ASL PROVINCIA DI LODI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO AZIENDALE A seguito del positivo riscontro del Collegio dei Revisori, giusta verbale del 6.12.2000, operato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 7.4.1999 sulla preintesa di contratto integrativo siglata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 17.11.00, il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2000 si sono riunite presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa ex art. 4 del predetto CCNL riguardante il personale del Comparto ed hanno proceduto alla sottoscrizione del presente contratto e dei relativi allegati. Tali delegazioni, di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell’art. 9 del citato CCNL, risultano composte come segue: (…) PREMESSA Le parti convengono che il fine strategico della ASL sia quello di erogare servizi di qualità, in modo da rispondere adeguatamente ed in tempi utili ai bisogni di salute della utenza; questo obiettivo, oltre che con adeguate risorse finanziarie e strumentali, è perseguibile mediante la valorizzazione ed il miglior utilizzo di tutte le risorse umane operanti nell'azienda. Ciò è perseguibile, fra l'altro, attraverso la impostazione di un moderno sistema di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli e delle rispettive autonomie, rafforzi la contrattazione locale, ponga al centro della stessa la RSU aziendale quale nuovo agente contrattuale e ne rafforzi le capacità propositive ed il principio di responsabilità dotandola dei necessari strumenti operativi, sia strumento essenziale per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle finalità dell'ASL. Questi obiettivi presuppongono:
In questo contesto le parti concordano di esaminare le materie demandate alla contrattazione integrativa e le materie strettamente correlate demandate alla concertazione in quanto le soluzioni concordate risultano strettamente connesse e pertanto difficilmente valutabili separatamente. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della ASL con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal CCNL del 7.4.1999, oltre alle materie di interesse aziendale in esso riportate. Gli effetti decorrono dalla data successiva alla sottoscrizione del presente contratto o da data diversa espressamente prevista e cesseranno la loro efficacia al momento della stipulazione del successivo contratto integrativo. Le parti concordano di fissare una verifica complessiva dell’attuazione del presente CCIA non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione. SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI ART.
1 Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi pubblici essenziali, individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all’Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell’astensione dal lavoro nonché all’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della L. n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all’Azienda. Le parti si atterranno alla disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione previste dall’art. 2, comma 2, della L. 12.6.90 n. 146 così come modificata dalla L. 11.4.00 n. 83. Per le modalità di definizione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali presso l’Azienda le parti rinviano all’allegato accordo (ALLEGATO 1). La definizione dei suddetti contingenti è suscettibile di variazione qualora l’assetto organizzativo dell’Azienda subisca delle variazioni. ART.
2 L’articolo 3 del CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle Aziende di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
Le parti approvano per le Relazioni Sindacali il regolamento di cui all’Allegato 2. ART.
3 L’Azienda si impegna entro 90 gg dalla firma del presente contratto integrativo a istituire il Comitato delle Pari Opportunità aziendale. I compiti del comitato sono quelli contenuti nell’art.7 del CCNL 1998/2001. Il Comitato dovrà tener conto, nello spirito dei compiti che lo caratterizzano, di un equilibrio di rappresentanza tra i due sessi e svolgere i seguenti compiti:
ART.
4 Procedure per la costituzione dei fondi e criteri di ripartizione. Facendo esplicito riferimento a quanto tassativamente stabilito dagli artt. 37-38-39 e 40 del CCNL le parti stabiliscono che, in apposita sessione di bilancio annuale da realizzarsi entro il 31.1 di ciascun anno verranno fissati la consistenza dei diversi fondi nonché i criteri per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 4 punto 2/II del CCNL. Il termine per la quantificazione annuale a consuntivo di eventuali risparmi di gestione negli esercizi degli anni precedenti è fissato al 30 aprile e la loro destinazione è vincolata ai disposti del presente contratto aziendale con indicazione del carattere transitorio o definitivo degli eventuali trasferimenti derivanti da risparmi effettuati su altri fondi. Le parti concordano di trasferire (art. 39, comma 4, lett. a) una quota pari al 15% del fondo per la produttività collettiva e della qualità delle prestazioni individuali al fondo ex art. 39 del CCNL 7.4.1999. Si riportano le tabelle concernenti la consistenza dei fondi ex art. 38 – I e II comma – ex art. 38 – III e IV comma – ed ex art. 39. Gli allegati A, B, C, D, E ed F citati nelle tabelle sono depositati agli atti dell’Azienda. REGIME DEGLI ORARI DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO, TEMPO PARZIALE ART.
5 Le parti concordano che:
pertanto nell’organizzazione delle strutture, l’Azienda stabilisce l’orario di apertura degli uffici e l’orario di servizio dei dipendenti:
Si definiscono pertanto le seguenti categorie concettuali: Orario di
servizio: Orario di apertura al
pubblico : Orario di
lavoro: Ciò premesso si prende atto che: l’orario di servizio si articola di norma:
In tal senso le parti concordano che:
Le parti inoltre prendono atto che è stata costituita una commissione paritetica che dovrà presentare apposita proposta organizzativa affinché nell’ambito dell’indicata articolazione giornaliera dell’orario ordinario di lavoro sia prevista un’adeguata sospensione dal lavoro – pausa fisiologica – idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche, al fine di evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso alla salute. La pausa fisiologica è in linea di massima obbligatoria dopo 6 ore di lavoro continuato. La durata potrà essere compresa di norma tra un minimo di 30’ e un massimo di 90’ da usufruire generalmente nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 14.30. In deroga a ciò e per particolari servizi o per determinati periodi sono previsti orari di lavoro continuativi per la durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative. L’orario di lavoro, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio delle varie unità operative, potrà avere un’articolazione oraria
I Dirigenti sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente. Si concorda di addivenire entro il 31.12.2000 alla definizione di un regolamento sulla fruizione di alcuni istituti contrattuali relativi all’orario di lavoro ed alle modalità di fruizione dei congedi parentali. ART.
6 Le parti concordano che entro il 31.12.2000 l’Azienda formuli proposte sperimentali in più settori o unità organizzative con particolare riferimento a settori ad alta intensità assistenziale, in cui articolare un orario settimanale ridotto di 35 ore (art.27 CCNL 7.4.99). La sperimentazione sarà attivata entro il 2° trimestre 2001 e gli effetti saranno verificati entro tre mesi dall’attivazione di ciascuna sperimentazione. ART.
7 I criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario. Le parti concordano che:
Ciò premesso l’Azienda si propone di realizzare un’importante e prioritario obiettivo quale la riduzione sostanziale della spesa per lavoro straordinario ricorrendo
ART.
