Introduzione
Composizione Delegazione Trattante Titolo I e II
Sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi
e progetti Titolo III Progressione interna nel sistema
classificatorio e le posizioni organizzative Titolo IV Modalità
e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di
lavoro Titolo V Programmi annuali e pluriennali dell'attività di
formazione professionale Titolo VI Linee di indirizzo e criteri
per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente lavoro Titolo
VII Le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e
organizzative Titolo VIII Criteri per le politiche dell'orario
di lavoro de art. 26 Titolo IX Dei rapporti di lavoro Part-Time
- Regolamento ed individuazione dei contingenti Titolo X Le pari
opportunità Titolo XI Criteri generali per l'attribuzione dei
compensi per lavoro straordinario, con modulo Norme Transitorie e
Finali Allegato A Regolamento per l'assegnazione del
personale su posti disponibili Allegato B Declaratoria delle
attribuzioni e modalità di accesso Profili Prof.li Categoria A -
Declaratoria delle attribuzioni e modalità di accesso Profili Prof.li
Categoria B - Declaratoria delle attribuzioni e modalità di accesso
Profili Prof.li Categoria BS - Declaratoria delle attribuzioni e
modalità di accesso Profili Prof.li Categoria C - Declaratoria delle
attribuzioni e modalità di accesso Profili Prof.li Categoria D -
Declaratoria delle attribuzioni e modalità di accesso Profili Prof.li
Categoria DS Allegato C Regolamenti Concorsuali
Interni Allegato D Sistema Crediti Aziendali Valutazione Titoli
Culturali e Servizi - Tabella Punteggi Allegato E Punteggi a
disposizione Commissione - Profili Prof.li Categoria B - Punteggi a
disposizione Commissione - Profili Prof.li Categoria BS - Punteggi a
disposizione Commissione Profili Prof.li Categoria C - Punteggi a
disposizione Commissione Profili Prof.li Categoria D - Punteggi a
disposizione Commissione Profili Prof.li Categoria DS Allegato F
Distribuzione Personale in Categorie e Fasce Allegato G
Distribuzione dei Profili Professionali in Categorie e
Fasce Allegato H Distribuzione Posizioni Funzionali e
Organizzative in Dipartimenti Allegato I Declaratoria delle
Funzioni delle Posizioni Organizzative Allegato L Criteri per
l'attribuzione delle mansioni superiori Allegato M Scheda di
primo inquadramento economico ( con es: Inf. anni > 20) Allegato
N Schede calcolo Fondi Artt. 38 e 39 C.C.N.L. Allegato O
Norme sul diritto dell'esercizio di sciopero
Titolo I e II
Sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e
progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del
servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di
valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38 comma
3
Il sistema di incentivazione oggetto del presente accordo collega il calcolo
delle incentivazioni spettanti ad ogni dipendente ai risultati ottenuti dal
Centro di Responsabilità (C.d.R.) in cui ha operato, secondo una logica che
considera l'attività di ogni C.d.R. come risultato dell'apporto congiunto di
tutte le professionalità presenti. Una caratteristica rilevante del sistema
proposto consiste nel fatto che la distribuzione dei fondi di incentivazione
avverrà in base alla valutazione degli obiettivi prefissati per ogni C.d.R. e
alla misurazione dei risultati raggiunti. Questo significa che, a fronte di
obiettivi migliorabili e/o di risultati non raggiunti, parte dei fondi potrebbe
non essere distribuita e confluire quindi nei fondi dell'anno successivo. La
motivazione di tale scelta risiede nella constatazione che, trattandosi di
incentivazione di risultato, in mancanza o carenza di successo non sembrerebbe
opportuna da un punto di vista gestionale una distribuzione totale dei
fondi.? Una ulteriore scelta importante riguarda la possibilità di utilizzare
parte del fondo previsto per la retribuzione di risultato ad integrazione del
fondo della retribuzione per la classificazione del personale. A tal fine si
determina lo spostamento del 15% del fondo storico 1999 a decorrere dal
1.1.2000. Il fondo del salario di risultato viene ripartito come segue: 70
per la produttività collettiva (scheda budget) 30 per progetti a valenza
aziendale (Scheda budget) progetti di miglioramento della qualità sono svolti
su temi annuali individuati dalla direzione generale.
Il processo di Budget
Il processo di budget è lo strumento gestionale attraverso il quale si
concretizza annualmente la pianificazione strategica dell'azienda mediante
l'individuazione degli obiettivi e la programmazione delle attività.? Saranno
definite a livello di Atto Aziendale art. 3 D. Leg.vo 229/99 le modalità di
elaborazione del budget annuale Si concorda comunque: 1. assegnazione di
un punteggio ad ogni C.d.R. da 0 a 100 da parte del comitato Budget, od altro
organismo individuato nell'atto aziendale; 2. monitoraggio dei risultati da
parte del Nucleo di Valutazione con determinazione della percentuale complessiva
di raggiungimento degli obiettivi della produttività collettiva. Il calcolo
avviene sommando, per ogni obiettivo, il prodotto fra la percentuale di
raggiungimento e il peso assegnato; 3. liquidazione degli incentivi in
relazione a particolari progetti finalizzati a riorganizzazione della attività o
ad interventi di riduzione dei costi. 4. Il Responsabile del CdR, è tenuto a
confrontarsi con il Comitato di Dipartimento ed ad informare il personale
attraverso l'Assemblea di Dipartimento sulla proposta di Budget. Durante gli
incontri saranno predisposti gli appositi verbali.
