CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
DEL COMPARTO SANITA'
IN
RIFERIMENTO AL C.C.N.L. II BIENNIO 2000/2001
E
AL C.C.N.L. INTEGRATIVO DI QUELLO DEL
7/4/1999
A
seguito del parere favorevole espresso in data 23 maggio
2002 (verbale n°75) dal Collegio Sindacale dell'Azienda
Sanitaria USL n°2 di Potenza sull'ipotesi di Contratto
Collettivo Integrativo Aziendale del Comparto Sanità con
riferimento ai CC.CC.NN.LL. del 20/9/2001 (II biennio
economico 2000/2001 ed integrativo di quello del
7/4/1999), sottoscritto in data 14 maggio 2002 ed
inviato a detto Organo Aziendale in data 22/4/2002 con
missiva n°1406 di protocollo, ha avuto luogo in data
28/5/2002, alle ore 12,00, l'incontro
tra:
PARTE
PUBBLICA
Dr.
CUGNO Giuseppe N. _______________________________________
Dr.
FIORETTI Mauro G.
_______________________________________
Dr.
ALBANO Giuseppe
_______________________________________
Dr.
CLAPS Nicola
_______________________________________
Dr.
PERROTTA Rocco
_______________________________________
Dr.
SAVINO Francesco
_______________________________________
PARTE
SINDACALE
Componenti
della R.S.U. Aziendale:
RACANIELLO
Salvatore
________________________________
NARDELLA
Claudio
________________________________
LAMOGLIE
Domenico
________________________________
FULCO
Mario
________________________________
DI
STEFANO Antonio
________________________________
DI
FATO
Francesco
________________________________
BOVE
Giuseppe
________________________________
SPERA
Carmela
________________________________
LORUSSO
Gerardo
________________________________
SOLIMANDO
Sesto
________________________________
CANTISANI Pasquale
________________________________
FERLIN
Eufemia
________________________________
PISANO
Salvatore
________________________________
CARDONE
Giuseppe
________________________________
Rappresentanti
territoriali:
CGIL
- FP
______________________________
CISL
- FPS
______________________________
UIL
- FPL
______________________________
FIALS
______________________________
FSI
______________________________ Al termine della riunione, le parti trattanti (delegazione di parte pubblica e delegazione di parte sindacale) hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Comparto Sanità con riferimento ai CC.CC.NN.LL. del 20/9/2001 (II biennio economico 2000/2001 ed integrativo di quello del 7/4/1999). Le parti trattanti, pubblica e sindacale, prendono visione dei provvedimenti deliberativi aziendali n.267 del 9.4.2002 e n° 353 del 13/5/2002, di definizione anche dei fondi di cui agli artt.38 e 39 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del quadriennio 1998/2001, relativi agli anni 2000, 2001 nonché all’1.1.2002 allegati al presente verbale, sotto le lettere A e B. Si evidenzia che gli importi di detti fondi contengono le variazioni conseguenti alla stipula del C.C.N.L.- Il biennio economico 2000/2001 avvenuta in data 20.9.2001, (Allegato F di detta deliberazione aziendale), ivi compresi gli importi delle risorse aggiuntive regionali. Tali risorse, previste dall’art.4 del C.C.N.L. in parola, pari all’1,2% del monte salario 99 nonché le ulteriori risorse, pari allo 0,4% del medesimo monte salario, vengono destinate prioritariamente, nel loro complesso, ad aumentare il fondo di cui all’art.39, per essere utilizzate ai fini dell’applicazione della presente contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell’art.12 del medesimo C.C.N.L.(ultima pagina dell’Allegato F del provvedimento n.267/2002: Euro 185.403,30 = Lire 358.990.842). In caso di risorse, che dovessero risultare non utilizzate, a consuntivo, per le finalità suesposte, le stesse serviranno ad incrementare il fondo di cui all’art.38, commi 3° e 4°, del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 7/4/1999. I presenti concordano di destinare le individuate risorse disponibili complessive del fondo, di cui all’art. 39 del C.C.N.L. del 7.4.1999, per gli anni 2000 e 2001, all’applicazione degli istituti previsti dall’art. 12, c. 1 e c.2 del C.C.N.L. del II biennio economico del 20.9.2001. Nello specifico si conviene, in merito all’applicazione del summenzionato art. 12 del C.C.N.L. del II biennio economico 2000 – 2001, sull’esigenza: 