8 Tale fondo è finalizzato, tra l’altro, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario necessarie a sopperire particolari esigenze organizzative. Le parti concordano i seguenti criteri di carattere generale per l’attribuzione dei compensi legati al trattamento per il lavoro straordinario :
Le parti concordano che sarà affidata al Dirigente di settore la responsabilità di programmare oculatamente l’utilizzo del budget di spesa e di ore autorizzato onde garantire il non superamento del fondo disponibile. Al di fuori delle ore effettuate nella pronta disponibilità e nei limiti numerici e percentuali previsti e previa valutazione degli indicatori organizzativi citati il Dirigente potrà essere autorizzato alla deroga. Sarà comunque data informazione alla delegazione trattante delle verifiche semestrali effettuate e delle deroghe concesse in relazione ai budget stabiliti. Per l’Area Dipartimentale Ospedaliera, è affidata alla Direzione del Presidio Unico in collaborazione con l’Ufficio Infermieristico del Presidio Unico nonché gli uffici di Presidio il compito di monitorare nel tempo il budget assegnato . Si stabiliscono altresì, di comune accordo, le seguenti modalità operative:
Il recupero è effettuato a ore o a giornata. Il lavoro straordinario può essere recuperato con modalità che fanno salve le esigenze di servizio e tengono conto dei criteri organizzativi adottati dall’Unità Operativa. Tuttavia di norma ciò potrà avvenire entro 3 mesi dalla sua effettuazione con l’impegno di verificare nel corso dell’anno 2001 la possibilità di un recupero più ravvicinato. Qualora tale recupero non fosse effettuato entro il periodo indicato, tali ore saranno monetizzate e conteggiate nel budget di assegnazione. Il lavoro straordinario, con esclusione delle ore di chiamata per pronta disponibilità, è valorizzato solo al compimento dell’intera prima mezz’ora dopo l’orario di servizio Successivamente sono valorizzati anche periodi di tempo frazionati. BUDGET Si concorda di trasferire per l’anno 2001 al fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative art 39 CCNL 7.4.1999, la quota di £ 221.735.193 pari a circa l’11,30% del fondo ex art. 43, comma 2 p. 1, del CCNL 1.9.1995 o di maggiori quote relative al predetto fondo qualora l’assetto organizzativo lo consenta. Si demanda ad una verifica successiva a consuntivo la definizione della riduzione stabile dello straordinario. ART.
9 Le parti concordano di addivenire entro la fine dell’anno ad un accordo in cui siano definiti strumenti operativi per la gestione dell’istituto giuridico del part-time in relazione al limite percentuale della dotazione organica complessiva (25%) del personale a tempo pieno stabilendo nel contempo modalità procedurali in relazione all’iter autorizzativo . L’obiettivo è quello di individuare per Aree dipartimentali o di servizio un’offerta annuale di un numero di posti, per qualifica e profili orari, onde garantire un’accessibilità programmata, una chiarezza delle potenzialità e delle criticità esistenti e nel contempo una concreta possibilità di collocazione negli assetti organizzativi aziendali. Le parti concordano inoltre sui seguenti punti:
USO DELL’AUTOMEZZO PROPRIO Le parti si impegnano a raggiungere un accordo quadro sulle modalità di gestione dei problemi relativi all’impiego di automezzo proprio a scopo di servizio entro 90 giorni dalla firma del presente contratto . CLASSIFICAZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Con le norme sulla nuova classificazione del personale che di fatto supera la rigidità di inquadramento del precedente sistema basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 le parti intendono raggiungere una maggior funzionalità del servizio attraverso il riconoscimento delle professionalità acquisite, la formazione e la qualità delle prestazioni di ogni singolo dipendente, determinando reali prospettive di progressione orizzontale e verticale dei dipendenti I criteri tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle selezioni cui si riferiscono sono:
ART.
10 Trattandosi di materia oggetto di concertazione si allega il relativo verbale, con accluso il regolamento, dal quale risulta la posizione delle parti (Allegato 3). ART.
11 Per quanto riguarda l’art. 16 trattandosi di materia oggetto di concertazione si allega il relativo verbale, con accluso il regolamento, dal quale risulta la posizione delle parti (Allegato 4). Per quanto riguarda l’art. 17 le parti concordano di disciplinare la materia secondo le modalità indicate nel regolamento che si allega (Allegato 5). ART.
12 Per la progressione economica orizzontale prevista dall’art. 35 del CCNL le parti approvano il regolamento che viene allegato al presente CCIA (Allegato 6). ART.
13 La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un elemento essenziale volto ad accelerare il processo di aziendalizzazione, lo sviluppo della professionalità degli operatori e la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali di questa azienda. L’attività formativa da realizzare attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità, in linea con i modelli organizzativi adottati dall’azienda, è finalizzata all’ottimale utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane. L’attività formativa per la realizzazione degli obiettivi è da svolgersi secondo le sottoelencate tre macro aree di intervento:
ciascuna caratterizzata da una serie di iniziative di formazione e/o di confronto pensate in funzione degli obiettivi aziendali e come strumento al servizio delle differenti articolazioni dell’ASL per il conseguimento degli stessi. Verranno previste iniziative specifiche per le diverse professionalità ed anche momenti di integrazione all’interno dei ruoli e tra i ruoli. Le Direzioni e i Dipartimenti potranno chiedere l’attivazione di iniziative formative per il raggiungimento di specifici obiettivi attraverso la realizzazione di iniziative interne o la frequenza a momenti esterni. A tali strutture aziendali è richiesta la produzione di un sintetico piano degli interventi annuali al fine di consentire alla DTS il coordinamento degli stessi. Annualmente l’Azienda formula un programma di formazione nonché di riqualificazione di tutto il personale del comparto dell’Azienda e determina il fondo da destinare a tale attività. Il programma ed il fondo vengono presentati alle organizzazioni sindacali. Il programma di formazione relativo all’anno 2000 costituisce l’allegato 7. Le parti concordano, altresì, di monitorare nel corso dell’anno le attività formative attuate e la relativa partecipazione alle stesse con l’impegno di predisporre nell’anno 2001 un piano di formazione articolato in più aree, una delle quali dedicata ai corsi collegati al D.Lgs. 626/94 sulle modalità di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa. Sarà riconosciuto ad ogni singolo Dipartimento uno specifico budget per la formazione dei propri operatori, destinato anche alla realizzazione di iniziative formative a contenuto tecnico-professionale. Le parti, inoltre, prendono atto che la Commissione Unica per l’Aggiornamento sta predisponendo un regolamento che disciplina le modalità di fruizione delle iniziative formative e, pertanto, invitano la stessa a porre maggior attenzione ai seguenti aspetti:
ART.
