1. Finalità e oggetto.
1. La Regione
Lazio, con la presente legge, anche ai fini dell'attuazione degli
interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dei
relativi provvedimenti regionali di attuazione, disciplina
l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie
assistenziali pubbliche e private, nell'ambito dei principi stabiliti
dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, dagli atti di indirizzo e
coordinamento approvati, rispettivamente, in data 8 agosto 1985 in materia
di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali e
in data 22 dicembre 1989 in materia di coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e province autonome in ordine alla
realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non
autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali
e tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della
sanità 29 agosto 1989, n. 321. 2. Le residenze sanitarie assistenziali,
nell'ambito del progetto obiettivo anziani approvato dalla Camera dei
Deputati e dal Senato della Repubblica con risoluzioni in data 30 gennaio
1992, concorrono alla realizzazione nel territorio regionale di un sistema
organico di servizi socio-sanitari a favore delle persone non
autosufficienti, in grado di rispondere agli specifici bisogni degli
utenti e delle loro famiglie e di contrastare il ricorso improprio alla
ospedalizzazione.
2. Residenze sanitarie assistenziali -
Definizione e requisiti.
1. Le residenze sanitarie sono strutture
sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati,
organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni
sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e di inserimento sociale
nonchè di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie
croniche nei confronti di persone non autosufficienti, quali anziani,
disabili, anche mentali, non assimilabili a domicilio e che non
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di
riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nelle predette strutture vengono, a tal fine, assicurate, oltre alle
prestazioni di tipo alberghiero, in rapporto alle condizioni psico-fisiche
degli ospiti: a) assistenza medica; b) assistenza
infermieristica; c) assistenza riabilitativa di recupero e di
mantenimento; d) assistenza psicologica; e) consulenza e controllo
dietologico; f) prestazioni di aiuto personale e di assistenza
tutelare; g) attività di animazione, occupazionale, ricreativa e di
integrazione e raccordo con l'ambiente familiare e sociale di
origine. 2. Presso le residenze sanitarie assistenziali possono essere
ospitate anche persone anziane o disabili che abbisognano di un adeguato e
tempestivo intervento sanitario e socio-assistenziale di tipo residenziale
in rapporto ad esigenze impreviste e di carattere temporaneo dei nuclei
familiari di appartenenza. 3. Le residenze sanitarie assistenziali
debbono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 nonchè dei
requisiti organizzativi e funzionali che saranno individuati dal Consiglio
regionale con il regolamento di cui all'art. 10 (2), in relazione agli
specifici bisogni sanitari e socio-assistenziali dell'utenza. 4. La
Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, nei
provvedimenti di cui agli artt. 3, comma 2; 4, comma 1 e 12, comma 2, può
consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, semprechè sia
garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la
funzionalità nonchè l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche
esigenze degli ospiti. 5. Le residenze sanitarie assistenziali devono
operare in stretto collegamento con i servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti nel territorio, in particolare, con le
strutture e servizi ospedalieri, anche a ciclo diurno, specialistici e di
assistenza domiciliare al fine di assicurare agli utenti risposte
assistenziali adeguate, comunque dirette ad evitare, per quanto possibile,
soluzioni di tipo istituzionale a carattere permanente. 6. Le residenze
sanitarie assistenziali organizzano, preferibilmente, anche servizi
semi-residenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non
autosufficienti. In tal caso, i requisiti strutturali e organizzativi
devono essere rapportati all'attività prevista all'interno della
struttura. 7. Le residenze sanitarie assistenziali, purchè in possesso
dei prescritti requisiti, possono essere realizzate nell'ambito di
complessi, pubblici o privati, di servizi sanitari anche di tipo
ospedaliero e di servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo a
quelli residenziali e semiresidenziali, ove ciò sia possibile dal punto di
vista urbanistico. 8. Gli interventi di cui alla presente legge sono
integrativi di quelli previsti dalla vigente normativa a favore delle
persone anziane, dei disabili e dei malati di mente.
3. Residenze
sanitarie assistenziali pubbliche.
