R.d. 17 agosto 1907, n. 642

Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (G.U. n. 227 del 25 settembre 1907).

 Titolo I - Del ricorso

1. - I termini stabiliti dall'art. 28 della legge, testo unico approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 638 (1) pei ricorsi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a norma dell'art. 25 della legge (2), sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente.

(1) Ora art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

(2) Ora art. 33 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

2. - Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o nel Bollettino degli annunzi legali per la Provincia.

 

3. - La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente.

Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizione dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13.

 

4. - La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

 

5. - Ove, entro trenta giorni da quello della notificazione dell'invito che sia stato fatto all'interessato, a termine dell'art. 25 della legge (1), questi non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che egli abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale competente.

Qualora l'interessato dichiari di accettare che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorità, entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma amministrativa.

Nel termine di altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie e documenti.

 

(1) Ora art. 33 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

6. - Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere:

1) la indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;

2) la indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione;

3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni;

4) la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.

 

7. - Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

 

8. - La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale con la consegna della copia del ricorso e con le forme indicate nell'art. 3.

 

9. - Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta dell'abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla copia.

 

10. - Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

11. - Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nella Repubblica, ne è consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma.

Il ministero pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al ministero degli affari esteri.

Qualora la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso può essere notificato a questo.

 

12. - Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.

Il segretario della procura della Repubblica rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore della Repubblica la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato.

 

13. - Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante, e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

 

14. - Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel Foglio degli annunci della provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione deve farsi nei modi ordinari.

15. - Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.

L'integrazione del giudizio non è applicabile nel caso in cui per omessa notificazione del ricorso all'autorità dalla quale emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba essere dichiarato senz'altro irricevibile.

 

16. - La sezione, nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.

 

17. - Il ricorso è nullo:

1) se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione può ordinare che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza).

La comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

 

18. - L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della legge (1) e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione competente, nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

Il termine stabilito dall'art. 28, 3° capoverso della legge (2), per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine, ancorché festivo.

L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria è aperta al pubblico dalle ore 10 alle 16. Nei giorni festivi si chiude alle dodici (3).

Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano più, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

(1) Ora art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

(2) Ora art. 36, comma 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

(3) Ora, nelle ore stabilite con ordinanza del Presidente,  ai sensi dell'art. 71 r.d. 21 aprile 1942, n. 444.

 

19. - La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

 

20. - Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 della legge (1), è fatto in fine della domanda, e deve essere notificato all'autorità e agli interessati.

 

(1) Ora art. 38 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. V. comunque l'art. 9 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, per quanto riguarda la possibilità di riduzione dei termini fino alla metà con provvedimento motivato del presidente della Corte costituzionale

 

21. - L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.

La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perché l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.

 

22. - Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 della legge (1) per la presentazione di memorie od istanze e per la produzione di documenti, può essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita nei casi di necessità o di pubblico interesse.

 

(1) Ora art. 37 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

23. - Il segretario, a richiesta delle parti interessate, o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

 

24.-25. - (1).

(1) Articoli abrogati per effetto dell'art. 42 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

Titolo II - Della istruzione

 

26. - Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.

Possono pure richiedere che l'amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

Le parti sono, a cura dell'amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si eseguiranno le verificazioni.

 

27. - La sezione quinta (1) può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni.

 

(1) Ora, a seguito del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 tutte le sezioni giurisdizionali (IV, V e VI).

 

28. - Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per l'esecuzione.

Nelle vertenze elettorali, indipendentemente dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.

 

29. - Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di procedura civile.

 

30. - Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 della legge (1), è delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali).

Se il luogo in cui devesi eseguire il mezzo istruttorio è fuori della capitale, la sezione può delegare uno dei consiglieri di prefettura, o un magistrato il quale è assistito da un segretario di quell'ufficio.

Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori della Repubblica, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.

(1) Ora art. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

 

31. - Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.

 

32. - Il Consigliere a cui sono commessi i mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.

 

33. - La surrogazione del Consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è fatto con provvedimento del Presidente, ancorché la delegazione abbia avuto luogo per decisione.

 

34. - Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo (1).

Se i mezzi istruttori siano invece ordinati in seguito ad istanza di parte, questa è tenuta ad eseguire il deposito.

Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.

Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino di aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.

 

(1) Sulla regola invece dell'assunzione di queste spese a carico del bilancio della Corte costituzionale, v. l'art. 13, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

35. - Dopo la notificazione fatta alle parti ed all'amministrazione a cura del segretario che l'istruttoria ordinata è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'amministrazione devono presentare la domanda di fissazione di udienza per la discussione del ricorso.

 

Titolo III - Delle domande incidenti e del ricorso incidentale

 

36. - Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.

L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.

 

 

37. - Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento è proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con le produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

 

38. - La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed alla autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro due giorni successivi a quello della notificazione.

 

39. - Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e documenti.

 

40. - L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

 

41. - Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

 

42. - Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

 

43. - Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

 

44. - Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.

Titolo IV - Dell'abbandono del ricorso e della rinuncia

45. - La perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio.

Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio perento.

 

46. - In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

La rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.

 

Titolo V - Della ricusazione

 

47.-50. - (Omissis) (1).

 

(1) V. l'art. 16 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Titolo VI - Delle udienze e della decisione

 

51. - Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il controricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.

Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente può, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

 

52. - Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragioni di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione. Il presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

 

53. - La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'art. 51.

I ricorsi urgenti hanno la precedenza, osservato l'ordine di iscrizione nel registro predetto.

 

54. - Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

55. - Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorché non intervengano le parti né i loro avvocati.

 

56. - All'udienza assiste il segretario della sezione.

I ricorsi sono chiamati all'udienza dal presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza, mantenuta la precedenza agli urgenti.

_ però in facoltà del presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio di udienza.

Il relatore espone i fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze e le eccezioni prodotte dalle parti.

 

57. - Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successiva.

 

58. - Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

 

59. - E' applicabile per le udienze delle sezioni giurisdizionali l'art. 355 del codice di procedura civile (1).

 

(1) Il riferimento è al c.p.c. del 1865.

 

60. - Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.

 

61. - La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.

La pronuncia della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

 

2. - Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.

 

63. - La decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino a chi presiede.

 

64. - E' applicabile alle decisioni delle sezioni giurisdizionali l'art. 359 c.p.c. (1).

 

(1) Il riferimento è fatto al c.p.c. del 1865.

 

65. - La decisione si pronuncia in nome del Re (1) e deve contenere:

1) la indicazione del nome e cognome delle parti e dei loro avvocati;

2) il tenore delle domande;

3) una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

4) il dispositivo;

5) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;

6) la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

7) la sottoscrizione dei consiglieri che hanno pronunziata la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del segretario).

 

(1) Ora, in nome del popolo italiano: v. l'art. 101 della Costituzione.

 

66. - La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti .

 

67. - La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

 

68. - La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore.

Nella tassazione non si comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

Le spese possono essere compensate in tutto o in parte, ove concorrano giusti motivi.

Quando la tassazione è fatta dall'estensore della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.

La parte che intende proporre reclamo contro la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni alla segreteria della sezione.

Questa provvede in camera di consiglio (1).

 

(1) Circa l'esclusione della condanna alle spese nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. l'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

69. - Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la sezione pronuncia.

 

Titolo VII - Dell'adunanza plenaria

 

70. - (Omissis) (1).

 

(1) Recava la disciplina delle supplenze.

 

71. - Quando, a termini dell'art. 37, terzo capoverso, della legge (1), una delle due (2) sezioni giurisdizionali invia la controversia all'adunanza plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con la analoga ordinanza, al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.

 

(1) Ora art. 45, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

(2) Ora tre.

 

72. - Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e la presenta al presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza per la discussione.

Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

73. - L'adunanza plenaria, quando si pronuncia a termini e per gli effetti dell'art. 37 della legge, terzo capoverso (1), decide in tutte le altre questioni della controversia.

 

(1) Ora art. 45, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

 

74.-77. - (1).

 

(1) Articoli caducati per effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni giurisdizionali..

 

78. - Sono applicabili all'adunanza plenaria le disposizioni degli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.

 

79.-80. - (1).

 

(1) Articoli caducati per effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni giurisdizionali.

 

Titolo VIII - Della revocazione (1)

 

(81. - Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:

(Omissis) (1).

 

(1) Questa parte dell'articolo è da considerarsi abrogata dall'art. 46 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

82. - La domanda di revocazione è diretta alla sezione che pronunziò la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata e deve essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente (1), il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsità, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purché in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

I termini sono aumentati nella misura indicata nel secondo capoverso dell'art. 28 della legge (2), se l'istante risiede all'estero.

 

(1) V., ora, i nn. 1, 2, 3 dell'art. 395, del vigente c.p.c.

(2) Ora art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

83. - La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 della legge (1), sotto pena di decadenza.

Nei termini e nei modi indicati nell'art. 29, della legge (2), la parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie e istanze e produrre documenti sull'ammissibilità della domanda.

 

(1) Ora art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

(2) Ora art. 37 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

84. - Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento.

Se la domanda è rigettata, il deposito resta acquisito all'erario.

 

85. - La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia della decisione revocata.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

 

86. - La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

 

Titolo IX - Della notificazione e dell'esecuzione
delle decisioni

 

87. - Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.

La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.

 

 

 

88. - L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

 

 

89. - L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re (1) e terminare con la formula stabilita nell'art. 556 del codice di procedura civile (2).

 

(1) Ora in nome della legge, per effetto dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1946, n. 1.

(2) Ora art. 475 del c.p.c. vigente.

 

Titolo X - Della procedura per i ricorsi relativi
all'art. 23, n. 5 della legge
(1)

 

(1) Ora art. 27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

 

90. - I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 della legge (1), si propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione (2).

Essi possono essere proposti finché duri l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.

 

(1) Ora art. 27, n. 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

(2) Ora al Presidente del Consiglio di Stato, per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

 

91. - Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione (1) con la copia del giudicato.

Il segretario ne dà immediata comunicazione al ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa.

 

(1) Ora delle sezioni giurisdizionali per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054

 

Titolo XI - Disposizioni generali e transitorie

 

92. - La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura (1).

 

(1) V. l'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

93. - Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta (1).

In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate.

 

(1) V. l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

94.-97. - (Omissis) (1).

 

(1) Disposizioni transitorie che hanno ormai esaurito la loro efficacia.