REGIONE
CALABRIA AZIENDA
SANITARIA N°9 di LOCRI
DIREZIONE GENERALE
Contrada Verga – 89044 Locri Tel. 0964/29282 – fax 0964/20161
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO
DECENTRATO ANNI 1998 - 2001
L'anno duemiladue, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18,30, nei
locali dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, si è riunita
la delegazione trattante per la stipula del contratto collettivo integrativo del
comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nelle seguenti persone: PARTE
PUBBLICA |
Dr.ssa Manuela Stroili
|
Direttore Generale |
Dr. Pasquale
Staltari |
Direttore Amministrativo |
Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico
Presidio Ospedaliero Unico |
Dr. Augusto Vitello
|
Responsabile U.G.R.U. (ASSENTE)
|
Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
Sig. Mario Cordì |
Dirigente Ufficio CED (ASSENTE) |
Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario Ufficio del Personale
|
Sig. Nunzio Papa |
Funzionario Ufficio del Personale (ASSENTE)
|
Avv. Rosa Lombardo |
Con funzione di segretario |
PARTE
SINDACALE
C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sig. Sgambelluri Antonio –
Mammì Antonio – Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta – Condemi
Francesco |
F.I.A.L.S. |
Sig. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
R.S.U.
– F.I.A.L.S. |
Sig. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
R.S.U. |
Sig. Murdaca Paolo |
La
seduta riprende il giorno 21/01/2002 alle h.18,00, alla presenza delle seguenti
persone e termina alle ore 6 del 22 gennaio:
PARTE
PUBBLICA |
Dr.ssa Manuela Stroili
|
Direttore Generale |
Dr. Pasquale
Staltari |
Direttore Amministrativo |
Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico
Presidio Ospedaliero Unico |
Dr. Augusto Vitello
|
Responsabile U.G.R.U.
|
Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
Sig. Mario Cordì |
Dirigente Ufficio CED |
Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario Ufficio del Personale
|
Sig. Nunzio Papa |
Funzionario Ufficio del Personale (Assente) |
Avv. Rosa Lombardo |
Con funzione di segretario |
PARTE
SINDACALE
C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sigg.– Mammì Antonio –
Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta –– Stilo Francesco Antonio – Macrì
Vincenzo – La Rosa Benvenuto Bruno – Ferraro Anna - Laganà Santo |
F.I.A.L.S. |
Sigg. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
R.S.U.
– F.I.A.L.S. |
Sigg. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
R.S.U. – F.S.I |
Sigg. Murdaca Paolo |
R.S.U. - C.G.I.L - U.I.L. – CI.S.L. – F.A.S.E. |
Sigg Baldari Marco – Portulesi Rosario – Macrì Pietro – Femia Domenico –
Gratteri Antonio - Ussia Renato – Orlando Antonio |
R.S.U. - U.I.L. |
Sigg. Simone Nicola – Futia Giuseppe – Cataldo Pietro – Sansotta Bruno |
R.S.U. - C.G.I.L.. |
Sigg. Limoncino Nicola – Sgambelluri Antonio – Paladini Giorgio |
R.S.U. - F.A.S.E |
Sig. Condemi Francesco |
ARTICOLO
1 - CAMPO DI
APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA, PROCEDURE DI
APPLICAZIONE
1.
Il
presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art.
4 del C.C.N.L. per il periodo 1.1.1998 / 31.12.2001 del Comparto Sanità, a
valere per l’arco temporale 1998 – 2001, si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto,
dipendenti dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di sottoscrizione. 2.
L’applicazione annuale della parte economica, a partire dallo 1/1/1998, può
essere oggetto di modifica in funzione dell’attuazione del nuovo contratto
economico biennale o dell’accordo tra le parti. 3.
Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto,
salvo diverse prescrizioni. 4.
Qualora
richiesto dalle parti - R.S.U. ed OO.SS. - congiuntamente o disgiuntamente, o
dall’Azienda, si procede, entro 15 giorni dalla richiesta, alla verifica dello
stato di attuazione del presente contratto integrativo.
ARTICOLO 2 - NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai sensi
degli att. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 si considerano servizi
pubblici essenziali i seguenti: a)
assistenza sanitaria; b) igiene e
sanità pubblica; c)
veterinaria;
d)
protezione civile; e)
distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero: a) la
durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di
vertenza, una intera giornata (24 ore ); b)
l’intervallo minimo tra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna
organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni; c)
gli
scioperi successivi ai primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le
48 ore consecutive; d)
eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative
non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
e) non saranno effettuate azioni di
sciopero: - nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo; a) gli
scioperi in corso di effettuazione
si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare
gravità o di calamità naturali.
Nell’ambito dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di
esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la
continuità delle prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di
personale, sia per quanto attiene al numero che alle diverse professionalità,
previsti in occasione dei giorni festivi.
Procedure
Il
rispetto della sostanza dell'accordo è reso possibile dalla definizione di
procedure omogenee che consentano l'adozione dei provvedimenti necessari a
garantire sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la
concreta possibilità, per quest'ultimo, di essere sostituito da coloro che
spontaneamente hanno deciso di non aderire allo stesso. Tale
necessità è resa più stringente dalla brevità dei termini all'interno dei quali
operare. A tale
scopo è quindi opportuno precisare quanto segue: a ) le
strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che
coinvolgono i Servizi Pubblici Essenziali individuati con il presente accordo,
sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non inferiore a 10
giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro. In caso
di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione. b) Le
direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello
sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti che sono tenuti alle prestazioni
indispensabili e, quindi, esonerati
dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno od in
servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali
riduzioni con il criterio della rotazione. c) La
comunicazione agli interessati in servizio dell'esonero dallo sciopero viene
effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti in tutte le Unità
lavorative ed all’albo dell’Azienda e dei Presidi Ospedalieri. La
comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario od aspettativa
che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in
forma individuale e diretta. d) La richiesta di sostituzione,
all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata
entro 24 ore dalla comunicazione. b) Il
personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione
del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei
contingenti fissati. Il restante personale é posto a disposizione delle
direzioni dei servizi di appartenenza, per qualsiasi necessità compresa la sostituzione seduta stante
del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo
restando il divieto, anche alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 20.
05.1970, n ° 300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello
d’appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti
essenziali dal presente accordo. c)
In caso
d’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di
quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si
applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n ° 146/90. d) Le parti
danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere
suscettibile di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito
dell’Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici
da operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse
materiali ed umane a disposizione dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri.
ARTICOLO
3 - REGOLAMENTAZIONE RELAZIONI ED AGIBILITÀ SINDACALE
L’obiettivo strategico che l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali si
pongono è quello di garantire alla propria azione un elevato livello di
efficienza e di efficacia e, con esso, l’innalzamento degli standard qualitativi
e quantitativi del servizio offerto ai cittadini, adeguando le proprie modalità
operative e la propria cultura di riferimento alle logiche che sono proprie di
qualsiasi azienda di servizi. A tal
fine si pone come primaria esigenza quella di una nuova cultura di gestione
fortemente decentrata nella struttura, mettendo in grado i soggetti interessati
di relazionarsi correttamente con realtà fortemente diversificate e di garantire
le attività attraverso un processo unitario di controllo dei risultati, di
misura dell’efficienza ed efficacia, di costante verifica della metodologia
impiegata. Tale
necessità postula una profonda condivisione degli obiettivi dell'amministrazione
ed un forte senso di responsabilità e di identificazione da parte di tutti,
dirigenza, operatori, organizzazioni sociali e sindacali, coinvolti nei diversi
e vari processi di rinnovamento. In una
ottica di condivisione degli obiettivi predetti, le parti convengono sulla
necessità di sviluppare un sistema stabile di relazioni sindacali quale
indispensabile premessa per poter prevenire, anche attraverso la valorizzazione
delle risorse interne, al raggiungimento degli obiettivi e, in primo luogo, al
miglioramento della qualità del servizio e soddisfazione degli operatori.
