Finanziaria 2001, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta (Legge 388/2000)
E' stato pubblicato sul supplemento ordinario 219/L

Più sgravi fiscali alle imprese e ai lavoratori a basso reddito, fondi per le zone alluvionate, norme per i lavoratori socialmente utili, risorse per l'aumento degli stipendi degli insegnanti, Superenalotto più caro: sono le principali novità inserite nella Finanziaria che il Senato ha approvato il 20 dicembre e che è stata poi definitivamente approvata dalla Camera il 22 dicembre. Nel passaggio parlamentare il provvedimento ha visto praticamente raddoppiare il numero degli articoli (158 contro 76) con l'introduzione di nuove norme. Questi i contenuti principali del provvedimento (il testo è quello promulgato, ma ancora soggetto al coordinamento finale):
- IRPEF. Il tetto del primo scaglione Irpef sale da 15 a 20 milioni, gli altri scaglioni saranno 20-30 milioni, 30-60 milioni, 60-135 milioni, oltre 135 milioni. Dal 2001 scenderanno progressivamente le aliquote per arrivare rispettivamente, nel 2003, a 18%, 22%, 32%, 38% e 44%. Aumenta la soglia d'esenzione per i lavoratori dipendenti, che passa da 9,1 a circa 12 milioni annui e, per i lavoratori autonomi, da 4 a 6 milioni. 350.000 lire in busta paga per tutti a novembre, 200.000 lire per le pensioni incapienti; l'acconto Irpef scende dal 92 all'87%, l'Irpeg va al 93% ( per poi risalire al 99% nel 2003). Le detrazioni per i familiari a carico passano a 516.000 lire nel 2001 e 552.000 nel 2002 sopra i 100 milioni di reddito; sotto i 100 milioni diventano 552.000 nel 2001 e 588.000 nel 2002; sotto i 100 milioni e con più di un figlio, la detrazione sale a 616.000 lire nel 2001 e a 652.000 nel 2002. A queste detrazioni vanno aggiunte altre 240.000 lire per i figli sotto i tre anni.
- CASA: la prima diventa esente da Irpef, vengono prorogati gli sconti del 36% sulle ristrutturazioni e l'Iva resta al 10% sull'edilizia. Le detrazioni per gli affitti concordati saranno di 960.000 lire per le famiglie con un reddito sotto i 30 milioni (diventano 1.920.000 in caso di cambio di residenza per esigenze lavorative) e di 480.000 lire per i redditi fra 30 e 60 milioni (960.000 in caso di mobilità).
- PENSIONI: La maggiorazione sociale sale a 50.000 lire al mese tra i 60 e i 65 anni e a 160.000 lire tra i 65 e 75 anni; sopra i 75 arriva a 180.000 lire. Dal primo gennaio 2001 le pensioni di anzianità e di invalidità ed il reddito da lavoro autonomo potranno essere cumulate nella misura del 70%. Saranno completamente cumulabili la pensione con 40 anni di contributi e il reddito da lavoro sia autonomo che dipendente. Niente contributi per coloro che raggiungono i limiti di età per la pensione e restano al lavoro.
- AZIENDE: L'Irpeg scenderà in due anni dal 37% al 35%, le imprese che emergono non pagheranno contributi nel 2001 e per altri quattro anni godranno di sconti decrescenti. Verrà concesso un credito d'imposta di 800.000 lire al mese per ogni nuovo occupato a tempo indeterminato (diventano 1.200.000 lire nelle zone dell'obiettivo 1) a condizione che abbia almeno 25 anni, che sia disoccupato da due anni e che si creino veramente posti di lavoro in più. Credito d'imposta più forte del 10% rispetto al testo della Camera per le imprese che investono, estensione della Dit anche alle mini-ditte, reintroduzione del 'forfettone? fiscale al 15% di aliquota per le imprese sotto i 50 milioni di fatturato. Incentivi per le imprese che innovano e per i contratti di 