LEGGE 29 dicembre 2000, n. 401 Norme sull'organizzazione e sul personale del
settore sanitario.
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08-01-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1.
(Passaggio di area o di disciplina del
personale del Servizio sanitario nazionale)
1. In sede di prima applicazione ed entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale
appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale che alla
stessa data, con formale atto di data certa emanato dal legale rappresentante
dell'ente, risulti in servizio da almeno due anni, in un posto di area o
disciplina diversa da quella per la quale e' stato assunto, e' inquadrato, a
domanda, senza ulteriori aggravi di spesa, con la medesima posizione funzionale
nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. Ai fini
dell'inquadramento il direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale e' tenuto a verificare, previa consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei
fabbisogni che avevano determinato l'impiego del personale nell'area o nella
disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto, disponendo, nel
contempo, fermo restando l'organico complessivo, la modifica delle piante
organiche conseguente ai passaggi di area, con soppressione del posto lasciato
libero nell'area o disciplina di provenienza.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di medici
incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le aziende unitą sanitarie locali ed
ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario
nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi,
nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei
princģpi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a
favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico
provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalitą stabilite
dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore
dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina
richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo
complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella
predetta disciplina, presso aziende unitą sanitarie locali ed ospedaliere,
compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.
3. Il titolo di specializzazione in
psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle
corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido
anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la
disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di
psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili
professionali.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto
della sanitą. In sede di prima applicazione di tali disposizioni, nel rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e, comunque, non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla
qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del
Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato
ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandiscono il relativo concorso i
quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera
direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per
esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianitą di nove
anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti
riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio
professionali e di cultura integrato da colloquio.
Art. 3.
(Corsi di formazionespecifica in
medicina generale)
1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti
al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati
all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di
formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di
studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi.
Art. 4.
(Attribuzione di mansioni superiori)
1. A parziale deroga di quanto disposto dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al personale medico gią inquadrato
nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle unitą operative di anestesia e
rianimazione, radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia,
non provvisto del diploma di specializzazione in anestesia e rianimazione,
radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni
peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito
del diploma di specializzazione nelle predette discipline.
Art. 5.
(Personale che svolge attivitą di
ricerca presso l'Istituto superiore di sanitą)
1. Per potenziare l'attivitą di ricerca nel
campo sanitario, l'Istituto superiore di sanitą si avvale, fino al 31 dicembre
2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato
il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per
le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio gią preordinati allo scopo e, per il
restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai
progetti di ricerca.
Art. 6.
(Regime previdenziale per i dirigenti
della guardia medica e della medicina dei servizi).
1. Il comma 13 dell'articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si applica anche ai medici addetti alle attivitą di
guardia medica ed alla medicina dei servizi di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, ed all'accordo
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n.
484, inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario.
2. Gli accordi collettivi nazionali riguardanti
il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale
sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi con decreto del
Presidente della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla
sottoscrizione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 7.
(Corso di specializzazione in medicina
del lavoro)
1. Il Ministero della sanitą, nell'ambito
dell'attivitą di programmazione di cui al decreto del Ministro della sanitą 22
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998,
provvede ad aumentare il numero dei posti disponibili nel corso di
specializzazione in medicina del lavoro, in modo che il numero degli specialisti
sia tale da coprire le carenze territoriali nella funzione di medico
competente.
Art. 8.
(Scuole di specializzazione)
1. Il numero di laureati appartenenti alle
categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato
ogni tre anni secondo le medesime modalitą previste per i medici dall'articolo
35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione
annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di
studio nell'ambito delle risorse gią previste.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarą inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
- Veronesi, Ministro della sanitą
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
- Camera dei deputati (atto n. 4932):
- Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi)
il 28 maggio 1998.
- Assegnato alla XI commissione (Lavoro
pubblico e privato), in sede referente, il 17 giugno 1998 con pareri delle
commissioni, I, V, VII, X e XII.
- Esaminato dalla XI commissione, in sede
referente, il 4 e 5 novembre 1998, il 1o dicembre 1998, il 20 e 21 gennaio
1999, il 17 e 24 febbraio 1999.
- Relazione scritta annunciata il 22 giugno
1999 (atto n. 4932-A) relatore on. Duilio.
