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1. 1. Al fine di tutelare il cittadino e di
reprimere il fenomeno dell'abusivismo č istituito il tesserino personale
di identificazione per i sanitari obbligatoriamente iscritti nei relativi
albi professionali.
2. 1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che
esercitino la propria attivitā professionale presso studi, ambulatori o
strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il
tesserino di identificazione di cui all'art. 1.
3. 1. Il tesserino
personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il
tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve,
inoltre, riportare le relative generalitā, nonchč il numero di posizione
relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni
altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione
all'esercizio della professione sanitaria. 2. Compete all'ordine
provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto
tesserino.
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Pubblicata sul BUR 10 maggio 1993, n. 13. Riprodotta sulla G.U. della
Repubblica 27 novembre 1993, n. 47 (S.S. n. 3). |