Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione
sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2000
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della
legge)
1. La Repubblica riconosce il valore
sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici
attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca
etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione
degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti. 3. La presente legge
ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di
cui al presente articolo.
Art.
2.
(Associazioni di promozione
sociale)
1. Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di
promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come
finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati. 3. Non costituiscono
altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione
degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,
della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Art.
3.
(Atto costitutivo e
statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale
si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la
sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b)
l’oggetto sociale; c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di
fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette; e) l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste; f) le norme
sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente
disposizione; g) i criteri per
l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e
obblighi; h) l’obbligo di
redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di
scioglimento dell’associazione; l) l’obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art.
4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale
traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
delle loro attività da:
a) quote e contributi
degli associati;
b)
eredità, donazioni e legati; c) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari; d) contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni
liberali degli associati e dei terzi; h) entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute
per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione
dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1,
lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla
lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile
di cui all’articolo 22.
Art.
5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale
prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e
le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e
dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1
sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art.
6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale
anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali,
secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori
devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e,
solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo
II
REGISTRI E
OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e
provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro
nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente
legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno.
Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane
e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio
nazionale. 3. L’iscrizione nel
registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto
di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di
organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti
i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma
4. 4. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art.
8.
(Disciplina del procedimento per
le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e
provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per
l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7,
comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri
di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono
attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale
nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto
dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province
autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il
termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita. 4. L’iscrizione nei registri è condizione
necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma
2.
Art.
9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei
registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7
devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e
l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti
altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento
della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art.
10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti
relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al
Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere
vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si
tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle
province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o
provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio
regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di
iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso,
entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente,
che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.
Sezione
II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali
dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio
nazionale)
1. In sede di prima attuazione della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto
dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10
rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da
altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1
devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i
suoi componenti di espressione delle associazioni. 4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto
volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere
nominati per più di due mandati. 5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le
modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali. 7. Alle attività di
segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
Art.
12.
(Funzionamento e
attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti
l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali,
adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse
assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per
gli affari sociali. 3.
All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali,
nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b)
promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e
all’estero; c) pubblicazione
di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo; d) sostegno delle
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività
associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori
disciplinati dalla presente legge; e) pubblicazione
di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative
volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale; f) approvazione di
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali,
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a
particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate; g) promozione di
scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione
sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere; h) organizzazione,
con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla
quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni
interessate; i) esame dei
messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di
cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti
l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745
milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
2001.
Art.
13.
(Fondo per
l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per
l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i
progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo
12.
2. Per il funzionamento del Fondo è
autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni
per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art.
14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori
regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da
stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata
la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere
dal 2001. 3. Al riparto delle
risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
15.
(Collaborazione
dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per
l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a
collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni
per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art.
16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività
in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune
interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una
volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di
un suo delegato. 3. Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art.
17.
(Partecipazione alla composizione del
CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio
nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle
associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti,
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di
centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:». 3. All’articolo
2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è
inserito il seguente:
«1-bis) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale
per il volontariato;». 4. All’articolo 4 della citata
legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: «2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri». 5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il
2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo
III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E
AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli
associati)
1. Le associazioni di promozione sociale
si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera
e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in
caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art.
19.
(Flessibilità nell’orario di
lavoro)
1. Per poter espletare le attività
istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i
lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione
II
Disciplina fiscale, diritti e altre
agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli
associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono
equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a
decorrere dal 2002.
Art.
21.
(Imposta sugli
intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni
di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai
fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire
3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art.
22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo
13-bis: 1)
al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) è aggiunta la
seguente: «i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire,
a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera
i-bis)»; 2)
al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di
società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)»; b)
all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai
fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera
c-septies) è aggiunta la
seguente: «c-octies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire
o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge»;
c)
all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis»; d) all’articolo
113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti
da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo
13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell’articolo 13-bis»; e) all’articolo
114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti
dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma
1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il
2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art.
23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare
riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione
sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art.
24.
(Accesso al credito agevolato e
privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e
fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono
estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione
sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri
che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto
l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di
promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di
beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi
dell’articolo 2751-bis del codice civile. 3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati,
nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c)
del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
Art.
25.
(Messaggi di utilità
sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge
7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette
alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di
utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le
seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,».
Art.
26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai
documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione
sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione
sociale.
Art.
27.
(Tutela degli interessi sociali e
collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale
sono legittimate:
a) a promuovere azioni
giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela
dell’interesse dell’associazione;
b) ad
intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti
dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali
perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi
lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera
b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono
legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi
dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
28.
(Accesso al Fondo sociale
europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per
favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per
progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in
collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare
l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli
Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art.
29.
(Norme regionali e delle province
autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art.
30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere
disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono
inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese. 3. Le associazioni di promozione sociale che
svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo
svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso
terzi. 4. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i
relativi controlli. 5. La
copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione
e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima. 6. Le
prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate
o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per
manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le
proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali
possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e
immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge
11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione
sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il
periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi
cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti
commerciali. 3. Le associazioni
di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e
ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute
a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di
informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri
associati.
Art.
32.
(Strutture per lo svolgimento delle attività
sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà,
non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e
alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge
11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la
seguente:
«b-bis) ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;». 3. All’articolo 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono
inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica. 5. Per
concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di
straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità
di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene
all’accesso al credito agevolato.
Capo
IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno
2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno
2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto
a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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