Tale
sistema di relazioni deve essere improntato alla reciproca chiarezza e
trasparenza dei comportamenti e dei rispettivi ambiti di responsabilità nel
comune perseguimento degli obiettivi istituzionali. Per la
gestione ad attuazione del presente protocollo di intesa il Direttore Generale
si impegna a costituire "l'ufficio delle relazioni sindacali"; il responsabile
di tale ufficio deve essere almeno di posizione funzionale direttiva del ruolo
amministrativo. Le parti convengono che i rapporti fra di loro
siano assicurati secondo la seguente procedura: Informazione, Concertazione, Consultazione.
INFORMAZIONE Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l’Azienda si impegna tempestivamente a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla R.S.U. tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio del confronto negoziale. Ritenuto
che, per tutti gli atti riguardanti il rapporto di lavoro, l'informazione deve
essere scritta e preventiva, l’Azienda si impegna a trasmettere alle suddette
rappresentanze dei lavoratori tutte le informazioni di carattere generale
relative alla stessa Azienda, nonché l’elenco degli atti adottati.
CONCERTAZIONE La Concertazione in sede decentrata rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali e riguarda questioni di carattere generale di particolare rilievo; essa si attiva, ricevuta l’informazione, entro quarantotto ore dalla richiesta scritta e si conclude entro trenta gg., terminando con un verbale, sulle seguenti materie: - articolazione dell’orario di
servizio; - verifica periodica della
produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per
determinare e distribuire i carichi di lavoro; - andamento dei processi
occupazionali, nonché proposte di deliberazioni per il piano triennale di
assunzione; - attuazione del sistema
classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di :
ò
svolgimento delle selezioni per i passaggi
tra le categorie di cui agli
articoli 16 e 17 del C.C.N.L.;
ò
valutazione delle posizioni organizzative e la
relativa graduazione delle funzioni ex art. 20 del C.C.N.L.;
ò
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro
valutazione periodica ex art. 21 del C.C.N.L.;
ò
sistemi
di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 3 del C.C.N.L.;
CONSULTAZIONE
La Consultazione è obbligatoria per le seguenti materie: - organizzazione e disciplina
degli uffici e definizione delle dotazioni organiche; - modalità per la designazione
dei rappresentanti del collegio arbitrale; - casi previsti dal D.Lgs 626/94, art 19.
COMMISSIONI BILATERALI Allo
scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale e dell’accordo
integrativo decentrato, nonché a supporto tecnico alla trattativa, vengono
istituite le seguenti commissioni, bilaterali e rappresentative delle parti: ·
Commissione sull’attività di formazione; ·
Commissione pari opportunità; ·
Commissione verifica e controllo istituto della produttività; ·
Commissione per la verifica ed il controllo sull’attuazione della nuova
classificazione del personale;
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE Quando
emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte
interessata invia all’altra una richiesta scritta, con lettera raccomandata.
La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Le parti
che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla
richiesta, ed operano la interpretazione autentica della norma controversa.
Gli
accordi sostituiscono le clausole
controversie, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della
vigenza del contratto. Sulla
base di tale interpretazione scaturiranno gli effetti giuridici ed economici, e
ciò a far data dalla decorrenza del contratto salvo diversamente pattuito.
AGIBILITÀ SINDACALE a)
Assemblee. I
dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della
retribuzione. L'assemblea si svolge, di norma, nei locali individuati dall'Amministrazione di
concerto con le OO.SS., salvo diversa richiesta delle R.S.U. o delle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L.. La R.S.U. e le OO.SS. comunicheranno, almeno due giorni prima
della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora
dell'assemblea stessa.
L'Assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o
dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali. Le R.S.U. o
le OO.SS. che hanno indetto l'Assemblea attesteranno, con elenco unico, la partecipazione dei
dipendenti all'assemblea. Nel caso
in cui l'ora di inizio dell'Assemblea coincida con l'ora di inizio dell'orario
di servizio o l'ora di termine della stessa coincida con l'ora di fine servizio,
la corrispondente firma sul foglio di presenza potrà essere omessa. b)Libertà sindacali. Per le
attività sindacali aziendali l'amministrazione renderà disponibili appositi
locali, arredati ed in uso
continuativo. Per
l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti l'attività sindacale,
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre appositi spazi nell’ambito dei
Distretti e dei Presidi Ospedalieri, a disposizione delle R.S.U. ed OO.SS.
firmatarie dell’accordo. c)
Patronato sindacale . I
dipendenti in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni previdenziali e assistenziali davanti ai
competenti organi dell'amministrazione. Gli
istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di
lavoro anche in relazione alla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro. e)
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali Il
trasferimento dei dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie e dei componenti
la R.S.U. può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive OO.SS. di
appartenenza e, per la R.S.U., dall’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il
rappresentante sindacale è stato eletto. Si intende per trasferimento il
provvedimento di mobilità interna che comporti la assegnazione a dipartimenti,
settori, uffici e/o strutture operative diversi da quelli di appartenenza. La
disposizione si applica sino alla
data di cessazione del mandato sindacale. I dirigenti sindacali delle OO.SS.
firmatarie e gli eletti nelle R.S.U. conservano tutti i diritti giuridici ed
economici acquisiti ed acquisibili per la categoria e profilo rivestiti.
Partecipazione alle trattative, incontri con l’Amministrazione e gestione dei permessi sindacali ; Le parti
concordano che la partecipazione di dipendenti - comprendendo anche i dirigenti
sindacali ed i componenti della R.S.U. - alle sedute di lavoro relative alla
delegazione trattante e/o alle commissioni sopra citate sarà considerata in
orario di servizio. Per la gestione dei
permessi sindacali le parti concordano di attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dai
C.C.N.L. e dagli accordi quadro in materia di diritti e libertà sindacali.
ARTICOLO
4 - MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA
In sede
di contrattazione integrativa sono regolate le seguenti materie: 1.
sistemi
di incentivazione del personale; 2.
criteri
per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di seguito riportate, ai
fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 : a)
attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni (sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni,
contributi per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione); b) economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n.
