L.R. 1 Settembre 1993, n. 41 (1)

Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali.

1. Finalità e oggetto. 

1. La Regione Lazio, con la presente legge, anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dei relativi provvedimenti regionali di attuazione, disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, dagli atti di indirizzo e coordinamento approvati, rispettivamente, in data 8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali e in data 22 dicembre 1989 in materia di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome in ordine alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali e tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321.
2. Le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito del progetto obiettivo anziani approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con risoluzioni in data 30 gennaio 1992, concorrono alla realizzazione nel territorio regionale di un sistema organico di servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, in grado di rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e di contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.

2. Residenze sanitarie assistenziali - Definizione e requisiti. 

1. Le residenze sanitarie sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e di inserimento sociale nonchè di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, quali anziani, disabili, anche mentali, non assimilabili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette strutture vengono, a tal fine, assicurate, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, in rapporto alle condizioni psico-fisiche degli ospiti:
a) assistenza medica;
b) assistenza infermieristica;
c) assistenza riabilitativa di recupero e di mantenimento;
d) assistenza psicologica;
e) consulenza e controllo dietologico;
f) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
g) attività di animazione, occupazionale, ricreativa e di integrazione e raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine.
2. Presso le residenze sanitarie assistenziali possono essere ospitate anche persone anziane o disabili che abbisognano di un adeguato e tempestivo intervento sanitario e socio-assistenziale di tipo residenziale in rapporto ad esigenze impreviste e di carattere temporaneo dei nuclei familiari di appartenenza.
3. Le residenze sanitarie assistenziali debbono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 nonchè dei requisiti organizzativi e funzionali che saranno individuati dal Consiglio regionale con il regolamento di cui all'art. 10 (2), in relazione agli specifici bisogni sanitari e socio-assistenziali dell'utenza.
4. La Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, nei provvedimenti di cui agli artt. 3, comma 2; 4, comma 1 e 12, comma 2, può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, semprechè sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità nonchè l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti.
5. Le residenze sanitarie assistenziali devono operare in stretto collegamento con i servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti nel territorio, in particolare, con le strutture e servizi ospedalieri, anche a ciclo diurno, specialistici e di assistenza domiciliare al fine di assicurare agli utenti risposte assistenziali adeguate, comunque dirette ad evitare, per quanto possibile, soluzioni di tipo istituzionale a carattere permanente.
6. Le residenze sanitarie assistenziali organizzano, preferibilmente, anche servizi semi-residenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. In tal caso, i requisiti strutturali e organizzativi devono essere rapportati all'attività prevista all'interno della struttura.
7. Le residenze sanitarie assistenziali, purchè in possesso dei prescritti requisiti, possono essere realizzate nell'ambito di complessi, pubblici o privati, di servizi sanitari anche di tipo ospedaliero e di servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo a quelli residenziali e semiresidenziali, ove ciò sia possibile dal punto di vista urbanistico.
8. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli previsti dalla vigente normativa a favore delle persone anziane, dei disabili e dei malati di mente.

3. Residenze sanitarie assistenziali pubbliche. 

1. Le residenze sanitarie assistenziali pubbliche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e sono gestite:
a) dalle unità sanitarie locali competenti per territorio;
b) dai comuni;
c) dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personalità di diritto pubblico (IPAB) e da altre istituzioni o enti pubblici le cui finalità istituzionali siano dirette all'assistenza nei confronti delle persone anziane o disabili.
2. Le residenze sanitarie assistenziali gestite dagli enti ed istituzioni indicati alle lettere b) e c) del comma 1 sono soggette ad autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata dalla Giunta regionale.
3. Gli enti di cui al comma 1, compresi nel programma regionale adottato in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, possono beneficiare degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto stesso. Le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali, la cui realizzazione è stata effettuata mediante gli interventi predetti, sono vincolate alla destinazione sanitaria per un periodo di trenta anni, decorrente dalla data di concessione degli interventi stessi. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a cura e spese degli enti pubblici che beneficiano degli interventi medesimi. Per l'alienazione delle strutture di cui sopra, gli enti interessati devono previamente interpellare l'unità sanitaria locale territorialmente competente che, nel termine perentorio di sessanta giorni, manifesta, con apposita deliberazione, la volontà di acquisire la struttura nel patrimonio ad essa destinato. In tal caso, il prezzo di vendita è determinato tenendo conto degli interventi finanziari attuati ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
4. I rapporti tra i comuni e le istituzioni e enti pubblici che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali e le unità sanitarie locali territorialmente competenti, sono disciplinati da apposite convenzioni. Tali convenzioni sono stipulate sulla base dei criteri e degli schemi-tipo emanati dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, (3) sentita la competente commissione consiliare permanente la quale si esprime entro e non oltre venti giorni da ricevimento della deliberazione stessa.

