R.d. 17 agosto 1907, n. 642
Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato (G.U. n. 227 del 25 settembre
1907).
Titolo
I -
Del
ricorso
1. - I termini stabiliti dall'art. 28 della
legge, testo unico approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 638 (1) pei ricorsi
alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della
notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della
dichiarazione che, a norma dell'art. 25 della legge (2), sia stata fatta dagli
interessati, d'intendere che si provochi la decisione della sezione
giurisdizionale competente. (1)
Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054 (2)
Ora art. 33 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054
2. - Qualora si pretenda che un atto o
provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici,
i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo
non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli
seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal
giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o nel Bollettino degli annunzi
legali per la Provincia.
3. - La notificazione di cui all'art. 1 deve
sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma
amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione
dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione
della sezione giurisdizionale competente. Per i modi della notificazione stessa si
osservano le disposizione dei regolamenti particolari dell'amministrazione da
cui l'atto è emanato. In mancanza di tali regolamenti la
notificazione si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale,
alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al
servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in
doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o
dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne
sarà fatta menzione. Un originale della relazione è rilasciato
all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine
della notificazione. Alle notificazioni di cui sopra si applicano
le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13.
4. - La notificazione si ha per avvenuta dal
giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede
ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Quando l'atto o provvedimento riguardi un
pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o
provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio
medesimo.
5. - Ove, entro trenta giorni da quello della
notificazione dell'invito che sia stato fatto all'interessato, a termine
dell'art. 25 della legge (1), questi non risponda all'autorità che ne ha
promosso il consenso, s'intende che egli abbia rinunziato al diritto di
ricorrere alla sezione giurisdizionale competente. Qualora l'interessato dichiari di accettare
che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorità,
entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria
della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma
amministrativa. Nel termine di altri trenta giorni dopo
pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie
e documenti.
(1)
Ora art. 33 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
6. - Il ricorso deve essere diretto alla sezione
giurisdizionale competente e deve contenere: 1) la indicazione del nome e cognome, della
residenza o domicilio del ricorrente; 2) la indicazione dell'atto o provvedimento
amministrativo che s'impugna e della data della sua
notificazione; 3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi
su cui si fonda il ricorso con la indicazione degli articoli di legge o di
regolamento che si ritengono violati e le conclusioni; 4) la sottoscrizione delle parti o di una di
esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del
solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.
7. - Il ricorso dev'essere notificato tanto
all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle
persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si
riferisce.
8. - La notificazione si eseguisce per mezzo di
ufficiale giudiziario o di messo comunale con la consegna della copia del
ricorso e con le forme indicate nell'art. 3.
9. - Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in
caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario
o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta
dell'abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna
al sindaco o a chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti
giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa
attestazione sull'originale e sulla copia.
10. - Se il ricorso devesi notificare a chi non
ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la
pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia
ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
11. - Se il ricorso devesi notificare a chi non
ha residenza, domicilio o dimora nella Repubblica, ne è consegnata copia al
ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma. Il ministero pubblico, dato atto della
consegna, trasmette la copia suddetta al ministero degli affari
esteri. Qualora la persona a cui si deve notificare il
ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere
notificato a questo.
12. - Per i militari di terra o di mare, e per le
persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in
persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia
del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al
pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione
risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento
impugnato. Il segretario della procura della Repubblica
rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore della Repubblica la
trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in
cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna
all'interessato.
13. - Per le autorità e gli enti morali la
consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le
notificazioni; per gli incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante, e per
coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in
giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve
assisterla.
14. - Quando la notificazione del ricorso nei
modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi
in giudizio, il Presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per
pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel Foglio degli
annunci della provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un sunto del ricorso e le sue
conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia
possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione deve farsi nei
modi ordinari.
15. - Quando le parti che abbiano interesse ad
opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la
domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi,
il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle
altre. L'integrazione del giudizio non è applicabile
nel caso in cui per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale
emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba
essere dichiarato senz'altro irricevibile.
