LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 2
   Modifica  alla  legge  regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante:
Norme  per  la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               pomulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Modifica dell'articolo 12
           della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55)
   1.  L'articolo 12 della legge regionale 55/1993, e' sostituito dal
seguente:
                              "Art. 12.
                      (Strutture psichiatriche)
   1.  Nell'ambito  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  4,  in
attuazione  del  piano  di  cui all'articolo 3 ed in conformita' alle
prescrizioni della presente legge, e' previsto il completamento della
rete  dei  servizi  psichiatrici  di  diagnosi  e  cura,  secondo gli
standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1994   (Approvazione  del  progetto-obiettivo  "Tutela  della  salute
mentale  1994-1996"), attraverso l'istituzione di nuovi servizi ed il
potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.
   2.   La   Giunta   regionale   definisce,  sentita  la  compotente
commissione  consiliare  permanente  e la commissione regionale unica
per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all'articolo 3 della legge
regionale  14  luglio  1983,  n.  49 e successive modifiche, il piano
generale   di   riconversione  delle  strutture  private  attualmente
accreditate.
   3.  Sulla  scorta  del piano generale di cui al comma 2, una quota
parte  dei  posti  complessivi  delle case di cura neuropsichiatriche
private   esistenti  deve  essere  riconvertita,  in  relazione  alla
tipologia  anche  edilizia  delle case di cura stesse, nell'ambito di
strutture   alternative  al  ricovero  ospedaliero,  secondo  criteri
definiti nel piano di cui al comma 2.
   4.  Il  Dipartimento  di  salute  mentale  prescrive  l'accesso ed
effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle
case   di   cura   neuropsichiatriche   private  mediante  un  equipe
multidisciplinare,  in  funzione  del loro reinserimento nel contesto
sociale o in ambiti piu' propri di assistenza".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  e'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 11 gennaio 2002
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