LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 20-11-2001
REGIONE LAZIO

Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 34
del 10 dicembre 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 6
IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE


Promulga



La seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)


1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali di cui al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in 
materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28 
marzo 2000, n. 76, in materia di contabilità delle regioni, 
assicura l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
regionale, nonché il coordinamento tra la programmazione 
regionale e il bilancio e la sua gestione.

2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:
a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e 
territoriale, generale e settoriale, e la programmazione 
finanziaria e di bilancio della Regione;
b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonché 
l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;
c) la gestione del bilancio regionale;
d) la rendicontazione generale regionale;
e) il controllo di gestione ed il controllo di regolarità contabile;
f) le modalità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli 
enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a 
partecipazione regionale e le modalità di assegnazione delle 
risorse agli enti locali.

ARTICOLO 2

(Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale)



1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale è ispirato ai 
seguenti principi:
a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella 
statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di 
stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
Europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito 
nazionale;
b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti 
contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione;
c) favorire forme di partecipazione degli enti locali e delle 
organizzazioni economico-sociali alla programmazione 
finanziaria e di bilancio della Regione;
d) applicare forme di delegificazione, semplificazione ed 
accelerazione delle procedure;
e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello 
regionale e locale conseguente al decentramento 
amministrativo;
f) rispettare la distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo degli 
organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa 
dei dirigenti.

ARTICOLO 3

(Regolamento di contabilità regionale)


1. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, 
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, adotta un apposito regolamento di 
contabilità regionale di attuazione della legge stessa, con 
particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è ad esso 
espressamente rinviata.

ARTICOLO 4

(Obiettivi della programmazione economico sociale e 
territoriale regionale)


1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed 
amministrative con il metodo della programmazione, nel 
rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dall’articolo 5 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

2. A tal fine la Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il 
concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi 
generali e settoriali della programmazione economico sociale 
e della programmazione territoriale regionale.

3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione 
ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi 
necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.

ARTICOLO 5

Strumenti della programmazione economico-sociale regionale


1. La programmazione economico-sociale della Regione si 
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) il programma economico-sociale regionale generale 
(PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere 
economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei 
diversi ambiti territoriali;
b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, 
che, con riferimento a particolari comparti d’interesse 
economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in 
coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in 
attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti 
comunitari.

ARTICOLO 6

(Disciplina della programmazione economico-sociale 
regionale)


1. Con apposita legge regionale si provvede all’adeguamento 
della disciplina relativa alla programmazione 
economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 
17, ai principi contenuti nel d.lgs. 267/2000.

2. Nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale di cui 
al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
della l.r. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della 
programmazione economico-sociale, nonché le procedure di 
adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i 
modi di partecipazione degli enti locali.

ARTICOLO 7

(Strumenti della programmazione territoriale regionale)


1. La programmazione territoriale della Regione si realizza 
attraverso i seguenti strumenti:
a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli 
obiettivi generali da perseguire in relazione all’uso ed 
all’assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e 
programmatiche;
b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti 
di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e 
specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di 
organizzazione territoriale da quest’ultimo previsti, in attuazione 
di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

ARTICOLO 8

(Disciplina della programmazione territoriale regionale)


1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione 
è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e 
successive modificazioni.

ARTICOLO 9

(Contenuto)


1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e 
territoriale di cui al capo I del presente titolo e la 
programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del 
titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo 
conto del documento di programmazione 
economico-finanziaria presentato dal Governo al Parlamento ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 
successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio 
pluriennale regionale di cui all’articolo 13, in particolare:
a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi 
allo sviluppo del reddito e dell’occupazione nella Regione;
b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei 
relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna 
annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi 
di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti 
riferimento per la programmazione della spesa regionale;
c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali 
necessarie all’attuazione delle previsioni programmatiche di 
cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e 
pluriennale; 
d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da 
coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno 
degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio 
pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla 
manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni 
programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro 
delle risorse di cui alla lettera c) ;
f) esprime la valutazione di massima dell’effetto 
economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui 
alla lettera e).

3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i 
criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella 
legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di 
cui agli articoli 11 e 12.

ARTICOLO 10

(Adozione del DPEFR)


1. Il DPEFR è adottato dal Consiglio entro il 30 settembre di 
ciascun anno, su proposta della Giunta, da presentare al 
Consiglio stesso entro il 31 luglio.

2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta 
all’esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie 
locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed 
organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 
della l.r. 14/1999.

3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque, 
la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle 
proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e 
pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.

ARTICOLO 11

(Legge finanziaria regionale)


1. Contestualmente alla proposta di legge regionale 
concernente il bilancio annuale e pluriennale, la Giunta 
presenta al Consiglio, per l’approvazione, la proposta di legge 
finanziaria regionale.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, 
espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il 
periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e 
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale 
delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di 
adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi.

