Titolo I
PRINCIPI
GENERALI
1. Finalità. 1. In relazione a quanto previsto dagli
artt. 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato ed
integrato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, concernente:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, istituite ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente
legge, provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al
servizio sanitario regionale con autonomia organizzativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, fatte salve le disposizioni contenute nei
successivi articoli.
2. Funzioni della Giunta regionale. 1.
(Omissis) (2). 2. Fatte salve le competenze del Consiglio
regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle aziende di cui
all'art. 1: a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in
particolare, allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi del
piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di
programmazione nonchè la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi
benefici; b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le aziende unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono attenersi nel dare
applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente
e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato; c)
provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende
unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le
risorse finanziarie; d) svolge funzioni di promozione di indirizzo
tecnico e di supporto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere; e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle
risorse assegnate, sulla imparzialità e buon andamento della attività,
sulla qualità dell'assistenza; e-bis) esercita ogni altra funzione ad
essa attribuita dalla legge (3). 3. Nulla è innovato per quanto
riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi,
prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa
vigente.
3. Piano sanitario regionale. 1. Per il
conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione informa la
propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i
contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli
obiettivi del programma di sviluppo regionale. 2. Il piano sanitario
regionale ha durata triennale ed è approvato con deliberazione del
Consiglio regionale. La presentazione della relativa proposta deve
avvenire entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano è comunque
prorogata l'efficacia del piano precedente. 3. Le indicazioni contenute
nel piano hanno valore vincolante per l'attività programmatoria, di
indirizzo e amministrativa esercitata, nell'ambito della rispettiva sfera
di competenza, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere. 4. Il primo piano sanitario regionale per il triennio
1994/1996 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla sanità, di concerto con gli altri assessori competenti, sentiti il
comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria
regionale di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, le
conferenze locali per la sanità di cui al successivo art. 12 nonchè le
università ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 novembre
1994. 5. Nelle more dell'approvazione del primo piano sanitario
regionale di cui al comma 4, i direttori generali delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui alla presente legge
uniformano la propria attività al perseguimento degli obiettivi generali
stabiliti dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 e, per quanto in
essa non espressamente previsto, dall'atto di intesa tra lo Stato e le
regioni per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al
triennio 1994/1996.
4. Relazioni sullo stato di salute della
popolazione. 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consigli
regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione e sullo
stato di attuazione del piano sanitario regionale con allegati i
consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere. 2. La relazione sullo stato di salute della popolazione
espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano
sanitario regionale, illustra analiticamente e comparativamente costi,
rendimenti e risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e fornisce indicazioni per l'ulteriore
programmazione.
5. Istituzione delle aziende unità sanitarie
locali. 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1
sono istituite negli ambiti territoriali determinati dal Consiglio
regionale con deliberazione del 2 marzo 1994, 907, le seguenti aziende
unità sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica e di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica: 1) unità sanitaria locale Roma "A"; 2) unità
sanitaria locale Roma "B"; 3) unità sanitaria locale Roma "C"; 4)
unità sanitaria locale Roma "D"; 5) unità sanitaria locale Roma
"E"; 6) unità sanitaria locale Roma "F"; 7) unità sanitaria locale
Roma "G"; 8) unità sanitaria locale Roma "H"; 9) unità sanitaria
locale Latina; 10) unità sanitaria locale Frosinone; 11) unità
sanitaria locale Viterbo; 12) unità sanitaria locale Rieti. 2.
Ulteriori modificazioni degli ambiti territoriali delle aziende unità
sanitarie locali sono determinate con deliberazione del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province
interessate. 3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione
la sede legale delle aziende unità sanitarie locali in via provvisoria e
provvede, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del direttore generale,
ad individuarla in via definitiva.
6. Istituzione delle aziende
ospedaliere. 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.
1 sono istituite le seguenti aziende ospedaliere, dotate di personalità
giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: 1) complesso ospedaliero
S. Camillo, Forlanini, Spallanzani - ospedale di rilievo nazionale e di
alta specializzazione; 2) complesso ospedaliero S. Giovanni, Addolorata
- ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; 3)
complesso ospedaliero S. Filippo Neri - ospedale di rilievo nazionale e di
alta specializzazione. 2. Fermo restando quanto previsto nella
deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 1994, n. 907, ulteriori
ospedali da costituire in azienda a norma del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni possono
essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare permanente che si esprime nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti, dalla data di assegnazione
dell'atto.
7. Organi. 1. Gli organi delle aziende unità
sanitarie locali di cui all'art. 5, comma 1, nonchè delle aziende
ospedaliere di cui all'art. 6 sono: il direttore generale; il
collegio dei revisori.
