DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES".
(In rosso le modifiche apportate dal
DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO
2001, N. 100)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e
dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e
l'allegato A;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale.
- Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
- per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma
1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o
l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a);
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in
cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione
all’orario normale giornaliero di lavoro;
- per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione
delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).";
- per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
-
I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l’assistenza dei
sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e
d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento
della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali
implicazioni di carattere retributivo della stessa.
I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali
stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con le rappresentanze
sindacali unitarie, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono determinare
condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di
cui al comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere
per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi
del presente decreto
- Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
- Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai
fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è
tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del
contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve
eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il
ricorso al lavoro supplementare.
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3,
comma 7.
Art.3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare,
lavoro straordinario, clausole elastiche
- Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e
6.
- Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo
1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi,
stabilisce:
il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
di anno; ove la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal
contratto collettivo nazionale
il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione d’anno;
- il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella
singola giornata lavorativa;
- le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad
un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo
restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro
a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell’arco di più di una settimana.
- L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale
rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva
la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare.
I contratti
collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di
maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta
in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui
al comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione
forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le
ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste
dall’ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie;
-
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa
previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti
trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.409, si
intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa
a tempo parziale.
-
Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del
medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
occasionale.
Le ore di
lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita
ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la
cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la
maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono
altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo
parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di
lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale;
-
Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i
contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine
alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le
condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare
detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai
sensi dell’articolo 2, comma 2.
-
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in
favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui al
medesimo comma 7.
L’esercizio da
parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del
lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso
inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo
caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni
retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in
favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione
oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di
cui al medesimo comma 7;
-
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto
è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di
denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di
quanto previsto dal comma 11.
-
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di
carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà
essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un
mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7
determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di
denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono,
altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di
rinunciare al preavviso.
Durante il
corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di
carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal
competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra
attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
relativamente alle causali di cui alle lettere a) e b) potrà essere
effettuata quando siano decorsi almeno 5 mesi dalla data di stipulazione del
patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in
favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai 5
mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti
collettivi determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della
possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione
e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle
quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di
lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
-
Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma
9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al
comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
-
A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in
materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo
parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
-
L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7,
sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la
facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a
termine consentite dalla legislazione vigente.
-
I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di
mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale
informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo
articolo 10.
-
Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al
comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare
nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla
scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno
comunque non oltre il 30
settembre 2001.
Art. 4
Principio di non discriminazione
- Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere
un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in
forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
- L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
- il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle
ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa
per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a
fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di
cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
- il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in
ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei
trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale
di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di
prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura
più che proporzionale.
Art. 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
- Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a
tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
- In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è
tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti
a tempo parziale in attività presso unità produttive site
entro 100 km.
dall’unità produttiva entro 50 Km dall’unità
produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle
stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle
quali è prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A
parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno
potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di
servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
- In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con
rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito
comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti
nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovrà
essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo
alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
- I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario
previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di
lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli
organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei
dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Art. 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero
complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1, con arrotondamento
all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o
di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del
numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato
al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1; ai fini di cui
sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma
degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno;- Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a
tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della
loro prestazione lavorativa.
Art. 7
Applicabilità nel settore agricolo
- Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo
alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la
stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione
lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
Art. 8
Sanzioni
- Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a
fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per
testimoni nei limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di
prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle
retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente
alla data suddetta.
- L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno
a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice
provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti
collettivi di cui all’articolo 3, comma 7 dei
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3,, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra
attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un
clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all’articolo
3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3.
- In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di
precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo
della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a
seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto
passaggio.
- La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato
ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore
della gestione contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
Art. 9
Disciplina previdenziale
- La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il
minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
per i lavoratori a tempo pieno.
- Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore.
A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In
caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di
lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate
nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli
effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono
corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato
testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i
lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2.".
- La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è
uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva
per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione
tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al
presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
- Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Art. 10
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
- Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non
diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli
2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da
disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo
20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11
Abrogazioni
- Sono abrogati:
- l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di
personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Art. 12
Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto
legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2,
in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute
occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini
dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
TOIA, Ministro per le politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro della giustizia
AMATO, Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione
economica
BALBO, Ministro per le pari opportunità
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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