3. La legge finanziaria stabilisce:
a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di 
indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio 
pluriennale;
b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono 
sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali 
ad imposte erariali di competenza della Regione, nonché di 
imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto 
dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce; 
c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo 
contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;
d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per 
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a 
carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali, 
che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;
f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi 
regionali alla legge finanziaria.

4. La legge finanziaria non può istituire nuove imposte e tasse, 
né disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da 
iscrivere nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti 
delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive 
di autorizzazioni di spesa corrente.

ARTICOLO 12

(Leggi regionali collegate)


1. Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale, 
la Giunta può presentare al Consiglio uno o più proposte di 
legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con 
le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR, 
norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre 
norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul 
bilancio.

ARTICOLO 13

Contenuto)

1. Il bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di 
competenza in conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e 
dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR, 
determina, per il periodo di riferimento della programmazione 
stessa e, comunque, per un periodo non superiore al 
quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la 
Regione prevede di acquisire e di impiegare.

2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l’andamento delle entrate e delle spese in base alla 
legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio 
pluriennale a legislazione vigente).
b) le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese 
tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel 
DPEFR (bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la 
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o 
maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi 
futuri.

4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che 
comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non 
previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa 
indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio 
pluriennale a legislazione vigente.

5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate, 
tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di 
indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal 
bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento 
dell’indebitamento.

6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo 
compreso nel bilancio pluriennale non può superare il totale 
delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

7. Il bilancio pluriennale è redatto, nel rispetto dei criteri e dei 
parametri fissati nel DPEFR, per unità previsionali di entrata e 
di spesa e, nell’ambito di quest’ultima, vengono evidenziati i 
trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in 
conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l.r. 
14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di 
programmazione.

8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonché 
le norme di coordinamento dell’ordinamento regionale e 
dell’ordinamento degli enti locali in materia di bilancio 
pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 14

(Approvazione)


1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale 
ed è approvato dal Consiglio con apposito articolo della legge 
regionale di bilancio.

2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce 
autorizzazione alla riscossione delle entrate né all'esecuzione 
delle spese in esso contemplate.

ARTICOLO 15

(Leggi regionali di spesa)


1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese 
ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura 
finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico 
dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresì, l'ammontare 
e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.

3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia 
stato già presentato al Consiglio, deve essere anche indicata la 
spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con 
riferimento al bilancio stesso.

4. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a 
carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo 
gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando 
alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entità 
della relativa spesa. In tale caso può essere dato corso alle 
procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con 
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo 
dell'amministrazione di assumere impegni a norma 
dell’articolo 37.

5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere 
pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, 
nonché la quota eventuale a carico del bilancio annuale in 
corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi 
bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa 
destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
6. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista 
per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi 
per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della 
stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui 
esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la 
stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di 
obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma 
in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli 
stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme 
corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel 
corso del relativo esercizio.

ARTICOLO 16

(Modalità per la copertura finanziaria)


1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino 
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, 
esclusivamente, con le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi 
speciali di cui all’articolo 25, con preclusione dell’utilizzo di 
accantonamenti  del conto capitale per iniziative di parte 
corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di 
spesa;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o 
maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove e 
maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o 
maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere 
corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli 
oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture 
finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le 
minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle 
norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione 
relativa agli anni considerati dal bilancio pluriennale e 
dell’onere complessivo con riferimento agli obiettivi che si 
intendono perseguire. Nella relazione sono, altresì, indicati i 
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni 
altro elemento utile per l’esame della proposta di legge 
regionale.

ARTICOLO 17

(Unità temporale, contenuto ed approvazione)


1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in 
termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la 
gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione 
vigente.

2. L’unità temporale del bilancio annuale è l'anno finanziario 
che coincide con l'anno solare.

3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la 
spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR, 
in unità previsionali di base determinate in relazione ad aree 
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nell’ambito 
delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità 
speciali, sia nell’entrata che nella spesa, sono articolate in 
capitoli.

4. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla 
chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle 
spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio al quale il 
bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle 
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui.

5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), è 
iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al 
termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo 
determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a 
specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata 
dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di 
indebitamento già autorizzati.

6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), è iscritto 
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio 
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle 
effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da 
perseguire nell’anno di riferimento, e conseguentemente non 
sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa 
storica incrementale.

 8. Il bilancio annuale è approvato con legge regionale, su 
proposta della Giunta, entro i termini previsti dallo Statuto. 
Formano oggetto di specifica approvazione da parte del 
Consiglio gli elementi di cui al comma 4, relativi a ciascuna 
unità previsionale di base, e le contabilità speciali nel loro 
complesso.