8. Direttore generale. 1. I direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta motivata della Giunta
regionale, previo specifico avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale
istituito presso il Ministero della sanità a norma dell'art. 3, comma 10,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. Del predetto avviso pubblico è data notizia
anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 2. La Giunta
regionale ai fini della proposta di cui al comma precedente, si avvale di
tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di servizi accreditata a
livello nazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei
quadri e dirigenti aziendali. 3. Il rapporto di lavoro del direttore
generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto
di durata quinquennale rinnovabile, disciplinato ai sensi dell'art. 3,
commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni. 4. L'efficacia della nomina è subordinata
alla stipula di apposito contratto di cui al comma precedente tra il
Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio
dell'azienda; sono, altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri
di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni. Non può gravare sul
bilancio dell'azienda nessun altro onere a titolo di compenso o rimborso
spese per il direttore generale, salvo quelle espressamente previste dalla
legislazione vigente. 5. Decorsi cinque anni dalla stipula, il
contratto decade, il rapporto di lavoro si risolve ed inizia la procedura
per la nomina del nuovo direttore. Il Consiglio regionale può su
motivata proposta della Giunta regionale e previa valutazione dell'operato
del direttore generale, disporre il rinnovo del contratto a norma del
comma 4, semprechè la nomina intervenga entro i termini di decadenza del
precedente contratto (4). 6. Il direttore generale cessa,
altresì, dall'incarico con conseguente risoluzione del contratto, al
compimento del settantesimo anno di età ovvero in caso di decadenza. La
decadenza è disposta dal Consiglio regionale: a) qualora la gestione
della azienda presenti un grave disavanzo; b) in caso di gravi
violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione; c) per sopravvenuta incompatibilità ovvero la
sopravvenienza di una delle cause di natura penale che ostano alla nomina
a direttore generale previste ai comma 9 e 11 dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni; d) in caso di assenza o di impedimento continuativo
protratti per oltre sei mesi; e) per altri gravi motivi. 7. In caso
di cessazione dall'incarico, per qualunque causa del direttore generale,
le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal
più anziano di età tra il direttore sanitario e quello amministrativo. In
caso di assenza o impedimento del direttore generale per un periodo
inferiore a quello che determina la decadenza, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o da quello sanitario su delega
del direttore generale stesso, in mancanza di delega, dal direttore più
anziano di età.
9. Attribuzioni del direttore generale. 1.
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'azienda unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera ed esercita tutti i poteri di
gestione. 2. Il direttore generale, in particolare, adotta: a) i
piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche
attività; b) il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio
preventivo economico annuale nonchè il conto consuntivo; c) il
regolamento di organizzazione interna; d) la nomina dei membri del
collegio dei revisori di cui al successivo art. 10; e) la pianta
organica dei servizi, delle strutture e dei presidi; f) la nomina, la
sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, e del direttore
sanitario, dei quali controlla e verifica l'attività; g) gli atti di
acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare nonchè di
accettazione di lasciti e donazioni nei limiti di cui all'art. 23; h) i
provvedimenti concernenti la contrazione di mutui e prestiti, nei
limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale. 3. Il
direttore generale inoltre: a) attua i contratti collettivi di lavoro
del personale dipendente e adotta gli atti di gestione del personale
stesso; b) stipula le convenzioni, gli accordi e i protocolli di intesa
per l'erogazione delle prestazioni nonchè per lo svolgimento delle altre
attività connesse a quelle di competenza dell'azienda; c) fissa le
tariffe per le prestazioni a pagamento nel rispetto della normativa
nazionale e regionale; d) provvede alla nomina dei dirigenti delle
strutture organizzative dell'azienda e ne controlla e verifica
l'attività; e) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti
di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare; f) approva gli atti di
gara per lavori e forniture; g) stipula i contratti; h) provvede
alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse
attribuite ed introitate nonchè l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito servizio; i)
rappresenta l'azienda nei giudizi attivi e passivi con potere di
conciliare e transigere; l) esercita tutte le altre attribuzioni
conferitegli dalla normativa vigente. 4. Le deliberazioni del direttore
generale sono adottate previo parere del direttore sanitario, del
direttore amministrativo e, ove previsto del consiglio dei sanitari e
devono essere motivate, indicando, in particolare, le ragioni per le quali
siano state eventualmente adottate in difformità ai pareri predetti. 5.
Al fine di conseguire la responsabilizzazione e il decentramento dei
servizi e delle attività nonchè l'autonomia economica e finanziaria dei
servizi e presidi ed in particolare, di quelli ospedalieri e dei
distretti, il direttore generale può delegare alcune delle attribuzioni
indicate al comma 3 a dirigenti dell'azienda unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera.
10. Nomina e funzionamento del
collegio dei revisori. 1. Il collegio dei revisori delle aziende unità
sanitarie locali è composto da tre membri designati, rispettivamente:
a) dalla Giunta regionale; b) dal Ministero del tesoro; c) dalla
rappresentanza dei comuni di cui all'art. 12. 2. Nelle aziende unità
sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa
di parte corrente superiore a duecento miliardi, il collegio dei revisori
è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta
regionale ed uno designato dal Ministero del tesoro. 3. Il collegio dei
revisori delle aziende ospedaliere è composto da tre membri di cui due
designati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero del tesoro; nel caso
di aziende ospedaliere il cui bilancio di previsione comporti un volume di
spesa di parte corrente superiore ai 200 miliardi, il collegio dei
revisori è integrato come al comma 2 (5). 4. I revisori, ad
eccezione di quelli designati dal Ministero del tesoro a norma del comma
13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono scelti tra i revisori
contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del
collegio: a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al
secondo grado del direttore generale dell'azienda; b) i dipendenti
dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la
stessa, nonchè coloro che siano comunque legati da un rapporto
continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda
medesima; c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli
amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel
territorio dell'azienda; d) coloro che abbiano lite pendente per
questioni attinenti l'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in
mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle
condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. 5. Il
collegio dei revisori è nominato da direttore generale, il provvedimento
di nomina è notificato entro tre giorni ai componenti del collegio nonchè
alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di
competenza. 6. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata
dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina,
elegge il presidente. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le
relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età. 7.
Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla
nomina del nuovo collegio. I revisori possono essere confermati. 8. In
caso del venir meno di uno o più componenti del collegio dei revisori per
scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il
direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare
richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In
caso del venir meno di più di due componenti, il collegio deve essere
interamente ricostituito. 9. Qualora il collegio non sia stato
ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che
ne determina la ricostituzione, per inerzia del direttore generale ovvero
dei soggetti tenuti alle designazioni, il collegio è costituito in via
straordinaria dalla Giunta regionale a norma del comma 13 dell'art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto
dell'insediamento del collegio ordinario. 10. Il collegio dei revisori
si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal
presidente del collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e
motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate,
per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta,
con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa
nonchè degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza,
il collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso
di almeno ventiquattro ore. 11. Il componente che, senza giustificato
motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla
carica. Decade, altresì, il componente la cui assenza, ancorchè
giustificata, si protragga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal
direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in
carica. 12. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza.
In caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ogni riunione viene
redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente
dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso. 13. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità
annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore
generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al
venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del
collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio
sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i
dirigenti regionali.
11. 1. Il collegio dei revisori delle aziende
USL e delle aziende ospedaliere verifica la regolarità amministrativa e
contabile dell'azienda stessa. In particolare: a) verifica la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle
situazioni dei conti e dei rendiconti parziali alle scritture
contabili; b) esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui
budget, sui rendiconti e situazioni dei conti e sui bilanci di
esercizio; c) effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non
coincidenze contabili con i conti del tesoriere; d) invia relazioni
trimestrali alla Regione, ai ministeri della sanità e del tesoro e, nel
caso delle aziende USL, alla conferenza locale per la sanità o al comitato
di rappresentanza; e) svolge ogni altra funzione ad esso affidata in
materia contabile dalla normativa statale e regionale. 2. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutte le
deliberazioni adottate dal direttore generale o su delega del medesimo
sono trasmesse al collegio dei revisori all'atto della pubblicazione
nell'albo dell'azienda. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento il
collegio dei revisori comunica al direttore generale eventuali
osservazioni per i provvedimenti di competenza. 4. I revisori possono,
in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e controllo presso gli uffici e strutture dell'azienda e
prendere visione di tutti i documenti aziendali (6).
12.
Conferenza locale per la sanità. 1. I comuni esprimono il bisogno
sanitario della popolazione. A tal fine in ciascuno dei comprensori
socio-sanitari di cui all'art. 5, comma 1, è istituita la conferenza
locale per la sanità, composta dai sindaci dei comuni compresi nel
comprensorio socio-sanitario. Per i comuni articolati nelle circoscrizioni
di decentramento a norma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alla conferenza locale per la sanità partecipano il sindaco ed i
presidenti dei consigli circoscrizionali. 2. La conferenza locale per
la sanità ha sede presso la sede dell'azienda unità sanitaria locale ed è
presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione
con maggior numero di abitanti. 3. Nei comprensori socio-sanitari nei
quali siano compresi comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e
circoscrizioni in numero superiore a cinque, la conferenza locale per la
sanità esercita le proprie funzioni attraverso un comitato di
rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno. 4. Ai
fini della rappresentanza di cui al comma 3, ciascun sindaco o presidente
di consiglio circoscrizionale dispone di un numero di voti pari al numero
degli abitanti residenti nel comune o nella circoscrizione arrotondato a
cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori
e pari o superiori a cinquanta. I dati relativi alla popolazione devono
essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale. 5. I conteggi di cui
al comma 4 sono effettuati a cura del sindaco o del presidente del
consiglio circoscrizionale rispettivamente, del comune o della
circoscrizione con maggior numero di abitanti, il quale provvede
all'indizione delle elezioni. Le votazioni sono effettuate con voto
limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti i nominativi che hanno
riportato il maggior numero di voti. La proclamazione degli eletti è
effettuata dal sindaco o dal presidente del consiglio circoscrizionale che
ha indetto le elezioni. 6. Il comitato di rappresentanza che ha sede
presso la sede della conferenza locale per la sanità, elegge nel suo seno
il presidente a maggioranza dei componenti. Per la validità delle sedute è
richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a
maggioranza. 7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono delegare le proprie funzioni.
13. Funzioni e relative
modalità di esercizio della conferenza locale per la sanità. 1. La
conferenza locale per la sanità o il comitato di rappresentanza per la
finalità di cui all'art. 12, comma 1: a) definisce, nell'ambito della
programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica delle attività dell'azienda unità sanitaria locale; b)
esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio
dell'azienda unità sanitaria locale e rimette alla Giunta regionale le
relative osservazioni; c) verifica l'andamento generale dell'attività
dell'azienda unità sanitaria locale; d) contribuisce alla definizione
dei piani programmatici dell'azienda unità sanitaria locale; e)
trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore
generale e alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta
giorni risposta motivata. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, la conferenza locale per la sanità o il comitato di
rappresentanza, ove costituito, può prendere visione degli atti e dei
documenti amministrativi e contabili dell'azienda unità sanitaria locale e
chiedere notizie sull'andamento della stessa al direttore generale, al
collegio dei revisori e alla Regione. 3. Il comitato di rappresentanza
della conferenza locale per la sanità informa della propria attività la
conferenza stessa ed acquisisce dai sindaci e dai presidenti dei consigli
circoscrizionali le indicazioni sui bisogni sanitari della
popolazione. 4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, il presidente
della conferenza locale per la sanità convoca annualmente una assemblea di
tutti i sindaci e presidenti dei consigli circoscrizionali compresi nel
territorio dell'azienda unità sanitaria locale. 4-bis. Per l'attuazione
dell'art. 12 e del presente articolo e per quanto non previsto, la
conferenza locale per la sanità adotta un apposito regolamento
(7).