4. Residenze sanitarie assistenziali private: autorizzazione e relativa sospensione e revoca. 

1. L'apertura e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali private sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata dalla Giunta regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 nonchè dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa vigente.
2. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo.
3. L'autorizzazione è sospesa con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, ove risultino gravi inadempienze o vengono a mancare i requisiti previsti per il rilascio. L'autorizzazione è, in particolare, sospesa nei casi e per i periodi di seguito indicati:

a) esercizio di attività non comprese nell'atto di autorizzazione: da tre a sei mesi;
b) variazione di elementi costitutivi e trasferimento di gestione senza la prescritta autorizzazione: da due a sei mesi;
c) inosservanza da parte del titolare degli obblighi ad esso imposti dalla vigente normativa nazionale o regionale nonchè difformità della dotazione di personale rispetto all'organigramma allegato all'atto autorizzatorio; fino all'esecuzione degli adempimenti e comunque non oltre novanta giorni.

4. Decorso il periodo di sospensione, l'autorizzazione decade
qualora il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione della situazione e agli adempimenti dovuti.
5. I periodi di sospensione previsti al comma 3 sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in casi di recidiva. E' recidivo colui che, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti, commette la stessa infrazione nei cinque anni successivi.
6. L'autorizzazione è revocata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale con conseguente chiusura della residenza sanitaria assistenziale:

a) a seguito di ripetute infrazioni alle norme previste dalla presente legge e del relativo regolamento che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;
b) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di grave pericolo per la salute pubblica.

7. La chiusura delle residenze sanitarie assistenziali comporta la cessazione di nuove ammissioni. La continuità dei trattamenti nei confronti degli ospiti, presenti nelle residenze sanitarie assistenziali alla data di chiusura, è assicurata sotto il controllo dell'unità sanitaria locale, che provvede alla programmazione delle dimissioni o del trasferimento presso altre strutture degli ospiti stessi nei tempi strettamente necessari.
8. La chiusura delle residenze sanitarie assistenziali per effetto dei provvedimenti di cui al comma 3 nonchè la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6 comportano il divieto di autorizzare il soggetto interessato o il precedente titolare dell'autorizzazione all'apertura o all'esercizio di una residenza sanitaria assistenziale per un periodo, rispettivamente, di tre o dieci anni.

5. Convenzioni con residenze sanitarie assistenziali private. 

1. In relazione alle esigenze socio-sanitarie del territorio ed in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale in materia nonchè in correlazione con il riordinamento della rete ospedaliera a norma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le unità sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con residenze sanitarie assistenziali private in possesso della prescritta autorizzazione, in conformità ai criteri e ad un apposito schema-tipo emanati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10 (4).

6. Accesso alle residenze sanitarie assistenziali. 

1. L'accesso alle residenze sanitarie assistenziali è effettuato previa valutazione del grado di autonomia dell'anziano o del disabile e accertamento dell'impossibilità di provvedere ad altre forme di assistenza che ne consentano la permanenza al proprio domicilio, secondo criteri e modalità che saranno individuati nel regolamento di cui all'art. 10 (5).

7. Comitato di partecipazione.

1. Nelle residenze sanitarie assistenziali è costituito il comitato di partecipazione, composto da rappresentanti degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di volontariato e del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale con il compito, tra l'altro, di concorrere alla programmazione, gestione e verifica delle attività all'interno della struttura.

8. Vigilanza.

1. La vigilanza sulle residenze sanitarie assistenziali previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione che si avvale, a tal fine, delle unità sanitarie locali competenti per territorio, le quali sono tenute a verificare la persistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti ed a comunicare all'Assessorato regionale alla sanità qualsiasi situazione o inadempienza che possa determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Regione stessa.

9. Volontariato.

1. Le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla relativa normativa regionale di attuazione, possono accedere alle residenze sanitarie assistenziali in funzione degli specifici bisogni degli ospiti, nel rispetto sia dell'autonomia degli stessi, sia delle esigenze organizzative e tecnico-funzionali della struttura. I rapporti tra le residenze sanitarie assistenziali e le associazioni di volontariato sono definiti in conformità alle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'art. 10 (5).

10. Regolamento di attuazione.

1. Il Consiglio regionale emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento (5) per l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali contenente in particolare:
a) i requisiti di carattere organizzativo e funzionale;
b) i criteri e le modalità per l'accesso agli utenti;
c) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;
d) i criteri e le modalità per il concorso dell'utente e del comune di residenza al costo delle prestazioni;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni;
f) le modalità e gli strumenti per la costituzione e il funzionamento del comitato di partecipazione;
g) le modalità per la regolamentazione dei rapporti con le associazioni di volontariato.