662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate
in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c)
specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni
o di risultati del personale; d) somme
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle
aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni; e)
finanziamenti aggiuntivi o integrativi
(Risorse Regionali); f)
una
quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o
trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo
di cui all’art. 39 del C.C.N.L.; 3.
lo
spostamento delle risorse, tra i fondi ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio per la finalizzazione tra i vari istituti, nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale; 4.
le
modalità e le verifiche per attuare
la riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 27 del C.C.N.L.; 5.
le pari
opportunità, anche alla luce della
legge 10 aprile 1991, n. 125; 6.
i
criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro
straordinario; 7.
le
seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: a) i
criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i
passaggi all’interno di ciascuna categoria; b) il
completamento ed integrazione di criteri per la progressione economica
orizzontale. 8.
i
programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione; 9.
le linee
di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di
lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività
dei dipendenti disabili; 10.
l’elevazione del contingente per la trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a part - time; 11. le
conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei
processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla
qualità e professionalità del lavoro e dei
dipendenti in base alle esigenze
dell’utenza; 12. i
criteri per le politiche
dell’orario di lavoro;
ARTICOLO
5 - SESSIONE DI BILANCIO
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto III, le parti, dopo un approfondito
confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa utilizzazione ed
allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l'anno 2002, con
particolare riguardo alle voci riguardanti il personale ed i beni e servizi,
tenuto conto altresì di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale
nonché dal programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei
processi di riorganizzazione conseguenti, convengono di quantificare le risorse
per il finanziamento degli istituti contrattuali secondo quanto risulta dagli
allegati A - B - C. In sede aziendale, nella sessione
di bilancio, che dovrà tenersi ogni anno entro il mese di Marzo, è possibile
spostare quote residue dal “fondo per il lavoro straordinario - disagio pericolo
e danno” al “fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle
posizioni organizzative” in presenza di una quota stabilizzata, oppure al “fondo
per la produttività collettiva” previa intesa tra le parti contraenti il
presente accordo.
ARTICOLO
6 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO: LAVORO
STRAORDINARIO – DISAGIO PERICOLO E DANNO - EX ART. 38. COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L.
1998 –2001
Il fondo è costituito dai
fondi ex CC.N.L. 1995/1996 - art. 43, comma 2, punti 1) e 2) - consolidati al
31.12.1997.
Il fondo per il compenso del lavoro straordinario, giusta contrattazione
decentrata tra le OO.SS. e la Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ex art 3 C.C.N.L.
1994 – 1997, risulta, per l’anno 1997, ammontare a £ 1.356.678.375 che,
defalcato del 16,5% a favore della applicazione dello art 45 del C.C.N.L. 1994 –
1997, viene determinato in £ 1.132.826.444.
Il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
giusta contrattazione decentrata tra le OO.SS. e la Azienda Sanitaria n° 9 di
Locri ex art 5 C.C.N.L. 1994 – 1997, risulta essere costituito dalle voci di
indennità di turno, di pronta disponibilità servizio notturno/festivo/festivo
notturno ed indennità di rischio radiologico. A detto fondo, ammontante a £
3.088.764.318, vanno aggiunte le percentuali riportate nella tabella sottostante
e calcolate sul monte salari anno 1995: |
Anno di riferimento |
Percentuale |
£ |
1997 |
0,58% |
253.750.000 |
1998 |
0,50% |
218.750.000 |
Al 1998 il fondo, come retro costituito e consolidato, risulta essere
determinato in £.4.694.090.762.
Dal 1999 i due fondi (ex art 47, comma 2, punto 1 e punto 2, C.C.N.L.
1995 - 1996) si unificano in unico fondo.
A decorrere dal 31 dicembre 1999 il fondo: a)
è incrementato da una quota pari allo 0,06%
del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi; b)
è adeguato in relazione all’aumento della dotazione organica presa in
riferimento nella determinazione; c)
è decurtato di un
corrispettivo pari a 65 ore pro capite a far data dal conferimento di incarichi
per posizioni organizzative.
A fine anno, a consuntivo della distribuzione di tale fondo, gli
eventuali risparmi accertati possono essere utilizzati, anche temporaneamente,
ad integrazione del fondo per la produttività collettiva. Le parti concordano di riversare nel fondo per le fasce retributive la somma di £ 47.945.625 defalcate dal fondo ex art. 38, comma 1 e comma 2, C.C.N.L. 1998 – 2001
Allegato
A
Corresponsione delle indennità Per la
corresponsione delle indennità per
particolari condizioni di disagio,
pericolo e danno le parti confermano quanto riportato nell’art. 5 del Contratto
Integrativo Aziendale 1994/1997, ad eccezione degli autisti del Servizio 118 ai
quali va aggiunta l’indennità di cui al comma 6 dell’art. 44 C.C.N.L. 1994 -
1995.
ARTICOLO
7 - FONDO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Il fondo sostituisce e riassorbe quello previsto dal C.C.N.L. 1995 –
1997, art 43, comma 2, punto 3. A partire dallo 01/01/1999 tale
fondo assorbe: 1.
la
differenza tra il valore della fascia attribuita come 1° inquadramento e lo
stipendio tabellare iniziale ex art 30 C.C.N.L. 1998 - 2001; 2.
il
valore delle indennità definite come “indennità professionale specifica”. Rimangono attribuiti al fondo i
medesimi importi di cui al punto precedente relativi al personale cessato dal
servizio a far data dal 01/01/1998, ivi compresi quelli di cui allo art 30,
comma 6 (valore indennità professionale specifica), art 31, comma 8 (assegno ad
personam), art 36, comma 3 (indennità di funzione soppressa). Il fondo è integrato dalle
seguenti risorse: 1.
da
una quota pari al 15% del fondo per la produttività collettiva, con decorrenza
dal 01/07/1999); 2.
da
una quota di eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica a far dal 01/01/1999; 3.
da
una quota pari allo 0,81% del monte salari annuo calcolato con riferimento al
1997, al netto degli oneri riflessi; 4.
da
risorse derivanti dal fondo ex art 38, comma 1, C.C.N.L. 1998 – 2001, in
presenza di stabile modifica e razionalizzazione della organizzazione del
lavoro, anche a parità di organici. 5.
Dallo 01/01/2000, dall’importo
della indennità di maggiorazione infermieristica che sarebbe stata maturata dal
personale interessato; 6.
Dallo 01/01/2000, dall’importo
economico derivante dalla differenza retributiva tra lo ex 8° livello ed il
livello 8° bis maturato dal personale interessato. La A.S. definisce in £
242.000.000 la somma da devolvere nelle posizioni organizzative, di cui,
indicativamente, il 75% nell’area sanitaria e il 25% nelle aree tecnico ed
amministrativa.
Allegato B
ARTICOLO
8 -
FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE EX
ART. 38 COMMA 3 E SEGUENTI - C.C.N.L. 1998 - 2001
È’
costituito dai fondi previsti dallo art. 46, comma 1 e comma 2, C.C.N.L. 1994 –
1997, nell’ammontare consolidato al 31/12/1997. Le
risorse da destinare alla produttività ed al miglioramento dei servizi saranno
determinati a seguito della presente contrattazione. Si
conviene di utilizzare, anche temporaneamente, i risparmi a consuntivo nella
gestione del fondo del lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio Lo
spostamento delle risorse sarà temporaneo e riguarderà l’anno in cui si fossero
verificate le eccedenze e, quindi, non potrà essere ripreso per l’anno
successivo. Il fondo
viene integrato annualmente: 1. dal
01/01/1998, con le risorse derivanti dalla attuazione dello art. 43 della L.449/97; 2.
dalle
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno
a tempo parziale; 3.
a
decorrere dal 01/01/1998, con lo 1% come tetto massimo del monte salari annuo
calcolato con riferimento all’anno 1997 – detratto quanto già attribuito sul
monte salari 1995 - secondo le modalità definite dalla Regione negli atti di
indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione correlati dagli incrementi
di gestione; 4.
a
decorrere dal 1999, di una quota del 15% su quanto consolidato per il 1998; 5.
a
decorrere dal 2000, dallo 1,2% da calcolare sul monte salari anno 1999, detratto
quanto già attribuito sul monte salari 1997.
