DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il
funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie.
Gazzetta Ufficiale N. 5 del 07 Gennaio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1,
n. 23; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n.
63; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416; Visto il regio decreto 15 aprile
1928, n. 1024; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; Vista
la legge 2 maggio 1984, n. 111; Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; Visto il
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; Visto l'articolo 1, comma 121,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 8 marzo 1999, n.
50; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001; Sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni citta' ed autonomie locali nella seduta
del 22 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001
e del 4 giugno 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 ottobre 2001; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della
difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "impiegato" o
"dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica
dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia, anche
ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre
categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; b) per "militare" l'appartenente a
forze armate o a corpi ad ordinamento militare; c) per "Amministrazione"
la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di
appartenenza del dipendente; d) per "Commissione" la Commissione
medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; e) per "Comitato"
il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.". - Si trascrive il testo dell'art. 20 e
del punto 23) dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa): "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31
gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche
coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5.
In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2.
Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia
medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente
legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I
regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I
regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai
seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e
delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei
termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti
di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione
ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti,
di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g)
individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter)
soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme
di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni
che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le
fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle
nuove tecnologie informatiche. 5-bis). I riferimenti a testi normativi
contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1
del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti
di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali
di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni
in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni
fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1
alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e
programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri
e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita'
di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma
8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa
dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma
1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate
dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della
presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art.
4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche'
testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.". "23. Procedimento di
riconoscimento di infermita', concessione di equo indennizzo, pensione
privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349): testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092; decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; legge 8 agosto 1991,
n. 274; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349.". - Si trascrive il testo del punto 63 dell'allegato A della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999): "63. Procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e
composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092; legge 23 agosto 1988, n. 400; decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; legge 23 dicembre
1996, n. 662; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". - Per i
riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, si veda nelle note all'art. 19
ed all'art. 20. - Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928,
n. 1024, si veda nelle note all'art. 20. - Per i riferimenti al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle
note all'art. 20. - Per i riferimenti al decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note all'art.
20. - La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: "Estensione dell'equo indennizzo al
personale militare.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note all'art. 1,
all'art. 10, all'art. 17 ed all'art. 20. - Il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca: "Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra.". - Il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16,
reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione
della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n.
533.". - La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca: "Adeguamento delle pensioni dei
mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le
pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834.". - Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si
veda nelle note all'art. 20. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note all'art.
20. - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza
e assistenza.". - Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, si veda nelle note all'art. 20. - La legge 8 marzo 1999, n. 50,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56,
reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1998.". - Il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999,
n.205, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.106, supplemento ordinario, reca: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato): "Art. 1 (Soggetti del diritto). - I dipendenti statali,
all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente
testo unico. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo
unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti
di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di
polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.". - Si
riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n.1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 165. - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della
sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a)
presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari
territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e
le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico
legali dell'Aeronautica militare. (I restanti commi sono abrogati dal
decreto che qui si pubblica)".
Art. 2. Iniziativa a domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni
o contratto infermita' o subito aggravamenti di infermita' o lesioni
preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per
fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda
scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio,
indicando specificamente la natura dell'infermita' o lesione, i fatti
di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le
conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita'
al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il
trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della
concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere
presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e'
verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto
conoscenza dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento. 2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione
dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto
d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo'
essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa
di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento
di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma
2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende
anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 4. La richiesta
di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrita'
fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione,
ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o
lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui
essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate
nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica
si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto
d'impiego, elevati a dieci anni per invalidita' derivanti da infermita'
ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. 5. La richiesta di equo
indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se
pensionato, entro sei mesi dal decesso. 6. La richiesta di equo
indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo
14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla
data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia
derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero
da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o
lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 7. Resta ferma la
criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio
seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento
pensionistico di privilegio, nonche' per l'applicazione della tabella A o
della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982, n. 16, reca: "Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1
della legge 23 settembre 1981, n. 533"; la tabella A concerne: "Lesioni ed
infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo";
la tabella B concerne: "Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita'
per una volta tanto". - Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, reca: "Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra"; la tabella F concerne: "Assegno per cumulo di
infermita'".
Art. 3. Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il
procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che
un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione
di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo
di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da
poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della
integrita' fisica, psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede
d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto
in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4. Tutela della riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22,
comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento
identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente
pertinenti e necessarie in relazione alle finalita' perseguite. 2. Gli
uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento
possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute dei soggetti interessati. 3. Possono essere effettuate, in
conformita' agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei
motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio
atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere
comunicati in base a vigenti disposizioni normative. 4. Resta fermo quanto
previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche
organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di
infezione da HIV o di AIDS.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali): "Art. 22 (Dati sensibili). - 1.
