LEGGE REGIONALE
N.
25
DEL
20-11-2001
REGIONE
LAZIO
Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.
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Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 34 del 10 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6
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IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE
Promulga
La seguente legge:
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ARTICOLO
1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in
materia di controllo interno, e di cui al decreto legislativo 28
marzo 2000, n. 76, in materia di contabilità delle regioni,
assicura lefficacia, lefficienza e leconomicità dellazione
regionale, nonché il coordinamento tra la programmazione
regionale e il bilancio e la sua gestione.
2. A tal fine la presente legge disciplina, in particolare:
a) il raccordo tra la programmazione economico-sociale e
territoriale, generale e settoriale, e la programmazione
finanziaria e di bilancio della Regione;
b) la programmazione finanziaria e di bilancio regionale nonché
l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti;
c) la gestione del bilancio regionale;
d) la rendicontazione generale regionale;
e) il controllo di gestione ed il controllo di regolarità contabile;
f) le modalità di approvazione dei bilanci e dei rendiconti degli
enti pubblici dipendenti dalla Regione e degli enti privati a
partecipazione regionale e le modalità di assegnazione delle
risorse agli enti locali.
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ARTICOLO
2
(Principi dell'ordinamento finanziario e contabile regionale)
1. L'ordinamento finanziario e contabile regionale è ispirato ai
seguenti principi:
a) assicurare il concorso della finanza regionale con quella
statale per il perseguimento degli obiettivi di convergenza e di
stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea, in coerenza con i vincoli che ne conseguono in ambito
nazionale;
b) garantire la chiarezza e la trasparenza dei documenti
contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione;
c) favorire forme di partecipazione degli enti locali e delle
organizzazioni economico-sociali alla programmazione
finanziaria e di bilancio della Regione;
d) applicare forme di delegificazione, semplificazione ed
accelerazione delle procedure;
e) tenere conto dell'assetto delle funzioni e dei compiti a livello
regionale e locale conseguente al decentramento
amministrativo;
f) rispettare la distinzione tra l'attività di indirizzo e controllo degli
organi di direzione politica e l'attività di gestione amministrativa
dei dirigenti.
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ARTICOLO
3
(Regolamento di contabilità regionale)
1. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente,
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta un apposito regolamento di
contabilità regionale di attuazione della legge stessa, con
particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è ad esso
espressamente rinviata.
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ARTICOLO
4
(Obiettivi della programmazione economico sociale e
territoriale regionale)
1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed
amministrative con il metodo della programmazione, nel
rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dallarticolo 5 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
2. A tal fine la Regione, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera
c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il
concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi
generali e settoriali della programmazione economico sociale
e della programmazione territoriale regionale.
3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione
ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi
necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.
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ARTICOLO
5
Strumenti della programmazione economico-sociale regionale
1. La programmazione economico-sociale della Regione si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) il programma economico-sociale regionale generale
(PERG), che indica gli obiettivi generali di carattere
economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei
diversi ambiti territoriali;
b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali,
che, con riferimento a particolari comparti dinteresse
economico e sociale, integrano e precisano il PERG, in
coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in
attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti
comunitari.
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ARTICOLO
6
(Disciplina della programmazione economico-sociale
regionale)
1. Con apposita legge regionale si provvede alladeguamento
della disciplina relativa alla programmazione
economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n.
17, ai principi contenuti nel d.lgs. 267/2000.
2. Nelle more dellentrata in vigore della legge regionale di cui
al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della l.r. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della
programmazione economico-sociale, nonché le procedure di
adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i
modi di partecipazione degli enti locali.
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ARTICOLO
7
(Strumenti della programmazione territoriale regionale)
1. La programmazione territoriale della Regione si realizza
attraverso i seguenti strumenti:
a) il piano territoriale regionale generale (PTRG) che indica gli
obiettivi generali da perseguire in relazione alluso ed
allassetto del territorio dettando disposizioni strutturali e
programmatiche;
b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti
di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e
specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di
organizzazione territoriale da questultimo previsti, in attuazione
di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.
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ARTICOLO
8
(Disciplina della programmazione territoriale regionale)
1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione
è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e
successive modificazioni.
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ARTICOLO
9
(Contenuto)
1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e
territoriale di cui al capo I del presente titolo e la
programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del
titolo III si realizza essenzialmente mediante il documento di
programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).
2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il DPEFR, tenendo
conto del documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dal Governo al Parlamento ai
sensi dellarticolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale regionale di cui allarticolo 13, in particolare:
a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi
allo sviluppo del reddito e delloccupazione nella Regione;
b) espone lo stato di attuazione del PERG e del PTRG e dei
relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna
annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi
di cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti
riferimento per la programmazione della spesa regionale;
c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali
necessarie allattuazione delle previsioni programmatiche di
cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e
pluriennale;
d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da
coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio
pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla
manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni
programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro
delle risorse di cui alla lettera c) ;
f) esprime la valutazione di massima delleffetto
economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui
alla lettera e).
3. Il DPEFR, sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i
criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella
legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di
cui agli articoli 11 e 12.
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ARTICOLO
10
(Adozione del DPEFR)
1. Il DPEFR è adottato dal Consiglio entro il 30 settembre di
ciascun anno, su proposta della Giunta, da presentare al
Consiglio stesso entro il 31 luglio.
2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta
allesame della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed
organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22
della l.r. 14/1999.
3. La mancata adozione del DPEFR non impedisce, comunque,
la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle
proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e
pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.
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ARTICOLO
11
(Legge finanziaria regionale)
1. Contestualmente alla proposta di legge regionale
concernente il bilancio annuale e pluriennale, la Giunta
presenta al Consiglio, per lapprovazione, la proposta di legge
finanziaria regionale.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR,
espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale
delle grandezze previste dalla normativa vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari ai suddetti indirizzi.
