ACCORDO AZIENDALE SULL’ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA DI CUI ALL’ART.5 PUNTO 3. LETT.A),B) E C) DEL CCNL - AREA COMPARTO - ED IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA REGIONALE DEL 16 DICEMBRE 1996, PER L’ANNO 1998. Le parti concordano che in una gestione aziendale per obiettivi il coinvolgimento di tutto il personale dei diversi profili e qualifiche è non solo opportuno ma indispensabile ed obbligatorio. La quota parte del fondo per la produttività collettiva destinata ad incentivare il perseguimento di obiettivi aziendali e regionali permette di offrire a tutto il personale la possibilità di partecipare con il proprio lavoro, espresso nell’ambito delle specifiche professionalità e competenze, al miglioramento della produttività e della qualità del lavoro e dei servizi. Tutto il personale può pertanto accedere all’istituto secondo criteri di equità senza peraltro che le assegnazioni di produttività collettiva possano assumere il carattere di assegni garantiti, fissi e ricorrenti. La gestione per obiettivi in una logica partecipata e coinvolgente non può che essere legata alla presenza attiva e fattiva di ogni singolo dipendente, il quale è tenuto a partecipare al raggiungimento degli obiettivi. Presenza che non si esplica necessariamente in maggior prestazione oraria settimanale di lavoro, ma in una diversa riorganizzazione e razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali. Fermo restando che i Direttori di Distretto, di Presidio Ospedaliero e di Servizio porranno in essere tutte le iniziative necessarie per promuovere ed attuare il corretto coinvolgimento del personale, tutti gli obiettivi saranno resi noti tempestivamente per iscritto alle Organizzazioni Sindacali, quale informazione preventiva ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del CCNL, e dovranno contenere almeno i seguenti elementi: - oggetto dell’obiettivo - i risultati attesi espressi in quantità e qualità - i vincoli tutti che possono condizionare il raggiungimento. Qualora tra i vincoli siano evidenziate altre unità operative o interventi esterni all’unità operativa, è competenza del Direttore del Distretto, del Presidio ospedaliero e del Servizio o loro delegato coordinare, affrontare e risolvere i problemi che possono nascere tempo per tempo - enucleazione del personale coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo - ammontare del trattamento accessorio di produttività collettiva assegnato all’obiettivo - indici e modalità da utilizzarsi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Art. 1 Disponibilità dei fondi e loro assegnazione 1.Dato atto che per il 1998 il fondo a disposizione per l’area comparto è così definito: - delibera n.538 del 5.4.1996 e del. 144 del 25.2.97 -per progetti aziendali Lit. 7.264.644.007 - Economie da lavoro straordinario anno1997 470.152.307 - Straordinario 1998 da risparmiare 700.000.000 - residuo art.48 anno 97 3.441.928 - Libera professione 1997 397.114.423 - Risparmio 20% part time 1997 81.844.140 - Oneri riflessi su part time 1997 (1) (31.616.391) - Risparmio 20% part time 1998 (stimato) 160.000.000 - Oneri riflessi su part time 1998 (stimato) (1) (61.808.000) - Economie ex art. 48 anno 1996 12.127.288 - Economie libera professione 1996 4.426.621 - fondo integrativo regionale da accordo del 16.12.1996 " 1.844.088.606 - Fondo integrativo regionale 1998 quota capitaria di L. 198.955 (nette) x 3.669 dipendenti all’1.1.98 (2) 729.965.895 - Fondo integrativo regionale 1998 quota dell’1% sul monte salari 1995 (2) 1.302.866.141 Totale 12.970.671.356 di cui la quota 1.A è pari a L. 11.420.671.356 e la quota 1.B è pari a L.1.550.000.000. (1) Gli oneri riflessi al 38,63% sui risparmi di part time sono assegnati salvo diverso parere del Ministero della Funzione Pubblica cui è sottoposto idoneo quesito. (2) Salvo diversa indicazione di cui al quesito allegato, inviato alla Regione Emilia Romagna con lettera del 7.9.98, prot. 10303. Per gli obiettivi aziendali e Regionali si fa riferimento sia al Piano delle Azioni dell’Azienda per il 1998 che allo specifico elenco di cui all’allegato a) al presente accordo, oltre che alla contrattazione di budget e ai relativi atti conseguenti posti in essere tra la Azienda USL MODENA e la Regione Emilia Romagna. 2. Gli obiettivi specifici di Distretto, Presidio Ospedaliero e dei Servizi sono finanziati con l’ammontare di cui al punto 1.B). 3. L’ammontare di cui al precedente punto 1.A) è assegnato al personale dipendente a tempo indeterminato con le seguenti modalità: A - il personale è suddiviso in 4 fasce aventi le seguenti caratteristiche: - fascia A - dipendente assunto in prova - fascia B - dipendente con almeno 1 anno di servizio alla data del 1.1.1998 - fascia C - dipendente con almeno 2 anni di servizio alla data del 1.1.1998 - fascia D - dipendente con almeno 3 anni di servizio alla data del 1.1.1998. Non sono ammessi passaggi di fascia nel corso dell’esercizio 1998. Nel caso di dipendente a tempo indeterminato al quale viene conferito un incarico in qualifica superiore viene assicurata la quota in godimento; B - ad ogni fascia e livello sono attribuite le quote base di cui alla tabella allegato B) al presente accordo. Si conviene che in via provvisoria l’erogazione del premio di produttività collettiva di cui al punto 1.A avverrà con gli stessi criteri definiti per l’accordo aziendale del 1997, con maggiorazione del 50% della differenza tra le tabelle 1997 e 1998 (allegatoB). La residua differenza tra le tabelle 97/98 verrà erogata entro e non oltre il mese di febbraio 1999, salvo diversa utilizzazione che le parti congiuntamente concorderanno. Il numero di personale