16. - La sezione, nell'ordinare l'integrazione
del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia
il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un
termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito
del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita
notificazione.
17. - Il ricorso è nullo: 1) se manchi la sottoscrizione richiesta
dall'art. 6; 2) se, per la inosservanza delle altre norme
prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o
sull'oggetto della domanda. Se il ricorso contenga altre irregolarità, la
sezione può ordinare che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua
ordinanza). La comparizione dell'intimato sana la nullità
e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla
comparizione.
18. - L'originale ricorso con la prova della
eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione
amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della
legge (1) e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere
depositato nella segreteria della sezione competente, nelle ore in cui, secondo
il regolamento, deve stare aperta. Il termine stabilito dall'art. 28, 3°
capoverso della legge (2), per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento
in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine,
ancorché festivo. L'ufficio della segreteria delle sezioni
giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperta al pubblico dalle ore 10 alle
16. Nei giorni festivi si chiude alle dodici (3). Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa
annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se
richiesta. Quando le persone cui fu notificato il ricorso
siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in
cui fu eseguita l'ultima notificazione. (1)
Ora art. 35 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054. (2)
Ora art. 36, comma 4,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. (3)
Ora, nelle ore
stabilite con ordinanza del Presidente,
ai sensi dell'art. 71 r.d. 21 aprile 1942, n.
444.
19. - La mancanza del deposito del provvedimento
impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilità di produrlo a
causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di
esso. Il rifiuto dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di
ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel
termine indicati nell'articolo precedente.
20. - Il decreto di abbreviazione o di proroga
del termine, nei sensi dell'art. 30 della legge (1), è fatto in fine della
domanda, e deve essere notificato all'autorità e agli interessati.
(1)
Ora art. 38 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054. V. comunque l'art. 9 della l. cost. 11
marzo 1953, n. 1, per quanto riguarda la possibilità di riduzione dei
termini fino alla metà con provvedimento motivato del presidente della Corte
costituzionale
21. - L'interessato, o l'avvocato che lo
rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge
al Ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato
impugnato. La notifica si fa per mezzo di un usciere del
Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito
deposito. Quando la notifica predetta non sia stata
eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perché
l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi
provveda.
22. - Il termine fissato nella prima parte
dell'art. 29 della legge (1) per la presentazione di memorie od istanze e per la
produzione di documenti, può essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal
presidente della sezione adita nei casi di necessità o di pubblico interesse.
(1)
Ora art. 37 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
23. - Il segretario, a richiesta delle parti
interessate, o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione,
tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti.
24.-25. - (1). (1)
Articoli abrogati per
effetto dell'art. 42 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
Titolo
II -
Della
istruzione
26. - Le sezioni giurisdizionali possono
richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e
documenti che credono necessari per la decisione della
controversia. Possono pure richiedere che l'amministrazione
faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere
depositata la relazione. Le parti sono, a cura dell'amministrazione,
avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
eseguiranno le verificazioni.
27. - La sezione quinta (1) può assumere
testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini
che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al
magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni.
(1)
Ora, a seguito del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 tutte le sezioni giurisdizionali (IV, V e
VI).
28. - Se una delle parti domanda l'assunzione di
un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca
l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che
occorrono per l'esecuzione. Nelle vertenze elettorali, indipendentemente
dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente
della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede
contestate e gli altri documenti che possono occorrere al
giudizio.
29. - Il presidente o la sezione, nell'ammettere
i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono
seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di
procedura civile.
30. - Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di
cui nel capoverso dell'art. 36 della legge (1), è delegato uno dei componenti
della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i
relativi verbali). Se il luogo in cui devesi eseguire il mezzo
istruttorio è fuori della capitale, la sezione può delegare uno dei consiglieri
di prefettura, o un magistrato il quale è assistito da un segretario di
quell'ufficio. Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori
della Repubblica, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.
(1)
Ora art. 44 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054
31. - Per l'esecuzione di perizie, la sezione
incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.
