Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28
settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al
Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti
locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali e della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, composto di 275 articoli.
PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia
di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia
normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga
le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica
non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,
altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali.
Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la
propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118,
primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che
attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni del comune e della
provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117
della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita
ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui
all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali. associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle
province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema
delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano
luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
Articolo 5 Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico
sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e
gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere generale.
modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli strumenti di
cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
Articolo 6 Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e
il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti,
aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione,
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di
pubblicita' degli statuti stessi.
Articolo 7 Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e
la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l'esercizio delle funzioni.
Articolo 8 Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono
disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le
garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n.
203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Articolo 9 Azione popolare e delle associazioni di
protezione ambientale
1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di
chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di
competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia,
conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore
dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione.
Articolo 10 Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici,
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli
uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita'
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai
servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11 Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione
del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi' la
funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
Articolo 12 Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti
le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la
fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica
in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni
caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con
il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui
agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
TITOLO II SOGGETTI
CAPO I Comune
Articolo 13 Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza
statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del
Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi
rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 15 Modifiche territoriali fusione ed istituzione
di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione
tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza,
che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o
piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della
regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione.
Articolo 16 Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo
statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle
comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni
dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale
diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli
amministratori dei comuni con pari popolazione.
Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro
territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate
dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono
articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono
eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo'
prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il
rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli
organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative
modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo'
deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della
delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente
istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Articolo 18 Titolo di citta'
1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi,
monumenti storici e per l'attuale importanza.
CAPO II Provincia
Articolo 19 Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; b) tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei
beni culturali; d) viabilita' e trasporti; e) protezione della flora e
della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque
interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e
delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e
profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i)
compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed
alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da
essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Articolo 20 Compiti di programmazione
1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni,
ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della
regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo
e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
regionale; c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia
di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il
piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni
del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee
di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno
istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono
trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi
regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che
assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le
funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive
competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province
e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Articolo 21 Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del territorio,
alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari
e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo
statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento l'istituzione
dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive
e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del
circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e
componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario.
Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al
presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del
presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel
circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della
Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun
territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la
maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o
possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il
riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale; c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola
provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area
interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione
complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti
dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti; f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli
altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle
nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni
emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui
alla lettera d) del comma 3.
CAPO III Aree metropolitane
Articolo 22 Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli
altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi
essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede
entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro
un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area
metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite
dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23 Citta' metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli
altri comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da rapporti di stretta
integrazione in ordine all'attivita' economica, ai servizi essenziali, ai
caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del
comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei
rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della citta'
metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e' sottoposta a
referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla
sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno dei comuni
partecipanti, essa e' presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni
ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede nel primo
turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti
locali.
5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della
provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l'identita' delle originarie collettivita' locali.
6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di una
provincia, si procede alla nuova delimitatone delle circoscrizioni provinciali o
all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, considerando l'area della citta' come territorio di una nuova
provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento
ai principi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di
riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a
statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste
dalla legislazione regionale.
Articolo 24 Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire
ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a
rete; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione
dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico; e) interventi di
difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f) raccolta, distribuzione e
depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande
distribuzione commerciale; i) attivita' culturali; l) funzioni dei sindaci
ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino
all'istituzione della citta' metropolitana.
Articolo 25 Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti
locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni
territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Articolo 26 Norma transitoria
1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.
2. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i termini per il
conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni
amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da
parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
CAPO IV Comunita' montane
Articolo 27 Natura e ruolo
1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra
comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse,
per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di
funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della
comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione
della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare: a) le modalita' di approvazione dello statuto; b) le
procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con
gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano
sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre
esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva
superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema
geografico e socioeconomico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide
con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse
attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale
disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune
si provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria
legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole
comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione
agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della
realta' socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu'
comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali
attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
Articolo 28 Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle comunita'
montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi
statali e regionali.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e
dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di
coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti
sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le
procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da altri
soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai
territori classificati montani.
7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32,
comma 5.
Articolo 29 Comunita' isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e
della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni
interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme
sulle comunita' montane.
CAPO V Forme associative
Articolo 30 Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli
enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.
Articolo 31 Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e
l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano
a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei
componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto
del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze
degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo
statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la
nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai
quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o
di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate
funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e
imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se
previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Articolo 32 Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di
norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di
funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli
dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le
modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita'
per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e
le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i
sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati
da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i
rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in
materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli
organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni
pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
Articolo 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da
parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai
comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita'
dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di
minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di
esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le
funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e
le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione
associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i
criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto
delle unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare,
con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le
regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: a) nella disciplina
delle incentivazioni: 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i
comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di
unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla
tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di
massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di
gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei
consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
Articolo 34 Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso
di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
Articolo 35 Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4,
avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il
Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei
principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina
adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.
TITOLO III ORGANI
CAPO I Organi di governo del comune e della provincia
Articolo 36 Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
Articolo 37 Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei
comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei
comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli
altri comuni.
2. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la
intera provincia.
4. La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale.
Articolo 38 Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica,
il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal
presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero dei
consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni
caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per
legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme
regolamentari i comuni e le province fissano le modalita' per fornire ai
consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture
apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2
i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente
costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in
caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina
i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicita' dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi
previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno
degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e
attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della
legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della
bandiera italiana ed europea.
Articolo 39 Presidenza dei consigli comunali e
provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono
attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e
delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le
funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del
presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il
consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un
quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e'
presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo
differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio,
previa diffida, provvede il prefetto.
Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta,
e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla
elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la
presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti
della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che
ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con
esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di
anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto
immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta e convocata dal
presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta
del consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del
presidente del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa
previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
Articolo 41 Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo
III e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti
la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Articolo 42 Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi
di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette
materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e
norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione; e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi
mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da
osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l)
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario
o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei
singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla
giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
Articolo 43 Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto
di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita' dettate
dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra
istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo
statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far
valere le cause giustificative.
Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo
consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita'
dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che
durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il
consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa
luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della
provincia - Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a
suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e
sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della
giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al
consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della
provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu'
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Articolo 47 Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente
dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero
di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque
non superiore a sedici unita'.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare
il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province
gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche
al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di
consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto puo'
prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio
ed in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita'
alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte
comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi
di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12
nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non
superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di
abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000
di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24
consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30
consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36
consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
Articolo 48 Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel
governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107,
commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati
dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli
organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive
e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio
che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine
alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e'
espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile
dei pareri espressi.
Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della
provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano
e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il
presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni
in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di
piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni
sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del
presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della
Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
Articolo 51 Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il
consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di
presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie.
Articolo 52 Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad
una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive
giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente
della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
dell'articolo 141.
Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino
alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente
della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia
diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni
caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche' delle
rispettive giunte.
Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla
emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini
puo' richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma
2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo'
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puo'
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui
al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per l'adempimento
delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto
provvede con propria ordinanza.
CAPO II Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'
Articolo 55 Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune
della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo
giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilita' alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione
europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Articolo 56 Requisiti della candidatura
1. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di due
province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le
elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima
carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
Articolo 57 Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle
cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di
mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale
rispetto al numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
Articolo 58 Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio
di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e
componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno
riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico
di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui
sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella
lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e)
coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo
59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e'
equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro
incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della
giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei
confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi
e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.
Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e
320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata
in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la
nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un
delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 12
settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e'
disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284,
285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la
sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono
computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.
La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente
periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di
produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono
comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che
hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga
meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa
sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di
prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto
all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade
da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la
misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di
cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che
comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti
medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo'
accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare
notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 60 Ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale: 1) il Capo della Polizia, i vice
capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che
svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di
gabinetto dei ministri; 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza; 3) nel territorio, nel quale
esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato; 4) nel territorio, nel quale
esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno
giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le
veci; 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi
collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione
del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici; 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni,
i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace; 7) i dipendenti del
comune e della provincia per i rispettivi consigli; 8) il direttore generale,
il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere; 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con
il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire
l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; 10) i
legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale
maggioritario rispettivamente del comune o della provincia; 11) gli
amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda
dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia; 12) i sindaci,
presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in
carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di
ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro
i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera
presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti,
ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni
per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento
in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle
indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui
al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non
provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla
presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per
tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1 non si
applicano per la carica di consigliere provinciale.
Articolo 61 Ineleggibilita' a sindaco e presidente della
provincia
1. Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della
provincia: 1) il ministro di un culto; 2) coloro che hanno ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo
loro fideiussore.
Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di
presidente della provincia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a
deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la
decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
Articolo 63 Incompatibilita'
1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o
il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto
o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente da parte del comune o della
provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in
tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; 2) colui che, come
titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di
diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della
provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non
siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione; 3) il
consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente
comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento
civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'.
Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a
decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario
sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia
proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune
capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente piu' vicino; 5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero
di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza
passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda
e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed
esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto
od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo
un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 7)
colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che
hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei
registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
Articolo 64 Incompatibilita' tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere
comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di
assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.
Articolo 65 Incompatibilita' per consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli
assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili
con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono,
altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale
di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.
Articolo 66 Incompatibilita' per gli organi delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore
comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.
Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilita' o
incompatibilita'
1. Non costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' gli
incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia
e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in
ragione del mandato elettivo.
Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilita' e
incompatibilita'
1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente capo
importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione
sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle
elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le disposizioni
di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla
data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di
incompatibilita'.
Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilita'
ed incompatibilita'
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero
esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni di incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio di cui
l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di
incompatibilita'.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni
previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2
il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di
ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a rimuoverla o ad
esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il
consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso
ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui
che e' stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su
istanza di qualsiasi elettore.
Articolo 70 Azione popolare
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in
prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi
abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o
al presidente della provincia.
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i
ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
CAPO III Sistema elettorale
Articolo 71 Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni sino ai 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei
consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla
elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai
tre quarti.
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla
carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di
sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella
lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,
da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita'
viene eletto il piu' anziano di eta'.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono
attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di
sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato
il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per
1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si
scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello
dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parita' di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo
seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla
carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa
abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto
dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le
elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a
sindaco e a consigliere comunale.
Articolo 72 Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e'
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del
consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste presentate
per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e'
collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato
alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un
segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi'
votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista
prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si
procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati
alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio il
candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del
consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A
parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi
al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio
il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con
le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle
con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono
riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti. e'
proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra
elettorale, e' proclamato eletto sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.
Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il
numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale
superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' liste possono presentare lo
stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare
il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72,
tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla
proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale e'
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di
elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si
divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i
piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano
piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa
per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo
di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia'
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altra
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia'
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia gia' superato nel
turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati
a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di
piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti
consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Articolo 74 Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per
l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della
provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere
provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni
di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto
compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla
carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno
dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome
di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno
o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il
candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e'
riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte
del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore
puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei
candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno
sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente
della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla
carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato
alla carica di presidente della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si
procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati
alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo
candidato e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi
al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi
di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette giorni dalla prima votazione,
di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a
quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei
candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati
collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale
e' scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita'
di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato
con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra
elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
Articolo 75 Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di collegi
uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122,
e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui
all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome
e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi possono presentare lo
stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi
debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di
loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati
collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della
provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale dei voti validi
ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della
provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che
abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si
divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri
da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri
gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi
di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio
provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60
per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi
di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o
ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di
collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per
determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le
rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per
1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si
determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi
del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di
candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In
caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di presidente
della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai
seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene
determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun
candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di
candidature presentate in piu' di un collegio si assume, ai fini della
graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
Articolo 76 Anagrafe degli amministratori locali e
regionali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli
eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori
locali, nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso
di mandato.
2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.
I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i
sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai dati
indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a chiunque il
diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico,
dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV Status degli amministratori locali
Articolo 77 Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il
mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti
dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e
delle indennita' degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i
presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle
province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i
presidenti dei consigli comunali. metropolitani e provinciali, i presidenti, i
consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli organi
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i componenti
degli organi di decentramento.
