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto
ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio
deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i
dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante
regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli
d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono
individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi
minimi essenziali, appositi contingenti .di personale esonerato dallo sciopero
per garantire la continuità delle relative prestazioni
indispensabili.
2.
I protocolli d’intesa di cui al
comma I, da stipularsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente
accordo e comunque prim dell’inizio del quadriennio di contrattazione
Integrativa, individuano:
a)
le categorie e profili professionale che formano i
contingenti;
b)
i contingenti di personale, suddivisi per categorie e
profili;
c)
i criteri e le modalità da
seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio e sede
di lavoro.
- in conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la
direzione Generale dell’Azienda ovvero l’organo ad essa corrispondente negli
enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione
di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del
personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuri all’erogazione
delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello
sciopero, I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed
ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di
effettuazione dello sciopero, Il personale così individuato ha il diritto di
esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia
possibile, In Ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
“Assistenza sanitaria d’urgenza” cui alla lettera A1) dell’art. 2, va
mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili
normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo
sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni
indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni
festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali
giorni.
4.
Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono
individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non
operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di
riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche
nei giorni festivi.
5.
Nelle more della definizione dei regolamenti di
servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i
contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
6.
Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui
protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono
attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locali indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c. ).
Art.
4
Modalità di effettuazione degli
scioperi
1.
Le strutture e le rappresentanze
sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti
interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in
particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di una
sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata dalla
Presidenza dei Consiglio dei Ministri – dipartimento per la Funzione Pubblica;
la proclamazione di scioperi relative a vertenze regionali deve essere
comunicata all’ Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi
nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa
ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, Sospensione o rinvio dello
sciopero, ai sensi deII’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi
resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa
organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così
articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza,
non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la
durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima
vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque
superare le 24 ore
e) gli scioperi della durata inferiore alla giornata
di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla
fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità
operativa di riferimento
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che
eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie
di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal
lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della
stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione
di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
3.
Il bacino dì utenza può essere nazionale, regionale e
aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul
medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni
competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni
sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le
azioni di sciopero non saranno
effettuate:
- nel mese di
agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in
corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero,
vengono espletate le.procedure di conciliazione di cui ai commi
seguenti.
3. I soggetti incaricati di
svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto
sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto
sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto
sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia
nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli
obiettivi della formale proclamazione della stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare te parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi
soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro. l’ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai finì di quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di
cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro
un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro
l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera
altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a
convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la
convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello
stato di agitazione.
7. lI periodo complessivo della
procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non
superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di
agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
8. Del tentativo di conciliazione
di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle
parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il
verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi deIl’ art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla
legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate
le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere
secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i
rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione
sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge
146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano
dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro
fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del
medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare
la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni,
esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile
2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette
leggi.
ARTICOLO 2
PROTOCOLLO Dl INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI
TRA
L’AZIENDA U.S.L. RM/C E LE
OO.SS.
Premessa
Il CCNL delinea il
sistema delle relazioni sindacali, realizzato attraverso l’attuazione del
principio della partecipazione dei lavoratori all’attività aziendale,
finalizzandolo all’obiettivo primario di contemperare l’interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza dell’azienda di incrementare e migliorare l’efficacia e l’efficienza
dei servizi erogati alla collettività. Questo protocollo d’intesa, redatto con
lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’AZIENDA U.S.L. ROMA C e le OO.SS.
firmatarie del CCNL e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, recepisce i principi
e le indicazioni della normativa in vigore ed è soggetto ad eventuali
integrazioni che si rendessero necessarie anche per consentire l’introduzione di
nuovi elementi portati dalla contrattazione integrativa a venire.
Art.1
Il presente regolamento disciplina nell’ambito
dell’Azienda:
1. livelli di relazioni sindacali
aziendali
2. soggetti abilitati alle relazioni
sindacali
3. materie oggetto delle relazioni
integrative
4. modalità di tali relazioni
Art.2
I livelli di relazione con le OO.SS. avvengono con i
modelli relazionali di cui all’art.3 del CCNL 1998/2001, per quanto attiene gli
istituti che realizzano i principi della partecipazione si
stabilisce:
• Informazione:
comunicazione scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie
oggetto di informazione di cui alI’art. 6 lettera A;
• Informazione preventiva: è
fornita, una volta che la Direzione strategica abbia assunto una posizione
esaustiva, in modo da consentire all’eventuale Concertazione di esplorare per
intero le possibilità di giungere a una intesa. Tale informazione è fornita per
tutte le materie per le quali il CCNL prevede la Contrattazione Collettiva
Integrativa, la Concertazione e la Consultazione.
• Concertazione: attivazione,
previa informazione, del confronto in incontri bilaterali con l’azienda sulle
materie di cui all’art. 6 lettera B; durante la fase della concertazione possono
essere presentate dalle parti proposte ed approfondimenti. Nel caso di
difficoltà oggettiva di tenere incontri entro le 48 ore dalla data di ricezione
della richiesta, l’Azienda comunica entro tale termine la data dell’incontro. Le
parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di 30
giorni i lavori del tavolo della Concertazione, oltre la scadenza dettata dal
CCNL dell’esito degli incontri viene redatto apposito verbale dal quale devono
risultare le posizioni assunte dalle parti contrattuali; la concertazione si
conclude con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo.
• Consultazione: la consultazione
dei soggetti sindacali, prima dell’adozione degli atti interni, è obbligatoria
sulle materie individuate dall’art. 6, lettera C del CCNL . Le parti concordano
che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo siano
definiti quali atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro in cui la Consultazione può essere facoltativa. Possono costituirsi a
richiesta “Commissioni bilaterali” ovvero “Osservatori” non negoziali, con
funzioni di approfondimento e di formulazione di proposte su specifiche
problematiche che avranno la durata necessaria per raccogliere dati ed
informazioni. La partecipazione a tali organismi avviene in orario di lavoro. La
durata ditali organismi è legata al loro mandato. In tali organismi è compreso
il Comitato per le pari opportunità. Nel rispetto dei principi, elencati neII’
art. 10 comma I del CCNL, entro il primo mese del negoziato relativo alla
Contrattazione integrativa e nel periodo in cui si svolgono la Concertazione o
la Consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.
Art.3
Al fine di una più compiuta informazione le parti su
richiesta s’incontrano con cadenza almeno annuale,
ed in ogni caso in presenza di:
q
criteri di organizzazione dei servizi
aziendali;
q
introduzione di nuove tecnologie;
q
eventuali processi di dismissione, di
esternalizzazione e di trasformazione di servizi;
q
definizione dei criteri generali per la
determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
q
definizione delle dotazioni organiche;
q
programmazione della mobilità collettiva;
q
sperimentazioni gestionali;
q
piani di riconversione e ristrutturazione delle
strutture sanitarie;
q
misure per favorire la pari opportunità;
q
verifica periodica della produttività delle strutture
operative.
Al fine di garantire un’informazione trasparente,
tempestiva e certa, l’elenco di ogni atto pubblico adottato dall’Azienda
(deliberazioni, ordinanze ed ordini di servizio del Direttore sanitario e del
Direttore Amministrativo è trasmesso entro 15 giorni dalla data della loro
adozione.
Per il rilascio di copia dei documenti si
stabilisce:
1. la messa a disposizione dei documenti ed il
rilascio di copie avviene senza oneri da parte dei soggetti
sindacali;
2. il rilascio di copia degli atti riguardanti
argomenti non compresi nell’art. 6 è consentito ai soggetti sindacali in quanto
portatori di interessi diffusi.
3. Per ottenere copie di documenti o
deliberazioni riguardanti singoli lavoratori è necessario che il soggetto
sindacale richiedente presenti delega formale dell’interessato nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 675/96.
Art.4
I soggetti abilitati alle relazioni sindacali
sono:
Per la parte pubblica:
Il Rappresentante Legale dell’Azienda o
suo delegato
lI Direttore Sanitario aziendale o suo
delegato
Il Direttore Amministrativo aziendale o
suo delegato
Il Dirigente della U.O.C.
Comunicazione
Il Dirigente della U.O.C. Risorse
Umane
Per le OO.SS.
La delegazione individuata dalle
RSU
costituite ai sensi della normativa vigente i rappresentanti delle 00.SS.
firmatarie del CCNL (possono essere presenti più
rappresentanti i cui uno con diritto di parola)
Le parti si riservano per particolari materie la facoltà
di poter fare intervenire altri soggetti esperti della materia. Alle riunioni
possono partecipare altri soggetti sindacali in qualità di uditori.
Art.5
Le modalità per lo svolgimento e l’attuazione delle
Relazioni Sindacali sono di stretta competenza della U.O.C. Comunicazione, a
questa competono:
•
le convocazioni delle riunioni e la sede dello svolgimento
• la verbalizzazione
• la tenuta e conservazione dei verbali
• l’evasione di richieste sindacali, previa
acquisizione delle informazioni da parte dei servizi e U.O.C. interessate in
possesso degli atti utili a dare corso alla risposta.
Il dirigente della U.O.C. dipende direttamente dal
legale rappresentante dell’Azienda cui deve fare riferimento
costante.
La convocazione della trattativa deve essere inviata per
iscritto a tutti i soggetti di cui aII’art. 4 almeno 48 ore prima dello
svolgimento delle riunioni, eventualmente corredata con la documentazione utile.
L’Ufficio di organizzazione RSU può chiedere di posticipare l’incontro nel caso
non sia possibile formare una delegazione sindacale appropriata.
La convocazione deve prevedere l’ordine
del giorno cui è assolutamente necessario attenersi, tranne che in casi di
particolare urgenza, un lasso orario che favorisca la trattazione completa ed
esauriente dell’ordine del giorno. Per ciò che concerne gli interventi e le
dichiarazioni formali sulle varie materie, i soggetti sindacali si impegnano ad
individuare i portavoce dei medesimi. All’inizio dell’incontro il dirigente
della U.O.C. Comunicazione verifica ed esplicita l’eventuale presenza di
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie di contratto.
La partecipazione agli incontri con la delegazione di
parte pubblica, con i dirigenti dei settori individuati dall’art. 6 del
protocollo di intesa sulle relazioni sindacali, la partecipazione ai lavori di
commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l’approfondimento di specifiche
problematiche ed ai Comitati per le pari opportunità sono da considerarsi come
servizio effettivamente prestato.
Le modalità di svolgimento degli incontri sindacali
sono improntate a principi del rispetto dell’autonoma facoltà di organizzazione
interna di ciascun soggetto sindacale nonché della massima libertà di
partecipazione dei dirigenti sindacali.
La RSU da
informazione
all’AZIENDA U.S.L. ROMA C del regolamento di
funzionamento interno redatto dalle PSU.
L’AZIENDA U.S.L. ROMA C mette a
disposizione delle RSU: una sede sindacale, provvista di telefono e fax nella
sede legale di via dell’Arte, 68 e idonei spazi di affissione per le
comunicazioni e le informazioni ai dipendenti.
Art.6
Qualsiasi atto, avente riflesso sugli istituti
contrattuali, dei responsabili dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti, dei
distretti, delle U.O. centrali rientra nell’istituto dell’informazione
preventiva per consentire I’operatività sindacale, che può esplicarsi pienamente
con la possibilità di chiedere incontri sindacali con i suddetti dirigenti. Tale
possibilità è prevista anche per materie che interessano questi settori. In tali
casi i soggetti sindacali inviano apposita istanza al dirigente della
U.O.C. Comunicazione contente le motivazioni della
richiesta dell’incontro ed i riferimenti precisi del dirigente con cui si
intende avviare il confronto.
La competente U.O.C. fisserà data e luogo
dell’incontro e ordine del giorno. Sull’esito dell’incontro verrà stilato
apposito verbale.
In caso di non raggiunto accordo con il dirigente
responsabile la trattativa si sposta con il rappresentante legale dell’Azienda,
con l’esclusione del dirigente suddetto dal tavolo della trattativa.
Non è prevista la possibilità di effettuare incontri
su quelle materie di interesse generale per l’Azienda per la quali è prevista la
partecipazione della delegazione di parte pubblica.