Allegato
C SISTEMA
DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Le parti
prendono atto che l’istituto dell’incentivazione alla produttività, così come
strutturato nel nuovo C.C.N.L. del Comparto Sanità, risulta profondamente
trasformato rispetto ai precedenti contratti di lavoro. In particolare, il nuovo sistema di incentivazione
alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi: • è importante strumento per
migliorare, dal punto di vista quali - quantitativo, il servizio che la nuova
azienda sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente, nell’ambito di un
più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una maggiore economicità
dell’Ente; • è sistema scollegato da ogni
presunzione di produttività del dipendente e pertanto strumento effettivamente
meritocratico; • è un sistema che si fonda nel
perseguimento e sulla verifica di concreti risultati ottenuti dal singolo
dipendente e dall’équipe (è pertanto incentivazione di risultato); • è strumento da gestire nell’ambito
dei criteri generali posti, in modo
decentrato, a livello di singolo servizio / reparto / ufficio. Le parti prendono atto che l’istituto
dell’incentivazione consta di due elementi strutturali: - Incentivazione alla
produttività collettiva (art. 39 C.C.N.L. 1998 - 2001)
destinata a promuovere
il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione
degli obiettivi generali dell’Ente. - Incentivazione alla
produttività di risultato economico (art. 4, comma 8, D.Lgs 502/92)
Strumento per il raggiungimento di risultati positivi
in termini economici, da parte dei responsabili dei budget di unità
organizzativa. Si concorda di articolare il fondo per la
produttività 1998 – 2001 (e per l’anno 1997, in quanto non precedentemente
liquidato) in due distinte parti: |
Anno |
Produttività |
Mantenimento (43,2%) |
Risultato (56,8%) |
1997 |
881.070.065 |
380.622.268 |
500.447.797 |
1998 |
893.649.525 |
386.056.595 |
507.592.930 |
1999 |
893.649.525 |
386.056.595 |
507.592.930 |
2000 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
2001 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
2002 |
1.326.534.078 |
573.062.722 |
753.471.356 |
Relativamente all’anno 2002: A.
quota di
mantenimento: 43.2%
pari a £ 573.062.722 (Euro 295.962,20), parte distribuita a mantenimento dei
precedenti livelli di produttività. B.
Quota di
risultato: 56.8%
pari a £ 753.471.356 (Euro 389.135,50), parte distribuita in funzione degli obiettivi e dei risultati
raggiunti dalle UU.OO. e/o Servizi attraverso specifici progetti mirati al
miglioramento qualitativo e quantitativo nell'erogazione delle prestazioni, in
base agli indirizzi regionali ed
aziendali. Svolgendosi questa contrattazione nell’anno 2002, tenuto conto dell’accordo intercorso il 19 novembre 1999 tra la Regione e le OO.SS. ed al fine di garantire equità nella distribuzione dei fondi alle rispettive categorie per il personale del comparto, le parti concordano, per l’arco temporale 1997 e 1998 - 2001, di distribuire ambedue le parti del fondo identificate nella tabella sopra indicata secondo le seguenti modalità |
Livello |
Categoria |
Peso |
1°, 2°, 3° |
A |
100 |
4° |
B |
115 |
5° |
Bs |
122 |
6° |
C |
144 |
7° |
D |
164 |
8 - 8 bis |
Ds |
183 |
Ad ogni singola categoria è attribuita una quota derivante dalla somma del peso attribuito ad ogni singolo dipendente ad essa appartenente, secondo il seguente calcolo: 1.
La quota
di mantenimento diviso la somma totale del peso di tutto il personale del
comparto moltiplicato per la somma del peso del personale della medesima
categoria = frazione di mantenimento attribuito alla categoria. 2.
Le quote
così stabilite vengono erogate mensilmente in busta paga (sulla base dei giorni
di presenza) includendo:
-
Ferie;
-
Permessi
retribuiti;
-
Permessi
sindacali;
-
Assenze
per malattia inferiori ai 15 gg. annuali complessivi. Le quote
riguarderanno i dipendenti che mantengono livelli di produttività uguali o
superiori ai livelli propri della U.O. e/o del Servizio di appartenenza,
adeguando i parametri di misura agli indicatori nazionali. Eventuali residui al 31 Dicembre di ogni anno vengono
ridistribuiti a saldo del risultato.
B) Il fondo di risultato è costituito dalla somma di £
753.471.356 (pari ad Euro 389.135,50) per l’anno 2002:
1.
Propedeuticamente alla
liquidazione di quanto dovuto per il raggiungimento dell’obiettivo, ogni
Dirigente di Struttura invia specifica relazione finale al Direttore Generale ed
al N.A.V.S.. La relazione, corredata dalla scheda di apporto individuale dei
dipendenti coinvolti, deve precisare il raggiungimento o meno degli obiettivi
preventivamente assegnati. 2.
Il
“fondo di risultato” viene suddiviso tra le diverse UU.OO. e/o Servizi,
determinando così una quota teorica che spetterà per intero solamente al raggiungimento totale
dell’obiettivo assegnato. 3.
La
suddivisione delle quote la cui somma costituisce il fondo budget di ciascuna U.O. avviene
in funzione del numero degli operatori che hanno prestato la loro opera
all’interno della U.O., moltiplicato per il rispettivo peso di livello. 4.
Il
Direttore Generale si riserva di attribuire la somma di £ 226.041.406 (Euro
116.740,65) - pari al 30% - da destinare ad Uffici / UU.OO. / Servizi secondo
obiettivi particolarmente strategici per la Azienda. 5.
In base
ai criteri di cui sopra si dividerà il fondo del risultato per U.O. / Servizio,
inviando copia di tali schede ai Dirigenti titolari del risultato (ALLEGATO D). 6.
Le quote
del fondo di risultato, attribuite in base al numero dei dipendenti in servizio
a tempo indeterminato nella U.O. / Servizio di riferimento,
vengono pesate ed assegnate per categoria, secondo il seguente schema:
7.
Semestralmente verrà erogata la quota teorica del 50% sulla base precedentemente
identificata. La liquidazione a conguaglio avverrà previa verifica - a cadenza
annuale - dei risultati effettivamente raggiunti ed in rapporto percentuale agli
stessi. 8. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi vi sarà un recupero delle somme già erogate, avendo presente la tabella sottostante.
9.
IL
progetto dove essere presentato tenendo conto dei seguenti elementi:
-
indicazioni chiare dell’obiettivo che si intende realizzare;
-
descrizione del progetto con indicazione precisa della durata;
- il
personale interessato con la
categoria ed il profilo di
appartenenza (ALLEGATO E);
-
il
valore economico; 10. La quota
teorica di cui al precedente comma 6,
è così suddivisa:
-
30 % per
l’apporto individuale;
-
70 % per
l’apporto funzionale. 11. La somma
dei valori riferiti agli indicatori
sintetizzati nelle schede di cui allo Allegato E è lo strumento per determinare la quota
di produttività individuale - 30% - legata all’apporto individuale, che spetta
ad ogni singolo lavoratore. In particolare:
-
Da 80 a
100 punti – 100% del 30% della
quota spettante;
-
Da 50 a
80 punti - 80% del 30% della quota spettante;
-
Da 20 a
50 punti - 60% del 30 % della quota
spettante. 12. Il
Dirigente della Struttura operativa, sulla base dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati, esprime le conseguenti valutazioni
sull’apporto individuale assicurato da ogni singolo dipendente. 13.