'formazione continua'. Via libera, dal 2002, ai controlli sulle imprese che fatturano oltre i 10 miliardi di lire. Viene rafforzata la Dual Income Tax (Dit) per le imprese. Per le pmi sconto Irap di 10 milioni su base imponibile di 350 SANITA' : eliminati dal 2001 tutti i tickets sui farmaci e sulla diagnostica preventiva anti-tumorale (anche sotto 45 anni). Dal 2002 ridotti a 23.000 i tickets sulla diagnostica generica. Da luglio del 2001 i pazienti dovranno rimborsare la differenza tra il prezzo dei farmaci generici e quello di marca.
- ENTI LOCALI. Il disavanzo della spesa regionale e locale, al netto di quella per la sanità, non potrà superare nel 2001 il livello raggiunto nel '99, aumentato del 3%. Nel 2002 vi sarà una compartecipazione dei comuni all'Irpef del 4,5%.
- CARBURANTI E ROTTAMAZIONE. Tra il 2000 e il 2001 sono previsti sgravi per circa 3.800 miliardi: prorogato fino al 30 giugno 2001 lo sconto di 50 lire al litro sui carburanti. Lo sconto viene esteso anche al gasolio per il riscaldamento e al gpl. Agevolazioni per energia geotermica, accisa azzerata per il biodiesel e per il gasolio da riscaldamento delle serre.
- SPESA PUBBLICA: risparmi di 5.590 miliardi nel 2001 dal sistema di acquisti 'on linè della pubblica amministrazione mentre altri 800 arriveranno da nuove dismissioni immobiliari.
- STADIO OLIMPICO: potrà essere venduto senza parcheggi.
- MAMME E SOCIALE: passa da 300.000 a 500.000 lire al mese per cinque mesi l'assegno per le neo-mamme che non abbiano assistenza previdenziale con reddito familiare inferiore ai 50 milioni. Aumentati anche il reddito minimo di inserimento, l'assegno per le famiglie povere con più di tre figli (200.000 lire al mese per 13 mesi) e gli sgravi per i nuclei con portatori di handicap. Credit Card da 10 milioni per giovani che acquistano Pc e seguono corsi di formazione, finanziata l'operazione 'un pc per gli studentì (180 miliardi).
- PUBBLICO IMPIEGO: dovrà ridursi dell'1% nel 2001, dello 0,5% nel 2002 e nel 2003. Oltre 3.000 miliardi per i rinnovi dei contratti. 1.030 a Forze dell'ordine e Forze Armate.
 - SCONTO MOROSI IMMOBILI PUBBLICI: si pagherà il 20% in meno. - MUCCA PAZZA: stanziati 55 miliardi per la prevenzione.
- LAVORO: arrivano 1.000 nuovi ispettori. - FS: revocate concessioni, ristrutturazioni Fs esentasse.
- CAMBIO SESSO: lo Stato pagherà i costi giudiziari.
- VIDEOPOKER: sono al bando, si punteranno solo 2.000 lire e se ne vinceranno al massimo 20.000 in beni e non in soldi.
- SUPERENALOTTO
: aumenta di 100 lire il costo della colonna.
- TESTATE POLITICHE: 40 miliardi in più nel 2001.
- LSU: proroga dei progetti per 82.000 lavoratori e stabilizzazione nei prossimi mesi di 30.000 di questi posti di lavoro. Possibilità di accedere al prepensionamento.
- BIODIESEL: maggiori sgravi per il carburante vegetale prodotto dall'olio di colza e di girasole. Dal primo luglio questo carburante sarà esente da accisa.
- SCUOLA: per gli stipendi degli insegnanti sono stati messi a disposizione 1.100 miliardi nel 2001, 1.500 miliardi nel 2002 e 1.700 miliardi nel 2003.
- QUOTE LATTE: scattano misure alternative alle trattenute che verranno stabilite con decreto ministeriale.
- COMMERCIO ELETTRONICO: 110 miliardi per incentivare l'innovazione nelle imprese.
- ESENZIONE IRPEF LAVORATORI ATIPICI: non pagheranno le tasse i lavoratori che guadagnano meno di 12 milioni annui ma in periodi discontinui. Il testo che pubblichiamo manca ancora del coordinamento formale finale.
(29 dicembre 2000)

