Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile,
n. 78)
Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880 (in Gazz. Uff., 5 luglio
1938, n. 150)
"Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni"
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le
norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla
captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a
sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di
apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un
apparecchio radioricevente.
Articolo 2
[Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è
stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81. Il pagamento del
canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto
nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri
gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L.
42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi
abbonati dal primo comma del successivo articolo 4. L'abbonamento si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di
alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e
nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di
cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal successivo art.
10. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno
solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la
prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento
della successiva rata semestrale luglio-dicembre. L'abbonato che intenda
cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne
richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30
novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal
primo dell'anno successivo. L'abbonamento è valido esclusivamente per la
detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo
libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6]. (1) Vedi, ora, d.m. 20
dicembre 1991.
Articolo 3
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso
privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti
correnti postali, giusta le norme seguenti: a) per il primo pagamento da
parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che
semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo
Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto
corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo
gratuitamente; b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del
canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al
"Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a
favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui
circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente. (Omissis)
(1). (1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954, n. 1150.
Articolo 4
[Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l'utente che
inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del
canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone
medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente
decreto, vista, [d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato per le
finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione
dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per
arrivare al 31 dicembre. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate
semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese,
giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la
detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso
mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre] (1). (1) Vedi, ora, d.m.
20 dicembre 1991.
Articolo 5
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento alle
radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica
soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Il pagamento del canone
per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi
anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.
Articolo 6
Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione
dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito
uno speciale "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" che è compilato dal
competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego
raccomandato. Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra contiene nella prima
pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione
della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel
ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale
dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i
versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento. Fanno parte integrante
del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a
mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli
uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione
dell'abbonamento.
Articolo 7
Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito
dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle
violazioni alle disposizioni del presente decreto. Il libretto di iscrizione
dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di
proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio. Nel numero
degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del
precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi,
autovetture ed altri autoveicoli. Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio
un distinto abbonamento.
Articolo 8
In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle
radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con
domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere
presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è
iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera,
sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a
calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il
duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono
l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato. L'Ufficio
del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi
il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i
pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del
destinatario. Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la
leggenda: "duplicato". La richiesta del duplicato del libretto a norma del
presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi
artt. 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola
con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.
Articolo 9
L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato,
detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16,
come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga
l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora
muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio,
residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale è
iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento
stesso. Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal
libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene
trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo
indirizzo.
Articolo 10
[Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione,
più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio
presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita
denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno,
indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo
dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in
apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. La denunzia deve
essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla
denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti
di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese
dell'involucro su accennato ed accessori. Qualora l'utente intenda cedere o
alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella
quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od
acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di
L. 10,20 di cui al comma precedente. L'utente con abbonamento semestrale che
ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal
pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno
denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo
l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi
che questo ultimo abbia pagato il canone. L'utente che ha effettuato le
denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del
Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie
medesime, il libretto di iscrizione a ruolo. Qualora l'utente intenda
riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in
triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo
pagamento della somma di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato
all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale
richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle
domande al competente Ufficio Tecnico Erariale] (1). (1) Vedi, ora, d.m. 20
dicembre 1991.
Articolo 11
La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso
a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta
inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non
danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del
presente decreto. In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o
l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno
in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto
che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo
abbonamento.
Articolo 12
Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui
al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici
del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi. L'involucro che
contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremità
di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla
utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve
constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà
consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro
perché ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo
esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico Erariale. Nel verbale dovranno
indicarsi le generali dell'abbonato, li numero di ruolo e l'Ufficio del Registro
presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché il tipo dell'apearecchio ed il
numero delle valvole delle quali l'apparecchio è dotato. Su richiesta
dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può
essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale.
In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la
inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui
sopra. Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico
Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle
tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie
in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra è spedita
all'Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso
l'Ufficio Tecnico Erariale. La copia consegnata all'interessato costituisce
l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che è
prevista per un massimo di giorni dieci. Allo scadere di tale termine
l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome,
paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento,
ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte
modalità.
Articolo 13
In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli
eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto
abbia regolarmente pagato il canone. Qualora gli eredi non intendano
ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al
precedente art. 10. Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso
dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del
Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del
defunto abbonato. La variazione della intestazione del libretto deve essere
fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla
firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario
dell'Ufficio. Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo
di consistenza degli abbonati.