14. Conferenza sanitaria cittadina. 1. Per i
comuni articolati in circoscrizioni di decentramento, compresi nel
territorio della azienda unità sanitaria locale è istituita una conferenza
sanitaria cittadina composta dal sindaco che la presiede e da tutti i
presidenti dei consigli circoscrizionali, con il compito di esprimere alla
conferenza locale per la sanità e al relativo comitato di rappresentanza
il bisogno sanitario complessivo della popolazione del
comune.
15. Direttore amministrativo e direttore sanitario.
1. I servizi amministrativi e i servizi sanitari delle aziende unità
sanitarie locali o ospedaliere sono diretti rispettivamente, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. 2. Il direttore
amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento
motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacità
professionali in relazione alle funzioni da svolgere. 3. Per la nomina
a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti: a) età
non superiore a 65 anni; b) laurea in discipline giuridiche o
economiche; c) direzione tecnica o amministrativa in posizione apicale
i enti o strutture sanitarie pubbliche ovvero in strutture private di
media o grande dimensione. 4. Per la nomina a direttore sanitario sono
richiesti i seguenti requisiti: a) età non superiore a 65 anni; b)
laurea in medicina e chirurgia; c) idoneità nazionale di cui all'art.
17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni; d) direzione tecnico-sanitaria in
posizione apicale in enti o strutture sanitarie pubbliche ovvero in
strutture sanitarie private di grande o media dimensione. 5. Al
rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario
si applica la disciplina prevista per il direttore generale, fatto salvo
quanto previsto all'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni. 6. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale e possono essere riconfermati. 7. Il direttore
generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore
amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una
delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni nonchè in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi.
Il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e previa
contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei
mesi il direttore amministrativo o sanitario nei seguenti casi: a)
grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di
quelle delegategli; b) gravi violazioni delle direttive
impartite; c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi
nei servizi alla cui direzione sono preposti; d) per altri gravi
motivi. 8. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le
inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il
direttore generale può disporre, sempre con le predette modalità, la
revoca del direttore amministrativo e del direttore
sanitario.
16. Funzioni del direttore sanitario e del
direttore amministrativo. 1. Il direttore sanitario e il direttore
amministrativo svolgono le seguenti funzioni: a) esprimono il parere al
direttore generale sugli atti dello stesso, emanati per gli aspetti o le
materie di competenza nonchè su ogni altra questione che venga loro
sottoposta; b) svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi
delegati dal direttore generale; c) formulano, per le parti di
competenza, proposte al direttore generale, ai fini della elaborazione dei
piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; d)
curano per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani
dell'azienda attraverso i servizi alle proprie dipendenze; e)
esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal
direttore generale e degli importi determinati dallo stesso; f)
determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali
di organizzazione dei servizi, di rispettiva competenza, nell'ambito delle
direttive ricevute dal direttore generale; g) verificano e controllano
l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al direttore
generale, anche ai fini del controllo interno di cui al comma 6 dell'art.
3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni; h) svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle
leggi e dai regolamenti. 2. Oltre agli atti indicati al comma 1, il
direttore sanitario presiede il consiglio dei sanitari
(8).
17. Consiglio dei sanitari delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - costituzione. 1. Presso
ciascuna azienda unità sanitaria locale e ospedaliera è istituito il
consiglio dei sanitari, quale organo di consulenza
tecnico-sanitaria. 2. Omissis (9) 3. Omissis (9) 4.
Omissis (9) 5. Omissis (9) 6. Omissis (9) 7.
Omissis (9) 8. Omissis (9) 9. Omissis
(9) 10.Omissis (9) 11.Omissis (9)
18.
Consiglio dei sanitari, compiti e modalità di funzionamento. 1. Il
consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei
confronti del direttore generale. 2. Il consiglio dei sanitari esprime
parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza
sanitaria concernenti: a) le deliberazioni riguardanti i regolamenti di
organizzazione e del personale nonchè le piante organiche; b) i
provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione
dei servizi; c) i provvedimenti in materia di organizzazione dei
servizi e delle relative attività; d) i piani pluriennali, i programmi
annuali e i progetti per specifiche attività; e) i programmi di
acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie. 3. Il consiglio
dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) esprime parere
sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano
già predeterminate a livello nazionale o regionale; b) formula proposte
per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione
del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli
stessi; c) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e
dai regolamenti. 4. Il consigli dei sanitari, nella prima seduta,
elegge nel proprio seno, un vice presidente ed un segretario. 5. Il
consiglio dei sanitari si riunisce almeno una volta al mese, su
convocazione del presidente. E' altresì convocato a richiesta di almeno
cinque dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per
iscritto, è indicato l'ordine del giorno della seduta. 6. Per la
validità delle sedute del consiglio dei sanitari occorre la maggioranza
dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del
vice presidente. 7. Il presidente può invitare a partecipare alle
sedute, senza diritto di voto, in relazione alle specifiche questioni da
trattare, altri operatori dell'azienda. 8. Qualora il consiglio dei
sanitari non si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, il parere si
intende favorevole. 9. Le modalità di funzionamento del consiglio dei
sanitari, per quanto non previsto dalla presente legge, sono stabilite nel
regolamento di organizzazione della azienda.
Art. 18 bis
Composizione, durata in carica e modalitàdi elezione del consiglio dei
sanitari. 1. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana,
con propria deliberazione, direttive per disciplinare la composizione, la
durata in carica e le modalità di elezione del consiglio dei sanitari, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
assicurando un equilibrato rapporto tra le varie componenti
professionali.(10)
19.
