Regolamento
parlamentare per i procedimenti di accusa (1) (G.U. n. 153 del 3
luglio 1989.) (1) Testo approvato dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, rispettivamente, il 7
giugno 1989 e il 28 giugno 1989, in identico testo e a maggioranza assoluta dei
loro componenti. Titolo I
- Degli organi del
procedimento d'accusa Capo I - Dei giudici aggregati della Corte
costituzionale 1. (Formazione dell'elenco) - 1. L'elenco
previsto dall'art. 135
della Costituzione è costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti
per l'eleggibilità a senatore. 2. L'elenco è formato ogni nove anni, mediante
elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per
l'elezione dei giudici ordinari della Corte
costituzionale. 3. Con le stesse modalità il Parlamento
provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si
riduca a meno di trentasei persone. 4. I nomi degli eletti sono immediatamente
comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della
Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale. Capo
II - Del Comitato parlamentare per 2. (Ufficio di Presidenza del Comitato) -
1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1 , è costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica o
dall'Ufficio di Presidenza della giunta per le autorizzazioni a procedere della
Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna
legislatura. 3. (Astensione e sostituzione dei componenti
del Comitato) - 1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non
possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il
consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di
procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di
convenienza. 2. Nel caso di legittimo impedimento a
partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del
componente impedito a norma del comma 3. 3. I componenti del Comitato astenutisi a
norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta
sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al
medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4.
4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma
3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di
senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella
delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi
regolamenti. 4. (Validità delle deliberazioni. Divieto di
astensione dal voto) - 1. Le deliberazioni del Comitato, di cui all'articolo
2 non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. I componenti del Comitato non possono
astenersi dal voto. 5. (Segretezza e pubblicità delle sedute)
- 1. Le sedute del Comitato, di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete.
Il Comitato può tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche
intere sedute e parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal
regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo
presiede. Capo
III - Dei commissari di
accusa 6. (Numero ed elezione dei commissari di
accusa). - 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa,
determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio
segreto. 2. Ogni membro del Parlamento vota per un
numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono
nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti. 3. I commissari di accusa possono rifiutare la
nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre
giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le
dimissioni. 7. (Sostituzione). - 1. Non si fa luogo
alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica
almeno uno. 2. Nel caso di rifiuto della nomina o di
impedimento di tutti i commissari, il parlamento è riunito in seduta comune
entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione. Titolo II
- Del procedimento innanzi al
Parlamento Capo I - Dei poteri del
comitato 8. (Inizio del procedimento d'accusa). -
1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in
stato di accusa, ai sensi dell'art. 90 della
Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto,
referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.
9. (Trasmissione al Comitato dei rapporti,
dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio). - 1. Il
presidente della camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2
i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della
Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della
Repubblica. 2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal
Comitato il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della
comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo.
3. Il Comitato può chiedere ai Presidenti
delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e
comunicazioni previste dai commi 1 e 2. 10. (Convocazione del Comitato. Promuovimento
d'ufficio delle indagini). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 è
convocato dal suo presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti
trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9. 2. Il comitato può deliberare il promuovimento
d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente.
3. Il Presidente convoca il comitato per la
deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della
proposta. 11. (Dichiarazione di incompetenza.
Archiviazione). - 1. Le ordinanze con le quali il comitato di cui
all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perché il reato è diverso da
quelli previsti dall'articolo 90 della
Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento
sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due
Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune può
chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La
richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera di
appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticità delle
sottoscrizioni. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica
trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a
lui presentate. 4. I Presidenti delle due Camere comunicano
alle rispettive Assemblee la intervenuta definitività delle dichiarazioni di
incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia
stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero
di componenti del Parlamento in seduta comune. 5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei
rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma
2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune è
comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve
presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.
12. (Relazione del Comitato). - 1. La
relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve
contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le
conclusioni. 2. Se la relazione propone la messa in stato
di accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le
relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.
3. Il Comitato nomina uno o più relatori per
sostenere la discussione dinanzi al Parlamento. 4. La relazione è presentata ai Presidenti
delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del
regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di
minoranza. 13. (Commissioni parlamentari di
inchiesta). - 1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o
da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto
di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi
connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti
medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso
comunicazione dell'inizio delle indagini. 2. Se il Parlamento in seduta comune delibera
la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può
più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in
stato d'accusa. 3. In tutti gli altri casi la Commissione
parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti
accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal
Parlamento. 14. (Integrazione del presente
regolamento). - 1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il
Comitato, di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui
sono applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera alla quale
appartiene il parlamentare che lo presiede. Capo
II - Della messa in stato di
accusa 15. (Convocazione del Parlamento in seduta
comune). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente
del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in
seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione
da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o
tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei
termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5
dell'articolo 11. 2. La seduta comune deve avere luogo entro
trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione. 16. (Discussione). - La discussione inizia
con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi
degli eventuali relatori di minoranza. 2. Salvo che non sia diversamente stabilito si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera
dei deputati. 17. (Supplemento di indagini) - 1. Qualora
il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il
Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione
suppletiva scritta. 18. (Deliberazioni del Parlamento in seduta
comune). - 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla
conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di
minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono
presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformità dalle
conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2. 2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli
ordini del giorno di cui al comma 1 non è consentita la presentazione di
emendamenti. 3. Qualora non siano stati presentati ordini
del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi
l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento
prende atto delle conclusioni del Comitato. 4. Qualora, in difetto della presentazione di
ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata
dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a
stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga
al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale
competenza risulti affermata ed altresì nel caso che, sempre in difetto della
presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia
stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella
di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in
stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di
formulare ulteriori conclusioni. 5. Qualora siano stati presentati ordini del
giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di
dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di
deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la
competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento
stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di
indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di
reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre
un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di
accusa, non si fa luogo a votazione sulle proposte di dichiarare non doversi
procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono
nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano
formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe
in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di
non doversi procedere. 6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
segreto e possono essere disposte per parti separate. 7. La deliberazione di messa in stato di
accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Parlamento. 19. (Trasmissione dell'atto d'accusa alla
Corte costituzionale). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro
due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al
Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di
cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e
documenti del procedimento. Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e
del Presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n.
20. 20. (Divieto di rinvii). - 1. Quando il
Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono
ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte
insindacabilmente dal Presidente. DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis) |