Legge 30 marzo 1971, n. 118
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
(Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)
1. (Conversione). - E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.
2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1).
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2).
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).
(1) Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.
Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
- dal medico provinciale che la presiede;
- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (4).
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
(4) L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165, ha così sostituito con un solo comma i commi primo e secondo dello stesso art. 7, già modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n. 908.
a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.
La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.
Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (6).
(3) Reca norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.
(5) Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.
(6) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973, n. 908.
10. (Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165)
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte (7) (8) (9) (10).
(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854
(8) Vedi anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222
(10) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 12, vedi la L. 13 dicembre 1986, n. 912.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche (7) (8) (9).
(11) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854,.
(8) Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno] (13) (14).
(12) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dall'art. 17 della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1972. Per un ulteriore aumento, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.Successivamente sono sopravvenuti diversi adeguamenti.
(13) Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
(14) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508
Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.
L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.
L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (15).
(15) Vedi il D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (16).
[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie] (17).
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
(16) Comma abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero della sanità:
a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.
Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.