1. Norme transitorie in materia di
dotazione organica del personale delle case di cura private. 1. In
conformitą ai decreti del Ministro della sanitą 16 giugno 1990 e 1^
febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case di cura private,
fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario
nazionale, per le case di cura private di cui all'art. 58 della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 64, si applicano i requisiti in materia di
dotazione organica del personale contenuti nell'allegato n. 1 del decreto
ministeriale 30 giugno 1975 relativo agli schemi di convenzione tra le
regioni e le case di cura stesse nonchč la normativa integrativa regionale
derivante dagli accordi per la determinazione delle diarie di
degenza.
2. Modificazioni dell'articolo 58 della legge regionale 31
dicembre 1987, n. 64. 1. (Omissis)
(2).
================================================================= (1)
Pubblicata sul BUR 30 aprile 1993, n. 12. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 27 novembre 1993, n. 47 (S.S. n. 3).
(2) Sostituisce il
comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n.
64. |