Le percentuali
dell’apporto individuale sono determinate sulla base dei punteggi legati agli
indicatori riportati nelle schede di valutazione individuale , di cui allo
Allegato E. Detti indicatori sono vincolanti per i Dirigenti e non possono
essere utilizzati, se non per il personale
previsto da ogni singola scheda. 14. Gli
eventuali abbattimenti delle quote di produttività individuale legate
all’apporto individuale (30% della quota teorica spettante ad ogni singolo
lavoratore), conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi definiti,
vengono invece riassegnati al fondo della produttività complessiva per l’anno
successivo. 15. Per ogni
valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti
interessati o dai loro rappresentanti sindacali. Tali ricorsi saranno presi in
esame dal N.A.V.S. entro venti giorni dalla presentazione, per la revisione o
conferma del giudizio espresso.
16.
Ogni dipendente verrà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano
individualmente e di quelle relative
alla U.O./Servizio di appartenenza ed avrà diritto di estrarne copia. La
presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione del documento e sotto la
responsabilità del Dirigente della U.O./Servizio.
17.
Il dirigente responsabile di Dipartimento/di Ufficio/Struttura deve favorire la
partecipazione al progetto di tutti i dipendenti interessati.
18.
Ciascun dipendente non può partecipare a più di uno degli obiettivi specifici
che non siano stati assegnati alla U.O./Servizio di appartenenza.
19.
Le parti concordano di verificare, alla fine dell’anno, il meccanismo che
regola il sistema d’incentivazioni, per superare eventuali disfunzioni che
potrebbero verificarsi.
ARTICOLO 9
- NUOVA
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti concordano che a tutto il personale del comparto con contratto a tempo indeterminato ed in servizio alla data del 31/12/1996 venga attribuita, con decorrenza 01.01.2001, la fascia economica immediatamente superiore a quella in godimento in sede di primo inserimento nella nuova classificazione prevista dall’allegato 7 del C.C.N.L. 1998 – 2001. La spesa
viene finanziata utilizzando le risorse del fondo ex art. 39
del C.C.N.L. 1998 – 2001, nei limiti della consistenza dei fondi. Non
partecipano alla progressione economica orizzontale i dipendenti che non
svolgono le mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Il fondo per la progressione economica orizzontale è determinato come segue:
Per favorire il passaggio dal vecchio istituto al nuovo modello di progressione
economica è utile ed opportuno definire un sistema di criteri e requisiti che,
partendo dalla situazione esistente, ipotizzi forme e soluzioni innovative a
decorrere dall’anno 2002.
criteri
di valutazione: anche in
questo caso è utile proporre un mix di criteri di valutazione che tengano conto
dell’anzianità, dei titoli, della formazione nonché della valutazione individuale,
differenziando la combinazione di questi elementi e la loro incidenza a seconda
della categoria.
Categorie basse:
maggior
peso all’anzianità, rispetto alle altre due; Categorie
superiori : maggior incidenza alla formazione rispetto all’anzianità. Per
l'attribuzione della fascia economica si propone di utilizzare i seguenti
criteri per le fasce 1^, 2^, 3^, 4^ di
ogni categoria:
CATEGORIA A: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 10 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 40 punti
Anzianità
CATEGORIA B: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 10 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 40 punti
Anzianità
CATEGORIA Bs: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 10 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 40 punti
Anzianità
CATEGORIA C: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 20 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 30 punti Anzianità
CATEGORIA D: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 20 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 30 punti
Anzianità
CATEGORIA Ds: 90 punti 10 punti
Titoli di studio; 20 punti
Arricchimento professionale conseguente a formazione e/o aggiornamento; 30 punti
Valutazione individuale 30 punti
Anzianità Si precisa che, in
applicazione della art. 35 C.C.N.L. 1998 – 2001, la progressione orizzontale si
attiva nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di
cui allo art. 39 C.C.N.L. 1998 – 2001. In ogni caso i contingenti di personale
interessati alla progressione economica orizzontale verranno concertati con le
RR.SS.UU. e le OO.SS..
** Per gli anni 1999 e 2000, considerato che non si
provvede alla progressione per fasce, il residuo di cui alla colonna viene
utilizzato per il pagamento dell’orario straordinario effettuato nell’anno 2001
in pronta disponibilità (indicativamente £ 210.000.000) e per servizi
essenziali, previa verifica da parte delle OO.SS., e per il fondo per la
produttività. *** Per l’anno 2001, una quota di tale fondo residuo
- pari a £ 236.922.949 (Euro 122.360,49) - verrà destinata ad integrazione del
fondo di produttività collettiva. Per l’anno 2002, la
stessa quota verrà utilizzata per il finanziamento delle posizioni
organizzative. La quota sopra
indicata è derivata da £ 188.977.324 (Euro 97.598,64) - 0,4% calcolato sul monte
salari 1999 a cui vanno aggiunte £ 47.945.625 (Euro 24.761,85) - n° 65 ore di
lavoro straordinario per 35 dipendenti ai quali si definisce di affidare gli
incarichi per posizione organizzativa.
ARTICOLO
10 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 34 del
C.C.N.L. ed il limite individuale non potrà essere superiore a 180 ore annuali.
I limiti individuali potranno essere superati - in relazione ad eventi
eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio - da individuare
d’intesa tra la Azienda e le OO.SS.
- e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali tenendo conto
delle risorse previste per il lavoro straordinario. Premesso che il fondo per il lavoro straordinario è
finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari,
temporanee e specifiche situazioni organizzative, le parti convengono quanto segue: §
il lavoro straordinario
non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle Unità
Operative; quindi il ricorso a tale istituto deve, comunque, essere ridotto al
minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili,
imprevedibili e non programmabili. Pertanto diviene obiettivo aziendale la sua
riduzione; §
le procedure di ricorso
al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l’impiego del fondo saranno
oggetto di monitoraggio quadrimestrale unitamente ai soggetti sindacali, al fine
di potere adottare eventuali provvedimenti per il suo governo; §
il lavoro straordinario
prestato deve essere monetizzato o, su richiesta del personale interessato, può
essere recuperato con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze del servizio, nel mese successivo. §
Il fondo per la
corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è determinato al
31/12/2001 ai sensi dell’art. 43, comma 2, punto 1 del C.C.N.L. 01 settembre
1995 ed ammonta, per l’anno 2002, a £. 673 milioni (Euro 347.575,50). §
Per aver diritto al
pagamento del lavoro straordinario l’orario di lavoro deve essere accertato con
efficaci controlli e verifiche da parte della Azienda. §
La mancata osservazione
di quanto sopra non da diritto a nessuna remunerazione. §
le ore di straordinario
vanno assegnate alle articolazioni aziendali per
dipartimenti, e si deve tenere
particolarmente conto: a) del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; b) della partecipazione a commissioni o altri organismi
collegiali, operanti nell’azienda nella sola ipotesi in cui non siano previsti
specifici compensi; c) dell’assistenza all’organizzazione di corsi di
aggiornamento:
ARTICOLO
11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Programma di attività di formazione professionale. A
sostegno della strategia aziendale, dei processi innovativi e del raggiungimento
degli obiettivi, le parti convengono di attivare iniziative di formazione,
riqualificazione ed aggiornamento professionale Le parti
prendono atto che la normativa relativa alla materia Sanitaria è in continua
innovazione e cambiamento su diversi piani: ·
istituzionale ·
organizzativo ·
delle
responsabilità ·
del
sistema informativo ·
del
finanziamento e delle contabilità.
