POLICLINICO DI MODENA - AZIENDA OSPEDALIERA

 

INTESA SULL’ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 1999.

AREA COMPARTO

 

Considerato l’accordo integrativo regionale di cui al  C.C.N.L. 1998-2001, siglato in data 30 Novembre 1999,  ed in base a quanto previsto dall’art. 3 “norme di salvaguardia” dell’accordo aziendale siglato il 1 agosto 1997 e successive integrazioni sull’istituto della produttività collettiva per lo stesso anno, le parti convengono che tale accordo vale anche per il 1999, salvo quanto di seguito precisato.

 

1.  Disponibilità dei fondi 1999 e loro assegnazione.

 

Per l’anno 1999 le parti prendono atto che i fondi sono costituiti secondo quanto previsto dal C.C.N.L. art. 38 commi 3, 4  lett. b  e 5 e secondo le indicazioni contenute nell’accordo integrativo regionale siglato il 30.11.1999.

 

Il prospetto allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente intesa, determina i fondi per l’anno 1999 secondo i suddetti principi e tenendo conto del fatto che le risorse regionali pari all’1% del totale del monte salari aziendale 1997 si configurano come necessarie ed indispensabili al mantenimento dei livelli quali-quantitativi raggiunti, rappresentando quindi una parte ormai  consolidata del fondo.   

 

Le parti convengono che le risorse siano così utilizzate:

 

A. la somma di L. 3.900.000.000 quale importo necessario a garantire i livelli previsti dall’accordo 1997 per il raggiungimento degli obiettivi generali aziendali;

 

B. la  somma di L.750.000.000  quale importo legato al raggiungimento di obiettivi regionali e aziendali specifici assegnati nel 1999 al personale a tempo indeterminato, in base a progetti assegnati dalla Direzione aziendale, in conformità a quanto previsto dal Piano delle Azioni per l’anno 1999,  portati a conoscenza delle OO.SS. e R.S.U. entro il mese di marzo 1999 (allegati n. 2).

 

C. la somma di L. 299.737.334 corrispondente alla  decurtazione   del  15%   per  mesi sei

    calcolata sul fondo storico (3.996.497.778) ai sensi dell’art.38 comma 7 del C.C.N.L.1998-2001

 

D. Le risorse residue, corrispondenti, in via preventiva,  a circa L.451.590.061, saranno

utilizzate  in parte quale riequilibrio, del primo semestre 1999 del fondo disagio 1999 per l’attribuzione di indennità di disagio, pericolo e danno all’area dell’Emergenza ed al Presidio di Diagnosi e Cura e in parte oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.

Resta inteso che dal secondo semestre 1999 l’Azienda provvederà , con risorse proprie, all’adeguamento del fondo di cui all’art.38 1° comma del C.C.N.L. 1998-2001 onde far fronte alla corresponsione annuale dell’indennità di cui all’art.44 comma 6 C.C.N.L. 1994-1997 alle U.O. di cui sopra.

 

2.  Risorse previste al punto A.

 

Le quote di produttività collettiva assegnate sono annuali e sono suddivisibili per acconti mensili corrisposti nella misura del 95% sulla quota annua.

Il saldo avverrà a fine anno in conformità alla dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione.

 

3.  Risorse previste al punto B.

 

I progetti specifici, proposti sulla base di obiettivi specifici, regionali e aziendali, al personale a tempo indeterminato, anche a part time, sono portati a conoscenza del personale interessato entro il mese di  marzo dell’anno di riferimento, nell’osservanza dei seguenti principi.

 

1.    la partecipazione, intesa come massima informazione e coinvolgimento,  deve essere garantita e quindi proposta a tutto il personale del comparto;

 

2.  il valore di una quota è concordata in L. 100.000;

 

3.  l’eventuale partecipazione a più progetti non potrà superare l’attribuzione annuale di n. trenta quote pro capite;

 

4.  la corresponsione delle quote dovrà avvenire a consuntivo, previa verifica del raggiungimento dell’obiettivo previsto dal progetto, comunque entro il mese di marzo 2000, in unica soluzione e contestualmente a tutti i progetti;

 

5.  i documenti riguardanti i risultati delle verifiche sono portati a conoscenza delle OO.SS. e R.S.U. prima della liquidazione delle quote spettanti;

 

6.  Nei reparti o servizi ove si svolge la libera professione con coinvolgimento del personale del comparto sarà verificata la reale possibilità, per il personale medesimo, di applicarsi ai progetti specifici dell’U.O.

 

4.  Risorse previste al punto C.

 

La scelta di spostare anticipatamente, rispetto all’effettivo utilizzo delle somme, il 15% semestrale del fondo di cui all’art. 38 comma 3 C.C.N.L. 1998-2001 come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, per costituire il fondo destinato alle progressioni nelle fasce retributive ed alle posizioni organizzative, presuppone la considerazione  che per l’anno 2000 risulti già predisposto il relativo regolamento.

