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1. 1.
Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'art. 58 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 64, concernente: "Norme per l'autorizzazione la
vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" è prorogato al 31
dicembre
1992.
============================================================ (1)
Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n.
3). |