14 L’istituto della produttività è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali definiti dalla direzione aziendale. Annualmente vengono quindi formulati progetti che dovranno, oltre che essere coerenti con gli obiettivi strategici, anche essere in armonia con le risorse disponibili e coinvolgere tutto il personale, ciascuno in rapporto al ruolo ricoperto e alla professionalità posseduta. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali è costituito secondo quanto previsto dall’art. 38, cc. 3 e seguenti del CCNL 7.4.1999 ed utilizzato mediante assegnazione ai singoli Dipartimenti di norma secondo la metodologia della gestione per budget. Il Budget di progetto sarà determinato, tenendo conto delle risorse disponibili, a livello di contrattazione tra la Direzione Generale ed i Responsabili di Dipartimento in rapporto ai contenuti dei progetti presentati. Dopo la contrattazione con la Direzione Generale, il Responsabile della presentazione del progetto dovrà definire preventivamente il peso della partecipazione individuale e relativa quota economica da attribuire a ciascun dipendente. Il dipendente sarà informato della quota che gli verrà attribuita in caso di raggiungimento dell’obiettivo mediante la sottoscrizione del progetto. Il Responsabile di Dipartimento adotterà progetti in modo che debba esserci una partecipazione reale di tutti i profili professionali presenti nel Dipartimento stesso. Le quote prestabilite a preventivo non saranno vincolanti a consuntivo. Il Dirigente che dovrà valutare la quota di partecipazione e di apporto individuale potrà discostarsi da quanto previsto previa comunicazione scritta e motivata all’interessato durante lo svolgimento del progetto. L’eventuale esclusione o la decisione del singolo di non partecipare dovranno risultare per iscritto. Eventuali quote risparmiate per malattie, maternità o dimissioni in corso di progetto potranno essere ridivise fra i partecipanti allo stesso progetto. I progetti che non raggiungano l’obiettivo o lo raggiungano parzialmente fanno confluire il risparmio sul fondo dell’anno successivo. I progetti dovranno prevedere di norma indicatori specifici di verifica al termine del I semestre dopo di che, previa relazione del responsabile del progetto sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e valutazione del Nucleo di Valutazione, potranno essere corrisposti acconti. La verifica sul raggiungimento degli obiettivi concordati sarà fatta dalla Direzione aziendale in collaborazione con il Nucleo di Valutazione. Per l’anno 2000 sono state individuate le seguenti macro aree all’interno delle quali dovranno essere presentati progetti:
Sono stati definiti progetti aziendali a cui viene attribuito circa il 90% del relativo fondo la restante parte verrà destinata a progetti speciali per dipartimento con l’intesa che gli eventuali finanziamenti aggiuntivi incrementeranno l’importo dei progetti speciali. Annualmente verranno stipulati con le OO.SS. accordi per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse del fondo per la produttività (limite minimo/massimo della quota di partecipazione – partecipazione ad un unico progetto, ecc.). Al riguardo l’Azienda si impegna a definire criteri adeguati che assicurino un’equa ripartizione con possibilità di accesso di tutto il personale secondo modalità da concordare con le OO.SS.. Per l’anno 2001 la quota per il finanziamento dei progetti speciali dovrà essere ridefinita e aumentata. Conseguentemente dovrà diminuire l’importo del finanziamento dei progetti aziendali che dovrà essere contenuto entro percentuali di acconto da concordare con le OO.SS. riservando il saldo a successiva ripartizione le cui modalità dovranno essere sempre concordate con le OO.SS.. ART.
15 La sicurezza e l’igiene del lavoro costituiscono una problematica di notevole importanza all’interno delle strutture sanitarie: ciò sia in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori, quanto gli utenti dei Servizi. L’Azienda, per la propria parte, continuando sui percorsi già attivati sin dal 1996, darà l’applicazione agli adempimenti previsti dalla normativa individuando sia in campo gestionale, che tecnico-strutturale, le priorità su cui intervenire. Si adopererà inoltre a favorire tutte quelle condizioni e processi utili a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle leggi sull’igiene e sicurezza del lavoro affinchè si sviluppi in Azienda la cultura della prevenzione. In particolare:
L’Azienda si rende disponibile a programmare incontri formativi in tema di salute e sicurezza con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS). Ciò sarà attuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione previo accordo con le OO.SS tenendo presente quanto previsto al comma 7 dell’art. 18 del D.Lgs. 626/94. L’Azienda provvederà a rendere disponibile il nuovo programma di informazione – formazione destinato agli operatori che preveda:
L’efficacia di queste attività sarà garantita anche attraverso un costante coordinamento dei Servizi che si occupano in Azienda della formazione dei lavoratori (Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio per l’Educazione alla salute, Ufficio per la Formazione del Personale). Per quanto infine attiene alla riunione periodica che il Datore di lavoro dovrà convocare, ai sensi del D.Lgs. 626/94, almeno una volta all’anno, si concorda, in considerazione delle dimensioni dell’Azienda e della complessità delle attività, per una convocazione semestrale, oltre a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del citato decreto. ART.
16 Tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29/93, vanno applicati così come definiti dal CCNL 7 aprile 1999. Il presente contratto non può contrastare limiti o vincoli posti dalla normativa ex CCNL 7.4.99 pertanto qualunque proposizione in contrasto con la suddetta normativa si intende come non sottoscritta. Concordato e sottoscritto ALLEGATO 1 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15.12.00 Accordo per l’individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili (C.C.N.L. 01.09.1995, artt. 1 e 2 delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali) Le parti concludono il seguente accordo per l’individuazione – nell’ambito delle diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali – dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. Le stesse si impegnano a rivedere i contingenti concordati qualora dovessero intervenire ulteriori indicazioni normative ai sensi della Legge n. 83/2000.
Il contingente di personale esonerato dallo sciopero può essere individuato nelle seguenti figure:
R.S.A.
PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO PRESIDIO DI LODI
PRESIDIO DI CODOGNO
PRESIDIO DI CASALPUSTERLENGO
PRESIDIO DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Zona di Lodi n. 2 Assistenti
Amministrativi con diploma tecnico (perito, geometra) per gli interventi
su tutta l’Azienda Zona di Codogno – Casalpusterlengo n. 2 elettricisti e n. 1 idraulico per gli interventi sui presidi ospedalieri di Codogno e Casalpusterlengo e la R.S.A. Zona di Sant’Angelo Lodigiano n. 1 Fuochista per
turno Trasporti Per il trasporto del vitto per i degenti dell’Ospedale Vecchio e per i collegamenti "navetta" con l’Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano: n. 1 unità al mattino e n. 1 unità al pomeriggio. Per il servizio dialisi: n. 1 unità. Settore Economale I contingenti individuati corrispondono a quelli attualmente in servizio durante il turno festivo ad esclusione della Cucina di Lodi Zona di Lodi Cucina Servizio mensa
dipendenti: sospeso. Turno del pomeriggio
: n. 4 Operatori
Tecnici Zona di Codogno e Casalpusterlengo Cucina Ospedale di Codogno servizio mensa
dipendenti: sospeso turno del
pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V
livello Ospedale di Casalpusterlengo (servizio mensa dipendenti sospeso): turno del mattino:
n. 1 operatore tecnico IV-V
livello turno del
pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V
livello R.S.A. turno del mattino:
n. 1 operatore tecnico IV-V
livello turno del
pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V
livello Zona di Sant’Angelo Lodigiano Cucina sospesa la mensa
dipendenti turno del
pomeriggio: n. 1 operatore
tecnico Uffici centrali Gestione Servizi Informatici Si assicura la presenza di 1 unità del Centro Elaborazione Dati (Presidio di Lodi). In caso di sciopero, qualora fosse ravvisata la possibilità che le procedure che portano al pagamento dello stipendio venissero rallentate o messe in difficoltà, l’Azienda potrà comandare i contingenti necessari per il completamento delle procedure, informandone le OO.SS.. ALLEGATO 2 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15 DICEMBRE 2000 REGOLAMENTO RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI ART.
1
ART.
2 Gli incontri sindacali possono essere convocati per iniziativa aziendale o su richiesta formale delle R.S.U. aziendali e/o di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL. La convocazione, che in condizioni di normalità deve essere concordata è rivolta a tutti i soggetti legittimati e deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla sua richiesta. Il termine di preavviso per la convocazione è fissato in 5 giorni (qualora il termine coincida con le giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva la convocazione slitta al primo giorno successivo non festivo). Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’Amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alla delegazione trattante. In caso di urgenza la convocazione, mediante avviso telefonico o via fax, viene fissata entro le 24 ore. Con la lettera di convocazione viene di norma inviata la documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione, qualora ciò non sia possibile (ad es. per la complessità della documentazione, non disponibilità di dati) la documentazione verrà messa a disposizione nel più breve tempo possibile in accordo con le RSU aziendali e le OO.SS.. La validità dell’incontro è subordinata alla presenza della delegazione aziendale (il Direttore Generale o suo delegato), delle RSU e di almeno una organizzazione sindacale facente parte della delegazione sindacale trattante. Qualora non vengano raggiunte le condizioni di validità l’incontro è sospeso e rinviato. La convocazione degli incontri deve prevedere un orario di inizio e un orario di fine incontro. Viene redatto verbale sintetico sulle intese anche parziali raggiunte tra le parti con l’ausilio di apparecchi di registrazione sonora. Si concorda che le ore di assenza dalla propria sede di lavoro necessarie per partecipare ai suddetti incontri giustificano, per ciascun partecipante, il solo debito orario. ART.
3 In sede di contrattazione collettiva sono regolate tutte le materie e gli istituti elencati nell’art. 4 del CCNL a cui si rimanda ed alle specifiche disposizioni del contratto nel rispetto dei vincoli di bilancio e nei limiti stabiliti dal CCNL, in quanto le clausole difformi sono da considerarsi nulle e non possono essere applicate. Tale contrattazione integrativa avviene esclusivamente tra i componenti delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale. ART.
4 Alle RSU e alle OO.SS. viene garantita una tempestiva informazione sulla vita aziendale mediante invio con cadenza settimanale dell’elenco dei provvedimenti deliberativi adottati dal Direttore Generale. Il testo dei singoli provvedimenti, qualora non già inviati per iniziativa aziendale, può essere visionato o richiesto in copia mediante richiesta scritta all’Ufficio Protocollo. Alle RSU e alle OO.SS. è riconosciuta la disponibilità di un locale arredato con adeguata attrezzatura all’interno della struttura aziendale e viene permesso l’utilizzo di sale per riunioni, previa prenotazione. Presso tutti i presidi dell’Azienda sono previste bacheche ad esclusivo uso sindacale, eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerate abusive e quindi saranno eliminate d’ufficio. ART.
5 In applicazione di quanto previsto dall’art.2 del CCNQ del 7/8/1998 e secondo quanto concordato, i dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel limite massimo individuale di 12 ore annue pro-capite. La convocazione, la sede, l’orario e la durata dell’assemblea è comunicata al Direttore Generale a cura delle RSU e delle OO.SS. in forma scritta, con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di eccezionale urgenza. Qualora l’assemblea interessi gli operatori di una singola U.O. la comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al responsabile dell’U.O.. La convocazione potrà essere articolata anche per gruppi di lavoratori. Nella comunicazione dovrà essere indicata la eventuale partecipazione di dirigenti sindacali di organismi statutari. I dipendenti sono tenuti a dare comunicazione preventiva al proprio responsabile di U.O. della partecipazione all’assemblea. I suddetti responsabili dovranno comunicare all’U.O. Gestione Risorse Umane i nominativi dei partecipanti nonché la relativa durata di partecipazione all’Assemblea. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. Durante lo svolgimento delle assemblee sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi della Legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. ART.
6 I permessi sindacali possono essere retribuiti e non retribuiti. Sono titolari del diritto dei permessi sindacali, giornalieri od orari, nei luoghi di lavoro,i seguenti soggetti:
ART.
7 Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, le associazioni sindacali rappresentative indicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sindacali retribuiti. I permessi sindacali retribuiti possono essere usufruiti per:
I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Il soggetto titolare del permesso avverte previamente il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per motivi d’urgenza a 24 ore). Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del permesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. ART.
8 Si rimanda alla tabella allegato A ART.
9
Gli stessi soggetti che godono del diritto al permesso sindacale retribuito. Non meno di 8 giorni annui (cumulabili anche trimestralmente) per partecipare a trattative/congressi e convegni di natura sindacale così come previsto dall’art. 12, comma 2, del CCNQ 7.8.1998.
Per quanto non riportato nel presente articolo in merito alla normativa sui distacchi e permessi sindacali e sulle libertà e prerogative aziendali si rimanda al CCNQ del 7 agosto 1998. ART.