1. Le residenze sanitarie assistenziali
pubbliche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e sono
gestite: a) dalle unità sanitarie locali competenti per
territorio; b) dai comuni; c) dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza con personalità di diritto pubblico (IPAB) e da
altre istituzioni o enti pubblici le cui finalità istituzionali siano
dirette all'assistenza nei confronti delle persone anziane o
disabili. 2. Le residenze sanitarie assistenziali gestite dagli enti ed
istituzioni indicati alle lettere b) e c) del comma 1 sono soggette ad
autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata dalla Giunta
regionale. 3. Gli enti di cui al comma 1, compresi nel programma
regionale adottato in attuazione dell'art. 6 del decreto del Ministro
della sanità 29 agosto 1989, n. 321, possono beneficiare degli interventi
previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo le
procedure e modalità stabilite dal decreto stesso. Le strutture utilizzate
come residenze sanitarie assistenziali, la cui realizzazione è stata
effettuata mediante gli interventi predetti, sono vincolate alla
destinazione sanitaria per un periodo di trenta anni, decorrente dalla
data di concessione degli interventi stessi. Il vincolo è reso pubblico
mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri
immobiliari a cura e spese degli enti pubblici che beneficiano degli
interventi medesimi. Per l'alienazione delle strutture di cui sopra, gli
enti interessati devono previamente interpellare l'unità sanitaria locale
territorialmente competente che, nel termine perentorio di sessanta
giorni, manifesta, con apposita deliberazione, la volontà di acquisire la
struttura nel patrimonio ad essa destinato. In tal caso, il prezzo di
vendita è determinato tenendo conto degli interventi finanziari attuati ai
sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 4. I rapporti tra
i comuni e le istituzioni e enti pubblici che gestiscono le residenze
sanitarie assistenziali e le unità sanitarie locali territorialmente
competenti, sono disciplinati da apposite convenzioni. Tali convenzioni
sono stipulate sulla base dei criteri e degli schemi-tipo emanati dalla
Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, (3)
sentita la competente commissione consiliare permanente la quale si
esprime entro e non oltre venti giorni da ricevimento della deliberazione
stessa.
4. Residenze sanitarie assistenziali private:
autorizzazione e relativa sospensione e revoca.
1. L'apertura e il
funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali private sono
subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata dalla
Giunta regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui all'art. 2 nonchè dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa
vigente. 2. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere
ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo. 3.
L'autorizzazione è sospesa con decreto motivato del Presidente della
Giunta regionale, ove risultino gravi inadempienze o vengono a mancare i
requisiti previsti per il rilascio. L'autorizzazione è, in particolare,
sospesa nei casi e per i periodi di seguito indicati:
a) esercizio di
attività non comprese nell'atto di autorizzazione: da tre a sei
mesi; b) variazione di elementi costitutivi e trasferimento di gestione
senza la prescritta autorizzazione: da due a sei mesi; c) inosservanza
da parte del titolare degli obblighi ad esso imposti dalla vigente
normativa nazionale o regionale nonchè difformità della dotazione di
personale rispetto all'organigramma allegato all'atto autorizzatorio; fino
all'esecuzione degli adempimenti e comunque non oltre novanta
giorni.
4. Decorso il periodo di sospensione, l'autorizzazione decade
qualora il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione della
situazione e agli adempimenti dovuti. 5. I periodi di sospensione
previsti al comma 3 sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in casi di
recidiva. E' recidivo colui che, dopo aver commesso una delle infrazioni
di cui ai commi precedenti, commette la stessa infrazione nei cinque anni
successivi. 6. L'autorizzazione è revocata con decreto motivato del
Presidente della Giunta regionale con conseguente chiusura della residenza
sanitaria assistenziale:
a) a seguito di ripetute infrazioni alle
norme previste dalla presente legge e del relativo regolamento che abbiano
determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione; b) qualora
si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di grave
pericolo per la salute pubblica.
7. La chiusura delle residenze
sanitarie assistenziali comporta la cessazione di nuove ammissioni. La
continuità dei trattamenti nei confronti degli ospiti, presenti nelle
residenze sanitarie assistenziali alla data di chiusura, è assicurata
sotto il controllo dell'unità sanitaria locale, che provvede alla
programmazione delle dimissioni o del trasferimento presso altre strutture
degli ospiti stessi nei tempi strettamente necessari. 8. La chiusura
delle residenze sanitarie assistenziali per effetto dei provvedimenti di
cui al comma 3 nonchè la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6
comportano il divieto di autorizzare il soggetto interessato o il
precedente titolare dell'autorizzazione all'apertura o all'esercizio di
una residenza sanitaria assistenziale per un periodo, rispettivamente, di
tre o dieci anni.
