Policlinico di Modena - Azienda Ospedaliera

Area Comparto

Accordo Aziendale sull’istituto della produttività collettiva anno 1998

Modena,12 novembre 1998 

POLICLINICO DI MODENA - AZIENDA OSPEDALIERA

Area Comparto

In via preliminare ed in attesa dell’accordo circa l’adeguamento dell’organico infermieristico, come preannunciato nella nota prot. n. 22508 del 26 agosto 1998,l’Azienda si impegna ad assumere con effetto immediato n. 6 unità di personale.

Per la definizione del fabbisogno, che preveda un organico sufficiente per garantire a tutti l’orario contrattuale ed adeguato ad una assistenza, si rinvia comunque alle conclusioni delle trattative sull’organico.

Accordo Aziendale sull’istituto della produttività collettiva: anno 1998

In base a quanto previsto dall’art.3 "norme di salvaguardia" dell’accordo siglato il 1° agosto 1997 sull’istituto della produttività collettiva per lo stesso anno, le parti convengono che tale accordo vale anche per il 1998, salvo quanto precisato di seguito.

  1. Disponibilità dei fondi 1998 e loro assegnazione.

Per l’anno 1998 le parti prendono atto che i fondi sono:

fondo storico 1998 3.179.750.498

5% lib. prof.1997 206.268.365

residui ex art. 48 46.383.700

accordo regionale 1997 "risorse aggiuntive" 826.663.405

accordo regionale 1998 "risorse aggiuntive" (all. n. 1) 834.887.898

accordo regionale 1998 "risorse aggiuntive" Univ. integr.(all.n.1) 14.682.339

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totale 5.108.636.205

A questi devono aggiungersi:

risparmi per part time autorizzati nel 1998 (previsione aziendale) 100.000.000

recuperi conseguenti all’applicazione dell’art.18 L 109/94

(allegato n.2) (previsione aziendale per il ’98) 20.000.000

recuperi conseguenti all’applicazione dell’art.10 accordo integrativo

(allegato n.3) (previsione aziendale per il ‘98) 150.000.000

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totale (previsione 1998) 270.000.000

Complessivamente l’Azienda garantisce una disponibilità nel 1998 di 5.378.636.205

Le parti convengono che le risorse disponibili siano così utilizzate:

  • 3.700.000.000 per garantire l’applicazione dell’accordo 1997 anche ai nuovi assunti
  • 760.000.000 per obiettivi regionali e aziendali assegnati nel 1998 a personale ospedaliero a tempo indeterminato, in base ai progetti elaborati dalla Direzione Aziendale, portati a conoscenza delle OOSS nel mese di luglio 1998 ed erogati osservando i limiti individuati nell’accordo di aprile 1998, (allegati n.4). In proposito l’Azienda assicura formalmente il rispetto dei tetti individuali indicati in tale accordo
  • 700.000.000 di cui 400.000.000 per liquidare ore di straordinario 1997 e 300.000.000 per consentire assunzioni a tempo determinato di dipendenti che permetteranno di recuperare ore di straordinario del 1997, ore di straordinario effettuate per raggiungere l’obiettivo individuato nell’accordo 1997 sulle risorse aggiuntive (aggiornamento professionale e implementazione del sistema qualità aziendale).

Le risorse residue (derivanti dal fondo di 5.378.636.205 meno 5.160.000.000 = 218.000.000) saranno oggetto di successiva negoziazione tra le parti, nel quadro di determinazione dell’accordo 1999.

2. Personale universitario integrato

Le parti convengono che l’accordo 1998 riguarda anche il personale universitario integrato a cui saranno attribuite le quote di produttività nella percentuale 1997 quale acconto 1998, rinviando l’attribuzione del conguaglio ad un momento successivo al pagamento dell’incentivazione da parte dell’Università.

Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 1998.

Modena, 12/XI/98

l’Azienda    le OOSS

DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE PARTI

Part time

Le OOSS prendono atto che l’Azienda ha deciso di interpellare la Funzione Pubblica circa la determinazione dei risparmi da part time: il quesito, consegnato in copia anche alle OOSS, riguarda la possibilità di considerare risparmio disponibile ai fini della produttività la sommatoria dei risparmi dei vari anni oppure il risparmio dell’anno di riferimento. Nel caso in cui la Funzione Pubblica risponda positivamente alla prima ipotesi, le somme aggiuntive destinate alla produttività saranno oggetto di accordo. In caso di mancata risposta, l’Azienda si impegna a dare una propria interpretazione entro il 31/12/98.

Art.48 Ccnl

Qualora il nuovo CCNL preveda l’inapplicabilità dell’art.48 con decorrenza 1/1/98, l’Azienda reintegrerà il fondo di produttività collettiva, adottando i provvedimenti conseguenti.

L’eventuale recupero economico al personale interessato sarà oggetto di confronto, fermo restando quanto già dichiarato a verbale nella riunione del 17/9/98.

