CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL’AZIENDA USL DI MODENA

L’anno ________, il giorno _______ di _____________, presso i locali della Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena, si è riunita la Delegazione trattante per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Integrativo per il personale dipendente del Comparto Sanità a seguito dell’autorizzazione formalizzata dal Collegio Sindacale con _______________.

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza, tempi e procedure di applicazione

1. Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito dall’art. 4 del CCNL per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001 del Comparto Sanità, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (di seguito denominata Azienda).

2. Il contratto collettivo integrativo si attua entro quindici giorni dalla sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio effettuato dal Collegio Sindacale.

3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati con cadenza annuale.

Per gli istituti che non hanno cadenza annuale, le parti verificano, due volte l’anno, in apposite riunioni della delegazione trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto integrativo.

5. In caso di controversie sull’applicazione del presente contratto, le parti si incontrano tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 5 del CCNL 1998-2001 e dal DLGS 29/93.

Per tutta la durata delle controversie, le parti si astengono dall’assumere iniziative al riguardo.

Art. 2 Contingenti minimi

Le parti:

1. prendono atto che i servizi pubblici essenziali sono quelli definiti dall’art. 1 e 2 della L. 12.06.1990, n. 146 e che per garantire la continuità dei servizi essenziali in caso di sciopero si applicheranno le norme di cui alla legge stessa, come modificata ed integrata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83;

2. si impegnano a dover riesaminare gli accordi attualmente in vigore sui contingenti minimi, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate dalla L. 83/2000, al fine di addivenire alla stipula dell’accordo aziendale sui servizi essenziali e i contingenti minimi entro la data del 31 marzo 2001, secondo i criteri e le modalità previsti dalla Circolare dell’Assessorato regionale alla Sanità prot. 5631/PSS dell’8.02.2000, valida per tutte le aree contrattuali del comparto Sanità;

3. si impegnano altresì, nelle more della revisione degli accordi di cui sopra, a garantire, in caso di sciopero, i servizi essenziali con i contingenti di personale e secondo le procedure individuati negli accordi attualmente in vigore.

Art. 3 Relazioni e Diritti Sindacali

1. Per la disciplina dell’istituto delle Relazioni Sindacali, si rinvia ad apposito regolamento da adottarsi ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1998-2001.

2. Le parti convengono di disciplinare l’istituto dei Diritti Sindacali con apposito protocollo che costituirà parte integrante del protocollo di Relazioni Sindacali.

Art. 4 Sessione di bilancio – Fondi

a) Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario – disagio, pericolo e danno (art. 38, commi 1 e 2)

1. Il fondo è costituito dai fondi ex CCNL 1994-1997 art. 43, comma 2 punti 1) e 2), consolidati al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1999 i due fondi si unificano.

2. Il fondo, a decorrere dal 31 dicembre 1999 è incrementato da una quota pari allo 0,06% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi.

3. In caso di aumento della dotazione organica presa a riferimento nella determinazione del fondo, lo stesso viene integrato con le risorse necessarie per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto.

4. Il fondo è decurtato di un corrispettivo pari a 65 ore pro capite corrispondenti al numero di posizioni organizzative conferite. Lo stesso importo viene riassegnato al fondo in caso di soppressione delle posizioni organizzative stesse.

5. A fine anno, a consuntivo, i risparmi accertati possono essere utilizzati nel fondo per la produttività collettiva.

6. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le indennità di turno si modificano nel modo seguente:

· indennità su tre turni da £. 8.500 a £. 8.700;

· indennità su due turni da £. 3.500 a £. 4.000.

7. Il fondo per il trattamento accessorio, per l’anno 2000, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta a £. 11.840.174.811, come indicato nell’allegato A.

b) Fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale (art. 38, comma 3 e seguenti)

1. Dal 1° gennaio 1998 sono unificati i fondi per la produttività individuale e collettiva consolidati al 31 dicembre 1997.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il suddetto fondo è alimentato dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, il fondo è alimentato dell’1%, come tetto massimo, del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalla Regione negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi, correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale, concordati tra Regione e Azienda, e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Inoltre, le Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del DLGS n. 502/1992, possono favorire l’assunzione e il perseguimento, da parte dell’Azienda, di obiettivi strategici relativi al consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero di margini di produttività e a ciò finalizzano l’ulteriore incremento del fondo dell’1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997.

5. Le Regioni possono favorire, da parte dell’Azienda, interventi di sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla realizzazione dei quali finalizzano un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo pari allo 0,2% del monte salari 1997.

6. Dal 1° luglio 1999 il fondo è decurtato di un ammontare pari al 15% del fondo per la produttività collettiva, che sarà destinato al finanziamento del fondo ex art. 39 CCNL 07.04.1999.

Il fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta, per l’anno 2000, a £. 16.915.082.388, come indicato nell’allegato A, oltre ad eventuali economie derivanti da altri fondi o da altri istituti e da somme non spese negli anni 1998 e 1999;

L’Azienda individua i risparmi corrispondenti al 50% delle risorse economiche non impiegate a causa delle difficoltà di reperimento del personale infermieristico, di cui alla circolare regionale n. 26902 del 29.06.2000 nell’ammontare di £. 1.000.000.000, per l’anno 2000.

c) Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 39)

1. Il fondo è costituito a decorrere dal 1° gennaio 1998 ed è finanziato attraverso:

· la differenza tra il valore di fascia di primo inquadramento e lo stipendio tabellare iniziale;

· il valore della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale;

· il valore della indennità professionale specifica.