Articolo 78 Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni,
competenze e responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita'
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di
cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti
di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono
annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini e' sospesa la validita' delle relative disposizioni del piano
urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonche' agli assessori ed ai
consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono
essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante
l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento
al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal
datore di lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per
l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e'
riconosciuta agli amministratori locali la priorita' per la sede di espletamento
del mandato amministrativo o per le sedi a questa piu' vicine. Il servizio
sostitutivo di leva non puo' essere espletato nell'ente nel quale il soggetto e'
amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima
amministrazione.
Articolo 79 Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di
comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i
consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di
non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in
cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei
militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo
previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti
delle comunita' montane che svolgono servizio militare di leva o che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una
licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi esecutivi dei
consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali
previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli
organismi di pari opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' nei confronti dei
militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio
sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle
citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e dei
consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di
lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad
ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono
essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti
esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta
documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di
effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988.
n. 67.
Articolo 81 Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di
aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come
legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo 82 Indennita'
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente
della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli
organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunita'
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun
caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo'
superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo
tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono
assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che
all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza
in una indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i
consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non
giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita'
ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando
siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa
persona.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione
prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a
sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di
quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b)
articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli
enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate,
nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione
dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei
vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno
optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per
il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane
sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione, dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana; d)
definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle
citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate; e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della
provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila
abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del
segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore
a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del
trattamento economico fondamentale del segretario comunale; f) previsione
dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a
fine mandato, con una somma pari a una indennita' mensile, spettante per ciascun
anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si' puo'
procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la
medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre anni ai
fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di presenza
sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo
della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la
variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi
del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di
consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa
complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello
stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi
dalla possibilita' di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto
finanziario.
Articolo 83 Divieto di cumulo
1. I parlamentari nazionali o europei, nonche' i consiglieri regionali
possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
Articolo 84 Rimborsi spese e indennita' di missione
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' la indennita' di
missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e
2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero
2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennita' di missione e'
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata
della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute
e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o
delegate.
4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennita' di missione il
rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i
casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Articolo 85 Partecipazione alle associazioni
rappresentative degli enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni
elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti
locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione
dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi
nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti
stessi.
Articolo 86 Oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni di
comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli
assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si
applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune
abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che
rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo
stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle
quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti,
da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al datore di
lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto
entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte
dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n.
724.
5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e i
consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i
rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale
dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita
l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali,
entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se
successiva.
Articolo 87 Consigli di amministrazione delle aziende
speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali,
ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche
consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2,
nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e
nell'articolo 86.
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I Uffici e personale
Articolo 88 Disciplina applicabile agli uffici ed al
personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi
compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute
nel presente testo unico.
Articolo 89 Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di
professionalita' e responsabilita'.
2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di
quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti
materie: a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento delle procedure amministrative; b) organi, uffici, modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; c) principi fondamentali di
organizzazione degli uffici; d) procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro
consistenza complessiva; f) garanzia della liberta' di insegnamento ed
autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca; g) disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto
di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le
assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo
unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi
e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione
con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione
politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere
la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale.
Articolo 91 Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalita'
e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio. Gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per
nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del
decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali
caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo.
Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a
tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in
materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa
presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari
modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 93 Responsabilita' patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili
dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche'
coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono
rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della
Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214.
4. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione
del fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi
salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e
conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
Articolo 94 Responsabilita' disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni
locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e'
disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i
provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle
amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresi'
le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59
previa attivazione del procedimento disciplinare.
Articolo 95 Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e
l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (Uncem), i dati del censimento
generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli
enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Articolo 96 Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi
dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a
decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative
funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella
materia.
CAPO II Segretari comunali e provinciali
Articolo 97 Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i
rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il
direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in
relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei
servizi; c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e)
esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo
108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo' prevedere
un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 98 Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede
per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei
presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.
4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
Articolo 99 Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la
cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando
ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario e' confermato.
Articolo 100 Revoca
1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del sindaco
o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
Articolo 101 Disponibilita' e mobilita'
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata
massima di quattro anni.
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto
a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attivita'
dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il
trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i
compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di
cui al comma 2.
4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualita' di
titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita'
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci
nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre
segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due
esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il
consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i
consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione,
puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento,
entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio.
5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli
enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103,
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono
attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
Articolo 103 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
autonoma
1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le
modalita' di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio
tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalita' di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo
delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente, anche in
deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo; b) previsione di un esame di idoneita' per
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno; c) disciplina dell'ordinamento contabile
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione
finanziaria al controllo della Corte dei conti; d) utilizzazione in via
prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le
esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
Articolo 104 Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale e scuole regionali e interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con
regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di
formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione
e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
Articolo 105 Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria
legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione
di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della
legge 11 marzo 1972, n. 118.
Articolo 106 Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province
ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e trasferiti
presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in
godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari
comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di
fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il
trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di
entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti
rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione;
successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465.
CAPO III Dirigenza ed incarichi
Articolo 107 Funzioni e responsabilta' della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano
al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi
tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i
provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e
regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti
dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui
all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione
di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e
dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi
contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, secondo le modalita' previste dall'articolo 147 del presente testo
unico.
Articolo 108 Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta di piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e' consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in
ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario.
Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalita'
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per
responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi
puo' prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione.
Articolo 110 Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando
i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in
cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore
al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo'
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso in cui
l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e'
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui
la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo'
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.
Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita' nell'esercizio
della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il
regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo
del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Articolo 112 Servizi pubblici locali
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono
stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e
carte dei servizi.
Articolo 113 Forme di gestione
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio
non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione
a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita'
sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu'
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione,
per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a
mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico
servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o
privati; f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori
sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale
da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotatone, determina le finalita' e
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale
prevede un apposito organo, di revisione, nonche' forme autonome di verifica
della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il
piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti
tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione
pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di
esercizio.
