1. 1. Le unità sanitarie
locali nel cui territorio si trovino istituti di pena sono tenute
obbligatoriamente, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a formulare una proposta di convenzione
all'amministrazione penitenziaria per la realizzazione di interventi di
riduzione del rischio di infezioni HIV (virus dell'immunodeficienza umana)
negli istituti di pena della Regione Lazio.
2. 1. Le convenzioni di
cui al precedente articolo devono prevedere programmi di intervento delle
unità operative AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) nelle
carceri per lo svolgimento delle seguenti attività: a) informazione a
detenuti e operatori sulle modalità di trasmissione e sulla evoluzione
dell'infezione HIV; b) servizi di consulenza, per detenuti e operatori,
che abbiano la possibilità di dare risposte concrete ai bisogni che
sorgono dalle specifiche problematiche legate alla sieropositività e
all'AIDS; c) sperimentazione di idonei mezzi e strumenti di protezione
individuale.
3. 1. L'osservatorio epidemiologico definisce i
contenuti dei programmi, i mezzi e gli strumenti di protezione individuali
di cui ai punti a), b), c), del precedente art. 2.
4. 1. Per
l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300
milioni per l'anno 1992. 2. Alla copertura del relativo onere si
provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni
iscritta nel cap. n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per
l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma (dell'art. 13;
n.d.r.) della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 20 della legge
regionale 12 aprile 1977, n. 15 (2). 3. La spesa di cui al precedente
comma sarà iscritta al cap. n. 13027 che verrà istituito nel bilancio per
l'anno 1992 con la denominazione: "Interventi straordinari di riduzione
del rischio di infezioni HIV negli istituti di pena della Regione Lazio"
con stanziamento di L. 300 milioni (2). 4. Alla determinazione e
corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993 e 1994 si provvederà
con le relative leggi di bilancio.
5. 1. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale appronta
un piano poliennale di attuazione ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 10 novembre 1988, n.
68.
============================================================ (1)
Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 8 agosto 1992, n. 31 (S.S. n. 3).
(2) Si riporta per
opportuno ed utile coordinamento l'art. 6, primo comma, della legge
regionale 3 giugno 1992, n. 37: "6. 1. La copertura finanziaria della
legge regionale 17 febbraio 1992, n. 11, è riferita alla lettera h)
anzichè g) del cap. n. 29831 dell'elenco n. 4 del bilancio 1991; il
conseguente capitolo di nuova istituzione è da intendersi il n. 13023 e
non il n.
13027. (Omissis)." |