2. Il fondo è incrementato:

· dal 1° luglio 1999, dal 15% del fondo consolidato della produttività collettiva;

· a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all0 0,81% del monte salari dell’anno 1997, al netto degli oneri riflessi;

· dal valore delle maggiorazioni della indennità infermieristica e dalla differenza tabellare tra l’ex livello 8° bis e l’ex livello 8° che sarebbero state maturate dal personale interessato;

· da risorse derivanti dal Fondo dell’art. 38, commi 1 e 2, in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dei servizi;

· dal corrispettivo di 65 ore pro capite di straordinario per ciascun dipendente al quale sia stato conferito incarico di posizione organizzativa, con relativa riduzione del fondo per gli straordinari e successivo reintegro in caso di soppressione della posizione organizzativa;

· dalle risorse necessarie in caso di aumento di personale nella dotazione organica.

3. Il Fondo delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, determinato in base a quanto indicato nei precedenti commi, ammonta, per l’anno 2000, a £. 15.856.418.132, come indicato nell’allegato A.

Art. 5 Nuova classificazione del personale

Le parti condividono, quale norma transitoria e di primo inquadramento, con decorrenza 01.01.2000, di ammettere alla fascia retributiva immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, al compimento dei cinque anni di anzianità continuativa nella stessa fascia retributiva presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la disponibilità dei fondi contrattualizzati annualmente ed in applicazione del presente contratto integrativo.

Le parti convengono che con decorrenza 01.01.2000, i mutamenti di qualifica/categoria, per effetto di riqualificazione, reinquadramento contrattuale o concorsuale, ivi compresi quelli per i quali siano stati effettuati i recuperi previsti dall’art. 45 del CCNL 01.09.1995, avvenuti entro la data del 31.12.2000, non determinano decurtazioni di anzianità ai fini dell’applicazione delle norme di primo inquadramento.

Le parti convengono, altresì, che in futuro, tutti i passaggi di prima o successiva progressione orizzontale, nonché le progressioni verticali e le posizioni organizzative, saranno necessariamente connessi all’attivazione delle procedure di selezione, così come da regolamento aziendale in corso di definizione e da concludersi entro la data del 28 febbraio 2001.

Le parti convengono che le progressioni orizzontali dovranno avere decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 6 Mobilità del personale, pronta disponibilità, mensa

Per quanto attiene agli accordi relativi agli istituti della mobilità del personale, pronta disponibilità e mensa, le parti convengono che gli accordi già sottoscritti potranno essere oggetto di eventuale aggiornamento.

Art. 7 Progressione verticale

Le progressioni verticali avvengono a seguito di selezione interna, come da specifica più avanti riportata, nel limite dei posti di cui all’allegato B che fa parte integrante del presente accordo.

Per quanto attiene al personale OTA, l’Azienda si impegna ad effettuare corsi di riqualificazione affinché il personale adibito all’assistenza diretta o nei servizi (vedi sala operatoria, sterilizzazione, ecc.), sia riqualificato entro il 2001.

Per il restante personale, saranno previste, con specifici accordi, le modalità selettive, precedute, se necessario, da corsi di formazione, al fine di consentire la relativa riqualificazione.

Ad avvenuto superamento delle prove selettive, l’Azienda si impegna, entro il primo giorno del mese successivo, a riqualificare i relativi posti e comunque nei limiti di cui al citato allegato B.

Ad avvenuta riqualificazione dei posti, le parti si impegnano ad esaminare il permanere di eventuali posizioni ancora anomale rispetto all’inquadramento giuridico, al fine della loro eliminazione e di pervenire ad un inquadramento corretto di tutto il personale.

Tutti i dipendenti interessati ai nuovi inquadramenti, dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro.

I criteri di distribuzione delle riqualificazioni, essendo diretta conseguenza dell’attuale organizzazione, saranno oggetto di ulteriore consultazione da definirsi entro la data del 28 febbraio 2001.

Le parti concordano sulla necessità di assicurare agli infermieri generici, puericultrici e massofisioterapisti (ex 5° livello del ruolo sanitario), la possibilità di riqualificazione e/o progressione di carriera.

Qualora ciò non sia possibile, considerate le difficoltà derivanti dalle norme legislative e contrattuali vigenti, le parti si impegnano ad attivare soluzioni idonee a garantire un riconoscimento economico il cui onere sarà a carico dell’Azienda in misura non inferiore ai 3/5 del costo complessivo.

Art. 8 Posizioni Organizzative

Le parti concordano che le posizioni organizzative aziendali, non possono, per l’esercizio 2001, essere superiori a numero 40 per un costo complessivo a carico del fondo di cui all’articolo 39 del CCNL, non superiore a £. 480.000.000.

Art. 9 Revisione delle progressioni verticali e posizioni organizzative

Le parti, preso atto dell’evolversi dell’assetto organizzativo aziendale, sia per la messa a regime dell’organizzazione dipartimentale, sia per l’introduzione della certificazione di bilancio, concordano di attivare la consultazione e di pervenire agli eventuali relativi accordi, entro la data del 30 novembre 2001.

Art. 10 Dirigenza infermieristica

Nell’ambito della revisione del modello organizzativo, attualmente in via di definizione, l’Azienda si impegna a garantire un adeguato sviluppo della figura infermieristica e tecnico-sanitaria, attraverso l’istituzione di una specifica funzione dirigenziale.

Art. 11 Norma di rinvio

Per le materie e gli istituti non direttamente disciplinati dal presente contratto integrativo, si rinvia alle norme del CCNL per essi previste, nonché agli eventuali accordi che verranno sottoscritti tra le parti.