FIRMATO
Le
RSU
L’AZIENDA U.S.L. RM/C
Roma, 4 ottobre
2000
Allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione
del personale alle attività dell’azienda si concorda sull’opportunità di
costituire alcune commissioni per l’approfondimento di speciali problematiche in
particolare concernenti l’organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle
risorse umane, nonché la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro. Tali
organismi, cosi come definiti dall’art. 6 comma 2 del CCNL, hanno altresì la
funzione di supporto tecnico alla concertazione tra le parti.
Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione
contrattuale e dell’accordo integrativo decentrato sono prioritariamente
istituite:
• Commissione sull’attività di
formazione;
• Commissione per la verifica ed il
controllo sull’attuazione della nuova classificazione del
personale;
• Osservatorio di verifica e controllo
sull’attivazione e gestione del sistema premiante di valutazione e sull’istituto
della produttività;
• Commissione per la Libera Professione
Intramoenia;
• Osservatorio di verifica e controllo
dell’orario di lavoro e dello straordinario.
Le commissioni bilaterali sono convocate almeno due
volte l’anno.
La composizione e il regolamento di funzionamento
saranno concordati con specifici atti deliberativi.
Comitati per le pari opportunità
Il Comitato per le pari opportunità è istituito
presso l’azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art.6
corna 2, e per i compiti ad essa attribuiti dalle nonne:
Considerata la specificità dell’organizzazione del
lavoro nell’azienda ospedaliera e la netta prevalenza fra gli addetti di
donne-lavoratrici, al fine di perseguire una valida politica della
valorizzazione delle risorse umane, si concorda di istituire, con le modalità
previste dall’art. 7 del CCNL, il comitato per le pari
opportunità.
Il comitato, costituito entro il secondo semestre
2001, si vuole abbia, nelle more di quanto espressamente demandato dal già
citato art. 7, una funzione di proposta solidale e sociale, da concretizzarsi
anche con azioni positive ai sensi della legge 125/91, che attivi una rinnovata
ed attualizzata tutela della natalità e della
maternità/paternità.
In tema di attualizzazione delle politiche del
personale, si conviene di attivare, tramite detto comitato, specifiche ricerche
su fenomeni di molestie in ambito lavorativo: molestie sessuali e morali
“mobbing” nonché sulle sindromi da affaticamento.
Si conviene, infine, che il comitato abbia fra i suoi
componenti (titolari e supplenti) una adeguata rappresentanza di
genere.
ARTICOLO 3
COSTITUZIONE DEI FONDI
Al
sensi dell’art. 4, comma 2, punto III, dei C.C.N.L. 1998-2001, le parti, dopo un
approfondito il confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa
utilizzazione ed allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l’anno
2001, con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale, tenuto conto,
altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del
programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di
investimento e riorganizzazione conseguenti, convengono di quantificare le
risorse per l’il finanziamento degli istituti contrattuali per l’anno 2001
secondo quanto segue tenendo in doveroso conto anche delle disposizioni
intervenute con il nuovo contratto integrativo del comparto stipulato il
20/09/2001.
Fondo per il finanziamento del
trattamento accessorio per lavoro straordinario, disagio, pericolo e danno ex
art. 38, comma i e 2 deI CCNL 1998/2001.
Tale fondo è costituito dai fondi ex C.C.N.L.
1995-1996, art. 43 comma 2, punti 1) e 2), consolidati al 31.12.1997. Dal
1 gennaio 1999 i due fondi si unificano. A decorrere dal 3 1.12.1999 le
indennità di turno (tre tumi) passano da L. 8500 a L. 8.700, quelle su due turni
da L. 3.500 a L. 4.000. ed il fondo è incrementato dello 0,06 % del monte salari
al 1997. - in caso di aumento di personale nella dotazione organica il fondo va
integrato delle risorse necessarie, a carico dell’amministrazione, per la
corresponsione del trattamento accessorio al personale neo-assunto.
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO, DISAGIO, PERICOLO E DANNO EX
ARI. 38 commi 1 e 2 CCNL 1998/2001
FONDO COMPLESSIVO consolidato al
1997
13.295.339.884
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2001
numero dipendenti aI
31/12/1997
2841
ore pro capite tot. ore
65
184665 a cons. ‘97
valore medio ora
straordinario
21413
184665
3.954.297.945
incremento dip. al
31/15/2000
274
65
17810
valore medio ore
straordinario
21413
17810
381.371.924
incremento dipendenti previsto al
31/12/2001 (residuo piano triennale
per le assunzioni
98/2000)
666
65 43290
valore medio ora
straordinario
21413
43290
926.984.312
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO
5.262.654.182
FONDO PER REMUNERAZIONE
PARTICOLARIRI CONDIZIONI Dl
DISAGIO PERICOLO E DANNO
9.341.041.939
MONTE SALARI 1997 netto
117.466.749.000
X
0,06%
70.480.049
incrementi per dip. nuovi assunti aI
31/12/2000
274
900.895.984
incremento nuove assunzioni previste aI 31/1 2/2001
(residuo piano triennale per le assunzioni
98/2000) 666
2.189.769.071
TOTALE FONDO DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO
12.502.187.044
FONDO COMPLESSIVO PER L’ANNO
2001 ex ART. 38 comma 1
17.764.841.226
LAVORO
STRAORDINARIO
5.262.654.182
INDENNITA’ DI DISAGIO, PERICOLO E
DANNO
12.502.187.044
TRASFERIMENTO ART. 39 FONDO FASCE RETRIBUTIVE DELLE
RISORSE
derivanti da razionalizzazione dei
servizi
numero dipendenti al
31/12/97 considerati nel fondo
storico
2841
numero dipendenti considerati al
31/12/2001
3781
FONDO PER LA PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA E MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI E PER LA QUALIT DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE EX
ART. 38 comma 3 CCNL 98/2001
FONDO consolidato al 1997
3.051.181.000
QUOTA PARTE economie da trasformazione dei
rapporti di lavoro da T.P. a Part-time
77.000.000
incremento
dipendenti
quota media
al
31/12/2000
274
1.073.981
294.270.888
incremento dipendenti
previsto al 31/12/2001
(residuo piano triennale
per le assunzioni 98/00)
666
1.073.981
715.271.576
DECURATAZIONE dal 10 al 15% destinata al
finanziamento
del fondo per le fasce retributive e posizioni
organizzative art.
39
- 620.658.520
TOTALE FONDO CONSOLIDATO
3.517.064.944
RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLART. 17 DEL CCNL
22/05/97
INCREMENTI DI FONDO LEGATI A SPECIFICI RISULTATI
POSSIBILI
SOLO A CONSUNTI VO ED IN
PRESENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
comma 4 lett. B) e comma 5 art. 38
CCNL 98/2001
INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%
del Monte salari 1997 IN PRESENZA Dl AVANZI
DI AMMINISTRAZIONE o correlati a programmi
Regionali con l’Azienda per il raggiungimento
del pareggio di bilancio
1.174.467.000
INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%
del Monte salari 1997 correlato a programmi
Regionali con l’Azienda per il
consolidamento
dal processo riorganizzativi per il
recupero
di margini di produttività
1.174.467.000
Aggiornamento CCNL
integrativo
2.012.675.580
INCREMENTO fino ad un massimo del 2%
del Monte salari 1997 correlato a programmi
Regionali con l’Azienda per l’intervento
occupazionale o per l’introduzione di
innovazioni tecnologiche (da definirsi in
contrattazione decentrata)
234.893.400
Aggiornamento CCNL
integrativo
402.535.159
TOTALE risorse aggiuntive
2.583.827.400
TOTALE risorse aggiuntive
aggiornate dal CCNL integrativo
3.589.677.739
TOTALE incremento del fondo
derivante
dal CCNL Integrativo da
portare sul fondo
dell’art. 39 (fasce e
posizioni)
1.005.850.339
Numero dip. al 31/12/97
considerati nel fondo
storico
2841
Numero dip. considerati al
31/12/2001
3871
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTI VE,
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART. 39 CCNL 98/2001
INSIEME dei valori economici attribuiti al personale
in
servizio al 01/01/98 risultanti dalla differenza tra
il
valore di fascia attribuito (tabella 7 coI. D) di
primo
inquadramento e Io stipendio tabellare iniziale
(tabella
allegato 4 col.
Terza)
8.398.798.723
INSIEME delle indennità “professionale specifica”
tabella allegato 6 CCNL 98/2001 compresi tutti
gli
importi relativi al personale cessato già gravanti
sul
fondo
2.497.358.500
INSIEME delle indennità infermieristica ex art. 49
c.1
maturate dopo il
31/12/99
178.080.000
Assegni ad personam: QUOTA DAL dal 10 al
15%
DEL FONDO DELLA PRODUTTI VITA’ COLLETTIVA
ex art. 38 comma
3
620.658.520
INCREMENTO dello 0.81% sul monte salari
al netto degli oneri riflessi riferito al
1997
951.318.270
Incremento di Lire 13000 mensili per
dipendente
CCNL
integrativo
589.836.000
TRASFERIMENTO dal FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO ex art. 38 comma i e 2 delle risorse
derivanti
da razionalizzazione dei servizi
Quota degli eventuali oneri derivanti da stabile
riduzione
del personale, concordata in contrattazione
integrativa
Fondo per posizioni di coordinamento capo
sala
e capo tecnici CCNL
Integrativo
589.836.000
TOTALE FONDO CCNL
98/2001
12.691.805.013
Totale fondo da contratto integrativo
13.802.141.013
RISORSE DEL FONDO ART. 38
RELATIVE
AL PERSONALE CON FONDO
PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE,
DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART.
39 CCNL 9812001
VOCI CHE GRAVANO SUL
FONDO
FASCE RETRIBUTIVE AL 01/01/2000
2.812.541.333
FASCE RETRIBUTIVE AL 31/12/2000
2.396.295.148
Valore comune dell’indennità di
qualificazione professionale art. 30 c. 1
3.713.408.000
Indennità professionale specifica tabella
6
CCNL
98/2001
2.497.358.500
Incremento spesa per nuove assunzioni fino
al
31/12/2000
714.646.937
Posizioni di coordinamento CCNL
integrativo
220.500.000
TOTALE SPESA DEL
FONDO
12.354.749.918
TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO
PER L’ANNO 2001 da CCNL
98/01
557.555.094
TOTALE DISPONIBILITA’ ACCERTATA
DEL FONDO PER L’ANNO 2001 da
CCNL
integrativo
1.147.391.095
Somme trasferibili dal fondo art. 38 CCNL
Integrativo (previa verifica con
Regione)
1.005.850.339
TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO
PER L’ANNO 2001 da CCNL integrativo
(dopo verifica con Regione)
2.153.241.434
Residuo del fondo anno 2000 non
storicizzabile
113.430.000
Ripartizione fondo sub 3:
- Sistema
classificatorio
L.
- Posizioni organizzative L.
300.000.000
- Fasce retributive
L. 847.391.095
- Ulteriore Residuo
non storicizzabile
L. 113.430.000
Per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse
disponibili del fondo si ritiene di dover:
1. in via sperimentale, per un periodo di
anni 1, di destinare Lire 300.000.000 (pari a Lire
113.430.000 dai residui di fondo dell’anno 2000 e
lire 186.570.000 dalle disponibilità del fondao anno 2001) al finanziamento
delle posizioni organizzative del comparto;
2. le ulteriori disponibilità del fondo
pari a L. 960.821.095 vanno destinate interamente al finanziamento dei passaggi
di fascia per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio al 01/09/2001 che alla stessa data non abbia usufruito dei passaggi di
categoria superiore per effetto del CCNL integrativo del 2 0/0
9/2001;
3. Le somme eventualmente non utilizzate
nell’attribuzione delle posizioni organizzative torneranno ad essere disponibili
per il fondo stesso.
ARTICOLO 4
SISTEMA PREMIANTE
Le parti danno atto che
l’accordo già raggiunto nel dicembre 2000 resta in vigore.
La parte Pubblica rappresentata dal Direttore
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore del
Settore Personale, riunita in data odierna con i rappresentanti delle 00.SS.,
presenta la regolamentazione riguardante l’applicazione delle norme contrattuali
concernenti il Sistema Premiante 2000.
1. Campo di
applicazione
L’Azienda USL Roma C intende applicare la parte del
contratto che riguarda il sistema premiante legato alla produttività e al
risultato, attraverso l’adozione di criteri uniformi per tutto il contesto
produttivo aziendale. Il presente Accordo aziendale individua pertanto i
“criteri” di distribuzione degli incentivi al personale, fermo restando il
principio che la produttività sarà “legata” alla gestione budgetaria e che la
distribuzione effettiva dell’incentivo avverrà solo a seguito di verifica dei
risultati sulla base di opportuni indicatori.