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il
comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi
ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i
dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati. 2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e'
tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti
dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente
legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalita' di
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato,
ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma
1. 3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di
dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti,
i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in
relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando
tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto
di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive
le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.". - Si riporta il testo
degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675): " Art. 3
(Dati trattati). - 1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli
dati essenziali per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o
di dati personali di natura diversa. 2. I dati sono raccolti, di regola,
presso l'interessato. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), d) ed
e), della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e necessita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi,
anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e
non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica
dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 4. I dati
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri
sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 5. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalita' che non
richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le
modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in
elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati. 6. I dati non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalita' dell'interessato.". "Art. 4 (Operazioni eseguibili). - 1.
Rispetto ai dati la cui disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art.
3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le
operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti. 2. Le
operazioni di raffronto tra dati, nonche' i trattamenti di dati ai sensi
dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei
motivi. 3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonche' le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di
diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di
legge. 4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.". - La
legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1990, n. 132, reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l'AIDS".
Art. 5. Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura
l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato,
all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento
finale. 2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la
manifesta inammissibilita' o irricevibilita', respinge la domanda stessa
con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in
via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando
il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli
adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con
atto organizzativo interno dell'Amministrazione. 3. Quando non ricorrano le
ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare
il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo
quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione
territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte
dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci
giorni. 4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente
ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di
fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermita' o
lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli
elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. 5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente puo'
comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati
personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con
effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia gia'
dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente
al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei
dati personali da parte degli uffici competenti. 6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del
procedimento.
Art. 6. Commissione
1. La diagnosi dell'infermita' o lesione,
comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche'
del momento della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio,
e' effettuata dalla Commissione territorialmente competente in
relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se
il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del
pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la
visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due
medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorita' stessa. 2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e
delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il
direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da
lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato
in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 3. La
Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni di militari
appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno
con funzioni di presidente identificato con le modalita' indicate al comma 2,
e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza. 4. La Commissione, per esigenze legate
alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la
partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico
specialista.
5. L'interessato puo' essere assistito durante la visita,
senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non
integra la composizione della Commissione. 6. La Commissione, entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita
per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da
tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalita' del dipendente,
la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio
diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici,
la determinazione della data di conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a
categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa,
il giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita',
le eventuali dichiarazioni a verbale del medico
designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista. 7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente
entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di
accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente
al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare
comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
8. 8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS,
il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da
sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del
procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche
organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e
conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilita'. 9. La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso
di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico
designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita
da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 10. In caso di
giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il
dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla
prima. 11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla
visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli
atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 12. Il Presidente
della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del
dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di
un componente della Commissione stessa. 13. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia,
della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i
criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi
di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello
di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le
specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle
modalita' di svolgimento dei lavori.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.
Art. 7. Incombenze dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il
provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una
relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili,
relativi al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di
servizio, nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. 2.
Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato
entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la
possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione
nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma
5. 3. Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento ai
sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di
accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o
comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci
giorni, restando salva la possibilita' di reiterazione della domanda qualora
non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2. 4.
L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato,
nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti
sanitari della Commissione sulla conoscibilita' o stabilizzazione
dell'infermita' o lesione, che la domanda e' stata presentata oltre i termini
di decadenza.
Art. 8. Presentazione diretta di certificazione medica
1. Al fine
dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso
di morte del dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo,
certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermita'
specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le
indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle
commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n.
295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda
stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano
condizioni di inammissibilita' o irricevibilita', inoltra la domanda e
la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine
di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il
Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Al dipendente e'
data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i
successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la
possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo
entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione
nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma
5. 3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 e' disposta, previa
richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente
competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1. Alla visita il
dipendente puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per
l'Amministrazione. 4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti
interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo
2.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3
del decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti): "2.
Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu'
commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono
composte da un medico specialista in medicina legale che assume
le funzioni di presidente e da due medici di cui uno
scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I
medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o
convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente
competente.".
Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento
medico
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo
6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi
di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione
anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e
la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma
1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla
Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5
del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri
indicati all'articolo 6, comma 1. 2. La Commissione medica procede
all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano,
anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo
7. 3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la
Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o
funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di
appartenenza.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, si veda nelle note all'art. 8. - Il decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n.
137, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3,
lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento
delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidita' e inabilita'.". - Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n.
278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, reca:
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in
materia pensionistica.". - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5
del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278: "Art. 2-bis (Riconoscimento
degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di
pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita'
idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di
invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza. 2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per
l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di
cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita'
civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari
effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata
la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che
assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i
verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di
invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione
medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo
sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
sottoporre l'interessato a visita diretta. 3. L'INPDAP, in collaborazione
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della
sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici
cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di
invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale
revoca dei trattamenti.".
Art. 10. Comitato di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di
verifica per le cause di servizio. 2. Il Comitato e' formato da un numero di
componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra
esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature,
dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato,
nonche' tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia
di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato.
Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi
di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta
integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o
amministrazione di appartenenza non superiore a due. 3. I componenti,
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un
periodo di quattro anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono
essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato,
previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza
aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la
spesa relativa al trattamento economico complessivo. 4. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' nominato, tra i componenti
magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato. 5. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le
funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle
diverse magistrature. 6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa
l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte
dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da
quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori
e funzionari medici. 7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i
casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e
4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale
revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o
ritardi. 8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un
contingente di personale, non superiore alle cinquanta unita',
appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze. 9. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e
modalita' di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei
relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici
di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di
personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e
sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure
di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta
segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Fino alla costituzione del
nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il
Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina
normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento. 11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non
superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione
delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni
provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro
tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando
quanto previsto dal comma 10. 12. Per l'accelerato smaltimento delle
pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali
Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti
tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni
di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6,
per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti
sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli
stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato
di verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia di cause
di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e'
utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, e'
elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri. 13. Il Presidente
adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.
Note all'art. 10: - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317
(Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno
successivo la sua pubblicazione, reca: "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n.
400, in materia di organizzazione del Governo.". - Si riporta il testo del
comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in
legge, con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317:
"3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati
e procuratori dello Stato, nonche' per il personale di livello dirigenziale o
comunque apicale delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane
e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o
in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai
commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare
motivate ragioni ostative al suo accoglimento.". - Il decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca:
"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato.". - Si riporta il testo
dell'art. 166 abrogato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 166
(Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). - Sulla dipendenza delle
infermita' contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle
cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Detto comitato e' composto da un presidente di
sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a
riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a
quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata; ufficiali generali e superiori medici. Alle sedute prende
anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione
presso la quale il dipendente prestava servizio. I componenti del comitato
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano
in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico
i componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione del
presidente, ad esercitare le loro normali funzioni. E' in facolta' del
Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice
presidente del comitato a non oltre due membri di esso scelti tra
i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di
consigliere. Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita'
della adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal
presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale
medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione
delle sezioni provvede il presidente del comitato. Le funzioni di
segreteria del comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a
funzionari dell'amministrazione dello Stato.".
Art. 11. Pareri del Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilita'
ad attivita' lavorativa delle cause produttive di infermita' o lesione, in
relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e
l'infermita' o lesione. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si
pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio
con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione. 3. Il
parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario. 4. Entro
venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo' richiedere
supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista
dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in
modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a quello che ha reso
la prima diagnosi; la visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e
delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di
impossibilita' di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente
al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi
del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
Art. 12. Unicita' di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermita' o lesione costituisce accertamento
definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e
di trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13. Atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici
previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via
telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validita'
di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello
specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Eventuali eccezioni alla procedura di
comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella
nota di trasmissione degli atti stessi. 3. E' in facolta' del dipendente
chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo
stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via
telematica, fornendo a tal fine i dati necessari. 4. In caso di
trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica e'
inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Art. 8 (Responsabile). - 1. Il
responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza. 2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti
affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto. 5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.". "Art. 19 (Incaricati del trattamento). - 1. Non
si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorita'.".
Art. 14. Termini e competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul
solo riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio,
su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della
domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni
dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso
termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga
di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere
al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci
giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. 2. Il
provvedimento finale e' adottato nel rispetto dei termini procedimentali
previsti dal presente regolamento ed e' notificato o comunicato, anche per
via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni. 3. In
caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del
parere del Comitato, e' adottato un unico provvedimento di riconoscimento di
dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i
procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano
la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente
regolamento. 4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del
provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento
della menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale per
la quale e' stato concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola
volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo
gia' concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento. 5.
