Dm Tesoro 19.12.2000 I cartacei, i dematerializzati, i prodotti a sei e venti anni Risparmio, tutte le novità sui Buoni Postali Dal 1 gennaio 2001 i risparmiatori affezionati alle Poste potranno scegliere se acquistare i “vecchi” titoli cartacei o optare per i buoni dematerializzati. Chi rimarrà fedele al titolo cartaceo riceverà periodicamente un estratto conto con il valore del suo investimento. La nuova procedura – che comunque non sostituisce ma si affianca a quella tradizionale - è prevista in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre. Chi sceglierà i buoni dematerializzati riceverà dalle Poste solo un contratto che certificherà l'acquisto e, invece di portarsi a casa il documento cartaceo che richiede tempo e fila allo sportello, potrà lasciare i Buoni presso un apposito deposito titoli dell'ufficio postale. Tra le altre novità del decreto del Tesoro l’arrivo di due nuovi prodotti postali: Buoni ordinari a venti anni e Buoni a termine a sei anni. La nuova serie di Buoni postali, che ha decorrenza 28/12/2000, presenta i seguenti tassi: per quelli a scadenza ordinaria 4,50% per i primi due anni, 5% dal 3° al 5° anno; 5,50% dal 6° al 9° anno; 5,75% dal 10° al 14° anno; 6,25% dal 15° al 20° anno. Per i buoni appartenenti alla nuova serie a scadenza a termine è previsto, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, unitamente al capitale inizialmente sottoscritto, un interesse lordo pari al 35% del valore nominale. (8 gennaio 2001)
Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica - Decreto 19 dicembre
2000 IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti il decreto legge 1° dicembre 1993, n.487, recante "Trasformazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n.244/97); Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, recante
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n.433" e in particolare l'articolo 9[1] ; Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni; Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di buoni fruttiferi postali assistiti dalla garanzia dello Stato; Ritenuto necessario definire le caratteristiche, la struttura dei buoni fruttiferi postali e i loro rendimenti; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta Parte prima CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE Articolo 1 I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti, con la garanzia dello Stato e collocati da Poste italiane spa, sono nominativi , non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale. I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati dal documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli. I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno. La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Articolo 2 L'emissione di buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare l'equilibrio economico finanziario della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale può, in via d'urgenza, disporre la sospensione dell'emissione della serie in corso con provvedimento successivamente ratificato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Articolo 3 Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Il documento cartaceo rappresentativo dei buoni fruttiferi postali non è assimilabile alle carte valori. I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione. Poste italiane spa può altresì consentire altre forme di sottoscrizione dei contratti, di cui al comma precedente, ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari. Per la sottoscrizione di buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo è richiesta la titolarietà di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli aventi la medesima intestazione dei buoni. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali e di altre operazioni relative ai buoni fruttiferi postali sono esenti da commissioni e/o altri oneri a carico dei risparmiatori, fatte salve le disposizioni in materia fiscale. Articolo 4 I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e di interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo 5. Articolo 5 I buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente a richiesta del titolare presso Poste italiane spa. Il rimborso da diritto alla restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi secondo le modalità stabilite nei decreti di emissione della rispettiva serie. I decreti di cui all'articolo 2 possono definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta e per i buoni fruttiferi postali relativi anche a serie già emesse, forme di rimborso anticipato diverse da quelle previste dal presente articolo e la sostituzione dei medesimi. Articolo 6 Poste italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste italiane spa le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico. Articolo 7 Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali si applicano gli articoli 1,2,3,4,5,15,16, e 17 della legge 30 luglio 1951, n.948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste italiane spa. Articolo 8 I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di predisporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta. Articolo 9 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n,284, il capo VI del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n.256. I buoni fruttiferi postali delle serie emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalle disposizioni richiamate dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'articolo 1°. A decorrere dalla medesima data sono altresì abrogati il decreto 20 maggio 1987 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi" e i precedenti decreti da questo modificati, il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'articolo 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto dell'emissione del buono…" alle parole "….ed il periodo di prescrizione". Inoltre, a decorrere dalla medesima data, sono soppressi i testi contenuti negli allegati 3 e 4 del decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" dalle parole "il presente buono" fino alle parole "sottrazione o distruzione". Articolo 10 Le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 1 e dall'articolo 7 si applicano anche alla serie dei buoni postali già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alla serie dei buoni postali già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente. Fino ad esaurimento delle scorte possono essere sottoscritti buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo la cui forma e gli altri segni caratteristici sono definiti dai decreti vigenti in materia anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da quest'ultimo abrogati. PARTE SECONDA CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "A1" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI Articolo 11 A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "A1". A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la lettera "Z", istituita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 luglio 2000, n.164. Articolo 12 I buoni della nuova serie "A1" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro. Articolo 13 I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A1" sono emessi al valore nominale. Articolo 14 I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata. Gli interessi calcolati su base trimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane spa. PARTE TERZA CONIDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "AA1" DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI Articolo 15 A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA1". A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivili, pena la nullità, i buoni postali fruttiferi "a termine" della serie contraddistinta con la lettera "CE" , istituita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2000, n.164. Articolo 16 I buoni della serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000. I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro. Articolo 17 I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA1" sono emessi al valore nominale. Articolo 18 I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie "A1", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. TABELLA SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A1". Saggio di interesse lordo Primo anno 4,50% Secondo anno 4,50% Terzo anno 5,00% Quarto anno 5,00% Quinto anno 5,00% Sesto anno 5,50% Settimo anno 5,50% Ottavo anno 5,50% Nono anno 5,50% Decimo anno 5,75% Undicesimo anno 5,75% Dodicesimo anno 5,75% Tredicesimo anno 5,75% Quattordicesimo anno 5,75% Quindicesimo anno 6,25% Sedicesimo anno 6,25% Diciassettesimo anno 6,25% Diciottesimo anno 6,25% Diciannovesimo anno 6,25% Ventesimo anno 6,25% La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostituiva del 12,50%. |