Nell’esercizio 2000 le parti convengono su di una
modalità di applicazione delle normative che, sviluppando ulteriormente le linee
potanti dell’accordo ‘99, sia più strettamente abbinata alle logiche di una
gestione integrata dei servizi sanitari, e costituisca la premessa per l’avvio
del budget attraverso piani concordati con la direzione aziendale
medesima.
2. Consistenza dei fondi
I fondi vengono determinati dall’Ufficio Personale,
tenuto conto delle norme previste nei rispettivi CCNL, distinti per le
rispettive aree contrattuali.
AREE
CONTRATTUALI
FONDO 2000
Dirigenza Medica
Dirigenza Veterinaria
Dirigenza Sanitaria non Medica
Dirigenza Amministrativa e Tecnico-Prof.le
Comparto sanità
Gli importi di cui sopra saranno incrementati a
consuntivo, nel rispetto delle norme contrattuali, delle somme non spese per Io
stesso istituto nell’anno 1999.
3. Obiettivi Strategici
Aziendali e di Struttura
L’Azienda presenta i propri Obiettivi Strategici
e gestionali richiedendo a tutti i propri dipendenti di adeguarsi ad essi. A
tal fine l’Azienda viene articolata in distinte “Strutture”, i cui Responsabili
(previa consultazione con la Direzione Generale) elaborano per ognuna
conseguenti e particolari Obiettivi dì Struttura, da proporre ai
Responsabili delle UU.00. ad esse afferenti.
a)
Ospedale S.Eugenio
b)
Ospedale C.T.O. “A. Alesini”
c)
Distretto 6
d)
Distretto 9
e)
Distretto 11
f)
Distretto 12
g)
Articolazioni delle Direzioni Sanitaria ed
Amministrativa
h)
Staff Direzione Generale
i)
Dipartimento di
Prevenzione
j)
Dipartimento Salute
Mentale
k)
Dipartimento Farmaceutico
l)
Dipartimento Emergenza ed
Accettazione
4. Differenziazione degli Obiettivi di
Struttura: modalità di “pesatura”
La Direzione, nell’ambito della propria autonomia ed
in base alle scelte strategiche comunicate alle 00.55. attribuisce a ciascuna
Struttura un “peso specifico” differenziato (scaturito dall’analisi degli
Obiettivi di ciascuna Struttura) con un margine di variabilità contenuto fra 0.5
e 1.5. Le determinazioni di cui sopra sono assunte in fase preventiva e sono
opportunamente corredate da schede tecniche che ne forniscono la motivazione.
Questa pesatura compete alla Direzione aziendale.
Il Responsabile di Struttura assegna ai Responsabili
di Unità Operativa il compito di predisporre Piani Operativi utili a conseguire
gli obiettivi della propria Struttura.
5. Predisposizione dei Piani Operativi
Il Direttore di Struttura assegna ai Responsabili di
UO il compito di formulare i Piani Operativi per il raggiungimento degli
Obiettivi di Struttura, attraverso l’elaborazione di Obiettivi Specifici di
UO che dovranno essere esplicati nel Piano assieme ai Risultati
Attesi, agli Indicatori per la verifica dei risultati stessi ed all’elenco del
Personale coinvolto.
A livello di dipartimento, distretto, polo
ospedaliero, o altra struttura aggregante sarà effettuato un coordinamento dei
piani a cura del relativo Responsabile.
6. Assegnazione del peso alle Unità
Operative
In base alla logica di cui al punto 4, la Direzione
Generale, in relazione agli Obiettivi
Specifici concordati durante la negoziazione e
riportati in ciascun Piano Operativo,
attribuisce pesi differenziati alle Unità Operative,
con una variabilità di punteggio da
35 ad 100,
valutando
l’importanza del Piano rispetto ad opportuni fattori
FATTORI Dl PESATURA dei PIANI OPERATI
VI
1- Valenza strategica rispetto agli Obiettivi
aziendali
2- Dimensioni del Budget Assegnato
3- Livello Tecnologico
9
Grado di professionalità richiesta
7.Consistenza dei fondi di U.O.
La determinazione del fondo di U.O. (e quindi del
Budget assegnato, distinto per le categorie in essa presenti) viene eseguita
tenendo conto del numero di persone in organico e del loro stipendio medio per
qualifica (Parametro Stipendiale), della Struttura Aggregata di appartenenza,
nonché dei punteggi differenziali attribuiti nel corso della Negoziazione di IO
Livello (con i Capi Struttura) e nella successiva (Negoziazione di 2°livello)
alla presenza della Direzione Aziendale, del Capo Struttura e del Responsabile
di U.O.
8. Differenziazione dei singoli operatori in base ad
un “punteggio individuale”
che tiene conto dei differenti impegni e dei disagi
affrontati
Spetta al Dirigente attribuire un eventuale punteggio
differenziato ai suoi collaboratori ed a tutto il personale assegnato, in
relazione al loro grado di partecipazione alla realizzazione del piano di équipe
e del disagio/impegno/flessibilità cui accettano di sottoporsi nel
corso del programma stesso.
Le determinazioni di cui sopra sono assunte in fase
preventiva, sono adeguatamente motivate e le motivazioni sono esplicitate
all’intera équipe.
In tal modo viene conferito al dirigente uno
strumento reale di incentivazione dei suoi collaboratori. Il punteggio al
dirigente dell’Unità Operativa viene attribuito dalla Direzione
Generale.
9. Piani Operativi legati
al budget, materiali di documentazione e programma di lavoro a cura del titolare
del Centro di Responsabilità
L’Unità Organizzativa Sistema Premiante, cura la
predisposizione del materiale informativo necessario per l’omogenea compilazione
dei Piani Operativi da sottoporre a negoziazione ed approvazione da parte della
direzione aziendale. L’operazione è seguita puntualmente da tutta l’area di
staff, per le relative competenze. Tenuto conto dei dati rilevabili in base alla
contabilità analitica per Centri di Costo, con il contributo del Sistema
Informativo e Statistico, il citato Ufficio provvede a fornire alle Unità
Operative i dati di attività, di costo e di ricavo necessari per poter elaborare
le iniziative di razipnalizzazione più adeguate e si fa carico di svolgere
attività istruttoria per la messa a punto di idonei indicatori di verifica da
applicare ad ogni singola Unità Operativa, anche in base alle proposte dello
stesso responsabile.
10. Valutazione dei risultati da parte del
N.A.V.
Le funzioni di valutazione del raggiungimento degli
obiettivi sono svolte dal Nucleo Aziendale specifico costituito per svolgere i
compiti di cui al Decreto 286/99, sostitutivo dell’art.20 del D.Lgs 29/93;
esso baserà le sue determinazioni in ordine ai singoli Piani Operativi, su
dati forniti dalle Direzioni Sanitarie ospedaliere e dai Responsabili di ciascun
dipartimento e sulle relazioni rese dai Dirigenti di ciascuna unità operativa,
mettendo in correlazione gli obiettivi specifici, i risultati attesi ed i
relativi indicatori. In base alla constatazione del Valore Verificato (V.V.),
essendo stato negoziato per ciascuno di essi il Valore Minimo accettabile
(V.M.A) ed il Valore atteso (V.A.), il Nucleo di Valutazione elaborerà la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna Unità
Operativa.
Data la non completa misurabilità del risultato di un
sistema organizzativo complesso come quello sanitario, specie nei termini di
servizio reso e di risorse effettivamente disponibili il N.A.V. potrà operare
rispetto alla percentuale di realizzazione dell’obiettivo stabilita in base al
pannello degli indicatori, variazioni discrezionali a un -10% a un
+10%.
11. Distribuzione degli incentivi in funzione delle
assenze dei componenti I’équipe
Si concorda che gli incentivi
relativi ad una determinata équipe siano attribuiti tenendo conto della
effettiva presenza in servizio dei componenti; a ciascun dipendente si va ad
applicare una decurtazione dell’importo individuale promesso in
funzione delle sue assenze non giustificate da
ragioni di aggiornamento e di congedo ordinario; visto che tali eventuali
assenze hanno pesato. sui colleghi, appare corretto far sì che l’ammontare di
questi importi siano distribuiti ai colleghi dell’équipe medesima.
12. Distribuzione dei premi
Le parti concordano che a seguito delle verifiche dei
risultati conseguiti secondo le scadenze sopra indicate e in base ai risultati
delle verifiche stesse, si procederà alla liquidazione dei premi secondo le
seguenti modalità:
•
Parziale: alla verifica intermedia di Giugno 2000
•
Liquidazione: alla verifica finale di Marzo 2001
Le parti si impegnano ad avviare per tempo il Sistema
Premiante 2001 entro il mese di Novembre 2000.
13. Allegati tecnici e modalità di
Attuazione
Data l’urgenza di
concretizzare la tematica in oggetto, per opportuna trasparenza
rispetto alle procedure ed
alla metodologia sopra descritta, le parti prendono atto del
materiale tecnico predisposto in “schede” per la
compilazione dei Piani operativi
2000.
FIRMATO
Le
RSU
L’AZIENDA U.S.L. RM/C
Roma, 30 dicembre
2000
ARTICOLO 5
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI INTERNE
PER
L’ATTRIBUZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE ART. 30 e 35
DEL CCNL
1998-2001
Le parti danno atto che
l’accordo già raggiunto nel novembre 2000 resta in vigore.
Art. 1
Tenuto conto delle disponibilità economiche del fondo
di cui all’art.39 del CCNL 1998-2001 destinate alla progressione economica, sono
indette con cadenza annuale selezioni interne per l’individuazione del personale
df~nteT~i attribuire fasce economiche superiori a quelle in
godimento.
Art. 2
All’inizio di ogni anno, in sede di contrattazione
integrativa, va definito l’ammontare delle risorse da destinare al finanziamento
delle fasce retributive aggiuntive a quelle in godimento.
Art. 3
Le risorse individuate con le procedure di cui agli
articoli precedenti vanno così assegnate:
a) alle singole categorie;
b) nell’ambito di ciascuna categoria, ai
singoli profili professionali in misura percentuale sulla base del numero
complessivo dei dipendenti, distintamente per profilo professionale, in servizio
alla data deI 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 4
Definita l’assegnazione delle risorse ai diversi
profili professionali, si procede ad individuare il numero complessivo delle
fasce retributive, distinte in prima, seconda, terza e quarta, da attribuire
nell’anno di riferimento.
Art. 5
Individuate le risorse da destinare al finanziamento
delle fasce retributive e conseguentemente il loro numero, l’Amministrazione
indice avviso di selezione interna, con le modalità già previste nel
‘Regolamento per la progressione Verticale”.
Alle selezioni partecipa di diritto il personale
dipendente che al 31 dicembre dell’anno precedente risulti in servizio di ruolo
presso l’Azienda.
Art. 6
La Commissione dispone di 100 punti così
suddivisi:
a) Categorie A, B, Bs per i passaggi alla l°, ll°,
lll° e IV° fascia retributiva:
·
Esperienza professionale
acquisita
nell’attività
(anzianità):
Punti
70
·
Formazione/Aggiornamento
Punti
15
·
Scheda
VIP
Punti
15
b) Categorie C, D, Ds per i passaggi alla l°, II° e
III° fascia retributiva:
·
Esperienza professionale
acquisita
nell’attività
(anzianità):
Punti
70
·
Formazione/Aggiornamento
Punti
15
·
Scheda
VIP
Punti
15
c) Per i passaggi alla
IVA fascia retributiva:
·
Esperienza professionale
acquisita
nell’attività
(anzianità):
Punti
60
·
Formazione/Aggiornamento
Punti
25
·
Scheda
VIP
Punti
15
Il punteggio relativo all’esperienza professionale,
intesa come esperienza complessiva acquisita nel percorso di carriera del
dipendente, è formato da 2 punti per ogni anno di servizio nella categoria in
cui si partecipa alla selezione, da 1,50 punti per ogni anno di servizio in
categoria diversa, se non si raggiunge l’anno è proporzionale ai mesi di
servizio prestato.