Legge Finanziaria 2001 approvata dalla Camera il 22.12.2000

Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1. (Risultati differenziali)

Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Articolo 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
Articolo 3. (Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)

Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Articolo 4. (Riduzione della aliquota IRPEG)
Articolo 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)
Articolo 6. (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
Articolo 7. (Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
Articolo 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
Articolo 9. (Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
Articolo 10. (Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
Articolo 11. (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
Articolo 12. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
Articolo 13. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
Articolo 14. (Regime fiscale delle attività marginali)
Articolo 15. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
Articolo 16. (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
Articolo 17. (Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)

Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÁ SUGLI IMMOBILI
Articolo 18. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
Articolo 19. (Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
Articolo 20. (Semplificazione per l’INVIM decennale)

Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Articolo 21. (Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
Articolo 22. (Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
Articolo 23. (Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
Articolo 24. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
Articolo 26. (Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
Articolo 27. (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specificiterritori nazionali)
Articolo 28. (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
Articolo 29. (Norme in materia di energia geotermica)

Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Articolo 30. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 31. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Articolo 32. (Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)
Articolo 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 34. (Disposizioni in materia di compensazionee versamenti diretti)
Articolo 35. (Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranierii e internazionali)
Articolo 36. (Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
Articolo 37. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Articolo 38. (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Articolo 39. (Disposizioni transitorie)
Articolo 40. (Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)
Articolo 41. (Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
Articolo 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziariadi rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)

Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Articolo 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
Articolo 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
Articolo 45. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 46. (Trasferimento in proprietà di alloggi)
Articolo 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

Capo X - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 48. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Articolo 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Capo XI - ONERI DI PERSONALE
Articolo 50. (Rinnovi contrattuali)
Articolo 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)

Capo XII - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 52. (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e elativi costi)
Articolo 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
Articolo 54. (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
Articolo 55. (Norme particolari per gli enti locali)
Articolo 56. (Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
Articolo 57. (Finanza di progetto)
Articolo 58. (Consumi intermedi)
Articolo 59. (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
Articolo 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
Articolo 61. (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)
Articolo 62. (Affitti passivi)
Articolo 63. (Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 64. (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
Articolo 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
Articolo 67. (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)

Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 68. (Gestioni previdenziali)
Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
Articolo 70. (Maggiorazioni)
Articolo 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
Articolo 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
Articolo 73. (Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita Á INPS)
Articolo 74. (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
Articolo 75. (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
Articolo 76. (Previdenza giornalisti)
Articolo 77. (Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
Articolo 78. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
Articolo 79. (Norme in materia di ENPALS)
Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)
Articolo 81. (Interventi in materia di solidarietà sociale)
Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Capo XIV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 83. (Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
Articolo 84. (Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
Articolo 85. (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
Articolo 86. (Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali
e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)

Articolo 87. (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
Articolo 88. (Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
Articolo 89. (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
Articolo 90. (Sperimentazioni gestionali)
Articolo 91. (Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
Articolo 92. (Interventi vari di interesse sanitario)
Articolo 93. (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
Articolo 94. (Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
Articolo 95 (Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
Articolo 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia)
Articolo 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè disabili)
Articolo 98. (Interventi per la tutela della salute mentale)
Articolo 99. (Misure per la profilassi internazionale)
Articolo 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
Articolo 101. (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)

Capo XV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)

Capo XVI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Articolo 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
Articolo 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
Articolo 105. (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
Articolo 106. (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
Articolo 107. (Informatizzazione della normativa vigente)
Articolo 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

Capo XVII - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 109. (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
Articolo 110. (Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
Articolo 111. (Contributo straordinario all’ENEA)
Articolo 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
Articolo 113. (Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)
Articolo 114. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
Articolo 115. (Ente geopaleontologico di Pietraroia)

Capo XVIII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 116. (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
Articolo 117. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
Articolo 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
Articolo 119. (Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Articolo 120. (Riduzione degli oneri sociali)

Capo XIX - INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Articolo 121. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
Articolo 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
Articolo 123. (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
Articolo 124. (Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca)
Articolo 125. (Disposizioni per il settore agricolo)
Articolo 126. (Garanzie a favore di cooperative agricole)
Articolo 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
Articolo 128. (Disposizioni in materia di credito agrario)
Articolo 129. (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
Articolo 130. (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)

