1. 1. Il personale medico,
paramedico, ausiliario, tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli
nominativi regionali assegnato all'ospedale "Sandro Pertini" dell'unità
sanitaria locale RM/3, ai fini dell'attivazione dell'ospedale medesimo è
collocato, a domanda, secondo il ruolo, la posizione funzionale e la
disciplina ricoperti nell'amministrazione di provenienza, nei
corrispondenti posti vacanti della dotazione organica dell'ospedale, così
come approvata con deliberazione 17 aprile 1991, n. 198, nell'ambito della
pianta organica complessiva della unità sanitaria locale RM/3 (2). 2.
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dal personale
interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (3). 3. I posti delle piante organiche delle unità
sanitarie locali rimasti vacanti a seguito di comandi autorizzati saranno
ricoperti dalle unità sanitarie locali stesse previo parere della Giunta
regionale in ordine alla coerenza con gli obiettivi di cui al'atto
programmatorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con la conseguente rideterminazione della rete ospedaliera. Della
consistenza numerica complessiva si terrà conto nelle determinazioni di
cui al predetto atto. 4. I posti che rimarranno vacanti presso
l'ospedale "Sandro Pertini" dopo le operazioni di cui ai commi precedenti
saranno coperti secondo le procedure di
legge.
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(1)
Pubblicata sul BUR 20 febbraio 1993, n. 5. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 2 ottobre 1993, n. 39 (S.S. n. 3).
(2) Comma così
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 settembre 1993, n.
51.
(3) In ordine alla disposizione di cui al presente comma, si
ritiene opportuno ad ogni buon fine riportare integralmente il testo
dell'art. 2 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 51: "2. 1. Le
domande di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1993
così come modificato dall'art. 1, relative al personale tecnico ed
amministrativo devono essere presentate dagli interessati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (18 ottobre
1993).". |