Il punteggio relativo alla formazione professionale è
formato da 0,50 punti ogni giorno relativo a corsi di formazione permanente e
aggiornamento professionale, indistintamente se in formazione obbligatoria o
facoltativa, attinenti il profilo professionale di appartenenza.
Il punteggio della scheda V.I.P. (allegato A) si
forma sommando le valutazioni relative a 5 criteri, ogni criterio è formato da
una valutazione del dipendente che va da sufficiente, buono e ottimo, e i punti
equivalenti sono 1-2-3.
La valutazione è effettuata dal diretto responsabile
(caposala, capotecnico, capo settore ecc.) del dipendente valutato.
AI termine è redatta, per singolo profilo e per
fascia retributiva, apposita graduatoria, affissa presso tutti i marcatempo
dell’Azienda per almeno 15 giorni, con riportato a fianco di ciascun dipendente
il punteggio complessivo attribuitogli.
In caso di parità la precedenza è data, nell’ordine,
a chi vanta maggiore anzianità di servizio presso la ASL RM/C.
Al fine di favorire un processo di condivisione viene
introdotto il principio della necessaria informazione mediante apposizione della
firma del dipendente per presa visione sulla scheda di valutazione nonché della
possibilità del medesimo di esplicitare la propria autovalutazione riportando su
predetta scheda le proprie considerazioni circa la prestazione fornita e le
aspirazioni di carriera.
Art. 7
All’avviso di selezione sarà allegata la scheda
informativa in cui il dipendente attraverso:
a) autocertificazione, o dichiarazioni
sostitutive, rese nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel
rispetto delle indicazioni di cui all’art. 26 della legge n.15/68 in materia di
responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità negli atti o
dichiarazioni mendaci, indicherà i dati utili per la valutazione dei titoli
relativi all’esperienza professionale;
b) copia della documentazione relativa ai
corsi di formazione Art. 8.
Art. 8
Al personale utilmente collocato nella relativa
graduatoria è attribuita, con decorrenza 1° gennaio dell’anno di riferimento, la
fascia retributiva per cui ha concorso.
L’Amministrazione prima del provvedimento formale si
riserva di verificare il possesso della documentazione
autocertificata.
In caso di discordanza tra le dichiarazioni
precedentemente rese e i dati direttamente desunti dalle certificazioni
prodotte, l’Amministrazione procede d’ufficio, dopo averne dato comunicazione al
dipendente, alle conseguenti eventuali rettifiche nei punteggi e, ove ne ravvisi
i presupposti, all’avvio delle procedure di contestazione degli addebiti ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, lettera b, del presente
regolamento.
Art. 9
Le graduatorie sono valide per il solo anno cui si
riferiscono.
L’utilizzo delle stesse è possibile solo ed
esclusivamente per l’attribuzione di fasce retributive eventualmente resesi
libere, nel corso dell’anno, a seguito di cessazioni dal servizio o ‘di mobilità
verso altro ente del dipendente già beneficiano della stessa.
L’attribuzione di fascia retributiva al dipendente,
utilmente collocato in graduatoria, decorre dal giorno in cui si è resa
disponibile.
Art. 10
L’accesso agli atti della valutazione selettiva ha
luogo con le procedure di cui agli art. 22 e seguenti della Legge 241/90 ed è
consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo
procedimento e, in ogni modo, non prima dell’adozione del provvedimento formale
d’attribuzione delle fasce retributive.
Il provvedimento finalizzato all’attribuzione delle
fasce retributive va definito e portato a termine entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo dell’Azienda dell’avviso di selezione interna.
La prima applicazione della progressione economica
orizzontale deve essere conclusa entro e non oltre il 28 febbraio
2001.
Art. 11
Clausola di salvaguardia. E’ facoltà delle parti
firmatarie l’intesa di incontrarsi, a richiesta, per verificare l’efficacia
applicativa del regolamento per l’attribuzione delle fasce
retributive.
FIRMATO
Le
RSU
L’AZIENDA U.S.L. RM/C
Roma, 6 novembre 2000
Allegato A
SCHEDA Dl VALUTAZIONE INDIVIDUALE
PERMANENTE
Anno
Cognome e Nome
_____________________________________nato il ___________
a ______________________________prov.
_________assunto il _______________
Titolo di studio
________________________________________________________
Qualifica
__________________________________________cat. ______fascia ____
In servizio presso (Unità Operativa/reparto ecc.)
_____________________________
dal _______________________________selezione per
passaggio alla fascia______
(compilazione a cura del dipendente)
CRITERI Dl VALUTAZIONE
CRITERI
BA ME AL
1 .Abilità relazionale e cortesia
con
l’utente
1
2 3 2.Capacità
d’iniziativa
1
2
3 3.Professionalità-Operatività
1
2 3
4.Puntualità al
lavoro
1
2
3 5.Collaborazione in
èquipe
1
2 3
(barrare
con la crocetta)
TOTALE PUNTI____________
*Il Responsabile Firma
___________________
Firma del valutato per presa visione
___________________________
Quali sono i commenti, le
osservazioni e le aspirazioni di carriera dell’interessato:
____________________________________________________________________
*N.B. Per responsabile si
intende il caposala, il Capotecnico, 11 caposettore ecc.
ARTICOLO 6
REGOLAMENTO PER I PASSAGGI INTERNI NEL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Le parti danno atto che l’accordo già raggiunto nel
febbraio 2000 resta in vigore con le
variazioni apportate alle commissioni esaminatrici ed
all’aggiornamento dei riferimenti normativi al DPR 220/2001.
Art. 1
OGGETTO E DESTINATARI
Il presente regolamento aziendale disciplina le
procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni interne per i
passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (passaggi verticali
!art. 16)), per i passaggi all’interno di ciascuna categoria tra profili di
diverso livello economico (passaggi orizzontali art. 17 comma 1) e per i
passaggi all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso
livello (definiti passaggi orizzontali, 17 comma 3 ) previsti dal CCNL
1998- 2001 Personale Comparto Sanità che nel testo del presente regolamento
verrà d’ora in avanti definito “CCNL”.
Art. 2
NORMA DI PRINCIPIO
La progressione del personale dipendente dell’Azienda
all’interno del sistema classificatorio deve rispondere all’obiettivo
primari1o del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari,
dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrazione
amministrativo, dell’ottimizzazione delle risorse umane. A tal fine l’Azienda si
impegna a organizzare corsi di formaZione per tutto il personale di
comparto.
A tale proposito, nell’ambito della pianificazione
triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 6 deI decreto legislativo
29/93 l’Azienda individua con cadenza annua i posti da ricoprire attraverso le
selezioni disciplinate dal presente regolamento, garantendo in ogni caso
l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nella misura prevista dal
regolamento di cui all’art. 14 del CCNL del 7 aprile 1999.
Tutti i passaggi previsti dal presente regolamento
devono avvenire in posti vacanti della dotazione organica complessiva
dell’azienda; essa risulta dall’insieme degli effettivi abbisogni di personale
verificati e programmati ai sensi del comma precedente, previa consultazione con
i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL.
Nella programmazione del fabbisogno possono essere
ricompresi anche i posti che si rendono vacanti entro l’anno di riferimento per
cause di cessazione certe ed irreversibili al momento dell’adozione
dell’atto.
Art. 3
BANDO Dl AMMISSIONE
II bando deve contenere
tutti gli elementi identificativi del profilo, settore relativi al posto da
ricoprire. I requisiti specifici prescritti dall’ allegato i del CCNL devono
essere riportati esattamente e per esteso. Qualora il citato, allegato preveda
titoli generici o lasci discrezionalità alle aziende nella previsione di un
titolo, il bando deve contenere espressamente l’individuazione del titolo e le
eventuali equipollenze.
L’azienda si impegna a dare la massima diffusione al
bando per l’ammissione alla selezione, attraverso la pubblicazione dello stesso
all’albo, I’affissione presso i terminali marcatempo e con I’ invio a tutti i
dirigenti delle diverse articolazioni aziendali di copia del bando stesso che
deve essere portata a conoscenza di tutto il personale assegnato con prova della
presa visione, I dirigenti individuano ed attuano apposite forme di
comunicazione del bando ai dipendenti assenti dai servizio. Il bando va
trasmesso alle RSU e a tutte le 00.SS. presenti in azienda.
L’azienda ogni anno provvede alla rilevazione delle
posizioni orizzontali, attuando nel corso del mese di gennaio successivo le
selezioni interne che determineranno nei mese di luglio la successiva selezione
interna per i passaggi di fascia retributiva.
Art. 4
REQUISITI Dl AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in
possesso degli specifici requisito culturali e professionali previsti
dall’allegato n.1 del CCNL devono presentare all’ufficio indicato nel bando che
ne rilascia apposita ricevuta, entro le ore 12 del 200 giorno dalla data di
affissione all’albo, domanda redatta in carta semplice completa delle seguenti
indicazioni:
a) nome e cognome
b) data e luogo di nascita
c) residenza e domicilio
d) categoria e profilo professionale rivestito e)
unità Operativa di appartenenza
f)selezione a cui si intende partecipare
g) indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni
necessaria comunicazione
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono
allegare, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto in forma di
autodichiarazione, l’apposito foglio notizie predisposto dall’azienda e facente
parte integrante del bando di selezione. Le domande di partecipazione saranno
vistate dal Responsabile di Unità Operativa. Quanto dichiarato nel foglio
notizie deve corrispondere esattamente alla documentazione già in possesso
dell’Azienda ovvero ad eventuale altra documentazione di cui l’aspirante ha
l’onere di indicare con precisione i necessari riferimenti per l’acquisizione
d’ufficio. Ogni inesattezza o mancata corrispondenza con la documentazione già
in possesso o acquisita, comporta l’esclusione dalla selezione.
Gli aspiranti alla selezione sono in ogni caso liberi
di allegare alla domanda la documentazione che ritengano opportuna agli effetti
della valutazione. Per le pubblicazioni si applica le norme di cui al DPR
483/97.
Non possono partecipare alla selezione i dipendenti
che nel biennio precedente alla data del bando abbiano ricevuto una sanzione
disciplinare superiore al rimprovero scritto.
ART. 5
ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI
L’esclusione dalle selezioni è adottata con
provvedimento motivato del dirigente responsabile da notificare entro 15 gg.
dalla sua adozione.
Art. 6
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Le commissioni per le selezioni sono nominate con
atto deliberativo e sono composte da tre componenti di cui uno con funzioni di
presidente, individuati tra i dirigenti esperti per materia, ovvero tra il
personale del comparto qualora sia necessario per la professionalità da
selezionare e per la peculiarità del profilo. E’ altresì consentito il ricorso
ad esperti esterni in caso di motivate esigenze. Le funzioni di segretario sono
svolte da uno dei componenti individuato dal presidente. Al personale interno
non va corrisposto alcuno specifico compenso; la partecipazione con esito
positivo a commissioni selettive viene valutata con particolare riguardo in sede
di assegnazione della retribuzione di risultato o ai fini del premio per la
qualità della prestazione individuale. Agli eventuali componenti esterni viene
corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni per la
partecipazione ai concorsi pubblici.
Non possono far parte delle commissioni coloro che
ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali.
Art. 7
CRITERI DI SELEZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di
professionalità viene l’espletamento di apposita prova teorica pratica e/o
colloquio.
La selezione deve comprendere anche la valutazione
comparata dei titoli con i criteri di cui all’art. 9 del presente
regolamento.
In particolare: per le selezioni ai fini dei passaggi ad una
categoria immediatamente superiore vengono adottati i seguenti
criteri:
DALLA CATEGORIA A ALLA CATEGORIA B
Prova teorico pratica su materia attinente al posto
da conferire;
DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA C
Prova teorico pratica su materia attinente al posto
da conferire colloquio su materia attinente al posto da conferire;
DALLA CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D
Prova scritta o pratica sulla materia attinente al
posto da conferire colloqui sulla materia attinente al posto da
conferire
Per le selezioni ai fini dei passaggi all’interno di
ciascuna categoria da B a Bs e da D a Ds vengono adottati I seguenti
criteri:
PER TUTTI I PROFILI
prove pratiche sulle materie riguardanti i posti da
conferire.
Art. 8
MODALITA’ Dl ESPLETAMENTO
Per le modalità dì espletamento e, in particolare,
per la convocazione dei candidati ammessi, per la durata e lo svolgimento delle
prove, per la valutazione delle stesse e per la redazione dei verbali dei lavori
la Commissione si attiene ai principi generali di cui al titolo I, capo Il del
DPR 483/93.
