CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE AI SENSI CCNL 1998-2001 PERSONALE COMPARTO Usl 1 Imperia Addi 24 maggio 2000, presso i locali della Direzione Generale dell’Azienda USL n. 1 Imperiese in Bussana di Sanremo, Via Aurelia 97 l’Amministrazione dell’Azienda nominata, la RSU e le Organizzazioni del Comparto, quali parti costituenti la Delegazione Trattante in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale PREMESSO CHE
a) per la Parte pubblica: dal Direttore Generale o proprio delegato (Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo); dal Responsabile U.O. Affari del Personale; dai Dirigenti Responsabili delle Strutture interessate alle singole materie e/o settori di trattativa b) per la parte Sindacale: dai rappresentanti della RSU; dai rappresentanti delle OO.S. di categoria firmatarie del CCNL 1998-2001; -in data 19.4.2000 la Delegazione Trattante ha sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo integrativo, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Cnti unitamente a Relazione illustrativa tecnico finanziaria del Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.3 CCNL 1998 –2001; -con relazione in data 9.5.2000, il predetto Collegio ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilita’ dei costi previsti nell’ipotesi di contratto integrativo con i vincoli posti dal Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2000; QUANTO SOPRA PREMESSO Al termine del presente incontro, le Parti appresso nominate sottoscrivono in via definitiva l’allegato Contratto Collettivo Integrativo Aziendale ai sensi del CCNL 1998-2001 per il Personale del Comparto dell’Azienda USL n. 1 Imperiese Bussana di Sanremo 24 maggio 2000 PER L’AZIENDA Il Direttore Generale Dr. Luciano Grasso Il Direttore Sanitairo Dr. G.P. Pagliari Il Direttore Amministrativo Dr. Mario Revello Il Responsabile U.O. Affari del Personale Rag. L. Anfossi PER LA RSU Sig. M Garimoldi Sig. R. Verde Sig.ra F. Rusconi Sig. R. Imperiale PER LE OO.SS FP CGIL Sig.ra C. LanzoFIST CISL Sig. F. AbboUIL SANITA’ Sig. D. BasiliiCSA DI CISAD Sig. E Di FrancoSNATOSS Sig. A. GandolfoFIALS Sig. A. EnricoINDICE SOMMARIO PREMESSA CAPO 1 RELAZIONI SINDACALI E GARANZIA SERVIZI MINIMI ESSENZIALI CAPO II ISTITUTI DI CARATTERE ECONOMICO CAPO III PASSAGGI DA NA CATEGORIA ALL’ALTRA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE E PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA CAPO IV PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLE FASCE RETRIBUTIVE CAPO V POSIZIONI ORGANIZZATIVE CAPO VI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROF.LE CAPO VII ALTRI ISTITUTI CONCERNENTI LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO CAPO VIII NORME FINALI ALLEGATO A) Regolamento selezioni interne CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL’AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE AI SENSI DEL C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO SANITA’ PREMESSA Il Contratto Collettivo Integrativo (C.C.I) è lo strumento per realizzare gli obiettivi che le leggi vigenti e il CCNL demandano al SSN, nel quadro del processo di aziendalizzazione già in atto. In conformità ai dettati legislativi e contrattuali, le Parti utilizzeranno gli strumenti previsti dal sistema delle relazioni sindacali per applicare il C.C,I., al fine della funzionale gestione delle risorse umane ed economiche a disposizione dell’Azienda in rapporto ai modelli e ai percorsi organizzativi che le Parti stesse stabiliranno. Le Parti riconoscono che il fine strategico dell’ Azienda è il miglioramento dei servizi sanitari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e che tale fine può essere perseguito attraverso una migliore utilizzazione della risorsa lavoro. Le Parti ravvisano quindi la necessità che il C.C.I. debba essere gestito, per il periodo della sua vigenza, in modo tale da coniugare il perseguimento della qualità del servizio con l’arrichimento professionale e la valorizzazione del lavoro del personale del Comparto dipendente dell’Azienda. CAPO I RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI E GARANZIE SERVIZI MINIMI ESSENZIALI Art.1) – Principi generali 1. Il presente capo ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l' Azienda USL n. 1 Imperiese (appresso denominata Azienda) , la RSU e le OO.SS. del Comparto (appresso denominate Parti Sindacali) in conformità ai principi stabiliti dal Titolo 2° del CCNL 1998-2001(appresso denominato CCNL) e dalle altre norme legislative e contrattuali . Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità reciproche dell' Azienda e delle Parti Sindacali, è improntato all' obiettivo di contemperare l' interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro con l' esigenza di mantenere ed incrementare l' efficacia e l' efficienza dei servizi erogati alla collettività e dell' attività amm.va . Il sistema delle relazioni sindacali si informa ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede, trasparenza e prevenzione dei conflitti . 2. Il sistema delle relazioni sindacali è articolato nei i seguenti modelli relazionali : a) Contrattazione collettiva integrativa aziendale b) Informazione c) Concertazione d) Consultazione e) Interpretazione autentica clausole contrattuali Art.2) Contrattazione collettiva integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa aziendale si svolge nelle materie specifiche indicate nell' art. 4 CCNL, secondo i tempi e le procedure stabiliti dal successivo art. 5. 2. La delegazione abilitata alle trattative in sede di contrattazione integrativa aziendale (c.d. delegazione trattante) è stata costituita , ai sensi dell' art. 9 CCNL, con deliberazione del Direttore Generale n. 1967 dell' 11.11.1999 e risulta così composta : - Parte pubblica : Direttore generale o suo sostituto (Direttore Amm.vo o Direttore Sanitario secondo la competenza) - Responsabile U.O. Affari del Personale - Responsabile/i U.O. interessata/e alla trattativa . - Parte Sindacale : R.S.U. e OO.SS. firmatarie del CCNL . 3. La delegazione di Parte Pubblica deve essere sempre composta da non più di n. 4 rappresentanti dell' Amm.ne , tra le figure sopra specificate . Le delegazioni di Parte Sindacale sono composte dal Segretario Provinciale (o suo delegato) e da n. 3 rappresentanti per sigla, appositamente designati. Per la R.S.U. , la figura del Segretario Provinciale è surrogata dal Presidente. Nell'ambito della delegazione trattante possono essere costituiti, se ravvisati opportuni per comune accordo delle Parti, gruppi di lavoro ristretti per l'approfondimento di determinati argomenti oggetto di contrattazione integrativa aziendale e la stesura di specifici punti di intesa . Art.3) Informazione 1. Premesso che l' informazione costituisce strumento necessario ai fini del corretto svolgimento del sistema delle relazioni sindacali, l' Azienda si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Parti Sindacali su tutti gli atti di valenza generale ed individuale - nel rispetto delle vigenti norme di legge sulla tutela della riservatezza - , anche di natura finanziaria, attinenti al rapporto di lavoro, l' organizzazione delle strutture aziendali e la gestione delle risorse umane . 2. Per atti di valenza generale ed individuale si intendono gli atti interessanti la generalità dei dipendenti, ovvero , singole categorie o profili professionali, nonchè eventuali fattispecie individuali al di fuori di automatiche applicazioni normativo/contrattuali e argomenti già regolamentati . 3. Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa , concertazione e consultazione, ai sensi del CCNL, l' informazione è sempre PREVENTIVA . A tal fine l' Azienda provvede a trasmettere alle Parti sindacali, con i mezzi ritenuti più idonei, la relativa documentazione, di norma, almeno 5 giorni feriali prima dell' incontro negoziale, salvo possibilità di deroga concordata fra le parti. L' informazione , qualora le Parti ne ravvisino la necessità , può essere resa anche in occasioni di incontri convocati a scopo esclusivamente informativo . Al fine di assicurare la completezza dell' informazione, l' Azienda trasmette alle Parti Sindacali copia degli elenchi delle delibere adottate, entro 20 giorni dalla seduta. Su richiesta scritta di una Parte o più Parti Sindacali , l' Azienda trasmette copia di singoli atti deliberativi, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta 4. L' informazione deve in ogni caso conformarsi alle vigenti normative in materia di diritto di accesso e di tutela della riservatezza , qualora queste prevedano espresse limitazioni all' accessibilità di singoli atti , ovvero impongano la comunicazione di documenti in modo tale da non consentire l' identificazione degli ventuali interessati . Art.4) Concertazione/Consultazione/Intepretazione autentica. 