32. - Il Consigliere a cui sono commessi i mezzi
istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il
giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.
33. - La surrogazione del Consigliere delegato, o
la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo
all'esecuzione della prova è fatto con provvedimento del Presidente, ancorché la
delegazione abbia avuto luogo per decisione.
34. - Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio
importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal
caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma
approssimativamente necessaria all'uopo (1). Se i mezzi istruttori siano invece ordinati in
seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il
deposito. Questo deve sempre essere fatto nella
segreteria. Qualora la somma non risulti sufficiente, non
si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino di aver
eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente. Se la parte cui spetta di fare il deposito non
l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria,
ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso
il quale la sezione decide allo stato degli atti.
(1)
Sulla regola invece
dell'assunzione di queste spese a carico del bilancio della Corte
costituzionale, v. l'art. 13, comma 3, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
35. - Dopo la notificazione fatta alle parti ed
all'amministrazione a cura del segretario che l'istruttoria ordinata è stata
eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione,
le parti stesse o l'amministrazione devono presentare la domanda di fissazione
di udienza per la discussione del ricorso.
Titolo
III -
Delle domande incidenti
e del ricorso incidentale
36. - Le domande di sospensione della esecuzione
dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi
mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il
ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella
segreteria. L'amministrazione e le parti interessate
possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od
istanze alla segreteria. Il presidente può abbreviare il
termine. Su tali domande la sezione pronuncia nella
prima udienza dopo spirato il termine. La domanda di sospensione può essere
presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o
in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di
competenza.
37. - Chi ha un interesse nella contestazione può
intervenirvi. L'intervento è proposto con domanda diretta
alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con le produzione dei
documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato,
o dal solo avvocato munito di mandato speciale.
38. - La domanda d'intervento è notificata alle
parti nel rispettivo domicilio di elezione ed alla autorità che ha emanato
l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro due giorni
successivi a quello della notificazione.
39. - Nel termine di dieci giorni dalla
notificazione dell'intervento gli interessati e l'amministrazione possono
presentare e trasmettere memorie e documenti.
40. - L'intervento ha luogo nello stato in cui si
trova la contestazione.
41. - Chi deduce la falsità di un documento deve
provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la
prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale
competente.
42. - Qualora la contestazione possa essere decisa
indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione
pronuncia sulla controversia principale. La decide pure dopo che sia trascorso il
termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati
compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposta
della querela. Proposta la querela, la sezione sospende la
decisione fino al termine del giudizio di falso.
43. - Terminato il giudizio di falso, la parte
che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente,
della decadenza del ricorso.
44. - Nel termine di dieci giorni successivi a
quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il
ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i
documenti che ritengono opportuni.
Titolo
IV -
Dell'abbandono del
ricorso e della rinuncia
45. - La perenzione del ricorso opera di diritto
e può essere rilevata anche d'ufficio. Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti
sopporta le proprie spese del giudizio perento.
46. - In qualunque stadio della controversia si
può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o
dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o
mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo. Il rinunziante deve pagare le spese degli atti
di procedura compiuti. La rinunzia dev'essere notificata alla
controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.
Titolo
V -
Della
ricusazione
47.-50. -
(Omissis) (1).
(1)
V. l'art. 16 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Titolo
VI -
Delle udienze e della
decisione
51. - Il segretario, ricevuta la domanda di
fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in
apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la
domanda stessa col ricorso, il controricorso, il ricorso incidentale, le carte e
i documenti al presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna
il giorno dell'udienza. Nello stesso decreto di fissazione d'udienza
il presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso
urgente.
52. - Se alcuna delle parti, o la pubblica
amministrazione, chieda che per ragioni di connessione due ricorsi siano uniti e
venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti
interessate, può ordinarne l'unione. Il presidente può, anche quando non sia
stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla
stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione e,
ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola
decisione.
53. - La determinazione del giorno dell'udienza
ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato
nell'art. 51. I ricorsi urgenti hanno la precedenza,
osservato l'ordine di iscrizione nel registro predetto.
