L.R. 11 Giugno 1998, n. 17
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 e altre disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attivitā sportive.

 
1. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/1997. 1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24, le parole "provvedono le societā sportive od" sono sostituite dalla seguente: "provvede".

2. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24/1997. 1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 24/1997 le parole: "Le societā, le federazioni e le organizzazioni sportive" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti e gli enti".

3. (Omissis) (2).

4. (Omissis) (3).

5. (Omissis) (4).

6. Norma transitoria. 1. Le convenzioni stipulate in base all'articolo 5, tredicesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, giā decadute ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 24/1997, sono ripristinate sino alla data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/1997.
2. Sono fatti salvi gli effetti delle visite e delle certificazioni effettuate, in base alle convenzioni di cui al comma 1, dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 24/1997 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli specialisti in medicina dello sport che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/1997 e quelli che presentano la medesima domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'elenco sulla base di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3 e agli allegati A e B della legge regionale 24/1997. Entro i successivi novanta giorni le aziende USL provvedono a svolgere le necessarie verifiche.

7. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 24/1997. 1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24/1997 č abrogato.

8. Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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(1) Pubblicata sul BUR 30 giugno 1998, n. 18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 41 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.

(3) Sostituisce l'art. 20 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 20.

(4) Inserisce l'art. 20-bis dopo l'art. 20 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.