L'esperienza dimostra che le norme da sole non sono sufficienti per produrre
cambiamenti in quanto la loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni
(strutturali, operative, culturali) capaci di rendere il cambiamento operante,
valorizzando il ruolo dinamico e attivo delle persone, cioè di quanti, a diversi
livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni e nei servizi. E’ infatti, a partire dalle persone, dal loro apporto
collaborativo e partecipativo e dal continuo cambiamento ed adeguamento delle
loro professionalità che le innovazioni introdotte potranno avere maggiore
possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nella erogazione dei
servizi socio- assistenziali. Pertanto, nell'ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie e degli Enti, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Le
iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale
per gli operatori, quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento
dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione all'evoluzione dei bisogni
di salute del cittadino e della comunità.
In tale contesto, quindi, la risorsa formativa non può che porsi il seguente
obiettivo generale: pervenire ad una crescita, maturazione e valorizzazione
professionale di tutto il personale a tempo indeterminato, compreso quello in
distacco, in grado di soddisfare, in modo ampio, globale e personalizzato, la
domanda sempre più complessa di benessere psico - fisico, sociale ed ambientale
proveniente dal cittadino - utente e dalla collettività, promuovendo e tutelando
la salute individuale e collettiva dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e
delle comunità.
L'obiettivo generale, tuttavia, si potrà perseguire anche tramite
l'individuazione di tappe intermedie che l’Azienda intende raggiungere
impegnando risorse finanziarie finalizzate alla formazione, al fine di far
conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in
relazione alle funzioni assegnate.
Le aree interessate prioritariamente riguardano: ·
i
processi di innovazione tecnologica ed organizzativa; ·
gli
aspetti tecnico - professionali; ·
le
discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di
programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del Piano
Sanitario Nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. ·
la
conoscenza sui concetti e sui nuovi strumenti di programmazione e controllo
economico finanziario introdotti dalia legislazione nazionale (contabilità
economico-finanziaria e patrimoniale, responsabilità economica. Budget) ai fine
di consentire un più diretto coinvolgimento del personale nel perseguimento di
obiettivi di efficienza e di ottimizzazione dell’impiego delle risorse. Il Consiglio dei Sanitari, fino alla costituzione del Collegio di Direzione in base all’art. 17 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, supporterà la Direzione Strategica nella formulazione dei programmi di formazione, raccordandosi con la Commissione mista (n° 11 componenti, di cui 05 designati dalle OO.SS.). La Commissione, presieduta dal Direttore Generale o Suo delegato, per la Azienda sarà composta anche da: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Dirigente Ufficio Formazione, Responsabile Uffici Staff del Direttore Generale, Responsabile Ufficio Infermieristico e Tecnico, o Loro delegati . I componenti sindacali sono nominati dalle sigle firmatarie e sorteggiati tra i nominativi designati. Le parti concordano, altresì, di effettuare la formazione e l'aggiornamento anche all’interno delle aziende, ricorrendo, anche, alle strutture specializzate (università, centri di formazione) al fine di contenere i costi coinvolgendo, allo stesso tempo, più operatori possibili. I
dipendenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione e saranno
selezionati sulla base delle priorità aziendali (obiettivi regionali ed
aziendali). Il
Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, congiuntamente e con la
collaborazione dell’Ufficio Formazione, definiscono le procedure di selezione
delle domande, tenuto conto delle priorità connesse agli obiettivi aziendali ed
all’equità nell’accesso ai programmi di formazione. Di tale procedura si informa
la Commissione per la formazione che può proporre modifiche/integrazioni. Il
testo finale viene proposto al Consiglio dei Sanitari, nelle more della
costituzione del Collegio di Direzione, per l’espressione di un parere prima
della determinazione della Direzione Generale. Al finanziamento di tale istituto si provvede
mediante l’inserimento di un
capitolo ad hoc per la formazione nel bilancio preventivo annuale, destinando
una quota pari allo 01% - £ 450.000.000 circa - del monte salari, precisando che
la Azienda si è già attivata, con la presentazione di progetti al Fondo
Sanitario Europeo, per la acquisizione di fondi aggiuntivi. L’azienda si impegna a pubblicizzare i corsi relativi all’aggiornamento obbligatorio nell’apposito Albo dell’Azienda e nelle sedi di Distretto ed Ospedaliere, dandone contestuale comunicazione alle OO.SS. firmatarie.
ARTICOLO
12 - PARI OPPORTUNITÀ
Comitati per le pari opportunità
I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso la Azienda od Ente
nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono
i seguenti compiti: a. raccolta
dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è
tenuta a fornire; b.
formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X ; c.
promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni
positive ai sensi della legge n. 125/1991.
I Comitati, presieduti da un
rappresentante femminile dell’Azienda, sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti - prioritariamente
femminili - dell’Azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Nell’ambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le
pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della
posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento
degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio , a
parità di requisiti professionali,
nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni
organizzative del sistema
classificatorio; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi
sociali nella fruizione del part time;
- processi di mobilità. La
Azienda favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo,
nell’ambito lavorativo, i
risultati del lavoro da essi svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere una
relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno dell’Ente,
fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in
relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla
partecipazione ai processi formativi.. Il
Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del
Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. L’Amministrazione si impegna a stanziare la somma di £ 50.000.000 per favorire il reale funzionamento del suddetto comitato e per finanziare progetti di azioni positive.
ARTICOLO
13 - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
La
sicurezza e l'igiene del lavoro costituiscono una problematica di notevole
importanza all'interno delle strutture sanitarie, ciò sia in ragione della
diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi
possono riguardare tanto i lavoratori, quanto gli utenti dei servizi.
Nel settembre 1994, lo stato italiano ha recepito con il Decreto legislativo n°. 626/94, varie direttive europee in materia di sicurezza e igiene del lavoro, apportando rilevanti novità alla legislazione in vigore. Esse consistono in particolare nella creazione di un'organizzazione della sicurezza che coinvolge attivamente i lavoratori, in funzione della loro mansione e posizione, privilegiandone l'informazione, la formazione e la consultazione. Le parti concordano di istituire una
commissione paritetica che, di concerto con le strutture aziendali di cui al
D.Lgs 626/94 e con il Medico Competente, coadiuvi e collabori alla effettiva
riduzione del rischio. Le parti
concordano, altresì, che nell’Azienda il numero dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza è pari a 6 (sei) e, per quanto attiene i permessi
retribuiti orari per i predetti rappresentanti, confermano quanto sottoscritto
nel protocollo d’intesa del 12.1.1996 approvato con delibera n° 149/96, per come
parzialmente modificato dalla delibera n.1156/2001. Alla scadenza del mandato, i nuovi
rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza saranno designati dalle OO.SS..
ARTICOLO
14 - TUTELA DEI DIPENDENTI
PORTATORI DI
HANDICAP
Per i
dipendenti portatori di handicap, le parti convengono di rimandare la disciplina
a quanto previsto dal C.C.N.L. integrativo stipulato il 07/04/1999.