9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le 
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della 
gestione e della rendicontazione. In tale documento sono, 
altresì, indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di 
ciascuna unità previsionale di base e il carattere 
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con 
l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli 
sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e 
secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la 
spesa.

ARTICOLO 18

(Criteri di integrità universalità ed unità)


1. Il bilancio annuale è redatto nel rispetto dei seguenti criteri :
a) criterio dell’integrità, in base al quale tutte le entrate sono 
iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di 
eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono 
iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere 
ridotte delle entrate correlative;
b) criterio dell’universalità, in base al quale sono vietate le 
gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;
c) criterio dell’unità, in base al quale tutte le somme assegnate 
a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel 
bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i 
casi seguenti:
1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni da 
parte dello Stato;
2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di 
destinazione.

ARTICOLO 19

(Classificazione delle entrate)


1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti 
titoli:
a) Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal 
gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 
corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: entrate extratributarie;
d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione  
di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto 
capitale;
e) Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni 
creditizie;
f) Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1, con l’esclusione delle entrate 
per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la 
natura dei cespiti e articolate in unità previsionali di base. 

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità 
fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel 
documento tecnico di cui all’articolo 17, comma 9, in uno o più 
capitoli secondo il rispettivo oggetto.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono 
essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 17, comma 
4, la numerazione progressiva e la denominazione.

5. Lo stato di previsione dell’entrata contiene un riassunto delle 
categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

ARTICOLO 20

(Classificazione delle spese)


1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per ambiti di 
intervento, per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche 
regionali, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale. 

2. Le spese di cui al comma 1, con esclusione delle spese per 
contabilità speciali, sono articolate in unità previsionali di base .

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità 
fondamentali di classificazione delle spese e sono ripartite, nel 
documento tecnico di cui all’articolo 17, comma 9, in uno o più 
capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto economico.

4. Non possono essere incluse nella medesima unità 
previsionale di base spese correnti, spese in conto capitale e 
spese che attengono a rimborso di mutui e ad altre forme di 
indebitamento.

5. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono 
essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 17, comma 
4, la numerazione progressiva e la denominazione.

6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per 
ambiti di intervento e funzioni-obiettivo.

ARTICOLO 21

(Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto - Allegati al 
bilancio annuale)


1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i 
totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per ambiti 
di intervento e funzioni—obiettivo. Al quadro generale è allegato 
un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da 
assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato, con le spese 
aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

2. Al bilancio annuale, oltre a quanto previsto da singole 
disposizioni della presente legge, sono allegati:
a) l’elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può 
procedere a variazioni compensative;
b) l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla 
Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate 
dalle leggi regionali vigenti;
c) l’elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e 
da contrarre;
d) la riclassificazione del bilancio annuale per consentire 
l’unificazione della classificazione, anche economica, delle 
entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di 
spesa, e per conseguire la necessaria armonizzazione con il 
bilancio dello Stato.

3. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e allegati del bilancio 
annuale sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

ARTICOLO 22

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di 
competenza e di cassa, un fondo di riserva per le  spese 
obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di 
copertura.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del 
Presidente della Giunta, le somme necessarie per integrare gli 
stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione 
vigente che abbiano natura obbligatoria.

3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni 
caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per 
l’ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui 
passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi 
dell’articolo 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi 
di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e 
quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse.

4. L’elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere 
integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, è 
allegato al bilancio annuale.

ARTICOLO 23

(Fondo di riserva per le spese impreviste)


1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di 
competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese 
impreviste .

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con 
deliberazione della Giunta, le somme occorrenti per provvedere 
alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese, 
dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili all’atto 
dell’approvazione del bilancio o del relativo assestamento, che 
rivestano carattere di assoluta necessità nell’ambito delle 
funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non 
impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della 
Giunta è comunicata al Consiglio.

3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 è allegato al 
rendiconto generale annuale regionale di cui all'articolo 48.

ARTICOLO 24

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)


1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un 
fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si 
rendono necessari, nel corso dell’esercizio finanziario, sui 
diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in 
sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio. 
L’ammontare di tale fondo è determinato con la legge regionale 
di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo 
dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare 
previste nel bilancio di cassa.

2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 e le relative 
destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del 
bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta 
da comunicare al Consiglio.

ARTICOLO 25

(Fondi speciali)


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 
possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far 
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali 
che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti 
di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in 
aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, 
oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei 
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano 
destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto 
capitale. 

4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali 
non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono 
economie di spesa.