Articolo 115 Trasformazione delle aziende speciali in
societa' per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo
113, lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il
capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende
speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle
societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa'
conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere la scissione
dell'Azienda, speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo 116 Societa' per azioni con partecipazione
minoritaria di enti locali
1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio,
nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria
anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota
delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul
mercato.
2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria
degli enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le
norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori
pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria
agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla societa' di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e
di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la
costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni.
Articolo 117 Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura
tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi
stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i
finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di
gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita'
del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito,
coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e'
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto
conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per
effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del
modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto che
gestisce i servizi pubblici.
Articolo 118 Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di societa'
per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal
tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice
civile, nonche' gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione
degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti
ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti
in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e
provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti
in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva
costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del
medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purche'
i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano
effettivamente conferiti nella costituenda societa' per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai
sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa' per
azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa' per azioni al fine di
dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni.
2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di
province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera e), e dell'articolo 116, nonche' dei consorzi e delle aziende speciali
di cui, Rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni
relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.
Articolo 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al
fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche'
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi.
Articolo 120 Societa' di trasformazione urbana
1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non interessate
da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
Articolo 121 Occupazione d'urgenza di immobili
1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza dei presupposti di
cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione
d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia
residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al
presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la
redazione dello stato di consistenza puo' avvenire contestualmente al verbale di
immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni.
Articolo 122 Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di
lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 123 Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle
aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali
iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice
civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime
aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino
all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico;
si applicano altresi' per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai
rapporti in corso di esecuzione.
TITOLO VI CONTROLLI
CAPO I Controllo sugli atti
Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai
capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
Articolo 126 Deliberazioni soggette in via necessaria al
controllo preventivo di legittimita'
1. Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130 della
Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal
consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente
testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 127 Controllo eventuale
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo, nei limiti delle illeggittimita' denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e
affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni
del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo e' esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o
provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
3. La giunta puo' altresi' sottoporre al controllo preventivo di legittimita'
dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le
modalita' di cui all'articolo 133.
Articolo 128 Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' e' istituito, con decreto
del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli
atti dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva
sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate
assenze ingiustificate o incompatibilita' sopravvenuta, nonche' per la supplenza
del presidente.
3. La legge regionale puo', articolare il comitato in sezioni per territorio
o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di indirizzo. A
tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di
controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono
provvedimenti definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e
solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi
arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 129 Servizi di consulenza del comitato regionale
di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attivita' deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
Articolo 130 Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono
composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in
una terna proposta dal competente ordine professionale; 2) uno iscritto da
almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto
in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali; 3) uno scelto tra
chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di
sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di
parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata; 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in
quiescenza, o tra i professori di ruolo di universita' in materie giuridiche ed
amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in
quiescenza; b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra
funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive
province.
2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti aventi
i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i
requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e' designato dal commissario del
Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed
un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove
elezioni del consiglio regionale, nonche' quando si dimetta contemporaneamente
la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici,
sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa
non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed
alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo 131 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali
di controllo: a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei; b)i
consiglieri e gli assessori regionali; c) gli amministratori di enti locali o
di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' coloro che abbiano
ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo
comitato; d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle
cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei
funzionari dello Stato; e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli
enti locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei
partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione; f) i
componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di
esso; g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale; h) coloro che
ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale,
regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi
nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo 132 Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni,
le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del
vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di
consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono
disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei
loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai componenti
sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di
controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
Articolo 133 Modalita' del controllo preventivo di
legittimita'
1. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita'
dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e
la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della
gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con
i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o puo' richiedere, per una sola volta,
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il
termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla
data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.
3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui
al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto
della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina
di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
5. Non puo' essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel
caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di
controllo.
Articolo 134 Esecutivita' delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita' deve
essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della
stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque
esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale
di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta
di controllo sospende l'esecutivita' delle stesse fino all'avvenuto esito del
controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
Articolo 135 Comunicazione deliberazioni al prefetto
1. Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui
delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma, 2-quater,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano
tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti,
concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la
realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario
assicurare il regolare svolgimento delle attivita' delle pubbliche
amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli
interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere che siano
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni degli enti
locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i
contratti, con le modalita' e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le
predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
Articolo 136 Poteri sostitutivi per omissione o ritardo
di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Articolo 137 Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in
caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1
e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne puo' chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente.
Articolo 138 Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facolta', in qualunque
tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli
atti degli enti locali viziati da illegittimita'.
Articolo 139 Pareri obbligatori
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale,
regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai
fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di
altre attivita' degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo
specifiche disposizioni di legge.
Articolo 140 Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di
cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o
della provincia i corrispondenti organi di governo.
CAPO II Controllo sugli organi
Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di
legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa
essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le
seguenti cause: 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del
sindaco o del presidente della provincia; 2) dimissioni del sindaco o del
presidente della provincia; 3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 4)
riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei
componenti del consiglio; c) quando non sia approvato nei termini il
bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In
tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge
lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine
non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del
comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con
il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni
loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento
e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto
di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita', puo'
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali
di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali
di cui al presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.
Articolo 142 Rimozione e sospensione di amministratori
locali.
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di
cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle
stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri
e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi
eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 330 dicembre 1991, n. 410, e
successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in
casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il
regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento,
con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal
comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la
durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche'
ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di
sostegno e monitoraggio
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 e' nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le
attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e'
composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in
quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo
turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle
commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' di
organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli
atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
Articolo 145 Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143
sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli
enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144,
puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via
temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove
occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un
compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a
ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello
Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di
appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla
prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal
Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in
genere della contabilita' speciale. Per il personale non dipendente dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al
rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte
proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per
cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a
norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai
beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi
della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione,
la commissione straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di
lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione
di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi, anche con
riferimento a progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono
essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al
prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici
delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga
alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi
totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data
di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche
alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al
termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo
143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con riferimento a
situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni gia'
adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la
rescissione del contratto gia' concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti
in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale
si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare.
Articolo 146 Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli
altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni
e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III Controlli interni
Articolo 147 Tipologia dei controlli interni
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire
attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la
legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; b)
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c)
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata dagli enti locali
anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali
possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalita'
di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione.
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e
supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei
controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i
predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di
pertinenza.