3. La legge finanziaria stabilisce:
a) il limite massimo delle assunzioni di mutui e di altre forme di
indebitamento per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale;
b) le variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono
sul gettito delle imposte proprie della Regione, o di addizionali
ad imposte erariali di competenza della Regione, nonché di
imposte indirette, canoni e tariffe regionali in vigore, con effetto
dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
c) il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, per un periodo
contenuto in quello compreso nel bilancio pluriennale;
d) la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
e) la determinazione, in apposite tabelle, delle quote di spesa a
carattere permanente o pluriennale, derivanti da leggi regionali,
che incidono sugli anni considerati dal bilancio pluriennale;
f) altre disposizioni quantitative rinviate da precedenti leggi
regionali alla legge finanziaria.
4. La legge finanziaria non può istituire nuove imposte e tasse,
né disporre nuove o maggiori spese e nuove destinazioni da
iscrivere nel fondo speciale di parte corrente se non nei limiti
delle nuove o maggiori entrate oppure delle riduzioni definitive
di autorizzazioni di spesa corrente.
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ARTICOLO
12
(Leggi regionali collegate)
1. Contestualmente alla proposta di legge finanziaria regionale,
la Giunta può presentare al Consiglio uno o più proposte di
legge regionale collegate alla manovra finanziaria annuale, con
le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DPEFR,
norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre
norme non inseribili nella legge finanziaria, aventi riflessi sul
bilancio.
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ARTICOLO
13
Contenuto)
1. Il bilancio pluriennale regionale, elaborato in termini di
competenza in conformità con le previsioni della
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e
dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR,
determina, per il periodo di riferimento della programmazione
stessa e, comunque, per un periodo non superiore al
quinquennio e non inferiore al triennio, le risorse che la
Regione prevede di acquisire e di impiegare.
2. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) landamento delle entrate e delle spese in base alla
legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio
pluriennale a legislazione vigente).
b) le previsioni sullandamento delle entrate e delle spese
tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel
DPEFR (bilancio pluriennale programmatico).
3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o
maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi
futuri.
4. Ogni legge regionale di variazione del bilancio annuale o che
comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non
previste dal bilancio pluriennale, deve contenere l'espressa
indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio
pluriennale a legislazione vigente.
5. Nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate,
tra le entrate, quelle derivanti dai mutui e da altre forme di
indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio stesso e, tra le spese, gli oneri per l'ammortamento
dellindebitamento.
6. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo
compreso nel bilancio pluriennale non può superare il totale
delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.
7. Il bilancio pluriennale è redatto, nel rispetto dei criteri e dei
parametri fissati nel DPEFR, per unità previsionali di entrata e
di spesa e, nellambito di questultima, vengono evidenziati i
trasferimenti correnti e di conto capitale agli enti locali in
conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l.r.
14/1999 e per la realizzazione di interventi previsti da atti di
programmazione.
8. Lo schema di bilancio pluriennale, i prospetti allegati nonché
le norme di coordinamento dellordinamento regionale e
dellordinamento degli enti locali in materia di bilancio
pluriennale sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
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ARTICOLO
14
(Approvazione)
1. Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale
ed è approvato dal Consiglio con apposito articolo della legge
regionale di bilancio.
2. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce
autorizzazione alla riscossione delle entrate né all'esecuzione
delle spese in esso contemplate.
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ARTICOLO
15
(Leggi regionali di spesa)
1. Le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura
finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.
2. Le leggi regionali che comportino oneri anche a carico
dell'esercizio finanziario in corso indicano, altresì, l'ammontare
e la copertura finanziaria con riferimento al bilancio annuale.
3. Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia
stato già presentato al Consiglio, deve essere anche indicata la
spesa e la copertura finanziaria per tale esercizio con
riferimento al bilancio stesso.
4. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo
gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando
alla legge regionale di bilancio la determinazione dell'entità
della relativa spesa. In tale caso può essere dato corso alle
procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con
esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo
dell'amministrazione di assumere impegni a norma
dellarticolo 37.
5. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo,
nonché la quota eventuale a carico del bilancio annuale in
corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi
bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa
destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
6. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista
per i casi in cui le leggi regionali disciplinano interventi o servizi
per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della
stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.
7. Le leggi regionali che prevedono opere od interventi la cui
esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la
stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di
obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma
in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli
stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme
corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel
corso del relativo esercizio.
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ARTICOLO
16
(Modalità per la copertura finanziaria)
1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata,
esclusivamente, con le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi
speciali di cui allarticolo 25, con preclusione dellutilizzo di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o
maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove e
maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. Le proposte di legge regionale che comportino nuove o
maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere
corredate di una relazione tecnica sulla quantificazione degli
oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture
finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle
norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni considerati dal bilancio pluriennale e
dellonere complessivo con riferimento agli obiettivi che si
intendono perseguire. Nella relazione sono, altresì, indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni
altro elemento utile per lesame della proposta di legge
regionale.
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ARTICOLO
17
(Unità temporale, contenuto ed approvazione)
1. Il bilancio annuale di previsione regionale, elaborato in
termini di competenza e di cassa, rappresenta la base per la
gestione finanziaria della Regione secondo la legislazione
vigente.
2. Lunità temporale del bilancio annuale è l'anno finanziario
che coincide con l'anno solare.
3. Le previsioni di bilancio sono articolate, per lentrata e per la
spesa, nel rispetto dei criteri e dei parametri fissati nel DPEFR,
in unità previsionali di base determinate in relazione ad aree
omogenee di attività, anche a carattere strumentale, nellambito
delle funzioni di competenza della Regione. Le contabilità
speciali, sia nellentrata che nella spesa, sono articolate in
capitoli.
4. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dellesercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza limpegno nellesercizio al quale il
bilancio si riferisce;
c) lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio,
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), è
iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al
termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo
determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a
specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata
dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di
indebitamento già autorizzati.
