Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed.
straord.).
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
3. Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
4. La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
6. La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.
9. La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
10. L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati
politici (1). (1) V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1,
Estradizione per i delitti di genocidio, per il cui art. un. «L’ultimo comma
dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applicano
ai delitti di genocidio».
11. L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12. La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
TITOLO I – Rapporti civili
13. La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
14. Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
15. La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
16. Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17. I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
19. Tutti hanno diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
21. Tutti hanno diritto
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende
revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
22. Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
23. Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge.
24. Tutti possono agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
26. L’estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici
(1). (1) V. però la la nota 1 all’art.
10.
27. La responsabilità
penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
28. I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II – Rapporti
etico-sociali
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità
familiare.
30. È dovere e diritto
dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
31. La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
32. La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
33. L’arte e la scienza
sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato.
34. La scuola è aperta a
tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III – Rapporti
economici
35. La Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
36. Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
38. Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
39. L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
40. Il diritto di
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano.
41. L’iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
42. La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
43. A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
44. Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
45. La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
46. Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
47. La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.
TITOLO IV – Rapporti politici
48. Sono elettori tutti
i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo
esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne
assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero
per l’elezione della Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge
(1).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge. (1) Il comma 3 è stato introdotto dall’art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. A tenore dell’art 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, “1. In sede di prima applicazione della [medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.
49. Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
50. Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini
(1).
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. (1) Comma così modificato, con l’aggiunta della seconda frase, dall’art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.
52. La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
53.
Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
54. Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione
e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I –
Il
Parlamento
Sezione I –
Le
Camere
55. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
56. (1)
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. (1) Articolo modificato dall’art. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dall’art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n.
1.
57.
(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. (1) Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dall’art. 2 della l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3 e dall’art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n.
1.
58. I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.
59. È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
60.
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra. (1) Articolo modificato dall’art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
61. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
62. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di
ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l’altra.
63. Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle
due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non
sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
66. Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
68. (1)
I membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II – La
formazione delle leggi
70. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71.
L’iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
72. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo
per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci
e consuntivi.
73. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
75. È indetto referendum popolare per deliberare
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76. L’esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
77. Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti.
78. Le Camere deliberano
lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
79.
(1) L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.
80. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
81. Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
82. Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II –
Il
Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
88.
(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura. (1) Il comma 2 di quest’articolo è stato così
modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n.
1.
89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
90. Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III – Il
Governo
Sezione I – Il Consiglio
dei ministri
92. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
93. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
94. Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.
95. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri.
96.
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale. (1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della
l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Sezione II –
La Pubblica
Amministrazione
97. I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
98. I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all’estero.
Sezione III –
Gli organi
ausiliari
99. Il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
100. Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV – La
Magistratura
Sezione I –
Ordinamento
giurisdizionale
101. La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
102. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
103. Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
Armate.
104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
105. Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
106. Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il
loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
108. Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia.
109. L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
110. Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II –
Norme sulla
giurisdizione
111.
(1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.La legge ne
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare
a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione. (1) I commi da 1 a 5 sono stati introdotti
dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.
112. Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
113.
Contro gli
atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di
atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V –
Le
Regioni, le Province, i Comuni
(1)
(1) Il presente titolo è stato oggetto di
modificazioni da parte della legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, il cui art. 10 ha altresì disposto
che” 1. Sino
all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite
“
114. (1)
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 1 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
115..
(1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3.
116.
(1)
Il Friuli Venezia Giulia,
la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
117.
(1)
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
h)
ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i)
cittadinanza, stato civile
e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali
sull'istruzione;
o)
previdenza
sociale;
p)
legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
r)
pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica
le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
118.
(1)
Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 4 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
119.
(1)
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 5 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
120.
(1)
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
(1) Articolo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 6 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
121.
(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica. (1) Articolo risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n.
1.
122.
(1) Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
(1) Articolo
sostituito dall’art. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n.
1.
123.
(1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo (1). Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali (3). (1) Articolo sostituito dall’art. 3 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1. (2) Si noti peraltro che tale organo ha cessato
d’essere preveduto dai successivi artt. 124 e 127: v. infra.
(3) Comma aggiunto dall’art. 7 della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3
124.
(1) (1)
Articolo abrogato dall’art. 9, c.
2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3
125.. (1)
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
(1) Un originario c. 1 è stato abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3.
126. (1)
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica (2).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In
ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio. (1) Articolo sostituito dall’art. 4 della l.
cost. 22 novembre 1999, n. 1.
(2) Ai sensi dell’art. 11 della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3”1. Sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli
enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la
Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che
ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti
parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti”.
127.
(1) Il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8 della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
128.
(1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3..
129.
(1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3..
130.
(1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 9, c. 2., della l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3..
131.
(1) Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d’Aosta (2); Lombardia; Trentino-Alto
Adige (2); Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana;
Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;
Sicilia; Sardegna. (1) Articolo modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3.. (1)
Peraltro, per la denominazione bilingue di questa Regione, v. l’art.
116.
132.
(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un’altra.
(1) Articolo modificato dall’art. 9, c. 1., della l.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
133. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI – Garanzie
costituzionali
Sezione I – La Corte
costituzionale
134.
(1) La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e
su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione. (1) Articolo così modificato dall’art. 2 della
l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
135.
(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari. (1) Articolo modificato dall’art. 2 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n. 1. In precedenza, l’articolo era già stato modificato
dall’art. 1, della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.
136.
Quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II – Revisione
della Costituzione. Leggi
costituzionali
138. Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.
139. La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. Con l’entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III. Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di
assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto
Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’art.
111.
VII. (1) Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione. (1) Articolo modificato dall’art. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione (1).
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui
le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali. (1)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e
ancora successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762.
IX. La Repubblica, entro tre anni
dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo
V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’articolo 6.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in
vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate. (1) Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dall’art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’art. 48, sono stabilite con legge, per non
oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale (1).
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re
di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati
allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (1) A
tenore della legge costituzionale 23 0ttobre 2002, n. 1,: “I commi primo e
secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti e decorrere dalla data di entrata in vigore della
[medesima] legge costituzionale” ossia dal 10 novembre 2002. In precedenza,
con parere reso dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza generale del 6 marzo 1987
(recepito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987),
la disposizione non era stata ritenuta più applicabile a Maria José di Savoia,
avendo la vedovanza fatto venir meno, ai sensi dell’art. 149 c.c., il suo stato
di consorte. Preclusiva all’ingresso in Italia, in difetto di un’espressa
revisione, era stata invece ritenuta la stessa disposizione per quanto riguarda
i discendenti maschi da Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 1° marzo 2001,
parere n. 153 del 2001.
XIV. I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e
funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV. Con l’entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per
l’elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni
di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione
da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.
Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come
Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello
Stato. |