CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL’AZIENDA USL DI MODENA L’anno ________, il giorno _______ di _____________, presso i locali della Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena, si è riunita la Delegazione trattante per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Integrativo per il personale dipendente del Comparto Sanità a seguito dell’autorizzazione formalizzata dal Collegio Sindacale con _______________. Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza, tempi e procedure di applicazione
Art. 2 Contingenti minimi Le parti:
Art. 3 Relazioni e Diritti Sindacali
Art. 4 Sessione di bilancio – Fondi a) Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario – disagio, pericolo e danno (art. 38, commi 1 e 2)
· indennità su tre turni da £. 8.500 a £. 8.700;· indennità su due turni da £. 3.500 a £. 4.000.7. Il fondo per il trattamento accessorio, per l’anno 2000, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta a £. 11.840.174.811, come indicato nell’allegato A. b) Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale (art. 38, comma 3 e seguenti)
Il fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta, per l’anno 2000, a £. 16.915.082.388, come indicato nell’allegato A, oltre ad eventuali economie derivanti da altri fondi o da altri istituti e da somme non spese negli anni 1998 e 1999; L’Azienda individua i risparmi corrispondenti al 50% delle risorse economiche non impiegate a causa delle difficoltà di reperimento del personale infermieristico, di cui alla circolare regionale n. 26902 del 29.06.2000 nell’ammontare di £. 1.000.000.000, per l’anno 2000. c) Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 39)
· la differenza tra il valore di fascia di primo inquadramento e lo stipendio tabellare iniziale;· il valore della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale;· il valore della indennità professionale specifica.2. Il fondo è incrementato: · dal 1° luglio 1999, dal 15% del fondo consolidato della produttività collettiva;· a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all0 0,81% del monte salari dell’anno 1997, al netto degli oneri riflessi;· dal valore delle maggiorazioni della indennità infermieristica e dalla differenza tabellare tra l’ex livello 8° bis e l’ex livello 8° che sarebbero state maturate dal personale interessato;· da risorse derivanti dal Fondo dell’art. 38, commi 1 e 2, in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dei servizi;· dal corrispettivo di 65 ore pro capite di straordinario per ciascun dipendente al quale sia stato conferito incarico di posizione organizzativa, con relativa riduzione del fondo per gli straordinari e successivo reintegro in caso di soppressione della posizione organizzativa;· dalle risorse necessarie in caso di aumento di personale nella dotazione organica.3. Il Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta, per l’anno 2000, a £. 15.856.418.132, come indicato nell’allegato A. Art. 5 Nuova classificazione del personale Le parti condividono, quale norma transitoria e di primo inquadramento, con decorrenza 01.01.2000, di ammettere alla fascia retributiva immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, al compimento dei cinque anni di anzianità continuativa nella stessa fascia retributiva presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la disponibilità dei fondi contrattualizzati annualmente ed in applicazione del presente contratto integrativo. Le parti convengono che con decorrenza 01.01.2000, i mutamenti di qualifica/categoria, per effetto di riqualificazione, reinquadramento contrattuale o concorsuale, ivi compresi quelli per i quali siano stati effettuati i recuperi previsti dall’art. 45 del CCNL 01.09.1995, avvenuti entro la data del 31.12.2000, non determinano decurtazioni di anzianità ai fini dell’applicazione delle norme di primo inquadramento. Le parti convengono, altresì, che in futuro, tutti i passaggi di prima o successiva progressione orizzontale, nonché le progressioni verticali e le posizioni organizzative, saranno necessariamente connessi all’attivazione delle procedure di selezione, così come da regolamento aziendale in corso di definizione e da concludersi entro la data del 28 febbraio 2001. Le parti convengono che le progressioni orizzontali dovranno avere decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Art. 6 Mobilità del personale, pronta disponibilità, mensa Per quanto attiene agli accordi relativi agli istituti della mobilità del personale, pronta disponibilità e mensa, le parti convengono che gli accordi già sottoscritti potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento. Art. 7 Progressione verticale Le progressioni verticali avvengono a seguito di selezione interna, come da specifica più avanti riportata, nel limite dei posti di cui all’allegato B che fa parte integrante del presente accordo. Per quanto attiene al personale OTA, l’Azienda si impegna ad effettuare corsi di riqualificazione affinché il personale adibito all’assistenza diretta o nei servizi (vedi sala operatoria, sterilizzazione, ecc.), sia riqualificato entro il 2001. Per il restante personale, saranno previste, con specifici accordi, le modalità selettive, precedute, se necessario, da corsi di formazione, al fine di consentire la relativa riqualificazione. Ad avvenuto superamento delle prove selettive, l’Azienda si impegna, entro il primo giorno del mese successivo, a riqualificare i relativi posti e comunque nei limiti di cui al citato allegato B. Ad avvenuta riqualificazione dei posti, le parti si impegnano ad esaminare il permanere di eventuali posizioni ancora anomale rispetto all’inquadramento giuridico, al fine della loro eliminazione e di pervenire ad un inquadramento corretto di tutto il personale. Tutti i dipendenti interessati ai nuovi inquadramenti, dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro. I criteri di distribuzione delle riqualificazioni, essendo diretta conseguenza dell’attuale organizzazione, saranno oggetto di ulteriore consultazione da definirsi entro la data del 28 febbraio 2001. Le parti concordano sulla necessità di assicurare agli infermieri generici, puericultrici e massofisioterapisti (ex 5° livello del ruolo sanitario), la possibilità di riqualificazione e/o progressione di carriera. Qualora ciò non sia possibile, considerate le difficoltà derivanti dalle norme legislative e contrattuali vigenti, le parti si impegnano ad attivare soluzioni idonee a garantire un riconoscimento economico il cui onere sarà a carico dell’Azienda in misura non inferiore ai 3/5 del costo complessivo. Art. 8 Posizioni Organizzative Le parti concordano che le posizioni organizzative aziendali, non possono, per l’esercizio 2001, essere superiori a numero 40 per un costo complessivo a carico del fondo di cui all’articolo 39 del CCNL, non superiore a £. 480.000.000. Art. 9 Revisione delle progressioni verticali e posizioni organizzative Le parti, preso atto dell’evolversi dell’assetto organizzativo aziendale, sia per la messa a regime dell’organizzazione dipartimentale, sia per l’introduzione della certificazione di bilancio, concordano di attivare la consultazione e di pervenire agli eventuali relativi accordi, entro la data del 30 novembre 2001. Art. 10 Dirigenza infermieristica Nell’ambito della revisione del modello organizzativo, attualmente in via di definizione, l’Azienda si impegna a garantire un adeguato sviluppo della figura infermieristica e tecnico-sanitaria, attraverso l’istituzione di una specifica funzione dirigenziale. Art. 11 Norma di rinvio Per le materie e gli istituti non direttamente disciplinati dal presente contratto integrativo, si rinvia alle norme del CCNL per essi previste, nonché agli eventuali accordi che verranno sottoscritti tra le parti. |