54. - Otto giorni almeno prima della udienza
stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al
Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
55. - Il ricorso nel giorno stabilito è deciso,
ancorché non intervengano le parti né i loro avvocati.
56. - All'udienza assiste il segretario della
sezione. I ricorsi sono chiamati all'udienza dal
presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza,
mantenuta la precedenza agli urgenti. _ però in facoltà del presidente di variare
parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di
tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di
udienza. Il relatore espone i fatti che sono fondamento
del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze
e le eccezioni prodotte dalle parti.
57. - Se nel giorno stabilito per l'udienza,
questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al
primo giorno di udienza immediatamente successiva.
58. - Il presidente dirige le udienze e può
limitare la discussione alle questioni fondamentali del
ricorso. Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive
dev'essere immediatamente eseguito.
59. - E' applicabile per le udienze delle sezioni
giurisdizionali l'art. 355 del codice di procedura civile (1).
(1)
Il riferimento è al
c.p.c. del 1865.
60. - Il presidente, per gravi motivi di ordine
pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
61. - La sezione, dopo la discussione, pronuncia
la decisione. La pronuncia della decisione può essere
differita ad una delle prossime udienze.
2. - Non possono concorrere alla decisione se
non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.
63. - La decisione si pronuncia in camera di
consiglio con l'intervento dei soli votanti. Il presidente raccoglie i
voti. Il primo a votare è il relatore, poi il meno
anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede.
64. - E' applicabile alle decisioni delle sezioni
giurisdizionali l'art.
359 c.p.c. (1).
(1)
Il riferimento è fatto
al c.p.c. del 1865.
65. - La decisione si pronuncia in nome del Re
(1) e deve contenere: 1) la indicazione del nome e cognome delle
parti e dei loro avvocati; 2) il tenore delle
domande; 3) una succinta esposizione dei motivi di
fatto e di diritto; 4) il dispositivo; 5) l'ordine che la decisione sia eseguita
dall'autorità amministrativa; 6) la indicazione del giorno, mese, anno e
luogo in cui la decisione è pronunciata; 7) la sottoscrizione dei consiglieri che hanno
pronunziata la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del
segretario).
(1)
Ora, in nome del
popolo italiano: v. l'art. 101 della
Costituzione.
66. - La decisione non può più essere modificata
quando è sottoscritta dai votanti .
67. - La decisione, nella sola parte dispositiva,
è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al
giorno in cui fu sottoscritta.
68. - La decisione contiene la condanna delle
parti soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o
dall'estensore. Nella tassazione non si comprendono le spese
degli atti riconosciuti superflui. Le spese possono essere compensate in tutto o
in parte, ove concorrano giusti motivi. Quando la tassazione è fatta dall'estensore
della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma
esecutiva. La parte che intende proporre reclamo contro
la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni
alla segreteria della sezione. Questa provvede in camera di consiglio (1).
(1)
Circa l'esclusione
della condanna alle spese nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, v.
l'art. 19 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
69. - Per gli affari da decidersi in camera di
consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione,
dopo la quale la sezione pronuncia.
Titolo
VII -
Dell'adunanza
plenaria
70. - (Omissis) (1).
(1)
Recava la disciplina
delle supplenze.
71. - Quando, a termini dell'art. 37, terzo
capoverso, della legge (1), una delle due (2) sezioni giurisdizionali invia la
controversia all'adunanza plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti
del ricorso, insieme con la analoga ordinanza, al segretario incaricato di
assistere all'adunanza plenaria.
(1)
Ora art. 45, comma 2,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (2)
Ora
tre.
72. - Il segretario dell'adunanza plenaria,
ricevuta l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito
registro e la presenta al presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il
giorno dell'udienza per la discussione. Otto giorni almeno prima dell'udienza
stabilita per la discussione, il segretario ne dà avviso alle parti, nel
domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato.
73. - L'adunanza plenaria, quando si pronuncia a
termini e per gli effetti dell'art. 37 della legge, terzo capoverso (1), decide
in tutte le altre questioni della controversia.