5. Convenzioni con residenze sanitarie
assistenziali private.
1. In relazione alle esigenze socio-sanitarie del
territorio ed in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale
in materia nonchè in correlazione con il riordinamento della rete
ospedaliera a norma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le unità
sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con residenze
sanitarie assistenziali private in possesso della prescritta
autorizzazione, in conformità ai criteri e ad un apposito schema-tipo
emanati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare permanente, con apposita deliberazione da adottarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10
(4).
6. Accesso alle residenze sanitarie assistenziali.
1.
L'accesso alle residenze sanitarie assistenziali è effettuato previa
valutazione del grado di autonomia dell'anziano o del disabile e
accertamento dell'impossibilità di provvedere ad altre forme di assistenza
che ne consentano la permanenza al proprio domicilio, secondo criteri e
modalità che saranno individuati nel regolamento di cui all'art. 10
(5).
7. Comitato di partecipazione.
1. Nelle residenze sanitarie
assistenziali è costituito il comitato di partecipazione, composto da
rappresentanti degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di
volontariato e del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a
livello provinciale con il compito, tra l'altro, di concorrere alla
programmazione, gestione e verifica delle attività all'interno della
struttura.
8. Vigilanza.
1. La vigilanza sulle residenze sanitarie
assistenziali previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione che
si avvale, a tal fine, delle unità sanitarie locali competenti per
territorio, le quali sono tenute a verificare la persistenza dei requisiti
strutturali e funzionali prescritti ed a comunicare all'Assessorato
regionale alla sanità qualsiasi situazione o inadempienza che possa
determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della
Regione stessa.
9. Volontariato.
1. Le associazioni di volontariato
iscritte agli albi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla
relativa normativa regionale di attuazione, possono accedere alle
residenze sanitarie assistenziali in funzione degli specifici bisogni
degli ospiti, nel rispetto sia dell'autonomia degli stessi, sia delle
esigenze organizzative e tecnico-funzionali della struttura. I rapporti
tra le residenze sanitarie assistenziali e le associazioni di volontariato
sono definiti in conformità alle indicazioni contenute nel regolamento di
cui all'art. 10 (5).
10. Regolamento di attuazione.
1. Il Consiglio
regionale emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un apposito regolamento (5) per l'organizzazione e
il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali contenente in
particolare: a) i requisiti di carattere organizzativo e
funzionale; b) i criteri e le modalità per l'accesso agli utenti; c)
le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della
vigilanza; d) i criteri e le modalità per il concorso dell'utente e del
comune di residenza al costo delle prestazioni; e) i criteri e le
procedure per la stipula delle convenzioni; f) le modalità e gli
strumenti per la costituzione e il funzionamento del comitato di
partecipazione; g) le modalità per la regolamentazione dei rapporti con
le associazioni di volontariato.
11. Oneri di spesa.
1. La Giunta
regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione
consiliare permanente, fissa annualmente: a) la diaria giornaliera da
corrispondere alle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private
convenzionate; b) la percentuale delle spese di gestione delle
residenze sanitarie assistenziali dipendenti dalle unità sanitarie locali
e con esse convenzionate da porre a carico del Fondo sanitario
regionale. 2. Gravano sul fondo sanitario regionale esclusivamente gli
oneri relativi alle prestazioni di carattere sanitario. Gli oneri relativi
alle prestazioni di natura alberghiera e socio-assistenziale sono a carico
dell'utente, fatta salva la partecipazione alla relativa spesa da parte
del comune di residenza, in tutto o in parte, in rapporto al reddito
dell'utente stesso e dell'eventuale onere derivante da familiari a carico.