CAPO IV Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148 Controllo della Corte dei Conti
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali,
ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 149 Principi generali in materia di finanza
propria e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le
province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da: a) imposte
proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti
erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di
natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni
socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse
che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione
dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per
i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo
non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di
gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri
perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in
base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal
bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento,
assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di
funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento
previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di
programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti
per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di
gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Articolo 150 Principi in materia di ordinamento
finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla
legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo
unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di
programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle
attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle
attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui
sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 151 Principi in materia di contabilita'
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita',
universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il
termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di
un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da
consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita'
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
Articolo 152 Regolamento di contabilita'
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative
corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le
disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed
uniformita' del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno
carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente
testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme
della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita'
dell'ente rechi una differente disciplina: a) articoli 177 e 178; b)
articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181,
commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; c) articoli 186, 191, comma 5,
197, 198; d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207; e) articoli da 213
a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225; f) articoli 235, commi 2 e
3, 237, 238.
Articolo 153 Servizio economico-finanziario
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono
disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o
qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza
economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la
gestione dell'attivita' finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare
il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4,
si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle
eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione
corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di
entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali
vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte di deliberazione
ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei soggetti
abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di
copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto
dal regolamento di contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei
fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al
segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli
equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette
giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma
dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche
su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato.
cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di
ufficio di non rilevante ammontare.
Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza
e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti
applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento
finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione
annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione
normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a
diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra
funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna
un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di
organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i
rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali.
Articolo 155 Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante
presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da
esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di
personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai
sensi dell'articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle
passivita', ai sensi dell'articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro
dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in
caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256,
comma 12; d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la
Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255,
comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai
sensi dell'articolo 261; f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori
bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 268; g) parere
da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o
parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'articolo 254,
comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta
organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono
disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda
del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato,
le seguenti classi demografiche: a) comuni con meno di 500 abitanti; b)
comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d)
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; f)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999
abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a
99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da
250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti
relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonche'
all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori
dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non
diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata
alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i
dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per
le comunita' montane. Per le comunita' montane e i comuni di nuova istituzione
si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano
le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 158 Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche
agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo,
a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza comporta
l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu' esercizi
finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli
enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.
Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate
a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti
oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di
mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c)
espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2
occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre
e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2
non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista
dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono approvati: a) i modelli relativi al bilancio di
previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del
bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi
al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e)
i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei
parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al
prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del
patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e
programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 161 Certificazioni di bilancio
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui
principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni
sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun
adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi
e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della
seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle
certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti
locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I Programmazione
Articolo 162 Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando
i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita',
pareggio, finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come definita al
comma 6 del presente articolo, non puo' presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese,
salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non
possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria e'
unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di
entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco
di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate
di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salva le
eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di
cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici
del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo statuto
e dai regolamenti.
Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte
dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera
l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del
bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato ove esistenti. La gestione
provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni e: riassunte
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle
spese di personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalita' di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo
bilancio definitivamente approvato.
Articolo 164 Caratteristiche del bilancio
1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per la
spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia
nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo, che indica
l'oggetto.
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio
dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel
corso degli esercizi precedenti.
Articolo 165 Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse,
in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla tipologia ed alla
specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni
di comuni sono: Titolo 1 - Entrate tributarie; Titolo II - Entrate
derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla
regione; Titolo III - Entrate extratributarie; Titolo IV - Entrate
derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti; Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo
VI - Entrate da servizi per conto di terzi;
4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono: Titolo I -
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della
regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione; Titolo II - Entrate extratributarie; Titolo III -
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti; Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed
interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici,
alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di
attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun
servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e', fatta
analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella
relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono: Titolo I - Spese correnti; Titolo II -
Spese in conto capitale; Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita',
anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed
indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le
indicazioni dell'articolo 151 puo' essere compreso all'interno di una sola delle
funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o
complesso composto da persone e mezzi cui e' preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso
di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, dei quale risponde
il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa
indicano: a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal
rendiconto dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la
previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso; b) l'ammontare delle
entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio,
con le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le entrate e
prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non
contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi
delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le
spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del
controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e
l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione
degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non
possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di
previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli
relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema
di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di
entrata e di spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.
Articolo 166 Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di
riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio
o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Articolo 167 Ammortamento dei beni
1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio
l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il trenta
per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e'
effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione
di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita'
all'articolo 187.
Articolo 168 Servizi per conto di terzi
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi
i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito
per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione
contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le
previsioni e gli impegni di spesa.
Articolo 169 Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio,
l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli
stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle
risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli
interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per
gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita'
montane.
Articolo 170 Relazione previsionale e programmatica
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra
anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane,
strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per eventuali
progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e
nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo
ed a quella di investimento.
4. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che si
intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso
ed e' data specifica motivazione delle scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata
dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche
gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in
termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle
previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare
riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e
relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui
all'articolo 201.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema di
relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime
necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e
di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
Articolo 171 Bilancio pluriennale
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio
pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza
e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi del bilancio di
cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita'.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si
prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di
spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con
indicazione, per queste ultime, della capacita' di ricorso alle fonti di
finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per programmi,
titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese
correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione
degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate,
distintamente per ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno
coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione dei bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i modelli
relativi al bilancio pluriennale.
Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: a) il
rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo
da parte del competente organo regionale; b) le risultanze dei rendiconti o
conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce; c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e
qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita'
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre
1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta'
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; d) il
programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109; e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; f) la
tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 173 Valori monetari
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione
previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali
si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II Competenze in materia di bilanci
Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio
e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un
congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare
entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa deliberazione ed i
documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo
regionale di controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di
controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione.
1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio
di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio
in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni
sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per
gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunita'
montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti
per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei
servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati
gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono
di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno.
Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una
modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive
all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita'
definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve
essere motivata dall'organo esecutivo.
TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I Entrate
Articolo 178 Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed
il versamento.
Articolo 179 Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante
la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate di carattere
tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite
per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla
gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o
contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di
liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle
spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d)
per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti,
provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di
cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.