6. Tra le entrate di cui al comma 4, lettera c), è iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in base alle
effettive esigenze funzionali, tenuto conto degli obiettivi da
perseguire nellanno di riferimento, e conseguentemente non
sono ammesse quantificazioni basate sul criterio della spesa
storica incrementale.
8. Il bilancio annuale è approvato con legge regionale, su
proposta della Giunta, entro i termini previsti dallo Statuto.
Formano oggetto di specifica approvazione da parte del
Consiglio gli elementi di cui al comma 4, relativi a ciascuna
unità previsionale di base, e le contabilità speciali nel loro
complesso.
9. In apposito documento tecnico allegato al bilancio annuale le
unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione. In tale documento sono,
altresì, indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di
ciascuna unità previsionale di base e il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con
levidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli
sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per lentrata e
secondo loggetto e il contenuto economico e funzionale per la
spesa.
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ARTICOLO
18
(Criteri di integrità universalità ed unità)
1. Il bilancio annuale è redatto nel rispetto dei seguenti criteri :
a) criterio dellintegrità, in base al quale tutte le entrate sono
iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di
eventuali altre spese ad esse connesse e tutte le spese sono
iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere
ridotte delle entrate correlative;
b) criterio delluniversalità, in base al quale sono vietate le
gestioni di fondi al di fuori del bilancio annuale;
c) criterio dellunità, in base al quale tutte le somme assegnate
a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel
bilancio annuale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i
casi seguenti:
1) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni da
parte dello Stato;
2) assegnazioni che prevedono espressamente il vincolo di
destinazione.
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ARTICOLO
19
(Classificazione delle entrate)
1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti
titoli:
a) Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal
gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente dellUnione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: entrate extratributarie;
d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione
di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale;
e) Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
f) Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate di cui al comma 1, con lesclusione delle entrate
per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la
natura dei cespiti e articolate in unità previsionali di base.
3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità
fondamentali di classificazione delle entrate e sono ripartite, nel
documento tecnico di cui allarticolo 17, comma 9, in uno o più
capitoli secondo il rispettivo oggetto.
4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono
essere indicati, oltre agli elementi di cui allarticolo 17, comma
4, la numerazione progressiva e la denominazione.
5. Lo stato di previsione dellentrata contiene un riassunto delle
categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
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ARTICOLO
20
(Classificazione delle spese)
1. Nel bilancio annuale le spese sono distinte per ambiti di
intervento, per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche
regionali, secondo lo schema adottato per lo stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale.
2. Le spese di cui al comma 1, con esclusione delle spese per
contabilità speciali, sono articolate in unità previsionali di base .
3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità
fondamentali di classificazione delle spese e sono ripartite, nel
documento tecnico di cui allarticolo 17, comma 9, in uno o più
capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto economico.
4. Non possono essere incluse nella medesima unità
previsionale di base spese correnti, spese in conto capitale e
spese che attengono a rimborso di mutui e ad altre forme di
indebitamento.
5. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono
essere indicati, oltre agli elementi di cui allarticolo 17, comma
4, la numerazione progressiva e la denominazione.
6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo per
ambiti di intervento e funzioni-obiettivo.
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ARTICOLO
21
(Quadro generale riassuntivo e relativo prospetto - Allegati al
bilancio annuale)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i
totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per ambiti
di intervento e funzioniobiettivo. Al quadro generale è allegato
un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da
assegnazioni dellUnione europea e dello Stato, con le spese
aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.
2. Al bilancio annuale, oltre a quanto previsto da singole
disposizioni della presente legge, sono allegati:
a) lelenco delle unità previsionali di base fra le quali si può
procedere a variazioni compensative;
b) lelenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla
Regione a favore di enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate
dalle leggi regionali vigenti;
c) lelenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e
da contrarre;
d) la riclassificazione del bilancio annuale per consentire
lunificazione della classificazione, anche economica, delle
entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di
spesa, e per conseguire la necessaria armonizzazione con il
bilancio dello Stato.
3. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e allegati del bilancio
annuale sono disciplinati con il regolamento di contabilità.
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ARTICOLO
22
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di
competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese
obbligatorie, articolato a seconda delle differenti fonti di
copertura.
2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con decreto del
Presidente della Giunta, le somme necessarie per integrare gli
stanziamenti concernenti spese dipendenti dalla legislazione
vigente che abbiano natura obbligatoria.
3. Tra le spese obbligatorie di cui al comma 2 rientrano, in ogni
caso, quelle relative agli oneri per il personale e agli oneri per
lammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui
passivi caduti in perenzione amministrativa ai sensi
dellarticolo 41 e reclamati dai creditori, quelle relative ai fondi
di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e
quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse.
4. Lelenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere
integrati mediante prelevamenti ai sensi del comma 2, è
allegato al bilancio annuale.
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ARTICOLO
23
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di spesa, di
competenza e di cassa, un fondo di riserva per le spese
impreviste .
2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con
deliberazione della Giunta, le somme occorrenti per provvedere
alle eventuali deficienze degli stanziamenti concernenti spese,
dipendenti dalla legislazione vigente, non prevedibili allatto
dellapprovazione del bilancio o del relativo assestamento, che
rivestano carattere di assoluta necessità nellambito delle
funzioni regionali, che non abbiano natura obbligatoria e non
impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri. La deliberazione della
Giunta è comunicata al Consiglio.
3. Un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2 è allegato al
rendiconto generale annuale regionale di cui all'articolo 48.
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ARTICOLO
24
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un
fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si
rendono necessari, nel corso dellesercizio finanziario, sui
diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti disposti in
sede di previsioni iniziali o di variazioni del bilancio.
Lammontare di tale fondo è determinato con la legge regionale
di bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo
dell'ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare
previste nel bilancio di cassa.
2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 e le relative
destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli del
bilancio di cassa sono disposti con deliberazione della Giunta
da comunicare al Consiglio.
