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1. Formazione professionale del
podologo. 1. In relazione a quanto previsto dal secondo comma (rectius:
"punto"; n.d.r.) dell'art. 1 del decreto del Ministero della sanità n. 30
del 26 gennaio 1988 e in attesa della legge-quadro di riforma degli
operatori infermieristici, tecnici e di riabilitazione, la formazione
professionale del podologo è intesa a fornire competenze integrate di tipo
igienico, sanitario e sociale esplicate in rapporto diretto con persone
affette da alterazioni ipercheratosiche cutanee, unghie ipertrofiche,
deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.
2.
Ammissione ai corsi di formazione. 1. L'ammissione ai corsi di formazione
professionale è riservata a coloro che sono in possesso dell'ammissione al
terzo anno di corso di scuola secondaria superiore, con i limiti di età
previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 339, per l'ammissione ai corsi
delle professioni sanitarie. 2. Tale ammissione può essere subordinata,
sulla base di disposizioni emanate con provvedimento della Giunta
regionale, al superamento di una prova di selezione.
3. Programma
dei corsi di formazione. 1. Il corso di formazione è di durata triennale e
consta di 3.000 ore complessive così articolate, secondo il programma
allegato alla presente legge: a) n. 1.800 ore di lezione
teoriche; b) n. 900 di ore di esercitazioni pratiche; c) n. 300 ore
di tirocinio, eventuali aggiornamenti al programma che si rendessero
necessari saranno apportati con deliberazione della Giunta
regionale. 2. Lo svolgimento delle attività formative deve garantire
una preparazione globale ed integrata tra teoria e pratica,
l'utilizzazione di metodologie che favoriscano la partecipazione degli
allievi nonchè la sperimentazione pratica delle capacità
professionali. 3. Il tirocinio deve essere realizzato in presidi e
servizi sociali e sanitari in modo da assicurare l'acquisizione di una
adeguata capacità professionale. Il tirocinio non dà luogo ad alcun
rapporto di lavoro con enti presso i quali si svolge, i quali, peraltro,
sono tenuti a provvedere all'assicurazione degli allievi contro gli
infortuni verificatisi e le malattie contratte durante il corso. 4. La
frequenza delle attività formative teorico-pratiche è obbligatoria per
almeno il novanta per cento delle ore previste.
4. Direttore dei
corsi e personale docente. 1. Il direttore del corso nonchè i docenti
preposti alle discipline tecnico-pratiche e di tirocinio devono essere in
possesso di specifica preparazione professionale nel settore. 2. I
docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di
studio e/o abilitazione attinente la materia insegnata. 3. I docenti
delle discipline pratiche devono essere in possesso dell'attestato o del
diploma regionale di qualifica di "podologo".
5. Esame finale. 1.
L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità
teorico-pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una prova scritta,
orale e pratica. 2. Agli allievi che hanno superato l'esame viene
rilasciato dalla Regione un diploma attestante la qualificazione
conseguita, la durata del corso e le materie insegnate.
6.
Composizione della commissione per l'esame finale. 1. La commissione per
l'esame finale è nominata dall'ente gestore del corso ed è composta
da: a) un rappresentante del Ministero della sanità; c) un medico
esperto nelle materie oggetto del corso designato dal Presidente della
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità; d)
il direttore del corso; e) tre rappresentanti del corpo docente del
corso di cui due prescelti tra i docenti delle discipline teoriche; f)
un rappresentante dell'associazione di categoria.
7. Vigilanza. 1.
La Regione vigila sulla attuazione della presente legge. A tal fine le
unità sanitarie locali competenti per territorio, in conformità alle
direttive all'uopo impartite dalla Regione, esercitano la vigilanza
sull'attività svolta dai podologi anche in relazione a quanto previsto dal
secondo comma (rectius: "punto"; n.d.r.) dell'art. 1 del decreto del
Ministero della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988.
8. Norme
transitorie e finali. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge,
si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno
1980, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Coloro che
sono in possesso dell'attestato di qualifica di podologo rilasciato dalla
Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge possono
conseguire il diploma di cui al precedente art. 5 previo superamento di
una prova da svolgere entro due anni dalla suddetta data secondo i criteri
e le modalità che saranno stabilite con deliberazione del Consiglio
regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di
categoria.
Allegato
PROGRAMMA
D'INSEGNAMENTO
Materie d'insegnamento Numero ore di
lezione
I anno II anno III anno Cultura generale..............
58 29 29 Sociologia.................... -- -- -- Nozioni di
chimica............ 29 -- -- Inglese....................... 58 87
87 Disegno anatomico............. 58 29
-- Anatomia...................... 116 --
-- Fisiopatologia................ 174 58 -- Patologia
medica.............. 29 87 87 Patologia chirurgica.......... -- 145
116 Pronto soccorso............... -- --
29 Ortesi........................ -- 29
29 Biomeccanica.................. -- --
29 Igiene........................ -- 29
58 Matematica.................... 58 29
-- Ragioneria.................... -- --
29 Gerontologia.................. -- 29
-- Dermatologia.................. -- 29
29 Farmacologia.................. -- 29
-- Psicologia.................... 29 -- -- Legislazione sanitaria e
deontologia... -- -- 58 Tecniche podologiche.......... 290 290
290 Tirocinio pratico............. -- 100 200
Il tirocinio si
effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi sanitari e sociali
pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni teoriche e delle
esercitazioni pratiche già svolte, integrate da ricerche, lavori di
gruppo, visite documentative, ed
altro.
============================================================ (1)
Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n.
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