1) di realizzare prioritariamente misura perequative intese ad equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio introdotto dal C.C.N.L. – 2° biennio economico 2000 – 2001, destinando una quota del fondo ex art. 39 del C.C.N.L. pari a Euro 22.774,05 (pari a L.44.096.716), all’acquisizione di una fascia economica da parte del personale già di categoria D non beneficiario dell’art. 9, che versi in concreta situazione di scavalco economico rispetto all’inquadramento ex art. 8, comma 3, lett. b) con decorrenza 01.01.2002, come da prospetto allegato al presente verbale, contraddistinto dalla lettera C); 2) di destinare una quota del fondo ex art. 39 del C.C.N.L., pari a Euro 80.126,07 (pari a £. 155.145.706), al finanziamento dei passaggi di livello economico o di categoria del personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo riportati nei prospetti allegati al presente verbale contraddistinti dalle lettere D1 e E1. Detti passaggi verranno effettuati a seguito delle selezioni di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 7.4.1999 per titoli e colloquio/prova pratica, in deroga a quanto previsto dalla norma regolamentare di cui al C.C.I.A. del 28/2/2000 e non danno diritto a progressione economica orizzontale contestuale. I requisiti di accesso sono quelli indicati nella nuova declaratoria dei profili e delle categorie di cui all’allegato 1 del C.C.N.L. integrativo di quello del 7/4/1999 sottoscritto in data 20/9/2001 e devono essere posseduti alla data di sottoscrizione del presente accordo. Le Commissioni esaminatrici saranno costituite ai sensi e per gli effetti del DPR n°220/2001 (Regolamento della disciplina concorsuale per l’assunzione di personale del Comparto Sanità). Ne consegue che in riferimento alle selezioni già bandite, verrà rideterminato eventualmente il numero dei posti messi a selezione e verranno riaperti per ulteriori 15 giorni i termini per la presentazione delle eventuali ulteriori istanze di partecipazione, ovvero, indetti nuovi avvisi i cui termini di scadenza saranno anch’essi di giorni 15 dalla data di pubblicazione. Le parti trattanti concordano che i posti del ruolo tecnico e amministrativo già ricoperti e trasformati in applicazione dell’art. 12 – comma 2 - del C.C.N.L., II° biennio economico 2000 – 2001, non assegnati a seguito delle selezioni, verranno “congelati” fino alla risoluzione, a qualsiasi titolo intervenuta, del rapporto di lavoro dei dipendenti risultati non vincitori delle selezioni (sovrannumero). Pertanto, i dipendenti che, eventualmente, dovessero trovarsi nella succitata condizione risulteranno in sovrannumero nella categoria già di appartenenza. L'Azienda assume l'impegno di esaurire le relative procedure entro il termine massimo del 30 novembre 2002. Le delegazioni trattanti, alla luce dei principi informatori della contrattazione, al fine di equilibrare i benefici economici del C.C.N.L. – 2° biennio, convengono sull’esigenza di riconoscere una fascia economica al personale della categoria B, livello Bs, del ruolo sanitario (Infermieri generici, puericultrici) destinando per essi una quota del fondo previsto dall’art. 39 del C.C.N.L. pari a Euro 14.160,50 (pari a L. 27.418.560 ), come dal prospetto allegato contraddistinto dalla lettera F. Tale beneficio decorre dall'1/1/2002. Compatibilmente con la disponibilità del fondo le parti concordano di assegnare una ulteriore fascia economica al personale de quo con decorrenza 01.01.2003. Si concorda inoltre di attribuire al personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, che non usufruisca di passaggi verticali o di livello economico, con la conseguente esigenza di attribuire loro una quota del fondo in questione, una fascia economica come dai prospetti "D2" e "E2" pari ad Euro 33.491,26 = £. 