Altra forma di incentivazione
- incremento della quota destinata a particolari settori produttivi secondo
i criteri di finanziamento enunciati nell'art. 38 del C.C.N.L..
Calcolo degli incentivi
Viene definito il valore massimo di incentivazione spettante ad ogni singolo
dipendente; tale valore spetta interamente al dipendente solamente nell'ipotesi
che il C.d.R. in cui lo stesso opera consegua a consuntivo il 100% dei risultati
in relazione agli obiettivi assegnati.? - Per chi si sposta da una U.O.
all'altra la quota spettante verrà calcolata proporzionalmente alla durata di
presenze nelle UU.OO. Entità dei fondi, sistema di pesi per categoria
(Tabella 1) e conseguenti valori massimi di incentivazione sono riportati nelle
parti economiche delle specifiche categorie contrattuali. Il numero dei
dipendenti in servizio utilizzato per il calcolo degli incentivi è quello
previsto dalla P.O. Gli importi risultanti dal calcolo precedente, ottenuti per
livello e per C.d.R. di appartenenza, si applicano ai dipendenti in
servizio
Misurazione dei risultati ed erogazione delle incentivazioni?
Al termine del periodo di riferimento vengono calcolati i risultati
realmente raggiunti da ogni C.d.R. ed espressi in termini percentuali in
relazione agli obiettivi prefissati.?Al dipendente è erogata una quota
percentuale dell'incentivazione calcolata come al precedente punto pari a tale
percentuale. I C.d.R. che non hanno raggiunto almeno il 60% degli obiettivi non
percepiscono l'incentivo.? Al termine del 1° semestre viene determinata la
percentuale di raggiungimento progressivo degli obiettivi nei primi mesi
dell'anno e si procede alla liquidazione di un acconto, per ogni semestre, pari
al 35% dell'incentivo annuale spettante. A ogni fine anno, verificata la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi e tenuto conto del meccanismo di
valutazione del singolo dipendente, si procede alla liquidazione dell'importo al
netto dell'acconto erogato, entro marzo dell'anno successivo. Il Responsabile
di C.d.R. effettua una valutazione del contributo che ogni operatore del suo
C.d.R. pone al raggiungimento degli obiettivi sulla base della compilazione
della scheda di valutazione di cui allegato.(da definire entro settembre 2000).
Le schede di valutazione dovranno pervenire al Nucleo entro il 15/1. In base
a tale valutazione determina gli eventuali spostamenti di quota tra
Operatori. - lo spostamento non può essere superiore al 30% della quota
spettante al singolo dipendente - con atto motivato la somma per i premi
dovrà essere ricavata dalla riduzione proporzionale della quota spettante agli
altri dipendenti.
Distribuzione quote
1. Le quote di salario di risultato sono riconosciute al CdR che abbia
raggiunto almeno il 60% dell'obiettivo e distribuite in ragione proporzionale al
raggiungimento dell'obiettivo stesso. 2. Eventuali fondi che dovessero
residuare a qualsiasi titolo sul fondo di incentivazione di risultato
confluiranno nel medesimo fondo dell'anno successivo. 3. Il sistema a regime
prevede la liquidazione di un acconto relativo ai semestri, la liquidazione del
saldo annuale nel mese di marzo dell'anno successivo effettuata in base alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi nell'intero anno, nonché alla
valutazione del singolo operatore effettuata utilizzando la scheda di
valutazione. 4. Dal trentesimo giorno di assenza per malattia e aspettativa
non retribuita, anche non continuativa, si applicano le riduzioni alla
produttività collettiva proporzionale alle assenze stesse.
Incremento fondo annuale
- Residui anno precedente - Attivo di bilancio da utilizzare secondo i
valori percentuali indicati nella griglia di cui alla tabella 2) -
L'eventuale attivo di bilancio verrà valutato a fine anno e distribuito a
chiusura di bilancio proporzionalmente ai dipendenti che hanno avuto diritto
alle indennità di risultato c/o produttività secondo le rispettive quote a
rendiconto finale per l'anno di riferimento.
Progetti di miglioramento ed aziendali
Non si pongono limiti alla partecipazione ai progetti di miglioramento ed
aziendali, comunque la corresponsione economica aggiuntiva dei premi non può
eccedere la somma di £.3.000.000. per operatore. Sono esclusi dal
limite: - Progetti con finanziamenti aggiuntivi (regionali , nazionali, enti
locali, terzi finanziatori) La valutazione e selezione dei progetti di
miglioramento è effettuata dal Nucleo Centrale della Qualità aziendale integrata
da 2 rappresentati indicati dalla RSU.
