Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
13 giugno 2000 Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Ai fini della presente legge sono pubbliche
amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso
ogni modalità tecnica ed organizzativa; 5. Le attività di informazione e di comunicazione
sono, in particolare, finalizzate a: b) illustrare
le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico. Art. 2. (Forme, strumenti e prodotti) 1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 2. Le attività di informazione e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche,
le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali. Art. 3. (Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora
e televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento
dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con
le modalità di cui al comma 1. Art. 4. (Formazione professionale) 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5. 2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonchè da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1. Art. 5. (Regolamento) 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione. Art. 6. (Strutture) 1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. Art. 7. (Portavoce) 1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità. Art. 8. (Ufficio per le relazioni con il pubblico) 1. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l’utilizzazione
dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture
e sui compiti delle amministrazioni medesime; 3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva. Art. 9. (Uffici stampa) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale
è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione
in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo
5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione
per le medesime finalità. Art. 10. (Disposizione finale) 1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Art. 11. (Programmi di comunicazione) 1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all’articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. 2. Per l’attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare
adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica
presso le amministrazioni; Art. 12. (Piano di comunicazione) 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma. Art. 13. (Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario) 1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa. 2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare,
contenere indicazioni circa l’obiettivo della comunicazione, la copertura
finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti
nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di
diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei
al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. Art. 14. (Finanziamento dei progetti) 1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Art. 15. (Procedure di gara) 1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonchè per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 16. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. |