1. In
attuazione della disposizione del decimo comma dell'art. 9 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, l'indennità di funzione onnicomprensiva a favore
dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto
deliberativo degli enti ospedalieri è così fissato: a) ospedali
regionali generali o specializzati: per il presidente L. 300.000
(trecentomila); per i consiglieri L. 200.000 (duecentomila). b)
ospedali provinciali generali o specializzati: per il presidente L.
250.000 (duecentocinquantamila); per i consiglieri L. 120.000
(centoventimila). c) ospedali di zona o equiparati: per il
presidente L. 150.000 (centocinquantamila); per i consiglieri L. 80.000
(ottantamila). In caso di gestione commissariale, al commissario spetta
una indennità di funzione nelle misure per il presidente del consiglio di
amministrazione; al sub-commissario, quello di consigliere di
amministrazione.
2. La misura massima dell'indennità di funzione di
cui al punto a) del precedente articolo può essere aumentata fino al 40%
qualora trattisi di enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali e
sempre che siano dotati complessivamente di almeno 3.000 posti
letto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
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Pubblicata sul BUR 15 maggio 1973, n. 11. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 28 giugno 1973, n.
164. |