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1. Trattativa privata. 1. Le unità
sanitarie locali possono far ricorso alla trattativa privata da motivare
nel relativo atto deliberativo, nei seguenti casi: a) per le forniture
il cui valore sia di importo non superiore in valuta italiana, a
duecentomila ECU IVA esclusa, purchè la fornitura stessa non rappresenti
nell'esercizio, frazionamento, ripetizione o completamento di altre
forniture (2); b) quando siano andate deserte le gare per asta
pubblica, licitazione privata, o appalto-concorso; c) per l'acquisto,
sia in Italia che all'estero, di beni la cui produzione è garantita da
privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti
tecnici necessari; d) per motivi di urgenza, imprevisti ed
imprevedibili e comunque non conseguenti ad inerzia, purchè la fornitura
sia limitata alle esigenze non procrastinabili; e) per l'affidamento di
forniture complementari ad una fornitura in atto, rese necessarie da
circostanze impreviste ed il cui importo non superi il 20 per cento del
contratto originario. 2. In caso di trattativa privata, il comitato di
gestione delibera l'assegnazione della commessa alla ditta ritenuta
idonea, interpellando, ad eccezione di quanto previsto ai punti c) ed e)
del precedente comma, almeno tre ditte o persone mediante lettera da
inviarsi a mezzo raccomandata a. r. (avviso di ricevimento). 3. Qualora
la fornitura sia di importo superiore a L. 50 milioni, I.V.A. esclusa, il
comitato di gestione, fermo restando l'obbligo di interpellare almeno tre
ditte o persone mediante lettera raccomandata a.r. nei casi indicati ai
punti a), b) e d) del precedente primo comma, delibera l'assegnazione
della commessa alla ditta ritenuta idonea, sentito il parere di
un'apposita commissione,nominata dal comitato stesso, composta dal
presidente o da un membro del comitato di gestione nonchè da un dirigente
amministrativo e da un dirigente sanitario appartenenti a servizi
interessati.
2. Capitolati d'oneri. 1. La Regione può emanare
capitolati d'oneri-tipo per i contratti delle unità sanitarie locali
relativi all'acquisizione di beni e servizi. 2. E' approvato il
capitolato d'oneri generale-tipo di cui all'allegato B. 3. Le
modificazioni al capitolato di cui al precedente comma sono approvate con
deliberazione della Giunta regionale (3).
3. (Omissis)
(4).
4. Elenco dei fornitori delle unità sanitarie locali. Le
aziende USL ed ospedaliere tengono appositi elenchi di fornitori cui far
ricorso nelle ipotesi di forniture di beni e servizi urgenti e non
programmabili di cui all'art. 1, lettera d) (5).
5. - 15. (Omissis)
(6).
Allegato
A
(Omissis).
============================================================ (1)
Pubblicata sul BUR 20 maggio 1989, n. 14. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 19 maggio 1990, n. 19 (S.S. n. 3).
(2) Lettera così
sostituita dall'art. 29, comma 1 della legge regionale 31 ottobre 1996, n.
45.
(3) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2 della legge
regionale 31 ottobre 1996, n. 45.
(4) Articolo abrogato dall'art.
29, comma 4 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45.
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 3 della legge regionale 31
ottobre 1996, n. 45.
(6) Articoli abrogati dall'art. 29, comma 4
della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45. |