L’Azienda è tenuta ad istituire, ove possibile , il servizio di mensa e/o
comunque garantire ai propri dipendenti il diritto alla mensa con modalità
sostitutive. Si conviene che, essendo l’Azienda nella obiettiva
impossibilità di organizzare il servizio in tempi ragionevoli, si è costretti ad
attivare per i dipendenti interessati le modalità sostitutive che consistono
nella erogazione mensile del buono mensa nella misura di £. 10.000 pro capite,
su cui grava il contributo del dipendente nella misura di £. 2000. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, compresi
quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di
effettiva presenza al lavoro, il cui turno di lavoro ricomprenda almeno una
delle seguenti fasce orarie : 13,00 – 15,00 e 19,00 – 21,00. Le parti concordano di attivare un tavolo di lavoro
per revisionare l’attività e l’orario di apertura di Servizi ed Uffici, al fine
di ottimizzare l’accessibilità
dell’Utenza agli stessi.
ARTICOLO 16 - DIVISE DEL
PERSONALE
L’Amministrazione si impegna a fornire a proprie spese al personale, cui durante
l’orario di servizio è fatto obbligo di indossare una divisa od indumenti di
lavoro e calzature, gli indumenti stessi nella misura di almeno due cambi annui,
salvo motivata proposta della Direzione Sanitaria Aziendale e convalidata dal
Direttore Generale. Ai
dipendenti addetti a particolari servizi (es. personale 118, personale della
manutenzione, ecc.) debbono essere inoltre forniti tutti gli indumenti
protettivi contro eventuali rischi e/o infezioni, tenendo conto delle norme in
materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO
17 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
L'Azienda s’impegna a far tenere ai dipendenti interessati corsi di
qualificazione ed aggiornamento allorché si sviluppino e s’implementino
innovazioni tecnologiche volte a modificare il processo ed il prodotto
dell’azione sanitaria, amministrativa e dei servizi
resi alla collettività. Tale impegno si concretizza in un programma di
azione, definito in contrattazione decentrata, allorché ne ricorrano le
condizioni ed ad integrazione di volta in volta del presente contratto. In tale
sede sono studiate e valutate le implicazioni logistiche, sociali, funzionali e
di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi di legge vigente. La
formazione per i dipendenti a seguito delle innovazioni tecnologiche comporta
anche la valutazione per il percorso di carriera e della progressione economica
orizzontale.
ARTICOLO
18 - LAVORO A TEMPO
PARZIALE
Le parti concordano di elevare il contingente di personale del rapporto
di lavoro a tempo parziale dal 25%
della dotazione organica complessiva
a tempo pieno, come previsto dall’articolo 23 comma 8 del C.C.N.L.
1998/2001, di ulteriore 10%, solo
in presenza di particolari situazioni familiari o personali documentate e
presentate dal dipendente. I
risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale sono utilizzati secondo la disposizione della legge 23 dicembre
1996 n° 662, comma 59. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si
articola come segue: • con
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana
(tempo parziale orizzontale); • con prestazione lavorativa su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale
verticale) in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese, anno).
Il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo
parziale (e viceversa) è determinato dalla stipulazione di un nuovo contratto
individuale di lavoro. Il
personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale è esonerato dallo svolgimento di servizi in lavoro straordinario
e comunque da ogni altra attività - anche incentivata - che implichi
l’allargamento della fascia oraria di servizio per la quale sia stato
autorizzato. Il periodo di prova non si ripete in occasione
di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e
viceversa), salvo che vengano modificati la categoria o il profilo professionale
di inquadramento.
ARTICOLO
19 - MOBBING
Al fine di
evitare che si verifichino fenomeni di Mobbing (situazione di isolamento ed accanimento che si
verifica quando un lavoratore viene vessato da dirigenti e colleghi) sempre più
diffusi anche negli ambienti di lavoro della P.A.., l’Azienda effettua
periodicamente una valutazione mirata a verificare la sussistenza o meno del
fenomeno. Detta indagine è compiuta con l’ausilio di
apposita modulistica - fatto salvo l’anonimato - e d’intesa con la R.S.U. In caso
di sussistenza del fenomeno, la Direzione Generale istituisce apposito sportello
di ascolto che con le dovute garanzie di competenza e riservatezza, accoglie le
richieste di aiuto da parte dei dipendenti, evitando anche probabili contenziosi legali.
ARTICOLO
20 - PROGRESSIONE INTERNA NEL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Il sistema di
progressione verticale è teso a valorizzare le risorse umane ed a
riconoscere le capacità professionali interne all’Azienda, attraverso procedure
selettive da avviarsi nell’ambito dei posti vacanti della dotazione organica non
destinati all’accesso dall’esterno. Le selezioni
interne riguardano i passaggi tra diverse categorie per i profili in cui è consentito anche
l’accesso dall’esterno, o per profili la cui professionalità è acquisibile solo
all’interno.
Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria
immediatamente superiore sono disciplinate dal Regolamento, (Allegato 1) previa
concertazione con i soggetti sindacali.
I posti da coprire mediante procedure
selettive interne sono individuate nell’ambito del piano occupazionale, oppure
dei piani di riorganizzazione dei servizi (se elaborati in tempi diversi) -
previa concertazione con i soggetti sindacali – mentre, in sede di presentazione
del bilancio di previsione, vengono concordati i posti da coprire nel corso
dell’esercizio finanziario di riferimento.
In ogni caso il costo per i nuovi passaggi verticali dovrà essere finanziato
direttamente dall'Azienda e non da risorse contrattuali. In via prioritaria
dovranno essere considerate, con precedenza sugli esterni, le richieste del
personale interno avente i requisiti previsti dalle specifiche declaratorie.
ARTICOLO
21 - LE
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
PREMESSA
Il C.C.N.L., all’art. 20, prevede che le aziende, sulla base dei propri
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione, anche in relazione alle
esigenze di servizio possano istituire posizioni organizzative che richiedono lo
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. Per l’istituzione delle
posizioni organizzative e la loro graduazione occorre correlarsi alle finalità
ed agli obiettivi strategici dell’Azienda, attivando processi di delega delle
responsabilità gestionali e professionali. Gli incarichi per le posizioni
organizzative e per le eventuali revoche delle stesse verranno formalizzati con
specifico Atto deliberativo. L’impegno di spesa relativo agli
incarichi affidati verrà definito annualmente nell’ambito del fondo per il
finanziamento delle fasce e delle posizioni organizzative.
LE
POSIZIONI
1.
Potranno
riguardare: ·
direzione di servizi ·
direzione di dipartimento ·
direzione di uffici ·
direzione di settori di particolare complessità.
2.
Caratterizzazione ·
elevato
grado di esperienza ·
autonomia gestionale ·
autonomia organizzativa
3.