11. Oneri di spesa.

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, fissa annualmente:
a) la diaria giornaliera da corrispondere alle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private convenzionate;
b) la percentuale delle spese di gestione delle residenze sanitarie assistenziali dipendenti dalle unità sanitarie locali e con esse convenzionate da porre a carico del Fondo sanitario regionale.
2. Gravano sul fondo sanitario regionale esclusivamente gli oneri relativi alle prestazioni di carattere sanitario. Gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera e socio-assistenziale sono a carico dell'utente, fatta salva la partecipazione alla relativa spesa da parte del comune di residenza, in tutto o in parte, in rapporto al reddito dell'utente stesso e dell'eventuale onere derivante da familiari a carico. Qualora l'utente sia stato dimesso dall'ospedale per malattia acuta e non abbia usufruito di un trattamento post-acuzie in una struttura per lungodegenza o di riabilitazione, la predetta partecipazione ha inizio dopo il secondo mese di ospitalità, semprechè l'ospitalità stessa rappresenti una fase riabilitativa finalizzata al rientro del paziente al proprio domicilio.
3. Agli utenti ospiti delle residenze sanitarie assistenziali deve essere, comunque, garantita per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito nel comma 2, in relazione agli oneri derivanti da familiari a carico. Agli utenti che godono di pensione o reddito superiore alla pensione sociale, i comuni, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, possono garantire agli utenti stessi, per le medesime finalità, la conservazione di una ulteriore quota di pensione o di reddito, determinata in percentuale all'entità della pensione o del reddito in godimento.
4. Nei casi di grave compromissione delle condizioni psichiche degli ospiti, le unità sanitarie locali sono tenute a promuovere, nel rispetto della vigente legislazione, la nomina di un tutore esterno, a garanzia della gestione dei loro beni, durante i periodi di permanenza degli ospiti stessi nelle residenze sanitarie assistenziali, quando la permanenza sia stabile o si prolunghi nel tempo.

12. Realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali - Conversione di strutture pubbliche e private di ricovero e cura. 

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera a norma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, approva il programma di realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e persone non autosufficienti, definendone le relative modalità. A tal fine individua, nell'ambito dei presidi ospedalieri, le strutture da riconvertire in residenze sanitarie assistenziali, in relazione alle misure indicate nella legge 23 ottobre 1985, n. 595, nell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei relativi provvedimenti regionali di attuazione nonchè nella legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può autorizzare, in conformità alle indicazioni della programmazione regionale e con priorità per le strutture convenzionate, la conversione in tutto o in parte in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private per lungodegenti e neuropsichiatriche degli istituti privati previsti dal terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 nonchè dei centri di riabilitazione di cui all'art. 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 nonchè dei centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in funzione delle esigenze dell'utenza, purchè in possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 2.

13. Pubblicità.

1. Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione, pubblicità in ordine alle attività disciplinate dalla presente legge, deve presentare domanda all'unità sanitaria locale competente per territorio, allegando il testo da divulgare, oltre a quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario. Alla domanda deve essere allegata la quietanza attestante l'avvenuto versamento della relativa tassa di concessione regionale.
2. Esperiti gli accertamenti necessari, con particolare riguardo alla rispondenza del messaggio pubblicitario riferito alle strutture od ai servizi autorizzati o convenzionati, l'unità sanitaria locale, acquisito il parere dell'ordine provinciale dei medici, provvede a trasmettere gli atti alla Regione per il rilascio della relativa autorizzazione.

14. Sanzioni.

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 50 milioni, chiunque attivi una residenza sanitaria assistenziale disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione od in locali diversi da quelli autorizzati.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad ogni altra caratteristica della residenza sanitaria assistenziale autorizzata o ne sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni senza darne comunicazione all'unità sanitaria locale competente.
3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, comunque, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, la chiusura della residenza sanitaria assistenziale con effetto immediato.
4. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 6 del 1978, le somme introitate ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative erogate ai sensi della legge regionale concernente: Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali".
6. La somma pari all'importo di cui al comma 5 è riversata nel capitolo di spesa n. 41128.

15. Contratto personale addetto. 

1. Al personale addetto alle residenze sanitarie assistenziali si applica, a secondo della loro natura, il contratto di lavoro del comparto sanitario pubblico o privato.

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(1) Pubblicata sul BUR 13 settembre 1993, n. 25 (S.O. n. 5).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3).

(2) Vedi il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.

(3) Vedi il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.

(4) Vedi il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.

(5) Vedi il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1