Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
(come modificato dal D.Lgs. 301/02)
- Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 266 del 15 novembre 2001) -
Attenzione:
pubblichiamo solo il testo A, che è il testo integrato relativo a:
DECRETO LEGISLATIVO 6 giugno 2001, n. 378, recante: "Disposizioni
legislative in materia edilizia. (Testo B)"
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante:
"Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)"
(Entrambi i testi sono stati ripubblicati, corredati delle relative note, nel
medesimo Supplemento alla Gazzetta Ufficiale del testo A)
Note di lettura:
Gli articoli facenti parte delle disposizioni regolamentari sono contrassegnati
da una "R"
Gli articoli facenti parte delle disposizioni legislative sono contrassegnati
da una "L"
Parte I - ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Attività edilizia
Art. 1 (L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Regolamenti edilizi comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia
TITOLO II TITOLI ABILITATIVI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività
TITOLO III AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, RESPONSABILITÀ
E
SANZIONI
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del
progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia
di inizio attività e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
Parte II - NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L/R) - Collaudo statico
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione
degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni
in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza della regione
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L) - Ambito di applicazione
Art. 108 (L) - Soggetti abilitati
Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art. 110 (L/R) - Progettazione degli impianti
Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
Art. 112 (L) - Installazione degli impianti
Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità
Art. 114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario
Art. 115 (L) - Certificato di agibilità
Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo
Art. 118 (L) - Verifiche
Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione
Art. 120 (L) - Sanzioni
Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L/R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli
impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
Parte III - DISPOSIZIONI FINALI
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L/R) - Abrogazioni
Art.137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art.138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
Tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia
PARTE I
ATTIVITÀ EDILIZIA
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Attività edilizia
Art.1 (L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni
per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia
edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività
edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati
o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini
e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attivitą produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti
a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Art. 4 (L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo
al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza
e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento
indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del Capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute
a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per
il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato
di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza
ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione
di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e
di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte seconda del testo unico.
(la progressione delle lettere - mancante della c) - è così riportata
nella ripubblicazione del testo nella G.U. 15 novembre 2001 - S.U.)
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione,
per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo
16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione,
spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità
della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di
Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
itolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali
Art.6 (L)
Attività edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma
4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale
e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 7 (L)
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato,
sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L)
Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L)
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27,
ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo
3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro
quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta
non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare
del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo
II del presente titolo.
Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Art.10 (L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma
4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi
a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati
a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi
che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono
sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.
4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile
o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori
o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo
rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del
1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire
con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi
in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente
all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.
10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)>
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della
legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma
2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno
dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi
i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il
permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente
alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata,
con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera
da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Art.16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11;
legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre
1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta
al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta,
il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e
le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita
con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che
la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione
e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria,
con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali,
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete
di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente,
ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente
al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati
dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire.
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6.
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma
1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota
degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo
di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore
al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere
di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato
il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere
di urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art.
23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con
meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione
e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese
quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore
a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo
di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini
della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione
di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data
della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni
ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri
che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al
10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione
ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché
di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Sezione III
Procedimento
Art.20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti,
dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione
circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso
in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica
in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda
dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma
3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse
da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato,
è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici
giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è
data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo
le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più
di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento
per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo
14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi
di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o
il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco
a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà
di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda
di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale,
il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede
nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss,
e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi
non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi
negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di
cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio
di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio attività
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto
a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio
attività.
Titolo III
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilità
Art.24 (L)
Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere
allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta
in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,
il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché
in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111
e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo
5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione
del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente
per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso,
il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso
ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E
SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L)
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente,
la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere
e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti
di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli,
da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale,
il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale,
la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L)
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente,
del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista
per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni
di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso
e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì,
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire,
con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto
al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività,
il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso
di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II
Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; ;decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché
la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000
metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto,
esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti
o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta
giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato
al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito
l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di
cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso
il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di
cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in
linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi
od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione
di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene
e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine
di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione
nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto
a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo
comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il
competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché
su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire
o in totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da
esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale,
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato
con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni
non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione
e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo
16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma
8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli
16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica
una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite
ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità
dalla denuncia di inizio attività.
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di
enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero
in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
Art. 36 (L)
Accertamento di conformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a
titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in
caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo
16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n.
47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2,
in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività
consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a
leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma
2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento
della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma,
non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia
del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio
di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso
di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516
euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano
i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità
di cui all'articolo 36.
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile,
in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla
base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo.
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione
delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare
la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti
al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi
agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto
con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti,
la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione
di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare
del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data
della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare
le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa
in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale
il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto
inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di
inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza
del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa
è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale
su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio
territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione
della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è
possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
ed il Ministro della difesa.
5. È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di
cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma
2.
Art. 43 (L)
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I
del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso
di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione
degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio
è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per
la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità
dalla stessa.
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché
non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo
36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria
di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione
del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire
o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli
atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti
da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione
dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso
articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice
di procedura penale.