La commissione deve in ogni caso garantire
l’imparzialità, I’ economicità e la celerità dell’espletamento delle
selezioni.
Art. 9
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELLE PROVE SELETTIVE E DEI TITOLI
La commissione dispone di 100 ponti così
suddivisi:
o punti 60 per la prova
teorico pratica e/o colloquio
o
punti 40 per i titoli così suddivisi:
- anzianità di
servizio nel corrispondente profilo delle categorie sottostanti fino
a
punti 10 0,25 per anno
(escluso il periodo necessario quale requisito di accesso
alla selezione)
- titoli di studio e diplomi
di specializzazione o per4zionamento fino a 6 punti di cui:
- titolo superiore, ovvero
quello previsto per la selezione se non utilizzato
p. 3
- diplomi di specializzazione o
perfezionamento
p.
2 - altri
titoli
p.
1 - mansioni superiori ex art. 28
CCNL:
fino a 10 punti di cui:
- anzianità di
servizio nel corrispondente profilo delle categorie 1,5 punti ad anno o
frazione, per mansioni rientranti in categoria superiore rispetto a quella di
appartenenza, il periodo superiore a 15 giorni equivale ad un mese;
- corsi di formazione anche
esterni all’azienda: fino ad 6 punti, per ogni giorno di corso formativo 0,1
punto. I corsi saranno valutati solo se inerenti il profilo o a
categoria;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale
organizzati dall’Azienda: fino a 6
punti, così suddivisi:
- per ogni giorno di corso formativo 0,1
punto
i corsi saranno valutati
solo se inerenti il profilo e la categoria
- pubblicazioni e titoli vari fino a 2 punti così
suddivisi:
- pubblicazioni inerenti alla
materia
fino p. 2 max
- altri titoli non valutati nelle precedenti
categorie
fino
p. 1 max
Il punteggio attribuito sarà comunque adeguatamente
motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a
determinarlo. La motivazione verrà riportata nel verbale dei lavori della
commissione.
Art. 1O
VALUTAZIONE DELLE PROVE SELETTIVE
Nei casi in cui la selezione consista nella sola
prova teorico pratica, il superamento della stessa è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 36/60.
Qualora la selezione consista in una prova teorico
pratica ed in un colloquio il superamento di ciascuna prova è subordinato al,
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nel seguenti termini
numerici:
o
prova teorico pratica 21/35
o
colloqui 15/25
l’ammissione al colloquio è subordinata al
superamento della prova teorico pratica.
Art. 11
PASSAGGI ORIZZONTALI
I criteri di valutazione dei titoli di cui all’ art.
9 vengono utilizzati anche per la selezione tra più domande di dipendenti
interessati ai passaggi orizzontali all’interno della medesima categoria da
profili diversi dello stesso livello.
Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto
il possesso di requisiti abilitativi previsti
da disposizioni legislative. la verifica dell’
idoneità professionale avviene anche attraverso apposita prova teorico pratica
con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni. In caso di
particolari peculiarità del profilo da motivare espressamente nel bando,
l’azienda si riserva la facoltà di prevedere la prova anche in selezioni per le
quali non sia previsto il possesso per titoli abilitanti.
Art. 12
GRADUATORIA
AI termine delle selezioni verranno stilate apposite
graduatorie distinte per tutte le categorie e i profili per le quali sono state
indette, Il bando prevede le modalità di pubblicazione delle
graduatorie.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per Io
scorrimento entro 24 mesi dalla loro approvazione per la copertura di posti che
si rendano vacanti a qualsiasi titolo e non rientranti nella garanzia di cui
all’art. 14 del CCNL.
Art. 13
RICORSI
Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
i candidati potranno ricorrere contro l’attribuzione del punteggio relativo ai
titoli inviando una memoria scritta alla
Commissione la quale decide in via definitiva entro i
15 gg. successivi.
Art. 14
PARI OPPORTUNITA’
In qualunque fase di applicazione del presente
regolamento deve essere reso effettivo il rispetto delle pari opportunità tra
lavoratori e lavoratrici.
Art. 15
NORMA Dl RACCORDO CON I CONCORSI
PUBBLICI
L’azienda potrà bandire concorsi pubblici o avviare
iscritti nelle liste
dì collocamento solo se le selezioni interne hanno
esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da
selezionare.
A tale ultimo proposito l’Azienda, prima di bandire il concorso pubblico,
procede ad effettuare una specifica ricognizione finalizzata alla verifica della
mancanza delle professioni richieste.
Art. 16
NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto dal presente
regolamento si fa riferimento ai CCNL e ad ogni altra normativa riguardante la
materia.
Il presente regolamento può essere oggetto di
modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica utilità e
l’interesse per l’azienda, previo confronto con le OO.SS. secondo le clausole
previste dal C.C.N.L.
FIRMATO
Le
RSU
L’AZIENDA U.S.L. RM/C
Roma, 22 febbraio
2000
ARTICOLO 7
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si concorda, in via sperimentale per l’anno 2001, e
con riserva di revisione concordata tra le parti, di destinare al
finanziamento delle posizioni organizzative una somma pari a Lire 300.000.000
deI fondo costituito e disponibile ai sensi dell’ai-t. 39 del
C.C.N.L.
REGOLAMENTO PER LE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
(ARTT.20 -21 DEL CCNL 1998-2001)
1, L’Azienda, secondo la propria
organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, di concerto con la RSU
(art.6 punto B del CCNL 1998-2001), delibera l’istituzione di posizioni
organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta
di elevata responsabilità.
2. Si concorda, solo per l’anno 2001, che
l’individuazione delle posizioni organizzative, distinte per tipologie ed area
di operatività, deve avvenire entro il 31 ottobre 2001 e le relative indennità
decorreranno dal conferimento dell’incarico, se non già formalizzato con
decorrenza dallo svolgimento delle funzioni e comunque non oltre il
01/01/2002.
3. Al finanziamento delle posizioni
organizzative l’Azienda provvederà ad individuare una somma pari al 10%-15% ,
per ogni anno, del fondo costituito e disponibile ai sensi dell’art. 39 del
CCNL. Con l’assegnazione delle posizioni organizzative si dovrà procedere
all’individuazione dei relativi pesi con conseguente remunerazione economica
variabile.
4. Le posizioni organizzative riguardano
settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi,
dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed
organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità
e specializzazione, quali ad esempio:
• i processi
assistenziali;
• lo svolgimento di attività
di staff e/o studio;
• di ricerca ed
organizzazione;
• ispettive di vigilanza e
controllo;
• di coordinamento di
attività didattica.
Per ciascuna posizione organizzativa, all’atto della
sua istituzione, vengono preventivamente definiti:
> i
contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della
posizione in esame;
> il peso della posizione, in
riferimento agli elementi previsti dalla “graduazione delle
funzioni”;
> i requisiti professionali
specifici eventualmente necessari per l’accesso alla posizione
stessa.
Il valore economico della posizione è dato dal
rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili per la remunerazione
del gruppo di posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le
posizioni istituite e riferite al medesimo gruppo nell’ambito dei “range”
indicati:
L’atto aziendale definirà in maniera analitica
l’assetto organizzativo e l’attribuzione delle responsabilità per ogni posizione
organizzativa.
Ad eccezione delle posizioni organizzative ad alta
professionalità e autonomia, le altre
posizioni possono essere quantificate economicamente,
tenendo conto dei criteri di pesatura, nel “range” di 1 milione superiore o
inferiore agli importi appresso definiti.
GRADUAZIONE DELLE
FUNZIONI
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE
FUNZIONI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CRITERI DI
PESATURA |
elevata |
media
|
bassa
|
Livello di autonomia e responsabilità della
posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni
dirigenziali sovra ordinate |
10 |
7 |
3 |
Grado di specializzazione richiesta dai compiti
affidati |
10 |
7 |
3 |
Complessità delle competenze
attribuite |
10 |
7 |
3 |
Entità delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e strumentali direttamente gestite |
10 |
7 |
3 |
Valenza strategica della posizione rispetto
agli obiettivi aziendali |
10 |
7 |
3 |
PESI TOTALI |
INDENNITA’ DI
FUNZIONE |
50 |
18.000.000 |
42 |
15.000.000 |
36 |
12.000.000 |
25 |
9.000.000 |
15 |
6.000.000 |
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LORO REVOCA
Per il conferimento degli incariche l’Azienda, cosi
come previsto dal comma 2 dell’art. 21, prenderà in considerazione tutti i
dipendenti collocati nella categoria D.
Per la valenza ad esse riconosciuta, gli incarichi di
direzione relativi alle posizioni organizzative di cui all’art 20 del CCNL
1998/2001 sono conferiti, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale su
proposta del Direttore Amministrativo Aziendale – per l’area amministrativa,
professionale e tecnica – e dal Direttore Sanitario Aziendale – per l’area
sanitaria -, secondo le indicazione del Dirigente Responsabile della UOC o
aggregazione nel cui ambito si trova collocata la specifica posizione
organizzativa ed il Dirigente dell’IO cui appartiene il dipendente
selezionato, con particolare riferimento a:
·
Requisiti culturali e
professionali posseduti;
·
Attività formative e di studio
nell’ambito dell’area professionale di appartenenza;
·
Attitudine e capacità
professionali dimostrate;
·
Esperienze acquisite nella
specifica area di operatività nel cui ambito è collocata la posizione
organizzativa da conferire;
·
attività didattica;
·
produzione scientifica-culturale
attinente l’area professionale di appartenenza.
La non idoneità all’incarico non dovrà risultare nel
fascicolo personale.
La valutazione del risultato dell’attività svolta dal
dipendente incaricato è effettuata dal Nucleo di Valutazione Aziendale (tra
gennaio e febbraio dell’anno successivo) che, in caso di esito negativo, prima
della definitiva formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le
considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da
persona di sua fiducia. La revoca dell’incarico comporta la perdita
dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare.
INDENNITA’ DI FUNZIONE
Al dipendente cui sia conferito l’incarico, per una
delle posizioni organizzative di cui agli art. 20 e 21 compete, in rapporto al
grado di complessità dell’incarico conferito, una indennità di funzione in
misura variabile da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 18.000.000
annui.
Qualora la valutazione del risultato dell’attività
svolta dal dipendente ha avuto esito positivo da parte del Nucleo di Valutazione
Aziendale, verrà corrisposto al dipendente stesso l’importo stabilito con le
competenze del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di assegnazione
dell ‘incarico.
Tale indennità assorbe i compensi per lavoro
straordinario.
Per quanto non citato nel presente Regolamento, si fa
riferimento a quanto previsto dal CCNL 1998-2001 del personale del
comparto.
Il presente regolamento può essere oggetto di
modificazione o revisione qualora se ne ravvisi la pubblica utilità e
l’interesse per l’Azienda , previo accordo con le OO.SS. secondo le clausole
previste dal CCNL.
Le posizioni organizzative sono regolate dagli
articoli 20-21 e 36 del CCNL
1998- 2001 del personale del comparto.
ARTICOLO 8
ORARIO Dl LAVORO
Rimangono in vigore le deliberazioni 28/10/97 n. 1295
e 30/12/97 n. 1814.
Si fa anche riferimento a quanto previsto dagli
articoli 26-27 del CCNL 1998-2001.
L’Amministrazione e la RSU concorderanno eventuali
variazioni dell’orario di lavoro, quando si renderà necessario, e verificheranno
la possibilità di poter far applicare le 35 ore settimanali in quei
servizi/reparti usuranti (DEA, Camera operatoria, Terapia intensiva e
sub-intensiva, unità spinale ecc.) facendo utilizzare I ora a settimana al
personale per corsi di aggiornamento facoltativi - obbligatori cumulabile fino a
tre mesi.
Tale norma troverà applicazione qualora verrà
autorizzata da parte della Regione Lazio l’assunzione di un numero di unità di
personale equivalenti a/totale delle ore di riduzione dell’orario, ciò per non
dar luogo all’aumento di prestazioni in lavoro straordinario.
ARTICOLO 9
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario è regolato dall’articolo 34 e
la quota parte del fondo dall’articolo 38 comma I e dal CCNL
1998-2001.
Vedi anche Ordine di
servizio n. 510 del 9 febbraio 2000.
