Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale

(approvato dalla Corte con delibera 16 dicembre 1999)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Visti gli articoli 5 e 6 del Regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960;

Su proposta della Commissione studi e regolamenti;

Delibera:

Il regolamento per i ricorsi in materia di impiego approvato l'8 aprile 1960 è sostituito dal seguente:

Regolamento per i ricorsi in materia di impiego

Art. 1.

1. I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla comunicazione mediante consegna di una copia del provvedimento a mani dell'interessato, o se questi si rifiuta di darne ricevuta, la comunicazione è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui gli atti sopraindicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attività di servizio.

Art. 2.

1. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 1 è ammesso ricorso alla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

2. La Corte conosce della legittimità del provvedimento impugnato; la cognizione è estesa al merito nei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari.

3. La Corte giudica sui ricorsi di cui al comma 1 con l'intervento dei tre Giudici più anziani, che non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza nè della Commissione di disciplina, secondo l'ordine della maggiore anzianità determinata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale.

4. Fungono da supplenti i due Giudici che seguono nell'ordine di anzianità e non fanno parte dell'Ufficio di Presidenza nè della Commissione di disciplina.

5. Il più anziano del Collegio esercita le funzioni di Presidente.

Art. 3.

1. Il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

2. I ricorsi e tutti gli atti del giudizio sono annotati dal cancelliere in apposito Registro ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale.

Art. 4.

1. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora egli sia rappresentato da un avvocato, che deve essere abilitato avanti alle giurisdizioni superiori;

b) gli estremi del provvedimento che si impugna;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore munito di procura.

Art. 5.

1. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso la cancelleria ne dà comunicazione al Segretario generale e agli eventuali controinteressati.

2. Entro un ulteriore termine di dieci giorni l'Ufficio del Segretario generale deposita in cancelleria un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso.

Art. 6.

1. Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 5, comma 1, il Segretario generale, quale rappresentante legale dell'Amministrazione, e i controinteressati possono costituirsi in giudizio, personalmente o rappresentati da un avvocato abilitato avanti alle giurisdizioni superiori, e presentare deduzioni e documenti.

2. La facoltà di presentare deduzioni e documenti, nel termine indicato nel comma precedente, spetta anche al ricorrente.

3. Nei dieci giorni successivi le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'art. 5, comma 2, o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. I controinteressati possono proporre ricorso incidentale.

4. Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.

Art. 7.

1. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito, ovvero l'elezione di domicilio qualora siano rappresentate da un avvocato; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso la cancelleria.

2. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.

Art. 8.

1. Scaduto il termine indicato nell'art. 6, comma 3, la cancelleria presenta gli atti al Presidente del Collegio, che nomina un Giudice per l'istruzione e la relazione.

Art. 9.

1. Il Giudice relatore, se rileva che il ricorso non è stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la cancelleria provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.

2. Il Giudice relatore, se ritiene che occorre acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.

3. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la cancelleria, che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 3 e 4.

Art. 10.

1. Compiuta la fase preliminare del procedimento, il Presidente convoca il Collegio.

2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti.

Art. 11.

1. Le udienze del Collegio sono pubbliche.

2. Dopo che il Giudice incaricato ha svolto la relazione, le parti presenti o i loro difensori possono esporre succintamente i motivi delle rispettive conclusioni.

3. Si segue il procedimento in camera di consiglio in caso di rinuncia al ricorso o di cessazione della materia del contendere.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 12.

1. La Corte può adottare i provvedimenti indicati nell'art. 9. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo e nell'art. 6 da esso richiamato; si osservano successivamente le norme degli articoli 10 e 11.

Art. 13.

1. La Corte, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte l'atto impugnato e può condannare l'amministrazione al pagamento di somme, delle quali essa risulti debitrice; nei ricorsi relativi a sanzioni disciplinari può anche riformare l'atto impugnato o sostituirlo.

2. La decisione è succintamente motivata.

Art. 14.

1. I provvedimenti sono depositati in cancelleria, che ne cura la comunicazione alle parti.

2. Alla esecuzione attendono esclusivamente gli Uffici della Corte.

Art. 15.

1. Per tutte le comunicazioni occorrenti nel procedimento disciplinato dal presente regolamento vale la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Presidente: VASSALLI