- Esaminato in aula il 23 giugno 1999, il 5
aprile 2000, l'11 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000.
- Senato della Repubblica (atto n.
4732):
- Assegnato alla 12a commissione (igiene e
sanita'), in sede referente, il 25 luglio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a 11a.
- Esaminato dalla 12a commissione, in sede
referente, il 3, 5 e 19 ottobre 2000.
- Esaminato in aula il 2 novembre 2000 e
approvato il 3 novembre 2000.
- Il Presidente della Repubblica a norma
dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 2 dicembre
2000, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno
di legge.
- Ai sensi dell'art. 136 del regolamento del
senato e dell'articolo 71 del regolamento della Camera il disegno di legge
viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima
approvazione.
- Camera dei deputati (atto n. 4932-B):
- Assegnato alla XI commissione (Lavoro
pubblico e privato), in sede referente, il 4 dicembre 2000 con parere delle
commissioni, I, V, VII, XII, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.
- Esaminato dalla XI commissione, in sede
referente, il 6 e 7 dicembre 2000.
- Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e
approvato il 12 dicembre 2000.
- Senato della Repubblica (atto n.
4732-bis):
- Assegnato alla 12a commissione (igiene e
sanita'), in sede referente, il 14 dicembre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a 11a.
- Esaminato dalla 12a commissione, in sede
referente, il 18 dicembre 2000.
- Esaminato ed approvato in aula il 21 dicembre
2000.
N O T
E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
- L'art. 39, comma 18, della legge 27 dicembre
1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai
sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze
armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale
percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti,
le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente
con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo'
intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con
rapporto di lavoro a tempo parziale".
- L'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli
uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,
nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal
Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano
salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette".
- L'art. 9, diciassettesimo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei
ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie
locali), e' il seguente:
"Nella sola ipotesi in cui la graduatoria
risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e'
consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non
superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili
per assenza o impedimento del titolare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, concerne "Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
- Gli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio
1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), sono rispettivamente i
seguenti:
"Art. 3. (Esercizio dell'attivita'
psicoterapeutica). - 1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e'
subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il
conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione
e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato
ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo
psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca
informazione".
"Art. 35. (Riconoscimento dell'attivita'
psicoterapeutica). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio
dell'attivita' psicoterapeutica e' consentito a coloro i quali o iscritti
all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli
odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria
responsabilita', di aver acquisita una specifica formazione professionale in
psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle
sedi, dei tempi e della durata, nonche' il curriculum scientifico e
professionale, documentando la preminenza e la continuita' dell'esercizio della
professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la
validita' di detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge".
- L'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), e' il
seguente:
"Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente).
- 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure
concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto
a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche
per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro
titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i
concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina
delle commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle
selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un
ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5.
Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e
straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o
private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il
regolamento puo' prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente
non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma
2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del
fuoco.".
- Per il testo dell'art. 39, comma 18, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda in note all'art. 2.
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,
concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione
specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990,
n. 212".
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
concerne "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
Nota all'art. 5:
- L'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il
seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e
dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri
ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973,
n. 519".
Note all'art. 6:
- Il comma 13 dell'art. 72 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), e' il seguente:
"13. Agli specialisti ambulatoriali
convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'art. 34
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel
presente comma e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza
medici (ENPAM). L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
successivo decreto del Ministro della sanita', da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la
valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del
personale del Servizio sanitario nazionale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1992, n. 218, concerne "Regolamento per il recepimento delle norme
risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto in data
31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1996, n.484, concerne "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992,
come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, sottoscritto il 25
gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996".
Nota all'art. 7:
- Il decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1998, concerne "Determinazione del fabbisogno annuo di medici specialisti
da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni accademici 1997-1998,
1998-1999, 1999-2000 e borse di studio per l'anno accademico
1997-1998".
Nota all'art. 8:
- L'art. 35, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli), e' il seguente:
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il
30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una
approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno
dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita' e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno
del terzo anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare
annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito
il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare
a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto
conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture
sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della
difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per
le esigenze della sanita' militare, nonche' d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti
dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti
riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli
aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita', puo'
autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale,
l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in piu' del numero
di cui al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole scuole, di personale
medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture
sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al
comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono
aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola".
(Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialitą e non č sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea)
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