5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti 
legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio 
finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi 
speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali 
fondi, purché detti provvedimenti entrino in vigore prima del 
rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il 
termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo 
caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al 
fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre 
le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel 
bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i 
relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o 
maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una 
annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate 
con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a 
quando non sia approvato il rendiconto generale di tale 
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene 
conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione.

7. L’elenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura 
finanziaria sono destinati i fondi speciali è allegato al bilancio 
annuale.

ARTICOLO 26

(Equilibrio del bilancio annuale)


1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati 
non può essere superiore al totale delle entrate di cui si 
prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza 
iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere 
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel 
medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da 
mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge 
regionale di bilancio nei limiti di cui all’articolo 45.

ARTICOLO 27

(Assestamento del bilancio)


1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio, su proposta della 
Giunta, approva con legge regionale l'assestamento del 
bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono 
opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli 
stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere 
pluriennale, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 26, si 
provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi 
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;
b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo 
finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo, 
positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese 
impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni 
intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e 
passivi;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa 
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli 
elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di 
spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso, 
ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, 
all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio 
volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi 
dell’articolo 26.

ARTICOLO 28

(Variazioni di bilancio)


1. Con deliberazione della Giunta possono essere disposte 
variazioni al bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla 
medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le 
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in 
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente 
regolate con legge;
b) variazioni compensative nell’ambito della stessa o di diverse 
unità previsionali di base di conto capitale, anche tra 
stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si 
tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla 
stessa funzione-obiettivo.

2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti 
legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta ad 
effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima 
classificazione economica, tra unità previsionali di base 
strettamente collegate nell’ambito della stessa 
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con 
le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria 
flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la 
Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni 
compensative anche tra unità previsionali di base diverse, 
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di 
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri 
strumenti di programmazione negoziata.

3. Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta 
dell’assessore al bilancio, possono essere disposte variazioni 
al bilancio per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, 
per iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a 
scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, 
nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando l’impiego di 
queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o 
regionali. Tali variazioni possono essere disposte anche 
durante l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’articolo 
29.

4. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o 
autorizzata con legge regionale, fatto salvo quanto previsto dagli 
articoli 22, 23, 24 e 25.

5. Ogni variazione al bilancio, salvo quelle di cui al comma 3, 
può essere disposta entro il 30 novembre dell'anno cui il 
bilancio si riferisce.

6. Ogni variazione al bilancio è comunicata al Consiglio ed è 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 29

(Esercizio provvisorio del bilancio)


1. Nel caso in cui la legge regionale di bilancio non sia 
approvata nei termini previsti dallo Statuto, può essere 
autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo 
non superiore a tre mesi, con legge regionale approvata dal 
Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.

2. La legge regionale relativa all’esercizio provvisorio autorizza 
l’accertamento e la riscossione delle entrate nonché l’impegno 
e il pagamento delle spese sulla base della proposta di 
bilancio annuale presentata dalla Giunta al Consiglio. La 
stessa legge stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione 
delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti 
utilizzabili delle altre spese fino all'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 30

(Programma annuale di attività dell’amministrazione regionale)


1. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di 
bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta 
adotta il programma annuale di attività dell’amministrazione 
regionale, che costituisce l’atto d’indirizzo e di direttiva 
dell’organo politico nei confronti dei dirigenti per l’attività 
amministrativa e gestionale di loro competenza, nonché il 
riferimento per l’esercizio del controllo strategico previsto dalla 
normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture 
organizzative e del personale.

2. Il programma annuale di attività assegna ai direttori delle 
strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da 
realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le 
relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, 
umane e strumentali. La Giunta può modificare tale 
programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni, 
conseguenti anche all’assestamento o a variazioni del bilancio 
annuale, che ne richiedano un riadattamento.

ARTICOLO 31

(Programma annuale direzionale)


1. Sulla base del programma annuale di attività di cui 
all’articolo 30, ciascun direttore di struttura organizzativa apicale 
adotta il programma annuale direzionale, che costituisce l’atto 
di individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei progetti e 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnati 
dall’organo politico, ai vari livelli di responsabilità dirigenziale 
nonché il riferimento per l’esercizio del controllo di gestione di 
cui all’articolo 54.

2. Il programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti 
sottordinati al direttore della struttura organizzativa apicale la 
responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti 
e ripartisce tra i dirigenti stessi le necessarie risorse umane, 
finanziarie e strumentali.

ARTICOLO 32

(Soggetti competenti)


1. Spetta ai dirigenti l’attività amministrativa e gestionale 
nell’ambito delle rispettive competenze definite ai sensi della 
normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture 
organizzative e del personale.

2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, i dirigenti 
assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione regionale 
verso l’esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare 
l’attività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti 
procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano 
efficacia dal momento della stipula.