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ARTICOLO
25
(Fondi speciali)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale
possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali
che entrino in vigore dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti
di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in
aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti,
oppure in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano
destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto
capitale.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, le quote dei fondi speciali
non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario costituiscono
economie di spesa.
5. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti
legislativi non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio
finanziario relativo al bilancio in cui sono stati iscritti i fondi
speciali, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di tali
fondi, purché detti provvedimenti entrino in vigore prima del
rendiconto generale dell'esercizio stesso e, comunque, entro il
termine dell'esercizio immediatamente successivo. In questo
caso resta ferma l'assegnazione delle somme anzidette al
fondo speciale del bilancio nel quale sono state iscritte, mentre
le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel
bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
relativi provvedimenti legislativi.
6. Nei casi previsti al comma 5, allo stanziamento della nuova o
maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una
annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate
con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a
quando non sia approvato il rendiconto generale di tale
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene
conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di gestione.
7. Lelenco dei provvedimenti legislativi alla cui copertura
finanziaria sono destinati i fondi speciali è allegato al bilancio
annuale.
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ARTICOLO
26
(Equilibrio del bilancio annuale)
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati
non può essere superiore al totale delle entrate di cui si
prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza
iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel
medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da
mutui ed altre forme di indebitamento autorizzati con la legge
regionale di bilancio nei limiti di cui allarticolo 45.
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ARTICOLO
27
(Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio, su proposta della
Giunta, approva con legge regionale l'assestamento del
bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono
opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli
stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere
pluriennale, fermi restando i vincoli di cui allarticolo 26, si
provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce, sulla base degli elementi indicati agli articoli 34 e 40;
b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo
finanziario dell'esercizio precedente, costituito dal saldo,
positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese
impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni
intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e
passivi;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa
all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo degli
elementi indicati alla lettera b), degli stanziamenti dei capitoli di
spesa ai quali è destinata la utilizzazione del saldo stesso,
ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo,
all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio
volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi
dellarticolo 26.
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ARTICOLO
28
(Variazioni di bilancio)
1. Con deliberazione della Giunta possono essere disposte
variazioni al bilancio nei seguenti casi:
a) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla
medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge;
b) variazioni compensative nellambito della stessa o di diverse
unità previsionali di base di conto capitale, anche tra
stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si
tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla
stessa funzione-obiettivo.
2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta ad
effettuare variazioni compensative, allinterno della medesima
classificazione economica, tra unità previsionali di base
strettamente collegate nellambito della stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con
le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria
flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la
Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni
compensative anche tra unità previsionali di base diverse,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata.
3. Con decreto del Presidente della Giunta, su proposta
dellassessore al bilancio, possono essere disposte variazioni
al bilancio per listituzione di nuove unità previsionali di entrata,
per iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione Europea,
nonché per liscrizione delle relative spese, quando limpiego di
queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o
regionali. Tali variazioni possono essere disposte anche
durante l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dellarticolo
29.
4. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 22, 23, 24 e 25.
5. Ogni variazione al bilancio, salvo quelle di cui al comma 3,
può essere disposta entro il 30 novembre dell'anno cui il
bilancio si riferisce.
6. Ogni variazione al bilancio è comunicata al Consiglio ed è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ARTICOLO
29
(Esercizio provvisorio del bilancio)
1. Nel caso in cui la legge regionale di bilancio non sia
approvata nei termini previsti dallo Statuto, può essere
autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo
non superiore a tre mesi, con legge regionale approvata dal
Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre
dellanno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.
2. La legge regionale relativa allesercizio provvisorio autorizza
laccertamento e la riscossione delle entrate nonché limpegno
e il pagamento delle spese sulla base della proposta di
bilancio annuale presentata dalla Giunta al Consiglio. La
stessa legge stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione
delle spese obbligatorie nonché l'entità degli stanziamenti
utilizzabili delle altre spese fino all'approvazione del bilancio.
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ARTICOLO
30
(Programma annuale di attività dellamministrazione regionale)
1. A seguito dellentrata in vigore della legge regionale di
bilancio o di autorizzazione allesercizio provvisorio, la Giunta
adotta il programma annuale di attività dellamministrazione
regionale, che costituisce latto dindirizzo e di direttiva
dellorgano politico nei confronti dei dirigenti per lattività
amministrativa e gestionale di loro competenza, nonché il
riferimento per lesercizio del controllo strategico previsto dalla
normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture
organizzative e del personale.
2. Il programma annuale di attività assegna ai direttori delle
strutture organizzative apicali gli obiettivi e i progetti da
realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le
relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie,
umane e strumentali. La Giunta può modificare tale
programma ove accerti, nel corso della gestione, situazioni,
conseguenti anche allassestamento o a variazioni del bilancio
annuale, che ne richiedano un riadattamento.
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ARTICOLO
31
(Programma annuale direzionale)
1. Sulla base del programma annuale di attività di cui
allarticolo 30, ciascun direttore di struttura organizzativa apicale
adotta il programma annuale direzionale, che costituisce latto
di individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei progetti e
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnati
dallorgano politico, ai vari livelli di responsabilità dirigenziale
nonché il riferimento per lesercizio del controllo di gestione di
cui allarticolo 54.
2. Il programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti
sottordinati al direttore della struttura organizzativa apicale la
responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti
e ripartisce tra i dirigenti stessi le necessarie risorse umane,
finanziarie e strumentali.
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ARTICOLO
32
(Soggetti competenti)
1. Spetta ai dirigenti lattività amministrativa e gestionale
nellambito delle rispettive competenze definite ai sensi della
normativa regionale in materia di ordinamento delle strutture
organizzative e del personale.
2. Nello svolgimento dellattività di cui al comma 1, i dirigenti
assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi
compresi quelli che impegnano lamministrazione regionale
verso lesterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare
lattività contrattuale i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti
procedurali e a stipulare i relativi contratti, che acquistano
efficacia dal momento della stipula.