Capo XX - INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Articolo 131. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
Articolo 132. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

Capo XXI - INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Articolo 133. (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
Articolo 134. (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
Articolo 135. (Continuità territoriale per la Sicilia)
Articolo 136. (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
Articolo 137. (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)

Capo XXII - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Articolo 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi)
Articolo 139. (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
Articolo 140. (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 141. (Patrimonio idrico nazionale)
Articolo 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
Articolo 143. (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)

Capo XXIII - INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Articolo 144. (Limiti di impegno)
Articolo 145. (Altri interventi)

Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 146. (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
Articolo 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
Articolo 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
Articolo 149. (Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
Articolo 150. (Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica)
Articolo 151. (Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
Articolo 152. (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
Articolo 153. (Imprese editrici di quotidiani e periodici)
Articolo 154. (Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
Articolo 155. (Norme per la sostituzione della lira con l’euro)

Capo XXV - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Articolo 156. (Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)

Capo XXVI - NORME FINALI
Articolo 157. (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 158. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1.

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 [1], come modificato dall’articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l’anno finanziario 2001.

2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l’anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l’anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell’approvazione degli atti di cui all’articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l’abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti:

"fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all’articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata";

c) all’articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23 per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;";

3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall’anno 2001";

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l’anno 2001, 38,5 per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall’anno 2003";

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l’anno 2001, 44,5 per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall’anno 2003";

d) all’articolo 12, comma 1, lettera b),in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’importo di lire 516.000 per l’anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 è aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1ë gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";

e) all’articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 2.220.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000";

2) nel comma 2, all’alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono inserite le seguenti: ", redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";

3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno";

4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 400.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

c) lire 200.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;

d) lire 100.000 se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o d’impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 1.110.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000";

f) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:

1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell’anno precedente o successivo";

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale";

4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente";

5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita Á immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto";

5-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote";

g) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";

h) all’articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni";

i) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento".

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [2], concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: ", e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";

b) al comma 6, le parole: "nel periodo d’imposta in corso alla data del 1ë gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001".

3. All’articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo d’imposta 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d’imposta 2000 e 2001".

4. Ai fini delle detrazioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall’inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato[3].

7. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati[4].

8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

10. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell’ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l’acconto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

Articolo 3.

(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi

da lavoro dipendente prestato all’estero)

1. Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l’aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l’anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all’applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall’articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall’articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Per l’anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO

Articolo 4.

(Riduzione della aliquota IRPEG)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";

b) all’articolo 91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l’aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003";

c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1ë gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003,";

d) all’articolo 105, comma 5, le parole: "di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,".

2. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80 per cento".

3. Per il reddito del periodo d’imposta in corso alla data del 1ë gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d’impresa, è ridotta al 47,22 per cento.

4. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.

Articolo 5.

(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)

1. Le maggiori entrate che risulteranno dall’aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione, di cui all’articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d’impresa. La riduzione è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell’articolo 7.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all’aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

1. All’articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle società di persone".

2. All’articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all’autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. All’articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 [6], dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000".

5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto";

b) all’articolo 6, comma 1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota di cui al comma 1 dell’articolo 1 è ridotta al 7 per cento".

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d’imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall’articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.

8. All’articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività aziendale".

9. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per favorire l’introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all’articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione".

10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

12. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, le parole: "e al 1ë gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1ë gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5".

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente che si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell’anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

18. All’onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003. 19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

20. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:

"c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell’ambiente determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.

23. L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

"Articolo 12. (Somme ammesse in deduzione dal reddito). 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali".

24. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi".

Articolo 7.

(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1ë ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [7].

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1ë ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [8], è utilizzabile, a decorrere dal 1ë gennaio 2001, esclusiva mente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [9], e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1ë gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Articolo 8.

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento.

Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 [10], sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonchè della localizzazione".

5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo al meno dodici mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Articolo 9.