3. La gestione delle spese e delle entrate è effettuata nel 
rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente 
titolo e nell’articolo 55 e secondo la specifica disciplina dettata 
dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 33

(Realizzazione delle entrate)


1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi 
dell’accertamento, della riscossione e del versamento. Per 
talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e 
formalizzate con un unico atto.

2. Mediante l’accertamento, sulla base di idonea 
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la 
sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto 
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la 
relativa scadenza.

3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme 
dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri 
eventuali soggetti incaricati della riscossione.

4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme 
riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va 
imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato 
di previsione dell'entrata del bilancio annuale.

ARTICOLO 34

(Residui attivi e minori entrate)


1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non 
riscosse o non versate al termine dell'esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del 
bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale 
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ARTICOLO 34

(Residui attivi e minori entrate)


1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non 
riscosse o non versate al termine dell'esercizio.

2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del 
bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale 
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ARTICOLO 35

(Crediti di modesta entità)


1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di 
entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione 
di importo complessivamente non eccedente quello 
determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e, 
comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle 
operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso 
provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui 
di tali crediti eventualmente già accertati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonero da 
qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione 
delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti 
sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

ARTICOLO 36

(Realizzazione delle spese)


1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi 
dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del 
pagamento. Per alcune spese tali fasi possono essere 
ricomprese nel medesimo atto.

ARTICOLO 37

(Impegno)


1. Con l’impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti 
delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di 
competenza.

2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di 
competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla 
Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a 
creditori determinati o determinabili purché la relativa 
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l’entrata in vigore della legge regionale di bilancio e 
delle successive variazioni, senza necessità di ulteriori atti, è 
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al 
personale regionale e per gli oneri accessori;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli 
interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.

4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla 
base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia 
indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano 
impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che 
vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel 
caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti 
o convenzioni per le quali sia noti i creditori, gli importi e la 
durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende 
automaticamente, per la durata del contratto o della 
convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa 
autorizzata.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle 
risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta 
può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli 
esercizi successivi, in conformità con l’importo e secondo la 
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, 
approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, 
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;
c) dagli atti programmatori adottati dal Consiglio.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), l’impegno può 
essere assunto nei limiti dell’intero stanziamento previsto dal 
bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque, 
essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di 
bilancio.

7. Allo stesso fine di cui comma 5, la Giunta può autorizzare, 
per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad 
assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti 
aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di 
selezione o di affidamento dell’incarico previste dalle norme di 
legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo 
dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio 
annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle 
procedure di selezione o di affidamento dell’incarico sostanzia 
la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per 
i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo 
per la concessione del finanziamento o per l’affidamento 
dell’incarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme 
impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono 
reiscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi 
capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo 
esaurimento degli impegni originariamente assunti. 

8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno 
di spesa a carico del bilancio annuale devono essere 
sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di 
contabilità ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 55.

ARTICOLO 38

(Liquidazione)


1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione 
ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si 
determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei 
limiti dell’ammontare dell’impegno assunto.

2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli 
stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.

ARTICOLO 39

(Ordinazione e pagamento delle spese)


1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al 
tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene 
con l’emissione del mandato di pagamento. 

2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per 
competenza e residui, nei limiti dell’importo dell’originario 
impegno e dei relativi stanziamenti di cassa.

3. Prima dell’approvazione del rendiconto generale annuale di 
cui all’articolo 48 possono essere emessi mandati di 
pagamenti in conto residui, purché, sulla base delle 
registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra 
i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 
stesso.

4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del 
controllo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 55.

ARTICOLO 40

(Residui passivi ed economie di spese)


1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi 
dell’articolo 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad 
eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere 
a) e b).

2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di 
competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui 
passivi a norma del presente articolo costituiscono economie 
di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati 
finali della gestione.

3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più 
di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è 
perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto 
capitale.

4. L’accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei 
residui passivi è disposto con decreto del Presidente della 
Giunta, su proposta dell’assessore al bilancio, da adottare 
entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto 
viene disposta l’eliminazione dal conto dei residui passivi delle 
partite perenti ai sensi dell’articolo 41.

ARTICOLO 41

(Perenzione amministrativa)


1. Decorso il termine previsto dall’articolo 40, comma 3, per la 
conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme 
sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione 
amministrativa.

2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto 
dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il 
reclamo da parte dei creditori, è consentita, l’iscrizione nel 
bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.

ARTICOLO 42

(Sevizio di tesoreria)


1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle 
operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con 
riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle 
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 
connessi, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e 
convenzionali.

2. Il servizio è affidato, mediante procedure di evidenza 
pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale 
vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli 
o associati, esercenti attività nel territorio della Regione e che 
abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di 
assicurare un servizio rapido e capillare.