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare
le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo
1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli
estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per
intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi
dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in
difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad
una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono
di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione
può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
Capo III
Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati
in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o
di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare
il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria,
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di
agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute
in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento
della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata
al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato,
a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla
sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo
1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda
indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo
di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in
via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle
somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e
delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza
i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e
i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché
i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro
e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
su conforme parere dello stesso Consiglio.
2. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano
in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture
in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente
uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata
in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma,
art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore
ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque
vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà
fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno
od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti
o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata
da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado
di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello
stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo,
terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti
da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche
agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni
sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso
e di manufatti complessi in metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto
il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati
onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute
a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio
dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della
ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni
del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento
e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
Art. 59 (L)
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà
di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione,
comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio
di pubblica utilità.
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali
si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi
della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato
e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato
all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione,
che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo
nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994,
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000
n. 145.
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma;
art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta
stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per
la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato,
iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte
le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della
posa in opera.
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori
allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità
e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali
firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma
1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore
dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile
il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione,
il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a
collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori
è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore
scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è
fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori
ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni
di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà
tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato
di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio
vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito
di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico
a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite
per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto
a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori
e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti
previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III
Norme penali
Art. 71 (L)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere
previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi
2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103
a 1032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da
1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58.
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
Art. 73 (L)
Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo
66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione
al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo
65, comma 6.
Art. 74 (L)
Responsabilità del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma
5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art. 75 (L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 103 a 1032 euro.
Art. 76 (L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L)
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato
ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso
ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra,
di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi
del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente
autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto
legislativo.
Art. 78 (L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione
di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti
a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con
le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo
IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso
agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
Art. 79 (L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate
in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme
sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli
873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune.
Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti
autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di
cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche,
di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione
di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al
comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L)
Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente
capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap
e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché
le difficoltà di accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità
di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti
da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con
opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione
delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione
di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile
o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma
3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti
per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza,
sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata
in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo
27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni
di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93,
comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di
cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti,
con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti
i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione
delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione
e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma
2.
Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83,
da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi
e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento
degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni
di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono
essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti
per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado
di sismicità.
Art. 85 (L)
Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere
alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali;
per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette
azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente
secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore
dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche
di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi
normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono
essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo
85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione
dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si
eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le
forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 88 (L)
Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui
al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa
apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente e parere favorevole
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare
le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio
tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima
della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità
delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve
intendersi reso in senso negativo.
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia
conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L)
Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado
di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti
di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o
artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione II
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico
della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio
tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo
dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione,
le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera
di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni,
in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di
cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta,
ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo
indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta
e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di
sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti
del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso
al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione III
Repressione delle violazioni
Art. 95 (L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali
di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L.
20.000.000.
Art. 96 (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato
un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti
di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria
competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L)
Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato
a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore
od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio
di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò
sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia
dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 98 (L)
Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità
di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli
fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente
che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
Art. 99 (L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo
98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica,
a spese del condannato.
Art. 100 (L)
Competenza della Regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento
definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione
delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente
capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione
di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L)
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente
ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Art. 102 (L)
Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente
in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente
capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale in base alla liquidazione
dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli
esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito
capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo
83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali
e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli
61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni,
le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.
Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 104 (L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo
n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione
sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia,
accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo
83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere
all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere
ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso
in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove
occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla
la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni
di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo
all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L)
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Art. 108 (L)
Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge
30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole
o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia
tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al
comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata
da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti
iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso
un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali,
sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello
unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R)
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli
impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione
dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e
2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare
il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti
approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni,
le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112(L)
Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali
ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa
a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati
a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati
i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma
3.
Art. 113 (L)
Dichiarazione di conformità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare
al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno
parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilità del committente o del proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo
107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
Art. 115 (L)
Certificato di agibilità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato
di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto
disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo
107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e),
e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità
con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile
ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati
di cui all'articolo 111.
Art. 118 (L)
Verifiche
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente,
i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
della relativa richiesta.
Art. 119 (L)
Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria
la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e
le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L)
Sanzioni
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante
il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di
cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica,
i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché
dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato
da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che
ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino
al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della
documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli
e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata
a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei
lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 126 (R)
Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto
di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi
avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo
si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda.
Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 129 (L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere
i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente
in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI
e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti
di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli.
Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice
civile.
Art. 130 (L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche
dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo
le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L)
Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo
in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L)
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582
euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni
degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura
non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi
i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto
un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite
ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo
19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
Art. 133 (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento
mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie
per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L)
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità
dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
Art. 135 (L)
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica,
in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130,
nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione
dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R
comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4
e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito,
con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter,
41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico,
le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 è sostituito
dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal
comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.".
Art. 138 (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
1 gennaio 2002.