Distretti sanitari. 1. I distretti sono articolazioni territoriali,
organizzative e funzionali delle aziende unità sanitarie locali, con
caratteristiche di autonomia economico-finanziaria, contabile e
gestionale. 2. I distretti assicurano prestazioni di prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale nell'ambito
dell'assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale, sia
mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad
altri presidi o strutture dell'azienda unità sanitaria locale. 3.
L'individuazione della dimensione territoriale dei distretti in cui si
articola ciascuna azienda unità sanitaria locale è determinata sulla base
dei seguenti criteri: a) ciascun distretto deve coincidere con uno o
più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è
suddiviso; b) ciascun distretto deve comprendere, di norma, una
popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non
inferiore a 80.000 abitanti; c) nelle aree montane l'ambito
territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con quello dei
territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia. 4.
Nel caso in cui le circoscrizioni di decentramento presentino una
consistenza di popolazione residente superiore a 80.000 abitanti, la
definizione dei distretti e della loro organizzazione deve essere
effettuata in modo tale da favorire l'accessibilità dei servizi da parte
degli utenti. 5. I distretti svolgono, altresì, attività
socio-assistenziali eventualmente gestite dall'azienda unità sanitaria
locale per conto degli enti locali ai sensi dell'art. 31 (rectius: "3";
n.d.r.), comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, assicurandone l'integrazione con
le attività di assistenza sanitaria. 6. Il provvedimento di
individuazione dei distretti è adottato dal direttore generale entro
sessanta giorni dal suo insediamento, sentita la conferenza locale per la
sanità, ed è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di conformità
ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta
regionale provvede ad esercitare i poteri sostitutivi procedendo,
contestualmente, alla risoluzione del contratto di lavoro del direttore
generale. 7. Ad ogni distretto è preposto un responsabile medico a
tempo pieno dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica della
disciplina di organizzazione dei servizi con le funzioni da stabilirsi con
successivi provvedimenti regionali.
20. Organizzazione delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 1. La
Giunta regionale è delegata a disciplinare, con proprio atto da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti
criteri: 1) i servizi sono organizzati in dipartimenti; 2)
l'articolazione dei servizi all'interno dei dipartimenti deve avvenire per
funzioni omogenee; 3) l'organizzazione dei servizi e la gestione delle
risorse devono essere improntati a flessibilità, anche mediante processi
di riconversione professionale e di mobilità del personale e deve essere
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 4) tutto il
personale deve collaborare per il raggiungimento dei risultati
dell'attività dell'azienda e ne è corresponsabile; 5) gli orari di
servizio, di apertura dei presidi ed uffici e di lavoro devono essere
armonizzati con le esigenze dell'utenza; 6) deve essere assicurata la
massima economia di gestione; 7) deve essere realizzata, nell'ambito di
ciascun servizio e, se possibile, tra i servizi, l'utilizzazione integrata
di presidi, strutture e personale. 2. In attesa del provvedimento della
Giunta regionale di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, si avvalgono del modello organizzativo di cui
all'art. 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive
modificazioni, integrazioni e attuazioni regolamentari, in quanto
compatibili con la presente legge, con il decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni e integrazioni e con il decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
21. Personale. 1. Per lo svolgimento dei
propri compiti le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
si avvalgono del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del
servizio sanitario nazionale secondo la disciplina contenuta nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive
modificazioni nonchè del personale a rapporto convenzionale 2. Le
piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono deliberate dal direttore generale, per quanto riguarda la
consistenza qualitativa, in conformità ai ruoli e profili professionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; per
quanto riguarda la consistenza quantitativa, le stesse piante organiche
sono deliberate in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 537
(11).
22. Formazione professionale. 1. Le competenze
dei centri didattici polivalenti di cui alla legge regionale 24 giugno
1980, n. 87, sono trasferite ad una apposita unità organizzativa delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 2.
Nell'ambito del regolamento delle aziende, è individuato il complesso
delle attività formative di cui alla legge regionale 24 giugno 1980, n.
87, nonchè i criteri e le modalità, anche organizzative, di svolgimento
delle stesse. 3. Presso l'Assessorato alla formazione professionale è
costituita una commissione regionale per la formazione professionale per
la programmazione delle attività formative del personale socio-sanitario
sulla base di quanto previsto dalla programmazione regionale e
nazionale. 4. La commissione di cui al comma 3 è costituita da tre
dirigenti dell'Assessorato alla formazione professionale, da tre dirigenti
dell'Assessorato alla sanità, e da un dirigente dell'Assessorato ai
servizi sociali nonchè da un rappresentante di ciascuna delle università
della Regione Lazio. La commissione è presieduta dall'Assessore alla
formazione professionale. Le funzioni di segretario della commissione sono
assicurate da un funzionario dell'Assessorato alla formazione
professionale di livello non inferiore all'ottavo. 5. I direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere propongono
annualmente all'Assessorato alla formazione professionale il piano annuale
delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori
socio-sanitari sulla base degli indirizzi programmatici indicati dalla
commissione regionale di cui ai commi precedenti. 6. Restano ferme le
competenze della consulta regionale per la formazione degli operatori
socio-sanitari al cui parere sono sottoposti i piani formativi predisposti
dall'Assessorato alla formazione professionale avvalendosi della
commissione regionale di cui ai commi precedenti
(12).
23. Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed
aziende ospedaliere. 1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi
quelli da reddito di cui all'art. 24, e le attrezzature che alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte
del patrimonio dei comune o delle province con vincolo di destinazione
alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti
trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali i beni di
cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come
sostituito dall'art. 21 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2.
I suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in: a) beni
destinati alla erogazione di servizi igienico-sanitari; b) beni
destinati a fornire rendite patrimoniali nonchè beni culturali ed
artistico-monumentali. 3. I beni di cui alla lettera a) sono trasferiti
alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla
lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'art. 24. 4. La
Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, le modalità per il
trasferimento dei suddetti beni, nel rispetto della normativa che sarà
emanata nella legge regionale concernente la contabilità delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
24. Gestione
dei beni da reddito. 1. I beni di cui all'articolo 23, comma 2,
lettera b), sono trasferiti, proindiviso, alle aziende unità sanitarie
locali di cui all'articolo 5. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 è
effettuato con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, che provvede a definire le quote di
partecipazione di ogni singola azienda unità sanitaria locale al
patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo
censimento ufficiale, nonché il regolamento della comunione. 3. Ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, i provvedimenti di cui al comma 2
costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni che avviene in
esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo ad imposte e
tasse. 4. I beni trasferiti in comunione alle aziende unità sanitarie
locali sono gestiti attraverso una delle seguenti modalità: a) mediante
il loro apporto ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso,
istituito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e
disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e
successive modificazioni, gestito da una società per azioni, come
disciplinata dalla stessa legge, con eventuale partecipazione pubblica al
capitale, ivi compresa quella della Regione, costituita o indicata dalle
aziende unità sanitarie locali, per un valore complessivo non inferiore
all'ammontare minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera d), della
l. 86/1994 e successive modificazioni; b) mediante il loro affidamento
in gestione ad una società per azioni a partecipazione pubblica, ivi
compresa quella eventuale della Regione, costituita o indicata dalle
aziende unità sanitarie locali. 5. La Giunta regionale individua,
sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra
i beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale,
nonché tra i beni immobili funzionalmente destinati ad attività
agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari,
ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, quelli che non possono
essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui
al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di
pubblica utilità le aziende agricole gestite direttamente dai comuni, che
ricadono anche parzialmente in zone protette. 6. Nel caso di
alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di
vendita devono essere comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati
i beni; tali comuni, a parità di condizioni, possono esercitare un diritto
di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione Per i beni immobili funzionalmente destinati
ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti
agro-alimentari, il diritto di prelazione da parte dei comuni è esercitato
soltanto in caso di mancato esercizio dello stesso diritto da parte degli
affittuari coltivatori diretti ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.
(12a) 7. Le aziende unità sanitarie locali, entro il termine
previsto nei decreti di trasferimento e nel rispetto delle deliberazioni
di cui al comma 5 e del regolamento di cui al comma 2, individuano i beni
da apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al
comma 4, lettera a) e quelli da affidare in gestione alla società per
azioni di cui al comma 4, lettera b). 8. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali
provvedono a: a) costituire o indicare la società di cui al comma 4,
lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare
chiuso i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4, lettera a); b)
costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera b) e ad
affidarle in gestione i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4,
lettera b). 9. Nel periodo intercorrente tra i decreti di cui al comma
2 ed i provvedimenti di cui al comma 8, le aziende unità sanitarie locali
gestiscono il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei
comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, curano la
gestione stessa ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 1°
agosto 1995, n. 6279 e 30 ottobre 1997, n. 6796. A tal fine le aziende
unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i singoli comuni
interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della
Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla stipula delle convenzioni, i comuni sono
obbligati all'osservanza delle disposizioni di cui alle deliberazioni
della giunta regionale 6279/1995 e 6796/1997, operando, nei casi previsti
dalla deliberazione stessa, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali
e con la Regione. In caso di ritardo o di omissione nel compimento degli
atti previsti dalle citate deliberazioni della Giunta regionale si
esercitano i poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa in
materia di controllo sugli atti degli enti locali. (12a) 10.
Salvo quanto disciplinato dalla L. 86/1994 e successive modificazioni, in
merito ai progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti immobiliari da
apportare al fondo immobiliare di cui all'articolo 14 bis della L. 86/1994
e successive modificazioni, nel periodo di cui al comma 8 il Presidente
della Giunta regionale può promuovere accordi di programma al fine di
assicurare la migliore redditività dei beni di elevato valore storico,
monumentale, culturale, ambientale, nonché dei beni funzionalmente
destinati ad attività agro-silvo-pastorali o alla trasformazione
agro-alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilità, in
relazione alla salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La
Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio regionale
sullo stato di attuazione degli accordi di programma. 11.La Regione, in
caso di mancato adempimento da parte delle aziende unità sanitarie locali
delle disposizioni del presente articolo, esercita i poteri sostitutivi
(13).
25. Norme di salvaguardia. 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e sino alla ridefinizione
delle nuove piante organiche in conseguenza della costituzione delle nuove
aziende, non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni
funzionali apicali dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
"Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo deroga da approvare da parte
della Giunta regionale per specifiche e documentate situazioni
indifferibili in ordine alla funzionalità dei servizi e fatta salva la
copertura per avviso di mobilità (14). 1-bis. Fino alla
rideterminazione delle nuove piante organiche, i posti vacanti delle
posizioni funzionali apicali del ruolo sanitario possono essere ricoperti
previa autorizzazione della Giunta regionale per specifiche e documentate
situazioni indifferibili in ordine alla funzionalità dei servizi. La
funzione apicale è conferita quale incarico ai sensi del decreto
legislativo 502/92 e successive modificazioni. Il trattamento economico da
corrispondere alle posizioni funzionali apicali del ruolo sanitario, in
via transitoria è quella risultante dal vigente contratto collettivo di
lavoro. In caso di assenza temporanea dei titolari di posizioni funzionali
apicali, le stesse possono essere ricoperte con incarico conferito con le
procedure di cui al presente comma e per un periodo pari alla durata
dell'assenza (15). 2. I concorsi già banditi per la copertura di
posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge
non siano iniziate le prove di esame, sono revocati. La Giunta regionale
può escludere dalla revoca concorsi già banditi per i posti non connessi
alla riorganizzazione degli ambiti territoriali e al conseguente riordino
della rete ospedaliera. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla rideterminazione delle nuove piante
organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
l'utilizzazione delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti è
effettuata nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale
(16).