Qualora l'utente sia stato dimesso dall'ospedale per malattia acuta e non
abbia usufruito di un trattamento post-acuzie in una struttura per
lungodegenza o di riabilitazione, la predetta partecipazione ha inizio
dopo il secondo mese di ospitalità, semprechè l'ospitalità stessa
rappresenti una fase riabilitativa finalizzata al rientro del paziente al
proprio domicilio. 3. Agli utenti ospiti delle residenze sanitarie
assistenziali deve essere, comunque, garantita per le esigenze di natura
strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di
reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto
stabilito nel comma 2, in relazione agli oneri derivanti da familiari a
carico. Agli utenti che godono di pensione o reddito superiore alla
pensione sociale, i comuni, in relazione alle proprie disponibilità
finanziarie, possono garantire agli utenti stessi, per le medesime
finalità, la conservazione di una ulteriore quota di pensione o di
reddito, determinata in percentuale all'entità della pensione o del
reddito in godimento. 4. Nei casi di grave compromissione delle
condizioni psichiche degli ospiti, le unità sanitarie locali sono tenute a
promuovere, nel rispetto della vigente legislazione, la nomina di un
tutore esterno, a garanzia della gestione dei loro beni, durante i periodi
di permanenza degli ospiti stessi nelle residenze sanitarie assistenziali,
quando la permanenza sia stabile o si prolunghi nel tempo.
12.
Realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali - Conversione di
strutture pubbliche e private di ricovero e cura.
1. La Giunta regionale,
sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, in
correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete
ospedaliera a norma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
approva il programma di realizzazione delle residenze sanitarie
assistenziali per anziani e persone non autosufficienti, definendone le
relative modalità. A tal fine individua, nell'ambito dei presidi
ospedalieri, le strutture da riconvertire in residenze sanitarie
assistenziali, in relazione alle misure indicate nella legge 23 ottobre
1985, n. 595, nell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei relativi
provvedimenti regionali di attuazione nonchè nella legge 30 dicembre 1991,
n. 412. 2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può
autorizzare, in conformità alle indicazioni della programmazione regionale
e con priorità per le strutture convenzionate, la conversione in tutto o
in parte in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private
per lungodegenti e neuropsichiatriche degli istituti privati previsti dal
terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49
nonchè dei centri di riabilitazione di cui all'art. 14 della legge
regionale 14 luglio 1983, n. 49 nonchè dei centri di riabilitazione di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in funzione delle
esigenze dell'utenza, purchè in possesso dei requisiti prescritti, fatto
salvo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 2.
13. Pubblicità.
1.
Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione, pubblicità
in ordine alle attività disciplinate dalla presente legge, deve presentare
domanda all'unità sanitaria locale competente per territorio, allegando il
testo da divulgare, oltre a quant'altro necessario per valutare il
contenuto del messaggio pubblicitario. Alla domanda deve essere allegata
la quietanza attestante l'avvenuto versamento della relativa tassa di
concessione regionale. 2. Esperiti gli accertamenti necessari, con
particolare riguardo alla rispondenza del messaggio pubblicitario riferito
alle strutture od ai servizi autorizzati o convenzionati, l'unità
sanitaria locale, acquisito il parere dell'ordine provinciale dei medici,
provvede a trasmettere gli atti alla Regione per il rilascio della
relativa autorizzazione.
14. Sanzioni.
1. E' soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 10 milioni a L. 50 milioni, chiunque attivi una
residenza sanitaria assistenziale disciplinata dalla presente legge senza
la prescritta autorizzazione od in locali diversi da quelli
autorizzati. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 5
milioni a L. 20 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad
ogni altra caratteristica della residenza sanitaria assistenziale
autorizzata o ne sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta
giorni senza darne comunicazione all'unità sanitaria locale
competente. 3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano,
comunque, indipendentemente dall'applicazione della sanzione
amministrativa, la chiusura della residenza sanitaria assistenziale con
effetto immediato. 4. Per l'accertamento, la contestazione ed il
pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive
modificazioni ed integrazioni. 5. In deroga a quanto previsto dall'art.
17, secondo comma, della legge regionale n. 6 del 1978, le somme
introitate ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito
capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la
denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative erogate ai sensi
della legge regionale concernente: Organizzazione, funzionamento e
realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali". 6. La somma
pari all'importo di cui al comma 5 è riversata nel capitolo di spesa n.
41128.
15. Contratto personale addetto.
1. Al personale addetto
alle residenze sanitarie assistenziali si applica, a secondo della loro
natura, il contratto di lavoro del comparto sanitario pubblico o privato.
================================================================ (1)
Pubblicata sul BUR 13 settembre 1993, n. 25 (S.O. n. 5). Riprodotta
sulla G.U. della Repubblica 9 aprile 1994, n. 14 (S.S. n. 3).
(2)
Vedi il regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.
(3) Vedi il
regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.
(4) Vedi il
regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1.
(5) Vedi il
regolamento regionale 6 settembre 1994, n.
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