3. Il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di 
tesoreria è approvato dalla Giunta e disciplina, in particolare:
a) la gestione gratuita del servizio;
b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione 
del servizio;
c) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dell’articolo 47; 
d) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di 
quello debitore sulle anticipazioni.

4. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i 
connessi rapporti obbligatori .sono disciplinati da apposita 
convenzione approvata dalla Giunta, della quale costituisce 
parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.

5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, il 
tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del 
servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il 
riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché dei 
depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della 
Regione.

ARTICOLO 43

(Funzionari delegati)


1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità e dei 
limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, aperture di credito a 
favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di 
funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi 
in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono 
ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero 
buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il 
pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di 
ciascun ordine di accreditamento.

2. Al bilancio annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a 
carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi 
del presente articolo.

ARTICOLO 44

(Gestione dei fondi statali e dell’Unione europea assegnati alla 
Regione)


1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le 
quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dell’Unione 
europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione può 
stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, 
nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che 
disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione può 
compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo 
stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

2. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene 
l’assegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al 
comma 1, attribuire le relative spese alla competenza 
dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia 
possibile far luogo all’impegno di tali spese entro il termine 
dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

ARTICOLO 45

Mutui ed altre forme di indebitamento)


1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di 
indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di 
bilancio in misura non superiore al totale delle spese di 
investimento incrementato di quelle per l’assunzione di 
partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto 
dell’esercizio precedente, determinata dalla mancata 
contrazione dell’indebitamento già autorizzato, ai sensi 
dell’articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 
281 e successive modificazioni. 

2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per 
capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di 
indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato non può 
superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle 
entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio. 
In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare 
copertura nell’ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo 
indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio il 
rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui 
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è 
autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria 
regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 
precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al 
bilancio stesso, la quale specifica, altresì, l’incidenza 
dell’operazione sull’esercizio finanziario in corso e su quelli 
futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri. 
L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio 
si riferisce.

5 Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione 
alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta determinandone le 
condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni 
legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo 
conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi 
della normativa vigente.

6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro 
il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i 
residui attivi.

7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in 
relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non 
perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori 
entrate rispetto alle previsioni.

ARTICOLO 46

(Garanzie prestate dalla Regione)


1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in 
via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di 
enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del 
relativo rischio.

2. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di spesa 
dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo 
previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per 
l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il 
complesso delle garanzie prestate.

3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate 
con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui 
all’articolo 22.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di 
apposita convenzione, nella quale viene anche previsto 
l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme 
eventualmente erogate dalla Regione.

5. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per 
l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è 
chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.

ARTICOLO 47

(Anticipazioni di cassa)


1. Con deliberazione della Giunta possono essere contratte 
anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo 
scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un 
importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate 
tributarie.

2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui 
sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata 
e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza 
che di cassa.

ARTICOLO 48

(Rendiconto generale annuale regionale)


1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto 
generale annuale regionale.

2. Il rendiconto generale annuale comprende il conto del 
bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del 
patrimonio.

ARTICOLO 49

(Approvazione)


1. Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla Giunta entro 
il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce 
l'esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci 
giorni, al Collegio dei revisori dei conti.

2. Entro il 30 giugno la Giunta presenta il rendiconto generale 
annuale al Consiglio, corredato della relazione del Collegio dei 
revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto 
consuntivo del Consiglio, per l'approvazione con legge 
regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima 
dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio 
successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.

ARTICOLO 50

(Conto del bilancio)


1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle 
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio 
annuale. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche 
regionali, in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 10, 
comma 3, del d.lgs. 76/2000, sulla base della classificazione 
per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo 
da consentire la valutazione economica e finanziaria delle 
risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi 
stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo 
di entrata del bilancio annuale:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell'esercizio 
cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto 
competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate 
nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto 
alle previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate 
rispetto alla previsione di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell'esercizio 
ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi 
riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi 
precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle 
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al 
nuovo esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso 
dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine 
dell'esercizio.

3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo 
di spesa del bilancio annuale:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all’inizio 
dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati 
nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli 
stanziamenti;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli 
stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all’inizio 
dell'esercizio, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso 
dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi 
precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle 
cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al 
nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso 
dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine 
dell'esercizio.

ARTICOLO 51

(Conto generale del patrimonio)


1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori 
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si 
riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Ferma restando l’attuale distinzione in categorie dei beni, è 
introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore 
classificazione, al fine di consentire l’individuazione dei beni 
suscettibili di utilizzazione economica.

3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei 
punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del 
patrimonio.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei 
beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla 
data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con 
l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito 
da essi prodotto.