Tabella 1 - Peso degli Operatori
Categoria 1A |
Peso |
Categoria 1A |
Peso |
A |
1.4 |
C |
2.5 |
B |
1.4 |
D |
3 |
Bs |
1.8 |
Ds |
3.5 |
Tabella 2 - Incremento Fondo Dipartimento / Unità Operativa
da risparmi di gestione >= 2% (art. 43 L.449/97: 50% economie +50%
incentivazione Comparto/Dirigenti )
Milioni |
Risultato |
Formazione |
Investimenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
( Le percentuali saranno concordate con la Dirigenza ad integrazione
rispettivi C.C.N.L.) I =Obiettivo generico = 0 Obiettivo specifico in
linea con strategia aziendale = 1 Progetto di miglioramento con indicatori =
2 II = Non attinenza strategia aziendale = 0 Parziale attinenza con
strategia aziendale = 1 Totale attinenza con strategia aziendale = 2 III
=Quantificazione impegno= 0 Risorse/obiettivi =1 - 2 IV =Composizione
gruppo - di 5 o stesso ruolo= 0 + di 5 o più ruoli = 1 V =Ricadute
organizzative Temporanea =0 Permanente =1 VI =Costi alti =
0 Nessuno/minimi = 1 Risparmio = 2
Titolo III
Progressione interna nel sistema classificatorio e le posizioni
organizzative.
Progressione economica orizzontale
A) La progressione economica orizzontale interna ad ogni categoria
(articolata in quattro fasce crescenti oltre al livello iniziale) è collegata ad
un arricchimento professionale verificabile nel tempo nell'ambito della stessa
professionalità posseduta, non è condizionata dai posti di dotazione organica ed
è attivata, a seguito di contrattazione, sulla base delle disponibilità
finanziarie del fondo contrattuale, fondo dinamico e continuamente
incrementabile. Per la progressione orizzontale, all'interno della categoria,
è opportuna che la stessa venga considerata come lo strumento per valorizzare
prevalentemente l'arricchimento professionale, anche a fronte di formazione,
perchè più di ogni altro si intreccia con l'innovazione dell'organizzazione del
lavoro e con la qualità dei servizi; pertanto rispetto ai primi criteri
descritti nel contratto è opportuno muoversi potenziando ed articolando il
criterio dell'arricchimento professionale e depotenziando quelli che fanno
riferimento al rendimento, per collegarli essenzialmente all'istituto della
produttività. Da questa impostazione di premessa ne ricaviamo le seguenti
ricadute: 1. diventa centrale l'organizzazione del lavoro e le possibilità di
una sua più o meno profonda trasformazione in funzione di una diversa qualità
dei servizi, ma anche dei conseguenti processi di riqualificazione necessari che
dovranno essere apprezzati dalla carriera orizzontale nelle fasce. E' anche una
occasione per rendere protagonisti i lavoratori di azioni di cambiamento della
propria prestazione lavorativa; 2. la progressione economica orizzontale non
può essere collegata esclusivamente al criterio dell'anzianità di
servizio; 3. intervenire sui processi lavorativi con obiettivi rivolti al
cambiamento, significa offrire ai lavoratori una formazione aggiornamento
finalizzata a fornire nuove conoscenze relative a procedure di lavoro o
normative, utili ai fini del miglioramento del servizio e della loro
professionalità (toccando l'area del sapere e del saper fare), ma anche a
seconda della posizione professionale occupata una formazione al ruolo mirata a
trasferire abilità e capacità per una migliore acquisizione e gestione del ruolo
ricoperto e delle potenzialità di cambiamento ad esse collegate (toccando l'area
del saper essere); quindi la formazione deve essere pianificata attraverso una
ricerca - analisi dei bisogni formativi; si apre al riguardo lo spazio di
intervento del sindacato aziendale sicuramente sulla pianificazione e
valutazione dei risultati, ma non trascurando un controllo sulle fasi di
programmazione e della gestione della formazione aziendale; 4. appare
evidente che questa prospettiva di lavoro, di grande interesse e potenzialità,
sia per l'azienda che per il lavoratori si scontra, realisticamente, con le pari
opportunità che potenzialmente dobbiamo offrire a tutti i lavoratori e con la
storia contrattuale recente da cui partire. B) Infatti, l'impostazione sulla
valorizzazione professionale è evidente che non può prescindere dalla
complessità che deriva dalla trasformazione di istituti contrattuali che in
precedenza si applicavano in modo sostanzialmente automatico, oppure dalle
diverse aspettative professionali. E' necessario, quindi, prospettare un
cambiamento con gradualità, tenendo conto della recente storia contrattuale, ma
investendo sulle potenzialità innovative che una gestione qualificata della
progressione orizzontale può produrre sulla organizzazione del lavoro.