Allegato n.1

RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE

DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

"applicazione aziendale dell’accordo regionale 28 luglio 1998"

In data 28 luglio 1998, l’Assessore Regionale alla sanità e le Segreterie regionali delle OO.SS. del personale dell’Area "Comparto", della "Dirigenza Medica e Veterinaria" e della "Dirigenza Amministrativa, Professionale, Tecnica e Sanitaria" hanno concordato di prorogare, anche per l’anno 1998, l’accordo regionale "Risorse finanziarie aggiuntive per il personale delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale" sulla base dei seguenti obiettivi:

  1. Obiettivi connessi alla accentuazione del processo di risanamento finanziario del S.S.R. ed al conseguente rispetto dei vincoli di bilancio definiti dalla Regione con le Aziende sanitarie:


    - prima parziale attuazione della direttiva concernente i criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di lungodegenza post-acuzie e riabilitazione estensiva nell’ambito della rimodulazione dell’assistenza ospedaliera nelle Aziende Sanitarie della Regione;

    - piena attuazione delle linee guida per il corretto funzionamento e potenziamento dei posti letto di assistenza a ciclo diurno;

    - contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per gli interventi operatori

    - potenziamento dell’assistenza anestesiologica e rianimatoria.

  2. Obiettivi di carattere aziendale:

- "piano delle Azioni 1998" definito per l’Azienda Policlinico cui si fa esplicito rinvio.

Allegato n.2

PRINCIPI GENERALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELLA L. 109/94

L’art. 18 della Legge 109/94 (L. Merloni) e successive modifiche, prevede che i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere oggetto di appalti pubblici, siano redatti prioritariamente dagli uffici tecnici delle Amministrazioni aggiudicatrici. In particolare l’art. 18 prevede la costituzione di un fondo interno pari all’1% del costo preventivato di un’opera o di un lavoro da ripartirsi tra il personale dell’ufficio che ha redatto il progetto.

In applicazione della suddetta norma l’Azienda Ospedaliera intende procedere alla liquidazione del fondo 1% per le opere progettate nel corso dell’anno 1997 per poi giungere ad un’applicazione della norma a regime a decorrere dall’anno in corso.

La somma corrispondente all’1% dell’importo preventivo dei lavoro 1997 ammonta a L. 69.368.150.

Poiché l’attribuzione di tale importo deve tenere conto dell’incentivazione che il personale interessato ha percepito nel corso del medesimo anno in termini di produttività collettiva per aver svolto, parzialmente, la stessa attività per la quale la L. Merloni fissa dei fondi specifici, l’Azienda intende riaccreditare 1/3 della somma suddetta al fondo per la produttività collettiva 1997.

Le somme restanti potranno essere distribuite agli operatori della Direzione Edile e Impianti sulla base di un regolamento aziendale, così come previsto dall’art. 6, co. 13 della L. 127/97.

A decorrere dall’anno 1998 il fondo 1% non potrà essere oggetto di cumulo con il fondo della produttività collettiva 1998 e si procederà al recupero, sulla produttività collettiva ad ogni interessato, di 1/3 di quanto attribuito ai sensi dell’art. 18.

Allegato n.3

ACCORDO INTEGRATIVO C.C.N.L. 1994/97

APPLICAZIONE DELL’ART. 10

anno 1998

L’art. 10 prevede che le aziende che rideterminano con atto formale la dotazione organica del personale destinatario del C.C.N.L. in misura superiore a quello preso a base del calcolo del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua il fondo di cui al presente punto.

L’Azienda Policlinico, avendo rideterminato con atto formale la dotazione organica rispetto a quella presa a base del calcolo per il fondo di cui sopra, può indicare in n. 95 unità l’aumento di personale dal 1993 al 31.12.1997. Se si considera che l’importo annuale medio per ogni dipendente a cui viene attribuita l’indennità di disagio, pericolo o danno è calcolata in L. 2.700.000, l’aumento ritenuto congruo ai sensi dell’art. 10 di cui sopra è indicato in L. 270.000.000 circa per l’anno 1998.

Infine, ai fini di un ripristino nei confronti del personale universitario integrato non laureato dell’erogazione delle somme sulla produttività collettiva, sospese dal mese di Luglio 1997, l’Azienda fissa in L. 50.000.000, provenienti dal residuo del fondo di disagio, la somma di incremento del fondo incentivi del personale del comparto per l’anno 1998 e per l’anno 1999.

Allegato n. 4

Progetti Aziendali 1998:

Le Organizzazioni Sindacali hanno preso visione dei progetti aziendali riportati nell’allegato 4A)

N.B.: per il progetto turno spezzato l’azienda si impegna a finanziarlo nella stessa

misura del 1997. Relativamente al progetto concorso infermieri l’Azienda si impegna

a finanziarlo con ulteriori 10 milioni. Il finanziamento per entrambi i progetti sarà

reperito all’interno dei 760 milioni complessivi.