POLICLINICO
DI MODENA - AZIENDA OSPEDALIERA
INTESA
SULL’ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 1999. AREA
COMPARTO
Considerato
l’accordo integrativo regionale di cui al
C.C.N.L. 1998-2001, siglato in data 30 Novembre 1999, ed in base a quanto previsto dall’art. 3
“norme di salvaguardia” dell’accordo aziendale siglato il 1 agosto 1997 e
successive integrazioni sull’istituto della produttività collettiva per lo
stesso anno, le parti convengono che tale accordo vale anche per il 1999, salvo
quanto di seguito precisato.
1.
Disponibilità
dei fondi 1999 e loro assegnazione.
Per
l’anno 1999 le parti prendono atto che i fondi sono costituiti secondo quanto
previsto dal C.C.N.L. art. 38 commi 3, 4
lett. b e 5 e secondo le
indicazioni contenute nell’accordo integrativo regionale siglato il
30.11.1999.
Il
prospetto allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente intesa,
determina i fondi per l’anno 1999 secondo i suddetti principi e tenendo conto
del fatto che le risorse regionali pari all’1% del totale del monte salari
aziendale 1997 si configurano come necessarie ed indispensabili al mantenimento
dei livelli quali-quantitativi raggiunti, rappresentando quindi una parte
ormai consolidata del fondo.
Le
parti convengono che le risorse siano così utilizzate:
A.
la
somma di L. 3.900.000.000 quale importo necessario a garantire i livelli
previsti dall’accordo 1997 per il raggiungimento degli obiettivi generali
aziendali;
B.
la somma di L.750.000.000 quale importo legato al raggiungimento
di obiettivi regionali e aziendali specifici assegnati nel 1999 al personale a
tempo indeterminato, in base a progetti assegnati dalla Direzione aziendale, in
conformità a quanto previsto dal Piano delle Azioni per l’anno 1999, portati a conoscenza delle OO.SS. e
R.S.U. entro il mese di marzo 1999 (allegati n. 2).
C.
la
somma di L. 299.737.334 corrispondente alla decurtazione del 15% per mesi sei calcolata sul fondo storico
(3.996.497.778) ai sensi dell’art.38 comma 7 del C.C.N.L.1998-2001
D.
Le
risorse residue, corrispondenti, in via preventiva, a circa L.451.590.061, saranno
utilizzate in parte quale riequilibrio, del primo
semestre 1999 del fondo disagio 1999 per l’attribuzione di indennità di disagio,
pericolo e danno all’area dell’Emergenza ed al Presidio di Diagnosi e Cura e in
parte oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti. Resta
inteso che dal secondo semestre 1999 l’Azienda provvederà , con risorse proprie,
all’adeguamento del fondo di cui all’art.38 1° comma del C.C.N.L. 1998-2001 onde
far fronte alla corresponsione annuale dell’indennità di cui all’art.44 comma 6
C.C.N.L. 1994-1997 alle U.O. di cui sopra.
2.
Risorse
previste al punto A.
Le
quote di produttività collettiva assegnate sono annuali e sono suddivisibili per
acconti mensili corrisposti nella misura del 95% sulla quota
annua. Il
saldo avverrà a fine anno in conformità alla dichiarazione di raggiungimento
degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione.
3.
Risorse
previste al punto B.
I
progetti specifici, proposti sulla base di obiettivi specifici, regionali e
aziendali, al personale a tempo indeterminato, anche a part time, sono portati a
conoscenza del personale interessato entro il mese di marzo dell’anno di riferimento,
nell’osservanza dei seguenti principi.
1.
la
partecipazione, intesa come massima informazione e coinvolgimento, deve essere garantita e quindi proposta
a tutto il personale del comparto;
2. il valore di una quota è concordata in
L. 100.000;
3.
l’eventuale
partecipazione a più progetti non potrà superare l’attribuzione annuale di n.
trenta quote pro capite;
4.
la
corresponsione delle quote dovrà avvenire a consuntivo, previa verifica del
raggiungimento dell’obiettivo previsto dal progetto, comunque entro il mese di
marzo 2000, in unica soluzione e contestualmente a tutti i progetti;
5.
i
documenti riguardanti i risultati delle verifiche sono portati a conoscenza
delle OO.SS. e R.S.U. prima della liquidazione delle quote
spettanti;
6.
Nei
reparti o servizi ove si svolge la libera professione con coinvolgimento del
personale del comparto sarà verificata la reale possibilità, per il personale
medesimo, di applicarsi ai progetti specifici dell’U.O.
4.
Risorse
previste al punto C.
La
scelta di spostare anticipatamente, rispetto all’effettivo utilizzo delle somme,
il 15% semestrale del fondo di cui all’art. 38 comma 3 C.C.N.L. 1998-2001 come
previsto dal comma 7 del medesimo articolo, per costituire il fondo destinato
alle progressioni nelle fasce retributive ed alle posizioni organizzative,
presuppone la considerazione che
per l’anno 2000 risulti già predisposto il relativo
regolamento.