Pertanto: 1. si ritiene opportuno che la progressione orizzontale sia
contrattata dopo aver delineato le soluzioni praticate nella progressione
verticale e nelle posizioni organizzative, tenuto conto della compatibilità
finanziaria del fondo apposito; 2. la prima fascia, dopo l'iniziale, si
raggiunge considerando una prima crescita professionale conseguente
all'esperienza concreta acquisita dopo cinque anni di permanenza nel livello
iniziale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione del
diritto, previo conseguimento di valutazione positiva basata sui crediti
formativi. Per il personale posizionato in tale fascia per effetto
dell'applicazione della progressione verticale di cui al regolamento il periodo
di permanenza è indicato in anni due; 3. i passaggi alle altre fasce possono
avvenire in stretto rapporto a processi riorganizzativi certificati, sostenuti
da adeguata attività formativa, esperienza acquisita con verifica
dell'arricchimento professionale. Il tutto correlato ad un sistema di
valutazione individuale. 4. il fondo, o una parte di esso, deve essere
suddiviso prospettando una potenziale valorizzazione di tutte le categorie e
profili professionali; 5. l'azienda, nell'ambito della contrattazione
integrativa, individua il numero dei passaggi di fascia possibili per ciascuna
categoria/profilo; 6. l'intervallo minimo per successive progressioni
nell'ambito della medesima categoria è stabilito in anni due in relazione alla
durata del piano di formazione aziendale 7. i titoli professionali afferenti
la parte formativa (max punti 28) posseduti alla data della prima promozione
verranno considerati nelle successive valutazioni, relative alla progressione
orizzontale per passaggi alla 2^ e 3^ fascia di ciascuna Categoria, nel loro
valore abbattuto del 50%. 8. i giudizi valutativi che concorrono al punteggio
sono riferiti agli ultimi due anni; 9. l'ultima fascia di ciascuna Categoria,
essendo anche deputata a compiti di coordinamento nell'ambito del profilo di
appartenenza, necessita di integrazione rispetto a quanto riportato nella
declaratoria del profilo stesso. A tale fascia possono accedere coloro che
occupano la fascia immediatamente inferiore;; 10. L'assegnazione dell'ultima
fascia è valutata da apposita Commissione costituita a norma dell'art. 6 del
regolamento sulle selezioni interne, con i criteri di giudizio di cui al
regolamento sullo sviluppo di carriera orizzontale integrato da colloquio. La
graduatoria per l'assegnazione della 4^ fascia è utilizzasbile entro il biennio
per la copertura del numero delle posizioni messe a selezione: 11. Le
graduatorie per il passaggio nelle fasce 2 e 3 si intendono valide unicamente i
1° gennaio del biennio di applicazione e sono attivate dalla Commissione, che
provvederà a dirimere l'eventuale contenzioso.
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
1. L'azienda, di concerto con la RSU, delibera l'istituzione di posizioni
organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta
di elevata responsabilità e professionalità; 2. Le posizioni organizzative
devono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzioni
di servizi, articolazioni interne organizzative di dipartimento, uffici, di
particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza ed
autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti
di alta professionalità e specializzazione. 3. Su tali presupposti l'Azienda
rileva l'importanza strategica dell'organizzazione " Dipartimentale " quale
aggregazione di funzioni di più unità operative omogenee, ove vengono
individuate Posizioni Organizzative con compiti di raccordo interno, di
direzione dei flussi informativi delle attività, dei dati di gestione della
contabilità analitica di ausilio al controllo di gestione, di governo delle
risorse umane assegnate in termini di miglior utilizzo integrato, di godimento
dei diritti non patrimoniali ( ferie - riposi ) e patrimoniali ( rispetto del
budget assegnato di ore straordinarie, indennità accessorie e quant'altro
contenuto nelle schede direzionali di pertinenza ). 4. Per favorire il
riordino organizzativo dei percorsi dell'utente assistito, ricoverato e non, il
monitoraggio continuo del gradimento logistico, l'utilizzo razionale ed
integrato dei flussi produttivi degli operatori in trasferimento sul territorio,
razionalità dei trasporti, supporto tecnico - logistico alla direzione del
presidio ospedaliero, è istituita una specifica posizione organizzativa,
inserita in Staff alla Direzione Aziendale denominata "Mobility Manager". 5.