Articolo 180 Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita' e
contiene almeno: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma
da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione
delle somme; e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) la
codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data
di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la
riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente anche senza la preventiva
emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata
comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Articolo 181 Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere
le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da
eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22
e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente
con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.
CAPO II Spese
Articolo 182 Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
Articolo 183 Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la
necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti
per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare gia'
attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed
ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a
contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il
termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e
conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia'
adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto
all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della
liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate
nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o
gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con
quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza
e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato; c) con l'emissione
di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si
considerano altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese
di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione
vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi,
compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a
quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il
periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale
ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di
contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la
cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via
preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
Articolo 184 Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa
attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla
regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa
ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della
contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo 185 Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato
di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle
spese.
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e
contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per
esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l'intervento o il
capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa e' allocata e la
relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui; d) la
codifica; e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo
codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la
scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il
creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima
l'erogazione della spesa; h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento
se richieste dal creditore; i) il rispetto degli eventuali vincoli di
destinazione.
3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che
provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al
tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da
somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di
legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di
pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso
l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
CAPO III Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Articolo 187 Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di
ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, puo' essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate
per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare
nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la
copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo
194; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato,
con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo'
avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
Articolo 188 Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui
all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non
disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
Articolo 189 Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme
derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte
della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la
stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il
termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
Articolo 190 Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate
ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono
economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
CAPO IV Principi di gestione e controllo di gestione
Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153,
comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del
provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura
finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino
a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a
terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo
di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e'
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla
regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per
le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato,
disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali
non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e'
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente
previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi.
Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative
procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il
fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della
Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di
bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il
pareggio. La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i
due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194 Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con
diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a)
sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di
pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice
civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi,
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei
limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a
mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione
consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre
risorse.
Articolo 195 Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario
sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono
disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti
dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di
ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del
servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le
modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono
state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi
dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti,
utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta
eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del
ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate
con il ricavato delle alienazioni.
Articolo 196 Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il
buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le
modalita' stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei servizi
offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Articolo 197 Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha
per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei
comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta'
metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di
contabilita' dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a)
predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati
relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati
raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione
intrapresa.
3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e
centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i
risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi
dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal
rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui
all'articolo 228, comma 7.
Articolo 198 Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei controllo
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed
ai responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili.
TITOLO IV INVESTIMENTI
CAPO I Principi generali
Articolo 199 Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono
utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b)
avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle
spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei
prestiti; c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e
relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati
agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate
dall'articolo 187; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato
finanziario consentite dalla legge.
Articolo 200 Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo
stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo
consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le
ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle
quali e' redatto apposito elenco.
Articolo 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano
economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui,
anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici,
soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti
"chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di
evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una
spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un
piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da
una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base
ai seguenti criteri: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i
finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di
gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita'
del servizio.
CAPO II Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Articolo 202 Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per
il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre
destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti
condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme
di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale
sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita
variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di
cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale
puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali
in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative al primi
tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in
cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati
finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni
: a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; b) la
decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto: a richiesta dell'ente
mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti anche in derogata ai
loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto; c) la rata
di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale
e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti
dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata.
Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi
di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di
valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre
successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con
il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento,
dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo,
secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro
del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati
di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette
modalita' di utilizzo.
Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle
forme consentite dalla legge.
CAPO III Garanzie per mutui e prestiti
Articolo 206 Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere
sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le
comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere
da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207 Fideiussione
1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo
di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui
destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita'
montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della
societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera
e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta'
metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento
da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario
successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.
3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi
per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione
di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta'
dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il
progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una
convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale; b) la
struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della
concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario
nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone
dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite
con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.
TITOLO V TESORERIA
CAPO I Disposizioni generali
Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di
tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta'
metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i
comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni,
anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti
locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice
rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che
abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c)
altri soggetti abilitati per legge.
Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla
gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene
gestito dal tesoriere.
Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con
modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le
condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.
Articolo 211 Responsabilita' del tesoriere
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere
risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,
intestati all'ente.
Articolo 212 Servizio di tesoreria svolto per piu' enti
locali
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria
per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e separate per
ciascuno di essi.
Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di
tesoreria
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il
servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con
collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al
fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla
gestione del servizio.
CAPO II Riscossione delle entrate
Articolo 214 Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in
ordine cronologico per esercizio finanziario.
Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure per la
fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresi'
le modalita' per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite,
nonche' la relativa prova documentale.
CAPO III Pagamento delle spese
Articolo 216 Condizioni di legittimita' dei pagamenti
effettuali dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i
limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i
servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio
di previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione e di
prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo
della codifica.
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in
conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei
residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al
tesoriere.
Articolo 217 Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della
legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di
responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio
patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori,
in ordine alla regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.
Articolo 218 Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o
su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati
pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
Articolo 219 Mandati non estinti al termine
dell'esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre
sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di
pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori
alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di
ritardato pagamento.
CAPO IV Altre attivita'
Articolo 221 Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti
dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro
rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da
terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni
assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di
tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le procedure per
i prelievi e per le restituzioni.
Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della
giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di
comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai
primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo
utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
CAPO V Adempimenti e verifiche contabili
Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del
servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui
all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa
da parte dell'amministrazione dell'ente.
Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento
della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco
metropolitano e del presidente della comunita' montana. Alle operazioni di
verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che
la assumono, nonche' il segretario, il responsabile del servizio finanziario e
l'organo di revisione dell'ente.
Articolo 225 Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b)
conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e
224; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla
legge.
2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui
al comma 1 sono fissate nella convenzione.
Articolo 226 Conto del tesoriere
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il
tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della
propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento di
cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente
documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di
entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; b) gli ordinativi di
riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate
a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i
documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali
altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
TITOLO VI RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI
GESTIONE
Articolo 227 Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto,
il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30
giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo
regionale di controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo
ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti
locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto: a) la relazione dell'organo esecutivo di
cui all'articolo 151, comma 6; b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d); c) l'elenco dei residui attivi e
passivi distinti per anno di provenienza.