1. La concertazione si svolge nelle materie individuate nei contratti collettivi ed integrativi vigenti - in particolare nell' art. 6.1 lett. b) CCNL - nonché, su richiesta scritta e motivata di una o più delle Parti, su argomenti contrattuali , al di fuori di automatiche applicazioni normative e argomenti già regolamentati. La concertazione è attivata mediante richiesta di una delle Parti , si articola in appositi incontri da iniziarsi , entro 48 ore dal ricevimento della richiesta e si conclude entro 30 giorni dalla data della richiesta . I predetti termini possono essere derogati o rinviati per comune accordo delle parti . Nel verbale dell' incontro in sede di concertazione devono essere evidenziate le posizioni delle Parti , sia in caso di accordo sia in caso di mancato accordo . In caso di accordo , sia l' Azienda che le Parti Sindacali sono reciprocamente impegnate all' osservanza . 2. La consultazione si svolge nelle materie indicate nei contratti collettivi ed integrativi vigenti ed è finalizzata all' acquisizione di valutazioni e proposte in ordine alle materie stesse . 3. Nei casi in cui insorgano controversie di carattere generale circa l' interpretazione di clausole del contratto integrativo ovvero di protocolli d' intesa od altri accordi , le Parti sottoscrittrici si incontrano su richiesta di una o più delle parti entro 15 giorni dalla richiesta.L'esame si conclude entro 30 giorni dalla data della richiesta per definire l' interpretazione autentica. Durante il periodo dell'esame l'applicazione della clausola controversa è sospesa. Il relativo verbale d' intesa sostituisce la clausola controversa sin dall' inizio della sua vigenza . Art. 5) – Sessione di bilancio Le Parti effettuano ogni anno apposita sessione di bilancio concernente : spostamento di risorse tra i fondi previsti dal CCNL; rideterminazione dei medesimi a seguito di eventuali riduzioni d' organico. Art.6) - Osservatori 1. Nel quadro di una migliore partecipazione all' attività aziendale e al fine di consentire l' approfondimento di specifiche problematiche attinenti l' organizzazione del lavoro e l' esatta applicazione degli istituti regolati dal CCNL e dal contratto integrativo, sono costituiti, su richiesta delle Parti e senza oneri aggiuntivi, appositi Osservatori nelle seguenti materie : - Mobilità - Formazione e aggiornamento professionale - Pari opportunità - L.P.I. Comparto,verifica risultanze del raggiungimento obiettivi di produttività valutate dal Centro Direzionale della ASL - Processi di riorganizzazione e/o riconversione aziendale, andamento occupazionale, part-time e verifica applicazioni contrattuali sulla classificazione del Personale . 2. I predetti Organismi sono composti in modo paritetico da n. 3 componenti effettivi per ciascuna delle Parti Sindacali . L' Azienda parteciperà con un numero di componenti inferiore, ma con pari dignità di voto . La designazione dei componenti deve essere formulata nello spirito della rappresentatività prevista dal CCNL . Gli Organismi di cui al presente articolo , nelle materie di propria competenza, hanno il còmpito di verificare l' esatta applicazione degli istituti disciplinati in sede contrattuale e di formulare specifiche proposte , ma non hanno in ogni caso alcuna funzione negoziale . Art.7) – Prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 1. L' Azienda si impegna a garantire l' effettiva fruizione delle prerogative nei luoghi di lavoro , secondo le modalità e nei limiti espresssamente statuiti dalla vigente normativa contrattuale nazionale (C.C.N. Quadro 07.08.98), per ciò che attiene a : sedi sindacali - diritto di assemblea - predisposizione di bacheche nei Presidi Ospedalieri e nelle altre Sedi aziendali - titolarità dei permessi sindacali . 2. Gli incontri tra l' Azienda e le Parti Sindacali convocati per la trattazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa , informazione , concertazione , consultazione ed interpretazione autentica, nonché le sedute degli Osservatori di cui al punto 4) sono esclusi dal monte ore dei permessi sindacali spettanti alla RSU e alle OO.SS. . Gli incontri sono effettuati al mattino o al pomeriggio , alternativamente Art.8) – Clausola di raffreddamento 1. Entro i primi 30 giorni di negoziato in sede di contrattazione integrativa , prorogabili su accordo delle Parti di ulteriori 30 giorni, le Parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette , nella materia oggetto di trattativa . Analogamente si procede per il periodo in cui si svolge la concertazione e la consultazione . Art.9)- Ufficio relazioni sindacali 1. L' Azienda si impegna a costituire un apposito Ufficio per le Relazioni Sindacali entro e non oltre 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo aziendale . Nelle more dell' istituzione del suddetto Ufficio, l' Azienda si impegna ad individuare , a tal fine, una struttura con funzioni supplettive. Art.10) - Garanzie servizi minimi essenziali delle strutture dell'Azienda in caso di sciopero 1. Ai sensi della vigente Legislazione e delle Norme di Garanzia di cui al CCNL 01.09.1995, si considerano servizi pubblici essenziali : assistenza sanitaria - igiene pubblica - veterinaria - protezione civile - manutenzione impianti tecnologici - pagamento retribuzioni . 2. I soggetti che proclamano lo sciopero sono obbligati a darne comunicazione all' Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni . L' Azienda deve comunicare tempi e modalità dello sciopero agli organi di informazione di maggior diffusione provinciale almeno 5 giorni prima . 3. La durata massima del primo sciopero non può superare la giornata intera (24 ore). L' intervallo minimo fra una azione di sciopero e l' altra non può essere mai inferiore a 12 giorni Gli scioperi successivi al primo , riguardanti la stessa vertenza, non possono superare le 48 ore consecutive . Gli scioperi riguardanti singole aree professionali a livello nazionale, non potranno comunque compromettere le prestazioni indispensabili . Non possono essere proclamati scioperi che impegnino singole Unità Organizzative o singoli Nuclei Operativi ovvero singoli profili professionali . Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico e continuativo periodo, all' inizio o alla fine di ciascun turno . 4. Non saranno effettuate azioni di sciopero nei seguenti periodi : - mese di agosto - dal 23 dicembre al 7 gennaio - dal giovedì prima della Pasqua fino al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente revocati in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali . 5. Le Parti convengono di individuare , nell' àmbito dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Territoriali della ASL n. 1 Imperiese , i contingenti di personale idonei ad assicurare l' erogazione dei servizi minimi assistenziali , secondo quanto specificato nella tabella allegata al presente capo. I Dirigenti dei Presidi Ospedalieri e i Responsabili delle UU.OO. individuano, di norma con criterio di rotazione, i nominativi inclusi nei suddetti contingenti . 6.I nominativi sono comunicati alle OO.SS. interessate dai Dirigenti Responsabili almeno 5 giorni prima dello sciopero . I dipendenti così individuati hanno diritto di esprimere, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione , la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile. CAPO II ISTITUTI DI CARATTERE ECONOMICO Art.11) – Fondi artt. 38 e 39 CCNL 1. La quantificazione e la stima dei Fondi contrattuali di cui al presente articolo ( Fondo finanziamento trattamenti accessori/ art.38 CCNL – Fondo finanziamento fasce retributive e posizioni organizzative/ art.39 CCNL) sono analiticamente rappresentate nella tabella allegata al presente capo. 2. Le Parti convengono, in relazione al protocollo di intesa fra la REGIONE LIGURIA e le Confederazioni Sindacali del 4.02.99 recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1756 del 30/12/99, di trasferire la somma di L. 600.000.000.