Contratto collettivo nazionale quadro per
la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000 n. 156, parte
prima, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22
settembre 2000 - serie generale
A seguito del parere favorevole espresso
dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore in data 20
luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al Contratto collettivo
nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale
assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, nonché della
certificazione della Corte dei conti in data 3 agosto 2000, il giorno 9
agosto 2000, alle ore 11.00, le parti sottoscrivono l'allegato Contratto
collettivo nazionale quadro, in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993 e nella legge
24 giugno 1997, n. 196.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER
LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO
DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
ART.1 1. Nel rispetto dei divieti posti dalla
vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a
cadenza periodica,
o collegate a situazioni di urgenza non
fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di
reclutamento ordinario previste dallo stesso D.Lgs.n.29/1993, possono
stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
ART.2
1. La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art.73, comma 5, del D.Lgs.n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui all'art.1, comma 2, lett. b) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art.1 del presente contratto e prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art.1, comma 4, della stessa legge.
ART.3
1. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
ART.4
1. I lavoratori con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di
produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare
all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le
previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.
ART.5
1. Le amministrazioni provvedono alla
tempestiva e preventiva informazione
e consultazione
della delegazione sindacale
abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui
motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei
contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di
motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione
in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
ART.6
1. I lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'amministrazione
utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui
all'art.10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e
permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei
dipendenti.
ART.7
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
amministrazioni forniscono informazioni all'ARAN, sull'andamento a
consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e
degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati. |