 

5.  Personale universitario integrato.

 

Le parti convengono che l’accordo 1999 riguarda anche il personale universitario integrato a cui saranno attribuite le quote di produttività 1998 quale acconto 1999, rinviando l’attribuzione del conguaglio ad un momento successivo al pagamento dell’incentivazione da parte dell’Università, salvo verifica degli obiettivi raggiunti.

 

6. Fondo integrativo regionale 1998: differenza.

 

Le parti concordano che la differenza tra il fondo integrativo regionale come calcolato con l’accordo regionale 1999 ed il fondo integrativo ricalcolato per l’anno 1998 in base all’accordo integrativo del 30.11.1999, sia oggetto di negoziazione tra le parti.

 

7. Articolo 48 C.C.N.L. 1994-1997.

 

 L’accordo aziendale sull’istituto della produttività collettiva per l’anno 1998 prevede, nelle “Dichiarazioni a verbale delle parti”, l’impegno aziendale a reintegrare il fondo della produttività collettiva dell’importo relativo al 1° semestre 1998 ( circa 64.364.000 ) corrisposto ai dipendenti del comparto nelle more dell’approvazione del C.C.N.L. 1998-2001 che di fatto ha disapplicato l’art.48 del C.C.N.L. 1994-1997. Conseguentemente l’Azienda procederà a reintegrare il fondo della produttività per l’anno 2000 dell’importo di cui sopra (L. 64.364.000), di cui 50.000.000 ad integrazione della somma destinata ai progetti speciali ( L.750.000.000 + L.50.000.000 = L.800.000.000 ).

 

Si ritiene inoltre che nel caso in cui le conclusioni contrattuali sulle risorse aggiuntive regionali nell’area dirigenziale sanitaria fossero difformi dal presente accordo le parti si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.

 

Modena , 25 gennaio 2000

 

 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE                   LE  R.S.U. - OO.SS.                                  

       AZIENDALE

 

PRE INTESA  PROGETTI SPECIALI ANNO 2000

Progetti collegati al Piano delle Azioni 2000.

 

 

 

Considerato che l’accordo integrativo regionale del 30.11.1999 intende concordare risorse relative al quadriennio di vigenza contrattuale 1998/2001 e che occorre prevedere con ragionevole anticipo i progetti relativi alle risorse aggiuntive, con particolare riferimento a quelli cui le risorse medesime sono destinate dall’accordo integrativo stesso,

 

le parti concordano

 

A)  per l’anno 2000 i progetti dovranno essere collegati al Piano delle  Azioni 2000 ed essere  presentati alla  direzione aziendale entro il mese di Gennaio;

 

B) il confronto con le OO.SS.-R.S.U., dovrà avvenire entro il 15 del mese di marzo per consentire poi la massima diffusione ed informazione agli interessati entro la seconda metà del mese di marzo, tramite riunioni di reparto o unità operativa, debitamente verbalizzate;

 

C) che i progetti dovranno contenere: l’attività collegata al piano delle azioni, l’indicatore di verifica, i criteri di distribuzione delle risorse economiche, numero di dipendenti interessati, il peso economico del progetto;

 

D) che le risorse destinate ai progetti speciali sono quantificate in L. 800.000.000 complessive;

una riserva del 2,5% del fondo storico per la produttività collettiva, deducibile dalla quota già definita per i progetti speciali di cui sopra , potrà essere destinata al finanziamento di ulteriori progetti speciali ( che avranno la stessa indole di quelli di cui al punto “C” ) i cui presupposti verranno a maturare nel corso dell’anno 2000 e comunque successivamente a quelli già definiti secondo le modalità di cui ai punti A,B,C.

Resta inteso che le parti, anche per ciò che attiene ai progetti sopravvenuti, rispetteranno, salvo gli opportuni adattamenti cronologici, le normali procedure concordate nei punti A,B,C. Per tutti i progetti il limite minimo individuale è fissato in n. 2 quote e il limite massimo individuale, previsto per la partecipazione ad uno o più progetti, è innalzato a n. 35 quote.

 

L’eventuale non utilizzo della predetta riserva, di cui al punto “D”, anche parziale , sarà oggetto di negoziazione tra le parti per ciò che ne attiene alla destinazione.

  

Per l’anno 2000 l’Azienda procederà all’adeguamento dei fondi previsti dagli artt. 38 e 39, ai sensi dell’art. 39 comma 8 del C.C.N.L. 1998-2001, con decorrenza dal 1/1/2000.

 

Modena , 25 gennaio 2000

                                                                                              

LA DELEGAZIONE TRATTANTE                     LE  R.S.U. - OO.SS.                                  

       AZIENDALE