64.848.122. Per il passaggio di fascia di cui alla proposizione precedente, viene richiesta l’anzianità di 1 anno al 31/12/2001nella categoria e profilo di appartenenza ed il relativo beneficio economico verrà attribuito previo conseguimento di un giudizio di idoneità sulla base della valutazione dei titoli e curriculum con le modalità di cui all'art. 41 C.C.I.A. del 28/2/2000, cui saranno sottoposti i dipendenti aventi diritto. La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Direttore Amministrativo e composta da due Dirigenti designati dal Direttore Generale. Nel rispetto dello spirito di equilibrio delle scelte operate, l'Azienda assume l'impegno di erogare il relativo beneficio economico da dicembre 2002,, così come previsto per le selezioni per i passaggi verticali o di livello economico. Per l’applicazione dell’art. 10 del C.C.N.L. – 2° biennio economico 2000 – 2001, comma 3, le parti concordano sull’opportunità che la verifica dello svolgimento al 31.8.2001 delle funzioni di coordinamento debba realizzarsi sulla base dell’attestazione del Direttore dell’Unità Operativa o Responsabile di Struttura di appartenenza del dipendente interessato e deve riguardare l’effettivo svolgimento della connessa attività a tale data (31.8.2001), per una durata anteriore di almeno 6 mesi. La parte pubblica, sulla base delle proprie esigenze organizzative, ha previsto n. 29 ( di cui 7 Capo Sala con incarico già in atto) funzioni di coordinamento per collaboratori professionali sanitari dei vari profili e discipline, nonché per collaboratori professionali – assistenti sociali (vedi prospetto allegato sotto la lettera G) per un onere finanziario pari ad E.51.697,43 = £. 100.100.000. Di tali 29 funzioni le parti concordano di riconoscere il beneficio economico al personale che svolge effettivamente le funzioni nelle UU.OO. attivate riservandosi l'attribuzione delle rimanenti funzioni all'atto dell'approvazione del modello organizzativo che l'Azienda individuerà nell'atto aziendale. In applicazione dell'art.9, comma 4 dell'ultimo periodo del C.C.N.L. 2° biennio economico, dell'art.10 comma 9 dello stesso C.C.N.L: , nonché dell'art.5 - I comma del C.C.N.L. Integrativo del 20/9/2001, le parti concordano di conferire l'incarico di coordinamento attraverso avviso interno cui possono partecipare i dipendenti interessati. Non si darà luogo a graduatoria. Le istanze debitamente presentate entro il termine previsto dall'avviso saranno esaminate da apposita commissione, così composta da: 1. Direttore Sanitario Aziendale 2. Direttore Amministrativo 3. Direttore del Dipartimento o dell'U.O. interessata La Commissione in parola esprimerà la scelta alla luce dei seguenti criteri accanto ai quali è riportato il punteggio massimo attribuibile e provvederà a proporre la nomina al Direttore Generale:
-
Curriculum punti 20 di cui 2 punti
per il Diploma di caposala - Capacità d'iniziative e proposte punti 20 - Adesione alle strategie aziendali punti 10 - Lavoro di gruppo punti 10 - Autonomia funzionale punti 20. In ordine al comma 4 dell'art.10, le delegazioni trattanti si riservano, sulla base delle disponibilità del fondo ex art.39 del C.C.N.L., di prevedere, in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di coordinamento, una parte variabile, il cui importo potrà essere determinato in relazione alla complessità della funzione da espletare. Le delegazioni, con riferimento all'art.11 - comma 4 del C.C.N.L. - 2° biennio economico - convengono che non si dà luogo all'attribuzione delle indennità di coordinamento nel caso che al medesimo dipendente sia conferito anche un incarico di posizione organizzativa. In merito alle posizioni organizzative le parti convengono sull'opportunità di approfondire la problematica connessa a detto istituto contrattuale successivamente al modello organizzativo che l'Azienda riterrà di realizzare mediante l'adozione dell'atto aziendale. Nell'ambito del processo di riordino delle professioni sanitarie e di riqualificazione del personale del Comparto, previa valutazione delle necessità della nuova figura (profilo) dell'Operatore socio-sanitario (O.S.S.), prevista dall'art.4 del C.C.N.L., integrativo di quello precedente, sottoscritto il 20/9/2001, in base a alle esigenze organizzativo - funzionali aziendali, la parte pubblica trattante impegna l'Azienda ad istituire, nella dotazione organica, il profilo suddetto. Per quanto non disciplinato dal presente C.C.I.A., si applicano le norme del C.C.N.L. del 7/4/1999 e, per quanto compatibili, quelle riportate nel C.C.I.A. del 28/2/2000 (deliberazione n° 226 del 22/3/2000). |