10 Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, l’Azienda si impegna annualmente ad effettuare la Conferenza di programma e di organizzazione nella quale indicare gli obiettivi generali, le strategie, i percorsi, le verifiche ed i risultati delle attività dell’anno precedente. A tale conferenza partecipano: le RSU, le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria firmatarie del CCNL, le associazioni professionali, gli utenti del volontariato. ART.
11 Il presente regolamento concordato tra le parti trova applicazione con decorrenza dalla data di assunzione dell’atto da parte del Direttore Generale. Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia in parola. Le parti si riservano, previa intesa, di modificare il presente regolamento in ragione della disciplina del nuovo CCNL, CCNQ e/o accordi regionali applicativi degli stessi. ALLEGATO "A" AL VERBALE DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVELe parti prendono atto che secondo quanto previsto a norma dell’art. 20 del CCNL 7.4.99, l’Azienda, sulla base del proprio ordinamento e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. L’Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni, sulla base dei seguenti criteri di pesatura e attribuendo agli stessi il punteggio massimo di seguito specificato: 1. Complessità delle
competenze attribuite max punti 10
Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili per la remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le posizioni istituite, moltiplicato per il peso di ciascuna posizione organizzativa. Per ciascuna posizione organizzativa, all’atto della sua istituzione vengono preventivamente definiti:
Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa, l’Azienda emette bando interno, specificando per ciascuna posizione organizzativa:
E quant’altro venga ritenuto necessario. Il personale interessato presenta domanda nei termini e con le modalità specificati dal bando. Le domande vengono esaminate da una Commissione, formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Fanno parte della Commissione il responsabile del Dipartimento, del Servizio o dell’Unità Operativa cui si riferisce l’incarico ammesso a selezione e due esperti nelle materie oggetto della selezione, eventualmente anche esterni, scelti dall’Azienda. La Commissione esamina tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del fascicolo personale degli stessi. La Commissione procede alla individuazione del candidato, motivandone la scelta con esplicito riferimento ai criteri sopraindicati e proponendo alla Direzione Aziendale il provvedimento di nomina. Non si dà luogo a graduatoria. L’atto di nomina viene adottato dal Direttore Generale o dal Dirigente Responsabile eventualmente individuato ai sensi del D.L.v. 80/98 e specifica:
L’Azienda, in relazione all’esigenza di conferire posizioni di particolare rilevanza o strategicità, può prevedere appositi percorsi formativi e valutativi preliminari al conferimento degli incarichi di cui sopra, avvalendosi delle metodologie cosiddette "di valutazione del potenziale", anche mediante l’apporto di consulenti formatori e valutatori esterni all’Azienda. Oltre ai criteri di valutazione ivi previsti, l’Azienda all’atto del conferimento dell’incarico specifica gli eventuali ulteriori parametri o criteri di valutazione che ritenga opportuno applicare alla posizione interessata. La valutazione periodica dell’attività degli incaricati verrà pure operata con cadenza annuale dal nucleo di valutazione istituito a’ sensi dell’art. 20 del Dlgs. N. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 21 commi 4 – 5 – 6 – 7 e 8 del C.C.N.L. Per quanto non specificatamente normato nei precedenti paragrafi, si applicano le disposizioni del CCNL 7.4.99 ed in particolare gli artt. 20 e 21. ALLEGATO "A" AL VERBALE DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE – PROGRESSIONE VERTICALE MATERIA DI CONCERTAZIONE (vedi art. 16 CCNL) REGOLAMENTO
AZIENDALE Le parti avendo riguardo a quanto previsto dall’art. 6 (I) lettera B del C.C.N.L. e dall’art. 4 (II) c. 3 del medesimo contratto in tema, rispettivamente, di concertazione e contrattazione collettiva integrativa, concordano sul disposto del seguente regolamento disciplinante lo svolgimento delle selezioni interne ex artt. 16 (III) e 17 (IV) del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 7 aprile 1999 impegnandosi, al contempo, di rivederne il contenuto alla luce dell’emanando regolamento previsto dall’art. 18 (V) del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 1 Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale) di cui all’articolo 16 (VI) del CCNL del personale del comparto del SSN, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili. I posti verranno determinati all’1.1 di ogni anno conteggiando sia quelli già vacanti che quelli la cui vacanza è certa. Fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 14 (VII) del CCNL 7.4.99, si applicano, nella fase di emissione dei bandi e nell’utilizzo delle graduatorie, le percentuali previste dal D.M. 458/91 (VIII) in materia. Per i passaggi all’interno delle categorie B e D verranno esperite - a norma dell’art. 15 (IX) del CCNL - le selezioni interne. Si concorda di valutare nei percorsi che successivamente saranno definiti una particolare attenzione a quanto disposto dal comma 9 dell’art. 21 de CCNL. CAPO I – SELEZIONI PER PROGRESSIONE VERTICALE ART. 2 L’Azienda provvede a bandire le procedure selettive mediante emissione e pubblicazione di un bando interno, recante l’indicazione dei posti disponibili da selezionare per ciascuna categoria e profilo, con l’indicazione dello specifico settore di attività di destinazione e/o del mestiere richiesto. L’Azienda provvede alla massima diffusione del bando per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Ente e delle articolazioni aziendali territoriali, sedi di servizio esterne (ospedali, distretti e dipartimenti) e attraverso l’invio alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie. ART. 3 Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 (X) del CCNL, presentano, entro il termine fissato dal bando, domanda redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le autodichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa, relative ai titoli posseduti, ivi compresi quelli dichiarati nel curriculum. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata. ART. 4 L’esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale e viene notificata entro 30 giorni dall’adozione e comunque prima dell’espletamento delle prove. ART.