Le Posizioni Organizzative individuate dalla Direzione Aziendale e regolarmente
istituite con atto formale, rappresentano " articolazioni interne " dell'assetto
organizzativo denominate anche " unità operative di organizzazione " , che si
differenziano dai Professionals " per i contenuti manageriali di responsabilità
organizzativa e gestionale nell'ambito di unità operative complesse.. 6. Per
la valenza ad esse riconosciuta, gli incarichi di direzione relativi alle
posizioni organizzative di cui all'art. 20 del C.C.N.L. sono conferiti, con
provvedimento motivato, dal Direttore Generale su proposta del Direttore
Amministrativo - per l'area amministrativa, professionale e tecnica - e dal
Direttore Sanitario - per l'area sanitaria -, sentiti il Responsabile del
Dipartimento o aggregazione nel cui ambito trovasi collocata la specifica
posizione organizzativa ed il Dirigente dell'U.O. cui appartiene il dipendente
selezionato, con particolare riferimento a: - requisiti culturali e
professionali posseduti; - attività formative e di studio vantate nell'ambito
dell'area professionale di appartenenza; - attitudini e capacità
professionali dimostrate; - esperienze acquisite nella specifica area di
operatività nel cui ambito è collocata la posizione organizzativa da
conferire; - attività didattica eventualmente svolta presso scuole per la
formazione del personale; - produzione scientifica - culturale attinente
l'area professionale di appartenenza; previo avviso interno di pubblicazione
delle posizioni organizzative da conferire, distinte per tipologia ed area di
operatività. 7. La non idoneità all'incarico non dovrà risultare nel
fascicolo personale. 8. L'indennità di funzione deve essere rapportata al
grado di complessità dell'incarico conferito - da un minimo di sei milioni ad un
massimo di diciotto milioni - ed è liquidata previa valutazione positiva del
risultato concordato. 9. La valutazione del risultato dell'attività svolta
dal dipendente incaricato è effettuata dal Nucleo di Valutazione Aziendale che,
in caso di esito negativo, informa il Direttore Generale per la revoca
dell'incarico. 10. Dell'esito della valutazione sarà fatta menzione nel
fascicolo personale e se ne dovrà tener conto per l'eventuale conferimento di
altri incarichi. 11. Il personale della Categoria C, cui sia stato conferito
l'incarico di posizione organizzativa e lo abbia svolto per un periodo di mesi
sei - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto
vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della Categoria D,
partecipa alla selezione interna sulla base di un colloquio con precedenza nel
passaggio; In tal caso l'azienda valuta, in rapporto ai costi, l’opportunità
della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della Categoria
C.
Finanziamento annuale del salario accessorio
Ai sensi dell'art.4 comma 2 punto III del CCNL 98-2001 le parti, dopo un
approfondito confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa
utilizzazione ed allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l'anno
2000, con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale ed i beni e
servizi, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione
regionale, nonchè del Piano Strategico Aziendale, delle linee attuative dello
stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione conseguenti,
conven-gono di quantificare le risorse per il finanziamento degli istituti
contrattuali relativi al salario accessorio per l'anno 2000 e specificatamente
in riferimento ai fondi: 1. lavoro straordinario-disagio, pericolo e
danno; 2. fondo per la produttività collettiva e miglioramento dei servizi e
per la qualità della prestazione individuale; 3. finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica; 4.
finanziamento per la formazione ed aggiornamento del personale come previsto
nella legge regionale n. 34 del 20/10/98 (PSR) dovrà essere costituito da almeno
l'1% del monte salari. I fondi suddetti verranno resi noti alle delegazioni
trattanti per ogni specifico anno di riferimento e distribuiti con i criteri
concordati.
Titolo IV
Modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro,
di cui all'art. 27
Sperimentazione da avviare attraverso proposta di una apposita Commissione
paritetica.
Titolo V
Programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione
Formazione e aggiornamento professionale
L'aggiornamento professionale è rivolto a tutto il personale dell'Azienda.
La Direzione Generale definisce, in accordo con la RSU, gli obiettivi generali
aziendali e le linee di indirizzo per la formazione. L'assegnazione delle
quote economiche dovrà essere calcolata in rapporto al numero e alla qualifica
del personale assegnato ai Dipartimenti in base alla pianta organica con la
seguente parametrazione -1 quota per le categorie A-B-Bs - 1,5 quote per le
categorie C-D-Ds - 2 quote per i Dirigenti. Il piano di formazione aziendale per
il personale di ruolo dovrà essere articolato con valenza biennale modulato per
categorie e profili professionali con contenuti specifici, differenziato
per:
- Formazione (Addestramento - aggiornamento - qualificazione):
con il compito di fornire adeguate conoscenze professionali ed organizzative
legate al ruolo
- Miglioramento della qualità e per la formazione di base dei nuovi
assunti
- Perfezionamento:
approfondimento di tematiche tecnico-professionali specifiche.
- Completamento:
orientato alla responsabilità, gestione dei conflitti, lavoro per progetti e
per processi: art.20/21 C.C.N.L. nuovi incarichi o completamento di corsi già
effettuati.
Per la formazione obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art.29 del
CCNL, si concorda che: 1. è programmata su base biennale in modo da
permettere a tutti i dipendenti di partecipare 2. i corsi sono tenuti in
orario di lavoro; 3. qualora si svolgano fuori dalla sede di servizio
compete, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso
delle spese di viaggio; 4. l'attività formativa al di fuori dell'orario,
generata da presenza in servizio programmata, non può generare orario
straordinario, né costi diretti od indiretti da altri operatori sostitutori. E'
bensì compensabile, a richiesta, con l'erogazione di un gettone di presenza del
valore di £.15.000 per ogni ora di formazione, liquidabile solo in caso di saldo
orario mensile risultante in eccedenza a cartellino marcatempo ordinario. 5.
Oltre ai costi diretti di gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento
professionale, il monte economico aziendale destinato alla formazione deve
sostenere anche i costi c.d. indiretti, quali derivanti dall'organizzazione
aziendale e dai rimborsi e compensi ai partecipanti.