Articolo 14
[I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a
soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un
apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono
ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea
importazione. Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a
titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo
corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio
viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della
riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre
per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare
la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è
dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico. Per gli
apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della
licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i
periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può
essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel
territorio dello Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15. Qualora
il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e
sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla
dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato] (1). (1) Vedi, ora,
d.m. 20 dicembre 1991.
Articolo 15
La speciale "Licenza per apparecchi radioriceventi in prova" di
cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è
costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al
presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per
le finanze. I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque
moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni
Radici foniche al prezzo di lire venticinque.
Articolo 16
Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi
radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non
ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una
congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve
consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte
figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente. Sulla matrice e
sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede
l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, domicilio
ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova; b) cognome, nome,
paternità e indirizzo (Comune, via numero civico) dell'utente cui viene ceduto
l'apparecchio in prova; c) data della consegna dell'apparecchio in
prova; d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero
delle valvole, ecc.). La licenza è valida per un solo apparecchio e per un
periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato
l'apparecchio in prova ed è improrogabile. È vietato di rilasciare allo
stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare
qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla
licenza al momento del loro rilascio. La matrice delle licenze deve restare
unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del
Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con
le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata
l'ultima licenza. È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio
radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per
ogni licenza.
Articolo 17
L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del
regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed
agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non
è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione,
alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di
apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti
apparecchi o materiali. Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto
divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici. Detto
registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e
conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con
regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati,
con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del
carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella
parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a
tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di
apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di
altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie. Il compratore ha
l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e
domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento. Il
venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente
nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi
del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore. In caso di
acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre
alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato
l'apparecchio. Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di
riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e
scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali
radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti degli
apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono
destinati. Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel
registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le
modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per
riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di
carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I
registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui
compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel
presente decreto a norma del successivo art. 24. Sulle fatture emesse per la
vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o
cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che
dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente
leggenda: "Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle
radioaudizioni".
Articolo 18
Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9
settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento
alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le
sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le
norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la
radiofonia. Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi
adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di
aeromobili.
Articolo 19
Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o
adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver
corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei
modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del
tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone
previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa
all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni
stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia
per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al
doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella
ricevente a colori (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1°
febbraio 1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90. Per la sanzione
applicabile qualora il pagamento dell'abbonamento avvenga oltre i termini
prescritti ma prima dell'accertamento della violazione vedi l'art. 3,
d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.
Articolo 20
Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della
quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma
prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria (1)
stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'utente o dall'abbonato una
sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di
cui è stato ritardato il pagamento (2). La detta sanzione amministrativa è
ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima
dell'accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza dei
termini sopra richiamati (2). (1) Originariamente, "ammenda". (2) Comma
così modificato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.
Articolo 21
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18
dicembre 1997, n. 473.
Articolo 22
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono
punite: a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico
del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata
riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per
la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque
anni. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia
stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio
dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare; b) con la
pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico solidale del venditore
o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario
dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi
fornite; c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) per
l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17. Le sanzioni di
cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti
disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico
specie per quanto riguarda il carico del registro stesso. (1) La pena
pecuniaria è stata così elevata, da ultimo, dal primo comma dell'art. 8, d.l. 30
settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
Articolo 23
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18
dicembre 1997, n. 473.
Articolo 24
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle
disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio
1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli
ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli
ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in servizio effettivo, nonché
i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti
idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto
col Ministro della giustizia e col Ministro per l'interno. Per l'accertamento
delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente
decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata. RISCOSSIONE E
VERSAMENTO DEI CANONI
Articolo 25
Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente
decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro
competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72
A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio
dell'entrata. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle
prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo,
sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente
art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al
[Primo Ufficio Bollo di Torino]. Per l'esazione coattiva da parte degli
Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle
sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Articolo 26
Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile,
devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i
crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari. Tali crediti
sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art.
1957 dello stesso Codice civile.
Articolo 27
Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali
pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è
determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società
concessionaria. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno
in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo
che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun
anno. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico
senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è
passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il
canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2. Con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge
31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi
Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la
riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere
affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da
stabilirsi con lo stesso decreto. Sono applicabili inoltre agli apparecchi in
uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti
artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.
Articolo 28
Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno
applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni
del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti
stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.
Articolo 29
Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di
abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è
autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero
strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal
regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno
1937, n. 1108.
Articolo 30
È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria
a quelle contenute nel presente decreto.
Articolo 31
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
gennaio 1938. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua
conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
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