Le parti danno atto degli accordi già raggiunti in
precedenza che rimangono in vigore fino a successiva revisione secondo quanto
disposto dal nuovo CCNL integrativo del comparto.
ARTICOLO 10
PART - TIME
FLESSIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Rapporto di lavoro a tempo
parziale (art. 23 C.C.N.L.)
Criteri di
contingentamento
Le parti si danno reciprocamente atto, verificata la
normativa vigente, che in ordine alla definizione dei contingente di posti a
tempo pieno trasformabili in posti a part-time il limite percentuale è
attualmente fissato al 25% della dotazione organica complessiva indicata
nel Piano Aziendale, con riferimento specifico per ciascun profilo professionale
e con le eventuali deroghe previste dal C.C.N.L..
A seguito dell’imminente riorganizzazione aziendale
con la costituzione delle nuove strutture complesse, quali i dipartimenti, anche
al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ciascuna di esse deve avere
propri contingenti di personale a part-time per ciascun
profilo.
Essendo previsto che la somma delle frazioni di posto
a tempo parziale non possa superare il numero complessivo dei posti di organico
a tempo pieno trasformati (cfr. art. 24, comma 1, C.C.N.L.), è disposto che il
fondo di produttività venga incrementato dalle economie conseguenti alle
trasformazioni (art. 38, comma 4, lett. a).
A tal proposito le parti concordano che la
destinazione delle economie conseguenti ai passaggi a part-time ai sensi
e nei limiti previsti dalla L. 662/96 sarà oggetto di concertazione.
Procedimento di accesso:
Si conviene sull’utilità di definire, entro 30 giorni
dalla firma del C.C.I.A., il procedimento di accesso al part-time allo
scopo di regolamentarne le fasi.
In ordine all’autorizzabilità di attività lavorative
concorrenti vale la disciplina di incompatibilità o conflitto previste dalla
normativa nazionale come interpretata dalla circolari ministeriali nonché da
quanto stabilito dal regolamento aziendale.
Si concorda che i lavoratori che passano a rapporto a
tempo parziale possano richiedere l’esclusione (totale o parziale) dalla
reperibilità, che potrà essere concessa in relazione alla
…………………………………………………………………………………………………………..
In caso di dichiarazioni non veritiere del dipendente
in ordine all’attività esterna svolta, l’Azienda può procedere al licenziamento
per giusta causa, con le procedure previste dal contratto di lavoro.
In sede di definizione del procedimento di accesso al
part-time verranno disciplinati i modi e
i tempi per la fruizione- delle ferie ed i recuperi
orari prima dei transito al tempo ridotto, tenendo fermo il principio che,
nell’impossibilità di fruirle, si procederà a trasformare anche
le giornate di ferie in ore - ferie.
Per il personale a tempo parziale i trattamenti
accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi specifici, possono essere
attribuiti anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato, su esplicita relazione del responsabile della
valutazione.
ARTICOLO 11
REGOLAMENTO
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
1. Fonti normative
1.1
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
prevista e disciplinata da:
·
articolo 1, comma 56 e
seguenti, legge 23 dicembre 1996 n. 662;
·
articolo 6 del decreto legge 29
marzo 1997 n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997 n. 140;
·
articolo 39, comma 25 e
seguenti, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
·
articoli 23, 24 e 25 del C.C.N.L.
7 aprile 1999 D.P.C.M. 17 marzo 1989 n. 117 art. 35 C.C.N.L. Integrativo
20/09/2001;
·
Legge 662/96 per le parti non
espressamente o implicitamente abrogate.
2. Limiti quantitativi
2.1 Il
limite massimo di dipendenti a tempo parziale è stabilito nel 25% della
dotazione organica aziendale complessiva relativa al personale a tempo pieno di
ciascuna posizione funzionale. In concomitanza con la pubblicazione del piano
annuale verrà reso noto il numero di posti suscettibili di trasformazione. Il
Contratto Collettivo Integrativo stabilisce le situazioni in presenza delle
quali il contingente di cui sopra potrà essere elevato in misura pari al
10%.
2.2 La
spesa complessiva derivante dall’impiego del personale a tempo pieno e a tempo
parziale non può superare l’onere annualmente previsto dal piano attuativo per
la dotazione organica complessiva di ciascuna posizione funzionale.
3. Domande
3.1 La
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere
richiesta in qualsiasi momento dal dipendente a tempo indeterminato che abbia
superato il periodo di prova.
3.2 La
domanda, indirizzata al Direttore Generale, deve contenere le seguenti
indicazioni:
1) quantità della prestazione;
2) tipologia di articolazione della prestazione
(orizzontale o verticale); così come definito nel prospetto allegato al
regolamento.
3) eventuali difformità dagli orari tipo, da
concordarsi con l‘Azienda
4) la preferenza delle giornate settimanali e
dell’articolazione oraria
5) motivazioni della richiesta, con specificazione di
eventuali situazioni familiari o personali che diano titolo a
precedenza;
6) eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che la lavoratrice o il lavoratore intende svolgere, con indicazione dell’eventuale datore
di lavoro, della sede e dell’orario di svolgimento.
3.3 La
trasformazione del rapporto avviene automaticamente il lunedì successivo alla
scadenza dei sessanta giorni dalla data della domanda, termine desumibile
dall’avviso di ricevimento in caso di invio tramite raccomandata o dalla data
dei protocollo generale in caso di presentazione diretta agli Uffici.
3.4 Qualora
il passaggio a tempo parziale comporti un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, l’Azienda differisce la trasformazione dei rapporto per un periodo
non superiore a sei mesi. L’eventuale rinvio viene comunicato all’interessato
prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla domanda.
3.5
Per il personale assente dal
servizio per maternità la trasformazione del rapporto avviene alla data di
rientro in servizio, preferibilmente dopo la fruizione delle ferie già maturate
a tempo pieno ed il recupero delle ore di lavoro supplementare o straordinario.
I riposi giornalieri per allattamento si riducono ad uno qualora la durata della
prestazione lavorativa sia inferiore a sei ore.
4. Priorità
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale avanzate dai lavoratori hanno diritto di
precedenza per
- Genitori con almeno tre figli
minori
- Lavoratori che assistono
familiari entro il 2’ grado o conviventi o affini entro il 1° grado, portatori
di handicap non inferiore al settanta per cento, malati di mente, anziani non
autosufficienti ecc., documentati dalle apposite commissioni, con precedenza per
le percentuali più alte
- genitori con figli minori
inferiori a tre,
- anzianità anagrafica.
5. Articolazione
della prestazione
5.1
Il rapporto a tempo parziale Può
essere realizzato secondo le seguenti modalità:
TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE, in cui l’attività lavorativa viene svolta ad orario
giornaliero inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal
contratto;
TEMPO PARZIALE VERTICALE, in cui l’attività lavorativa viene svolta per il
normale orario giornaliero in periodi predeterminati nel corso della settimana o
dell’anno.
5.2
Per tutti i lavoratori che prestano
servizio con orario articolato su sei giorni, la richiesta di lavorare durante
cinque giorni alla settimana dà luogo al tempo parziale verticale.
5.3
La quantità della prestazione lavorativa a tempo parziale è determinata in
dodici, diciotto, ventiquattro, venticinque o trenta ore settimanali.
5.4
Allo scopo di salvaguardare la
funzionalità del servizio e di assicurare nel contempo al dipendente l’esercizio
del diritto alla trasformazione del rapporto, l’Azienda predetermina una serie
di proposte di articolazione dell’orario entro le quali può avvenire la scelta
da parte dell’interessato, come da allegata tabella.
5.5
L’articolazione dell’orario di lavoro può estendersi nelle ventiquattro ore e,
pertanto, comprendere il turno- notturno, oltreché i giorni festivi.
5.6
Richieste di modifica rispetto alla tipologia ed alla quantità della prestazione
possono essere avanzate non prima che sia trascorso un anno dalla trasformazione
del rapporto e vincolano Il dipendente per Il tempo minimo di un
anno.
5.7
Possono essere avanzate, altresì, proposte di
distribuzione dell’orario di lavoro di diversa tipologia o per determinati
periodi dell’anno, che potranno essere accolte nella misura in cui, con
opportuna compensazione, sia possibile garantire la continuità assistenziale o
il servizio nel periodo di lavoro.
6. Attivazione della trasformazione dei
rapporti
6.1
L’opzione per Il rapporto di lavoro a tempo parziale può comportare il mutamento
dell’assegnazione ad unità operativa. I dipendenti attivi presso unità operative
nelle quali ragioni di servizio non consentano la trasformazione dei rapporto
saranno assegnati a diversa sede.
6.2
L’elenco delle unità operative presso
le quali può essere prevista l’utilizzazione del lavoro a tempo parziale è reso
noto nelle forme opportune, in concomitanza con la pubblicazione del piano
annuale.
7. Attività extra -
istituzionali consentite
7.1 Il dipendente
con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, può iscriversi ad albi
professionali e svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo
che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio
svolta, che non può comunque intercorrere - se subordinata - con
un’amministrazione pubblica.
7.2 Nel caso in
cui l’ulteriore attività subordinata o autonoma interferisca con quella
ordinaria o comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio svolta dal dipendente ovvero l’attività di lavoro subordinato debba
intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’Azienda nega la trasformazione.
La valutazione del conflitto d’interessi può avvenire non solo all’atto della
richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche in seguito.
8. Ritorno al rapporto a tempo
pieno
8.1 Tutti i dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto
a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia
la disponibilità del posto in organico. La domanda di rientro a tempo pieno deve
essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui
sopra, oppure entro il 31.12. in caso di disponibilità, con le priorità di cui
al punto 4.
In assenza di una specifica domanda da parte del
dipendente, il rapporto prosegue a tempo parziale.
9. Trattamento economico
9.1 Il
trattamento economico fisso ed accessorio è proporzionale alla consistenza della
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale
retribuzione individuale di anzianità nonché l’indennità professionale specifica
e l’indennità di fischio radiologico ove attribuite, spettanti al personale con
rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo
professionali. In particolare, sono dovute le indennità di turno e le indennità
fisse e pensionabili ex art. 2, comma 9, della legge n. 335/95 nella
misura proporzionale spettante. Spettano inoltre per intero, se dovuti, gli
assegni per il nucleo familiare.
10. Permessi, lavoro supplementare, ferie,
riposo, malattia
10.1 Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario o di pronta disponibilità, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge,
ivi compresi i permessi per diritto allo studio. Tali permessi possono essere
fruiti dai lavoratori a tempo parziale qualora residui disponibilità numerica
rispetto al personale a tempo pieno e, comunque, previa dimostrazione di
impossibilità a frequentare i corsi ai di fuori dell’ impegno lavorativo ridotto
prestato.
10.2 Per eccezionali e
temporanee esigenze di servizio, il personale a tempo parziale può effettuare e
lavoro supplementare, entro i limiti stabiliti dal CCNL integrativo 20/09/2001
Art. 35 commi 2 e 4, contro la corresponsione dell’ordinaria retribuzione
ovvero, a richiesta, con recupero in altre giornate.
10.3 I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello
dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno. Analogamente si calcolano i permessi retribuiti per partecipazione a
concorsi od esami o per aggiornamento professionale facoltativo ed i periodi
rilevanti in materia di malattia. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. I permessi per lutto,
matrimonio e particolari motivi personali o familiari spettano per
intero.
10.4 Il turno di lavoro
prestato di domenica e nelle festività infrasettimanali comporta la fruizione di
un corrispondente riposo compensativo.
11. Disposizioni transitorie e
finali
11.1 Allo scadere di un
biennio dalla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale,
previo colloquio con gli interessati, l’Azienda provvede alla revisione
dell’articolazione dell’orario di lavoro in corso al fine di perseguirne la
progressiva armonizzazione con le disposizioni dei presente
regolamento.
11.2 Per quanto non previsto
dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e
contrattuali che disciplinano la materia.
ARTICOLAZIONE
DELL’ORARIO
CONSISTENZA DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA
Tempo parziale
orizzontale
(su base annua)
30 h
sett.
25 h
sett.
24 h
sett.
18 h sett.
12 h sett.
83,33%
69,44%
66.66%
50%
=30 %
Tempo parziale
verticale
(su base annua)
30 h
sett.
25 h
sett.
24 h
sett.
18 h
sett. 12
h sett.