26. Riorganizzazione delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere. 1. I direttori generali, nominati ai sensi
della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva
trasformazione e riorganizzazione delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. Ai
predetti fini la Giunta regionale impartisce apposite direttive per: a)
la riorganizzazione della rete dei distretti socio-sanitari a norma
dell'art. 11 nonchè l'individuazione di aree sovradistrettuali, di norma
coincidenti con i comprensori socio-sanitari di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale del 23 aprile 1980, n. 913, così come modificata con
deliberazione dello stesso Consiglio regionale del 15 luglio 1987, n. 394,
per l'erogazione delle prestazioni di secondo livello; b) alla
riorganizzazione dei servizi ai fini di realizzare una maggiore
funzionalità ed economicità della gestione; c) la successione delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, secondo le
rispettive competenze, nei rapporti giuridici ed economici facenti capo
alle unità sanitarie locali preesistenti; d) la ricognizione delle
dotazioni organiche del personale delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, anche in attuazione della legge regionale 20
settembre 1993, n. 55, ricorrendo anche ai previsti processi di mobilità
nonchè la nomina dei dirigenti in conformità alla vigente normativa; e)
l'utilizzazione e ricognizione dei beni mobili ed immobili nonchè alla
formazione delle nuove scritture inventariali in relazione a quanto
previsto agli articoli 23 e 24; f) la gestione contabile e finanziaria
con riferimento ai bilanci afferenti alle precedenti unità sanitarie
locali. 2. La Giunta regionale, in caso di inadempimento dei direttori
generali, esercita i conseguenti poteri sostitutivi
(17).
27. Funzioni di prevenzione e controllo ambientale.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, con separato
provvedimento legislativo verranno disciplinati: a) le modalità di
esercizio della attività di prevenzione e controllo ambientale già di
competenza delle unità sanitarie locali e, in particolare, dei presidi
multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988,
n. 9; b) i principi di organizzazione del dipartimento di prevenzione
delle unità sanitarie locali di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e le
relative modalità di collegamento con le strutture di prevenzione e
controllo ambientale nonchè con l'Istituto zooprofilattico sperimentale
del Lazio e della Toscana.
28. Norme transitorie. 1. Fino
alla emanazione della direttiva della Giunta regionale di cui all'art.
26: a) i beni, i presidi e i servizi afferenti alle unità sanitarie
locali preesistenti sono provvisoriamente assegnati alle aziende unità
sanitarie locali o alle aziende ospedaliere secondo la loro collocazione
territoriale e le attività; b) il personale delle unità sanitarie
locali preesistenti, è provvisoriamente assegnato all'azienda al cui
ambito territoriale afferiscono i presidi, servizi od uffici presso i
quali il personale stesso presta la propria attività alla data di
decorrenza della costituzione della relativa azienda. Per il personale le
cui attività sono ripartite tra più aziende l'assegnazione sarà operata
d'intesa tra i direttori generali, individuando anche forme di provvisoria
collaborazione. 2. Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovi in posizione di comando presso una azienda
unità sanitaria locale o una azienda ospedaliera diversa da quella di
appartenenza, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta
giorni, nell'organico dell'azienda unità sanitaria locale o azienda
ospedaliera presso la quale presta servizio, a condizione della
disponibilità del posto in organico vacante, di qualifica corrispondente a
quella rivestita dall'interessato, fatto salvo quanto previsto all'art.
25. 3. Ai fini della rideterminazione delle piante organiche delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, è istituita
una conferenza dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali
ed ospedaliere presieduta dall'Assessore regionale alla sanità, la quale è
tenuta a consultare le organizzazioni sindacali del personale del servizio
sanitario maggiormente rappresentativo a livello regionale. 4. Fino
alla nomina del collegio dei revisori a norma dell'art. 10, le funzioni di
collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali sono svolte dal
collegio dei revisori delle unità sanitarie locali che, tra quelle
confluite nella nuova azienda ha amministrato e gestito, nell'esercizio
finanziario 1993, il maggiore volume di risorse finanziarie di parte
corrente. 5. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, è svolto
in regime di cootesoreria dagli istituti tesorieri in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sarà quello
della unità sanitaria locale che ha gestito nell'esercizio 1993, il
maggiore volume di risorse di parte corrente (18).
29.
Provvedimenti adottati. 1. Sono fatti salvi i provvedimenti della
Giunta regionale adottati antecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge ai fini della presentazione delle domande di disponibilità
alla nomina di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
30. Norma finale. 1. Nella legge regionale
concernente la contabilità delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sarà emanata la normativa sui controlli sulle aziende
stesse. Fino alla data di entrata in vigore della legge predetta e salvo
quanto previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412. 2. Per quanto non disposto dalla presente legge, continuano ad
applicarsi alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere,
in quanto compatibili, le norme statali e regionali riferite alle
preesistenti unità sanitarie locali (19).