3. La gestione delle spese e delle entrate è effettuata nel
rispetto delle disposizioni contenute nei capi I e II del presente
titolo e nellarticolo 55 e secondo la specifica disciplina dettata
dal regolamento di contabilità.
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ARTICOLO
33
(Realizzazione delle entrate)
1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi
dellaccertamento, della riscossione e del versamento. Per
talune entrate alcune fasi possono essere simultanee e
formalizzate con un unico atto.
2. Mediante laccertamento, sulla base di idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il soggetto
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la
relativa scadenza.
3. La riscossione consiste nel materiale introito delle somme
dovute alla Regione da parte della tesoreria regionale o di altri
eventuali soggetti incaricati della riscossione.
4. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme
riscosse nelle casse della Regione. Il relativo importo va
imputato, secondo l'oggetto, al competente capitolo dello stato
di previsione dell'entrata del bilancio annuale.
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ARTICOLO
34
(Residui attivi e minori entrate)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non
riscosse o non versate al termine dell'esercizio.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del
bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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ARTICOLO
34
(Residui attivi e minori entrate)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non
riscosse o non versate al termine dell'esercizio.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del
bilancio annuale e non accertate entro il termine dell'esercizio
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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ARTICOLO
35
(Crediti di modesta entità)
1. Con provvedimento del dirigente competente in materia di
entrate è disposto il non accertamento dei crediti della Regione
di importo complessivamente non eccedente quello
determinato annualmente con la legge regionale di bilancio e,
comunque, di quelli il cui importo risulti inferiore al costo delle
operazioni necessarie alla loro riscossione. Con lo stesso
provvedimento è disposta la cancellazione dal conto dei residui
di tali crediti eventualmente già accertati.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l'esonero da
qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione
delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti
sanzioni amministrative o pene pecuniarie.
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ARTICOLO
36
(Realizzazione delle spese)
1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi
dellimpegno, della liquidazione, dellordinazione e del
pagamento. Per alcune spese tali fasi possono essere
ricomprese nel medesimo atto.
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ARTICOLO
37
(Impegno)
1. Con limpegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti
delle previsioni del bilancio annuale espresse in termini di
competenza.
2. Formano impegno, nei limiti degli stanziamenti di
competenza del bilancio annuale, le somme dovute dalla
Regione, in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, a
creditori determinati o determinabili purché la relativa
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Con lentrata in vigore della legge regionale di bilancio e
delle successive variazioni, senza necessità di ulteriori atti, è
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al
personale regionale e per gli oneri accessori;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per gli
interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori.
4. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte sulla
base di autorizzazioni legislative ovvero quando ciò sia
indispensabile per assicurare continuità dei servizi, formano
impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che
vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo. Nel
caso di obbligazioni a carattere pluriennale derivanti da contratti
o convenzioni per le quali sia noti i creditori, gli importi e la
durata, l'impegno assunto nel primo esercizio si estende
automaticamente, per la durata del contratto o della
convenzione, agli esercizi successivi, entro il limite della spesa
autorizzata.
5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle
risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta
può autorizzare ad assumere obbligazioni, anche a carico degli
esercizi successivi, in conformità con limporto e secondo la
distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa,
approvati dallUnione europea e dalle relative deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa,
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;
c) dagli atti programmatori adottati dal Consiglio.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b), limpegno può
essere assunto nei limiti dellintero stanziamento previsto dal
bilancio pluriennale. I relativi pagamenti devono, comunque,
essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di
bilancio.
7. Allo stesso fine di cui comma 5, la Giunta può autorizzare,
per i fondi indicati alle lettere a) e b) di detto comma, ad
assumere impegni nei confronti dei singoli soggetti risultanti
aventi diritto a seguito dell'espletamento delle procedure di
selezione o di affidamento dellincarico previste dalle norme di
legge o di regolamento, fino a concorrenza dell'intero importo
dello stanziamento esistente negli appositi capitoli del bilancio
annuale. In tale caso il provvedimento di approvazione delle
procedure di selezione o di affidamento dellincarico sostanzia
la scadenza delle obbligazioni nei confronti di tutti i soggetti per
i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo
per la concessione del finanziamento o per laffidamento
dellincarico. Gli importi risultanti dalla differenza fra le somme
impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono
reiscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi
capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo
esaurimento degli impegni originariamente assunti.
8. Tutti gli atti dai quali possa, comunque, derivare un impegno
di spesa a carico del bilancio annuale devono essere
sottoposti alla registrazione da parte dei dirigenti dei servizi di
contabilità ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi
dellarticolo 55.
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ARTICOLO
38
(Liquidazione)
1. Mediante la liquidazione, in base ad idonea documentazione
ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si
determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei
limiti dellammontare dellimpegno assunto.
2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli
stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso.
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ARTICOLO
39
(Ordinazione e pagamento delle spese)
1. Lordinazione consiste nella disposizione impartita al
tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene
con lemissione del mandato di pagamento.
2. I mandati di pagamento sono emessi separatamente per
competenza e residui, nei limiti dellimporto delloriginario
impegno e dei relativi stanziamenti di cassa.
3. Prima dellapprovazione del rendiconto generale annuale di
cui allarticolo 48 possono essere emessi mandati di
pagamenti in conto residui, purché, sulla base delle
registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra
i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto
stesso.
4. I mandati di pagamento sono emessi previo esercizio del
controllo di regolarità contabile ai sensi dellarticolo 55.
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ARTICOLO
40
(Residui passivi ed economie di spese)
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi
dellarticolo 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio, ad
eccezione dei fondi di cui allo stesso articolo, comma 5, lettere
a) e b).
2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di
competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui
passivi a norma del presente articolo costituiscono economie
di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
3. La conservazione dei residui passivi è consentita per non più
di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è
perfezionato sia per le spese correnti che per le spese in conto
capitale.
