L.R. 27 Aprile 1993, n. 23
Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri.

 
1. 1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo č istituito il tesserino personale di identificazione per i sanitari obbligatoriamente iscritti nei relativi albi professionali.

2. 1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitino la propria attivitā professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'art. 1.

3. 1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalitā, nonchč il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.
2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto tesserino.


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(1) Pubblicata sul BUR 10 maggio 1993, n. 13.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 novembre 1993, n. 47 (S.S. n. 3).