Legge 11 marzo 1953, n. 87
"Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale."
GU n. 62 del 14-3-1953
TITOLO I
Costituzione della Corte
1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine
successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque
dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.
2. I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative, sono eletti: a) tre da un collegio del quale fanno
parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore
generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i
sostituti procuratori generali della Cassazione; b) uno da un collegio del quale
fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti
di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del
quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i
presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i
viceprocuratori generali della Corte dei conti. I componenti di ciascun collegio
possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il
collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale
numero. I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di
ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
3. Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno
riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I
nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal
Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al
Presidente della Corte costituzionale.
4. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente
della Repubblica, sono nominati con suo decreto. Il decreto è controfirmato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di
osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della
Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.
6. La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che
nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di
questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la
maggioranza. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e,
in mancanza, il più anziano di età. Della nomina è data immediata comunicazione
dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice
destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
7. I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri
uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali,
commerciali o industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che
abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte
costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o
professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro
funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano
in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a
riposo. All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte
costituzionale i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in
soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta
riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in
soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le
Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori
stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93,
terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica
istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della
pubblica istruzione. I giudici della Corte costituzionale non possono far parte
di commissioni giudicatrici di concorso, ne ricoprire cariche universitarie e
non possono essere Candidati in elezioni amministrative o politiche.
8. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una
associazione o partito politico.
9. Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o
procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse
alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.
10. La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la
decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione,
vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili. La
decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
per la sostituzione.
11. Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari
e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza
dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi
disposti dall'art. 19.
12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione
corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito del
magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al
Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un
quinto della retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che
ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in
servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ai giudici
eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione è assegnata
una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione
mensile spettante ai giudici ordinari.
13. La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti
stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
14. La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento
approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con
legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli
uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli
assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a
ciascun ufficio. La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi
dei suoi dipendenti.. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà,
tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la
composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai
quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni
dello Stato.
TITOLO II
Funzionamento della Corte
Capo I - Norme generali di procedura
15. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può
disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla
sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando
avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la
serenità.
16. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non
siano legittimamente impediti. La Corte funziona con l'intervento di almeno
undici giudici. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici
presenti a tutte le udienze in cui si e svolto il giudizio e vengono prese con
la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello
del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
17. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale
sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale e sottoscritto da chi
presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa
istanza di parte.
18. La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri
provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del
Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del
popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto
e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei
giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.
19. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria
della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.
20. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la
difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al
patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle
Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando
intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un
Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato o da un suo sostituto.
21. Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da
tasse di ogni specie.
22. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi
sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti, si osservano, in quanto
applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono essere
stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
Capo II - Questioni di legittimità costituzionale
23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle
parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità
costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della
legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da
illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle
leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale,
qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la
questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale,
riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione,
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende
il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere
sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il
giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b)
del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorità
giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data
lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero
quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio
dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in
questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una
Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
24. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per
manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del
processo.
25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte
l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di
legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate. Entro
venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23,
le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le
loro deduzioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio
e presentare le loro deduzioni.
26. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della
Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i
successivi venti giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca
alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera
di consiglio. Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di
venti giorni dalla decisione.
27. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a
questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza
di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni
legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni
legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione
adottata.
28. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un
atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni
sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
29. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di
illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o
l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione
di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in
Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso
il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
30. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un
atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal
suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e
giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda
immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del
dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione
dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due
giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i
provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e
tutti gli effetti penali.
31. La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione
può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa
entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del
Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta
regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio
regionale. La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al
Presidente della Giunta regionale. Il ricorso deve essere depositato nella
Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione.
32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto
avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene
dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione
stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di
legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal
Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e
notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo precedente.
33. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma,
della L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga
da quella legge invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa
deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della
Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio
dei ministri. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte
costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma
degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma
dell'art. 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute
negli artt. 23, 25 e 26.
35. Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di
una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione
della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso
diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni
dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere. Si
osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si
osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli
artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione
ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando
sia interessata una delle due Province nella Regione.
Capo III - Conflitti di attribuzione Sezione I - Dei conflitti di attribuzione
tra poteri dello Stato
37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se
insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata
per i vari poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le
questioni di giurisdizione. La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio
sulla ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il
ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Si osservano in quanto
applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26. Salvo il caso previsto
nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano
personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti
abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
38. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame
dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove
sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II - Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni
39. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla
Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione
rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale
per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la
cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato. Il
termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla
notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto
impugnato. Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della
Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Il ricorso per
regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione
e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza,
nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si
ritengono violate.
40. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione
fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio,
sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
41. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei
precedenti articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e 38, in quanto
applicabili.
42. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi
si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione
Trentino-Alto Adige.
Capo IV - Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri Disposizioni transitorie I.
La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione
della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed
amministrativa, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle
nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza
delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, devono essere fatte
entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa vengono immediatamente comunicati dal
presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed
al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono
immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, convoca i giudici. Nello stesso termine stabilito dal comma
precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma
dell'art. 135 della Costituzione.
II. Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla
formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data
del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della
Corte. III. La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui
all'art. 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione
dello Stato. IV.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. |