4. Laccertamento delle somme da iscrivere nel conto dei
residui passivi è disposto con decreto del Presidente della
Giunta, su proposta dellassessore al bilancio, da adottare
entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto
viene disposta leliminazione dal conto dei residui passivi delle
partite perenti ai sensi dellarticolo 41.
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ARTICOLO
41
(Perenzione amministrativa)
1. Decorso il termine previsto dallarticolo 40, comma 3, per la
conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme
sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione
amministrativa.
2. Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto
dei residui passivi, per le quali è da ritenersi presumibile il
reclamo da parte dei creditori, è consentita, liscrizione nel
bilancio annuale di appositi capitoli di spesa.
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ARTICOLO
42
(Sevizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle
operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con
riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e
convenzionali.
2. Il servizio è affidato, mediante procedure di evidenza
pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e statale
vigente in materia, ad istituti di credito di notoria solidità, singoli
o associati, esercenti attività nel territorio della Regione e che
abbiano sportelli in tutte le province della Regione, al fine di
assicurare un servizio rapido e capillare.
3. Il capitolato speciale per laffidamento del servizio di
tesoreria è approvato dalla Giunta e disciplina, in particolare:
a) la gestione gratuita del servizio;
b) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione
del servizio;
c) il ricorso alle anticipazioni di cassa ai sensi dellarticolo 47;
d) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di
quello debitore sulle anticipazioni.
4. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i
connessi rapporti obbligatori .sono disciplinati da apposita
convenzione approvata dalla Giunta, della quale costituisce
parte integrante il capitolato speciale di cui al comma 3.
5. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dellesercizio, il
tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del
servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il
riscontro sistematico dei movimenti di cassa nonché dei
depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della
Regione.
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ARTICOLO
43
(Funzionari delegati)
1. Possono essere autorizzate, nel rispetto delle modalità e dei
limiti stabiliti dal regolamento di contabilità, aperture di credito a
favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di
funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi
in economia, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono
ordinativi sulla tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero
buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il
pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell'ambito di
ciascun ordine di accreditamento.
2. Al bilancio annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a
carico dei quali possono essere disposti pagamenti ai sensi
del presente articolo.
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ARTICOLO
44
(Gestione dei fondi statali e dellUnione europea assegnati alla
Regione)
1. Nel caso di spese per funzioni delegate o di spese per le
quali siano previste assegnazioni di fondi statali o dellUnione
europea, con vincolo di destinazione specifica, la Regione può
stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando,
nel caso di delega, le specifiche disposizioni statali che
disciplinano le relative funzioni. In tale caso la Regione può
compensare le maggiori spese con minori stanziamenti allo
stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
2. La Regione può, in relazione allepoca in cui avviene
lassegnazione dei fondi con vincolo di destinazione di cui al
comma 1, attribuire le relative spese alla competenza
dellesercizio immediatamente successivo, allorché non sia
possibile far luogo allimpegno di tali spese entro il termine
dellesercizio nel corso del quale ha luogo lassegnazione.
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ARTICOLO
45
Mutui ed altre forme di indebitamento)
1. La Regione può contrarre mutui e altre forme di
indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di
bilancio in misura non superiore al totale delle spese di
investimento incrementato di quelle per lassunzione di
partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto
dellesercizio precedente, determinata dalla mancata
contrazione dellindebitamento già autorizzato, ai sensi
dellarticolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281 e successive modificazioni.
2. Limporto complessivo delle annualità di ammortamento, per
capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di
indebitamento in estinzione nellesercizio considerato non può
superare il 25 per cento dellammontare complessivo delle
entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte in bilancio.
In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare
copertura nellambito del bilancio pluriennale.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio il
rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
4. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è
autorizzata, nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria
regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, con la legge regionale di bilancio o di variazione al
bilancio stesso, la quale specifica, altresì, lincidenza
delloperazione sullesercizio finanziario in corso e su quelli
futuri nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri.
L'autorizzazione decade al termine dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce.
5 Le operazioni di indebitamento sono deliberate, in relazione
alle effettive esigenze di cassa, dalla Giunta determinandone le
condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 4 che le autorizzano e previo
conforme parere, per i prestiti obbligazionari, del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ai sensi
della normativa vigente.
6. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro
il termine dellesercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i
residui attivi.
7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in
relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non
perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni.
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ARTICOLO
46
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in
via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di
enti ed altri soggetti deve indicare la copertura finanziaria del
relativo rischio.
2. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di spesa
dotato della somma presumibilmente occorrente, secondo
previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per
l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il
complesso delle garanzie prestate.
3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate
con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui
allarticolo 22.
4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di
apposita convenzione, nella quale viene anche previsto
l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme
eventualmente erogate dalla Regione.
5. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per
l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è
chiamata ad erogare a fronte delle garanzie prestate.
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ARTICOLO
47
(Anticipazioni di cassa)
1. Con deliberazione della Giunta possono essere contratte
anticipazioni con il tesoriere della Regione unicamente allo
scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un
importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
tributarie.
2. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio in cui
sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata
e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza
che di cassa.
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ARTICOLO
48
(Rendiconto generale annuale regionale)
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto
generale annuale regionale.
2. Il rendiconto generale annuale comprende il conto del
bilancio, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto del
patrimonio.
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ARTICOLO
49
(Approvazione)
1. Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla Giunta entro
il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce
l'esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci
giorni, al Collegio dei revisori dei conti.
2. Entro il 30 giugno la Giunta presenta il rendiconto generale
annuale al Consiglio, corredato della relazione del Collegio dei
revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto
consuntivo del Consiglio, per l'approvazione con legge
regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima
dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio
successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.
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ARTICOLO
50
(Conto del bilancio)
1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio
annuale. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche
regionali, in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dellarticolo 10,
comma 3, del d.lgs. 76/2000, sulla base della classificazione
per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo
da consentire la valutazione economica e finanziaria delle
risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi
stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.