83,33%
69,44%
66.66%
50%
=30 %
ORARIO DI LAVORO
SETTIMANALE
Tempo parziale
orizzontale
settimana di 5
giorni
settimana di 6 giorni
30
h
6 h al
g.
30
h
5 h aI g.
25
h
5 h al
g.
24
h
4 h al g.
18
h
3 h e 36’ al
g.
18
h
3 h al g.
12
h
2 h e 24’ al
g.
12 h
2 h al g.
Tempo parziale verticale
30
h 6 h al giorno x 5 gg. a settimana (possibile in riferimento a tempo
pieno di 6 gg./settim.)
25
h 5 h al giorno x 5 gg. a settimana (possibile in riferimento a
tempo pieno di 6 gg./settim.)
24
h 6 h al giorno x 4 gg. a settimana
24
h 7/7/10 h al giorno con sviluppo su cinque giorni, comprensivi del riposo
(turno in 5’)
24
h 8/6/10 h al giorno, con sviluppo su quattro giorni, con riposo (turno in 4,
per eccezionali esigenze)
18
h 6 ore al giorno x 3 gg. a settimana
12
h 4 ore al giorno x 3 gg. a settimana
ORARI DI INIZIO
SERVIZIO
Tempo parziale orizzontale e
verticale
Dipendenti con turno di lavoro
giornaliero:
7.00 - 7.30 - 8.00 orario rigido o con
flessibilità ove prevista
13.0
- 13.30 - 14.00 orario rigido o
con flessibilità ove prevista
Amministrativi dell’area di supporto:
7.45
orario con
flessibilità
Turnisti
orario rigido come da turno previsto
Per motivate esigenze possono essere concordati tra
il dipendente ed Azienda ulteriori articolazioni d’orario in modo tale da
contemperare le reciproche esigenze.
ARTICOLO 12
MANSIONI SUPERIORI
Le
mansioni superiori sono disciplinate dall’art. 28 dei CCNL e dall’art.
56 dei D.Lvo n. 29/93 e successive modificazioni.
Il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione professionale prevista.
Per obiettive esigenze di
servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore, come specificato:
* Per la categoria A le
mansioni svolte nella posizione iniziale della categoria B
* Per la categoria B le
mansioni svolte nella posizione iniziale della categoria Bs
* Per la categoria Bs
le mansioni svolte nella posizione iniziale della categoria C
* Per la categoria C le
mansioni svolte nella posizione iniziale della categoria D
* Per la categoria D le
mansioni svolte nella posizione iniziale della categoria Ds
Si
considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
Non costituisce mansione superiore lo svolgimento di
mansioni di fascia economica superiore nella stessa categoria e nello stesso
livello.
Il
dipendente assegnato alle mansioni superiori per periodi superiori ai 30 giorni
ha diritto alla differenza, fin dal primo giorno di svolgimento, tra i
trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella
corrispondente alle relative mansioni superiori, fermo restando quanto percepito
a titolo di retribuzione individuale, fascia retributiva e indennità
professionali (ove non prevista per la posizione superiore).
Le mansioni superiori sono conferite, solo nel
seguenti casi:
a) per vacanza di posti in
organico, limitatamente a 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi, ed in presenza di
procedura per la copertura del posto;
b) assenza di dipendente, con
esclusione dell’assenza per ferie, con diritto alla conservazione del posto,
limitatamente alla durata dell’assenza, ed in presenza di procedura per la
copertura temporanea del posto.
Al
di fuori delle ipotesi previste sub a) e b) è nulla l’assegnazione di mansioni
proprie di una qualifica superiore, se non disposta con provvedimento di
esclusiva competenza del Direttore Generale e per urgenti e comprovate esigenze
di servizio. Questa ultima ipotesi è limitata a mesi sei senza possibilità di
proroga dell’incarico.
L’assegnazione a mansioni superiori è subordinata al
possesso dei requisito culturali e professionali per l’accesso dall’interno alle
categorie B, C e D ed ai livelli economici Bs e Ds previsti dal CCNL.
Tenuto conto delle capacità
professionali, il conferimento delle mansioni superiori ancorché non dia titolo
al corrispondente trattamento economico, è formalizzato entro 15 giorni
dall’assegnazione di fatto, mediante apposita determinazione della Direzione
Generale o su delega dal Dirigente della U.O.C. Risorse Umane, su disposizione
del dirigente responsabile che deve presentare la relativa proposta corredata
dalle motivazioni e dai criteri che hanno portato alla scelta del
dipendente.
Per le Procedure di attribuzioni di mansioni
superiori non riconducibili alle
tipologie previste, si dovrà procedere previa
consultazione con le OO.SS. e resta esclusa qualsiasi applicazione
analogica.
Stante le caratteristiche della indennità di
funzione, eccezionalità e temporaneità dell’attribuzione, si ritiene che in
prima applicazione possono essere destinati al
finanziamento dell’istituto il 70% dei residui del
fondo dell’art. 39 portati a nuovo al
31/12/2000.
ARTICOLO 13
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
La recente normativa, in materia sanitaria ha
introdotto innovazioni di notevole portata sui piani istituzionale,
organizzativo, delle responsabilità, del sistema informativo, della
contabilità.
Peraltro, l’esperienza dimostra che le norme da sole
non bastano per produrre cambiamento in quanto la loro attuazione dipende dalla
costruzione di condizioni (strutturali, operative, culturali) capaci di rendere
il cambiamento stesso operante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo delle
persone, cioè di quanti, a diversi livelli di responsabilità, operano nelle
istituzioni e nei servizi. E’ infatti a partire dalle persone, dal loro apporto
collaborativo e dal continuo cambiamento e adeguamento delle loro
professionalità che le innovazioni introdotte potranno avere maggiori
possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nell’erogazione dei
servizi sociosanitari.
In tale ottica assume un ruolo di fondamentale azione
strategica e di supporto al cambiamento la formazione permanente, in particolare
se volta a:
• suscitare forti
motivazioni negli operatori del S.S.N.;
• promuovere effettiva
cultura di servizio;
• valorizzare l’apporto
positivo che le persone possono dare;
• promuovere la
razionalizzazione, l’integrazione e modificazione nell’organizzazione dei
servizi e delle prestazioni;
• raggiungere una più
elevata efficacia e produttività dei sistema dei servizi
socio sanitari, migliorando la qualità dei servizi resi e l’uso delle
risorse;
• sviluppare
l’umanizzazione dei servizi basata su una visione integrale
dell’uomo.
Le
iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale
per gli operatori quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento
dei servizi e delle prestazioni da erogare in relazione all’evoluzione dei
bisogni di salute del cittadino e della comunità.
In
tale contesto, quindi, la risorsa formativa non può che porsi l’obiettivo
generale di pervenire ad una crescita, maturazione e valorizzazione
professionale di tutto il personale in grado di soddisfare, in modo ampio,
globale e personalizzato, la domanda sempre più complessa e diversificata di
benessere psico-fisico, sociale e ambientale proveniente dal cittadino-cliente e
dalla collettività, promuovendo e tutelando la salute individuale e collettiva
dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.
Tale obiettivo generale può essere perseguito solo
tramite l’individuazione di tappe intermedie, al conseguimento delle quali
l’Azienda intende finalizzare le risorse finanziarie impegnate per la funzione
formativa per il triennio 2001/2003.
A
tale proposito sarà istituita una commissione paritetica con il compito di
monitorare le esigenze formative dei dipendenti al fine di formulare le
iniziative da organizzare nell’anno di riferimento e per gli anni
successivi.
A
tale riguardo l’amministrazione intende offrire, a tutti gli operatori
l’opportunità:
1. di migliorare le attuali conoscenze e
abilità diagnostiche, terapeutiche, assistenziali,
riabilitative,
metodologiche, tecnico-operative, gestionali e organizzativi e/o di acquisirne
di nuove, più
attuali e innovative;
2. di pervenire ad atteggiamenti e,
soprattutto, a comportamenti tali da facilitare l’instaurarsi
di una relazione
significativa tra operatore e cittadino-utente e tra gli stessi
operatori;
3. di comprendere e di gestire il cambiamento,
in modo dinamico, positivo, propositivo e
partecipato;
4. di saper lavorare in équipe, con operatori
del proprio profilo professionale do di altri
profili;
5. impiegare in modo razionale le informazioni
disponibili per analizzare, progettare,
gestire, valutare gli
interventi di competenza;
6. rendere corretta la consequenzialità fra
qualità delle persone, che lavorano nell’Azienda
e qualità dei servizi
sociosanitari offerti.
Tale opportunità si tradurrà in alcune iniziative
programmate, organizzate e gestite a livello aziendale che si pongono in linea
con quanto sopra esposto.
Con le iniziative che verranno gestite in loco si
intende, in specifico, privilegiare lo sviluppo umano e professionale del
personale sotto indicato, attravèrso anche una analisi dei bisogni formativi e
una verifica, al termine delle iniziative sulla loro pertinenza, efficacia,
efficienza e qualità, nonché sull’avvenuto accrescimento della professionalità
del singolo dipendente.
Le parti prendono atto che è necessario effettuare
delle scelte e fissare delle priorità per operare una efficace azione di
formazione; volta principalmente sul versante
- qualità
percepita
- aree
dell’organizzazione e dell’economia
- cultura
di appartenenza all’ente
-
attenzione al risultato
In particolare, saranno previsti percorso di
aggiornamento per qualificare e sviluppare la
professionalità del
personale, tenuto conto delle competenze “tecniche” che devono essere acquisite
in particolari settori e Io materie (privacy, sicurezza e prevenzione,
front-line, politiche del personale, programmazione per budget,
ecc.).
Per la realizzazione delle attività previste
dall’art. 29 del C.C.N.L. 7.4.99 l’Azienda si impegna a reperire i necessari
fondi dal bilancio aziendale e a proporre a livello regionale progetti formativi
specifici per il triennio 2001/2003, ferma restando la tendenza da parte
dell’Amministrazione di avvicinarsi alla percentuale prevista dalla circolare
dei Dipartimento della funzione pubblica n. 14/1 995 del
24.04.1995.
Nella gestione complessiva delle risorse economiche
per la formazione, diverse da quelle di cui al presente accordo e assegnate
indistintamente al personale dirigente e di compatto, il responsabile della
gestione dovrà preventivamente indicare la percentuale assegnata, in rapporto
alle esigenze , al personale di comparto.
ARTICOLO 14
GARANZIA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Regolato dal D.Lvo 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
GARANZIA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
Premessa
La sicurezza e l’igiene del lavoro costituiscono una
problematica di notevole importanza all’interno delle strutture sanitarie: ciò
sia in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti,
sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori, quanto gli
utenti.
Procedura
Azienda USL RM C, per la propria parte, continuando
sui percorsi già attivati, darà applicazione agli adempimenti previsti dalla
normativa individuando sia in campo gestionale, che tecnico-strutturale, le
priorità su cui intervenire. Si adopererà inoltre a favorire tutte quelle
condizioni e processi utili a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle
leggi sull’igiene e sicurezza del lavoro affinché si sviluppi in Azienda la
cultura della prevenzione.
In particolare:
- si continuerà l’esecuzione delle visite periodiche
le quali vengono svolte allo scopo di verificare lo stato di salute degli
operatori per la prevenzione secondaria di possibili patologie associate al
lavoro. Si dà atto che il medico competente ex d.lgs. n. 626/94 ha definito le
mansioni per le quali la visita periodica è obbligatoria e ne ha stabilito la
periodicità. Indicativamente sarà seguito il seguente schema di
scadenze:
periodicità
annuale:
·
personale delle sale
operatone
·
personale dei
laboratori
·
personale addetto alla centrale
termica ed alla manutenzione
·
personale anche occasionalmente
esposto alle radiazioni ionizzanti
periodicità
biennale:
·
personale della
rianimazione
·
personale del pronto
soccorso
·
personale addetto alla
dialisi
·
personale addetto alle
cucine
·
personale addetto ai
videoterminali per più di 4 ore al giorno
periodicità triennale:
·
tutti i restanti dipendenti
tranne gli amministrativi di età inferiore al 50 anni, per i quali può essere
prevista periodicità quinquennale.
Il medico competente effettua visita medica anche su
richiesta del lavoratore purché tale richiesta sia riferita a rischi
professionali.
