ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, nellambito di politiche attive dirette a favorire
linserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano
in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i
rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove,
attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale
con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio
1999, n. 144), e delle altre categorie svantaggiate di lavoratori
individuate dalla presente legge.
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ARTICOLO 3
(Interventi)
1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui allarticolo 2,
promuove:
a) lanalisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed
attitudinali nonché il tipo e la durata dellattività progettuale
svolta;
b) la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
c) listituzione di banche dati, leffettuazione di studi e ricerche,
lorganizzazione di convegni e seminari, la stampa di
pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità
occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze
relative al mercato del lavoro;
d) laggiornamento e la riqualificazione professionale;
e) le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di
ricerca e selezione del personale e di supporto alla
ricollocazione professionale, ai sensi dellarticolo 10 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1, della L.15 marzo
1997, n. 59);
f) lassunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
g) lesercizio di lavoro autonomo o dimpresa, sia in forma
individuale che associata, anche attraverso attività di
assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di
promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi
dellarticolo 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L.
24 giugno 1997, n.196, in materia di interventi a favore di
giovani inoccupati nel Mezzogiorno);
h) lassunzione da parte di società abilitate allattività di fornitura
di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196 (Norme in materia di promozione delloccupazione);
i) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e
privati, nei capitolati posti a base di gara dappalto per la
realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di
assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel
programma di cui allarticolo 4;
j) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o di contratti di lavoro autonomo;
k) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione
lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i
soggetti pubblici e privati interessati;
l) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di
attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui
possono partecipare anche le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura;
m) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere
attraverso lAgenzia Lazio Lavoro istituita dallarticolo 10 della
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche.
2. La Regione può assumere la partecipazione, anche
maggioritaria, nelle società di capitali di cui al comma 1, lettera
n), attraverso lAgenzia regionale per gli investimenti e lo
sviluppo del Lazio Sviluppo Lazio S.p.A., istituita dallarticolo
24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e la Progetti
territoriali per loccupazione Proteo S.p.A., istituita ai sensi
della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, di seguito
denominata Proteo S.p.A..
3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della
Regione e le aziende unità sanitarie locali (ASL), nellambito
delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di
cui allarticolo 2, una quota pari al quaranta per cento dei posti
vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di
procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per
linquadramento nei diversi profili professionali e livelli
funzionali.
4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori di cui allarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, la
Regione:
a) concede un contributo una tantum per la fuoriuscita
volontaria dalle attività socialmente utili;
b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale
concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui
contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per
la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco
occupazionale.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia
annualmente, attraverso una quota delle risorse assegnate al
fondo di cui allarticolo 5, la Proteo S.p.A. per lo svolgimento di
attività di formazione e riqualificazione professionale,
progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio nellambito degli
interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili.
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ARTICOLO 4
(Programma operativo)
1. la giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli
organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della l.r. 38 /1998, e
successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione (bur), il
programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori di cui allarticolo 2, di seguito denominato
programma. il programma definisce, in particolare:
A) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare
nellambito degli interventi di cui allarticolo 3;
B) la natura, lammontare, le modalità ed i criteri di
concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli
interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa
comunitaria concernente gli aiuti di stato;
C) I criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla
lettera a);
D) I soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla
lettera a);
E) Lelenco regionale, ai sensi dellarticolo 3 del D.Lgs
81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei
lavoratori socialmente utili, aggiuntive a quelle previste dal
medesimo articolo;
F) le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano
degli interventi di cui allarticolo 3, commi 1 e 3, nei limiti
della disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui
all'articolo 5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in
attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui
all'articolo 2 ed ai lavoratori impegnati, nellambito dei cantieri
scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi
della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e successive
modifiche, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.
2. Il programma determina lammontare delle risorse a favore
dei datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui allarticolo 2
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in
misura superiore in caso di assunzione da parte di enti pubblici
operanti nel territorio regionale.
3. il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
A) Determinazione degli incentivi economici per la
ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di
esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di
parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di
disoccupazione nellambito territoriale in cui ha luogo la
stabilizzazione occupazionale;
B) Individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e
comunitarie;
C) promozione di forme associative, di accordo e di intesa
istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori, così da favorire lesercizio
coordinato delle relative funzioni;
D) integrazione con altri programmi regionali, statali e
comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione
professionale.
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ARTICOLO 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale
per lesercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria,
nell'ambito rispettivamente delle U.P.B. 341 e 431, i seguenti
capitoli:
a) Risorse di cui allarticolo 5, comma 2, della deliberazione
legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 per il
finanziamento del Fondo regionale per la stabilizzazione
occupazionale;
b) Assegnazione dallo Stato, ai sensi dellarticolo 8 del d.lgs
81/2000, delle risorse del Fondo per loccupazione di cui
allarticolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Conversione in legge, con modificazioni, delle D.L. 20 maggio
1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
delloccupazione).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
per lesercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria,
nell'ambito rispettivamente delle UPB F31 e F32, i seguenti
capitoli:
a) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa
approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte corrente);
b) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa
approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte capitale);
c) Utilizzazione delle risorse del Fondo per loccupazione di cui
allarticolo 1 del d.l. 148/1993, convertito, con modificazioni,
dalla l. 236/1993.
3. All'istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai
sensi dell'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001,
n. 25, con deliberazione della Giunta regionale.
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