= dall’ incremento regionale del Fondo produttività collettiva,attribuito con la predettta deliberazione all’Azienda ai sensi dell’ art. 38.5 CCNL,nella misura complessiva di £. 969.281.000.=,al Fondo di cui all’art. 39 CCNL. Detto stanziamento è finalizzato al finanziamento delle progressioni orizzontali nelle fasce retributive, secondo quanto evidenziato nel prospetto allegato al presente capo . 3. La somma di cui al punto 2), per gli anni successivi a quello di stipula del presente C.C.I., dovrà in ogni caso essere stabilizzata dal predetto incremento regionale, ovvero, in mancanza, mediante corrispondente trasferimento dal Fondo produttività collettiva, secondo modalità da definirsi fra le Parti in sede di sessione di bilancio Art.12) – Quota Fondo art.39 CCNL da destinarsi al finanziamento delle posizioni organizzative 1. Nell’ambito del Fondo di cui all’art. 39 CCNL è individuata la somma di L. 350.000.000.=, quale importo complessivo da destinarsi al finanziamento delle indennità afferenti agli incarichi di posizione organizzativa previsti dagli artt. 20 e 21 CCNL. Art.13) – Produttività Collettiva 1. La produttività collettiva è lo strumento per migliorare i servizi e le prestazioni sanitarie che l’Azienda offre all’utenza, nell’ottica di un sempre più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 2. La parti convengono che a partire dall’anno 2000 l’Istituto contrattuale di cui trattasi debba caratterizzarsi nell’evidenziare il grado di partecipazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi Aziendali ed il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. 3. Per anno 2000 i fondi disponibili sono costituiti come appresso specificato: Fondo ex art. 46 punto 2) CCNL 94/97, consolidato al 31/12/97 L. 3.726.124.124 Fondo ex art. 46 punto 1) "Fondino" CCNL 94/97, consolidato al 31/12/97 L. 140.900.000 Risparmio Part Time 2000 ai sensi art. 38, comma 4, CCNL 98/2001 L. 267.048.400 Residui indennità accessorie 1999, art. 38, comma 3 punto d), CCNL 98/2001 L. 143.531.589 TOTALE L. 4.277.604.113 Decurtazione ai sensi art. 38, comma 7, CCNL 98/2001 per finanziamento del Fondo dell’art. 39: fasce retributive, posizioni organizzative, ecc. L. 580.053.619 FONDO TOTALE DISPONIBILE L. 3.697.550.494 4. Le parti convengono che gli acconti relativi all’anno 2000, riferiti a quegli specifici profili professionali, a suo tempo definiti come "ex grandi produttori" (personale tecnico-sanitario; personale tecnico della riabilitazione e personale della vigilanza e similari) sono mantenuti in misura eguale a quella attribuita nell’anno 1999, con un adeguamento mensili per il personale degli stessi "ex grandi produttori" che percepiva una quota minore (terapisti, vigili sanitari e similari). 5. La suddivisione del fondo è operata sulla base dei seguenti criteri generali di impianto progettuale:
6. Il prospetto analitico concernente le modalità di ripartizione del Fondo Produttività per l’anno 2000 è riportato nella tabella allegata al presente capo. Art.14) – Lavoro straordinario 1. Fermo restando quanto previsto dall’art.34 del C.C.N.L. 1998/2001 e premesso che il Fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari temporanee e specifiche situazioni organizzative, le Parti convengono che il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle UU.OO. Pertanto il ricorso a tale istituto deve comunque essere ridotto al minimo indispensabile per fare fronte alle esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili, assumendo carattere di obiettivo aziendale la sua riduzione. 2. L’andamento del ricorso al lavoro straordinario, e le modalità di utilizzo del Fondo saranno oggetto di verifica periodica, della quale l’Azienda è tenuta a fornire idonea informazione ai soggetti sindacali. 3. Le ore prestate in eccedenza al normale orario di servizio, che i dipendenti desiderano recuperare e non invece ricevere in pagamento come lavoro straordinario possono essere recuperate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui le ore si riferiscono, compatibilmente con le esigenze del servizio e previa autorizzazione del Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza. 4. In caso di eccezionali e comprovate esigenze di servizio che non rendano possibile il recupero entro la data sopra indicata, le ore eccedenti dovranno essere recuperate entro il 31 Dicembre successivo, data oltre la quale non sarà più possibile chiedere il recupero delle medesime ore pregresse; 5. I tetti orari e i relativi budget spettanti ai singoli Presidi, Reparti e Unità Operative sono determinati annualmente in relazione alle risorse disponibili e alle necessità organizzative afferenti alle singole strutture, previa informazione ai soggetti sindacali ed eventuale concertazione fra le Parti del presente C.C.I. . CAPO III PASSAGGI DA UNA CATEGORIA ALL’ALTRA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE E PASSAGGI ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA CATEGORIA (C.D. Progressione verticale) Art.15) – Principi generali 1. La c.d. progressione verticale del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio, e nell’ambito dei principi fissati dagli artt. 15,16 e 17 del CCNL, deve rispondere agli obiettivi fondamentali del miglioramento dei servizi sanitari dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa nonché dell’ottimizzazione delle risorse umane. 2. I passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore, i passaggi all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello economico, nonché i passaggi all’interno del profilo professionale di Operatore Tecnico – Categoria B, fra diversi settori di attività e mestieri devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva dell’Azienda. 3. Le Parti convengono che i passaggi all’interno della medesima categoria nonché quelli all’interno del profilo professionale di Operatore tecnico Categoria B, avranno precedenza rispetto all’indizione delle selezioni per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore. 4.I passaggi di cui al presente articolo sono effettuati mediante selezioni interne indette dall’Azienda secondo le procedure e i criteri di valutazione disciplinati nel Regolamento allegato A) al presente C.C.I.,fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 14 CCNL. 5. Le Parti convengono di trasferire dall’incremento regionale del Fondo Produttività Collettiva, disposto ai sensi dell’art.38.5 CCNL con la citata delibera regionale n.1756/99, la somma di £. 270.000.000.= da destinare ai passggi di cui al presente articolo.- CAPO IV Art. 16) – Principi generali 1. La progressione economica orizzontale del personale nelle fasce retributive previste dalla tabella allegato 5 del CCNL, avviene in relazione alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del Fondo di cui all’art. 39 del CCNL. 2. La disponibilità del predetto fondo è destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale in misura percentuale pari all’80% del Fondo stesso. Nell’ambito di tale percentuale, una quota non superiore all’1% è destinata al finanziamento di ingressi di personale nell’Azienda, a seguito di processi di mobilità, al fine di garantire a detto personale il mantenimento della fascia economica conseguita nell’Azienda o Ente di provenienza. 3. Sono escluse dalla previsione di cui sopra le mobilità attivate a copertura di posti vacanti, venutisi a determinare a seguito di ampliamento di Pianta Organica. 4. Le risorse che saranno distribuite alle singole categorie, al fine della progressione economica orizzontale saranno assegnate tenuto fermo il principio che dovrà essere consentito il passaggio nella medesima misura percentuale ai soggetti afferenti ad ogni categoria, analogo principio dovrà essere applicato all’interno di questa per i profili ricompresi nella categoria stessa. 5. Gli accorpamenti di contingenti o di profili professionali, nell’ambito della medesima categoria al fine della distribuzione delle risorse, sono così definiti: CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA BS
CATEGORIA C
Infermiere, Ostetrica, Dietista, A.S.V., Infermiere Pediatrico.