ARTICOLO 52

(Allegati al rendiconto generale annuale)


1. Al rendiconto generale annuale, oltre a quanto previsto da 
specifiche disposizioni della presente legge, sono allegati:
a) la nota illustrativa della Giunta che evidenza il significato 
amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel 
rendiconto;
b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto 
generale del patrimonio, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi 
dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, al fine di 
consentire l’armonizzazione con il rendiconto dello Stato.

2. Eventuali ulteriori allegati o quadri riepilogativi del rendiconto 
generale annuale sono disciplinati dal regolamento di 
contabilità.

ARTICOLO 53

(Scopo e disciplina dei controlli)


1. La Regione, nell’ambito del sistema dei controlli interni di cui 
al d.lgs. 286/2000, attua un sistema di controllo di gestione e di 
controllo di regolarità contabile teso a:
a) garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
dell’amministrazione regionale (controllo di gestione);
b) garantire la rispondenza dell’azione dell’amministrazione 
regionale alle norme di contabilità (controllo di regolarità 
contabile).

2. L’organizzazione ed il funzionamento del sistema dei controlli 
interni sono definiti dalla normativa regionale in materia di 
ordinamento delle strutture organizzative e del personale, fatte 
salve le disposizioni contenute nel presente titolo e nel 
regolamento di contabilità in relazione ai controlli di cui al 
comma 1.

ARTICOLO 54

(Controllo di gestione)


1. Il controllo di gestione costituisce il supporto per l’esercizio 
dell’attività amministrativa e gestionale di competenza dei 
dirigenti delle strutture organizzative apicali. Esso consiste 
nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei 
progetti assegnati con il programma annuale direzionale di cui 
all’articolo 31, mediante una gestione delle risorse disponibili 
rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al 
fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a 
conoscenza della struttura competente per la valutazione e il 
controllo strategico prevista dalla normativa regionale vigente in 
materia di ordinamento delle strutture organizzative e del 
personale.

ARTICOLO 55

(Controllo di regolarità contabile)



1. Il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica che le 
risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente 
alla destinazione prevista dalle specifiche norme e nel rispetto 
delle disposizioni concernenti la gestione del bilancio regionale 
dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilità.

2. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti 
comportanti spesa a carico del bilancio annuale:
a) i dirigenti competenti, nell’apporre la propria firma, 
assumono la responsabilità della rispondenza dell’utilizzazione 
delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le 
norme legislative le hanno destinate, nonché della regolarità 
della documentazione giustificativa della spesa;
b) i dirigenti dei servizi di contabilità, nell’apporre la propria 
firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione 
all’interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di 
registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli 
di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la 
disponibilità del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto 
della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto 
dell’annualità del bilancio;
c) i dirigenti dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non 
sussistono i requisiti per la registrazione dell’impegno di 
spesa o per l’emissione del titolo di pagamento, ai sensi della 
lettera b), restituiscono l’atto al dirigente competente con 
l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’ulteriore corso, 
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono 
rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i 
principi generali della revisione aziendale.

ARTICOLO 56

(Ambito di applicazione)



1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti 
gli enti che operano nell’ambito del territorio regionale e nelle 
materie riservate alla competenza della Regione stessa.

2. Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con 
apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti, 
si applica la disciplina del presente capo concernente le forme 
e i termini dell’approvazione dei relativi bilanci e rendiconti e le 
eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di 
contabilità.

3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica l’apposita 
disciplina, concernente le forme ed i termini per i controlli sui 
relativi bilanci, dettata dal regolamento di contabilità, tenendo 
conto della specificità dei singoli enti e delle norme contenute 
nelle relative leggi istitutive. 

4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a 
partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di 
contabilità.

ARTICOLO 57

(Bilanci annuali di previsione)



1. I bilanci annuali di previsione degli. enti, adottati dai 
competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di 
cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio 
pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa 
annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo 
criteri fissati dalla Giunta nella medesima deliberazione di cui 
all’articolo 56, comma 2, in conformità alle disposizioni dettate 
dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un 
bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.

2. I bilanci annuali degli enti devono pervenire alla Giunta entro 
il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci stessi 
si riferiscono.

3. La Giunta presenta al Consiglio il bilancio annuale della 
Regione unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono 
approvati dal Consiglio con appositi articoli della legge di 
bilancio di cui costituiscono allegato.

4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio 
annuale da parte degli enti, la Regione non può disporre 
l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun 
mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare 
complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio 
annuale regionale, fino a quando non sia approvato dal 
Consiglio il bilancio annuale dell'ente inadempiente con 
apposito articolo della legge regionale di assestamento o di 
variazione al bilancio annuale della Regione.

