D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento (G.U. n. 94 del 22 aprile 1992, suppl. ord.)
Art. 1 Enunciazione di principi 1. Considerato che nella Regione Trentino-Alto Adige è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali è compresa tra gli interessi nazionali, è dovere istituzionale dello Stato, della Regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386, di seguito denominato "statuto speciale" (1). 2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potestà statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche. Art. 2 Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresì la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 è proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed è depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale o provinciale. 4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili. 5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessità e urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento. 6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale. Art. 3 Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento 1. Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e, rispettivamente, della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale provinciale. 2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla regione o alle province autonome (1). 3. Impregiudicato quanto disposto nell'art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni. 4. L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome è sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre in termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, secondo comma, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilità dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. 5. Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale è ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. 6. Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5. 7. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attività amministrativa della regione e delle province autonome per quanti permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme. (1) Il testo del comma è quale risulta dal comunicato pubblicato in G.U. 18 maggio 1992, n. 114. |