5 Le commissioni per le selezioni sono composte da tre componenti di cui 1 con funzioni di Presidente. Fanno parte della Commissione il/i responsabile/i del/dei dipartimento/i, del servizio o dell’unità operativa cui si riferiscono i posti ammessi a selezione e due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, un interno ed uno esterno ed eventualmente da due esterni qualora all’interno non esista professionalità corrispondente, scelti dall’Azienda. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda appartenente alla categoria D. ART. 6 Il possesso dei requisiti di professionalità viene verificato mediante l’espletamento di apposita prova teorico pratica e/o colloquio. La selezione comprende anche una valutazione comparata con i criteri dei titoli di cui all’art. 7 del presente regolamento. In particolare per le selezioni ai fini dei passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore vengono adottati i seguenti criteri: DALLA CATEGORIA "A" ALLA CATEGORIA "B" - prova teorico-pratica su materie
attinenti al posto da conferire DALLA CATEGORIA "B" ALLA CATEGORIA "C" - prova teorico-pratica su materia
attinente al posto da conferire DALLA CATEGORIA "C" ALLA CATEGORIA "D" - prova teorico-pratica vertente su
argomenti riguardanti l’attività di servizio Le Commissioni di cui all’art. 5 del presente regolamento provvedono alla convocazione dei candidati ammessi con comunicazione formale e prova del ricevimento almeno 20 giorni prima dell’espletamento delle prove. Nella lettera di convocazione viene indicata la data ed il luogo di svolgimento delle selezioni. La durata e la modalità di svolgimento delle stesse sono determinate dalla Commissione esaminatrice immediatamente prima delle prove medesime. Le Commissioni redigono appositi verbali attestanti il regolare svolgimento delle selezioni che sono rimessi al Direttore Generale per i successivi provvedimenti. ART. 7 La commissione dispone di complessivi 100 punti così suddivisi: DALLA CATEGORIA "A" ALLA CATEGORIA "B" punti 30 per la prova
teorico-pratica DALLA CATEGORIA "B" ALLA CATEGORIA "C" punti 25 per la prova
teorico-pratica DALLA CATEGORIA "C" ALLA CATEGORIA " D" punti 25 per la prova
teorico-pratica Fermi restando i criteri d’accesso dall’interno come previsti dal CCNL con riferimento a ciascuna categoria e profilo, la Commissione valuta i curricula formativi e professionali, tenendo conto che per tutte le categorie per le quali viene effettuata la selezione, la valutazione è complessiva e viene riferita allo sviluppo professionale, alla costanza di percorso e all’interesse manifestato, ivi compreso il titolo di studio conseguito, quali elementi qualificanti dell’impegno e dell’esperienza maturate, anche fuori dell’Azienda, in relazione al posto da ricoprire. Con riferimento alla selezione da effettuare ed ai punteggi massimi attribuiti rispettivamente alle prove d’esame ed alla valutazione dei titoli, come sopra indicati, per ciascuna categoria professionale, il punteggio relativo alla valutazione del curriculum viene così articolato:
Il punteggio viene attribuito facendo riferimento al D.P.R. 494/87 (XI) e al D.M. 30.1.1982 (XII) e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all’anzianità di servizio ed al diploma di laurea, ove previsto, mentre per i restanti titoli verranno applicati i criteri di valutazione allegati al presente regolamento (Allegato 1). Il punteggio viene motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione viene riportata nel verbale dei lavori della commissione.
ART. 8 Nelle selezioni il superamento positivo di ciascuna prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. L’ammissione al colloquio è comunque subordinata al superamento della prova teorico-pratica. ART.
9 Al termine delle selezioni vengono stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e profili ed eventuali mestieri per le quali sono state indette le selezioni, con specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito. Valgono, a parità di punteggio, i criteri vigenti nell’ambito della normativa concorsuale vigente pro tempore per l’accesso dall’esterno. Le graduatorie vengono pubblicate all’Albo dell’Ente e delle articolazioni aziendali territoriali, sedi di servizio esterne (ospedali, distretti e dipartimenti) e per un periodo massimo di 10 giorni durante il quale i candidati possono ricorrere, in modo motivato, alla Commissione stessa per una verifica della propria posizione; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni. Le graduatorie vengono, inoltre, trasmesse alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Le graduatorie vengono approvate dal Direttore Generale. Le graduatorie devono essere utilizzate per la copertura dei posti messi a selezione e possono, altresì, essere utilizzate per scorrimento, secondo l’ordine delle stesse entro un anno dalla loro approvazione per la copertura di posti inerenti la medesima categoria e profilo ed eventuale mestiere che si rendano vacanti a qualsiasi titolo, nel rispetto delle percentuali riservate per l’accesso dall’interno secondo la normativa vigente. CAPO II - SELEZIONI PER PASSAGGI NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA CATEGORIA AL LIVELLO SUPER ART.10 Nelle selezioni per i passaggi nell’ambito delle categorie B e D al livello economico super, si applicano le medesime norme procedurali concernenti la progressione verticale tra categorie, di cui al presente regolamento. La ripartizione dei punteggi massimi attribuibili è la seguente: PASSAGGIO DALLA CATEGORIA B AL LIVELLO B SUPER
PASSAGGIO DALLA CATEGORIA D AL LIVELLO D SUPER
ART- 11 Ai sensi del c.2 dell’art.15 CCNL 7.4.99, l’Azienda può bandire concorsi pubblici o avviare iscritti nelle liste di collocamento, oltre ai casi previsti dalla normativa concorsuale in materia di riserva per l’accesso dall’esterno, anche se le selezioni interne hanno dato esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare. Le mobilità extra-aziendali occupano in ogni caso i posti riservati per l’accesso dall’esterno. La mobilità orizzontale tra profili nell’ambito della medesima categoria e livello economico di cui al Capo II, verrà annualmente fissata con riferimento a ciascuna categoria e profilo professionale, in base alla programmazione aziendale. Le graduatorie in essere dei Concorsi Pubblici verranno utilizzate fino al termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia. ART. 12 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL vigente pro-tempore e ad ogni altra normativa riguardante la materia. L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di promuovere la revisione o la modificazione del presente regolamento, in particolare in relazione alla emanazione del Decreto di cui all’art.14 del CCNL 7.4.99. Segue, in allegato, copia dei riferimenti normativi citati nel testo del presente regolamento. ALLEGATO 5 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15 DICEMBRE 2000 REGOLAMENTO
AZIENDALE ART. 1 Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra i profili diversi dello stesso livello, di cui all’articolo 17 (xv) del CCNL del personale del comparto del SSN, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili. ART. 2 Nel caso di procedura di passaggio orizzontale all’interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello ex art. 17 c. 3 da parte di personale che svolge di fatto mansioni attinenti altro profilo, l’Azienda procede a domanda dell’interessato, previa verifica dell’effettivo svolgimento di fatto delle mansioni dichiarate, della dotazione organica e del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal profilo, all’attivazione delle procedure. Negli altri casi, il personale interessato al passaggio ad altro profilo della medesima categoria dello stesso livello economico di appartenenza, può accedere a domanda, a seguito della pubblicazione della ricognizione dei posti disponibili di cui all’art. 1 del regolamento aziendale sulle procedure selettive interne progressione verticale e nell’ambito dei contingenti ivi previsti, previa verifica del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal profilo, nonché di apposita prova di idoneità, da svolgersi con i criteri e le modalità di cui alle disposizioni previste per le selezioni interne progressione verticale, per la selezione alla categoria ed al profilo di riferimento. In relazione alla opportunità di riconvertire singole posizioni o interi settori organizzativi, l’Azienda può altresì disporre, su proprio invito, a domanda degli interessati, il passaggio ad altro profilo della medesima categoria e livello economico del personale interessato, procedendo