L.R. 16 Giugno 1994, n. 19
Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 (leggasi: L.R. 16 giugno 1994, n. 18) concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, istituzione delle aziende unit... sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

 
1.1. (Omissis) (2).
2. (Omissis) (3).
3. (Omissis) (4).

2. 1. (Omissis) (5).

3. 1. (Omissis) (6).

4. 1. (Omissis) (7).

5. 1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 (leggasi: L.R. 16 giugno 1994, n. 18) concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", le parole: "ed il direttore amministrativo esercita i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli importi determinati dallo stesso", sono soppresse.

6. 1. (Omissis) (8).

7. 1. (Omissis) (9).

8. 1. (Omissis) (10).

9. 1. (Omissis) (11).

10. 1. (Omissis) (12).

11. 1. (Omissis) (13).

12. Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





(1) Pubblicata sul BUR 23 giugno 1994, n. 17 (S.O. n. 6).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3).

(2) Sopprime il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(3) Modifica il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(4) Aggiunge la lettera e-bis) all'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(5) Modifica il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(6) Modifica il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(7) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 13 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(9) Modifica il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(11) Sostituisce l'art. 26 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(12) Sostituisce l'art. 28 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.

(13) Sostituisce l'art. 30 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.