6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e'
trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con
modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Articolo 228 Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa,
nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del
bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata
le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da
riscuotere; b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi
l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato
contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione in termini di
avanzo pareggio o disavanzo.
5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri
gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al
certificato del rendiconto.
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita' dell'ente
locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione
dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali dei
servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I
parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al comma 5
sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 229 Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi
dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli
accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di
costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione
di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei
residui e gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con
le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati
parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del
passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso,
ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando
i seguenti elementi: a) i risconti passivi ed i ratei attivi; b) le
variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze; c) i costi
capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di
valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi
esercizi; d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni
precedenti; e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli
introiti vincolati; f) imposta sul valore aggiunto per le attivita'
effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di
materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di
beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi
passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente
locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le
minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo
come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso ai fini del
pareggio, il risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando
i seguenti elementi : a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i
ratei passivi; b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle
rimanenze; c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti; d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di
costi capitalizzati; e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita'
effettuate in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i
seguenti coefficienti : a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la
manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al
2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al
15%; d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi,
al 20%; e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al
20%; f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti
economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo
dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con
l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I
valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione
sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 230 Conto del patrimonio e conti patrimoniali
speciali
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando
le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,
suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed
il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale.
3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con
specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione
alle disposizioni del codice civile.
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi
delle relative manutenzioni straordinarie, come segue : a) i beni demaniali
gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo
debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali
acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo; b) i terreni gia'
acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le
norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile
attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al costo; c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti
successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al
costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale; f) i censi, livelli
ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso
legale; g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme
del codice civile; h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione.
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di un conto
consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne e esterne.
Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili non
inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico
valore.
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.
Articolo 231 Relazione al rendiconto della gestione
1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo
dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto
alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
Articolo 232 Contabilita' economica
1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della
gestione, adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo per le
proprie esigenze.
Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93,
comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo
trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto
di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile
alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari
tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della
gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i
discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g)
eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le
informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi
anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il
regolamento previsto dall'articolo 160.
TITOLO VII REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA
Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con
voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di
presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei
comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata
ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti
cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della
delibera di nomina.
Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla
data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola
volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la
durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla
scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero
collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la
mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b)
dimissioni volontarie; c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Articolo 236 Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei
revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo
comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato
dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto
tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso
cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui
siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,
verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente
locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto
incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa
tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione
pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla
dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il
rispetto dei limiti di cui al comma 1.
Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di
collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e
del regolamento; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un
motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere
espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153,
delle variazioni rispetto all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare
l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di
revisione; c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilita'; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento. d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il
termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20
giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e
proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della
gestione; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione
con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita'; f) verifiche di cassa di cui all'articolo
223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente
comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per
l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo'
altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto
dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la
partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i
relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono
trasmessi: a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti
locali; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni
di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di
spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo
statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella
propria funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu' soggetti aventi i
requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a
carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di
eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni
affidate ai revisori.
Articolo 240 Responsabilita' dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per
ragione dei loro ufficio.
Articolo 241 Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti
massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente.
Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale fino
al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale
quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle
istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal
collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 e'
aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al
revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed
al comune piu' popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai
revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa
delibera di nomina.
TITOLO VIII ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO I Enti locali deficitari: disposizioni generali
Articolo 242 Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti
locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio,
rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto
della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto
della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti
dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della
tabella di cui al comma 1.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e
comunita' montane.
Articolo 243 Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in
relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo
della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di
gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in
misura non inferiore all'80 per cento; c) il costo complessivo della gestione
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono
comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento
si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in
data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si
assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno
di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di
gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati
gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli
organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a
quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I
costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono
rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i
tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della certificazione di
cui al comma 2.
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a cio'
tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di
cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del
contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e' verificata
l'inadempienza mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali
spettanti per gli anni successivi.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma
2: a) gli enti locali che non presentano il certificato del rendiconto con
l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta
presentazione della stessa; b) gli enti locali per i quali non sia
intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione,
sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono
soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono
tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti
per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del
livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
CAPO II Enti locali dissestati: disposizioni generali
Articolo 244 Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei
confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche'
con le modalita' di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a
province e comuni.
Articolo 245 Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di
liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di
equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto.
Articolo 246 Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto
finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui
all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La
deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata
una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che
analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni
dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale
presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo
straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne
ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141,
comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di
previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero
esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli
obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di
dissesto puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri
dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono
differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato
il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio
successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla
base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed
ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai
dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza
dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata
relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non
prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di
controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo
nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia
la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo
141.
Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del
bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche'
proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle
somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme
dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne'
sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti
nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario
di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili,
anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore
dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le
circostanze, e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e'
diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e'
stato riconosciuto responsabile.
Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto
di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi
mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri
a totale carico dello Stato o delle regioni.
Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura
di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261
l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto
gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il
consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con
deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le
deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono
notificate al tesoriere.
Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque
entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, e'
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio
di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo
dovuto.
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata
adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo
procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione
del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi
della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per
la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le
competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per
le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani,
gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del
servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare
le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i
servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con
proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista
dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro
efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme
ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e'
fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi
erariali.
CAPO III Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
Articolo 252 Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario
di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario
di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. Il commissario
straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i
componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra
magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del
Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo
finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o
periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e
provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione
straordinaria di liquidazione e' presieduta, se presente, dal magistrato a
riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di
Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.
La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi
componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le
incompatibilita' di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti
ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione
della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni
patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei
fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa
segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
Articolo 253 Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli
atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi
dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario
di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per
motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le
quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio
dell'ente locale.
Articolo 254 Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della
massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un
piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le
province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario
di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso,
mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della
procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso
l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto
a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una
sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto
organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti
di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai
sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni
compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario,
richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia
attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa
rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di
competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il
debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto.
I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo
circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2
e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di
liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di
prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da
altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione
per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato
riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro
il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero,
dell'interno si, pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo
allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale
rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere
vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di
transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di
ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta
la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della
liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si
prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli
interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento
di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento
il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari
per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b),
l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri
di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per
conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso
vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere
finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla
base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota
fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente.