2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo
di entrata del bilancio annuale:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati allinizio dell'esercizio
cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto
competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate
nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto
alle previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate
rispetto alla previsione di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi accertati allinizio dell'esercizio
ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi
riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al
nuovo esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio.
3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo
di spesa del bilancio annuale:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati allinizio
dell'esercizio cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati
nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli
stanziamenti;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli
stanziamenti di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati allinizio
dell'esercizio, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso
dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminanti alla fine dell'esercizio, in base alle
cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al
nuovo esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio.
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ARTICOLO
51
(Conto generale del patrimonio)
1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2. Ferma restando lattuale distinzione in categorie dei beni, è
introdotta nel conto generale del patrimonio una ulteriore
classificazione, al fine di consentire lindividuazione dei beni
suscettibili di utilizzazione economica.
3. Il conto del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei
punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del
patrimonio.
4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei
beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla
data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito
da essi prodotto.
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ARTICOLO
52
(Allegati al rendiconto generale annuale)
1. Al rendiconto generale annuale, oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni della presente legge, sono allegati:
a) la nota illustrativa della Giunta che evidenza il significato
amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel
rendiconto;
b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto
generale del patrimonio, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dellarticolo 10, comma 3, del d.lgs. 76/2000, al fine di
consentire larmonizzazione con il rendiconto dello Stato.
2. Eventuali ulteriori allegati o quadri riepilogativi del rendiconto
generale annuale sono disciplinati dal regolamento di
contabilità.
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ARTICOLO
53
(Scopo e disciplina dei controlli)
1. La Regione, nellambito del sistema dei controlli interni di cui
al d.lgs. 286/2000, attua un sistema di controllo di gestione e di
controllo di regolarità contabile teso a:
a) garantire lefficacia, lefficienza e leconomicità dellazione
dellamministrazione regionale (controllo di gestione);
b) garantire la rispondenza dellazione dellamministrazione
regionale alle norme di contabilità (controllo di regolarità
contabile).
2. Lorganizzazione ed il funzionamento del sistema dei controlli
interni sono definiti dalla normativa regionale in materia di
ordinamento delle strutture organizzative e del personale, fatte
salve le disposizioni contenute nel presente titolo e nel
regolamento di contabilità in relazione ai controlli di cui al
comma 1.
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ARTICOLO
54
(Controllo di gestione)
1. Il controllo di gestione costituisce il supporto per lesercizio
dellattività amministrativa e gestionale di competenza dei
dirigenti delle strutture organizzative apicali. Esso consiste
nella costante verifica del perseguimento degli obiettivi e dei
progetti assegnati con il programma annuale direzionale di cui
allarticolo 31, mediante una gestione delle risorse disponibili
rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al
fine di fornire elementi per ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. I risultati del controllo di gestione devono essere portati a
conoscenza della struttura competente per la valutazione e il
controllo strategico prevista dalla normativa regionale vigente in
materia di ordinamento delle strutture organizzative e del
personale.
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ARTICOLO
55
(Controllo di regolarità contabile)
1. Il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica che le
risorse finanziarie disponibili siano utilizzate conformemente
alla destinazione prevista dalle specifiche norme e nel rispetto
delle disposizioni concernenti la gestione del bilancio regionale
dettate dal titolo IV e dal regolamento di contabilità.
2. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti
comportanti spesa a carico del bilancio annuale:
a) i dirigenti competenti, nellapporre la propria firma,
assumono la responsabilità della rispondenza dellutilizzazione
delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le
norme legislative le hanno destinate, nonché della regolarità
della documentazione giustificativa della spesa;
b) i dirigenti dei servizi di contabilità, nellapporre la propria
firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione
allinteresse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di
registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli
di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la
disponibilità del fondo stanziato, la corretta iscrizione al conto
della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto
dellannualità del bilancio;
c) i dirigenti dei servizi di contabilità, qualora ritengano che non
sussistono i requisiti per la registrazione dellimpegno di
spesa o per lemissione del titolo di pagamento, ai sensi della
lettera b), restituiscono latto al dirigente competente con
lindicazione dei motivi che ne impediscono lulteriore corso,
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.
3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono
rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i
principi generali della revisione aziendale.
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ARTICOLO
56
(Ambito di applicazione)
1. Per enti pubblici dipendenti dalla Regione si intendono tutti
gli enti che operano nellambito del territorio regionale e nelle
materie riservate alla competenza della Regione stessa.
2. Agli enti di cui al comma 1, non economici, individuati con
apposita deliberazione della Giunta, di seguito denominati enti,
si applica la disciplina del presente capo concernente le forme
e i termini dellapprovazione dei relativi bilanci e rendiconti e le
eventuali disposizioni integrative contenute nel regolamento di
contabilità.
3. Agli enti di cui al comma 1, economici, si applica lapposita
disciplina, concernente le forme ed i termini per i controlli sui
relativi bilanci, dettata dal regolamento di contabilità, tenendo
conto della specificità dei singoli enti e delle norme contenute
nelle relative leggi istitutive.
4. I casi e i limiti degli eventuali controlli sugli enti privati a
partecipazione regionale sono disciplinati dal regolamento di
contabilità.
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ARTICOLO
57
(Bilanci annuali di previsione)
1. I bilanci annuali di previsione degli. enti, adottati dai
competenti organi, sono redatti, in termini di competenza e di
cassa, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio
pluriennale regionale, in corrispondenza della relativa
annualità. Le entrate e le spese sono classificate secondo
criteri fissati dalla Giunta nella medesima deliberazione di cui
allarticolo 56, comma 2, in conformità alle disposizioni dettate
dalla presente legge, al fine di consentire la redazione di un
bilancio consolidato della spesa pubblica regionale.
2. I bilanci annuali degli enti devono pervenire alla Giunta entro
il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui i bilanci stessi
si riferiscono.
