LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 22-7-2002
REGIONE LAZIO

"Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 21
del 30 luglio 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

(Finalità)

	1. La Regione, nell’ambito di politiche attive dirette a favorire 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano 
in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i 
rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove, 
attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale 
con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente 
utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 
1999, n. 144), e delle altre categorie svantaggiate di lavoratori 
individuate dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

	1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano 
a favore dei lavoratori  di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 
81/2000. Si applicano, altresì, a favore delle altre categorie 
svantaggiate di lavoratori individuate nel  programma di cui 
all’articolo 4, con i limiti nello stesso previsti.

 

 

ARTICOLO 3

(Interventi)

	1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, 
promuove:

a) l’analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed 
attitudinali nonché il tipo e la durata dell’attività progettuale 
svolta;
b) la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche 
degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
c) l’istituzione di banche dati, l’effettuazione di studi e ricerche, 
l’organizzazione di convegni e seminari, la stampa di 
pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità 
occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze 
relative al mercato del lavoro;
d) l’aggiornamento e la riqualificazione professionale;
e) le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di 
ricerca e selezione del personale e di supporto alla 
ricollocazione professionale, ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle 
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1, della L.15 marzo 
1997, n. 59);
f) l’assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
g) l’esercizio di lavoro autonomo o d’impresa, sia in forma 
individuale che associata, anche attraverso attività di 
assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di 
promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, 
n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 
24 giugno 1997, n.196, in materia di interventi a favore di 
giovani inoccupati nel Mezzogiorno);
h) l’assunzione da parte di società abilitate all’attività di fornitura 
di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 
196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);
i) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e 
privati, nei capitolati posti a base di gara d’appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di 
assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel 
programma di cui all’articolo 4;
j) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa o di contratti di lavoro autonomo;
k) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione 
lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i 
soggetti pubblici e privati interessati;
l) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di 
attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui 
possono partecipare anche le camere di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura;
m) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere 
attraverso l’Agenzia Lazio Lavoro istituita dall’articolo 10 della 
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche.

	2. La Regione può assumere la partecipazione, anche 
maggioritaria, nelle società di capitali di cui al comma 1, lettera 
n), attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo 
sviluppo del Lazio — Sviluppo Lazio S.p.A., istituita dall’articolo 
24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e la “Progetti 
territoriali per l’occupazione — Proteo S.p.A.”, istituita ai sensi 
della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, di seguito 
denominata Proteo S.p.A..

	3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della 
Regione e le aziende unità sanitarie locali (ASL), nell’ambito 
delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di 
cui all’articolo 2, una quota pari al quaranta per cento dei posti 
vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di 
procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per 
l’inquadramento nei  diversi profili professionali e livelli 
funzionali.

	4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, la 
Regione:
a) concede un contributo una tantum per la fuoriuscita 
volontaria dalle attività socialmente utili;
b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale 
concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui 
contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per 
la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco 
occupazionale. 

	5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia 
annualmente, attraverso una quota delle risorse assegnate al 
fondo di cui all’articolo 5, la Proteo S.p.A. per lo svolgimento di 
attività di formazione e riqualificazione professionale, 
progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio nell’ambito degli 
interventi di cui al presente articolo diretti alla stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori socialmente utili.

 

 

ARTICOLO 4

(Programma operativo)

	1. la giunta regionale, previo parere della commissione 
consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli 
organismi  di cui agli articoli 7 ed 8 della l.r. 38 /1998, e 
successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione 
da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione (bur), il 
programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori di cui all’articolo 2, di seguito denominato 
programma. il programma definisce, in particolare: 

A) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare 
nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 3;
B) la natura, l’ammontare, le modalità ed i criteri di 
concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli 
interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa 
comunitaria concernente gli aiuti di stato;
C) I criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla 
lettera a); 
D) I soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla 
lettera a);
E) L’elenco regionale, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 
81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei 
lavoratori socialmente utili, aggiuntive a quelle previste dal 
medesimo articolo;
F) le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano 
degli interventi      di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, nei limiti 
della disponibilità di  risorse assegnate al fondo di cui 
all'articolo 5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in 
attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui 
all'articolo 2 ed ai lavoratori  impegnati, nell’ambito dei cantieri 
scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi 
della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e successive 
modifiche, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

	2. Il programma determina l’ammontare delle risorse a favore 
dei datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui all’articolo 2 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in 
misura superiore in caso di assunzione da parte di enti pubblici 
operanti nel territorio regionale.

	3. il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

A) Determinazione degli incentivi economici per la 
ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di 
esclusione dal mercato del  lavoro, valutato in ragione di 
parametri quali il disagio socio-economico ed  il tasso di 
disoccupazione nell’ambito territoriale in cui ha luogo la 
stabilizzazione occupazionale;
B) Individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e 
comunitarie;
C) promozione di forme associative, di accordo e di intesa 
istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori, così da favorire l’esercizio 
coordinato delle relative funzioni;
D) integrazione con altri programmi regionali, statali e 
comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione 
professionale.

 

 

ARTICOLO 5

(Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale)

	1. E’ istituito il Fondo regionale per la stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, di seguito 
denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi 
di cui all’articolo 3.
	2. Al Fondo sono destinati:
a. le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all’articolo 
3;
b. altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque 
interessati.

 

 

ARTICOLO 6

(Disposizioni finanziarie)

	1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, 
nell'ambito rispettivamente delle U.P.B. 341 e 431, i seguenti 
capitoli:
a) Risorse di cui all’articolo 5, comma 2, della deliberazione 
legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 per il 
finanziamento del Fondo regionale per la stabilizzazione 
occupazionale;
b) Assegnazione dallo Stato, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs 
81/2000, delle risorse del Fondo per l’occupazione  di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 
(Conversione in legge, con modificazioni, delle D.L. 20 maggio 
1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione).

	2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, 
nell'ambito rispettivamente delle UPB F31 e F32, i seguenti 
capitoli:
a) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa 
approvata nella seduta del 27 giugno 2002  (Parte corrente);
b) Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori di cui all'articolo 2, della deliberazione legislativa 
approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte capitale);
c) Utilizzazione delle risorse del Fondo per l’occupazione di cui 
all’articolo 1 del d.l. 148/1993, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 236/1993.

	3. All'istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai 
sensi dell'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, 
n. 25, con deliberazione della Giunta regionale.

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.


Data a Roma, addì 22 luglio 2002


Storace