Tecnico di Laboratorio Biomedico, Centro Trasfusionale, Anatomia Patologica, Neurofisiopatologia, Fisiopatologia Respiratoria e Radiologia Medica.
Fisioterapista, Massofisioterapista, Logopedista, Ortottista e Educatore Professionale.
Tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro
Assistente Sociale
Assistenti tecnici
Assistenti Amministrativi CATEGORIA D COLL.RE PROF.LE SANITARIO Infermiere, Ostetrica, Dietista, A.S.V.
Tecnico di Laboratorio Biomedico, Centro Trasfusionale, Anatomia Patologica e Radiologia Medica.
Fisioterapista e Logopedista
Assistente Sociale
Collaboratori Amm.vi CATEGORIA DS
Art. 17) – Modalità espletamento selezioni 1. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono previa selezione, basata sui seguenti parametri di riferimento:
2. Alla selezione, per il primo passaggio di fascia, può partecipare il personale dipendente di ruolo che al 31.12 dell’anno precedente sia in possesso di un’anzianità complessiva di servizio di almeno due anni presso Azienda o Ente del SSN, ovvero presso altra Amministrazione del Pubblico Impiego. 3. Per la partecipazione alla selezione per i passaggi di fascia successiva è necessaria una permanenza di almeno due anni nella fascia retributiva in godimento, salva la possibile revisione di tale limite, in senso migliorativo, nel caso di accertata migliore disponibilità del Fondo. 4. Alla selezione non possono partecipare i dipendenti che siano stati soggetti, in via definitiva, alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, ai sensi della vigente normativa contrattuale. La causa di impedimento di cui sopra è operante per la durata di anni due a decorrere dalla data di esecutività della sanzione disciplinare, periodo questo, di effetto giuridico della sanzione stessa, ai sensi della vigente normativa contrattuale. 5. Ai fini della partecipazione alla selezione per ciascuna categoria e profilo professionale sarà emanato apposito avviso, nel quale saranno specificate le modalità della partecipazione stessa. Copia dell’avviso sarà trasmessa ai Dirigenti dei Presidi Ospedalieri e ai Dirigenti Responsabili delle Unità Operative territoriali e amministrative, nonché alla R.S.U. e alle OO.SS. per la necessaria informazione. 6. La valutazione selettiva, sulla base dei parametri generali di riferimento sopra indicati, è effettuata mediante attribuzione di punteggi, specificati nella tabella allegata, per le varie categorie. A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza, nella relativa graduatoria, la maggiore anzianità nella posizione funzionale attualmente posseduta. In caso di ulteriore parità è data priorità alla minore età anagrafica. 7. I criteri di valutazione selettiva comprendono una valutazione delle prestazioni, da effettuarsi mediante le schede di valutazione individuale previste dall’art. 7 del Regolamento disciplinante le selezioni interne Allegato A) al presente C.C.I. 8. La compilazione delle stesse è demandata per i Presidi Ospedalieri ed RSA, nonché per le Unità Operative Amministrative e Territoriali alle figure e nella successione operativa qui delineata: 1 COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO Capo Sala Capo Tecnico Coordinatore ecc.ra 2) RESPONSABILE UFFICIO INFERMIERISTICO 3) IL DIRIGENTE MEDICO DI PRESIDIO 4) RESPONSABILE DI U.O., per le UU.OO. Amministrative e Territoriali 9. Al Responsabile dell’U.O. o ad un suo delegato, al fine dell’utilizzo della scheda aggiuntiva – rapporto con il paziente – è affidata l’individuazione del personale che ha abitualmente relazioni di lavoro con il paziente. 10. Per i passaggi all’ultima fascia retributiva di ciascuna categoria (quarta fascia), l’impegno e la qualità della prestazione sono valutati secondo criteri oggettivi diversificati, in base all’art. 35.1 lettera b) CCNL ed indicati nell’apposita scheda di valutazione individuale allegata. 11. I passaggi dalla fascia retributiva di attuale collocamento a quella immediatamente successiva avvengono, in sede di prima applicazione della progressione orizzontale, con decorrenza 1/1/2000. I passaggi successivi avverranno con decorrenza fissa dal primo gennaio di ogni anno in funzione delle risorse finanziarie disponibili. TABELLA Punteggi valutazione selettiva per progressione economica orizzontale Il punteggio massimo individuale attribuibile è pari a p.100, così suddivisi: Categorie A-B-Bs Anzianità di servizio P. 55 Titoli di studio o prof.li attinenti P. 5 Aggiornamento, formazione e curriculum P. 15 Scheda valutazione individuale P. 25 Categoria B ( Operatore Tecnico Adetto all’Assistenza) Bs - personale Infermieristico Anzianità di servizio P. 55 Titoli di studio o prof.li attinenti P. 5 Aggiornamento, formazione e curriculum P. 15 Scheda valutazione individuale P. 15 Scheda rapporto con il paziente P. 10 Categoria C Anzianità di servizio P. 40 Titoli di studio o prof.li attinenti P. 5 Aggiornamento, formazione e curriculum P. 15 Scheda valutazione individuale P. 40 Categoria C – Personale Infermieristico /Tecnico Sanitario /Riabilitazione ecc.ra Anzianità di servizio P. 40 Titoli di studio o prof.li attinenti P. 5 Aggiornamento, formazione e curriculum P. 15 Scheda valutazione individuale P. 20 Scheda rapporto con il paziente P. 20 Categoria D - DS Anzianità di servizio P. 25 Titoli di studio o prof.li attinenti P. 5 Aggiornamento, formazione e curriculum P. 15 Scheda valutazione capacità decisionali e di coordinamento P. 30 Scheda di valutazione individuale P. 25 VALUTAZIONE ANZIANITA’ DI SERVIZIO - Punti 1.50 per anno relativamente alla posizione funzionale /livello attualmente ricoperta - Punti 1,80 per anno (+20%) per incarico formale in posizione superiore. - Punti 1,00 per anno in posizione inferiore o diversa - Per frazioni di mese inferiori o superiori a 15 giorni l’arrotondamento sarà effettuato rispettivamente per difetto o per eccesso TITOLI DI STUDIO o PROF.LI ATTINENTI Titolo di studio accademico superiore o diverso, da quello previsto in oggi per l’accesso alla qualifica, comunque sempre attinente. p. 2 ciascuno Titoli professionali diversi attinenti alla qualifica, non già utilizzati per l’accesso alla stessa p. 1 ciascuno VALUTAZIONE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE Corsi attinenti la qualifica e il profilo rivestiti ovvero previsti da normativa di Legge, così distinti. p. 0,50 se di durata pari a giorni 1 p. 1,00 se di durata pari a giorni 2 p. 1,50 se di durata pari a giorni 3 p. 2,00 se di durata pari a giorni 4 p. 4,00 se di durata pari o superiore a gg. 5 I punteggi di cui sopra sono aumentati del 50% per i Corsi con esame finale. Punti 2 per ciascuna pubblicazione attinente la qualifica e il profilo rivestiti CAPO V Art.18) – Linee programmatiche generali 1. L’art. 20 CCNL prevede l’istituzione delle posizioni organizzative, sulla base degli ordinamenti Aziendali e della normativa regionale, in relazione ai percorsi e alle esigenze organizzative individuati dall’Azienda. 2. In tale contesto, e in osservanza delle previsioni contenute nel Piano Sanitario Regionale e nelle norme regionali di organizzazione, le posizioni organizzative dovranno essere individuate con caratteristiche afferenti a:
3. La graduazione delle posizioni, anche ai fini dell’indennità di cui all’art.36 CCNL dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri generali di riferimento:
4. Le Parti demandano la formulazione degli articolati regolamentari afferenti l’istituzione e la graduazione delle posizioni di cui al presente articolo a successiva definizione negoziale secondo le linee guida previste dal CCNL. CAPO VI Art. 19) – Linee fondamentali di definizione degli istituti 1. La formazione professionale è momento fondamentale, a tutti i livelli, nella gestione dell’Azienda e strumento propedeutico inteso al miglioramento delle attività istituzionali per l’erogazione all’utenza di servizi di migliore livello qualitativo, nonché all’adeguamento del personale a processi di trasformazione in atto. La formazione permanente del personale dell’Azienda viene a costituire un presupposto strategicamente rilevante dell’attività gestionale e si dovrà realizzare mediante tutti gli strumenti idonei al fine prefissato, sia attraverso corsi e seminari, sia lavorando interscambi di esperienze, sia attraverso occasioni di riflessione sul servizio erogato sulle possibilità di migliorarlo e di renderlo sempre più adeguato ai bisogni dell’utenza. L’aggiornamento professionale è quella attività che rientra nella formazione professionale permanente e in virtù della quale si acquisiscono nuove conoscenze tecnico-culturali o si affinano conoscenze già possedute. 2. L’aggiornamento professionale spetta a tutto il personale del Comparto. La Direzione Generale, sulla base delle linee programmatiche previste in materia dal Piano Sanitario Regionale (P.S.R.)definisce annualmente previa informativa e concertazione con le parti Sindacali, gli obiettivi e le linee programmatiche generali di indirizzo attinenti agli istituti della formazione e dell’aggiornamento professionale nell’ambito del piano formativo a valenza pluriennale. 3. L’aggiornamento si distingue in obbligatorio e facoltativo. L ’aggiornamento obbligatorio risponde a particolari situazioni, fabbisogni e necessità espresse dai responsabili di Presidio/ Dipartimento/ Unità Operativa e rientranti negli obiettivi generali definiti dal precedente punto (2). L’aggiornamento obbligatorio comprende iniziative interne ed esterne. A tale riguardo le parti convengono di privilegiare le iniziative interne perché strategicamente più adeguate in termini di efficacia e coinvolgimento quali/quantitativo degli operatori. 4. L’orario di presenza ai corsi di formazione e /o aggiornamento obbligatori è considerato orario di servizio. Le ore dedicate all’aggiornamento obbligatorio che determinino superamento del debito orario settimanale non costituiscono lavoro straordinario monetizzabile, ma sono recuperate in accordo con le esigenze di servizio. I Corsi devono prevedere presenze obbligatorie documentate e soggette a verifica al fine del loro utilizzo nei processi di progressione orizzontale e verticale. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del personale richiesto ai corsi obbligatori determinerà l’applicazione delle penalizzazioni previste dalla vigente normative legislative e contrattuali. Il personale può frequentare un solo corso di formazione e/o aggiornamento alla volta, al fine di evitare sovrapposizioni degli orari e lunghi periodi di assenza dal servizio. 5. La formazione ed aggiornamento obbligatori dovranno privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi in via prioritaria nel quadro delle iniziative previste dal P.S.R., al fine di favorire, tra l’altro:
6. I programmi annuali e pluriennali dell’Azienda relativi all’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento nel quadro del piano di formazione 2000, sono specificati nei prospetti allegati al presente capo. Le diverse aree tematiche in questione rispecchiano le indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale e troveranno sviluppo in relazione all esigenze formative ritenute prioritarie e in proporzione alle risorse finanziarie disponibili. CAPO VII Art. 20) – Orario di lavoro
Art. 21) – Rapporto di lavoro a tempo parziale (Part-time) 1. Ai fini delle determinazioni dei contingenti contrattuali dei posti da riservare alle trasformazioni a part-time del rapporto di lavoro , si approva l' accorpamento delle ex qualifiche, come da prospetto di cui al successivo articolo 21). 2. Il contingente contrattuale del 25 % di ogni profilo professionale è aumentato di un ulteriore 10 % , in presenza di domande di part-time per gravi documentate situazioni familiari o per gravi documentati motivi di salute, o per motivi di studio, ai sensi dell' art. 23.10 CCNL 1889-2001 . 3. Le trasformazioni a part-time di rapporti di lavoro , iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del CCNL 1998-2001 (08.04.99) hanno durata a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà del dipendente di richiedere il rientro a tempo pieno . 4. Il rientro a tempo pieno può essere richiesto, sulla base di motivi idoneamente documentati , a condizione che sia decorso almeno 1 anno dalla data di inizio del part-time . Decorsi 2 anni dalla data di inzio del part-time, il dipendente ha comunque diritto a richiedere il rientro a tempo pieno . Dopo il primo biennio , i rientri a tempo pieno devono attuarsi con cadenza annuale o semestrale dalla data di inizio del part-time, ai fini della corretta gestione e contabilizzazione del cartellino presenze . 5. Le rinnovazioni di precedenti rapporti di lavoro part-time , che siano state attuate o richieste in vigenza del CCNL 1998-2001 , hanno egualmente durata a tempo indeterminato , fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti in merito al rientro a tempo pieno . 6. L' eventuale rinnovo delle trasformazioni del rapporto di lavoro a part-time, che siano iniziate prima della data di entrata in vigore del CCNL 1998-2001 (08.04.99), avviene su domanda del dipendente e con stipula di nuovo contratto individuale tra il dipendente stesso e l' Amministrazione . Il suddetto nuovo contratto è stipulato con durata a tempo indeterminato . 7. Nei casi di rinnovo del part-time, secondo quanto previsto ai punti precedenti, non trova applicazione l' istituto del rinvio della decorrenza del part-time stesso , e pertanto il rapporto a part-time non ha soluzione di continuità . 8. Il rinvio di mesi 6 della trasformazione a part-time del rapporto di lavoro può essere disposto dall' Amministrazione, con atto deliberativo, esclusivamente sulla base di eccezionali ed effettive esigenze organizzativo-funzionali , idoneamente documentate e motivate per iscritto dal Dirigente Responsabile . 9. La specifica articolazione giornaliera ed oraria del Part-time deve contemperare le esigenze del dipendente con le esigenze del servizio, specie qualora il part-time sia stato richiesto per gravi documentate situazioni familiari o per gravi motivi di salute, o per motivi di studio. 