Per la formazione
facoltativa si concorda che: a) La formazione facoltativa è programmata al di
fuori dell'orario di lavoro, per cui non si intendono applicabile a detto
istituto le discipline contrattuali che hanno per oggetto concessioni connesse
all’orario di lavoro, se non espressamente risultanti. da direttive di organi
superiori. b) Qualora i contenuti dei corsi siano strettamente connessi con
le esigenze aziendali si può prevedere la partecipazione alle spese sostenute
dal dipendente.
Titolo VI
Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l'attività dei dipendenti disabili
La sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro: a RLS va data ampia
garanzia di accessibilità agli ambienti di lavoro e alla documentazione di
merito. Va previsto il coinvolgimento tra il Responsabile Aziendale e gli RLS,
soprattutto in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi e relative modalità di prevenzione. Vanno
previsti incontri bimestrali tra i soggetti di cui sopra, al fine di tenere un
costante monitoraggio della situazione.
Titolo VII
Le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche, organizzative e
dei processi.
Le valutazioni sul tema vengono rimandate a dopo l'attuazione dei processi
riorganizzativi, di riqualificazione e riconversione della professionalità del
lavoro, connessi all'applicazione del presente integrativo aziendale.
Titolo VIII
Criteri per le politiche dell'orario di lavoro di cui all'art. 26.
Istituzione Commissione paritetica
Titolo IX
Dei rapporti di lavoro a Part-Time - Regolamento ed individuazione dei
contingenti. Individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all'art.
23, comma 10
Regolamento per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a
tempo parziale
Articolo 1
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Nell'Azienda U.S.L. n°4
di Senigallia possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale od
essere trasformati, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo
pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale. La disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale nell'Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia è regolato dal
presente regolamento aziendale nel rispetto della vigente normativa in
materia. Per quanto non previsto, il rapporto di lavoro a tempo parziale è
regolato dalle norme vigenti per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto
compatibile, nonché dai criteri generali per l'articolazione dell'orario di
servizio e dell'orario di lavoro.
Articolo 2
Individuazione del personale da destinare a tempo parziale
e modalità di
presentazione della domanda.
Per l'individuazione del personale che può usufruire del rapporto di lavoro
a tempo parziale nell'Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia si fa riferimento
all'articolo 1, commi dal 56 al 64 della Legge 662/96, alla Circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del
19/02/1997 e l'articolo 6 del D.L. 28/03/97 n. 79. L'accesso, a domanda, è
previsto per tutto il personale dipendente, appartenente alle varie qualifiche o
livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale ivi compreso il
personale che svolge funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di
unità organiche centrali e periferiche nei limiti dei contingenti massimi
previsti dal C.C.N.L.. L'individuazione dei posti con rapporto di lavoro a
tempo parziale non può comportare modifiche quantitative della Pianta Organica
aziendale. La domanda del dipendente che intende chiedere la trasformazione
del proprio rapporto di lavoro può essere presentata in qualsiasi periodo
dell'anno all'unità operativa gestione del personale. Nella stessa dovranno
essere indicati i seguenti elementi: - la quantità oraria del tempo parziale
richiesto; - la tipologia del part-time richiesto (orizzontale o
verticale); - la modulazione del part-time (quale orario giornaliero, quali
giorni della settimana, quali periodi dell'anno, ecc.); - le motivazioni
della richiesta specificando le situazioni familiari e/o personali che diano
titolo di preferenza. La data di presentazione della domanda è desumibile
dalla ricevuta di ritorno in caso di invio di lettera raccomandata o dal timbro
di ricevimento in caso di presentazione diretta all'Amministra-zione.
Articolo 3
Criteri per la concessione del part-time.
Al fine della trasformazione del rapporto di lavoro e della presentazione
della domanda da tempo pieno a tempo parziale sono costituiti i seguenti titoli
di precedenza da considerarsi anche in considerazione all'articolazione oraria
richiesta: - a coloro che assistono handicappati gravi; - a coloro che
assistono malati di mente; - a coloro che assistono anziani non
autosufficienti;ai genitori di figli minori in relazione al numero e alla
situazione familiare; - a coloro che hanno compiuto i 60 anni di età ed hanno
superato 25 anni di effettivo servizio; - a coloro per i quali sussistono
motivate esigenze di studio. Qualora l'orario richiesto per il part-time non
superi il 50% di quello a tempo pieno, è consentito al dipendente di svolgere
anche altra attività lavorativa subordinata (purché questa non intercorra con
altra Pubblica Amministrazione) o autonoma anche mediante iscrizioni ad Albi a
condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto negli interessi
dell'Amministrazione. I limiti allo svolgimento di tali attività sono
contenuti nei commi 56, 58, 60 e 61 della Legge n. 662/96 e della Circolare n.
3/97 cui si rinvia anche in merito alle autorizzazioni ed incompatibilità.
Articolo 4
Orario di lavoro e congedo ordinario.
