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1.1. La Regione
nell'ambito dell'azione programmatoria concernente il diritto alla salute
dei cittadini, tutelato fra l'altro anche dall'art. 32 della Costituzione,
promuove interventi particolari mirati a migliorare l'assistenza sanitaria
ai cittadini colpiti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS)
compresi quelli rinchiusi presso gli istituti di pena della
Regione.
2. 1. La Giunta regionale, in sede di riparto del fondo
sanitario regionale, assegna alle unità sanitarie locali un apposito
finanziamento per l'acquisto e la corresponsione gratuita ai destinatari
individuati nel precedente articolo di integratori proteici, in quantità e
qualità e con le modalità fissate dal personale medico curante con
apposita prescrizione, su segnalazione ospedaliera o dell'unità operativa
sull'AIDS.
3. 1. I cittadini affetti da AIDS ritireranno tali
integratori proteici per il tramite del tesserino, in loro possesso, che
dà diritto agli stessi all'esenzione del "ticket" su tutti i
medicinali.
4. 1. La Regione curerà che gli integratori proteici
vengano distribuiti in tutte le farmacie della Regione.
5. 1. Per
l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1992, una
spesa di L. 300 milioni. 2. Alla copertura del relativo onere si
provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni
iscritta nel cap. n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per
l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma della legge 19
maggio 1976, n. 335 e dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977,
n. 15. 3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta al cap. n.
13027 che verrà istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la
denominazione: "Contributi per la distribuzione gratuita di integratori
proteici per affetti dal AIDS" con stanziamento di L. 300 milioni. 4.
Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993
e 1994 si provvederà con le relative leggi di
bilancio.
============================================================= (1)
Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica8 agosto 1992, n. 31 (S.S. n.
3). |