L. 5 giugno 1989, n.
219. - Nuove norme in tema di reati ministeriali e
di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (G.U. 6 giugno 1989, n.
130).
CAPO
I - Norme in materia di reati
ministeriali (Omissis)
CAPO
II - Norme concernenti i reati previsti
dall'articolo 90 della Costituzione
5.
1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della
Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al
Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui
all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. 2.
Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente
della Camera cui appartiene. 3.
Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle
indagini promosse d'ufficio. 4.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini
con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le
forme ivi previste (1)
(1)
Di tale legge cost., si riportano di seguito gli artt. 7 e
8: 7.
1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente
per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre
supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del
distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di
tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato
con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più
anziano d'età. 2.
Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la
procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno
o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non
definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha
iniziato le indagini previste dall'articolo 8. 8.
1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico
ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli
atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro
immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi
dell'articolo 5. 2.
In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone
l'archiviazione con decreto non impugnabile. 3.
Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può
chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il
collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta
giorni. 4.
Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al
Presidente della Camera competente.
6.
1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della
Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal
terzo comma dell'articolo
68 della Costituzione. 2.
Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti
il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.
7.
1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il
comitato può delegare uno o più dei suoi componenti. 2.
Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che
dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero
perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure
cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli
inquisiti. 3.
Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i
provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne
abbia disposto la sospensione dalla carica. 4.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può
adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone
immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro
dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto. 5.
I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti
dal presidente e da un segretario. 6.
Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il
comitato si avvale della polizia giudiziaria.
8.
1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi.
Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può
deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non
superiore a tre mesi. 2.
Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della
Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la
propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di
reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione
degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in
seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. 3.
Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma
2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che
sia presentata la richiesta di cui al comma 4. 4.
Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della
relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno
comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima
di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può
chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione
indicata nel comma 2. 5.
In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può
disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini,
stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.
9.
1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1
dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso
negli stessi. 2.
Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria
ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'art. 90 della
Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui
confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità
giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la
propria incompetenza. 3.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli
previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali
procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua
competenza.
10.
1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'art. 90 della
Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza
e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 2.
Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del
Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo
9.
11.
1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del
comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero
su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse
l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le
proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente
del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che
fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione,
presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle
indagini effettuate e di estrarne copia. 2.
Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo
della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi
modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni
atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla
seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della
relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò
che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e
ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o
assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i
testimoni. 3.
Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si
applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste
dall'articolo 683 del codice penale.
12.
1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in
seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore,
qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del
procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di
produrre documenti. 2.
Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla
data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non
ritenga di stabilire un termine più ampio.
CAPO
III - Modifiche alla legge 25 gennaio
1962, n. 20 (Omissis) |