La riduzione dell'orario da tempo pieno a tempo parziale non può essere
inferiore al 30% dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 7 del
C.C.N.L..Il tempo parziale può essere realizzato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 16 del C.C.N.L. 01/09/95, come segue: 2. Orizzontale - Con
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi: per ciascun giorno lavorativo in misura uguale per 5 o 6 giorni
settimanali oppure per ciascun giorno lavorativo o con orario differenziato in
determinate giornate, nel rispetto delle esigenze di servizio. 2. Verticale:
Con riduzione della prestazione di servizio ridotta su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno. La modificazione
dell'orario di lavoro dall'una all'altra tipologia tra quelle sopra indicate può
avvenire solo con il consenso scritto dell'interessato. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei
lavori a tempo pieno; quelli a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionali alle giornate di lavoro prestate
nell'anno.
Articolo 5
Modalità di concessione del part-time.
Le modalità di svolgimento della prestazione dovranno essere concordate per
iscritto attraverso la sottoscrizione di un contratto individuale di
lavoro. L'articolazione dell'orario di lavoro a tempo parziale, da definirsi
in funzione delle esigenze rappresentate dal dipendente compatibilmente con
l'organizzazione della struttura d'appartenenza, può essere: - su 5 o 6
giorni settimanali (tempo parziale orizzontale); - limitata ad alcuni giorni
della settimana (tempo parziale verticale). Le richieste di articolazione
diversa dell'orario di lavoro a tempo parziale (prestazione lavorativa
articolata su alcuni giorni del mese o in determinati periodi dell'anno) saranno
valutate di volta in volta in relazione alle mansioni ed alla specifica
posizione organizzativa del dipendente interessato. Nell'attesa della
definizione contrattuale delle modalità di svolgimento del part-time
(orizzontale - verticale), si concorda che qualora il dipendente non intenda
adattare la propria richiesta alle esigenze dichiarate dall'Amministra-zione, la
trasformazione non potrà avvenire. La trasformazione del rapporto di lavoro a
part-time avviene automaticamente entro 60 giorni dalla domanda nella quale è
indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere. L'Azienda, entro il predetto termine, nega per iscritto la
trasformazione del rapporto, nei casi in cui : - la trasformazione comporti
grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione in relazione alle
mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente; -
l'attività autonoma o subordinata comporti un conflitto di interessi con la
specifica attività di servizio svolta dal dipendente. Coloro che presentano
domanda di part-time e che svolgono funzioni direttive o di coordinamento
nell'ambito aziendale, possono, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta,
non essere inseriti nei quadri direttivi di coordinamento. I posti a tempo
parziale non coperti da personale dipendente per carenza di domande, se ed in
quanto necessari per esigenze di servizio, possono essere coperti attivando le
ordinarie procedure di reclutamento così come regolamentate dalle norme
vigenti.In caso di esistenza di graduatoria valida di pubblico concorso, si
potrà utilizzare la graduatoria stessa senza pregiudizio per i candidati in sede
di utilizzo per la copertura dei posti a tempo pieno.
Articolo 6
Reversibilità del rapporto.
I dipendenti che hanno beneficiato della trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono chiedere la reversibilità del
rapporto stesso decorsi due anni dalla data di attivazione del
part-time. Alla reversibilità consegue la completa reintegrazione del
dipendente nello status antecedente alla trasformazione, nonché la contestuale
verifica dell'applicazione dell'istituto con particolare riferimento alla
dotazione organica del servizio di appartenenza. Qualora vengano meno le
motivazioni che hanno originato la richiesta del part-time, il dipendente può
richiedere con apposita domanda scritta, anche prima della scadenza di due anni,
la reversibilità del rapporto di lavoro. In tal caso l'Azienda risponde entro
60 giorni dal ricevimento della domanda; in presenza di motivate ed inderogabili
esigenze aziendali, la reversibilità del rapporto può essere procrastinata di 6
mesi e, comunque, successivamente al verificarsi delle necessarie condizioni di
pianta organica. I dipendenti che non intendano prorogare il part-time
trascorsi 2 anni dalla trasformazione ne danno comunicazione all'Azienda entro
il termine di 60 giorni prima della scadenza e vengono automaticamente
reintegrati nello status antecedente alla trasformazione, non appena si
verificheranno le necessarie condizioni di pianta organica.
Articolo 7
Trattamento economico e di previdenza.
Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato con riferimento
a tutte le competenze fisse e ricorrenti, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno
appartenente allo stesso profilo, posizione funzionale e di pari
anzianità. Spettano, inoltre, sempre in misura proporzionale alle ore di
servizio prestate, anche le indennità accessorie che obbligatoriamente debbono
essere riconosciute in quanto direttamente collegate alla funzione ed alle
mansioni svolte ivi compreso il salario di produttività o in relazione a
prestazioni aggiuntive di cui all'art. 16 comma 7 del C.C.N.L.. Per quanto
riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza, si rimanda alla normativa
vigente in materia.
Articolo 8
Modulistica.