10. In base a quanto stabilito dall' art. 25.1 CCNL 1998-2001, il rapporto di lavoro part-time in senso verticale comporta la proporzionale riduzione dei sottospecificati istituti normativi : - 150 ore p.t al 50 % : 75 ore/anno p.t. al 66 % : 100 ore/anno - permesso retribuito per motivi familiari o personali (3 gg./anno o 18 hh/anno) p.t. al 50 % : 1 giorno o 9 ore/anno p.t. al 66 % : 2 giorni o 12 ore/anno - permesso retribuito per esami o concorsi o agg.to facoltativo p.t. al 50 % : 4 giorni/anno p.t. al 66 % : 5 giorni/anno Art. 22) – Accorpamento profili professionali per determinazione contingenti contrattuali Part-time. 1. Ai fini della determinazione dei contingenti contrattuali da riservare al Part-time ai sensi del precedente articolo, i profili professionali del personale del Comparto sono accorpati secondo lo schema seguente: CATEGORIA DS (EX 8 – 8 BIS) OPERATORE PROF.LE SANITARIO ESPERTO COLLABORATORE PROF.AMM.VO ESPERTO CATEGORIA D (EX 7) COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO PERSONALE INFERMIERISTICO Capo Sala Ostetrica Coord. Dietista Coord. A.S.V. Coord. PERSONALE TECNICO SANITARIO Capo Tecnico Rx – Laboratorio – Anatomia – Centro Trasfusionale PERSONALE RIABILITAZIONE Terapista coord. – Logopedista coord. COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C (EX 6) OPERATORE PROFESSIONALE SANITRARIO PERSONALE INFERMIERISTICO Infermiere Professionale Ostetrica Coll. Dietista Coll. ASV Coll. Vigilatrice d’Infanzia PERSONALE TECNICO SANITARIO Radiologia Laboratorio Centro trasfusionale Anatomia Patol. Neurofisiopatologia Fisiopatologia respiratoria PERSONALE RIABILITAZIONE Terapista Logopedista Educatore Professionale PERSONALE VIGILANZA Vigile sanitario OPERATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE ASSISTENTE TECNICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA Bs (ex 5) OPERATORE PROFESSIONALE 2° CATEGORIA OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO CATEGORIA B (ex 4) OPERATORE TECNICO OTA COADIUTORE AMMINISTRATIVO/OPERATORE TECNICO CED CATEGORIA A (ex 3) AUSILIARIO SPECIALIZZATO COMMESSI CAPO VIII Art. 23) – Campo di applicazione del C.C.I. / Tempi e durata 1. Il presente C.C.I. si applica a tutto il personale del Comparto dipendente dell’ Azienda a tempo indeterminato e a tempo determinato . Il presente contratto ha durata quadriennale . 2. Il C.C.I. entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua definitiva sottoscrizione , previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’ art. 5.3 del CCNL , fatte salve in ogni caso le eventuali successive modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di osservazioni da parte dell’ARAN. Art. 24) – Rinvio
Allegato A) al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELL’AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI INTERNE DI CUI AGLI ARTT. 16 E 17 C.C.N.L. 1998 – 2001. PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI ART. 1 Requisiti di ammissione Alle selezioni interne indette dall’Azienda per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore o, nell’ambito della stessa categoria, tra i profili di diverso livello economico o tra profili diversi dello stesso livello possono partecipare i dipendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle relative domande in possesso, alla data predetta, dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione stessa , conformemente a quanto indicato nell’allegato 1 al CCNL 1998-2001 – declaratoria delle categorie e dei profili. ART. 2 Bando di selezione interna
2 . Il bando di selezione è pubblicato all’albo dell’Azienda ed, affisso presso gli orologi marcatempo, allo stesso va data la massima diffusione con l’invio di copia a tutte le unità operative dell’Azienda nonché alla R.S.U. formalmente costituita ed alle organizzazioni sindacali di categoria del C.C.N.L. del comparto presenti in ambito aziendale. 3. Il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno indicato nel bando di selezione affisso all’albo dell’Azienda, ossia entro 30gg dalla data di affissione. 4. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate direttamente al Protocollo Generale della A.S.L. n. 1 o a mezzo del servizio postale; a tal fine fa fede il timbro postale di spedizione. 5. Si considerano utilmente prodotte le domande spedite entro il termine di scadenza. 6. I termini di scadenza di cui sopra sono perentori. ART. 3
ART. 4 Ammissione alle selezioni L’ammissione o l’esclusione dalle selezioni è deliberata con provvedimento motivato del direttore Generale quest'ultima sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla relativa decisione. ART. 5 Nomina delle Commissioni
Presidente: un dirigente del ruolo nel cui ambito è collocato il profilo professionale dei posti messi a selezione. Componenti: due esperti di cui uno sorteggiato, in seduta pubblica, dall’apposita Commissione già nominata dall’Azienda, tra tutti i dipendenti di ruolo dell’Azienda del profilo, posizione funzionale e categoria immediatamente superiore o, in alternativa, qualora non esistesse nell’ambito dell’Azienda un profilo immediatamente superiore, anche dello stesso profilo per i quali è indetta la selezione, e l’altro designato dal direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario ciascuno con riferimento all’area di rispettiva competenza, anche esterno all’Azienda, in caso di motivata esigenze. Segretario: un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di Assistente Amministrativo. ART. 6 Adempimenti preliminari e valutazione dei titoli
ART. 7
Per il personale facente capo alle Direzioni Mediche dei PP.OO, la scheda
e’ altresi’ sottoscritta dal Coll. Prof.le Sanitario (Capo Sala, Capo Tecnico
etc.) nonché dal Coll. Prof. Esperto Responsabile Ufficio Infermieristico o
Settore Equipollente. Di U.O./ Presidio. A conclusione dell’iter le schede di valutazione dovranno pervenire all’U.O. Affari del Personale. ART. 8
ART. 9 Il superamento delle prove previste dal bando di selezione è subordinato al raggiungimento in ciascuna di esse della valutazione di sufficienza, nella misura di 7/10 del punteggio massimo previsto per ciascuna prova. ART. 10 Prova teorico – pratica
ART. 11 ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15 L’accesso agli atti della selezione con le procedure di cui alla L. n. 241/90 e al DPR n. 352/92 è consentito, limitatamente ai candidati aventi titolo, al termine della selezione e comunque non prima dell’approvazione da parte del Direttore Generale della graduatoria di merito definitiva della Commissione esaminatrice. PARTE SECONDA ACCESSO A POSIZIONI FUNZIONALI E PROFILI PROFESSIONALI ART. 16
Titoli di carriera
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se l’attività di servizio risulta prestata in materie o settori di attività diversi da quelli oggetto della selezione, fatta eccezione per coloro che siano passati a qualifica inferiore per inidoneita’ fisica, per i quali verra’ valutata per intero l’anzianita’ nella categoria corrispondente a quella messa a selezione. Titoli i studio f) punti 0,50 per diploma o attestato di qualifica inferiore a 3 anni; g)punti 1 per diploma o attestato di qualifica prof.le inferiore a cinque anni; h)punti 1,50 per diploma di maturita’ i)punti 3,50 per diploma di laurea. Il punteggio previsto per la laurea e’ assorbente rispetto a quello per il titolo di studio inferiore. 2. La valutazione del curriculum formativo-professionale è effettuata secondo i criteri previsti dal precedente art. 6. ART. 17