L’Azienda si rende disponibile a programmare incontri
formativi in tema di salute e sicurezza con i rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza allorché questi ultimi saranno nuovamente designati dalle
organizzazioni sindacali. Ciò sarà attuato dal Servizio di prevenzione e
protezione previo accordo con le OO.SS. tenendo presente quanto previsto
dall’art. 18, comma 7, del D.Lgs.626/94.
L’Azienda provvederà a rendere disponibile, entro
l’anno 2001, il nuovo programma di informazione-formazione destinato agli
operatori che preveda:
a) linee guida metodologiche a favore dei
dirigenti e preposti che dovranno fornire
informazione sui rischi al
loro collaboratori/dipendenti e adottare le necessarie misure di
prevenzione e
protezione;
b) l’intervento diretto dei Servizio
prevenzione e protezione nei confronti d’ alcune categorie
di dipendenti (es. varie
squadre di emergenza, con particolare attenzione alle
problematiche di sicurezza
in caso di incendio, nuovi assunti,...).
L’efficacia di queste attività sarà garantita anche
attraverso un costante coordinamento dei Servizi che si occupano in Azienda
della formazione dei lavoratori (Servizio prevenzione e protezione, Ufficio per
la formazione del personale).
Per quanto infine attiene alla riunione periodica che
il datore di lavoro dovrà convocare, al sensi del D.Lgs. 626/94, almeno una
volta all’anno, in considerazione delle dimensioni e della complessità delle
attività, l’Azienda si renderà disponibile per una convocazione semestrale,
oltre a quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del citato decreto.
ARTICOLO 15
DIRITTO ALLO STUDIO
REGOLAMENTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO
1. FONTI NORMATIVE
1.1 L’esercizio dei diritto allo studio, da parte del
personale dipendente è disciplinato
dall’art. 3 deI
,D.P.R. 23.8.1988, n.395, dall’art. 20 dei D.P.R. 28.11.1990, n. 384, e dal
punto 8 dell’Accordo
decentrato approvato con deliberazione della Giunta Regionale
23.12.1991, n. 6701,
con le precisazioni ed integrazioni de/presente regolamento,
concordate con le
Organizzazioni Sindacali del personale non medico.
2. PERMESSI RETRIBUITI
2.1 Al fine di garantire il diritto allo studio sono
concessi permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore
individuali.
2.2 I permessi di cui al punto 2.1 sono concessi per
la frequenza di corsi finalizzati al
conseguimento di
titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole
d’istruzione primaria,
secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
o
attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
3. LIMITI QUANTITATIVI
3.1 I dipendenti che contemporaneamente potranno
fruire, nel corso dell’anno scolastico,
della riduzione
dell’orario di lavoro fino a 150 ore non dovranno superare il 3% del totale
delle unità in
servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, all’inizio di
ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
3.2 I permessi retribuiti individuali sono concessi
nel limite massimo di 150 ore pro capite
annuo e decorrenza daI
1’ gennaio di ciascun anno, sempre che il corso al quale il
dipendente intende
partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle
richieste come
permesso retribuito. Percorsi di durata inferiore alle 300 ore sono
concessi permessi
retribuiti per un numero di ore non superiore alla metà di quelle
previste. Ove il corso
preveda esami finali, nel computo delle ore possono essere
considerate anche le
giornate occorrenti per sostenere le prove d’esame, fatta salva
comunque
l’applicazione delle norme del C.C.N.L. sul permessi retribuiti per
esami.
3.3 Al fini della determinazione della misura del
beneficio, la durata di ogni corso finalizzato
al superamento di
esami universitari è fissata convenzionalmente in 100 ore per
ciascun esame e per la
tesi di laurea, per cui il beneficio verrà concesso nella misura di
50 ore per ciascun
esame.
4.
DOMANDE
4.1 Possono richiedere di fruire di permessi
straordinari per studio, entro i limiti individuali
su indicati, i
dipendenti in attività di servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4.2 A tal fine, gli interessati devono presentare
domanda, a pena di esclusione,
daI 1° al 30 settembre
di ciascun anno. Sulla data di presentazione fa fede il timbro
d’arrivo al protocollo
dell’Azienda. Nella domanda, redatta in carta semplice, devono
essere
indicati:
- cognome e nome
- data e luogo di
nascita
- posizione funzionale e profilo professionale di
appartenenza
- titolo di studio posseduto
- corso di studi che si intende frequentare e l’anno
d’iscrizione
- durata prevista del corso
5. PRIORITA’
5.1 Qualora le richieste superino il numero del 3%
delle unità in servizio all’inizio di ciascun
anno, i permessi sono
concessi, ferma restando la percentuale suddetta, secondo il
seguente ordine di
priorità:
- ai dipendenti che
frequentano corsi per il conseguimento di diplomi professionali
relativi ai profili del ruolo sanitario;
- ai dipendenti che
frequentano l’ultimo anno di corsi pluriennali e, se studenti
universitari o post universitari, abbiano superato gli esami degli anni
precedenti;
- successivamente,
nell’ordine, ai dipendenti che sono più vicini alla conclusione dei
corsi
pluriennali, con l’indicazione su indicata dagli studenti universitari e post
universitari.
5.2 Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui
al punto 5.1 la precedenza è
accordata,
nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:
- Della scuola media
inferiore
- Della scuola media
superiore
-
Universitari
- Post
universitari
5.3 A parità di condizioni i permessi sono accordati
ai dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi
medesimi per Io stesso o per altri corsi di studio e in caso di
parità secondo
l’ordine decrescente di età.
6. ADEMPIMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
6.1 Entro il 31 agosto di ciascun anno
l’amministrazione inette apposito avviso di
presentazione delle
domande, indicando il numero di unità ammissibile a fruire dei
permessi retribuiti e
la data di scadenza della domanda da presentare, a pena di
decadenza. Eventuali
domande presentate in ritardo potranno essere prese in
considerazione solo in
presenza di giustificati motivi.
6.2 Verificate le condizioni di ammissibilità secondo le indicazioni
fornite dagli
interessati
nella domanda, entro il 30 novembre l’amministrazione, con proprio
provvedimento provvede
all’approvazione dell’elenco dei dipendenti cui
potranno concessi i
permessi retribuiti indicando per gli esclusi, le cause di
esclusione.
6.3 Se il numero delle
domande non supera il limite del 3% di cui al punto 3, non
si
fa
luogo a compilazione di graduatoria secondo le
priorità indicate al punto 5.
6.4 Entro 15 giorni dall’esecutività della
deliberazione l’ammissione o l’esclusione
deve essere portata a
conoscenza degli interessati e dei responsabili delle unità
operative di
appartenenza.
7. ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI AMMESSI E FRUIZIONE DEI
PERMESSI
7.1 lI dipendente ammesso a fruire dei permessi
retribuiti deve presentare prima di
richiedere la
fruizione e comunque entro il 31 dicembre, il certificato di iscrizione
al responsabile o
coordinatore dell’unità operativa presso cui presta servizio,
che provvederà a
prendere nota e a trasmetterlo all’ufficio personale
dell’Azienda.
7.2 Il personale interessato ha diritto, salvo
eccezionali ed Inderogabili esigenze di
servizio, a turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami. A tal fine
ed al fine di consentire la programmazione delle attività da
parte di chi di
competenza, gli interessati comunicano e concordano
preventivamente con il
responsabile o il coordinatore dell’unità operativa di
appartenenza il
periodo o i periodi in cui intendono fruire dei permessi retribuiti
per la frequenza ai
corsi e l’eventuale preparazione e partecipazione agli esami
finali.
7.3 I periodi di fruizione dei permessi retribuiti
sono richiesti dal dipendente e
concessi dal
responsabile o coordinatore di unità operativa, che dà
comunicazione
all’ufficio amministrazione del personale per la giustificazione
delle
assenze.
7.4 Le ore di permesso concesse dovranno essere
utilizzate per le necessità
connesse ai corsi per
i quali sono state richieste. A tal fine gli interessati che
hanno fruito di
permessi retribuiti devono presentare idonee certificazioni,
rilasciate dalla
scuola, sulle ore di frequenza dei corsi e/o degli esami sostenuti.
7.5 Per i corsi di carattere universitario dovranno
essere presentati i certificati di
frequenza, ove questa
sia obbligatoria, per un ammontare orario almeno pari al
doppio dei numero di
ore usufruite in permesso retribuito, ovvero l’attestazione
di avvenuto
superamento di esami in ossequio ai valori convenzionali di cui al
precedente art.
3.
7.6 L’utilizzo dei valori convenzionali per esami
universitari di cui al punto 3.3 è
limitato fino al 2°
anno fuori corso.
Per gli anni fuori corso successivi al 2° anno è
utilizzabile solo l’istituto della frequenza con la regolamentazione prevista al
punto 3.2.
Per tutti gli altri corsi dovranno essere presentati
i certificati di frequenza per un ammontare orario almeno pari al doppio
del numero di ore fruite in permesso retribuiti, in alternativa il certificato
di aver sostenuto l’esame finale del relativo corso di studi, che
convenzionalmente viene equiparato al una frequenza corsuale di 300
ore.
8.
DECADENZA
8.1
Decade dai beneficio della
concessione dei permessi retribuiti, in tutto o in
parte, il dipendente che
·
non abbia tempestivamente
presentato il certificato al corso
·
non abbia presentato le
certificazioni di frequenza al corsi ed eventualmente di partecipazione agli
esami ove- previsti, per un numero complessivo di ore almeno doppio
di quelle utilizzate come permesso retribuito. Le certificazioni devono essere
presentate entro 30 giorni dalla data di termine dei corsi o degli eventuali
esami finali.
8.2 In caso di decadenza i
permessi retribuiti dovranno essere recuperati o, in caso di
impossibilità saranno
scomputati dalle ferie ovvero trasformati in aspettativa senza
assegni.
ARTICOLO 16
EROGAZIONE TICKETS MENSA
Il diritto a fruire gratuitamente della mensa o ad
avere un buono pasto sostitutivo laddove non sia attivato dall’Azienda U.S.L.
RM/C il servizio mensa, spetta a tutto il personale, nei giorni di effettiva
presenza, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) ha diritto a n. 2 buoni pasto settimanali laddove
non sia attivato il servizio
mensa quel personale la cui
articolazione dell’orario di lavoro su giorni 5
(settimana corta) preveda due
giorni di rientro codificati;
b) ha diritto a n. 2 buoni pasto settimanali laddove
non sia attivato il servizio
mensa quel personale che beneficia
dell’orario ridotto, così come previsto
dalla Legge 104 e dal part-time,
la cui articolazione dell’orario di lavoro su
giorni 5 (settimana corta) o
dell’orario concordato per il part-time preveda 2
giorni di rientro
codificati;
c) ha diritto a n. 2 buoni pasto settimanali laddove
non sia attivato il servizio
mensa quel personale la cui
articolazione dell’orario di lavoro preveda 7,12 h.
giornaliere, su 5 giorni
(settimana corta). Per tale personale si devono
codificare 2 giorni per
l’assegnazione dei buoni pasto ed è prevista lo stacco di
¼ ora;
d) ha diritto àl buono pasto laddove non sia attivato
il servizio mensa quel
personale chiamato a svolgere non
meno di 2 ore di lavoro straordinario oltre il
normale turno di
servizio;
e) Ha diritto al buono pasto, in sostituzione del
servizio mensa nelle strutture in
cui sia attivato il servizio
mensa, il personale che si trovi ad operare con
l’impossibilità di sospendere il
servizio nel periodo di apertura della mensa
perché impegnato in attività di
assistenza — tali condizioni devono essere
attestate dal Dirigente Capo
servizio o Capo Sala o facente funzioni - ed al
personale che effettua il turno
notturno; f) il valore del buono pasto è di
£. 10.000 con contributo a
carico del dipendente di £. 2000;
g) i dipendenti che intendono fruire del servizio
mensa in giorni in cui non ne
hanno diritto accedono al servizio
stesso con un addebito pari a £ 2000 IVA
compresa;
h) il buono pasto di cui sopra viene distribuito dai
Responsabili amministrativi dei
Distretti sanitari nell’ambito
delle responsabilità ad essi conferite facendo
riferimento alle condizioni
fissate per il diritto;
i) la distribuzione dei buoni pasto, per il personale
ospedaliero, avviene
attraverso i Responsabili amministrativi
facendo riferimento alle condizioni
fissate per tale diritto;
j) tale accordo
ha decorrenza dal 1° gennaio 2000.
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