(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)

1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell’articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. L’imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l’aliquota prevista dall’articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell’articolo 91-bis del citato testo unico.

3. L’imposta è versata, anche a titolo d’acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d’acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall’imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [11].

4. La perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall’articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L’opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

6. Ai fini dell’accertamento si applica l’articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Gli utili dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell’impresa, costituiscono per l’imprenditore redditi ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d’imposta secondo i criteri dell’articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell’impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d’imposta assimilati alle società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera

a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

Articolo 10.

(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: ", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetta".

2. All’articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: "Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".

3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

Articolo 11.

(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera

o nelle acque interne e lagunari)

1. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 [12], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Articolo 12.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)

1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

Articolo 13.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)

1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Articolo 14.

(Regime fiscale delle attività marginali)

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività , non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonchè dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Articolo 15.

(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni

montani)

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonchè lavori agricoli e forestali tra i quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istituto nazionale di statistica".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà".

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";

c) all’articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";

d) all’articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) all’articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola: "2000" è sostituita dalla seguente: "2003".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Articolo 17.

(Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle

società cooperative e loro consorzi)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 [13], ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÁ SUGLI IMMOBILI

Articolo 18.

(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 [14], recante la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1ë al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".

2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:

"Fino all’anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all’anno di imposta 2000".

3. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".

4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive. Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d’imposta 1994 e successive.

Articolo 19.

(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.

2. L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 20.

(Semplificazione per l’INVIM decennale)

1. Per gli immobili di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 [15], concernente l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1ë gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta INVIM decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l’applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.

2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

3. Per gli immobili assoggettati all’imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente articolo.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA

Articolo 21.

(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [16], e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell’ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61".

2. Al fine di promuovere l’impiego del prodotto denominato "biodiesel", di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l’avvio al consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.

3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell’ambito del progetto-pilota triennale di cui all’articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1ë luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "bio-diesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999 e 1° luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

Articolo 22.

(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel...lire 475.000 per 1.000 litri.

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro dell’ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonchè le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull’intero ciclo di vita".

2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 23.

(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo; gasolio... 40 per cento aliquota normale; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale; gas metano... 40 per cento aliquota normale. L’agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL ogas metano pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell’amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all’articolo 67): benzina... 40 per cento aliquota normale; benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale; gasolio... 40 per cento aliquota normale; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali; gas metano... 40 per cento aliquota normale.

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d’imposta. I crediti ed i buoni d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

Articolo 24.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1ë gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

c) olio da gas o gasolio:

1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione:

1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;

2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

f) gas metano:

1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

2) per combustione per usi civili:

2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

3) per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;

3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Il regime agevolato previsto dall’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l’anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.

3. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. L’aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Articolo 25.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività Á di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l’aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell’ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E’ consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l’importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

Articolo 26.

(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:

"4. L’accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:

a) l’impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

b) l’impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un’impresa di gas naturale; l’insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;

e) gli impianti di compressione".

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

"8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta".

Articolo 27.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici

territori nazionali)

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l’ammontare della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall’articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole:

"n. 412" sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale".

4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.

5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l’ammontare della agevolazione fiscale con credito d’imposta prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

Articolo 28.

(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)

1. L’addizionale erariale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato. 2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, comma 4, le parole:

"entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) all’articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente".

c) all’articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici".

d) all’articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) che l’acquistano da due o più fornitori".

e) all’articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";

f) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 63 è sostituita dalla seguente:

"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000".

g) all’articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16".

h) all’allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l’ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".

3. All’imposta erariale di consumo di cui all’articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’addizionale erariale sull’energia elettrica.

4. L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l’imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.

9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

11. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonchè al netto dell’energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Articolo 29.

(Norme in materia di energia geotermica)

1. Al fine di sviluppare l’utilizzazione dell’energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l’utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO

Articolo 30.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";

b) all’articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto il seguente:

"27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";

c) all’articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all’esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".

3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".

4. L’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.

6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

(continua)