ARTICOLO 58

(Assestamento e variazioni dei bilanci annuali)


1. L'assestamento dei bilanci annuali e gli eventuali 
provvedimenti di variazione, adottati dai competenti organi degli 
enti, sono approvati con deliberazione del Consiglio entro 
quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa 
proposta da parte della Giunta.

2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti 
amministrativi di approvazione dell’assestamento o delle 
variazioni ai bilanci annuali di cui al comma 1 entro i trenta 
giorni successivi alla data di ricezione degli atti stessi.

ARTICOLO 59

(Esercizio provvisorio dei bilanci annuali)



1. Sono estese agli enti le norme concernenti l'esercizio 
provvisorio previste dall'articolo 29.

2. La legge regionale di cui all’articolo 29, comma 1, contiene 
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti.

ARTICOLO 60

(Rendiconti generali annuali)


1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a 
quanto disposto per il rendiconto generale annuale della 
Regione, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire 
alla Giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui 
si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa 
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini 
finanziari.

2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti 
amministrativi di approvazione del rendiconti generali annuali 
entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i 
rendiconti stessi.

3. Il Consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro 
quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte 
della Giunta, approva il rendiconto generale annuale dei singoli 
enti.

4. In allegato al rendiconto generale annuale della Regione è 
esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese 
degli enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di 
adozione del proprio rendiconto generale annuale, secondo 
uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta.

ARTICOLO 61

(Finanziamento e controllo delle funzioni conferite)



1. La disciplina delle modalità di finanziamento e di controllo da 
parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi 
conferiti agli enti locali è contenuta nel titolo II, capi IV eV, e 
nell’articolo 192 della l.r. 14/1999.

2. Le modalità di rendicontazione, da parte degli enti locali, 
delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate sono 
disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la 
delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal 
regolamento di contabilità.

ARTICOLO 62

(Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di 
programmazione)


1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per 
la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti 
stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria, 
statale e regionale.

2. Nel caso in cui si protraggano da parte dell’ente locale 
situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma 
1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, della l.r. 14/1999.

ARTICOLO 63

(Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio)


1. Il Consiglio dispone di entrate costituite da:
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) donazioni ed atti di liberalità;
c) corrispettivi di contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti.

2. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio, con allegato il 
bilancio pluriennale, è predisposto dall’Ufficio di Presidenza nel 
rispetto dei principi di cui al d.lgs. 76/2000 nonché del 
regolamento di contabilità del Consiglio e sottoposto a 
quest’ultimo per l’approvazione, previo esame e parere da 
parte della competente commissione consiliare permanente.

3. Per consentire l’iscrizione nel bilancio della Regione delle 
somme di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio 
provvede, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si 
riferisce il bilancio annuale, a comunicare al Presidente della 
Giunta il fabbisogno di spesa del Consiglio. Tale fabbisogno è 
iscritto in un’unica unità previsionale di spesa, con la 
denominazione  “Spese del Consiglio regionale”.

4. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio finanziario si 
rendessero necessarie variazioni alle dotazioni finanziarie, il 
Consiglio provvede, con le procedure fissate al comma 2, a 
rideterminare il proprio fabbisogno. La relativa deliberazione è 
trasmessa ad opera del Presidente del Consiglio al Presidente 
della Giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.

5. Per l’amministrazione dei propri fondi il Consiglio utilizza un 
conto corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di 
notoria solidità da individuarsi a seguito di esperimento di 
procedure di evidenza pubblica. Tale istituto assume la 
funzione di tesoriere del Consiglio

6. Il rendiconto annuale della gestione del bilancio del 
Consiglio è approvato dal medesimo con le stesse procedure 
di cui al comma 2 ed è trasmesso al Presidente della Giunta 
entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce 
l’esercizio finanziario, ai fini dell’inclusione nel rendiconto 
generale annuale della Regione.

ARTICOLO 64

(Abrogazioni)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge sono abrogate, in particolare:
a) la legge regionale 2 settembre 1972, n.6;
b) la legge regionale 12 aprile 1977, n.15;
c) la legge regionale 30 aprile 1991, n.19;
d) l’articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11;
e) l’articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6.

2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dall’articolo 19, 
comma 6, della l.r. 6/1999.

3. Tutti i rinvii contenuti nelle leggi regionali alle norme abrogate 
ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono riferiti alle corrispondenti 
disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 65

(Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo 
bilancio)


1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 
contabilità, relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa 
rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le 
disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto 
compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, in sede di prima 
applicazione della presente legge, al bilancio annuale sono 
allegati esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione 
del bilancio stesso.

ARTICOLO 66

(Norma finale)


1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le 
norme contenute nel d.lgs. 76/2000.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Lazio.


Data a Roma, addì 20 novembre 2001.



 Storace