LEGGE REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 2
Modifica alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 recante:
Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
pomulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 12
della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55)
1. L'articolo 12 della legge regionale 55/1993, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12.
(Strutture psichiatriche)
1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 4, in
attuazione del piano di cui all'articolo 3 ed in conformita' alle
prescrizioni della presente legge, e' previsto il completamento della
rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, secondo gli
standard fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1994 (Approvazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute
mentale 1994-1996"), attraverso l'istituzione di nuovi servizi ed il
potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la compotente
commissione consiliare permanente e la commissione regionale unica
per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.) di cui all'articolo 3 della legge
regionale 14 luglio 1983, n. 49 e successive modifiche, il piano
generale di riconversione delle strutture private attualmente
accreditate.
3. Sulla scorta del piano generale di cui al comma 2, una quota
parte dei posti complessivi delle case di cura neuropsichiatriche
private esistenti deve essere riconvertita, in relazione alla
tipologia anche edilizia delle case di cura stesse, nell'ambito di
strutture alternative al ricovero ospedaliero, secondo criteri
definiti nel piano di cui al comma 2.
4. Il Dipartimento di salute mentale prescrive l'accesso ed
effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle
case di cura neuropsichiatriche private mediante un equipe
multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto
sociale o in ambiti piu' propri di assistenza".
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. e' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2002
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