L.R. 16 Febbraio 1990, n. 10
Disciplina provvisoria dell'attività e della formazione del podologo.

 
1. Formazione professionale del podologo. 1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma (rectius: "punto"; n.d.r.) dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro di riforma degli operatori infermieristici, tecnici e di riabilitazione, la formazione professionale del podologo è intesa a fornire competenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.

2. Ammissione ai corsi di formazione. 1. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di età previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339, per l'ammissione ai corsi delle professioni sanitarie.
2. Tale ammissione può essere subordinata, sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta regionale, al superamento di una prova di selezione.

3. Programma dei corsi di formazione. 1. Il corso di formazione è di durata triennale e consta di 3.000 ore complessive così articolate, secondo il programma allegato alla presente legge:
a) n. 1.800 ore di lezione teoriche;
b) n. 900 di ore di esercitazioni pratiche;
c) n. 300 ore di tirocinio,
eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Lo svolgimento delle attività formative deve garantire una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica, l'utilizzazione di metodologie che favoriscano la partecipazione degli allievi nonchè la sperimentazione pratica delle capacità professionali.
3. Il tirocinio deve essere realizzato in presidi e servizi sociali e sanitari in modo da assicurare l'acquisizione di una adeguata capacità professionale. Il tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con enti presso i quali si svolge, i quali, peraltro, sono tenuti a provvedere all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni verificatisi e le malattie contratte durante il corso.
4. La frequenza delle attività formative teorico-pratiche è obbligatoria per almeno il novanta per cento delle ore previste.

4. Direttore dei corsi e personale docente. 1. Il direttore del corso nonchè i docenti preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di specifica preparazione professionale nel settore.
2. I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata.
3. I docenti delle discipline pratiche devono essere in possesso dell'attestato o del diploma regionale di qualifica di "podologo".

5. Esame finale. 1. L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta, orale e pratica.
2. Agli allievi che hanno superato l'esame viene rilasciato dalla Regione un diploma attestante la qualificazione conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.

6. Composizione della commissione per l'esame finale. 1. La commissione per l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della sanità;
c) un medico esperto nelle materie oggetto del corso designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità;
d) il direttore del corso;
e) tre rappresentanti del corpo docente del corso di cui due prescelti tra i docenti delle discipline teoriche;
f) un rappresentante dell'associazione di categoria.

7. Vigilanza. 1. La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le unità sanitarie locali competenti per territorio, in conformità alle direttive all'uopo impartite dalla Regione, esercitano la vigilanza sull'attività svolta dai podologi anche in relazione a quanto previsto dal secondo comma (rectius: "punto"; n.d.r.) dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988.

8. Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Coloro che sono in possesso dell'attestato di qualifica di podologo rilasciato dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire il diploma di cui al precedente art. 5 previo superamento di una prova da svolgere entro due anni dalla suddetta data secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.

Allegato

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO


Materie d'insegnamento Numero ore di lezione

I anno II anno III anno
Cultura generale.............. 58 29 29
Sociologia.................... -- -- --
Nozioni di chimica............ 29 -- --
Inglese....................... 58 87 87
Disegno anatomico............. 58 29 --
Anatomia...................... 116 -- --
Fisiopatologia................ 174 58 --
Patologia medica.............. 29 87 87
Patologia chirurgica.......... -- 145 116
Pronto soccorso............... -- -- 29
Ortesi........................ -- 29 29
Biomeccanica.................. -- -- 29
Igiene........................ -- 29 58
Matematica.................... 58 29 --
Ragioneria.................... -- -- 29
Gerontologia.................. -- 29 --
Dermatologia.................. -- 29 29
Farmacologia.................. -- 29 --
Psicologia.................... 29 -- --
Legislazione sanitaria e deontologia... -- -- 58
Tecniche podologiche.......... 290 290 290
Tirocinio pratico............. -- 100 200

Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi sanitari e sociali pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche già svolte, integrate da ricerche, lavori di gruppo, visite documentative, ed altro.



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(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3).