La richiesta di accedere al part-time da parte del dipendente dovrà essere
redatta su modulistica conforme all'allegato n. 1 al presente regolamento.
Articolo 9
Effetti.
Gli effetti della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di
accoglimento della domanda.
Articolo 10
Contingente di personale
L'amministrazione entro il 15 gennaio presenta alla RSU i contingenti
massimi (25%) di rapporti di lavoro trasformabili da tempo pieno a tempo
parziale divisi per posizione funzionale.?
Articolo 11
L'individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time, di cui
all'art. 23 - comma 10 - non sussistendo particolari situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni familiari tali da saturare il contingente
individuato- viene demandata al verificarsi del bisogno.
Titolo X
Le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art.
7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125.
La disciplina del presente argomento viene demandata allo studio di apposita
Commissione Paritetica.
Titolo XI
Criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per
lavoro straordinario
Criteri per l'attribuzione del lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art.34 del CCNL ed il limite individuale
di 180 ore annuali, e tenuto conto delle risorse previste per il lavoro
straordinario e ribadito che il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato
a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare particolari, temporanee e
specifiche situazioni organizzative, le parti convengono quanto segue: 1.
all'inizio di ogni anno il fondo verrà decurtato di un importo finalizzato a
remunerare le ore di lavoro straordinario prestate in festività infrasettimanali
ed in reperibilità. 2. il budget di ore di straordinario rimanenti, dopo la
decurtazione di cui al punto precedente, verrà ripartito ad ogni Dipartimento
tenendo conto del numero dei dipendenti. Il dirigente responsabile del
Dipartimento provvederà con proprio atto all'assegnazione del budget orario. Il
5% del monte orario verrà comunque mantenuto come riserva per situazioni non
prevedibili 3. le eventuali quote residue in accordo con la RSU potranno
essere utilizzate per il fondo di incentivazione o per la progressione di
carriera orizzontale nel caso si giungesse ad una riduzione stabilizzata nel
tempo (2 anni); 4. trimestralmente si procederà a verifiche sull'utilizzo
delle ore assegnate; 5. il lavoro straordinario non è strumento di gestione
ordinaria delle attività facenti capo alle UU.OO. pertanto il ricorso a tale
istituto deve comunque essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad
esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili;
pertanto diviene obiettivo aziendale la sua riduzione graduale pari al 5% a
partire dal 1.1.2000 del Monte orario su base annua; 6. le procedure di
ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l'impiego del fondo
saranno oggetto di monitoraggio periodico, al fine di poter adottare eventuali
provvedimenti per il suo governo; 7. il lavoro straordinario prestato deve
essere monetizzato o recuperato a domanda del dipendente con riposi compensativi
da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo e
comunque non oltre il trimestre successivo; 8. il superamento dei limiti
individuali previsti dal CCNL (180 ore annuali, con possibilità di elevarle a
250 per non più del 5% del personale in servizio) non deve essere monetizzabile
pur permanendo il diritto al recupero. 9. Saranno riconosciute quale ore di
straordinario soggette a pagamento o recupero solo quelle AUTORIZZATE tramite
apposito modulo, allegato al presente titolo XI, a livello di quadri del
comparto e/o visto del Dirigente U.O. - solo l'orario generato dai turni per
festività infrasettimanali si intende preventivamente autorizzato. 10. Le
parti si impegnano a concordare con il competente Servizio Infermieristico la
revisione dell'organizzazione dei turni di lavoro al fine di ridurre la somma
delle ore di straordinario utilizzate.
Norme Transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, nella progressione interna riservata ai
passaggi da una categoria all'altra immediatamente superiore, si terrà conto
delle graduatorie delle selezioni interne attualmente in essere, compatibili con
il profilo professionale ed in regola con la validità prescritta dalla normativa
per i pubblici concorsi; 2. In relazione all'art. 35 del C.C.N.L., attuata la
metodologia per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei
singoli dipendenti basata sui crediti formativi, i passaggi da una fascia
retributiva a quella immediatamente successiva avvemgono a regime secondo le
disposizioni di cui al punto 6) - Lett. B) del Titolo III, esaurita la fase
provvisoria di prima applicazione che ha cadenza fissata al 1° gennaio di ogni
anno del biennio di transizione.; 3. Qualora, con riferimento al punto 3. del
Titolo III Lett. B) sulla progressione economica orizzontale, al momento
dell'avvio delle selezioni l'Azienda non abbia ancora adottato la metodologia
del sistema permanente di valutazione individuale, nella fase transitoria, e con
il massimo impegno all'implementazione di detto metodo di giudizio con schede a
griglia di valori, i punteggi saranno espressi in 70 esimi e formeranno oggetto
di valutazione le esperienze lavorative nel limite di Punti 35 ed i Titoli
accademici, di Studio e di Qualificazione Professionale nel limite di Punti
35.
Norma dichiarativa
Nel termine R.S.U. vengono ricompresi tutti i soggetti sindacali individuati
dal C.C.N.L. 1998-2001 all'art. 9 comma 2.
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