31. Dichiarazione
d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
(1) Pubblicata sul BUR
23 giugno 1994, n. 17 (S.O. n. 6). Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3).
(2) Comma
soppresso dall'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1994, n.
19.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1 della legge regionale
16 giugno 1994, n. 19.
(4) Comma così modificato dall'art. 2
della legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(5) Comma così
modificato dall'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1994, n.
19.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 30 della legge
regionale 31 ottobre 1996, n. 45.
(7) Comma aggiunto
dall'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(8)
Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1994, n.
19.
(9) Commi già modificati dall'articolo 1 della legge
regionale 15 aprile 1995, n. 14 e da ultimo abrogati dall'articolo 2 della
legge regionale 18 aprile 2000, n. 24 con effetto dal provvedimento di cui
all'articolo 18 bis. Per completezza si riportano i commi abrogati: 2.
Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto da
membri appartenenti al ruolo sanitario dell'azienda unità sanitaria locale
nonchè da due membri medici operanti a rapporto di convenzione con
l'azienda stessa, così come di seguito specificati: a) il direttore
sanitario dell'azienda unità sanitaria locale con funzioni di
presidente; b) cinque medici in servizio presso i presidi
ospedalieri; c) due medici in servizio presso i presidi
territoriali; d) due medici a rapporto convenzionale con l'azienda
unità sanitaria locale di cui uno convenzionato per la medicina generale
ex decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 ed
uno convenzionato per la medicina specialistica ambulatoriale ex decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316; e) un medico
veterinario; f) un operatore sanitario laureato non medico per ciascuna
delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e
successive modificazioni ed integrazioni; g) un operatore professionale
in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del
1979. h) un operatore professionale in rappresentanza del personale
tecnico sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. 3. Nel consiglio dei
sanitari delle aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in
servizio presso i presidi territoriali , i medici a rapporto convenzionale
ed i medici veterinari, mentre i rappresentanti dei medici ospedalieri di
cui alla lettera b) del comma 2 sono elevati a dieci, di cui tre
responsabili di dipartimento. 4. Il personale di cui alle
lettere b), c), e) ed f) del comma 2 deve essere in possesso di una
anzianità in ruolo di almeno cinque anni. I medici di cui alla lettera d)
del comma 2 debbono essere titolari del rapporto di convenzione da almeno
cinque anni. Tutti i componenti di cui al presente comma sono eletti sulla
base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle
categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori della
azienda in possesso dei requisiti previsti dal presente
articolo. 5. Gli operatori di cui al comma 2 lettere b), c), e),
f), g) ed h) sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti
tabelle. Gli operatori di cui al comma 2 lettera d), sono eletti dai
medici di medicina generale e dai medici specialisti ambulatoriali,
convenzionati con la azienda unità sanitaria locale, titolari di incarico
a tempo indeterminato. Gli elettori sono riuniti in unico collegio
elettorale. Ciascun elettore esprime, per ogni lista, un numero di
nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nell'ambito della
lista stessa. Gli operatori di cui alle lettere d), g) ed h), sono eletti
con scheda limitata ad un solo nominativo. 6. Le elezioni per la
nomina del consiglio dei sanitari sono indette dal direttore generale
dell'azienda entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e, in caso
di rinnovo, almeno trenta giorni prima della scadenza del collegio.
All'atto dell'indizione delle elezioni, il direttore generale fissa la
data, le sedi e gli orari delle votazioni. 7. Per lo svolgimento delle
elezioni, il direttore generale costituisce un ufficio elettorale composto
dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di presidente,
e da quattro dipendenti dell'azienda estratti a sorte tra il personale
appartenente ai ruoli non interessati alle elezioni, di cui uno con
funzioni di segretario. 8. Le liste sono formate a cura dell'ufficio
elettorale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni,
sulla base delle candidature pervenute e risultate valide e sono affisse
all'albo dell'azienda dal giorno della loro formazione e fino a quello
delle elezioni compreso. 9. L'ufficio elettorale costituisce, nelle
sedi ove avvengono le elezioni, seggi elettorali composti da tre
scrutatori, di cui uno anche con funzioni di presidente ed uno di
segretario, sorteggiati tra il personale che non risulti candidato nelle
lie formate a norma del comma 8. 10. I seggi elettorali effettuano
pubblicamente lo spoglio delle schede e redigono il processo verbale delle
elezioni. Risultano eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il
candidato più anziano di età. 11. Il direttore generale dell'azienda,
in conformità ai risultati delle elezioni, proclamati dal presidente
dell'ufficio elettorale, provvede alla nomina del consiglio dei sanitari.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei
componenti elettivi, subentra il candidato che, nella medesima lista,
risulti primo tra i non eletti.
(10) Articolo inserito
dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2000, 2000, n.
24.
(11) Comma così modificato dall'art. 6 della legge
regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(12) Comma così modificato
dall'art. 7 della legge regionale 19 giugno 1994, n.
19.
(12a) Comma così modificato dall'articolo 72 della legge
regionale 16 febbraio 2000, n. 12.
(13) Articolo così
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1998, n.
37.
(14) Comma così modificato dall'art. 1 della legge
regionale 29 gennaio 1996, n. 8.
(15) Comma aggiunto
dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1996, n.
8.
(16) Comma così sostituito dall'art. 8 della legge
regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(17) Articolo così
sostituito dall'art. 9 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(18) Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge
regionale 16 giugno 1994, n. 19.
(19) Articolo così
sostituito dall'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1994, n.
19. |