La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti
finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento e'
del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale
competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad
altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della
stessa amministrazione.
Art. 15. Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'
1. Ai
fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio,
l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione
territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli
elementi informativi disponibili. 2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6. 3. In conformita' all'accertamento sanitario di
inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione
procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della
Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli
atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici
alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16. Accelerazione di procedure
1. L'Amministrazione non puo'
chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti
espressamente dal presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce
atti salvo comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria. In
tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso
per trenta giorni.
Art. 17. Trattamenti pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti
di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico
di privilegio, nonche' di stati invalidanti al servizio o di inabilita' non
dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei
dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate
dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a
seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino
all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei
relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine
di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione
di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 169 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato): "Art. 169 (Ammissibilita' della domanda).
- La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il
dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione
dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle
infermita' o delle lesioni contratte. Il termine e' elevato a dieci anni
qualora l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.". - Il decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.". - Si riporta il
testo del comma 5 dell'art. 3: "5. Il consiglio di amministrazione
predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento
e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva
i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di
organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del
personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i
regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette
trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una
relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo
produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che
venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita
inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza
degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente
dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per
l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali
due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti
della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo
le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti
del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei
requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere
di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio
di vigilanza.".
Art. 18. Disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a domande
di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo,
nonche' di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e
accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1,
sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai
fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano
nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al
presente regolamento. 2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da
causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997,
n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le
procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si
applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di
accertamento di inidoneita' al servizio. 3. Le procedure di cui ai commi 1 e
2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei
dati personali.
Nota all'art. 18: - Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n.
187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150, concerne:
"Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute
all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti
l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale e obbligatoria.".
Art. 19. Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in
disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a
seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti
al procedimento come disciplinato dal presente regolamento. 2. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per
concessione a qualsiasi titolo di indennita' collegate al riconoscimento di
causa di servizio, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce
su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti
disposizioni. 3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche
ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai
sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento
di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. 4.
L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di
idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal
caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della
Commissione medica. 5. Le regioni e le province autonome provvedono alle
finalita' e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della
causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito
della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Note all'art. 19: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni
sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari
e da altre amministrazioni dello Stato.". - Si riporta il testo dei commi
primo e secondo dell'art. 5: "Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare,
l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita'
militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di
una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita'
militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu'
anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da
due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente puo'
intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza
diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della
carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo
dell'ufficio, cui appartiene l'interessato." - Il decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n.
11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive
modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali
delle ferite, lesioni, ed infermita' dei personali dipendenti dalle
amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".
Art. 20. Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) la legge 11 marzo 1926, n.
416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la
parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento; b) il
regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli
articoli 19, 20 e 21; c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) gli
articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo
172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166,
170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; f) l'articolo 5-bis
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; g) il decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; h) l'articolo 1, comma 121, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre
2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Visto, Il
Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre
2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Note all'art. 20: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni
sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari
e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 10 e
l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 e'
abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si
pubblica.). - Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca: "Sostituzione di un nuovo
regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per
la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da
seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita'
dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da
altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e gli
articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). -
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22,
reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.". (L'art. 130 e' abrogato dal regolamento che qui
si pubblica). - Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica: "Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere
dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di
salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71,
nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente
insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma e' considerato
di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente
ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una
qualifica inferiore al "buono . All'impiegato proposto per la dispensa dal
servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le
proprie osservazioni. (Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui
si pubblica). E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.". - Il
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200,
reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". (Gli articoli 39, 40 e
56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Il decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca:
"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato.". (Gli articoli 166, 170,
171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che qui
si pubblica.). - Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica: "Art. 172 (Accertamenti sanitari). - (Commi
abrogati dal regolamento che qui si pubblica). Per coloro che risiedono
all'estero la visita e' effettuata, per delega della commissione
medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla
locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita'
stessa.". - La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), reca: "Copertura finanziaria
del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.". Il comma
secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre,
disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio
1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-bis e' abrogato
dal regolamento che qui si pubblica). - Il decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: "Regolamento recante
riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione
dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.".
(Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.). - La legge 23
dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996,
n. 303, supplemento ordinario, reca: "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.". (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento che
qui si pubblica).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato
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