altresì alla eventuale riconversione della dotazione organica e previo accertamento dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al posto dall’interno, al di fuori dei contingenti previsti dall’art. 1 del regolamento aziendale sulle procedure selettive interne progressione verticale e mediante adozione di appositi percorsi formativi cui consegua una valutazione finale positiva. In qualsiasi caso si applicano le procedure di selezione interna previste dal regolamento aziendale sulle procedure selettive interne per la progressione verticale. Qualora per accedere a profili diversi sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi previsti da disposizioni legislative, la verifica dell’idoneità professionale avviene anche mediante apposita prova teorico-pratica con i criteri e le modalità di cui alle precedenti disposizioni. ART. 3 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL vigente pro-tempore e ad ogni altra normativa riguardante la materia. L’Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di promuovere la revisione o la modificazione del presente regolamento, in particolare in relazione alla emanazione del Decreto di cui all’art.14 del CCNL 7.4.99. ALLEGATO 6 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15 DICEMBRE 2000 REGOLAMENTO AZIENDALE
ART. 1 Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento della progressione economica orizzontale di cui all’articolo 35 (*) del CCNL 7.4.1999 relativamente al personale a tempo indeterminato e nei limiti delle risorse finanziarie esistenti. La selezione per la progressione economica orizzontale avviene avvalendosi del sistema di valutazione permanente instaurato dall’azienda e valutando l’esperienza professionale e i percorsi formativi seguiti dai dipendenti secondo un sistema di punti, fra di loro diversamente articolati per peso relativo, in relazione a ciascuna categoria contrattuale. L’Azienda provvede a pianificare i passaggi con decorrenza 1 gennaio di ogni anno, tenendo conto delle risorse presenti nel fondo al 31 dicembre di ciascun anno precedente ed in proporzione al numero dei dipendenti che compongono ciascuna qualifica. ART. 2 L’azienda provvede a bandire le selezioni per i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva mediante emissione e pubblicazione di un bando interno. L’Azienda provvede alla massima diffusione del suddetto bando attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Ente e delle articolazioni aziendali territoriali, sedi di servizio esterne (ospedali, distretti e dipartimenti) e attraverso l’invio alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali. ART. 3 Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1(**) del CCNL, presentano, entro il termine fissato dal bando, domanda (allegato "A") redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le fotocopie autocertificate, rese ai sensi della vigente normativa, relative ai titoli posseduti, ivi compresi quelli dichiarati nel curriculum. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata. In fase di prima applicazione (1.1.2000 e 1.1.2001) l’accesso alle selezioni per la progressione economica orizzontale è consentito in presenza del seguente criterio:
L’attribuzione del passaggio da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva decorrerà dall’1.1.2000 e dall’1.1.2001. I posti che si rendessero disponibili nell’anno in corso possono essere assegnati utilizzando la graduatoria dell’anno di riferimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data della disponibilità del posto. Successivamente l’accesso alle selezioni per la progressione economica orizzontale è consentita in presenza delle seguenti condizioni:
Si precisa che a seguito del passaggio del personale del guardaroba e lavanderia ad altri servizi, la loro anzianità sarà interamente conteggiata con le qualifiche che andranno a ricoprire e quindi verrà valutata come se fosse stata interamente prestata nella qualifica e nel servizio di destinazione. ART.
4 L’esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale e viene notificata entro 20 giorni dall’adozione. ART.
5 La valutazione sarà operata da una commissione composta da tre componenti di cui 1 con funzioni di Presidente. Fanno parte della Commissione il/i responsabile/i del/dei dipartimento/i, del servizio o dell’unità operativa cui si riferiscono i posti ammessi a selezione e due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, uno interno ed uno esterno e eventualmente da due esterni qualora all’interno non esista professionalità corrispondente, scelti dall’Azienda. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Azienda appartenente almeno alla categoria D. ART. 6 La selezione avviene avvalendosi del sistema di valutazione permanente, dell’esperienza lavorativa e della formazione. La diversa combinazione delle tre suddette componenti nelle diverse categorie è espressa dalla seguente tabella:
Tale sistema di punti consente di costituire, per ciascuna categoria/profilo professionale o gruppo di profili, graduatorie utili alla progressione orizzontale nelle fasce economiche. L’effettuazione della selezione avviene tenendo conto delle seguenti regole generali:
Le Commissioni redigono appositi verbali attestanti il regolare svolgimento delle selezioni che sono rimessi al Direttore Generale per i successivi provvedimenti. ART. 7 Valutazione individuale La valutazione individuale, il cui peso differenziato per categorie è fissato all’art. 6 del presente regolamento, è determinato, in sede di prima applicazione, in base ad una griglia di valutazione contenente i criteri di valutazione (tabella 1). Per le successive applicazioni verranno rideterminati i criteri di valutazione. In fase di successiva applicazione il punteggio relativo alla valutazione individuale utilizzabile nella selezione è determinato dal punteggio medio degli ultimi due anni. La valutazione individuale in base ai criteri definiti è effettuata da due componenti uno è il Responsabile dell’U.O. in accordo con il Capo Dipartimento e l’altro è il capo sala – per quanto concerne il personale infermieristico - o altra figura di riferimento dell’U.O., negli altri casi. La scheda di valutazione è sottoscritta dai compilatori. Della valutazione individuale il responsabile fornisce informazioni al singolo dipendente che è tenuto a firmare la scheda a conferma dell’avvenuta informazione. I dipendenti, nel caso non fossero d’accordo sulla valutazione, possono ricorrere entro 10 giorni, in modo motivato, ad una apposita commissione istituita dall’Azienda. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. La scheda di valutazione viene redatta ogni anno per tutti i dipendenti di ruolo a prescindere dall’utilizzo ai fini della progressione economica orizzontale, costituendo lo strumento di attuazione del sistema di valutazione permanente aziendale. Esperienza lavorativa L’esperienza lavorativa, il cui peso differenziato per categoria è fissato all’art. 6 del presente regolamento, è determinato facendo riferimento al D.P.R. 494/87 (***) e al D.M. 30.1.1982 (****) e successive modificazioni ed integrazioni, con maggiorazione progressiva del 5% per ogni fascia di appartenenza. Il servizio part time viene valutato proporzionalmente all’orario di servizio. Si precisa che a seguito del passaggio del personale del guardaroba e lavanderia ad altri servizi, la loro anzianità sarà interamente conteggiata con le qualifiche che andranno a ricoprire e quindi verrà valutata come se fosse stata interamente prestata nella qualifica e nel servizio di destinazione. Il punteggio viene motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione viene riportata nel verbale dei lavori della commissione. Il servizio prestato presso questa ASL non dovrà essere documentato in quanto verrà valutato direttamente dalla Commissione mentre l’attività prestata presso altri enti dovrà essere presentata o dichiarata dal dipendente su apposito modulo che viene allegato alla presente sotto la lettera "a". Percorsi formativi I percorsi formativi, il cui peso differenziato per categoria è fissato dall’art. 6 del presente regolamento, sono valutati secondo la seguente tabella:
E’ a carico dei dipendenti la presentazione di tutti i titoli. La commissione valuterà l’attinenza delle attività relative allo sviluppo formativo del dipendente, relativamente agli ultimi 3 anni, e potrà valutare ulteriori titoli non ricompresi nella soprariportata griglia di valutazione fino ad un massimo di p. 3. Il punteggio viene motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione viene riportata nel verbale dei lavori della commissione. ART.