3. La Giunta presenta al Consiglio il bilancio annuale della
Regione unitamente ai bilanci annuali degli enti, che sono
approvati dal Consiglio con appositi articoli della legge di
bilancio di cui costituiscono allegato.
4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio
annuale da parte degli enti, la Regione non può disporre
l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun
mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare
complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio
annuale regionale, fino a quando non sia approvato dal
Consiglio il bilancio annuale dell'ente inadempiente con
apposito articolo della legge regionale di assestamento o di
variazione al bilancio annuale della Regione.
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ARTICOLO
58
(Assestamento e variazioni dei bilanci annuali)
1. L'assestamento dei bilanci annuali e gli eventuali
provvedimenti di variazione, adottati dai competenti organi degli
enti, sono approvati con deliberazione del Consiglio entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa
proposta da parte della Giunta.
2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti
amministrativi di approvazione dellassestamento o delle
variazioni ai bilanci annuali di cui al comma 1 entro i trenta
giorni successivi alla data di ricezione degli atti stessi.
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ARTICOLO
59
(Esercizio provvisorio dei bilanci annuali)
1. Sono estese agli enti le norme concernenti l'esercizio
provvisorio previste dall'articolo 29.
2. La legge regionale di cui allarticolo 29, comma 1, contiene
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti.
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ARTICOLO
60
(Rendiconti generali annuali)
1. I rendiconti generali annuali degli enti, redatti in conformità a
quanto disposto per il rendiconto generale annuale della
Regione, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire
alla Giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui
si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini
finanziari.
2. La Giunta propone al Consiglio i provvedimenti
amministrativi di approvazione del rendiconti generali annuali
entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i
rendiconti stessi.
3. Il Consiglio, con propria deliberazione, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte
della Giunta, approva il rendiconto generale annuale dei singoli
enti.
4. In allegato al rendiconto generale annuale della Regione è
esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese
degli enti, redatto a cura di ciascun ente interessato, in sede di
adozione del proprio rendiconto generale annuale, secondo
uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta.
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ARTICOLO
61
(Finanziamento e controllo delle funzioni conferite)
1. La disciplina delle modalità di finanziamento e di controllo da
parte della Regione delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti agli enti locali è contenuta nel titolo II, capi IV eV, e
nellarticolo 192 della l.r. 14/1999.
2. Le modalità di rendicontazione, da parte degli enti locali,
delle spese relative allesercizio delle funzioni delegate sono
disciplinate dalle singole leggi regionali che dispongono la
delega o, in mancanza, dalle disposizioni dettate dal
regolamento di contabilità.
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ARTICOLO
62
(Finanziamento e controllo di interventi previsti da atti di
programmazione)
1. La Regione assegna agli enti locali le risorse necessarie per
la realizzazione di specifici interventi, di competenza degli enti
stessi, previsti dagli atti di programmazione comunitaria,
statale e regionale.
2. Nel caso in cui si protraggano da parte dellente locale
situazioni di inefficacia in ordine agli interventi di cui al comma
1, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dellarticolo 19,
comma 2, della l.r. 14/1999.
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ARTICOLO
63
(Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio)
1. Il Consiglio dispone di entrate costituite da:
a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
b) donazioni ed atti di liberalità;
c) corrispettivi di contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti.
2. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio, con allegato il
bilancio pluriennale, è predisposto dallUfficio di Presidenza nel
rispetto dei principi di cui al d.lgs. 76/2000 nonché del
regolamento di contabilità del Consiglio e sottoposto a
questultimo per lapprovazione, previo esame e parere da
parte della competente commissione consiliare permanente.
3. Per consentire liscrizione nel bilancio della Regione delle
somme di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio
provvede, entro il 15 ottobre dellanno precedente a quello cui si
riferisce il bilancio annuale, a comunicare al Presidente della
Giunta il fabbisogno di spesa del Consiglio. Tale fabbisogno è
iscritto in ununica unità previsionale di spesa, con la
denominazione Spese del Consiglio regionale.
4. Nel caso in cui nel corso dellesercizio finanziario si
rendessero necessarie variazioni alle dotazioni finanziarie, il
Consiglio provvede, con le procedure fissate al comma 2, a
rideterminare il proprio fabbisogno. La relativa deliberazione è
trasmessa ad opera del Presidente del Consiglio al Presidente
della Giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.
5. Per lamministrazione dei propri fondi il Consiglio utilizza un
conto corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di
notoria solidità da individuarsi a seguito di esperimento di
procedure di evidenza pubblica. Tale istituto assume la
funzione di tesoriere del Consiglio
6. Il rendiconto annuale della gestione del bilancio del
Consiglio è approvato dal medesimo con le stesse procedure
di cui al comma 2 ed è trasmesso al Presidente della Giunta
entro il 10 aprile dellanno successivo a quello cui si riferisce
lesercizio finanziario, ai fini dellinclusione nel rendiconto
generale annuale della Regione.
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ARTICOLO
64
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogate, in particolare:
a) la legge regionale 2 settembre 1972, n.6;
b) la legge regionale 12 aprile 1977, n.15;
c) la legge regionale 30 aprile 1991, n.19;
d) larticolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11;
e) larticolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6.
2. Rimangono ferme le abrogazioni disposte dallarticolo 19,
comma 6, della l.r. 6/1999.
3. Tutti i rinvii contenuti nelle leggi regionali alle norme abrogate
ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni della presente legge.
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ARTICOLO
65
(Applicazione di disposizioni previgenti - Allegati al primo
bilancio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
contabilità, relativamente alla disciplina attuativa ed integrativa
rinviata al regolamento stesso continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nella normativa previgente, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. In deroga a quanto previsto dallarticolo 21, in sede di prima
applicazione della presente legge, al bilancio annuale sono
allegati esclusivamente gli atti necessari ai fini della gestione
del bilancio stesso.
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ARTICOLO
66
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
norme contenute nel d.lgs. 76/2000.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Data a Roma, addì 20 novembre 2001.
Storace
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