dipendente interessato è quello in essere alla data del 1.1.1998 e pertanto il personale della Fascia A sarà fluttuante in conformità alle assunzioni e dimissioni in posti vacanti d’organico. C - Al personale della fascia D che alla data del 1.1.1998 abbia in godimento il trattamento economico per anzianità individuale, viene assicurato un incremento della quota base di cui al precedente punto B) ottenibile con la seguente formula: anzianità individuale mensile x 13 1656 (138x12) 4. Qualora l’applicazione delle suddette quote determini uno splafonamento sull’ammontare disponibile vengono ridotte le quote di cui al precedente punto B) in una misura pari alla percentuale di esubero sulla disponibilità. Al personale dell’area del comparto che partecipi alla suddivisione degli incentivi derivante dall’applicazione dell’art.18 della legge 11.2.1994,n.109, modificato con D.L.n.101/95 convertito in legge 2.6.95 n.216, in attesa di specifico accordo in corso di discussione, verranno corrisposte, a titolo di acconto, le quote della produttività collettiva di cui ai punti 1.A). Agli stessi operatori non verrà assegnata la quota B), qualora gli incentivi della L. 216/95 siano superiori alla quota media spettante con riferimento al budget iniziale di attribuzione ai distretti/presidi/servizi della quota generale. Si rimanda all’adozione dell’apposito regolamento previsto dalla L. 216/95 la definizione di ulteriori eventuali procedure e delle quote parte di determinazione degli incentivi di cui alla suddetta normativa, anche con riferimento al Decreto del Ministero LL.PP. n° 320 del 7.4.98 (G.U. 4.9.98). 5. L’ammontare di cui al precedente punto 1.B) è assegnato ai Distretti, Presidi ospedalieri ed ai Servizi con il criterio per dipendenti in forza al 1.1.1998 pesati per qualifica funzionale/livello (di cui all’allegato) come segue: - livelli 2°, 3° e 4° punti 1,00 - " 5° e 6° punti 1,50 - " 7°, 8° e 8bis punti 1,85. 6. I Direttori di Distretto, di Presidio ospedaliero e di Servizio assegnano, previa informazione e invio tempestivo della documentazione necessaria, le quote al personale in ottemperanza ai seguenti criteri generali: a) obiettivi per unità operativa b) nella definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi particolare attenzione sarà data ai servizi sanitari interessati a razionalizzazione e riorganizzazione quali, ad esempio, i laboratori analisi e le radiologie utilizzando anche parte delle risorse residue di cui al punto 1) dell’art.3. In tale contesto si terrà conto anche quanto previsto dall’accordo sulla libera-professione. Tutto quanto definito non esclude la partecipazione dei medesimi dipendenti ai progetti di cui al punto B. c) quote contenute nei limiti minimi del 5% e massimi del 50% di quanto mediamente in godimento allo stesso personale di cui al precedente punto 3 lett.b. 7. L’acconto mensile è corrisposto nella misura del 95% sulle quote determinate e previste per il punto 3 (quota A). Il saldo attivo o passivo è corrisposto a cadenza annuale in conformità all’avvenuta dichiarazione-attestazione di raggiungimento degli obiettivi da parte dei Dirigenti di Distretto - Presidio - Servizio da presentarsi in tempi congrui. 8. Le quote di produttività collettiva assegnate hanno durata annua. Le quote sono suddivisibili per mese, ai soli fini contabili e per permettere il pagamento di acconti. Per le frazioni di mese nei casi di cessazione, assunzione in posto vacante e per periodi di malattia ed assenze di cui alla casistica sotto riportata, si applica la stessa procedura di tutte le altre voci fisse. Art.2 Personale avente diritto 1. L’indennità di produttività collettiva spetta a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato. E’ pertanto escluso il personale assunto a tempo determinato che abbia meno di 8 mesi di servizio effettivo e continuativo. 2. Il compenso per il trattamento accessorio di produttività non spetta, acconto compreso, nei seguenti casi: - assenza per gravidanza e puerperio, per malattia e/o infortunio dopo 45 giorni annui cumulativi come risultato di più assenze usufruite a qualsiasi titolo a trattamento economico anche parziale. Il trattamento è sospeso solo per detti periodi - in aspettativa senza assegni - servizio militare, aspettativa per motivi politici - in presenza di provvedimenti disciplinari che comportino sospensione dal servizio, dalla qualifica e/o dal trattamento economico, anche parziale. Il compenso non è dovuto per tutto l’arco temporaneo di validità del provvedimento disciplinare. L’assegno alimentare non da’ diritto al trattamento accessorio di produttività. Art. 3 Norme di salvaguardia 1). Quanto non elargito di trattamento accessorio di produttività collettiva per mancato raggiungimento degli obiettivi e per la casistica sopra richiamata è riassegnato in aggiunta al fondo complessivo aziendale. Rientrano nella stessa logica eventuali somme residue dal fondo di lavoro straordinario ex art.43 e dal fondo indennità variabili ex art.44, nonché altre eventuali somme dovute per norma di legge o contrattuale. 2). Eventuale contenzioso a livello di distretto, di presidio e servizio (irrisolvibile a livello locale) derivante da non corrette interpretazioni del presente accordo, è di competenza della Delegazione Trattante ed OO.SS. provinciali. 3) Il presente accordo potrà essere rivisto alla luce degli accordi che dovessero intervenire a livello nazionale e/o regionale, a seguito del rinnovo del CCNL dall’1.1.1998. 4) Qualora vengano modificati gli elementi che compongono il fondo di cui al punto 1, e quant’altro, lo stesso fondo verrà rideterminato alla luce dei nuovi elementi contabili emersi. Modena,14/09/1998 |