DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 LUGLIO 2000, N.
442 (G.U. n. 36 del 13.02.2001)
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCEDIMENTO PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8,
DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, comma quinto,
della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 gennaio 1935,
n.112;
VISTA la legge 29 aprile 1949,
n.264;
VISTA la legge 11 gennaio 1979,
n.12;
VISTA la legge 28 febbraio 1987,
n.56;
VISTA la legge 23 luglio 1991,
n.223;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487;
VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608;
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n.675;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio
1997, n.152;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281;
VISTO il decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.469;
VISTA la legge 27 dicembre 1997,
n.449;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n.403;
VISTO il decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
SENTITA la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
ACQUISITO il parere del Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24
gennaio 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, del lavoro e
della previdenza sociale e dell’interno;
EMANA Il seguente
regolamento:
TITOLO I DISCIPLINA DEL
COLLOCAMENTO
Capo I Disposizioni
generali
Art. 1 Ambito di
applicazione
- Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti
alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di
politiche attive del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, nell’esercizio
dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di
garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) in conformità all’articolo 11 del suddetto decreto
legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento
disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per
l’impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti)
- I criteri di organizzazione, le modalità, le
specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le
pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto
di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 8, la
piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 2 Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende
per:
- "sede di lavoro" l’ufficio, lo stabilimento, il
cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di
lavoro;
- "sede operativa di società di fornitura di
lavoro temporaneo" l’ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di
lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
- "servizi competenti" i centri per l’impiego o
gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
- "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
Art. 3 Tutela dei dati
personali
- Al fine di promuovere l’occupazione, favorire
l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di orientamento e formazione
professionale nonché agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro i
servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica,
a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli
articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469, a enti pubblici economici che siano interessati all’assunzione, alle
società di mediazione autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri
di formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati
personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia
necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24
della citata legge n. 675 del 1996.
Capo II Servizi alle persone in cerca
di lavoro
Art. 4 Elenco
anagrafico
Le persone aventi l’età stabilita dalla legge per
essere ammesse al lavoro, e che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate,
disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei
servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico,
indipendentemente dal luogo della propria residenza. L’elenco anagrafico
contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi
alla residenza, all’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo
familiare, ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a
categorie protette ed allo stato occupazionale. L’inserimento
nell’elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal
presente regolamento.
L’elenco anagrafico è integrato ed aggiornato
sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla base
delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all’attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalità di
trattamento dei dati dell’elenco anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d) e dall’articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 con la contestuale
individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b)
le modalità di codifica di base delle professioni; c) la
classificazione dei lavoratori inseriti nell’elenco anagrafico a scopo
statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed
internazionale.
L’elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con
l’impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che
assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e
disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L..
I lavoratori nazionali e comunitari inseriti
nell’elenco anagrafico mantengono l’iscrizione per tutta la durata della vita
lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
I lavoratori stranieri in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, inseriti nell’elenco anagrafico che perdono
il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l’inserimento in tale
elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e comunque
per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 5 Scheda
professionale
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina
le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai
dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative
alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del
lavoratore.
- La scheda professionale, di cui al comma 1, viene
rilasciata dal competente Servizio per l’impiego e contiene altresì i dati
relativi alla certificazione delle competenze professionali, in raccordo con
le disposizioni in materia di formazione professionale
- Al fine di favorire l’accesso ai servizi per
l’impiego le regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il
rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale
contenente le chiavi d’accesso alle banche dati del S.I.L.
Capo III Assunzione dei
lavoratori
Art. 6 Obblighi dei datori di lavoro
in materia di collocamento (Articolo non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti).
TITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 7 Norme abrogate
- Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le seguenti disposizioni:
- l’articolo 6 della legge 10 gennaio 1935 n.112,
e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi
previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all’atto
dell’assunzione del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge (seguivano
le lettere b), c), d) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti).
Art. 8 Norme transitorie
- In sede di prima attuazione i lavoratori
risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune
parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme
previgenti, sono provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico di
cui all’articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’articolo
1, comma 2, prevedono l’organizzazione dell’elenco anagrafico entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.
- Fino all’emanazione delle disposizioni previste
dall’articolo 1, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le
graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio
2000
CIAMPI AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica LOIERO, Ministro per gli affari regionali MATTIOLI, Ministro
per le politiche comunitarie SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale BIANCO, Ministro dell’interno |