La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire
15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire
18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire
20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000.
La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le
province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a
favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi
erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,
possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e
dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e
modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di
mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di
liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con
la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo
parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita'
nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli
enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni
debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo
204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli
investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la
concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato,
con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a
quelle gia' definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso
la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga
a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi
derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede
alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a
societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi
disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni
patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie
liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto
con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese.
11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota
dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente
articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure
esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il
deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario
di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma
1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,
corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede
l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella
misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i
limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito,
autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della
liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale
uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel
determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad
accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente
quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale
a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma
l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della
Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili,
recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non
piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei
termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o
per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo
254, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario
della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia'
inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di
mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del
Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso
di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e'
autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per
cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle
passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del
decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo
consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo
straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue
passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa
depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi
finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di
24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il
piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate
successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo
deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni
dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte
nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del
parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui
l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta
giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del
piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro
dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di
liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario
di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al
pagamento delle residue passivita' sino alla concorrenza della massa attiva
realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il
Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data
di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto
delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di
pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed
all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul
riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente
rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro
dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale
della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti,
comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256,
comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro
60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i
soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone
contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 136.
Articolo 258 Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di
tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle
pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale
dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al
presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni
ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare
di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente
locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella
misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione
all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato e' tenuto a
deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri
istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a
disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di
finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti
di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la
possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria
delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente
le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento
di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione
all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la
liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione
della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati,
fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di
lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare
entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei
trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per
cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione.
L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da
privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli
articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il
deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di
estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa
passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto
della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito
elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei
mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E'
restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide
dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della
liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
CAPO IV Bilancio stabilmente riequilibrato
Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di
entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita'
di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi
all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente,
costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato
e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media
unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei
contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media
predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con
criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed
eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i
provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od
organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina
la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le
compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve
altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta
a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e' sottoposta all'esame della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la
denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del
Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte
entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno
subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria
dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale,
con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i
contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli
enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica
rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti
nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a
seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di
indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Articolo 260 Collocamento in disponibilita' del personale
eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6,
sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni,
cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di
personale e di mobilita' collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto
in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento
economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata
della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro,
e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume
servizio.
Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e' istruita
dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula
eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta
entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla
validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione
finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla
gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste
di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi
all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il
Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione,
prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare,
entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla
data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio
idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale adeguamento dei
contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi
all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle
richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo
261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte
del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui
all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti
necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per
classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle
dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le
medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le
province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con
proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza
delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione
di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti
spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di
maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
CAPO V Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente
provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui
l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine,
non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di
previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione
delle relative certificazioni.
Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed
attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni
decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei
contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di
bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente
locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito
capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente
ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei
fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la
durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali
dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed
all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla
legge.
Articolo 267 Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo' essere
variata in aumento.
Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di
amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i
mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto
delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte
dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita'
giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla
Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione
che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto,
su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali,
stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle
forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30
a 34.
Articolo 269 Modalita' applicative della procedura di
risanamento
1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali
in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.
PARTE III Associazioni degli enti locali
Articolo 270 Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che
devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con
ruoli, formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed
affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di
pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su
richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita'
stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il
31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
Articolo 271 Sedi associative
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i
quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi,
dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita
deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione
gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese
di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio
bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti
presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro
collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a
cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni
delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di dieci
dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le
rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti predetti presso ciascuna
sezione regionale.
Articolo 272 Attivita' delle associazioni nella
cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai relativi
regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli
affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno
stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi
anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo
0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei
propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo
sviluppo ed interventi di solidarieta' internazionale.
PARTE IV Disposizioni transitorie ed abrogazioni
Articolo 273 Norme transitorie
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 33
della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni dei consigli
circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonche' quanto disposto
dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-ter e 3-
quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino all'applicazione della
contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del
comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il '31 marzo e il
I' aprile 1999 limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla
stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico
relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi
successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle
altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata
ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il
disposto dell'articolo 19 dei regio decreto marzo 1934, n. 3 83, per la parte
compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si
applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste
dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia
organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio
1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonche' degli atti
emanati in applicazione di detti regolamenti.
Articolo 274 Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; b) articoli 31 e 32 del regio
decreto 7 giugno 1943 ), n. 651; c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2
e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122; d) articolo 63 della legge 10 febbraio
1953, n. 62; e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle
disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo
19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570; f) legge 13 dicembre
1965, n. 1371; g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n.
444; h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; i)
articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.
946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; k)
articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; l) legge 23 aprile 1981, n.
154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali; m)
articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93; n) articolo 15, punto 4.4,
limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131; o) legge 27 dicembre 1985, n. 816; p) articoli 15, salvo per
quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque
denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri
regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55; q) legge 8 giugno
1990, n. 142; r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; s) articolo
15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221; u)
articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271; v) articoli 1 e 4 comma 2,
della legge 18 gennaio 1992, n. 16; w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498; x) articolo 3, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente a quanto riguarda le cariche
di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e
assessore di comunita' montane; y) articoli da 44 a 47, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; z) articoli 8 e 8-bis, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68; aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120; cc)
legge 25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 6, 7,
7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31; dd) articoli 1 e 7 della legge
15 ottobre 1993, n. 415; ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529,
convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108; ff) articoli 1, 2 e 4 della
legge 12 gennaio 1994, n. 30; gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95; hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77; ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed
11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437; jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3,
comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; kk) legge 15 maggio 1997, n.
127, limitatamente agli articoli: 4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi
previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del
comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad
eccezione del 79-bis, da 84 a 86; ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29,
30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191; mm) articolo 4, comma 2, della
legge 18 novembre 1998, n. 415; nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26
gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n.
75; oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50; pp) articoli
2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120; qq) legge 3 agosto
1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne
il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17,
comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27;
28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33; rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475,
ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi
previste per gli amministratori regionali.
Articolo 275 Norma finale
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi
di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, od
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente
abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende
alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da
ciascun articolo.
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