Svolgimento di attività ·
contenuti di alta professionalità ·
contenuti di alta specializzazione
Per: ·
processi
assistenziali ·
processi
di studio e di ricerca ·
attività
ispettive di vigilanza e controllo ·
Attività
di attuazione del D.Lgs. 758/94
·
Coordinamento didattico
Graduazione delle Funzioni
La
graduazione delle funzioni va definita preventivamente, attribuendo un punteggio
elevato ai parametri individuati dal contratto, sostituendoli od integrandoli in
relazione alle specifiche situazioni organizzative della avendo a riferimento:
SCHEDA
DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI
NOTA
: Il
totale del punteggio è dato dalla somma aritmetica del punteggio ottenuto per
ogni singolo parametro. Fatto uguale a 50 il punteggio massimo
attribuibile a ciascuna posizione, il valore economico viene definito stabilendo
il rapporto tra il punteggio attribuito e il valore economico massimo
dell’indennità (£ 18.000.000). Il
valore economico della posizione
è dato dal rapporto tra le risorse disponibili e la somma dei punteggi
attribuiti moltiplicato per il punteggio di ciascuna posizione. Per
ognuna delle posizioni di responsabilità organizzative, dopo aver precisato
funzioni ed attività in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei
programmi da realizzare, il bando interno dovrà contenere: -
la
descrizione delle funzioni e delle attività richieste per la posizione; -
i
requisiti culturali e professionali necessari -
il
valore economico definito per la posizione; -
i
termini per la presentazione della domanda. La
selezione avviene ad opera di un’apposita commissione nominata dal Direttore
Generale, presieduta dal Direttore Sanitario od Amministrativo secondo l’area di
competenza, e composta anche da due esperti di qualifica dirigenziale, la quale
effettua una valutazione comparata che tenga conto dei criteri oggettivi seguenti: ·
titoli
culturali, sino a punti 25; ·
titoli
di servizio, sino a punti 50; ·
titoli
professionali specifici, sino a punti 10; ·
curriculum professionale, sino a punti 15.
L’incarico è conferito con Atto scritto e motivato dal Direttore Generale, su
proposta dell’apposita commissione. L’Atto
d’incarico deve contenere: -
la
descrizione degli obiettivi da conseguire; -
i
criteri di valutazione, preventivamente definiti; -
il
valore economico della posizione; -
la
durata dell’incarico. La
valutazione dell’attività e del risultato conseguito dalle persone incaricate
avviene periodicamente ed è formalizzata, per ogni anno, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo. La
valutazione prende in esame il
risultato conseguito in relazione all’esercizio delle attività ed alla
assunzione delle responsabilità funzionali definite nella scheda di descrizione
della posizione organizzativa. (Allegato
al successivo Art. 22)
ARTICOLO
22 -
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
VALUTAZIONE
La
retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione positiva
secondo i parametri definiti in allegato E, a seguito di valutazione specifica
del Dirigente e previa conferma del N.A.V.S. interno dell'Azienda. In caso
di eventuale valutazione negativa - prima della definitiva formalizzazione - il
N.A.V.S. interno acquisisce in contraddittorio le considerazioni del Dirigente
preposto e del dipendente valutato negativamente, il quale potrà farsi assistere
da un Dirigente sindacale o da persona di sua fiducia o da un legale, comunque,
sempre previa delegazione formale scritta. L'esito
della valutazione periodica, non inferiore alla cadenza annuale, è riportato sia
che sia positivo sia che sia negativo, nel fascicolo personale di ciascun
dipendente interessato. Di tale esito si tiene conto nell'affidamento di altri
eventuali incarichi, sia in caso positivo che negativo. In tal
caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza ed è
restituito alle funzioni del proprio profilo professionale, mantenendo il
trattamento economico già acquisito, ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L.
1998/2001, fatti salvi i diritti di cui all'art. 36, comma 3° del C.C.N.L.
1998/2001. SCHEDA
DI VALUTAZIONE - 8 PARAMETRI
IL DIRIGENTE ____________________ Nucleo
Aziendale Valutazione Strategica
__________________________________
L’indennità relativa alla posizione organizzativa verrà corrisposta al
raggiungimento almeno del 70%
del valore della scheda di valutazione, aumentato dell’importo corrispondente
per ogni
punto percentuale in più, garantendo comunque il minimo contrattuale di £
6.000.000.
ARTICOLO
23 – DIMENSIONAMENTO DEL FONDO DI
CUI ALL’ART. 38
Atteso
che, per il fondo di produttività di cui all’articolo 38 del C.C.N.L. 1998 -
2001 relativo al personale dipendente del S.S.N. (area del comparto) , la media pro capite
riconosciuta nell’ambito della Regione Calabria ed a livello Nazionale
corrisponde indicativamente a £. 1.000.000 lordo annuale, a tutela della equità
retributiva del personale dipendente di questa Azienda la delegazione trattante
di parte sindacale ritiene pregiudiziale riconoscere il medesimo trattamento
anche ai lavoratori dell’Azienda Sanitaria n.9 di Locri, in quanto le carenze
delle precedenti gestioni non debbono riflettersi negativamente sui loro
diritti. L’Azienda Sanitaria di Locri si trova inoltre in una particolare condizione, per l’accordo di programma elaborato dall’attuale Direzione Generale di durata quinquennale volto a riqualificare radicalmente e fortemente le attività sanitarie nell’area di competenza dell’Azienda, con sottoscrizione da parte dei Ministeri della Salute e del Tesoro dell’unico accordo di Programma stralcio in Italia con un’Azienda Sanitaria , che prevede la acquisizione di £. 82.301.000.000 (Euro 42.764.401,48), specificatamente destinati all’A.S. n.9 di Locri. Questo finanziamento potrà consentire un rilancio delle attività sanitarie del territorio, con miglioramento dell’andamento occupazionale. Questo percorso coinvolgerà tutto il personale dipendente con un impegno costante volto a sostenere i livelli di produttività delle attività assistenziali, tecniche ed amministrative ospedaliere e territoriali di tutta l’Azienda, nelle sedi di erogazione dei servizi ritenute opportune in relazione ai lavori di ristrutturazione in corso.
ARTICOLO
24 – TEMPI PREVISTI DI PAGAMENTO
Per
garantire il pagamento di quanto sotto indicato, la Azienda è costretta a
differire l’erogazione di somme dovute ad altri fornitori, nel caso non
pervenisse tempestivamente la liquidità di cui al mutuo acceso in ambito
regionale.
***
L’indennità di coordinamento - parte fissa - verrà erogata al personale
inquadrato nella posizione di coordinamento della categoria D (ex VII e VIII
livello) - personale del ruolo sanitario e tecnico - al 31/08/2001 e che svolge
reali funzioni di coordinamento come previsto ex art. 10 C.C.N.L. 1998 – 2001.
ARTICOLO
25 - NORME FINALI
L'Azienda si impegna per la stampa del presente contratto collettivo
decentrato e la diffusione avverrà tramite le OO.SS. Per
quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato si fa rinvio al
C.C.N.L. ed alle disposizioni di legge in esso contenute Per
quanto qui non disciplinato tra le parti - sulla base delle norme del D.Lgs 3
febbraio 1993, n. 29 - si fa rinvio
al C.C.N.L. 1998/2001, alle norme suppletive del Libro V del codice civile, alla
Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed alle altre leggi che dettano norme per i
rapporti di lavoro nell’impresa, nonché alle ulteriori norme vigenti in materia.
L’Amministrazione dispone il monitoraggio
sull’applicazione del presente contratto ed effettua il controllo col proprio
N.A.V.S.. Essa informa la A.RA.N. delle realizzazioni
effettuate e dei processi verificati ai sensi delle clausole del C.C.N.L.
1998/2001.
L’ipotesi di contratto collettivo integrativo, definita con la Delegazione
Trattante, è inviata al Collegio dei Revisori, oggi denominato Collegio
Sindacale, al fine del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di
bilancio. Se non
saranno evidenziati rilievi nei termini di tempo previsti, il contratto verrà
sottoscritto dalle parti. |