5. Personale universitario
integrato.
Le
parti convengono che l’accordo 1999 riguarda anche il personale universitario
integrato a cui saranno attribuite le quote di produttività 1998 quale acconto
1999, rinviando l’attribuzione del conguaglio ad un momento successivo al
pagamento dell’incentivazione da parte dell’Università, salvo verifica degli
obiettivi raggiunti.
6.
Fondo integrativo regionale 1998: differenza.
Le
parti concordano che la differenza tra il fondo integrativo regionale come
calcolato con l’accordo regionale 1999 ed il fondo integrativo ricalcolato per
l’anno 1998 in base all’accordo integrativo del 30.11.1999, sia oggetto di
negoziazione tra le parti.
7.
Articolo 48 C.C.N.L. 1994-1997.
L’accordo aziendale sull’istituto della
produttività collettiva per l’anno 1998 prevede, nelle “Dichiarazioni a verbale
delle parti”, l’impegno aziendale a reintegrare il fondo della produttività
collettiva dell’importo relativo al 1° semestre 1998 ( circa 64.364.000 )
corrisposto ai dipendenti del comparto nelle more dell’approvazione del C.C.N.L.
1998-2001 che di fatto ha disapplicato l’art.48 del C.C.N.L. 1994-1997.
Conseguentemente l’Azienda procederà a reintegrare il fondo della produttività
per l’anno 2000 dell’importo di cui sopra (L. 64.364.000), di cui 50.000.000 ad
integrazione della somma destinata ai progetti speciali ( L.750.000.000 +
L.50.000.000 = L.800.000.000 ).
Si
ritiene inoltre che nel caso in cui le conclusioni contrattuali sulle risorse
aggiuntive regionali nell’area dirigenziale sanitaria fossero difformi dal
presente accordo le parti si incontreranno per gli opportuni
adeguamenti.
Modena
, 25 gennaio 2000
LA
DELEGAZIONE TRATTANTE
LE R.S.U. -
OO.SS.
AZIENDALE
PRE
INTESA PROGETTI SPECIALI ANNO
2000 Progetti
collegati al Piano delle Azioni 2000.
Considerato
che l’accordo integrativo regionale del 30.11.1999 intende concordare risorse
relative al quadriennio di vigenza contrattuale 1998/2001 e che occorre
prevedere con ragionevole anticipo i progetti relativi alle risorse aggiuntive,
con particolare riferimento a quelli cui le risorse medesime sono destinate
dall’accordo integrativo stesso,
le
parti concordano
A)
per
l’anno 2000 i progetti dovranno essere collegati al Piano delle Azioni 2000 ed essere presentati alla direzione aziendale entro il mese di
Gennaio;
B)
il
confronto con le OO.SS.-R.S.U., dovrà avvenire entro il 15 del mese di marzo per
consentire poi la massima diffusione ed informazione agli interessati entro la
seconda metà del mese di marzo, tramite riunioni di reparto o unità operativa,
debitamente verbalizzate;
C)
che
i progetti dovranno contenere: l’attività collegata al piano delle azioni,
l’indicatore di verifica, i criteri di distribuzione delle risorse economiche,
numero di dipendenti interessati, il peso economico del
progetto;
D)
che
le risorse destinate ai progetti speciali sono quantificate in L. 800.000.000
complessive; una
riserva del 2,5% del fondo storico per la produttività collettiva, deducibile
dalla quota già definita per i progetti speciali di cui sopra , potrà essere
destinata al finanziamento di ulteriori progetti speciali ( che avranno la
stessa indole di quelli di cui al punto “C” ) i cui presupposti verranno a
maturare nel corso dell’anno 2000 e comunque successivamente a quelli già
definiti secondo le modalità di cui ai punti A,B,C. Resta
inteso che le parti, anche per ciò che attiene ai progetti sopravvenuti,
rispetteranno, salvo gli opportuni adattamenti cronologici, le normali procedure
concordate nei punti A,B,C. Per tutti i progetti il limite minimo individuale è
fissato in n. 2 quote e il limite massimo individuale, previsto per la
partecipazione ad uno o più progetti, è innalzato a n. 35
quote.
L’eventuale
non utilizzo della predetta riserva, di cui al punto “D”, anche parziale , sarà
oggetto di negoziazione tra le parti per ciò che ne attiene alla
destinazione.
Per
l’anno 2000 l’Azienda procederà all’adeguamento dei fondi previsti dagli artt.
38 e 39, ai sensi dell’art. 39 comma 8 del C.C.N.L. 1998-2001, con decorrenza
dal 1/1/2000.
Modena
, 25 gennaio 2000
LA
DELEGAZIONE TRATTANTE
LE R.S.U. -
OO.SS.
AZIENDALE |