(1)
Ora art. 45, comma 2,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
74.-77. - (1).
(1)
Articoli caducati per
effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni
giurisdizionali..
78. - Sono applicabili all'adunanza plenaria le
disposizioni degli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
e 69.
79.-80. - (1).
(1)
Articoli caducati per
effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni
giurisdizionali.
Titolo
VIII - Della revocazione
(1)
(81. - Le decisioni possono essere revocate su
domanda delle parti:
(Omissis) (1).
(1)
Questa parte
dell'articolo è da considerarsi abrogata dall'art. 46 del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054.
82. - La domanda di revocazione è diretta alla
sezione che pronunziò la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu
da questa pronunziata e deve essere notificata agli interessati nei modi
stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della decisione. Quando il titolo a cui si appoggia la domanda
di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo
precedente (1), il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la
falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da
chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o
dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato;
purché in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della
scoperta o della ricuperazione. I termini sono aumentati nella misura indicata
nel secondo capoverso dell'art. 28 della legge (2), se l'istante risiede
all'estero.
(1)
V., ora, i nn. 1, 2, 3
dell'art. 395, del vigente c.p.c. (2)
Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
83. - La domanda dev'essere depositata in
segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 della legge (1), sotto
pena di decadenza. Nei termini e nei modi indicati nell'art. 29,
della legge (2), la parte contraria e la pubblica amministrazione possono
presentare nella segreteria memorie e istanze e produrre documenti
sull'ammissibilità della domanda.
(1)
Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054. (2)
Ora art. 37 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
84. - Chi vuole agire per revocazione, eccettuata
l'amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito
il deposito di lire cento. Se la domanda è rigettata, il deposito resta
acquisito all'erario.
85. - La decisione che ammette la revocazione
ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in
cui erano prima della pronuncia della decisione revocata. Quando lo stato della controversia lo
permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di
revocazione e sul merito della controversia.
86. - La domanda di revocazione non è ammessa
contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.
Titolo
IX -
Della notificazione e
dell'esecuzione
87. - Le decisioni sono comunicate alle autorità
cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui
debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da
quella dell'adunanza plenaria. La notificazione delle decisioni ad istanza
delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la
notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a
cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti
amministrativi.
88. - L'esecuzione delle decisioni si fa in via
amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
89. - L'estratto della decisione in forma
esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere
rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in
fine sì dell'originale che dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re
(1) e terminare con la formula stabilita nell'art. 556 del codice di procedura
civile (2).
(1)
Ora in nome della
legge, per effetto dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1946, n. 1.
(2)
Ora art. 475 del
c.p.c. vigente.
Titolo
X - Della procedura per i
ricorsi relativi
(1)
Ora art. 27, n. 4, del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
90. - I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n.
5 della legge (1), si propongono con domanda diretta al presidente della quinta
sezione (2). Essi possono essere proposti finché duri
l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità
amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.
(1)
Ora art. 27, n. 4, del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. (2)
Ora al Presidente del
Consiglio di Stato, per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054
91. - Il ricorso è depositato nella segreteria
della quinta sezione (1) con la copia del giudicato. Il segretario ne dà immediata comunicazione al
ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione,
può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria. Spirato il termine, il presidente, in fine del
ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che
all'uopo designa.
(1)
Ora delle sezioni
giurisdizionali per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n.
1054
Titolo
XI -
Disposizioni generali e
transitorie
92. - La morte o il cangiamento di stato di una
delle parti non sospende la procedura (1).
(1)
V. l'art. 22 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
93. - Ove occorra correggere omissioni od errori
materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non
sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi
si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che
pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera
di consiglio, la correzione richiesta (1). In caso di dissenso delle parti, sulle domande
di correzione pronuncia il collegio col procedimento
ordinario. Le correzioni si fanno in margine o in fine
della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le
abbia ordinate.
(1)
V. l'art. 21 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
94.-97. - (Omissis) (1).
(1) Disposizioni transitorie che hanno ormai esaurito la loro efficacia. |