L.R. 17 Febbraio 1992, n. 11
Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della Regione Lazio.

 
1. 1. Le unità sanitarie locali nel cui territorio si trovino istituti di pena sono tenute obbligatoriamente, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a formulare una proposta di convenzione all'amministrazione penitenziaria per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio di infezioni HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della Regione Lazio.

2. 1. Le convenzioni di cui al precedente articolo devono prevedere programmi di intervento delle unità operative AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) nelle carceri per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) informazione a detenuti e operatori sulle modalità di trasmissione e sulla evoluzione dell'infezione HIV;
b) servizi di consulenza, per detenuti e operatori, che abbiano la possibilità di dare risposte concrete ai bisogni che sorgono dalle specifiche problematiche legate alla sieropositività e all'AIDS;
c) sperimentazione di idonei mezzi e strumenti di protezione individuale.

3. 1. L'osservatorio epidemiologico definisce i contenuti dei programmi, i mezzi e gli strumenti di protezione individuali di cui ai punti a), b), c), del precedente art. 2.

4. 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'anno 1992.
2. Alla copertura del relativo onere si provvede con l'utilizzazione della corrispondente quota di L. 300 milioni iscritta nel cap. n. 29831 lettera g), elenco n. 4, del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 ai sensi del quinto comma (dell'art. 13; n.d.r.) della legge 19 maggio 1976, n. 335 e dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 (2).
3. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta al cap. n. 13027 che verrà istituito nel bilancio per l'anno 1992 con la denominazione: "Interventi straordinari di riduzione del rischio di infezioni HIV negli istituti di pena della Regione Lazio" con stanziamento di L. 300 milioni (2).
4. Alla determinazione e corrispondente copertura di spesa per gli anni 1993 e 1994 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

5. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale appronta un piano poliennale di attuazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 68.

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(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 agosto 1992, n. 31 (S.S. n. 3).

(2) Si riporta per opportuno ed utile coordinamento l'art. 6, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37:
"6. 1. La copertura finanziaria della legge regionale 17 febbraio 1992, n. 11, è riferita alla lettera h) anzichè g) del cap. n. 29831 dell'elenco n. 4 del bilancio 1991; il conseguente capitolo di nuova istituzione è da intendersi il n. 13023 e non il n. 13027.
(Omissis)."