Prima di procedere, relativamente ai profili indicati, alla copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica con le procedure di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, a domanda e previo avviso interno, può disporsi il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti disponibili i passaggi sono disposti secondo graduatoria da formularsi secondo criteri di cui al precedente art. 16.1 senza limitazioni nei punteggi di carriera di ruolo e non di ruolo. ART. 18 - Operatore tecnico (Cat. B) - O.T.A. 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 40 per i titoli punti 60 2) Prove di esamePROVE: 1) prova pratica punti 20 2) colloquio punti 20 TITOLI: 1) carriera punti 35 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 19 Profilo professionale: Operatore Tecnico Specializzato BS 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 40 per i titoli punti 60 2) Prove di esame:PROVE: 1) prova pratica punti 20 2) colloquio punti 20 TITOLI: 1) carriera punti 35 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 20 Profilo Professionale:
per le prove punti 40 per i titoli punti 60 2) Prove di esamePROVE: 1) prova pratica punti 20 2) colloquio punti 20 TITOLI: 1) carriera punti 35
ART. 21 - Coadiutore amministrativo esperto(Cat.BS) 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 40 per i titoli punti 60
TITOLI:
ART. 22
. Personale Infermieristico . Personale tecnico-sanitario . Personale di riabilitazione . Personale di vigilanza ed ispezione 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 50 per i titoli punti 50 2) Prove di esame:PROVE: 1) prova pratica punti 25 2) colloquio punti 25 TITOLI: 1) carriera punti 25 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 23 Profilo professionale:
. Personale Infermieristico . Personale tecnico-sanitario . Personale di riabilitazione . Personale di vigilanza ed ispezione 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 60 per i titoli punti 40 2) Prove di esamePROVE: 1) prova pratica punti 30 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 15 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 24
per le prove punti 50 per i titoli punti 50 2) Prove di esamePROVE: 1) prova pratica punti 25 2) colloquio punti 25 TITOLI: 1) carriera punti 25 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 25 Profilo Professionale:
1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 50 per i titoli punti 50 2) Prove di esameapprofondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica PROVE: 1) prova pratica punti 25 2) colloquio punti 25 TITOLI: 1) carriera punti 25 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda valutazione punti 10 ART. 26
1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100:per le prove punti 50 per i titoli punti 50
tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio-sanitari e/o elaborazione di piano di intervento su caso specifico colloquio: approfondimento delle procedure e delle tecniche oggetto della prova pratica. Organizzazione dei servizi aziendali ed elementi di legislazione sanitaria. PROVE: 1) prova pratica punti 25 2) colloquio punti 25 TITOLI: 1) carriera punti 25 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4 scheda di valutazione punti 10 ART. 27 Profilo professionale:
per le prove punti 60 per i titoli punti 40 PROVE: 1) prova pratica punti 30 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 15 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda di valutazione punti 10 ART. 28 Profilo Professionale:
1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti 100: per le prove punti 50 per i titoli punti 50 2) Prove di esame
quesiti a risposta breve attinenti l’organizzazione dei
servizi aziendali, il procedimento amministrativo, l’accesso agli atti,
l’autocertificazione, rapporti con il pubblico; utilizzo apparecchiature
meccanografiche principi di diritto amministrativo, legislazione sanitaria ed
approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica. PROVE: 1) prova pratica punti 25 2) colloquio punti 25 TITOLI: 1) carriera punti 25 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda di valutazione punti 10 ART. 29 Profilo Professionale:
. Settore amministrativo . Settore legale . Settore statistico . Settore sociologico 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti
100: per le prove punti 60 per i titoli punti 40 2)
Soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
attinenti le procedure amministrative, i contratti, le attività
istituzionali.
approfondimento delle tematiche oggetto della rova pratica,
organizzazione dei servizi sanitari – legislazione sanitaria e legislazione
specifica di settore, elementi di diritto amministrativo. PROVE: 1) prova pratica punti 30 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 15 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda di valutazione punti 10 ART. 30 Profilo professionale:
. Settore amministrativo . Settore legale . Settore statistico . Settore sociologico 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti
100: per le prove punti 65 per i titoli punti 35 2)
- Settore amministrativo: predisposizione atti riguardanti lo
specifico settore di attività. Soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
attinenti le procedure amministrative, i contratti, le attività
istituzionali.
b) colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica,
organizzazione dei servizi sanitari. Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore
nonché principi di organizzazione e coordinamento del settore, elementi di
diritto amministrativo. PROVE: 1) prova pratica punti 35 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 10 2) studio punti 5
4) scheda di valutazione punti 10 ART. 31 Profilo professionale:
. Settore tecnico . Settore informatico . Settore professionale 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti
100: per le prove punti 60 per i titoli punti 40 2) Prove di esame: a) prova pratica:
Soluzione di quesiti a risposta sintetica attinente lo
specifico settore di attività.
b) colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica,
organizzazione dei servizi sanitari . Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore.
PROVE: 1) prova pratica punti 30 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 15 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda di valutazione punti 10 ART. 32 Profilo professionale:
. Settore tecnico . Settore informatico . Settore professionale 1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti
100: per le prove punti 65 per i titoli punti 35 2) Prove di esame: a) prova pratica:
b) colloquio: approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica,
organizzazione dei servizi sanitari . Legislazione sanitaria e legislazione specifica di settore.
PROVE: 1) prova pratica punti 35 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 10 2) studio punti 5 3) curriculum formativo professionale punti 10 4) scheda di valutazione punti 10 ART. 33 Profilo professionale:
1) Punteggio a disposizione della Commissione totale punti
100: per le prove punti 65 per i titoli punti 35 2)
soluzione di problemi organizzativi ed approfondimento piano
di lavoro mirato all’ottimale utilizzo delle risorse umane approfondimento delle tematiche oggetto della prova pratica.