8 Al termine vengono stilate apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e per fasce. Nella formulazione delle graduatorie la Commissione adotterà come criterio di preferenza (a parità di punti) quella del maggior punteggio conseguito dal dipendente nella valutazione della sua anzianità di servizio complessiva nella categoria, livello economico, profilo professionale e attività cui la selezione si riferisce o nella categoria, livello economico e profilo professionale immediatamente inferiore purchè riferito alla stessa professionalità (attività). Le graduatorie vengono pubblicate all’Albo dell’Ente e delle articolazioni aziendali territoriali, sedi di servizio esterne (ospedali, distretti e dipartimenti) per un periodo massimo di 10 giorni durante il quale i candidati possono ricorrere, in modo motivato, alla Commissione stessa per una verifica della propria posizione; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi 10 giorni. Le graduatorie vengono, inoltre, trasmesse alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali. Le graduatorie vengono approvate dal Direttore Generale. ART. 9 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al CCNL vigente pro-tempore e ad ogni altra normativa riguardante la materia. Segue, in allegato, copia dei riferimenti normativi citati nel testo del presente regolamento. Allegato "A" al Regolamento delle Relazioni Sindacali AziendaliCONTINGENTE DEI PERMESSI SINDACALI MODALITA’ DI RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2000 Determinato in base all’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali e dell’art. 3 del CCNQ 9.8.00 Dipendenti fino al
livello 8° bis con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al
31.12.1999 N. 2.142 DATO ASSOCIATIVO ** Deleghe sindacali al 01.00: CONFSAL 283 % incidenza 36% UIL
30 "
4% Non vengono prese in considerazione le seguenti deleghe: ANTEL 2 – ASS.NAZ. INFER. DIRIGENTI 1 – SIND. AUTONOMO LOMBARDO 1 (ANTEL – ASS. NAZ. INFER. DIRIGENTI e SAL non rappresentative) DATO ELETTORALE Voti ottenuti elezioni R.S.U. CONFSAL 177 % incidenza 17% UIL
127 "
12% MONTE ORE COMPONENTI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE N. dipendenti 2142 x 0,50 (0,30’ pro-capite) = 1071 ore MONTE ORE PER LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE N. dipendenti 2142 x 0,783 (0,47’ pro-capite) = 1677 ore riparto CONFSAL = % dato elettorale
17 UIL = % dato elettorale
12 CISL = % dato elettorale 9
CGIL = % dato elettorale
29 SNATOSS = % dato elettorale 8
SUNAS = % dato elettorale
0 USSPI = % dato elettorale
0 SOI = % dato elettorale
0 RDB = % dato elettorale
25 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune delle ex indennità di qualificazione professionale (tabella all. 9 – colonna D) e dell’indennità professionale specifica (tabella all. 6). Decorrenza: 1.1.1998 C.C.N.L. 7.4.1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – ART. 39
Le parti concordano di destinare una quota pari a £. 400.000.000.= a far tempo dall’1.1.2001al finanziamento delle posizioni organizzative. A seguito del conferimento delle posizioni organizzative il fondo ex art. 39 verrà incrementato ai sensi del comma 5 del medesimo art. 39 del CCNL 7.4.99 nella misura corrispondente a n. 65 ore pro-capite per ciascuno dei dipendenti assegnatari delle posizioni organizzative con contestuale decurtazione, dalla data del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, del fondo di cui all’art. 38 di un importo pari all’entità delle competenze assorbite. L’Azienda esprime l’impegno di assicurare il passaggio da una fascia retributiva a quella successiva dei lavoratori a tempo indeterminato che nel biennio 2000/2001 abbiano maturato i due anni richiesti. Nell’anno 2000 si procederà ad una prima applicazione dei passaggi orizzontali attivando le selezioni in un’unica sessione ed approvando i passaggi di fascia secondo le graduatorie formulate con i criteri di cui all’apposito regolamento sino ad esaurimento della disponibilità del fondo. Nel 2001 al fine di consentire tale passaggio il relativo fondo verrà implementato con il trasferimento della quota di £. 221.735.193.= dal fondo ex art. 38, commi 1 e 2 (di cui al successivo art. 8) o di maggiori quote relative al predetto fondo qualora l’assetto organizzativo lo consenta e, nei limiti della relativa assegnazione regionale di risorse aggiuntive, con la destinazione di tali risorse quantificate, ad oggi, di massima in £. 1.046.500.000.=. L’Azienda si impegna, comunque, ad assicurare tale passaggio di fascia retributiva destinando, eventualmente, risorse disponibili a livello aziendale. Fondo per compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno. Decorrenza :1.1.1999 C.C.N.L. 7.4.1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – ART. 38, COMMI 1 E 2
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. Decorrenza: 1.1.1998 C.C.N.L. 7.4.1999 DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ – ART. 38 COMMI 3 e 4
Fondo 1998 (*) L. 3.776.731.697
Fondo 1999 (*) L. 3.210.221.943 (*) I fondi sono ulteriormente integrati dal 20% delle economie realizzate nell’anno di riferimento in conseguenza della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 1, comma 59 Legge 662/96) nonché da quanto previsto dai commi 4 lettera b) e 5 dello stesso Art. 38. (1) Da ripartire tra comparto e dirigenza |