Legislazione sanitaria e sociale. Organizzazione dei servizi aziendali. PROVE: 1) prova pratica punti 35 2) colloquio punti 30 TITOLI: 1) carriera punti 10 2) studio punti 5
4) scheda di valutazione punti 10 ART. 34 Personale Sanitario e di assistenza sociale, ricompreso nella
Categoria C, titolare di incarico di posizione organizzativa. Relativamente a tale personale qualora lo stesso partecipi alla
selezione interna per il passaggio alla categoria immediatamente superiore, se
titolare di incarico di posizione organizzativa , conferito ai sensi dell’art.
21.3 del CCNL 1998-2001,da almeno sei mesi ed abbia svolto lo stesso con
valutazione positiva da parte del Servizio di controllo interno o Nucleo di
valutazione, a parziale modifica delle procedure di cui agli artt. 23 e 27 del
regolamento, il dipendente in questione è sottoposto solo a
In caso di valutazione positiva, pari a 7/10 del punteggio
massimo attribuito alla prova, il passaggio alla categoria superiore ha luogo
con precedenza rispetto agli altri candidati. ART. 35 Profilo professionale:
L’accesso al profilo è disciplinato dal D.M. 26/07/91 n. 295 con la previsione di specifici corsi di qualificazione professionale da riconoscersi a titolo di aggiornamneto obbligatorio ai quali sono ammessi, limitatamente ai posti disponibili, gli ausiliari specializzati . La graduatoria degli aspiranti alla frequenza dei corsi in interesse è redatta sulla base del’anzianità complessiva di servizio con priorità per il personale che, alla data di indizione del bando di selezione , presta servizio nell’Azienda. ART. 36 Profilo professionale:
Per l’accesso alla posizione organizzativa di "Operatore Tecnico Coordinatore" i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione interna sono quelli di cui all’art. 22, comma 4, del CCNL 1998-2001. Le prove di esame ed il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sono quelli di cui all’art. 19 del presente regolamento.
ART. 37 Passaggi orizzontali
In caso di unica domanda, ed in assenza di specifici
requisiti professionali acquisiti presso Scuole Pubbliche o private, il
passaggio e’subordinato alla previa verifica dell’idoneita’ tecnico
professionale, mediante apposita prova pratica prevista per il corrispondente
profilo. In caso di più domande la selezione avviene secondo le
modalità previste dal presente regolamento per lo specifico profilo. In caso di unica domanda, ed in assenza di specifici requisiti professionali acquisiti presso Scuole Pubbliche o Private,il passaggio è subordinata alla previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale, mediante apposita prova pratica prevista per il corrispondente profilo. In caso di più domande, la selezione avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 18.
U.S.L. 1 Imperiese . SCHEDA DI VALUTAZIONE GENERALESCHEDA 1 Nome Cognome __________________________________U.O. _____________________
TOTALE GENERALE _________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. _________________ PER RICEVUTA IL DIPENDENTE _________________________________ data ______________
U.S.L. 1 Imperiese SCHEDA DI VALUTAZIONE GENERALESCHEDA 2
Nome Cognome __________________________________ PRESIDIO OSPEDALIERO _____________________
TOTALE GENERALE _________________
IL COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO IL RESPONSABILE -------------------------------------------------------------------------------(1) -----------------------------------------------(2) IL DIRIGENTE ______________________(3) PER RICEVUTA IL DIPENDENTE ___________________________________ data ______________ (1) Capo Sala , Capo Tecnico ecc.ra (2) Per i Presidi Ospedalieri e R.S.A. si intende il Responsabile Ufficio C.S.S.A o Infermieristico o equipollente (3) Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero
U.S.L.1 IMPERIESE SCHEDA DI VALUTAZIONE PASSAGGIO 3-4- FASCIA SCHEDA 3
Nome Cognome __________________________________U.O. _____________________
TOTALE GENERALE _________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. __________________________________
PER RICEVUTA IL DIPENDENTE __________________________________ data ______________
SCHEDA 4 U.S.L. 1 IMPERIESE SCHEDA DI VALUTAZIONE PASSAGGIO 3- 4 FASCIA
Nome Cognome __________________________________PRESIDIO OSPEDALIERO________________
TOTALE GENERALE _________________
IL COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO IL RESPONSABILE -------------------------------------------------------------------------------(1) -----------------------------------------------(2) IL DIRIGENTE ______________________(3) PER RICEVUTA IL DIPENDENTE ___________________________________ data ______________ (1) Capo Sala , Capo Tecnico ecc.ra - DA NON UTILIZZARE PER LA CATEGORIA D (2) Per i Presidi Ospedalieri e R.S.A. si intende il Responsabile Ufficio C.S.S.A o Infermieristico o equipollente (3) Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero
U.S.L. 1 IMPERIESE SCHEDA 5
SCHEDA DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVA CAT. D e DS
Nome Cognome __________________________________PRESIDIO OSPEDALIERO _____________________
TOTALE GENERALE _________________
IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE ------------------------------(1) ---------------------------(2)
PER RICEVUTA IL DIPENDENTE
________________________________ data ______________
SCHEDA 6 U.S.L. 1 IMPERIESE
SCHEDA DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVA CAT. D e DS
Nome Cognome __________________________________U.O. _____________________
TOTALE GENERALE _________________
Il DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. __________________________________
PER RICEVUTA IL DIPENDENTE
________________________________ data ______________
U.S.L. 1 IMPERIESE SCHEDA DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVA INERENTE IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE E RELATIVA ALLE CAT. B-BS-C SANITARI SCHEDA 7 Nome Cognome __________________________________U.O. _____________________
TOTALE GENERALE _________________ Il DIRIGENTE RESPONSABILE U.O. __________________________________
PER RICEVUTA IL DIPENDENTE
_______________________________ data ______________ U.S.L.1 IMPERIESE
SCHEDA DI VALUTAZIONE AGGIUNTIVA INERENTE IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE E RELATIVA ALLE CAT. B-BS-C SANITARI SCHEDA 8
Nome Cognome __________________________________PRESIDIO __________________________
TOTALE GENERALE _________________
IL COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO IL RESPONSABILE -------------------------------------------------------------------------------(1) -----------------------------------------------(2)
IL DIRIGENTE ______________________(3) PER RICEVUTA IL DIPENDENTE ___________________________________ data ______________ (1) Capo Sala , Capo Tecnico ecc.ra - (2) Per i Presidi Ospedalieri e R.S.A. si intende il Responsabile Ufficio C.S.S.A o Infermieristico o equipollente (3) Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero
PIANO DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO PRESIDIO OSPEDALIERO DI IMPERIA E COSTARAINERA * Area sprovvista di appalto pulizie
(°) SPDC - Si precisa che in caso di superamento di n. 20 posti letto i turni dovranno essere aumentati di n. 1 unità. PIANO DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO * Area sprovvista di appalto pulizie
PIANO DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORDIGHERA
(°) SPDC - Si precisa che in caso di superamento di n. 20 posti letto i turni dovranno essere aumentati di n. 1 unità. UU.OO. TERRITORIALI
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